{"id":23528,"date":"2018-09-15T09:45:27","date_gmt":"2018-09-15T07:45:27","guid":{"rendered":"http:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/?page_id=19441"},"modified":"2018-09-15T09:45:27","modified_gmt":"2018-09-15T07:45:27","slug":"linformativa-antimafia-strumento-contrastare-le-infiltrazioni-delle-organizzazioni-criminali-nelleconomia","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/mafie\/linformativa-antimafia-strumento-contrastare-le-infiltrazioni-delle-organizzazioni-criminali-nelleconomia\/","title":{"rendered":"La certificazione antimafia come strumento per contrastare le infiltrazioni delle organizzazioni criminali nell\u2019economia"},"content":{"rendered":"<p><strong>1.Premessa<\/strong>. Nel quadro delle misure volte a contrastare la presenza delle organizzazioni criminali nelle attivit\u00e0 economiche, soprattutto con riferimento agli appalti pubblici, un ruolo rilevante \u00e8 svolto dalla certificazione antimafia disciplinata dal <strong><a href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;159\">decreto legislativo n. 159 del 2011 <\/a><\/strong>\u00a0(<em>nell\u2019allegato 1 sono riportati gli articoli 67, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 bis, 90, 91 e 94<\/em>). Qui di seguito sono descritti i tratti caratteristici di tale istituto, anche alla luce della giurisprudenza e, in particolare, della sentenza del Consiglio di Stato n. 1743 del 2016, che afferma principi utili a garantire una maggiore uniformit\u00e0 in sede di esame dei ricorsi da parte dei giudici amministrativi (<em>si riporta il testo integrale della sentenza nell\u2019allegato 2; per la pi\u00f9 recente giurisprudenza vedi in particolare \u00a0la sentenza n. 2231 del 2018 dello stesso Consiglio di stato, riportata nell\u2019allegato 4<\/em>). Particolare attenzione \u00e8 dedicata all\u2019analisi delle fattispecie pi\u00f9 ricorrenti attraverso cui si realizza la strategia mafiosa di asservimento o condizionamento delle imprese.<\/p>\n<p><strong>2.Comunicazione e informazione antimafia<\/strong>. Il codice antimafia (art. 84) fa riferimento a due diversi istituti: da un lato, la <strong>comunicazione antimafia<\/strong>, emanata in caso di soggetti che hanno ricevuto, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione di cui al codice antimafia, con conseguente divieto di concludere contratti pubblici e decadenza da licenze, autorizzazioni, concessioni etc; dall\u2019altro, l&#8217;<strong>informazione antimafia<\/strong> con la quale si attesta anche la sussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi di societ\u00e0 o imprese, e che determina in particolare l\u2019impossibilit\u00e0 di stipulare contratti con la pubblica amministrazione (<em>vedi al riguardo la sentenza del Tar Toscana n. 910 del 2018<\/em>).<\/p>\n<p>La giurisprudenza amministrativa e la stessa Corte costituzionale (<em>sentenza n. 4 del 2018<\/em>) sottolineano la <strong>logica unitaria che ispira il codice antimafia<\/strong>, superando la tradizionale impermeabilit\u00e0 dei dati posti a fondamento della comunicazione antimafia e dell\u2019informazione antimafia; il legislatore, attraverso successive integrazioni della normativa originaria, ha infatti individuato una serie di strumenti in grado di garantire, attraverso approfonditi accertamenti, una tutela rafforzata alle situazioni estremamente pericolose di coinvolgimento delle organizzazioni criminali in qualsiasi attivit\u00e0 di natura imprenditoriale, consentendo \u201cdi introdurre ipotesi in cui tale infiltrazione, alla quale corrisponde l\u2019adozione di un\u2019informazione antimafia, giustifichi un impedimento non alla sola attivit\u00e0 contrattuale della pubblica amministrazione, ma anche ai diversi contatti che con essa possano realizzarsi nei casi ora indicati dall\u2019art. 67 del d.lgs. n. 159 del 2011\u201d; di conseguenza, \u201c<strong>la comunicazione e l\u2019informazione antimafia resterebbero soggette a una disciplina sostanzialmente equivalente<\/strong>, in quanto gli accertamenti tipici dell\u2019informazione dovrebbero esperirsi in ogni caso, in contrasto con il complessivo impianto della disciplina volta a distinguere i due istituti\u201d. Sui profili di compatibilit\u00e0 della disciplina del codice antimafia con il dettato costituzionale e con i principi comunitari in materia di diritti dell\u2019uomo, anche alla luce delle recenti pronunce della Corte europea, vedi la sentenza del Tar Napoli n. 1017 del 2018, che ha giudicato manifestamente infondata la questione di costituzionalit\u00e0 avanzata dal ricorrente.<\/p>\n<p><strong>3.La finalit\u00e0 dell\u2019informativa della prefettura<\/strong>. L\u2019informazione antimafia non \u00e8 una misura di carattere sanzionatorio, trattandosi di uno strumento di interdizione e di controllo sociale, volto a contrastare le forme pi\u00f9 subdole di aggressione all&#8217;ordine pubblico economico, a salvaguardia della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento della pubblica amministrazione; \u00e8 infatti interesse dell\u2019Amministrazione poter verificare \u201daffidabilit\u00e0\u201d e \u201cmoralit\u00e0\u201d delle imprese con le quali stipula rapporti contrattuali, come le concessioni demaniali (<em>vedi al riguardo la sentenza del Consiglio di Stato n. 1638 del 2017)<\/em>, ivi incluse quelle che operano in subappalto (<em>vedi ad esempio la sentenza del Tar Lazio n. 2871 del 2017<\/em>), sin dall\u2019avvio delle procedure di gara (<em>vedi al riguardo la sentenza del Tar del Lazio n. 4426 del 2017<\/em>). Ai sensi dell\u2019art. 94 del codice antimafia, in presenza di un \u201cpericolo di infiltrazione mafiosa\u201d all\u2019interno dell\u2019impresa, viene precluso ogni rapporto con l\u2019Amministrazione ovvero l\u2019ottenimento di benefici economici, con conseguente revoca dell\u2019aggiudicazione o, se la stipula negoziale \u00e8 gi\u00e0 intervenuta, della risoluzione del contratto e pu\u00f2 portare anche alla restituzione delle erogazioni gi\u00e0 percepite: tale obbligo si applica anche ai casi in cui l\u2019informativa antimafia viene trasmessa successivamente alla stipula del contratto (<em>vedi le sentenze del Consiglio di Stato nn. 3247 del 2016 e 5470 del 2017 e del Tar Catanzaro n. 1808 del 2016<\/em>), salvo casi particolari, come quello disciplinato dall\u2019art. 32, comma 10, del <strong><a href=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/osservatorio-parlamentare\/attivita-legislativa\/decreto-legge-n-902014-appalti\/\">decreto legge n. 90 del 2014<\/a><\/strong>, che affida alla prefettura l\u2019autorizzazione al completamento dell&#8217;esecuzione del contratto e la continuit\u00e0 di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, o la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell&#8217;integrit\u00e0 dei bilanci pubblici (<em>a quest\u2019ultimo riguardo vedi ad esempio le sentenze del Consiglio di Stato n. 3400 del 2016, del Tar Catania n. 25 del 2017 e del Tar Campania n. 2800 del 2018: quest\u2019ultima sentenza sottolinea le differenze tra l\u2019attivazione della procedura da parte del prefetto e quella da parte dell\u2019Anac ai sensi dell\u2019art. 32, comma 1<\/em>). Rimane salvo il potere generale di autotutela della stazione appaltante, con particolare riferimento al caso in cui le misure straordinarie e temporanee di gestione sono adottate per situazioni anomale e sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali, come avviene in conseguenza di una interdittiva antimafia (<em>sentenza del Consiglio di stato n. 5027 del 2018<\/em>). Sempre con riferimento alle aziende sottoposte a commissariamento per interdittiva antimafia o ad amministrazione straordinaria a seguito di sequestro giudiziario, va precisato che la nomina del nuovo amministratore giudiziario non preclude la partecipazione ad appalti pubblici limitatamente alle gare indette <u>dopo<\/u> la nomina stessa (misura volta proprio a recidere i legami dell\u2019azienda con i gruppi criminali): in caso contrario di deve presumere che l\u2019illecita infiltrazione criminale possa avere influito sull\u2019esito della procedura di gara (<em>vedi in particolare le sentenze del Consiglio di Stato n. 3633 del 2016 e del Tar Liguria n. 978 del 2016 nonch\u00e8 l\u2019ordinanza del Consiglio di Giustizia Amministrativa n. 548 del 2016).<\/em><\/p>\n<p><strong>4.Ambito di applicazione<\/strong>. La legge prevede un obbligo per le Amministrazioni di verificare l\u2019assenza del pericolo di infiltrazione mafiosa per i <strong>contratti di importo superiore a 150 mila euro<\/strong> (art. 83 del D. Lgs. n. 159\/2011) e per alcune tipologie di lavori, considerate \u201c\u201ccome maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa\u201d <strong>anche sotto questa soglia<\/strong> (<em>vedi sul punto l\u2019art. 1, comma 53 della legge n. 190 del 2012 e la sentenza del Tar L\u2019Aquila n. 184 del 2017<\/em>) fatta salva la facolt\u00e0 della stessa Amministrazione di richiedere la documentazione antimafia anche per gare di pi\u00f9 modesto valore (<em>vedi sentenze del Tar Lecce n. 1005 del 2016 e del Consiglio di stato nn.4922 e 4938 del 2018<\/em>), come espressamente previsto da alcuni Protocolli di legalit\u00e0. L\u2019Amministrazione \u00e8 obbligata ad uniformarsi alle risultanze degli accertamenti della prefettura, in quanto la legge \u00e8 \u201cvolta ad evitare radicalmente l\u2019erogazione di risorse pubbliche a soggetti esposti ad infiltrazioni di tipo mafioso, e che pertanto mal tollera che ci\u00f2 possa avvenire solo entro determinati limiti quantitativi\u201d (<em>cfr. le sentenze del Consiglio di Stato n. 3300 e n. 3566 del 2016; vedi anche la sentenza n.220\u00a0 del 2016 del Tar Reggio Calabria, quella del Tar Roma n. 11723 del 2016 e la sentenza del Tar Calabria n. 90 del 2017<\/em>); e risulta legittimo il provvedimento di sospensione delle erogazioni assunto da un\u2019Amministrazione, in attesa della verifica da parte della prefettura in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa (<em>sentenza Tar Lazio n. 2692 del 2017<\/em>). Le imprese sono tenute a fornire tutti i dati necessari all\u2019espletamento delle verifiche antimafia (<em>vedi sentenza del Tar Napoli n. 3767 del 2016<\/em>).<\/p>\n<p>Va inoltre ricordato che per le Amministrazioni sciolte per infiltrazioni mafiose \u00e8 disposto comunque l\u2019obbligo di \u201cacquisire, nei cinque anni successivi allo scioglimento, l&#8217;informazione antimafia precedentemente alla stipulazione, all&#8217;approvazione o all&#8217;autorizzazione di qualsiasi contratto o subcontratto, ovvero precedentemente al rilascio di qualsiasi concessione o erogazione indicati nell&#8217;articolo 67 indipendentemente dal valore economico degli stessi\u201d (art. 100 del codice antimafia) (<em>vedi sul punto anche la sentenza del Tar Catanzaro n. 309 del 2017 e quella del Tar Reggio Calabria n. 241 del 2017; un focus specifico \u00e8 dedicato all\u2019<strong><a href=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/mafie\/buone-prassi-lesperienza-del-comune-di-corleone-di-contrasto-delle-infiltrazioni-mafiose-nelleconomia\/?hilite=%27corleone%27\">esperienza del comune di Corleone<\/a><\/strong><\/em>).<\/p>\n<p>L\u2019applicazione delle informazioni antimafia \u00e8 stata legittimamente <strong>estesa anche alle attivit\u00e0 economiche tra privati<\/strong> al fine di preservare l\u2019intero sistema dell\u2019economia legale, pubblica e privata, da infiltrazioni mafiose, laddove emergano elementi di condizionamento dell\u2019impresa (<em>Sull\u2019applicazione del sistema delle informative antimafia ai casi di rilascio di autorizzazioni e licenze leggi questa <strong><a href=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/mafie\/utilizzo-delle-informative-antimafia-anche-nei-casi-autorizzazioni-licenze-parte-delle-pubbliche-amministrazioni\/\">scheda<\/a><\/strong><\/em>, <em>che d\u00e0 conto anche della sentenza n. 4 del 2018 della Corte costituzionale al riguardo<\/em>). E il Consiglio di Stato, decidendo in merito ad un ricorso di una societ\u00e0 colpita da interdittiva antimafia, ha sottolineato che l\u2019interdittiva prefettizia determina una particolare forma di incapacit\u00e0 ex lege, sia pure temporanea (in quanto un successivo provvedimento dell\u2019autorit\u00e0 amministrativa competente potrebbe revocarla) che preclude la possibilit\u00e0 di accedere, ai sensi dell\u2019art. 67, co. 1, lett. g) del d. lgs. n. 159 del 2011, a tutti i \u201ccontributi, finanziamenti e mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunit\u00e0 Europee, per lo svolgimento di attivit\u00e0 imprenditoriali\u201d: in tale ambito va ricondotta ogni forma di \u201cesborso da parte dell\u2019Amministrazione\u201d, ivi incluse le somme dovute a titolo di risarcimento del danno patito in connessione all\u2019attivit\u00e0 di impresa, anche in caso di sentenza passata in giudicato. In sintesi, l\u2019interdittiva antimafia \u201cnon incide sull\u2019obbligazione dell\u2019Amministrazione, bens\u00ec sulla \u201cidoneit\u00e0\u201d dell\u2019imprenditore ad essere titolare (ovvero a persistere nella titolarit\u00e0) del diritto di credito\u201d (<em>cfr. adunanza plenaria n. 3 del 6 aprile 2018, riportata nell\u2019allegato n. 4<\/em>).<\/p>\n<p><strong>5.Temine di validit\u00e0 della certificazione<\/strong>. Secondo un orientamento ormai consolidato (<em>confronta da ultimo le sentenze del Consiglio di Stato n. 4121 del 2016 e n. 739 del 2017<\/em>) gli elementi raccolti alla base dell\u2019informativa prefettizia che accerti il pericolo di infiltrazione mafiosa hanno una validit\u00e0 tendenzialmente indeterminata nel tempo, salvo l\u2019emergere di fatti nuovi di segno contrario in grado di superare gli elementi che hanno giustificato l&#8217;emissione del provvedimento interdittivo (nel qual caso, come vedremo <em>infra<\/em>, deve essere effettuato un aggiornamento dell\u2019istruttoria ed emessa eventualmente un\u2019informativa liberatoria: <em>vedi in tal senso le sentenze del Tar Palermo n. 142 del 2017 e n. 288 del 2018\u00a0e la sentenza del Consiglio di stato n. 4938 del 2018)<\/em>): il termine di 12 mesi indicato dall\u2019art. 86, comma 2, va riferito al valore legale del documento antimafia e quindi deve essere inteso come obbligo per le singole amministrazioni di richiedere nuovamente la documentazione antimafia, una volta trascorsi 12 mesi dalla precedente informativa, al fine di verificare l\u2019attualit\u00e0 dell\u2019esistenza del pericolo di infiltrazioni dell\u2019azienda interessata (per le comunicazioni antimafia, il termine previsto \u00e8 invece di 6 mesi).<\/p>\n<p><strong>6.Le white list<\/strong>. Per garantire una maggiore efficienza del sistema di verifica preventiva rispetto alle prescrizioni dei protocolli di legalit\u00e0 definiti da molte Amministrazioni, la <strong><a href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012;190\">legge n. 190 del 2012 <\/a><\/strong>\u00a0(art. 1, commi 52 ss) istituisce presso ogni prefettura dell&#8217;elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. <em>white list<\/em>) al fine di rendere pi\u00f9 efficaci i controlli antimafia nei comparti maggiormente a rischio: noli a caldo, movimentazione terra, trasporto e smaltimento rifiuti etc. (<em>sul\u00a0 carattere tassativo di tale elenco vedi la sentenza del Tar Milano n. 170 del 2017<\/em>); l\u2019iscrizione alla <em>white list<\/em> equivale a certificazione dell\u2019insussistenza delle cause ostative alla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici ed alla stipula dei relativi contratti <em>(vedi anche il DPCM 18 aprile 2013, in<strong> <a href=\"http:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/atto\/serie_generale\/caricaDettaglioAtto\/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-07-15&amp;atto.codiceRedazionale=13A06106&amp;elenco30giorni=false\">gazzetta ufficiale n. 164 del 2013<\/a><\/strong><\/em> <em>e le osservazioni contenute nella <strong><a href=\"http:\/\/www.anticorruzione.it\/portal\/public\/classic\/AttivitaAutorita\/AttiDellAutorita\/_Atto?ca=5958\">segnalazione dell\u2019Anac n. 1 del 2015<\/a><\/strong><\/em> <em>e nella sentenza del Tar Catania n. 1723 del 2018<\/em>). Le imprese sono tenute a comunicare tutte le variazioni dell\u2019assetto proprietario e dei propri organi sociali ai fini delle conseguenti attivit\u00e0 di verifica da parte della prefettura (<em>vedi al riguardo anche la sentenza del Consiglio di Stato n. 492 del 2018<\/em>).<\/p>\n<p>Di recente sono state introdotte disposizioni sull\u2019anagrafe delle imprese che operano nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 (<strong><a href=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/osservatorio-parlamentare\/attivita-legislativa\/legge-n-229-del-2016-interventi-urgenti-in-favore-delle-popolazioni-colpite-dagli-eventi-sismici-del-2016\/\">legge n. 229 del 2016<\/a><\/strong>). Sulla rilevanza del meccanismo delle <em>white list<\/em> al fine di rendere pi\u00f9 efficaci i controlli antimafia sulle imprese vedi le considerazioni svolte dal Presidente dell\u2019anticorruzione nel corso di un <strong><a href=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/osservatorio-parlamentare\/attivita-dinchiesta\/attivita-dinchiesta-xvii\/commissione-di-inchiesta-della-camera-sul-sistema-di-accoglienza-dei-profughi\/commissione-migranti-audizione-del-presidente-dellautorita-anticorruzione\/\">audizione presso la Commissione parlamentare sui migranti<\/a><\/strong>.<\/p>\n<p><strong>7.Il ruolo delle prefetture<\/strong>. L\u2019attivit\u00e0 di verifica \u00e8 affidata alle Prefetture, individuate come l\u2019organismo pi\u00f9 idoneo a svolgere un\u2019istruttoria cos\u00ec complessa, supportata dalla Direzione investigativa antimafia (<em>leggi questa <strong><a href=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/osservatorio-parlamentare\/altri-atti-parlamentari\/direzione-nazionale-antimafia-e-direzione-investigativa-antimafia\/relazione-della-direzione-investigativa-antimafia-sulle-attivita-e-i-risultati-del-1semestre-2016-scheda-di-sintesi\/\">scheda<\/a><\/strong><\/em>) al servizio di tutte le altre Amministrazioni pubbliche, che devono conseguentemente adeguare la propria azione alle risultanze dell\u2019interdittiva, senza poter svolgere alcuna attivit\u00e0 discrezionale (<em>vedi sul punto la sentenza del Tar di Genova n. 58 del 2016 e quella del Tar di Reggio Calabria n. 1124 del 2016; sulla competenza della Questura, nella Valle d\u2019Aosta, vedi le considerazioni contenute nella sentenza del Tar di Aosta n. 6 del 2016<\/em>). L\u2019interdittiva ha di norma una validit\u00e0 superiore ai 12 mesi indicati dall&#8217;art. 86 comma 2, del codice antimafia, che si riferisce ai soli casi in cui sia attestata l&#8217;assenza di pericolo di infiltrazione mafiosa (<em>in tal senso le sentenze del Consiglio di Stato nn. 4602 e 5256 del 2015, quella del Tar Palermo n. 123 del 2016 e la sentenza n. 716 del 2016 del Tar Reggio Calabria, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1084 del 2017<\/em>). Sulla necessit\u00e0 di potenziare adeguatamente le prefetture e consentire loro una efficace attivit\u00e0 di verifica vedi le considerazioni svolte dal Presidente dell\u2019anticorruzione nel corso dell\u2019<strong><a href=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/osservatorio-parlamentare\/attivita-dinchiesta\/attivita-dinchiesta-xvii\/commissione-di-inchiesta-della-camera-sul-sistema-di-accoglienza-dei-profughi\/commissione-migranti-audizione-del-presidente-dellautorita-anticorruzione\/\">audizione<\/a><\/strong> presso la Commissione parlamentare sui migranti, sopra citata.<\/p>\n<p><strong>8.Informativa come misura di carattere preventivo<\/strong>. E\u2019 importante evidenziare che siamo in presenza di una misura di carattere <strong>preventivo<\/strong>, <strong>che prescinde dall\u2019accertamento di eventuali responsabilit\u00e0 penali<\/strong> (pertanto non risulta necessario attendere l\u2019esito finale del procedimento penale: <em>vedi sul punto la sentenza del Tar di Napoli n. 3462 del 2016 che ha respinto la richiesta di sospensiva in attesa della pronuncia della Corte di Cassazione<\/em>) e che si aggiunge alle misure di prevenzione antimafia di natura giurisdizionale: la logica che ispira il codice antimafia (cos\u00ec come il meccanismo delle <em>white list<\/em> di cui alla legge 190 del 2012) \u00e8 infatti quella di <strong>prevenire un grave pericolo<\/strong> e non gi\u00e0 quella di punire, nemmeno in modo indiretto, una condotta penalmente rilevante.\u00a0Proprio per la sua natura cautelare e per la sua funzione di massima anticipazione della soglia di prevenzione, secondo l\u2019orientamento consolidato dei giudici amministrativi, l&#8217;interdittiva antimafia sfugge alla necessit\u00e0 della preventiva instaurazione di un contraddittorio pieno con il soggetto destinatario: va pertanto esclusa la necessit\u00e0 della comunicazione di avvio del procedimento, in quanto tale adempimento \u00e8 in contrasto con il carattere riservato ed urgente delle attivit\u00e0 di verifica dei tentativi di infiltrazione mafiosa (<em>vedi ad esempio Tar Palermo n. 1638 del 2018, Tar Campania n. 4843 del 2016 e Consiglio di stato n. 1408 del 2018<\/em>); ci\u00f2 per\u00f2 non esclude che l\u2019Amministrazione possa adeguatamente valutare le eventuali osservazioni avanzate dai soggetti interessati (<em>sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa n. 206 del 2018<\/em>).<\/p>\n<p>Per l\u2019emanazione dell\u2019interdittiva \u00e8 sufficiente il &#8220;tentativo di infiltrazione&#8221; avente lo scopo di condizionare le scelte dell&#8217;impresa, anche se tale scopo non si \u00e8 in concreto realizzato; e ci\u00f2 in ragione delle peculiarit\u00e0 del fenomeno mafioso, che non necessariamente si concretizza in fatti univocamente illeciti, potendo fermarsi alla soglia dell&#8217;intimidazione, dell&#8217;influenza e del condizionamento latente di attivit\u00e0 economiche formalmente lecite.<\/p>\n<p>Un ruolo essenziale ai fini del lavoro della prefettura \u00e8 svolto dalla <strong><a href=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/mafie\/dpcm-193-del-2014-sulla-banca-dati-nazionale-della-documentazione-antimafia\/\">Banca dati nazionale unica della documentazione amministrativa<\/a><\/strong> (art. 96 ss del d. lgs. n. 159 del 2011, reso operativo dal Dpcm n. 193 del 2014), che consente all\u2019autorit\u00e0 prefettizia \u201cdi avere una cognizione ad ampio spettro e aggiornata della posizione antimafia di una impresa\u201d (<em>sentenza n. 565 del 2017 del Consiglio di Stato<\/em>), potenziando cos\u00ec l\u2019attivit\u00e0 di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nell\u2019attivit\u00e0 di impresa (<em>in tal senso vedi anche le considerazioni contenute nella sentenza n. 4 del 2018 della Corte costituzionale<\/em>).<\/p>\n<p>Gli elementi posti a base dell\u2019informativa possono anche non essere oggetto di procedimenti penali (<em>vedi la sentenza del Tar Milano n. 1622 del 2016<\/em>) o, addirittura, possono aver dato luogo ad un proscioglimento in sede penale, laddove dalle motivazioni emerga che titolari, soci, amministratori, direttori generali dell\u2019impresa abbiano comunque sub\u00ecto un condizionamento mafioso che pregiudichi le libere logiche imprenditoriali. E mentre nel processo penale vigono i pi\u00f9 rigidi criteri della prova &#8220;oltre il ragionevole dubbio\u201d, in questa fattispecie trova invece applicazione il <strong>principio del \u201cpi\u00f9 probabile che non\u201d,<\/strong> in base al quale il pericolo di un\u2019infiltrazione mafiosa pu\u00f2 essere accertato anche soltanto sulla base di una prova che lo renda probabile, senza che sia necessario raggiungere il massimo grado di certezza dei suoi presupposti (<em>vedi tra le altre la sentenza del Consiglio di stato n. 3173 del 2017<\/em>). Si tratta di una fattispecie che lascia un ampio margine di discrezionalit\u00e0 all\u2019Amministrazione, che comunque la giurisprudenza ha contribuito a precisare. Come sottolineato dal Consiglio di Stato (<em>sentenza n. 3583 del 2016<\/em>) tale sistema \u201cnon \u00e8 in contrasto con i principi costituzionali, alla luce dell\u2019esigenza, sottesa alla disciplina delle informazioni antimafia\u2026. di porre un significativo argine preventivo al pernicioso fenomeno del condizionamento mafioso dell\u2019attivit\u00e0 economica del Paese\u201d (<em>vedi sul punto anche le sentenze del Consiglio di Stato<\/em> <em>n. 3576 del 2016 e n. 565 del 2017, quest\u2019ultima riportata nell\u2019allegato n. 3,\u00a0nonch\u00e9 la sentenza del Tar Napoli n. 1019 del 2018)<\/em>.<\/p>\n<p><strong>9.Le caratteristiche della relazione prefettizia<\/strong>. Il Consiglio di Stato sottolinea innanzitutto l\u2019importanza di una <strong>visione d\u2019insieme di tutti gli elementi<\/strong>, raccolti nel corso dell\u2019istruttoria, atti a dimostrare in modo plausibile l\u2019effettiva sussistenza del condizionamento esercitato dai gruppi criminali sulla singola azienda, aldil\u00e0 del valore da attribuire al singolo accadimento: l\u2019eventuale carenza o l\u2019insufficienza d\u2019un dato non inficia la valutazione complessiva, se compensato dalla presenza di altri che, nel loro insieme, siano precisi e concordanti nel testimoniare il pericolo d\u2019infiltrazione. Spetta al giudice amministrativo, in sede di sindacato di legittimit\u00e0, valutare la complessiva logicit\u00e0 e coerenza della relazione. Ed analizzando i dati sulle decisioni pi\u00f9 recenti di Tar e Consiglio di Stato, relative agli ultimi due anni, si evidenzia che -a differenza del passato &#8211; le argomentazioni contenute nelle relazioni prefettizie reggono ora al vaglio del giudice amministrativo nella stragrande maggioranza dei ricorsi discussi.<\/p>\n<p>E\u2019 importante sottolineare che deve essere garantito l\u2019accesso da parte dei diretti interessati alla relazione prefettizia, anche se limitatamente alle parti utili alla loro difesa (<em>cfr. sul punto la sentenza del Consiglio di Stato n. 1995 del 2016, che richiama i motivi di ordine e sicurezza pubblica, di cui al regolamento n. 508 del 1997 del Ministero dell\u2019Interno, che giustificano il mancato accesso al testo integrale della relazione; vedi anche la sentenza del Tar del Lazio n. 7716 del 2016 sul diritto di un\u2019azienda che partecipa ad una gara di appalto di accedere a tutta la documentazione relativa, ivi inclusa l\u2019eventuale interdittiva antimafia a carico di una societ\u00e0 concorrente<\/em>).<\/p>\n<p><strong>10.Gli elementi-spia. <\/strong>Il codice antimafia individua espressamente alcune <strong>fattispecie come indicatori della presenza mafiosa<\/strong>: ad esempio la condanna per taluni delitti o la mancata denuncia di delitti di concussione e di estorsione da parte dell\u2019imprenditore, vedi l\u2019art. 84, comma 4, lett. a) e l\u2019art. 91, comma 6. In questi casi (caratterizzati da un particolare interesse delle organizzazioni di stampo mafioso, e che destano maggiore allarme sociale) la presenza di legami con la criminalit\u00e0 organizzata \u00e8 data per presupposta dal legislatore, salva ovviamente la prova contraria:\u00a0 il Consiglio di Stato (<em>sentenze nn. 981 e 982 del 2017, di riforma delle sentenze del Tar Lazio nn. 8064 e 8059 del 2014<\/em>) sottolinea infatti anche in questi casi la natura discrezionale dell\u2019attivit\u00e0 della prefettura \u201cche deve fondarsi su di un autonomo apprezzamento degli elementi delle indagini svolte, o dei provvedimenti emessi in sede penale\u2026. senza istituire un automatismo tra l\u2019emissione del provvedimento cautelare in sede penale e l\u2019emissione dell\u2019informativa ad effetto interdittivo\u201d. \u00a0Orientamento ribadito di recente (<em>sentenza Consiglio di Stato n. 1315 del 2017<\/em>) con riferimento ad un\u2019ipotesi di traffico illecito di rifiuti di cui all\u2019art. 260 del D.L.vo n. 152 del 2006 (<em>vedi anche sentenza del Tar Milano n. 649 del 2017 con riguardo ad un caso di mancata denuncia del reato di estorsione<\/em>).<\/p>\n<p>Al di l\u00e0 di tali fattispecie, il Consiglio di Stato individua, a solo titolo esemplificativo, un\u2019ampia casistica degli <strong>elementi-spia che evidenziano una condizione di potenziale asservimento \u2013 o comunque di condizionamento \u2013 dell\u2019azienda rispetto alle iniziative della criminalit\u00e0 organizzata di stampo mafioso<\/strong> (qualunque sia la sua denominazione locale): proprio partendo da tale condizione l\u2019attivit\u00e0 d\u2019impresa potrebbe essere finalizzata ad agevolare, anche in modo indiretto, le loro attivit\u00e0 criminose (<em>vedi sul punto anche la sentenza del Tar Catanzaro n. 1804 del 2016<\/em>). Occorre infatti per tener conto dei <strong>molteplici e sempre nuovi modi in cui la mafia pu\u00f2 esercitare il suo condizionamento sull\u2019impresa<\/strong>, anche contro la volont\u00e0 del singolo. Le organizzazioni criminali, infatti, per rafforzare la propria presenza nel mondo dell\u2019economia e degli appalti, ricorrono spesso a dei prestanome per esercitare di fatto attivit\u00e0 imprenditoriali di reinvestimento di proventi illeciti, tentando di aggirare i provvedimenti giudiziali posti a loro carico: a tal fine utilizzano una fitta rete di rapporti sia con soggetti ad esse organicamente legati che con persone che decidono di collaborare per omert\u00e0 o per timore per la propria sopravvivenza o per quella dell\u2019azienda. Pertanto non solo i soggetti affiliati alla mafia e quelli ad essa contigui ma persino imprenditori soggiogati dalla sua forza intimidatoria e vittime di estorsioni sono passibili di informativa antimafia: l\u2019aspetto centrale della disciplina riguarda appunto non tanto la contiguit\u00e0 o l\u2019affiliazione ma, appunto, il rischio di condizionamento delle scelte societarie derivante dal tentativo di infiltrazione mafiosa (<em>cfr. al riguardo le considerazioni contenute nelle sentenze del Tar<\/em> <em>Sicilia n. 378 del 2015 e del Tar Napoli n. 4843 del 2016 e in quelle del Consiglio di Stato nn. 670 e 5214 del 2017)<\/em>.<\/p>\n<p>Conseguentemente, la disciplina molto scarna dettata dal codice antimafia lascia volutamente un ampio margine di apprezzamento al Prefetto proprio per l\u2019impossibilit\u00e0 di indicare <em>ex ante<\/em> tutte le modalit\u00e0 con cui i tentativi di infiltrazione mafiosa si realizzano nella pratica e le diverse forme utilizzate dalle organizzazioni criminali per moltiplicare i loro illeciti profitti: una tipizzazione nella norma lascerebbe altrimenti la possibilit\u00e0 alle organizzazioni criminali di aggirare con facilit\u00e0 le disposizioni di legge (<em>vedi al riguardo anche la sentenza del Tar Napoli n. 1017 del 2018<\/em>).<\/p>\n<p>La relazione pu\u00f2 fondarsi anche su un unico elemento presuntivo, purch\u00e9 non in contrasto con altro ragionamento presuntivo di segno contrario, atto a dimostrare, per la sua <strong>attualit\u00e0<\/strong>, <strong>univocit\u00e0<\/strong> e <strong>gravit\u00e0<\/strong>, il pericolo concreto di infiltrazione mafiosa nell\u2019impresa.<\/p>\n<p><strong>11.Una ricognizione della casistica<\/strong>. In questo contesto, una particolare rilevanza assumono innanzitutto le circostanze desumibili dalle <strong>sentenze di condanna, anche non definitiva, confermata in appello, o di rinvio a giudizio per particolari delitti<\/strong> <strong>precisati dall\u2019art. 84 del Codice antimafia<\/strong>, in quanto tali imputazioni hanno anche valore sintomatico dell&#8217;inquinamento della criminalit\u00e0 organizzata: in caso di condanna l\u2019interdittiva antimafia scatta in modo automatico (<em>cfr. sentenza<\/em> <em>del Consiglio di Stato n. 4555 del 2016<\/em>), mentre il semplice deferimento all\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria pu\u00f2 comunque costituire un elemento, all\u2019interno delle valutazioni della Prefettura, dei tentativi di infiltrazione da parte della criminalit\u00e0 organizzare (<em>vedi sentenza del Tar Catanzaro n. 1801 del 2016). <\/em>Il giudice amministrativo non pu\u00f2 sostituirsi a quello penale nella valutazione dei fatti penalmente rilevanti e nel vaglio delle fonti di prova (<em>vedi la sentenza del Tar di Napoli n. 107 del 2016<\/em>, <em>confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3583 del 2016<\/em>). Tali sentenze assumono valore ai fini dell\u2019interdittiva \u201canche se risalenti nel tempo\u201d, quando gli elementi raccolti dal Prefetto siamo sintomatici di un <strong>condizionamento<\/strong> <strong>attuale<\/strong> dell\u2019attivit\u00e0 dell\u2019impresa: infatti il mero decorso del tempo non smentisce, da solo, la persistenza di legami con organizzazioni mafiose, tenuto anche conto della natura stessa di tali organizzazioni criminali, caratterizzate dalla durevolezza dei rapporti che esse instaurano con il mondo imprenditoriale, in assenza di fatti positivi idonei a dimostrare un nuovo e consolidato operare dei soggetti coinvolti (<em>vedi sentenze del Tar Napoli nn. 3847 e 4274 del 2016<\/em>):\u00a0 occorre, pertanto, che sussistano elementi da cui si ricavi che i legami con organizzazioni mafiose, pur risalenti nel tempo, siano ancora connotati da attualit\u00e0 (<em>in questo senso cfr. la sentenza del Consiglio di Stato n. 441 del 2017, di riforma della sentenza del Tar Veneto n. 608 del 2016, che evidenzia \u201cl\u2019indiscutibile linea di continuit\u00e0 diretta ed immediata\u201d tra la vecchia gestione e la nuova; vedi anche \u00a0n. 1681 del 2016 e le sentenze del Tar di Napoli nn. 2104 e 4850 del 2016; vedi anche gli elementi raccolti della prefettura a conferma di una precedente interdittiva, richiamati dalla sentenza del Tar Calabria n. 1330 del 2016, confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1131 del 2017). <\/em>Anche in caso di assoluzione, le motivazioni addotte dal giudice penale potrebbero essere comunque utilizzate per confermare la validit\u00e0 dell\u2019impianto accusatorio dell\u2019interdittiva<em> (vedi al riguardo la sentenza del Tar Catanzaro n. 1619 del 2016 e quella del Consiglio di Stato n. 4030 del 2016).<\/em><\/p>\n<p>L\u2019esito assolutorio in sede penale (o una diversa valutazione in sede penale degli elementi a carico dell\u2019imputato) potr\u00e0 ovviamente influire sulla sorte dell\u2019interdittiva nel caso in cui non sussistano altri elementi atti a dimostrare l\u2019esistenza del condizionamento mafioso (<em>vedi ad esempio la sentenza del Tar di Catania n. 761 del 2016 di annullamento dell\u2019interdittiva prefettizia in quanto l\u2019originario quadro indiziario non era stato confermato dai successivi accertamenti del giudice ordinario; cfr. anche la sentenza del Consiglio di Stato n. 200 del 2015 e le sentenze del Tar di Salerno n. 1014 del 2016); <\/em>al contrario, proprio l\u2019esistenza di altri elementi ha indotto il Consiglio di Stato ad affermare la legittimit\u00e0 dell\u2019informativa antimafia<em> (sentenza n. 319 del 2017 di riforma della sentenza del Tar di Napoli n. 2732 del 2016; vedi anche la sentenza del Consiglio di stato n. 1441 del 2017<\/em>). Le nuove acquisizioni giudiziarie potranno portare, su richiesta dell\u2019interessato, anche ad una revisione della prima interdittiva<em> (vedi sul punto le sentenze del Tar Campania n. 2731 del 2016, del Consiglio di Stato n. 3583 del 2016 e del Tar Palermo n. del 2016); <\/em>sussiste comunque l\u2019obbligo da parte della prefettura, ai sensi dell\u2019art. 91, comma 5, del codice antimafia, di procedere al riesame della informativa antimafia in caso di circostanziata richiesta di aggiornamento da parte del soggetto interessato<em> (cfr. le sentenze del Tar Campania n.3490 del 2016, del Tar Roma nn. 9548 del 2016 e 3527 del 2017 e del Tar Palermo n. 288 del 2018 e del Consiglio di stato n. 4620 del 2018). <\/em><\/p>\n<p>Peraltro, anche il non luogo a procedere per prescrizione del reato non \u00e8 sufficiente a smentire la validit\u00e0 dei fatti addebitati<em> (cfr. le sentenze del Consiglio di Stato n. 681 del 2016 e n. 2756 del Tar di Napoli<\/em>), laddove dalle motivazioni della sentenza emergano elementi in ordine al pericolo di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali (<em>vedi in tal senso la sentenza del Tar Milano n. 61 del 2017<\/em>).<\/p>\n<p>Il procedimento penale deve comunque riguardare un soggetto che svolga funzioni di rilievo all\u2019interno della societ\u00e0 (<em>cfr. sul punto le sentenze del Tar Lazio nn. 2279 e 2882 del 2016<\/em>).<\/p>\n<p>Assumono altres\u00ec rilevo anche le <strong>misure di prevenzione antimafia <\/strong>per i delitti espressamente elencati dall\u2019art. 51, comma 3-bis, c.p.p., senza cio\u00e8 che siano necessari ulteriori accertamenti istruttori a supporto della tesi del pericolo di infiltrazione mafiosa (<em>sul punto vedi la sentenza del Consiglio di Stato n. 1632 del 2016, di riforma della sentenza del Tar di Napoli n. 3661 del 2015<\/em>, r<em>elativa ad un\u2019interdittiva basata su di un traffico illecito di rifiuti, proprio in considerazione del disvalore sociale e della portata del danno ambientale propri di tale reato; vedi anche la sentenza dello stesso Consiglio di Stato n. 1109 del 2017<\/em>).<\/p>\n<p>Ma alla base dell\u2019interdittiva <strong>assumono in generale valore tutti i provvedimenti del giudice penale, civile, amministrativo, contabile, tributario<\/strong>, dalla cui motivazione emergano elementi di condizionamento delle associazioni malavitose sull\u2019attivit\u00e0 dell\u2019impresa oppure agevolazioni, aiuto, supporto, anche solo logistico, che questa abbia fornito a tali associazioni <em>(vedi ad esempio la sentenza n. 2683 del 2016 del Consiglio di Stato, che ha riformato la precedente decisione del Tar Calabria n. 1722 del 2015, fondandosi anche su alcuni passaggi di una sentenza della Corte d\u2019appello; vedi anche la sentenza del Tar Liguria n. 1085 del 2016, confermata da sentenza del Consiglio di Stato n.672 del 2017; cfr. anche la sentenza del Consiglio di Stato n. 4556 del 2016, con riguardo agli elementi desunti dalla prefettura dalle motivazioni di un decreto di perquisizione; vedi, pi\u00f9 di recente, la sentenza dello stesso Consiglio di stato n. 4278 del 2018). <\/em>Anche una condanna per il reato di \u201cvoto di scambio\u201d, senza l\u2019aggravante mafiosa, pu\u00f2 essere considerata sintomatica della disponibilit\u00e0 a venire a patti con un gruppo criminale, ed ottenere cos\u00ec benefici in cambio dell&#8217;appoggio elettorale (<em>sentenza del Consiglio di Stato n. 3574 del 2016<\/em>).<\/p>\n<p><strong>12.Sui rapporti di parentela<\/strong>. Un aspetto specifico riguarda la valutazione dei rapporti di parentela, che di per s\u00e9 non costituiscono un elemento di prova, in assenza di altri elementi che evidenzino l\u2019esistenza di una effettiva \u2018disponibilit\u00e0\u2019 verso le attivit\u00e0 dei gruppi criminali sotto il profilo finanziario, commerciale, lavorativo\u00a0 etc:\u00a0 e di essi si deve dar conto nel contesto motivazionale del provvedimento interdittivo (<em>vedi in tal senso le sentenze del Tar Palermo n. 1842 del 2016, del Tar Catania nn. 2220, 2286 e 3426 del 2016, del Tar Napoli n. 191 del 2017,\u00a0 del Tar Bari n. 1804 del 2018, del Consiglio di stato nn. 2314 e 4000 del 2017 e le sentenze del Consiglio per la giustizia amministrativa per la regione siciliana nn. 220 del 2016 e nn. 16 e 19 del 2017<\/em>). Peraltro tali rapporti di parentela possono ben essere rilevanti ai fini della dimostrazione logica del condizionamento mafioso nei casi in cui circostanze obiettive evidenzino che l\u2019impresa abbia una conduzione collettiva e una reg\u00eca familiare ovvero che le decisioni sulla sua attivit\u00e0 siano influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia (<em>vedi le sentenze del Tar Napoli n. 4294 del 2016 e del Tar Liguria n. 1085 del 2016<\/em>): come sottolineato dal Consiglio di Stato (<em>sentenze n. 3566 del 2016 e n. 5410 del 2018;\u00a0per approfondimenti su quest\u2019ultima clicca <strong><a href=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/appalti\/la-gestione-dellimpresa-da-parte-del-clan-legittima-linterdittiva-antimafia\/\">qui<\/a><\/strong><\/em>) organizzazioni mafiose tentano di aggirare la barriera dell\u2019interdittiva inserendo nell\u2019azienda persone incensurate ma controllabili, segnatamente attraverso il rapporto di parentela, in ragione proprio dei fortissimi vincoli familiari che caratterizzano tali organizzazioni criminali. Tali circostanze obiettive possono essere riscontrate, ad esempio, in un rapporto di convivenza (<em>come nei casi esaminati nelle sentenze nn. 1743 e 3754 del 2016 del Consiglio di Stato<\/em>), nella condivisione di aspetti della vita quotidiana (<em>sentenza Tar Bari n. 1084 del 2018<\/em>), nella pluralit\u00e0 degli intrecci familiari in aree caratterizzate da un forte radicamento delle organizzazioni criminali (<em>sentenza n. 5330 del 2016 del Tar Campania<\/em>), ovvero nella giovane et\u00e0 e conseguente scarsa esperienza della nuova amministratrice unica (<em>sentenza del Consiglio di Stato n. 3566 del 2016;\u00a0vedi anche la sentenza dello stesso Consiglio di stato n. 4683 del 2018<\/em>) oppure nella cointeressenza di interessi economici (<em>vedi sul punto le sentenze n. 1977, n. 2232 e n. 5513 del 2016 e n. 1963 del 2017 del Consiglio di Stato; quelle del Tar di Ancona n. 33 del 2016, del Tar di Palermo nn. 652 e 1794 del 2016, del Tar di Potenza n. 307 del 2016, del Tar di Reggio Calabria nn. 285, 522 e 1124 del 2016, del Tar Catanzaro n. 2519 del 2016, del Tar Parma n. 7 del 2017, del Tar Bari n. 1084 del 2018, del Consiglio di giustizia amministrativa n. 361 del 2018; vedi anche la sentenza del Consiglio di Stato n. 905 del 2017, di riforma della sentenza del Tar Torino n. 729 del 2016, sulla nozione di \u201cinteressi comuni\u201d)<\/em>, ovvero nel coinvolgimento nei medesimi fatti etc (<em>cfr. anche le sentenze del Tar di Napoli n. 2738 e 2743 del 2016<\/em>): ad esempio, nel caso esaminato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 3312 del 2016 (<em>di riforma della sentenza del Tar Catanzaro n. 720 del 2015<\/em>) viene sottolineato che il gruppo familiare svolge la medesima attivit\u00e0 imprenditoriale in modo coordinato, con cointeressenze societarie tra i vari fratelli, spostamenti di quote tra parenti, partecipazioni societarie nelle diverse societ\u00e0 variamente denominate, ma comunque riconducibili alla famiglia (e alcune delle quali ubicate nello stesso immobile). Da parte sua, il Tar Milano sottolinea la sostanziale continuit\u00e0 nella gestione dell\u2019attivit\u00e0 imprenditoriale nella nuova societ\u00e0 costituita dai figli subito dopo che la societ\u00e0 del padre era stata colpita da informativa antimafia, documentata anche dal passaggio di mezzi e personale dall\u2019una all\u2019altra <em>(sentenza n. 58 del 2017<\/em>).<\/p>\n<p>La necessit\u00e0 di raccogliere ulteriori e significativi elementi di riscontro, rispetto all\u2019esistenza del mero legame familiare, sull\u2019intreccio di relazioni di cointeressenze volte a proseguire nell&#8217;esercizio delle attivit\u00e0 di famiglia, illecite e colluse con la criminalit\u00e0 organizzata, in elusione della normativa antimafia, e tali perci\u00f2 da rendere concreto ed attuale il pericolo di condizionamento mafioso, \u00e8 stata pi\u00f9 volte riaffermata dai giudici amministrativi (<em>cfr. sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa n. 190 del 2016, che ha accolto nel caso specifico il ricorso dell\u2019azienda interessata; nello stesso senso lle sentenze del Tar Genova n. 998 del 2016 e del Tar Toscana n. 910 del 2018; vedi anche le considerazioni contenute nella sentenza del Tar di Reggio Calabria n. 241 del 2017, che ha modificato il precedente orientamento di cui alla sentenza n. 1065 del 2016; leggi anche la sentenza del Consiglio di Stato n. 1082 del 2017, di riforma della sentenza del Tar Catanzaro n. 1078 del 2016, che ha giudicato insufficienti gli elementi aggiuntivi addotti dalla Prefettura<\/em>).<\/p>\n<p>E la mancata adozione di una misura di prevenzione, in assenza del requisito della pericolosit\u00e0 sociale attuale, non esclude che il medesimo soggetto possa attualmente condizionare le scelte di una determinata impresa tramite una presenza attiva nella gestione dell&#8217;impresa stessa (<em>vedi sentenza del Tar di Napoli n. 2756 del 2016<\/em>). La rilevanza di tali elementi si spiega con la particolare organizzazione delle mafie, fondate appunto sulla struttura di un clan, nel quale l\u2019influenza del \u201ccapofamiglia\u201d assume particolare importanza.<\/p>\n<p><strong>13.Sui rapporti di frequentazione, conoscenza, amicizia etc<\/strong>. Possono assumere rilievo, ai fini dell\u2019interdittiva antimafia, anche le relazioni dei titolari, soci, amministratori, dipendenti dell\u2019impresa con soggetti raggiunti da provvedimenti di carattere penale o da misure di prevenzione antimafia (<em>vedi sentenze del Tar Catanzaro n. 1808 del 2016, del Tar Napoli n. 491 del 2017 e del Consiglio di Stato n.2590 del 2017<\/em>); la ricognizione della prefettura pu\u00f2 essere estesa a tutti i soggetti che possono determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell&#8217;impresa (c<em>fr. al riguardo la sentenza del Tar Palermo n. 1621 del 2016<\/em>): tali relazioni non devono essere frutto di casualit\u00e0 o di necessit\u00e0 (<em>vedi sul punto le sentenze del Tar Lazio n. 5880 del 2016, del Tar Bologna n. 355 del 2016, del Tar di Milano n. 976 del 2016, del Tar di Napoli n. 103 del 2016 e del Consiglio di giustizia amministrativa della regione Sicilia n. 252 del 2016; cfr anche la sentenza del Consiglio di Stato n. 2453 del 2016 sulla frequentazione di un pregiudicato successivamente divenuto collaboratore di giustizia<\/em>); ci\u00f2 si verifica quando tali \u201ccontatti\u201d non hanno carattere episodico ma sono invece frequenti (<em>vedi le <strong><a href=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/mafie\/interdittive-antimafia-nuova-importante-sentenza-del-consiglio-di-stato\/\">sentenze del Tar Reggio Calabria n. 927 del 2016 e del Consiglio di Stato n. 2343 del 2018<\/a><\/strong><\/em>), e diventano un segnale, sempre secondo la logica del \u201cpi\u00f9 probabile che non\u201d, che l\u2019imprenditore cerchi un dialogo o il consenso dei gruppi criminali per ricavarne vantaggi reciproci (<em>cfr. sul punto la sentenza n. 2554 del 2016 del Consiglio di Stato sull\u2019esistenza di una \u201csignificativa commistione e una rilevante comunanza di affari\u201d con altra impresa legata a clan mafiosi; vedi anche la sentenza del Tar Napoli n. 3158 del 2016 sull\u2019effettivo pericolo di condizionamento esercitato dal clan dei casalesi sull\u2019assetto proprietario, sulla gestione societaria e sull\u2019attivit\u00e0 operativa dell\u2019impresa oggetto di interdittiva; vedi anche la sentenza n. 46 del 2017 dello stesso Tar Napoli, fondata sulla qualifica di \u201cimprenditore contiguo e subordinato all\u2019associazione camorristica\u201d quale emerge dalle sentenze dei giudici penali; in senso contrario, si esprime invece il Tar di Brescia \u2013 sentenza n. 1741 del 2015, oggetto peraltro di ordinanza sospensiva da parte del Consiglio di Stato &#8211; sulla mancata emersione dalle indagini giudiziarie di elementi atti a dimostrare il coinvolgimento dell\u2019azienda in attivit\u00e0 di stampo mafioso<\/em>); ad esempio, nel caso delle sentenze del Consiglio di Stato n. 3008 del 2016 e n. del 2017 \u2013 che ha riformato la sentenza del Tar di Milano n. 976 del 2016 &#8211; si pone in risalto la richiesta di \u201cprotezione\u201d avanzata a soggetti legati a clan malavitosi proprio in ragione della compiacenza e contiguit\u00e0 all\u2019organizzazione criminale. Ed il fatto di aver subito estorsioni e rapine da altri gruppi criminali non costituisce di per s\u00e9 un elemento sufficiente per scagionare l\u2019impresa colpita da interdittiva in presenza di altri indizi a carico (<em>cfr. in tal senso le sentenze del Tar Reggio Calabria n. 664 del 2016 \u2013 confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 469 del 2017 &#8211; e del Consiglio di Stato n. 5197 del 2015<\/em>). Sulla possibilit\u00e0 di utilizzare, ai fini dell\u2019emanazione di un\u2019interdittiva antimafia, la mancata denuncia del reato di estorsione vedi le considerazioni contenute nelle sentenze del Tar Campania n. 209 \u2013 confermata dal Consiglio di stato con sentenza n. 669 del 2017 &#8211; e n. 5330 del 2016.<\/p>\n<p>Oggetto dell\u2019informativa della prefettura possono essere i rapporti tra un\u2019azienda con soggetti appartenenti alla criminalit\u00e0 organizzata nel caso in cui in cui essi siano plurimi e significativi (<em>cfr. sentenza del Consiglio di Stato n. 4486 del 2016, di riforma della precedente sentenza del Tar Lombardia<\/em>). E la dissociazione dagli ambienti malavitosi (evidenziata anche da testimonianza nei confronti di soggetti imputati per reati di mafia o dalla partecipazione ad iniziative antiracket) non \u00e8 sufficiente in presenza di altri elementi atti a suffragare la volont\u00e0 di non recidere i rapporti con la realt\u00e0 criminale di origine (<em>sentenza del Consiglio di Stato n. 164 del 2017<\/em>).<\/p>\n<p>In ogni caso, resta fermo il criterio dell\u2019attualit\u00e0 del condizionamento mafioso: vedi a tale riguardo la sentenza del Consiglio di Stato n. 463 del 2016, che evidenzia la mancata valutazione da parte della prefettura delle pi\u00f9 recenti informative delle forze di polizia e della magistratura <em>(sulle conseguenze dell\u2019annullamento dell\u2019interdittiva cfr. la sentenza del Tar Firenze n. del 2016).<\/em><\/p>\n<p><strong>14.I legami tra pi\u00f9 societ\u00e0<\/strong>.\u00a0 Vanno altres\u00ec valutati con attenzione i casi in cui una societ\u00e0 si avvale della collaborazione continuativa (in termini di mezzi e personale) di un\u2019altra azienda colpita da informazione interdittiva (<em>vedi in tal senso le sentenze del Consiglio di Stato n. 3890 del 2016 e del Tar Reggio Calabria n. 1221 del 2016: quest\u2019ultima sottolinea l\u2019importanza dei protocolli di legalit\u00e0 volti ad assicurare la massima trasparenza anche per quanto riguarda eventuali subappalti; nello stesso senso anche la sentenza del Consiglio di stato n. 1110 del 2018). <\/em>Assumono importanza a tal fine gli elementi volti a dimostrare la \u201ccontinuit\u00e0\u201d tra pi\u00f9 aziende<em> (vedi su tale aspetto la sentenza del Consiglio di Stato n. 4228 del 2016, che ha riformato la precedente sentenza del Tar Calabria sulla base dell\u2019esistenza di un contratto di affitto e di un contratto di lavoro, oltre che di una pluralit\u00e0 di relazioni e parentele con esponenti di una cosca mafiosa; cfr. anche la sentenza del Consiglio di Stato n. 4555 del 2016, che sottolinea tra gli altri elementi a dimostrazione dell\u2019intreccio di interessi, il mancato pagamento di alcune attrezzature acquistate da un\u2019altra azienda colpita da interdittiva<\/em>); occorre considerare infatti con la dovuta attenzione il fenomeno delle continue mutazioni societarie effettuate proprio in funzione elusiva della normativa antimafia: vengono cio\u00e8 utilizzate preesistenti societ\u00e0 inattive, cui vengono cedute parti di aziende oggetto di informativa antimafia, proprio al fine di partecipare a gare e appalti per trasformarle subito dopo in societ\u00e0 con nomi, sedi e rappresentanti diversi (<em>vedi sentenza del Consiglio di Stato n. 4330 del 2016<\/em>). Va inoltre valutato il caso delle cessioni \u201csimulate\u201d, volte ad aggirare una informativa antimafia emessa dalla prefettura (<em>vedi ad esempio la sentenza del Consiglio di Stato n. 983 del 2017<\/em>).<\/p>\n<p>Il Consiglio di Stato sottolinea a tale proposito l\u2019esigenza che ogni impresa verifichi sempre l\u2019affidabilit\u00e0 delle imprese con cui si intrattengono rapporti commerciali (<em>vedi sentenza n. 1991 del 2017, di riforma della sentenza del Tar Bologna n. 1047 del 2015, che aveva invece valorizzato i successivi comportamenti dell\u2019azienda voli a interrompere i rapporti instaurati con ditte raggiunte da interdittive antimafia); <\/em>ci\u00f2 vale in particolare nei casi di appalto in zone ad alto pericolo di infiltrazione delle organizzazioni di stampo mafioso (<em>sentenza Consiglio di stato n. 3576 del 2016).<\/em> Vedi al riguardo anche la sentenza del Tar Palermo n. 1588 del 2016 con la quale invece \u00e8 stata annullata l\u2019interdittiva proprio in considerazione del carattere episodico e marginale dei rapporti economici intercorsi con alcune aziende destinatarie di informazioni antimafia atipiche<em>. <\/em>Ed una nuova societ\u00e0 pu\u00f2 essere costituita proprio al fine di eludere le misure interdittive gi\u00e0 comminate ad altra azienda <em>(vedi sul punto la sentenza del Tar Perugia n. 549 del 2016). <\/em><\/p>\n<p>Recentemente il Consiglio di Stato si \u00e8 pronunciato sulle c.d. \u201c<strong>informative a cascata<\/strong>\u201d, cio\u00e8 sulla possibilit\u00e0 di estendere l\u2019utilizzo di un\u2019informativa antimafia legittimamente emessa nei confronti di un\u2019azienda anche nei confronti di un\u2019altra impresa socia della prima (ad esempio in un consorzio di imprese). Il massimo giudice amministrativo \u2013 sciogliendo anche in questo caso i problemi emersi in sede giurisprudenziale (<em>vedi per tutte la sentenza del Tar Roma n. 11249 del 2015<\/em>) &#8211; sottolinea a tale riguardo la necessit\u00e0 che i rapporti tra le due imprese non siano episodici, ma siano invece stabili e continuativi, in quanto natura, consistenza e contenuti delle modalit\u00e0 di collaborazione tra le due imprese devono essere idonei a rivelare il carattere illecito dei legami stretti tra i due operatori economici (<em>sentenza n. 2774 del 2016, di riforma della sentenza n. 8690 del 2015 del Tar Roma &#8211; orientamento confermato dalla successiva sentenza n. 1103 del 2017; vedi anche, in attuazione di tale principio, la sentenza del Tar di Catania n. 2750 del 2016, la cui esecutivit\u00e0 \u00e8 stata peraltro sospesa con ordinanza n. 765 del 2016 del Consiglio per la giustizia amministrativa per la regione siciliana)<\/em>. Il Tar Emilia Romagna pone in risalto, a tale proposito, il fatto che due amministratori della societ\u00e0 oggetto della nuova interdittiva erano stati amministratori delle due societ\u00e0 in passato colpite da analogo provvedimento: ed il fatto che attualmente esse siano in amministrazione giudiziaria non consente di escludere che le infiltrazioni mafiose si siano gi\u00e0 verificate <em>(sentenza n. 1027 del 2016). <\/em>Su un caso di assenza dei presupposti individuati dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato vedi invece la sentenza del Tar Roma n. 4778 del 2017.<\/p>\n<p><strong>15.Le modifiche anomale nella struttura e nella gestione dell\u2019impresa<\/strong>. Il Consiglio di Stato pone un\u2019attenzione particolare alle variazioni nella struttura dell\u2019impresa (ad esempio le sostituzioni negli organi sociali e nella rappresentanza legale della societ\u00e0, gli spostamenti della sede legale od operativa in zone apparentemente \u201cfranche\u201d dall\u2019influsso mafioso, gli aumenti di capitale sociale finalizzati a garantire il controllo della societ\u00e0 sempre da parte degli stessi soggetti etc) se finalizzate ad eludere la normativa sulla documentazione antimafia, a dissimulare cos\u00ec il reale assetto gestionale e nascondere la realt\u00e0 effettiva dell\u2019influenza mafiosa, diretta o indiretta.\u00a0Ad esempio, un contratto di affitto di ramo di azienda con altra societ\u00e0, gi\u00e0 destinataria di altro provvedimento interdittivo (con il quale viene acquisito l\u2019intero complesso di beni e attrezzature, le abilitazioni necessarie per esercitare le attivit\u00e0 di impresa, oltre ai contratti di lavoro relativi a diversi dipendenti e appalti e ai i segni distintivi della medesima impresa) \u00e8 considerato elemento valido a giustificare una continuit\u00e0 gestionale tra le due societ\u00e0 (<em>sentenza del Consiglio per la giustizia amministrativa n. 206 del 2018<\/em>); cos\u00ec la perdita della carica di amministratore di una societ\u00e0, affidata peraltro a familiari, da parte di un soggetto che mantiene il ruolo di socio accomodante, lascia presumere che il controllo dell\u2019azienda rimanga nelle sue mani (<em>sentenza del Consiglio di Stato n. 1443 del 2017<\/em>). Lo stesso Consiglio di Stato (<em>sentenza n. 1846 del 2016,<\/em> <em>di riforma della sentenza del Tar di Napoli n. 5310 del 2015<\/em>), afferma la legittimit\u00e0 dell\u2019informativa prefettizia, in quanto la cessione delle quote societarie da parte del titolare &#8211; figlio convivente con un soggetto condannato in via definitiva per associazione di stampo mafioso &#8211; era avvenuta solo dopo la prima informativa prefettizia e a favore di altra persona da tempo consocio dell\u2019azienda (<em>su altri casi di cessione strumentale dell\u2019azienda o di quote di essa vedi le sentenze del Tar di Palermo n. 817 del 2016, del Consiglio di Stato n. 3754 del 2016, del Tar di Catanzaro n. 556 del 2016 e del Tar Reggio Calabria n. 1220 del 2016; sulle variazioni dell\u2019assetto proprietario al fine di schermare il pregresso quadro decisionale ritenuto contiguo ad interessi di sodalizi criminali vedi le considerazioni contenute nella sentenza del Tar Campania n. 5331 del 2016<\/em>). Anche l\u2019adozione di un nuovo modello organizzativo, di gestione e controllo e di un codice etico e l\u2019ingresso nella societ\u00e0 di altri soggetti pu\u00f2 non essere sufficiente, in presenza di altri elementi che confermino il pericolo di infiltrazioni mafiose nell\u2019azienda (<em>sentenze del Tar Milano n. 887 del 2017 e del Consiglio di Stato n. 5410 del 2018, sopra citata; vedi anche le considerazioni contenute nella sentenza del Consiglio di stato n. 1110 del 2018 con riguardo alla decisione della prefettura di accogliere la seconda, ulteriore, istanza di aggiornamento dell\u2019informazione antimafia solo una volta riscontrati reali segnali di discontinuit\u00e0 rispetto all\u2019assetto societario esistente alla data della prima interdittiva ed a quella della sua conferma<\/em>).<\/p>\n<p>Analogamente possono aver rilevo alcune vicende anomale nella concreta gestione dell\u2019impresa, come, ad esempio, l\u2019esistenza delle c.d. teste di legno nelle cariche sociali (<em>vedi ad esempio la sentenza del Consiglio di Stato n. 3309 del 2016<\/em>) o di sedi legali fantasma o ubicate presso luoghi dove invece hanno sede uffici di altre imprese colpite da antimafia; oppure la presenza sul cantiere di soggetti affiliati alle associazioni mafiose; o il ricorso, ad esempio con il subappalto, ad altre imprese controllate dai gruppi mafiosi; o, ancora, ai rapporti con politici locali collusi con la mafia o addirittura incandidabili, etc.<\/p>\n<p>Un altro indizio significativo \u00e8 rappresentato dall\u2019assunzione di un numero elevato di persone con precedenti penali gravi (<em>cfr. la sentenza del Tar di Perugia n. 327 del 2016, la sentenza del Tar Catanzaro n. 1282 del 2016 e la sentenza n. 44 del 2016 del Consiglio per la giustizia amministrativa per la regione siciliana; vedi anche la sentenza del Consiglio di Stato n. 3008 del 2016 sullo scambio di dipendenti tra pi\u00f9 societ\u00e0 colpite da interdittiva<\/em>): Il condizionamento mafioso si pu\u00f2 infatti desumere anche dall\u2019assunzione o dalla presenza di dipendenti aventi precedenti legati alla criminalit\u00e0 organizzata, pur con mansioni esecutive e quindi in assenza di\u00a0 specifici riscontri oggettivi sull\u2019influenza delle scelte dell\u2019impresa. Le imprese che hanno rapporti con la Pubblica amministrazione, infatti, \u201cdevono garantire la massima affidabilit\u00e0, non solo nella selezione di amministratori e soci, ma anche dei dipendenti, e devono vigilare affinch\u00e9 nella loro organizzazione non vi siano dipendenti risultati contigui al mondo della criminalit\u00e0 organizzata\u201d (<em>cfr sentenza del Consiglio di Stato n. 3299 del 2016, di riforma di una sentenza del Tar di Reggio Calabria<\/em>). Se si tratta di rapporti di lavoro non occasionali, ma reiterati nel tempo, ben pu\u00f2 la prefettura considerarli nell\u2019ambito degli elementi a carico dell\u2019azienda interessata (<em>vedi sul punto la sentenza del Consiglio di Stato n. 4201 del 2016<\/em>).\u00a0Come sottolineato recentemente dallo stesso Consiglio di stato, per le aziende che intrattengono rapporti con la Pubblica amministrazione \u00e8 essenziale vigilare affinch\u00e9 nella loro organizzazione non vi siano dipendenti contigui al mondo della criminalit\u00e0 organizzata: la presenza di \u201cinfiltrati\u201d, utilizzata dalla mafia per controllare o guidare dall\u2019esterno l\u2019impresa, cos\u00ec come la presenza di dipendenti aventi precedenti legati alla criminalit\u00e0 organizzata pu\u00f2 rappresentare un elemento per giustificare provvedimenti interdittivi (<em>sentenza n. 5410 del 2018, gi\u00e0 citata<\/em>).<\/p>\n<p>Si tratta in ogni caso di accertamenti da effettuare con estremo rigore, tenendo conto anche di eventuali nuovi fatti oggettivamente rilevanti di segno contrario, rispetto ai quali c\u2019\u00e8 comunque il diritto dell\u2019azienda interessata di richiedere il riesame da parte della prefettura, ai sensi dell\u2019art. 91, comma 5 del codice antimafia (<em>vedi in tal senso la sentenza del Tar Napoli n. 2975 del 2016 che ha invitato l\u2019Amministrazione a valutare le novit\u00e0 intervenute nella struttura gestionale dell\u2019impresa; e la prefettura ha adempiuto ad emanare un nuovo provvedimento: vedi ordinanza del Tar Napoli n. 1578 del 2017. Cfr. anche le sentenze dello stesso Tar n. 3235 del 2016 e n. 192 del 2017 e quella del Tar Palermo n. 1324 del 2016<\/em>); e il riesame da parte della prefettura non pu\u00f2 essere procrastinato illimitatamente, anche in assenza di un termine perentorio fissato dalla legge: in caso di\u00a0 circostanze sopravvenute costituenti elementi di novit\u00e0 rispetto al quadro indiziario precedentemente considerato la prefettura dovr\u00e0 completare l\u2019istruttoria entro 45 giorni, ulteriormente prorogabili per 30 giorni, dall\u2019istanza di aggiornamento (<em>cfr. ad esempio le sentenze del Tar Lazio nn. 9548 del 2016 e 3527 del 2017<\/em>); il nuovo provvedimento deve essere adeguatamente motivato, al fine di valutare le circostanze sopraggiunte invocate dall\u2019azienda interessata (<em>vedi sentenza del Tar Reggio Calabria n. 1118 del 2016)<\/em>. Ad esempio, in una decisione del Tar si d\u00e0 risalto alla cessazione anticipata del contratto di affitto d&#8217;azienda con un\u2019impresa legata ad esponenti della criminalit\u00e0 organizzata: la permanenza di un condizionamento mafioso andrebbe in tal caso motivata con ulteriori elementi (<em>sentenza del Tar di Napoli n. 1209 del 2016<\/em>). Nello stesso senso, la sentenza del Tar Milano n. 649 del 2017, che pone in risalto le significative novit\u00e0 intervenute nella <em>governance<\/em> dell\u2019azienda oggetto di una precedente interdittiva (ed in particolare la revoca di tutte le deleghe in precedenza conferite ad un soggetto contiguo alla criminalit\u00e0 organizzata) sono state giudicate idonee a sterilizzare la sua l\u2019influenza su aspetti determinanti della gestione societaria; conseguentemente la prefettura deve effettuare una ulteriore istruttoria al fine di individuare altri elementi che eventualmente giustifichino l\u2019adozione di una nuova interdittiva. Ed il Tar Palermo (<em>sentenza n. 288 del 2018<\/em>) ha annullato l\u2019interdittiva antimafia confermativa, in quanto non erano state adeguatamente considerate le novit\u00e0 intervenute nel periodo successivo alla prima informativa, ad esempio con riguardo alla collaborazione prestata nell\u2019ambito di alcune inchieste giudiziarie.<\/p>\n<p>Analogamente, la prefettura \u00e8 obbligata ad effettuare tutti gli accertamenti di rito e a rispondere nei termini previsti dalla legge anche sulle richieste di iscrizione alla <em>white list<\/em> (<em>sentenza Tar Reggio Calabria n. 1001 del 2016<\/em>).<\/p>\n<p><strong>16.Sugli effetti delle interdittive antimafia<\/strong>. Chiamato a pronunciarsi sul ricorso di una societ\u00e0 colpita da interdittiva antimafia, il Consiglio di Stato in adunanza plenaria \u2013 seduta del 6 aprile 2018 \u2013 ha colto l\u2019occasione per un ulteriore approfondimento in ordine alla natura ed agli effetti dei provvedimenti assunti dalle prefetture nei confronti delle aziende collegate alle organizzazioni criminali.<\/p>\n<p>In particolare, il massimo organo della giustizia amministrativa ha affermato che l\u2019interdittiva antimafia determina una particolare forma di incapacit\u00e0, sia pure temporanea (in quanto un successivo provvedimento dell\u2019autorit\u00e0 amministrativa competente potrebbe revocarla) che preclude all\u2019azienda, ai sensi dell\u2019art. 67, co. 1, lett. g) del Codice antimafia,\u00a0 la possibilit\u00e0 di accedere a tutti i \u201ccontributi, finanziamenti e mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunit\u00e0 Europee, per lo svolgimento di attivit\u00e0 imprenditoriali\u201d: in tale ambito va ricondotta ogni forma di \u201cesborso da parte dell\u2019Amministrazione\u201d, ivi incluse le somme dovute a titolo di risarcimento del danno patito in connessione all\u2019attivit\u00e0 di impresa, anche in caso di sentenza passata in giudicato.<\/p>\n<p><strong>17.Risarcimento del danno<\/strong>. L\u2019annullamento di una interdittiva antimafia, da parte del giudice amministrativo ovvero in autotutela, pu\u00f2 determinare anche un\u2019azione di risarcimento del danno da parte dell\u2019azienda interessata, in termini di pregiudizio all\u2019immagine, di credito commerciale oltre che di capacit\u00e0 di guadagno che si produce nel periodo di efficacia dell\u2019interdittiva. Al riguardo, la consolidata giurisprudenza del Consiglio di stato esclude in primo luogo la responsabilit\u00e0 della stazione appaltante, anche nel caso di ricorso alla certificazione antimafia al di fuori dei casi in cui tale richiesta \u00e8 obbligatoria <em>(vedi ad esempio la sentenza del Consiglio di stato n. 4279 del 2018<\/em>): dato il carattere vincolato dell\u2019interdittiva emessa dalla prefettura, non ci sono infatti margini di discrezionalit\u00e0 in ordine all\u2019adozione o meno del relativo atto amministrativo (<em>per il caso della c.d. \u201cinformativa atipica\u201d vedi le considerazioni contenute nella sentenza del Consiglio di stato n. 4922 del 2018<\/em>). Con riguardo alle responsabilit\u00e0 della prefettura, il massimo organo amministrativo ribadisce la necessit\u00e0 da parte del ricorrente di dimostrare il dolo o la colpa dell\u2019Amministrazione, che si concretizza quando il giudizio sul tentativo di infiltrazione mafiosa dell\u2019impresa si basa su indici carenti ed equivoci (<em>vedi in particolare sentenza del Consiglio di stato n. 3707 del 2015<\/em>).<\/p>\n<p>In attuazione di tali principi, il Tar Milano ha accolto la richiesta di risarcimento danni di una societ\u00e0 (con riferimento alla mancata percezione dell\u2019utile correlato al valore residuo dei contratti risolti in conseguenza dell\u2019interdittiva antimafia), dopo che lo stesso giudice amministrativo aveva annullato l\u2019interdittiva antimafia; il Tar sottolinea che nel caso in questione l\u2019Amministrazione si era discostata dai canoni ordinari di diligenza, valorizzando sia dati istruttori non sussistenti (un\u2019interdittiva a carico di un\u2019altra societ\u00e0 ad essa legata da rapporti commerciali, ma gi\u00e0 all\u2019epoca oggetto di revisione da parte della prefettura), sia un solo elemento indiziario, che nella sua unicit\u00e0 non si prestava a comporre quel quadro di indizi gravi, precisi e concordanti richiesti dalla legge: nelle motivazioni si parla di \u201dnegligenza inescusabile, anche considerando che la difesa della parte resistente non ha indicato concreti elementi per ritenere giustificabile l\u2019errore stesso\u201d (<em>sentenza n. 1993 del 2018<\/em>).<\/p>\n<p>Occorre naturalmente che vengano puntualmente dimostrati i danni (patrimoniali e d\u2019immagine) di cui i soggetti interessati chiedono il risarcimento <em>(cfr. sentenza del Consiglio di stato n. del 2018, di riforma della precedenza sentenza del Tar Napoli<\/em>).<\/p>\n<p><strong>18.Alcuni dati quantitativi<\/strong>. Dalla <strong><a href=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/osservatorio-parlamentare\/altri-atti-parlamentari\/direzione-nazionale-antimafia-e-direzione-investigativa-antimafia\/sintesi-della-nuova-relazione-della-direzione-investigativa-antimafia-secondo-semestre-2017\/\">Relazione del luglio 2018 della Direzione investigativa antimafia<\/a><\/strong>, emerge l\u2019ampio utilizzo dello strumento della interdittiva antimafia da parte delle prefetture del Sud Italia. Su 625 provvedimenti adottati nell\u2019intero 2017, risulta in cima a questa classifica la Calabria (195 interdittive), la Sicilia (160), la Campania (67); rilevante l\u2019uso dell\u2019interdittiva anche in alcune regioni del Nord Italia: Emilia -Romagna (57 provvedimenti), Piemonte (39) e Lombardia (29).<\/p>\n<p><strong>19.Considerazioni finali<\/strong>. L\u2019esperienza concreta di applicazione della disciplina sulla certificazione antimafia si \u00e8 rivelata particolarmente utile a contrastare le infiltrazioni mafiose nell\u2019economia, a partire dall\u2019affidamento di appalti pubblici di particolare rilievo, come quelli concernenti Expo 2015. \u00a0La stretta cooperazione tra magistratura (la Dia in particolare), forze di polizia e Amministrazioni competenti ha permesso di intensificare le attivit\u00e0 di verifica su appalti, ivi inclusi i controlli nei cantieri sulle imprese che eseguono in concreto i lavori, pur con i limiti \u2013 connessi alla rilevanza, per numero, tipologie di imprese, natura e disciplina giuridica dei soggetti operanti all&#8217;interno dei cantieri &#8211; emersi anche in occasione delle <strong><a href=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/osservatorio-parlamentare\/attivita-dinchiesta\/attivita-dinchiesta-xvii\/commissione-bicamerale-antimafia\/commissione-antimafia-le-misure-contrasto-delle-infiltrazioni-mafiose-expo-2015\/\">audizioni presso la Commissione di inchiesta antimafia del Commissario per Expo e del Prefetto di Milano<\/a><\/strong>. L\u2019esperienza acquisita in quella circostanza ha condotto comunque ad esportare il sistema sperimentato con l\u2019Expo di Milano agli appalti e commesse pubbliche per <strong><a href=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/osservatorio-parlamentare\/attivita-legislativa\/legge-n-229-del-2016-interventi-urgenti-in-favore-delle-popolazioni-colpite-dagli-eventi-sismici-del-2016\/\">la ricostruzione nelle zone terremotate del Centro-Italia<\/a><\/strong>, sempre con l\u2019obiettivo di coniugare la rapidit\u00e0 nell\u2019istruttoria delle interdittive antimafia con l\u2019indagine approfondita delle singole situazioni, come testimoniato anche dalle relazioni periodiche della Direzione investigativa antimafia e della Direzione nazionale antimafia.<\/p>\n<p>Come affermato nella elazione semestrale della Dia, \u201cL&#8217;informativa antimafia rappresenta uno dei principali strumenti assegnati ai Prefetti per contrastare il fenomeno dell&#8217;inquinamento criminale nelle attivit\u00e0 economiche del Paese\u201d. Si tratta quindi di proseguire su questa strada affinando ulteriormente le tecniche di indagine e individuando tutti i necessari correttivi, sia di natura legislativa che organizzativa, volti a rafforzare le capacit\u00e0 di contrasto delle infiltrazioni della criminalit\u00e0 \u2013 organizzata e non \u2013 nell\u2019economia reale (su questo tema vedi l\u2019approfondita <strong><a href=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/osservatorio-parlamentare\/attivita-dinchiesta\/attivita-dinchiesta-xvii\/commissione-bicamerale-antimafia\/mafie-ed-economia-le-analisi-della-commissione-antimafia\/\">analisi contenuta nella relazione conclusiva della Commissione antimafia<\/a><\/strong>).<\/p>\n<p>Da questo punto di vista, appare sicuramente positiva l\u2019estensione \u2013 purtroppo ridimensionata da successivi provvedimenti di legge \u2013 disposta dalla recente <strong><a href=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/osservatorio-parlamentare\/attivita-legislativa\/legge-n-161-del-2017-riutilizzo-sociale-dei-beni-confiscati-e-riforma-del-codice-antimafia\/\">riforma del codice antimafia<\/a><\/strong> dell\u2019obbligo di acquisire la documentazione antimafia per le concessioni di terreni agricoli e zootecnici demaniali e per tutti i soggetti che fanno parte di consorzi di impresa, senza le limitazioni finora previste. Significativo appare l\u2019invito rivolto dal prefetto di Milano alle forze politiche a riflettere sul possibile ampliamento dell&#8217;ambito di applicazione del potere interdittivo del prefetto anche a contesti di criminalit\u00e0 ordinaria al fine di contrastare fenomeni di corruzione e la turbativa delle gare pubbliche.<\/p>\n<p>Un importante problema da risolvere rimane quello della <strong>limitata pubblicit\u00e0 delle informazioni contenute nelle banche dati riguardanti le ditte colpite da interdittiva antimafia<\/strong> (solo gli elenchi di cui alle <em>white list<\/em> sono attualmente accessibili); la normativa in materia di privacy pu\u00f2 essere logicamente applicata ai titolari delle cariche sociali delle aziende ma appare impropria l\u2019estensione di tale tutela anche alle aziende. Viene cos\u00ec preclusa la conoscenza all\u2019opinione pubblica \u2013 ed anche agli altri operatori del settore &#8211; perfino della denominazione delle imprese per le quali la pubblica amministrazione ha verificato l\u2019esistenza di condizionamenti da parte della criminalit\u00e0 organizzata, mentre un adeguata pubblicizzazione delle interdittive antimafia renderebbe tutti pienamente consapevoli dei rischi connessi all\u2019instaurazione di rapporti con tali soggetti evitando cos\u00ec di essere coinvolti in fatti di mafia o in meccanismi di riciclaggio di proventi illeciti.<\/p>\n<p>Il discorso vale anche per i provvedimenti adottati dai giudici amministrativi, per i quali attualmente, in attuazione del D.lgs 196 del 2003, si procede all&#8217;oscuramento delle generalit\u00e0 nonch\u00e9 di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti interessate. Nelle pi\u00f9 recenti sentenze del Consiglio di stato, ad esempio, viene omesso addirittura il riferimento alla precedente decisione del Tar rendendo impossibile ricostruire lo stesso iter. Appare perci\u00f2 necessaria una sollecita revisione di tale prassi (analogo problema si riscontra anche per le <strong>decisioni riguardanti lo scioglimento delle amministrazioni locali per mafia<\/strong>) che non consente di conoscere \u2013 neppure nei casi di conferma definitiva delle interdittive antimafia &#8211; i nominativi delle aziende coinvolte.<\/p>\n<p>(<em>ultimo aggiornamento 14 settembre 2018<\/em>)<\/p>\n<p><strong><a href=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/Informazione-antimafia-allegato.docx\">All.to n. 1: stralci della normativa sulla certificazione antimafia<\/a><\/strong><\/p>\n<p><strong><a href=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/Interdittiva-antimafia-sentenza-cds-2016.docx\">All.to n. 2: sentenza del Consiglio di Stato n. 1743 del 2016<\/a><\/strong><\/p>\n<p><strong><a href=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/SENTENZA-cds-565-del-2017.docx\">All.to n. 3: sentenza del Consiglio di Stato n. 565 del 2017<\/a><\/strong><\/p>\n<p><strong><a href=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/cds-2231-del-2018-allegato-4.docx\">All.to n. 4: sentenza del Consiglio di Stato n. 2231 del 2018<\/a><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>1.Premessa. Nel quadro delle misure volte a contrastare la presenza delle organizzazioni criminali nelle attivit\u00e0 economiche, soprattutto con riferimento agli appalti pubblici, un ruolo rilevante&nbsp;<span class=\"hellipsis\">[&hellip;]<\/span><a class=\"more-link\" href=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/mafie\/linformativa-antimafia-strumento-contrastare-le-infiltrazioni-delle-organizzazioni-criminali-nelleconomia\/\">Leggi tutto <span class=\"screen-reader-text\">La certificazione antimafia come strumento per contrastare le infiltrazioni delle organizzazioni criminali nell\u2019economia<\/span> <span class=\"meta-nav\" aria-hidden=\"true\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":207,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_acf_changed":false,"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"wp_social_preview_title":"","wp_social_preview_description":"","wp_social_preview_image":0,"footnotes":""},"class_list":["post-23528","page","type-page","status-publish","hentry"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.2 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>La certificazione antimafia come strumento per contrastare le infiltrazioni delle organizzazioni criminali nell\u2019economia - Staging Avviso Pubblico<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"noindex, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"it_IT\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"La certificazione antimafia come strumento per contrastare le infiltrazioni delle organizzazioni criminali nell\u2019economia - Staging Avviso Pubblico\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"1.Premessa. Nel quadro delle misure volte a contrastare la presenza delle organizzazioni criminali nelle attivit\u00e0 economiche, soprattutto con riferimento agli appalti pubblici, un ruolo rilevante&nbsp;[&hellip;]Leggi tutto La certificazione antimafia come strumento per contrastare le infiltrazioni delle organizzazioni criminali nell\u2019economia &rarr;\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/mafie\/linformativa-antimafia-strumento-contrastare-le-infiltrazioni-delle-organizzazioni-criminali-nelleconomia\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Staging Avviso Pubblico\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Tempo di lettura stimato\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"47 minuti\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/mafie\/linformativa-antimafia-strumento-contrastare-le-infiltrazioni-delle-organizzazioni-criminali-nelleconomia\/\",\"url\":\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/mafie\/linformativa-antimafia-strumento-contrastare-le-infiltrazioni-delle-organizzazioni-criminali-nelleconomia\/\",\"name\":\"La certificazione antimafia come strumento per contrastare le infiltrazioni delle organizzazioni criminali nell\u2019economia - Staging Avviso Pubblico\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/#website\"},\"datePublished\":\"2018-09-15T07:45:27+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/mafie\/linformativa-antimafia-strumento-contrastare-le-infiltrazioni-delle-organizzazioni-criminali-nelleconomia\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"it-IT\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/mafie\/linformativa-antimafia-strumento-contrastare-le-infiltrazioni-delle-organizzazioni-criminali-nelleconomia\/\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/mafie\/linformativa-antimafia-strumento-contrastare-le-infiltrazioni-delle-organizzazioni-criminali-nelleconomia\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"La certificazione antimafia come strumento per contrastare le infiltrazioni delle organizzazioni criminali nell\u2019economia\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/#website\",\"url\":\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/\",\"name\":\"Staging Avviso Pubblico\",\"description\":\"\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"it-IT\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/#organization\",\"name\":\"Staging Avviso Pubblico\",\"url\":\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"it-IT\",\"@id\":\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/#\/schema\/logo\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/logoAPsito-400.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/logoAPsito-400.png\",\"width\":400,\"height\":97,\"caption\":\"Staging Avviso Pubblico\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/#\/schema\/logo\/image\/\"}}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"La certificazione antimafia come strumento per contrastare le infiltrazioni delle organizzazioni criminali nell\u2019economia - Staging Avviso Pubblico","robots":{"index":"noindex","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"og_locale":"it_IT","og_type":"article","og_title":"La certificazione antimafia come strumento per contrastare le infiltrazioni delle organizzazioni criminali nell\u2019economia - Staging Avviso Pubblico","og_description":"1.Premessa. Nel quadro delle misure volte a contrastare la presenza delle organizzazioni criminali nelle attivit\u00e0 economiche, soprattutto con riferimento agli appalti pubblici, un ruolo rilevante&nbsp;[&hellip;]Leggi tutto La certificazione antimafia come strumento per contrastare le infiltrazioni delle organizzazioni criminali nell\u2019economia &rarr;","og_url":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/mafie\/linformativa-antimafia-strumento-contrastare-le-infiltrazioni-delle-organizzazioni-criminali-nelleconomia\/","og_site_name":"Staging Avviso Pubblico","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Tempo di lettura stimato":"47 minuti"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/mafie\/linformativa-antimafia-strumento-contrastare-le-infiltrazioni-delle-organizzazioni-criminali-nelleconomia\/","url":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/mafie\/linformativa-antimafia-strumento-contrastare-le-infiltrazioni-delle-organizzazioni-criminali-nelleconomia\/","name":"La certificazione antimafia come strumento per contrastare le infiltrazioni delle organizzazioni criminali nell\u2019economia - Staging Avviso Pubblico","isPartOf":{"@id":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/#website"},"datePublished":"2018-09-15T07:45:27+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/mafie\/linformativa-antimafia-strumento-contrastare-le-infiltrazioni-delle-organizzazioni-criminali-nelleconomia\/#breadcrumb"},"inLanguage":"it-IT","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/mafie\/linformativa-antimafia-strumento-contrastare-le-infiltrazioni-delle-organizzazioni-criminali-nelleconomia\/"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/mafie\/linformativa-antimafia-strumento-contrastare-le-infiltrazioni-delle-organizzazioni-criminali-nelleconomia\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"La certificazione antimafia come strumento per contrastare le infiltrazioni delle organizzazioni criminali nell\u2019economia"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/#website","url":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/","name":"Staging Avviso Pubblico","description":"","publisher":{"@id":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"it-IT"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/#organization","name":"Staging Avviso Pubblico","url":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"it-IT","@id":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/logoAPsito-400.png","contentUrl":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/logoAPsito-400.png","width":400,"height":97,"caption":"Staging Avviso Pubblico"},"image":{"@id":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/#\/schema\/logo\/image\/"}}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/23528","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=23528"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/23528\/revisions"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/207"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=23528"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}