{"id":23611,"date":"2018-09-14T07:16:28","date_gmt":"2018-09-14T05:16:28","guid":{"rendered":"http:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/?page_id=7349"},"modified":"2018-09-14T07:16:28","modified_gmt":"2018-09-14T05:16:28","slug":"utilizzo-delle-informative-antimafia-anche-nei-casi-autorizzazioni-licenze-parte-delle-pubbliche-amministrazioni","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/mafie\/utilizzo-delle-informative-antimafia-anche-nei-casi-autorizzazioni-licenze-parte-delle-pubbliche-amministrazioni\/","title":{"rendered":"Utilizzo della certificazione antimafia anche nei casi di autorizzazioni e licenze da parte delle pubbliche amministrazioni"},"content":{"rendered":"<p><strong>Premessa<\/strong>. Il sistema delle informative antimafia, volte ad identificare le aziende su cui grava il sospetto di infiltrazione da parte della criminalit\u00e0 organizzata, \u00e8 volto principalmente ad impedire l\u2019accesso a finanziamenti pubblici e la stipulazione di contratti con le pubbliche amministrazioni. (<em>Per un\u2019analisi della normativa e della giurisprudenza in materia vedi pi\u00f9 diffusamente questa <a href=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/certificati-antimafia-contrastare-linfiltrazione-mafiosa-nelleconomia-la-sintesi-della-normativa-sul-sito-di-avviso-pubblico\/\"><strong>scheda<\/strong><\/a><\/em>). Nel corso del tempo la verifica della \u201daffidabilit\u00e0\u201d e \u201cmoralit\u00e0\u201d delle imprese si \u00e8 estesa anche ad altre fattispecie, con particolare riguardo alle autorizzazioni delle pubbliche amministrazioni.\u00a0La normativa in materia di autotrasporto, ad esempio, indica espressamente tra i requisiti per l\u2019iscrizione all\u2019albo l\u2019assenza di una interdittiva antimafia (art. 5 del <a href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000;395\"><strong>decreto legislativo n. 395 del 2000<\/strong><\/a>): ed il Tar di Reggio Calabria ha respinto la questione di costituzionalit\u00e0 della norma in esame (<em>sentenza n. 1124 del 2016<\/em>).\u00a0Nello stesso senso si \u00e8 espresso anche il Tar Veneto, sottolineando da, un lato, le garanzie previste dall\u2019ordinamento per garantire comunque la verifica del provvedimento amministrativo di revoca dell\u2019autorizzazione di fronte ad un giudice terzo ed imparziale; dall\u2019altro, la possibilit\u00e0 concreta di regolarizzare la posizione dell\u2019impresa attraverso una modifica della compagine societaria idonea ad eliminare la causa della perdita del requisito (<em>sentenza n. 1336 del 2016<\/em>).\u00a0Su un altro caso di cancellazione dall\u2019albo vedi la sentenza del Consiglio di Stato n. 566 del 2017.<\/p>\n<p><strong>Il parere del Consiglio di Stato del 2015<\/strong>. Il Ministero dell\u2019Interno ha investito formalmente il Consiglio di Stato in merito alla questione dell\u2019applicabilit\u00e0 in generale dell\u2019art. 89-bis del <a href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;159\"><strong>decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159<\/strong><\/a> con riferimento\u00a0ai provvedimenti di natura meramente autorizzatoria delle pubbliche amministrazioni, come le\u00a0licenze e le autorizzazioni, che non presuppongono rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione n\u00e9 danno luogo all&#8217;erogazione di contributi pubblici: il diniego da parte dell&#8217;Amministrazione\u00a0determina per\u00f2 l\u2019esclusione dell\u2019impresa dalla specifica attivit\u00e0 economica per la quale \u00e8 stata richiesta l\u2019autorizzazione. Si segnala a tale riguardo che\u00a0l\u2019art. 67 del codice antimafia prevede che l\u2019irrogazione di una misura di prevenzione (o ad una condanna per alcune tipologie di reato) determina non solo l\u2019impossibilit\u00e0 di contrarre con la pubblica amministrazione e di accedere a contributi pubblici, ma anche l\u2019espulsione da ogni forma di attivit\u00e0 economica.<\/p>\n<p>In quella occasione (<em>parere n. 3088 del 2015<\/em>) il Consiglio di Stato ha rigettato la tesi che limita l\u2019applicazione della normativa ai soli casi in cui c\u2019\u00e8 un rapporto tra privato e pubblica amministrazione che d\u00e0 anche accesso alle risorse pubbliche (appalti, subappalti, concessioni di finanziamenti e beni pubblici), fondata in particolare sull\u2019art. 94 del codice, che disciplina gli effetti dell\u2019informazione antimafia interdittiva per i contratti, le concessioni ed erogazioni pubbliche, ma non prevede nulla con riguardo alle licenze e autorizzazioni. Il massimo organo della giustizia amministrativa sottolinea l\u2019esigenza di l\u2019esigenza di elevare il livello della tutela dell\u2019economia legale dall\u2019aggressione criminale, sottoponendo a controllo non solo i rapporti amministrativi che danno accesso a risorse pubbliche, ma anche quelli che consentono l\u2019esercizio di attivit\u00e0 economiche subordinandole al controllo preventivo della pubblica amministrazione: \u201canche in ipotesi di attivit\u00e0 private soggette a mera autorizzazione l\u2019esistenza di infiltrazioni mafiose inquina l\u2019economia legale, altera il funzionamento della concorrenza e costituisce una minaccia per l\u2019ordine e la sicurezza pubbliche\u201d.<\/p>\n<p><strong>Esempi di casi giurisprudenziali<\/strong>. In precedenza il Tar di Napoli si era espresso nella stessa direzione con riferimento ad un caso di sospensione di un\u2019azienda dell\u2019<strong>accreditamento al servizio sanitario nazionale<\/strong> disposto da un\u2019a Asl (<em>vedi sentenza n. 2589 del 2012<\/em>).\u00a0Il medesimo Tar di Napoli si \u00e8 pronunciato pi\u00f9 diffusamente sul caso della revoca della <strong>licenza sanitaria d\u2019uso<\/strong> (autorizzazione necessaria per lo svolgimento di alcune attivit\u00e0 imprenditoriali) deliberata dal comune di Arzano, a distanza di moltissimi anni dall\u2019originaria licenza. Il Tar (<em>sentenza n. 103 del 2016<\/em>) afferma la legittimit\u00e0 del provvedimento in quanto le disposizioni del codice antimafia possono applicarsi \u201cogni qual volta l\u2019impresa sospettata abbia un contatto con la pubblica amministrazione necessario per lo svolgimento della propria attivit\u00e0, salvo che la legge non disponga diversamente\u201d. Trattandosi di misura preventiva, non si applicano le pi\u00f9 rigide preclusioni all\u2019applicazione retroattiva proprie delle misure sanzionatorie. Si segnala che il Consiglio di Stato ha recentemente respinto il ricorso in via cautelare nei confronti della sentenza del Tar di Napoli, riservandosi l\u2019approfondimento in sede di merito delle argomentazioni della difesa, anche con riguardo alle questioni di costituzionalit\u00e0 della disciplina (<em>ordinanza n. 4366 del 2016<\/em>).<\/p>\n<p>Va segnalata anche un\u2019altra sentenza del Tar di Napoli (<em>n. 4861 del 2016<\/em>), con la quale \u00e8 stato respinto il ricorso di un\u2019azienda nei confronti del provvedimento di cancellazione dall\u2019Albo delle persone fisiche e giuridiche esercenti <strong>attivit\u00e0 di autotrasporto di cose per conto terzi<\/strong>, operato dalla provincia di Caserta sulla base di un\u2019informativa antimafia. Nello stesso senso si \u00e8 espresso anche il Tar Veneto, precisando che l\u2019interdittiva antimafia nei confronti di un\u2019impresa determina senz\u2019altro la perdita del requisito di onorabilit\u00e0 della \u201cpersona\u201d che esercita la direzione dell\u2019attivit\u00e0 d\u2019impresa stessa (<em>sentenza n. 1336 del 2016<\/em>).<\/p>\n<p>Pi\u00f9 di recente, il Tar Liguria ha respinto il ricorso su un provvedimento di revoca dell\u2019autorizzazione all\u2019esercizio di <strong>attivit\u00e0 di autocarrozzeria<\/strong> del comune di Arenzano (e sulla conseguente cancellazione dell\u2019iscrizione al registro delle imprese disposta dalla Camera di commercio di Genova), sottolineando l\u2019applicabilit\u00e0 della disciplina del codice antimafia anche ad atti privati (come la scia, la dia o la cila), i cui effetti acquistano valenza autorizzatoria e che possono essere annullati dall\u2019amministrazione pubblica avvalendosi delle norme sull\u2019autotutela: anche in questo caso il giudice amministrativo sottolinea la finalit\u00e0 della normativa, volta a contrastare l\u2019influsso distorsivo sull\u2019economia italiana determinato dall\u2019ingresso dei capitali e dei metodi mafiosi (<em>sentenza n. 1085 del 2016, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 672 del 2017, riportata in allegato 1<\/em>).<\/p>\n<p>Il Tar di Lecce, esprimendosi sul ricorso di una ditta nei confronti del comune di Squinzano, che aveva revocato l\u2019<strong>affidamento della gestione dei campi da tennis comunali<\/strong> in seguito all\u2019accertamento da parte della Prefettura di un pericolo di infiltrazione mafiosa, sottolinea la piena legittimit\u00e0 del bando comunale, che appunto prevedeva la regolarit\u00e0 della documentazione antimafia (<em>sentenza n. 1005 del 2016<\/em>).<\/p>\n<p>Respinto dal Tar di Catania anche il ricorso di un\u2019azienda in merito alla revoca dell\u2019autorizzazione ad <strong>utilizzare le cave di sabbia ed argilla<\/strong>, disposta dalla Regione Sicilia in seguito all\u2019emissione di un\u2019informativa antimafia legittimamente emessa dalla prefettura (<em>sentenza n. 2750 del 2016; vedi nello stesso senso anche la sentenza n. 1521 del 2016 del Tar Piemonte con riferimento ad analoga revoca dell\u2019autorizzazione<\/em>).<\/p>\n<p>Analogamente, \u00e8 stato respinto dal Tar di Bari il ricorso nei confronti del provvedimento adottato dal comune di Modugno di revoca dell\u2019autorizzazione per lo svolgimento di <strong>attivit\u00e0 di spettacolo viaggiante<\/strong> (<em>sentenza n. 1337 del 2016<\/em>). Ed il Tar di Reggio Calabria ha confermato la legittimit\u00e0 del ritiro di alcune SCIA ed autorizzazioni, rilasciate negli anni precedenti, per lo svolgimento di alcune attivit\u00e0 di natura commerciale privata, relative a sala giochi, noleggio auto, commercio elettronico, autorimessa: il giudice amministrativo sottolinea che l\u2019esistenza di un\u2019interdittiva antimafia concretizza quei &#8220;motivi imperativi di interesse generale&#8221; previsti dalla normativa comunitaria a giustificazione dei limiti al principio del libero svolgimento di attivit\u00e0 private e della libert\u00e0 di stabilimento (<em>sentenza n. 1220 del 2016; nello stesso senso anche la successiva sentenza del medesimo Tar n. 115 del 2017, riguardante una SCIA per l\u2019apertura di un esercizio di attivit\u00e0 di tinto \u2013 lavanderia,\u00a0confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 544 del 2018<\/em>). Ed il Consiglio di Stato (<em>sentenza n. 5509 del 2016<\/em>) ha confermato la decisione del Tar di Reggio Calabria in merito alla revoca della <strong>licenza di pascolo<\/strong> di un\u2019impresa individuale da parte del comune di Sarno, sciolto nel 1993 per infiltrazioni della criminalit\u00e0 organizzata proprio a causa di tali licenze rilasciate a favore di soggetti contigui alla criminalit\u00e0 organizzata.<\/p>\n<p>Pu\u00f2 essere utile segnalare il caso del bando pubblico indetto da Roma capitale per l\u2019affidamento in concessione o in uso di un immobile di propriet\u00e0 comunale per lo <strong>svolgimento di progetti finalizzati allo sviluppo di attivit\u00e0 culturali, sociali e di imprenditoria<\/strong>, rivolte in particolare ai giovani (<em>delibera della Giunta capitolina n. 219 del 23 luglio 2014<\/em>): come osserva il Tar di Roma (<em>sentenza n. 11925 del 2016<\/em>), pur non rientrando tale fattispecie nell\u2019ambito applicativo del codice dei contratti pubblici, l\u2019Amministrazione ha subordinato l\u2019aggiudicazione definitiva anche\u00a0 al rilascio da parte della prefettura della certificazione antimafia del soggetto primo classificato.<\/p>\n<p>Da citare anche l\u2019ordinanza di revoca della SCIA per il trasferimento della titolarit\u00e0 di un esercizio pubblico adottata dal Sindaco del comune di Borgia, con divieto di prosecuzione dell\u2019<strong>attivit\u00e0 di somministrazione al pubblico di alimenti e bevand<\/strong>e, giudicata legittima dal giudice amministrativo (<em>sentenza del Tar Catanzaro n. 309 del 2017<\/em>). Siamo tra l\u2019altro in presenza di un caso di applicazione dell\u2019obbligo da parte del comune sciolto per infiltrazioni della criminalit\u00e0 organizzata, ai sensi dell\u2019art. 143 del d.lgs. n. 267 del 2000,\u00a0di \u201cacquisire, nei cinque anni successivi allo scioglimento, l\u2019informazione antimafia precedentemente alla stipulazione, all\u2019approvazione o all\u2019autorizzazione di qualsiasi contratto o subcontratto, ovvero precedentemente al rilascio di qualsiasi concessione o erogazione indicati nell\u2019articolo 67 indipendentemente dal valore economico degli stessi\u201d (art. 100 del codice antimafia). Sulla legittimit\u00e0 della revoca, da parte del comune di Reggio Calabria, delle autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande e la gestione di uno stabilimento balneare, leggi <strong><a href=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/mafie\/interdittive-antimafia-nuova-importante-sentenza-del-consiglio-di-stato\/?hilite=%27calabria%27\">questa scheda<\/a><\/strong>.\u00a0 Nello stesso senso si esprime il Tar Calabria<em> (sentenza n. 241 del 2017, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 831 del 2018) <\/em>con riferimento alla revoca della <strong>licenza di taxi<\/strong> disposta dal comune di Reggio Calabria: la richiesta alla prefettura dell\u2019informativa antimafia era stata effettuata nel periodo successivo allo scioglimento ex art. 143 t.u enti locali. In questo caso il ricorrente ha motivato l\u2019illegittimit\u00e0 del provvedimento di revoca anche in riferimento alle caratteristiche dell\u2019attivit\u00e0 svolta, considerata \u201cintrinsecamente insuscettibile di permeabilit\u00e0 e\/o assoggettamento\u201d ad infiltrazioni di tipo mafioso. Il giudice amministrativo -modificando il precedente orientamento (<em>sentenza n. 1065 del 2016<\/em>) &#8211; sottolinea invece che il Codice antimafia deve applicarsi anche alle imprese individuali (<em>vedi sul punto anche la sentenza del Consiglio di Stato n. 1638 del 2017 e la sentenza del Tar Milano n. 888 del 2017<\/em>) e che finalit\u00e0 della norma \u00e8 proprio quella di \u201cprecludere a soggetti rivelanti evidenze di infiltrazione e\/o ingerenza mafiosa l\u2019acquisizione di risorse veicolata dal rilascio di provvedimenti (autorizzatori o concessori) da parte dell\u2019Amministrazione Pubblica\u201d: e questo aldil\u00e0 dell\u2019esistenza di vincoli e\/o rapporti aventi rapporto di strumentalit\u00e0 con l\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 in questione.\u00a0Nella sentenza il giudice amministrativo sottolinea altres\u00ec la molteplicit\u00e0 di autorizzazioni taxi rilasciate ad appartenenti ad una medesima famiglia che evidenziava l\u2019influenza mafiosa sull\u2019Amministrazione.\u00a0Nel caso in esame il giudice amministrativo sottolinea altres\u00ec la molteplicit\u00e0 di autorizzazioni taxi rilasciate a familiari facenti parte della medesima cosca, condannati per gravi reati, che evidenziava l\u2019influenza mafiosa sull\u2019Amministrazione. La Corte costituzionale ha d\u2019altronde precisato che il campo di applicazione dell\u2019informazione antimafia pu\u00f2 legittimamente estendersi \u2013 come nel caso in questione &#8211; ai rapporti gi\u00e0 in essere con la pubblica amministrazione.<\/p>\n<p>Da segnalare anche la revoca disposta dal Comune di Arzano dell\u2019autorizzazione per l<strong>\u2019esercizio di un<\/strong> <strong>parcheggio all\u2019aperto<\/strong>, decisione che trova fondamento nelle conclusioni della commissione di accesso che aveva portato allo scioglimento della stessa Amministrazioni per infiltrazioni della criminalit\u00e0 organizzata (<em>vedi sentenza del Tar Napoli n. 2232 del 2<\/em>017).<\/p>\n<p>In senso contrario si era invece espresso il Tar Catanzaro (<em>sentenza n. 367 del 2015<\/em>); e poi il Tar Parma (<em>sentenza n. 123 del 2016<\/em>), con riferimento al mancato rilascio dell\u2019Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) della provincia di La Spezia, motivato dal precedente diniego di iscrizione alla White List da parte della prefettura: peraltro il Consiglio di Stato (<em>sentenza n. 565 del 2017<\/em>) ha accolto il ricorso della Provincia sottolineando che vada superata la rigida distinzione tra comunicazioni antimafia (applicabili alle autorizzazioni) e informazioni antimafia (applicabili ad appalti, concessioni, contributi ed elargizioni), in quanto, di fronte al fenomeno delle infiltrazioni criminali nell\u2019economia occorre estendere l\u2019attivit\u00e0 di controllo ed interdizione ad \u201cambiti economici nei quali, pi\u00f9 frequentemente, la mafia si fa, direttamente o indirettamente, imprenditrice ed espleta la propria attivit\u00e0 economica. L\u2019esperienza ha mostrato, infatti, che in molti di tali settori, strategici per l\u2019economia nazionale (l\u2019edilizia, le grandi opere pubbliche, lo sfruttamento di nuove fonti energetiche, gli scarichi delle sostanze reflue industriali, come appunto nel caso di specie, relativo all\u2019AUA, e persino la ricostruzione dopo i gravi eventi sismici che funestano il territorio italiano), le associazioni di stampo mafioso hanno impiegato, diretto o controllato ingenti capitali e risorse umane per investimenti particolarmente redditizi finalizzati non solo ad ottenere pubbliche commesse o sovvenzioni, ma in generale a colonizzare l\u2019intero mercato secondo un disegno, di pi\u00f9 vasto respiro, del quale l\u2019aggiudicazione degli appalti o il conseguimento di concessioni ed elargizioni costituisce una parte certo cospicua, ma non esclusiva n\u00e9 satisfattiva per le mire egemoniche della criminalit\u00e0; disegno, quello mafioso, talvolta agevolato dall\u2019omert\u00e0, se non persino dalla collusione o dalla corruzione, dei pubblici amministratori\u201d.<\/p>\n<p>Tale orientamento \u00e8 stato successivamente confermato, con riferimento alla revoca della <strong>licenza sanitaria d\u2019uso<\/strong> per l\u2019esercizio di carta e cartotecnica da parte del Comune di Arzano (<em>sentenza n. 1109 del 2017) <\/em>e alla revoca dell\u2019autorizzazione all\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 di stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi da parte della Regione Campania (<em>sentenza n. 1080 del 2017<\/em>).<\/p>\n<p>Interessante anche il caso della revoca disposta dal Comune di Reggio Calabria della concessione in uso e gestione del campo sportivo di Ravagnese ad una societ\u00e0 sportiva colpita da interdittiva antimafia: il Consiglio di Stato, confermando la precedente decisione del Tar, ha ribadito la legittimit\u00e0 dell\u2019operato del Comune, contestando la tesi dell\u2019assenza di interesse\u00a0 delle organizzazioni criminali per una societ\u00e0 che non distribuisce utili; al contrario, il giudice amministrativo sottolinea i ripetuti tentativi di infiltrazione di tali organizzazioni nelle societ\u00e0 sportive, per ottenere consenso sociale ovvero in ragione delle importanti quantit\u00e0 di denaro per scommesse, compravendite di atleti e altro che ad esse fanno capo (<em>sentenza n. 1560 del 2017<\/em>).<\/p>\n<p>Nel <strong>settore del gioco d\u2019azzardo<\/strong>, va citata l\u2019interdittiva antimafia che ha colpito il titolare di un esercizio per il gioco d\u2019azzardo e le scommesse; il Tar Puglia (<em>sentenze nn. 301 e 303 del 2018<\/em>) ha giudicato legittima l\u2019applicazione dell\u2019interdittiva anche a tutti gli operatori della filiera, che necessitano comunque dell\u2019autorizzazione ex art. 88 del TULPS: in tale ambito deve essere valutata, da parte della prefettura, che un\u2019attivit\u00e0 ad alto rischio di inquinamento mafioso venga da svolta da soggetti nei cui confronti non vi sia fondato sospetto di permeabilit\u00e0 mafiosa.<\/p>\n<p><strong>L\u2019esperienza del Comune di Corleone<\/strong>. Molto interessanti sono le misure adottate dal comune di Corleone, dopo lo scioglimento per mafia del 2016, al fine di contrastare le infiltrazioni mafiose nell\u2019economia, attraverso un utilizzo estensivo della certificazione antimafia e la previsione di ulteriori misure di legalit\u00e0, da affiancare a quelle normativamente previste, per rafforzare la trasparenza e la legalit\u00e0 e responsabilizzare i soggetti che entrano in rapporto con l\u2019Amministrazione. A questa esperienza \u00e8 dedicata un\u2019apposita <strong><a href=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/mafie\/buone-prassi-lesperienza-del-comune-di-corleone-di-contrasto-delle-infiltrazioni-mafiose-nelleconomia\/?hilite=%27corleone%27\">scheda<\/a><\/strong>.<\/p>\n<p><strong>La questione di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 89 <em>bis<\/em><\/strong>. La Corte Costituzionale (<em>sentenza n. 4 del 2018, riportata in allegato 2)<\/em>, chiamata a pronunciarsi dal Tar Sicilia sull\u2019art. 89-bis del d. lgs. n. 159 del 2011 (<em>ordinanza n. 2337 del 2016<\/em>), ha giudicato non fondata la questione di costituzionalit\u00e0 con riguardo sia al presunto eccesso di delega ai sensi degli artt. 76 e 77, primo comma, sia all\u2019art. 3 della Costituzione, convalidando l\u2019orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa, sulla quale vedi in particolare le riflessioni contenute nella sentenza del Consiglio di Stato n. 565 del 2017, sopra citata (<em>riportata in allegato alla <\/em><a href=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/certificati-antimafia-contrastare-linfiltrazione-mafiosa-nelleconomia-la-sintesi-della-normativa-sul-sito-di-avviso-pubblico\/\"><strong><em>scheda generale<\/em><\/strong><\/a>). In particolare, la Corte costituzionale osserva che a fronte di una situazione di particolare pericolo di inquinamento dell\u2019economia legale non \u00e8 manifestamente irragionevole che \u201dil legislatore, rispetto agli elementi di allarme desunti dalla consultazione della banca dati, reagisca attraverso l\u2019inibizione, sia delle attivit\u00e0 contrattuali con la pubblica amministrazione, sia di quelle in senso lato autorizzatorie, prevedendo l\u2019adozione di un\u2019informazione antimafia interdittiva che produce gli effetti anche della comunicazione antimafia\u201d. Conseguentemente risulta legittima la decisione del comune di Messina di revocare l\u2019autorizzazione alla vendita al dettaglio di prodotti relativi al settore alimentare a seguito alla verifica, da parte della prefettura, dell\u2019esistenza a carico della azienda interessata di un\u2019informazione interdittiva ancora in vigore, come risultante dalla consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.<\/p>\n<p><strong><a href=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/SENTENZA-n.-672-del-2017.docx\">All.to 1: sentenza del Consiglio di Stato n. 672 del 2017<\/a><\/strong><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/sentenza-CC-4-2018.docx\"><strong>All.to 2: sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 2018<\/strong><\/a><\/p>\n<p>(<em>ultimo aggiornamento settembre 018<\/em>)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Premessa. 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