{"id":23626,"date":"2018-03-26T08:21:58","date_gmt":"2018-03-26T06:21:58","guid":{"rendered":"http:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/?page_id=7247"},"modified":"2018-03-26T08:21:58","modified_gmt":"2018-03-26T06:21:58","slug":"lotta-alla-ludopatia-gli-interventi-dei-comuni-sulle-caratteristiche-delle-sale-gioco","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/gioco-dazzardo\/lotta-alla-ludopatia-gli-interventi-dei-comuni-sulle-caratteristiche-delle-sale-gioco\/","title":{"rendered":"Lotta al gioco d&#8217;azzardo patologico: gli interventi dei comuni sulle caratteristiche delle sale da gioco"},"content":{"rendered":"<p><strong>1. Premessa<\/strong>. Nell\u2019ambito degli interventi di contrasto al gioco d&#8217;azzardo patologico messi in atto da Stato, Regioni ed autonomie locali, un\u2019attenzione particolare meritano non solo gli interventi di limitazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali (per questo specifico aspetto <strong>clicca qui<\/strong>), quelli sui requisiti dei locali (confronta questa <strong>scheda<\/strong>) e le misure restrittive sulla pubblicit\u00e0 del gioco d\u2019azzardo (leggi questa <strong><a href=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/gioco-dazzardo\/la-pubblicita-del-gioco-dazzardo-ricostruzione-della-normativa-della-giurisprudenza\/\">scheda<\/a><\/strong>), ma anche i provvedimenti adottati da molte Regioni e comuni, finalizzati a contenere la diffusione nel territorio delle sale da gioco e provvedere ad una loro ricollocazione.<\/p>\n<p>L\u2019opposizione dei titolari degli esercizi commerciali ha dato luogo ad un elevatissimo contenzioso e la giurisprudenza dei giudici amministrativi in materia \u00e8 molto controversa, anche se si registra negli ultimi anni una notevole evoluzione, soprattutto in seguito ai nuovi orientamenti espressi dalla Corte costituzionale, che ha riconosciuto la competenza di Regioni e comuni a regolamentare autonomamente ogni misura riguardante le conseguenze sociali dell&#8217;offerta dei giochi leciti, con particolare riferimento alle fasce di consumatori psicologicamente pi\u00f9 deboli, nonch\u00e9 l\u2019ordinato impatto sul territorio dell\u2019afflusso degli utenti alle sale da gioco<em>; <\/em>non si determina perci\u00f2 alcuna sovrapposizione con le attribuzioni del questore circa il rilascio della licenza di pubblica sicurezza \u00a0che rivestono profili attinenti al concreto pericolo di fatti penalmente illeciti o di turbativa dell\u2019ordine pubblico <em>(vedi le sentenze della Corte costituzionale n. 300 del 2011, n.220 del 2014 e, da ultimo, n. 108 del 2017, che si \u00e8 espressa proprio sulle disposizioni della legge della regione Puglia sul c.d. \u201cdistanziometro (leggi questa <strong><a href=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/gioco-dazzardo\/gioco-dazzardo-nuove-importanti-decisioni-della-corte-costituzionale-del-tar-del-consiglio-maggio-2017\/\">scheda<\/a><\/strong>); cfr all.ti 1, 2 e 3)<\/em>.<\/p>\n<p><strong>2. Il dibattito sulle distanze minime dai luoghi \u201csensibili<\/strong>\u201d. Il c.d. decreto Balduzzi (<a href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012;158\"><strong>decreto legge n. 158 del 2012<\/strong><\/a><em>, convertito nella <\/em><a href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012;189\"><strong>legge n. 189 del 2012<\/strong><\/a><em>)<\/em> aveva previsto una progressiva ricollocazione delle sale con gli apparecchi da gioco \u201cche risultano territorialmente prossimi a istituti\u00a0 scolastici\u00a0 primari\u00a0 e\u00a0 secondari,\u00a0 strutture sanitarie ed ospedaliere, luoghi di culto<em>.<\/em> In assenza del decreto attuativo dell\u2019Agenzia delle dogane sui\u00a0 \u201dluoghi sensibili&#8221;, diverse regioni e comuni hanno disciplinato la materia, prevedendo in molti casi una distanza minima di 500 metri dai \u201cluoghi sensibili\u201d; alcune leggi regionali e provinciali (Abruzzo, Liguria, Trentino Alto Adige) prevedono una distanza inferiore (300 metri; lo stesso fa la legge del Piemonte, per la quale per\u00f2 la distanza sale a 500 metri per i comuni sopra i 5.000 abitanti), mentre secondo la legge Veneto sono i comuni a determinare la distanza minima; nel caso della normativa di Liguria, Basilicata, Piemonte, Lombardia, Puglia, Toscana, Umbria, Val d\u2019Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino, inoltre, \u00e8 attribuita ai comuni la facolt\u00e0 di individuare ulteriori luoghi \u201csensibili\u201d (per la legge dell\u2019Alto Adige, tale competenza \u00e8 affidata alla Giunta, vedi <em>infra<\/em>). E la legge della Puglia estende l\u2019applicazione dei vincoli previsti per le sale con slot machine ad \u201cogni altra tipologia di offerta di gioco con vincita in denaro\u201d (ricomprendendo cos\u00ec anche le sale per la raccolta delle scommesse, come consente anche la legge della Toscana: vedi al riguardo le sentenze del Tar Firenze n. 284 del 2015 e, da ultimo, nn. 453, 708 e 977 del 2017; <em>infra, paragrafo 5<\/em>) <em>(per i testi delle leggi regionali e provinciali sulle competenze dei comuni <\/em><a href=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/gioco-dazzardo\/gioco-dazzardo-provvedimenti-regionali-sulle-competenze-dei-comuni-stralci-2\/\"><strong><em>clicca qui<\/em><\/strong><\/a><em>)<\/em>.\u00a0La legge Emilia Romagna ha rinviato ad un provvedimento della Giunta per le modalit\u00e0 applicative\u00a0della disciplina, che si applica anche alle sale giochi e sale scommesse gi\u00e0 in esercizio, intendendo per \u201cluoghi sensibili\u201d gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, gli impianti sportivi, le strutture residenziali o semiresidenziali in ambito sanitario o sociosanitario, le strutture ricettive per categorie protette, i luoghi di aggregazione giovanile e gli oratori; un ampio margine di libert\u00e0 viene comunque lasciato ai Comuni per individuare altri luoghi sensibili applicando il criterio dell\u2019impatto sul contesto e sulla sicurezza urbana (<em>leggi pi\u00f9 diffusamente questa <\/em><a href=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/gioco-dazzardo-dalla-regione-emilia-romagna-stop-allapertura-delle-sale-da-gioco-vicino-ai-luoghi-sensibili-piu-frequentati-dai-giovani\/\"><strong><em>scheda<\/em><\/strong><\/a>). In attuazione di tale delibera vedi il <strong><a href=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/gioco-dazzardo-lecito-e-distanza-minima-dai-luoghi-sensibili-il-comune-di-casalecchio-primo-in-regione-ad-approvare-un-regolamento\/\">regolamento approvato dal Comune di Casalecchio sul Reno<\/a><\/strong>.<\/p>\n<p>Si registrano conseguentemente numerosi provvedimenti dei comuni: nel <a href=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/gioco-dazzardo\/regolamento-del-comune-genova-sulle-sale-gioco-alla-luce-anche-della-giurisprudenza-amministrativa\/\"><strong>regolamento del comune di Genova<\/strong><\/a>, ad esempio, sono inseriti tra i luoghi sensibili le \u201cattrezzature balneari e spiagge\u201d, nonch\u00e9 i \u201cgiardini, parchi e spazi pubblici attrezzati e altri spazi verdi pubblici attrezzati\u201d \u00a0ed \u00e8 stato introdotto il divieto di aprire agenzie per la raccolta di scommesse, sale VLT e di installare giochi con vincita in denaro nel raggio di 100 metri da \u201csportelli bancari, postali o bancomat\u201d e da \u201cagenzie di prestiti di pegno o attivit\u00e0 in cui si eserciti l\u2019acquisto di oro, argento od oggetti preziosi\u201d . \u00a0Scelte analoghe sono contenute nel regolamento approvato dal comune di Napoli (<em>leggi questa <strong><a href=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/gioco-dazzardo\/regolamento-sui-giochi-del-comune-napoli-analisi-del-provvedimento-delle-sentenze-del-tar\/\">scheda<\/a><\/strong><\/em>)\u00a0e nel <a href=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/wp-content\/uploads\/2015\/11\/Portici-regolamento-sale-gioco.pdf\"><strong>nuovo regolamento del comune di Portici<\/strong><\/a>, che gi\u00e0 aveva introdotto sin dal 2007 disposizioni limitative relative alle sale giochi.\u00a0Il comune di Spino D\u2019Adda (Cremona) ha precisato puntualmente nella <strong><a href=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/wp-content\/uploads\/2016\/03\/Spino-DAdda-distanze-n.-42-del-05.04.2016.pdf\">delibera della Giunta<\/a> <\/strong>i luoghi \u201csensibili\u201d nel territorio comunale (istituti scolastici, impianti sportivi, luoghi di aggregazione giovanile, includendo nell\u2019elenco anche i parchi etc); e analoga scelta \u00e8 stata compiuta dal <a href=\"http:\/\/www.comune.missaglia.lc.it\/po\/mostra_news.php?id=536&amp;area=H\"><strong>comune di Missaglie<\/strong><\/a> (Lecco).<\/p>\n<p>Contro tali provvedimenti sono stati presentati numerosissimi ricorsi da parte dei titolari degli esercizi commerciali, che, in base alla pi\u00f9 recente giurisprudenza, sono stati di norma respinti da Tar e Consiglio di Stato, proprio facendo riferimento alle competenza espressamente loro attribuite dalle leggi regionali (<em>vedi in tal senso la sentenza Tar Friuli Venezia Giulia\u00a0 n. 392 del 2015 e quella del Consiglio di Stato n. 5251 del 2014<\/em>): ed i limiti alla libera iniziativa privata sono giustificati da ragioni imperative di interesse generale, come la dissuasione dei cittadini da una spesa eccessiva legata al gioco.\u00a0Si viene cos\u00ec ad instaurare un regime di competenza \u201cconcorrente\u201d degli organi del Ministero dell\u2019Interno per i profili autorizzativi di cui alla legge nazionale e dell\u2019Amministrazione comunale in ordine all\u2019applicazione degli ulteriori profili della legge regionale come, ad esempio, quelli sulla distanza dai luoghi sensibili (<em>vedi su questa aspetto la sentenza del Tar Venezia n. 615 del 2017<\/em>). E la mancata approvazione, a livello nazionale, di regole valide per tutte le regioni, non pu\u00f2 costituire un ostacolo alla definizione di discipline a livello regionale e locale (<em>vedi sul punto la sentenza della Corte costituzionale n. 108 del 2017<\/em>). Vedi ad esempio le sentenze del Tar di Genova nn. 1052 e 1053 del 2016, che hanno ritenuto pienamente legittimi i provvedimenti di chiusura di due sale giochi adottati dal comune di La Spezia, in quanto non rispettavano la distanza minima di 300 metri prevista dal regolamento comunale, in attuazione della legge ligure; nello stesso senso la sentenza del Tar Toscana n. 388 del 2016 che ha riaffermato la piena legittimit\u00e0 del provvedimento di chiusura di una sala da gioco adottato dal comune di Pieve a Nievole; \u00a0e secondo il Tar Veneto la previsione del decreto legge n. 158 del 2012 sulla \u201cpianificazione\u201d tra lo Stato e la Conferenza Unificata in merito alla \u201cprogressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco\u201d non attribuirebbe allo Stato alcuna competenza legislativa esclusiva (<em>sentenza n. 1078 del 2016<\/em>).<\/p>\n<p>Secondo alcuni giudici amministrativi, in assenza di una precisa disposizione regionale, l&#8217;adozione da parte dei singoli comuni di norme in materia sarebbe invece illegittima, a meno di ricorrere ad ordinanze contingibili e urgenti del Sindaco per i soli casi di situazioni di effettiva emergenza (<em>cos\u00ec il Tar Veneto n. 578 del 2013<\/em>); secondo il Tar Bologna, nel caso dell\u2019Emilia Romagna, la pianificazione delle sale da gioco e la riallocazione di quelle prossime a siti sensibili apparterrebbe comunque all&#8217;Amministrazione Autonoma dei Monopoli, in quanto la stessa legge regionale fa riferimento al decreto-legge n. 158 del 2012 (<em>cos\u00ec le<\/em> <em>sentenze del Tar Emilia Romagna nn. 396 e 407 del 2015 e n.976 del 2014 con riferimento ai provvedimenti adottati dai comuni di Bologna e di Comacchio (Fe)<\/em>. Peraltro il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 579 del 2016 ha contestato la ricostruzione del Tar Emilia Romagna, riaffermando la competenza dell\u2019amministrazione comunale a disciplinare la materia in assenza del decreto ministeriale di cui al d.l. n. 158 (<em>nello stesso senso anche la sentenza del Tar Napoli n. 1567 del 2017<\/em>): nel caso specifico, il Consiglio di Stato non ha ritenuto peraltro legittima la previsione del regolamento di polizia urbana, che prevede una distanza di 1.000 metri dai luoghi sensibili, in quanto un incremento cos\u00ec sensibile della distanza minima \u2013 rispetto a quanto previsto in altre regioni \u2013 non \u00e8 stato adeguatamente motivato dal comune di Bologna, anche al fine di verificare se tale distanza impedisca di fatto l\u2019identificazione di sedi possibili per l\u2019esercizio di tale attivit\u00e0. Si segnala che di recente la distanza di 1.000 metri \u00e8 stata inserita all\u2019interno del <strong>regolamento del comune di Caerano S. Marco<\/strong> \u2013 Treviso, <a href=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/osservatorio-parlamentare\/attivita-legislativa\/progetti-di-legge-in-discussione\/gioco-dazzardo\/\"><strong>clicca qui<\/strong><\/a>.\u00a0Analogamente, anche il Tar Venezia, pur ribadendo in linea di principio la legittimit\u00e0 dell\u2019introduzione del limite minimo di distanza di 500 metri previsto da numerosi provvedimenti degli enti locali come misura di contrasto della ludopatia, ha ritenuto illegittima l\u2019applicazione di tale limite da parte del regolamento del comune di Selvazzano Dentro, in quanto nel caso specifico avrebbe comportato di fatto precluso l\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 di gioco lecito in quasi tutto il territorio comunale: \u201cGli atti dell\u2019Amministrazione comunale non possono arrivare a vietare tout court un\u2019attivit\u00e0 considerata lecita dall\u2019ordinamento\u201d, ma solo limitarne l\u2019esercizio (<em>sentenza n. 994 del 2017<\/em>).<\/p>\n<p><strong>3. Nuove e vecchie sale da gioco<\/strong>. In generale, gli strumenti previsti dalla normativa vigente si sono perci\u00f2 rivelati efficaci per contrastare l\u2019<strong>apertura di nuove sale da gioco<\/strong>, cos\u00ec come l\u2019esercizio nel territorio italiano dell\u2019attivit\u00e0 di scommesse e giochi da soggetti di altri paesi europei privi del titolo abilitativo rilasciato dall\u2019autorit\u00e0 italiana (<em>vedi sentenza Tar Lazio n. 1846 del 2014<\/em>): ad esempio, il Tar Lombardia ha respinto il ricorso di una societ\u00e0 in quanto la certificazione dell\u2019installazione da parte dell\u2019Amministrazione dei monopoli \u00e8 comunque successiva all\u2019entrata in vigore della normativa regionale in materia (<em>vedi la sentenza n. 1620 del 2015, nonch\u00e9 le sentenze dello stesso Tar Lombardia n. 1895 del 2015 e n. 1366 del 2016)<\/em>. Analogamente, il Consiglio di Stato ha rilevato che il possesso della\u00a0 sola autorizzazione della questura, prima dell\u2019entrata in vigore della normativa della Lombardia (in seguito alle modifiche di cui alla legge n. 11 del 2015), non costituisce titolo sufficiente all\u2019installazione di nuove attrezzature in assenza della presentazione della Scia e del collegamento telematico (<em>Cds n. 4593 del 2015 di riforma della sentenza Tar Lombardia n. 149 del 2015<\/em>).\u00a0Lo stesso Tar Milano ha motivato la sentenza con cui ha respinto il ricorso di un esercente, che aveva ottenuto una prima autorizzazione nel 2012, sottolineando che l\u2019attivit\u00e0 era stata successivamente sospesa e che la nuova autorizzazione della Questura del 2014 era comunque sottoposta ai vincoli della legge regionale lombarda del 2013 (<em>sentenza n. 277 del 2017;\u00a0vedi anche la sentenza del Tar Brescia n. 1059 del 2017 sull\u2019assenza di continuit\u00e0 tra l\u2019attivit\u00e0 del precedente gestore ed il nuovo titolare dell\u2019esercizio<\/em>). Analogamente, il Tar Brescia ha ritenuto legittime le sanzioni comminate dal comune di Chiene per l\u2019installazione di slot machines da parte di un nuovo concessionario, sia pure in sostituzione delle precedenti, la cui attivazione \u00e8 stata successiva all\u2019entrata in vigore delle disposizioni sulle distanze minime dai luoghi sensibili della legge regionale lombarda (la stessa Amministrazione ha concesso poi l\u2019autorizzazione all\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 in locali diversi, situati a distanza dai luoghi sensibili; <em>vedi sentenza n. 1493 del 2017<\/em>). Anche il Tar Veneto ha ritenuto legittimo il provvedimento del comune di Bardolino che ha negato l\u2019autorizzazione all\u2019apertura di una sala giochi anche se l\u2019autorizzazione da parte della Questura era precedente all\u2019entrata in vigore del regolamento comunale che introduce una distanza minima di 500 metri dai luoghi sensibili (<em>sentenza n. 331 del 2017<\/em>).\u00a0La <strong><a href=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/Ministero-interno-circolare-2018.pdf\">recente circolare del Ministero dell\u2019Interno<\/a><\/strong> ha comunque risolto il problema dell\u2019eventuale discordanza con l\u2019autorizzazione della Questura, prevedendo che la competenza del Questore non si limiti al solo accertamento dei requisiti soggettivi ma anche al rispetto delle distanze minime previste dalla disciplina regionale e comunale vigente nel territorio interessato.<\/p>\n<p>Si ricorda infine che il Tar Veneto ha respinto il ricorso di un esercente una sala giochi, che gi\u00e0 operava nel territorio del comune di Venezia, equiparando il trasferimento ad altra sede all\u2019apertura di una nuova sala giochi (<em>sentenza n. 1078 del 2016, confermata dal Consiglio di Stato, sentenza n. 3138 del 2017;\u00a0vedi al riguardo anche la successiva sentenza n. 35 del 2018<\/em>).\u00a0Nello stesso senso, il Tar Venezia ha ritenuto legittimo l\u2019annullamento in autotutela del comune di Adria di una precedente Scia (<em>sentenza n. 907 del 2017<\/em>).\u00a0Sempre il Tar Veneto ha ritenuto applicabile il regolamento edilizio del Comune di Venezia anche al caso di un esercizio commerciale nel quale operi un soggetto diverso da quello precedentemente autorizzato (<em>sentenza n. 81 del 2018<\/em>)<\/p>\n<p>Discorso diverso \u00e8 quello degli <strong>esercizi gi\u00e0 attivi prima dell\u2019entrata in vigore delle leggi regionali<\/strong>,\u00a0per i quali le nuove disposizioni non sono di norma applicabili (<em>vedi sul punto anche la sentenza del Tar Bologna n. 597 del 2016<\/em>).<\/p>\n<p>Fanno eccezione, ad esempio, le leggi provinciali del Trentino (<a href=\"http:\/\/www.consiglio.provincia.tn.it\/leggi-e-archivi\/codice-provinciale\/archivio\/Pages\/Legge%20provinciale%2022%20luglio%202015,%20n.%2013_27094.aspx?zid=09007926-0d1d-4cff-816f-ba9b1eeabb91\"><strong>n. 13 del 2015<\/strong><\/a>) e dell\u2019Alto Adige (<a href=\"http:\/\/lexbrowser.provinz.bz.it\/doc\/it\/195832\/legge_provinciale_11_ottobre_2012_n_17.aspx?view=1\"><strong>n.<\/strong> <strong>17 del 2012<\/strong><\/a>) che consentono la rimozione entro anche degli apparecchi installati <u>prima<\/u> dell\u2019entrata in vigore della normativa; e la <a href=\"http:\/\/lexbrowser.provinz.bz.it\/doc\/it\/lp-2010-13%c2%a710\/legge_provinciale_22_novembre_2010_n_13\/art_1_modifica_della_norme_in_materia_di_pubblico_spettacolo.aspx\">l<strong>egge Alto Adige n. 13 del 2013<\/strong><\/a> prevede altres\u00ec una durata quinquennale, a partire dal 2011, delle autorizzazioni per gli esercizi esistenti (cfr. art. 1).\u00a0Sul tema si sono pronunciati anche i giudici amministrativi, che hanno pienamente legittime le misure adottate: i titolari delle sale da gioco non possono vantare alcun affidamento \u201cal mantenimento degli apparecchi da gioco, avendo il legislatore, con una norma sopravvenuta, ritenuto contraria all\u2019interesse pubblico la messa a disposizione di tali giochi negli esercizi pubblici che si trovino nel raggio di 300 dai luoghi che lo stesso legislatore ha individuato come sensibili\u2026 ed \u00e8 rimesso alla discrezionalit\u00e0 del legislatore regolare lo stato dei rapporti pendenti, valutando la scelta tra retroattivit\u00e0 ed irretroattivit\u00e0, con il solo limite che la scelta risponda a criteri di ragionevolezza e non siano contraddetti principi e valori costituzionali\u201d (<em>sentenza Tar Bolzano n. 22 del 2015, che conferma l\u2019orientamento gi\u00e0 assunto in passato dallo stesso Tar; nello stesso senso anche le sentenze Tar Lazio n. 7700 del 2013 e n. 3122 del 2014<\/em>; <em>vedi anche\u00a0la sentenza n. 335 del 2015 del Tar Bolzano, secondo la quale la norma determina la risoluzione, di diritto, dei contratti in contrasto, senza che il titolare della licenza possa ad una eventuale inerzia del concessionario<\/em>).\u00a0Pi\u00f9 di recente lo stesso Tar Bolzano (<em>sentenza n. 341 del 2016<\/em>) ha respinto il ricorso del titolare di una sala giochi avverso il provvedimento di decadenza dell\u2019autorizzazione, motivata dal fatto che la sala gioco era situata a meno di 300 metri da alcuni istituti scolastici e da un asilo nido: il giudice amministrativo ha ritenuto pienamente legittima la previsione di limiti temporali (5 anni) della legge provinciale per l\u2019adeguamento delle licenze esistenti alle prescrizioni della legge medesima.\u00a0Nello stesso senso altre sentenze dello stesso Tar Bolzano<em> (nn. 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 84, 204 e \u2013 pi\u00f9 di recente &#8211; 233, 234 e 235 del 2017): <\/em>peraltro il Consiglio di Stato ha accolto alcune richieste di sospensiva, in attesa della decisione nel merito sul ricorso, decidendo successivamente di richiedere una perizia tecnica sugli effetti della normativa della provincia di Bolzano sul segmento di mercato delle sale da gioco e sul comportamento dei giocatori <em>(cfr. per tutte l\u2019ordinanza n. 3214 del 2017; il termine per la presentazione della perizia \u00e8 ora fissato al 30 marzo 2018). <\/em>Una di tali sentenze (la n. 20 del 2017) \u00e8 stata riformata, in quanto i luoghi di culto non sono inclusi tra i luoghi sensibili indicati dalla legge provinciale n. 13 del 1992<em> (sentenza Consiglio di Stato n. 3587 del 2017).<\/em><\/p>\n<p>Sul punto si era espresso in passato lo stesso Consiglio di Stato, evidenziando che le disposizioni della legge provinciale \u201c non incidono direttamente sulla individuazione e sulla installazione dei giochi leciti, ma su fattori (quali la prossimit\u00e0 a determinati luoghi e la pubblicit\u00e0) che potrebbero, da un canto, indurre al gioco un pubblico costituito da soggetti psicologicamente pi\u00f9 vulnerabili od immaturi e, quindi, maggiormente esposti alla capacit\u00e0 suggestiva dell&#8217;illusione di conseguire, tramite il gioco, vincite e facili guadagni e, dall&#8217;altro, influire sulla viabilit\u00e0 e sull&#8217;inquinamento acustico delle aree interessate. E alla disposizione va attribuita natura di norma d&#8217;interpretazione autentica (<em>sentenza n. 4498 del 2013<\/em>).\u00a0Il mancato ottemperamento alle richieste di rimozione degli apparecchi, avanzate dall\u2019amministrazione comunale, pu\u00f2 giustificare il provvedimento di sospensione della licenza (<em>in tal senso la sentenza del Tar Bolzano n. 359 del 2015<\/em>). Sulla durata quinquennale delle autorizzazioni riferite ad esercizi preesistenti vedi le considerazioni contenute nella sentenza del Tar Bolzano n. 199 del 2016.<\/p>\n<p>Appare evidente, come sottolineato recentemente dal Consiglio di Stato (<em>sentenza n. 579 del 2016<\/em>) che l\u2019esistenza di una precedente autorizzazione non pu\u00f2 giustificare una deroga permanente ad una normativa successiva volta a tutela il bene della salute pubblica: sar\u00e0 pertanto compito delle Amministrazioni competenti dettare una disciplina transitoria volta ad individuare le soluzioni pi\u00f9 idonee per consentire quella \u201cprogressiva ricollocazione\u201d cui fa riferimento anche il c.d. decreto Balduzzi. Molto interessante, a questo riguardo, \u00e8 la recente sentenza del Tar Genova (<em>n. 734 del 2016<\/em>) che ha respinto le questioni di legittimit\u00e0 costituzionale della legislazione ligure (<strong>n. 17 del 2012<\/strong><u>)<\/u>, che stabilisce un termine di 5 anni perch\u00e9 gli esercizi con licenza si adeguino alle disposizioni sul \u201cdistanziometro\u201d: non siamo infatti in presenza di norme retroattive, ma solo di disposizioni volti ad assicurare la progressiva applicazione di misure ragionevoli per prevenire e contenere la ludopatia attraverso l\u2019individuazione di una serie di luoghi normalmente frequentati dalle fasce deboli della popolazione potenzialmente vittime della ludopatia. E i 5 anni di validit\u00e0 della licenza rappresentano un tempo congruo per reperire un altro sito ove collocare la propria attivit\u00e0: anche alla luce della giurisprudenza comunitaria, non si pu\u00f2 invocare un presunto diritto a gestire in modo permanente, senza limiti temporali, un\u2019attivit\u00e0 economica nel settore dei giochi, sulla base di una licenza gi\u00e0 autorizzata, in presenza di misure volte a tutelare un bene costituzionalmente protetto come quello della salute.<\/p>\n<p>Di recente il Friuli Venezia Giulia \u00e8 intervenuto nuovamente su questo specifico aspetto, modificando la legge n. 1 del 2014 (<strong><em><a href=\"http:\/\/lexview-int.regione.fvg.it\/fontinormative\/xml\/xmlLex.aspx?anno=2015&amp;legge=33&amp;fx=lex&amp;db=DBC\">legge n. 33 del 2015<\/a><\/em><\/strong><em>, art. 5, comma 19<\/em>): la distanza minima si applica ora ai casi di apertura di sale giochi o \u201cnuova installazione\u201d di apparecchi, specificando che per \u201cnuova installazione\u201d si intende il collegamento alle reti telematiche dell\u2019Agenzia delle dogane e dei monopoli in data successiva alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale in materia; inoltre \u00e8 equiparata alla \u201cnuova installazione\u201d il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l\u2019utilizzo degli apparecchi, la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere e l\u2019installazione dell\u2019apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell\u2019attivit\u00e0.\u00a0Sul punto si \u00e8 espresso il Tar di Trieste, che ha respinto il ricorso di un esercente nei confronti del provvedimento del comune di Udine, il quale aveva negato l\u2019autorizzazione al trasferimento di sede, in quanto la nuova collocazione non rispettava i parametri fissati dalla <a href=\"http:\/\/lexview-int.regione.fvg.it\/fontinormative\/xml\/IndiceLex.aspx?anno=2014&amp;legge=1&amp;fx=lex\"><strong>legge regionale n. 1 del 2014<\/strong><\/a> (<em>sentenza n. 99 del 2016)<\/em>.\u00a0La legge regionale della Puglia n. 43 del 2013 prevede anch\u2019essa un termine di 5 anni di validit\u00e0 delle vecchie licenze che non rispettino i nuovi parametri sulle distanze previste dalla normativa <em>(vedi al riguardo anche la sentenza del Tar Lecce n. 1336 del 2017)<\/em>.<\/p>\n<p>Anche il regolamento del comune di Napoli, sopra citato, si applicher\u00e0 nel giro di 5 anni anche agli esercizi gi\u00e0 in possesso della relativa autorizzazione (<em>vedi la sentenza del Tar Campania n. 1567 del 2017<\/em>).\u00a0E, recentemente, anche la regione Basilicata, con un recente provvedimento (<strong>legge n. 5 del 2016<\/strong>, art. 84) ha disposto l\u2019adeguamento entro il 31 dicembre 2016 alla normativa generale anche da parte degli esercizi gi\u00e0 in possesso della licenza.\u00a0Nella stessa direzione la legge della <strong><a href=\"http:\/\/arianna.consiglioregionale.piemonte.it\/ariaint\/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&amp;TIPODOC=LEGGI&amp;LEGGE=9&amp;LEGGEANNO=2016\">Regione Piemonte n. 9 del 2016<\/a><\/strong>, che prevede l\u2019applicazione progressiva della disciplina sul \u201cdistanziometro\u201d anche alle vecchie licenze: entro 18 mesi per chi ha installato slot machine, 3 o 5 anni per le sale gioco e sale scommesse; nello stesso senso anche la recente modifica approvata dal Friuli Venezia Giulia.\u00a0Anche l\u2019Emilia Romagna, con una recente modifica alla legge n. 5 del 2013 ha vietato l\u2019esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse situate ad una distanza inferiore a 500 metri dai luoghi sensibili, cos\u00ec come individuati dalla normativa regionale e da quella dei singoli comuni.<\/p>\n<p><strong>4. L\u2019ampliamento dei \u201cluoghi sensibili\u201d<\/strong>. Come detto, alcuni comuni hanno dato concreta attuazione al principio contenuto nelle leggi che attribuiscono alle amministrazioni locali la facolt\u00e0 di individuare ulteriori luoghi \u201csensibili\u201d. Su questo aspetto si registrano diverse pronunce dei giudici amministrativi.<\/p>\n<p>Al riguardo merita una particolare attenzione la legge dell\u2019Alto Adige, che assegna alla Giunta il compito di individuare \u201caltri luoghi sensibili in cui pu\u00f2 non essere concessa l&#8217;autorizzazione per l&#8217;esercizio di sale da gioco e attrazione, tenuto conto dell&#8217;impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana nonch\u00e9 dei problemi connessi con la viabilit\u00e0, l&#8217;inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica\u201d. Su questo specifico aspetto si \u00e8 pronunciato di recente il Tar di Bolzano (<em>sentenze nn. 301 e 302 del 2016, che richiamano anche le sentenze nn. 578 e 579 del 2016 del Consiglio di Stato<\/em>): nel riaffermare ancora una volta la piena legittimit\u00e0 costituzionale della legge provinciale, il giudice amministrativo ha per\u00f2 contestato i provvedimenti attuativi adottati dalla Giunta (<em>delibere n. 341\/2012 e n. 1570\/2012<\/em>), con i quali sono stati ricompresi nei luoghi \u201csensibili\u201d, nel raggio di 300 metri, anche campi sportivi, impianti sportivi, impianti per il tempo libero, palazzetti dello sport, biblioteche; nonch\u00e9, anche al di fuori del raggio di 300 metri, gli esercizi ubicati \u201cnei centri storici e lungo le strade molto frequentate da pedoni nei comuni con popolazione superiore a 15.000\u201d. Tali previsioni sono state ritenute illegittime dal Tar (che ha cos\u00ec accolto i ricorsi di due imprenditori oggetto di un provvedimento di revoca dell\u2019autorizzazione) non solo per un eccesso di delega ma soprattutto per l\u2019assenza di un\u2019adeguata istruttoria (da svolgere assieme ai comuni interessati) utile a verificare il concreto impatto della disciplina sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, evitando di trasformare le limitazioni previste dalla norma in un vero e proprio divieto di fatto di svolgere l\u2019attivit\u00e0 in tale settore dovuto all\u2019assenza di ubicazioni alternative effettivamente disponibili.\u00a0Nello stesso senso anche il Tar Firenze (<em>sentenza n. 715 del 2017<\/em>) che ha dichiarato illegittimo il regolamento del comune di Livorno perch\u00e9 l\u2019eccessivo ampliamento dei luoghi sensibili (alcuni dei quali definiti anche in modo generico), pur previsto dalla legge regionale toscana, finisce di fatto per inibire l\u2019esercizio di tale attivit\u00e0 economica all\u2019interno del territorio comunale.<\/p>\n<p>Da segnalare anche la sentenza del Tar di Genova n. 1142 del 2016, riguardante il <a href=\"http:\/\/asp.urbi.it\/urbi\/progs\/urp\/fecore01.sto?CPT=N&amp;FileContesto=UR&amp;SottoContesto=OpenData&amp;DB_NAME=n201753&amp;NDFH=188449&amp;TDFH=OPEN1&amp;PRFH=ALBERATURA&amp;MPFH=1&amp;AEFH=TZSNHOLOWSXBTOOCIZKJQYYOKUKWRKSOWIBHHMAWQZSPBGZ1VDTKJASDNGSHFRPOSZZAGAZO1BSG_D201753X201753&amp;FNFH=DelCCn77-2014.pdf\"><strong>regolamento del comune di Sarzana del 2014<\/strong><\/a>, che ha incluso tra i luoghi sensibili anche le strutture ricettive, in attuazione della legge regionale (n. 17 del 2012) che appunto attribuisce ai comuni il potere di individuare altri luoghi sensibili in cui pu\u00f2 non essere concessa l&#8217;autorizzazione all\u2019apertura di sale giochi \u201ctenuto conto dell&#8217;impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonch\u00e9 dei problemi connessi con la viabilit\u00e0, l&#8217;inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica\u201d. Il Tar non ha sollevato questione di costituzionalit\u00e0 della legge regionale ligure (che gi\u00e0 include tra i luoghi sensibili \u201cle strutture ricettive per categorie protette\u201d) sottolineando per\u00f2 che, in base alla giurisprudenza comunitaria sulla limitazioni all\u2019iniziativa economica nel settore del gioco d\u2019azzardo, il provvedimento del comune di Sarzana non fosse accompagnato da un\u2019adeguata istruttoria e motivazione delle misure ivi previste. Ad analoghe conclusioni \u00e8 giunto lo stesso Tar di Genova con riferimento al <strong>regolamento del comune di Ventimiglia del 2015<\/strong>, che ha incluso tra i luoghi sensibili anche le caserme (<em>sentenza n. 1143 del 2016<\/em>).\u00a0Sull\u2019inserimento delle caserme militari all\u2019interno dei luoghi sensibili da parte della legge Abruzzo n. 40 del 2013 vedi anche la sentenza n. 1184 del 2017 del Tar di Pescara che ha sollevato sul punto una questione di\u00a0 legittimit\u00e0 costituzionale della norma.<\/p>\n<p>Con riferimento alla legge del Piemonte, il Tar Torino ha dichiarato illegittimi i regolamenti dei comuni di Borgo San Dalmazzo e Domodossola, in quanto l\u2019ampliamento dei luoghi sensibili pu\u00f2 essere deciso dall\u2019Amministrazione comunale esclusivamente per \u201cragioni connesse alla tutela del territorio comunale, della sicurezza urbana, della viabilit\u00e0 locale, dell\u2019inquinamento acustico e della quiete pubblica\u201d, mentre va considerato tassativo l\u2019elenco dei luoghi sensibili individuati dalla Regione con riferimento alla tutela della salute (<em>sentenze nn. 836 e 837 del 2017<\/em>).<\/p>\n<p>Di recente, il Tar Milano (<em>sentenza n. 626 del 2018<\/em>) ha ritenuto legittimo l\u2019inserimento del locale Parco della Resistenza tra i luoghi sensibili ai fini dell\u2019applicazione dei limiti di distanza per le nuove installazioni di apparecchi elettronici per il gioco lecito con vincita in denaro, operato dal Comune di Caronno Pertusella: il giudice amministrativo osserva al riguardo che il parco in questione pu\u00f2 correttamente inserirsi tra i \u201cluoghi di aggregazione giovanile\u201d\u00a0 indicati dalla legge regionale lombarda, anche in ragione della presenza al suo interno di una pista da pattinaggio in uso ad una associazione sportiva e di manifestazioni ricreative dalla locale pro loco.<\/p>\n<p><strong>5. Le sale scommesse<\/strong>.\u00a0Si registrano importanti pronunce dei giudici amministrativi anche con riguardo all\u2019estensione della disciplina delle distanze minime ai punti di raccolta delle scommesse; anche per tale aspetto risulta molto importante la disciplina approvata a livello regionale (ad esempio le leggi di Toscana, Emilia Romagna, Puglia e Piemonte equiparano sotto diversi profili sale gioco e sale scommesse).<\/p>\n<p>Il Tar Firenze ha ripetutamente respinto i ricorsi riguardanti la legge regionale n. 57 del 2013 che appunto vieta espressamente non solo l\u2019apertura di locali destinati a slot machine e videolottery ma anche quella delle sale scommesse se collocate ad una distanza inferiore a 500 metri, misurata in base al percorso pedonale pi\u00f9 breve, rispetto ad alcuni \u201cluoghi sensibili\u201d (come ad esempio gli istituti scolastici); e rientra nella competenza della Questura verificare il rispetto di tale distanza minima (<em>vedi per tutte la sentenza n. 708 del 2017<\/em>), fermo restando il potere sanzionatorio attribuito al comune in caso di violazione delle distanze (<em>sentenza n. 977 del 2017<\/em>). In passato il Consiglio di Stato (<em>sentenza n. 5327 del 2016<\/em>) ha confermato l\u2019orientamento del Tar Veneto (<em>sentenza n. 1082 del 2016) <\/em>che ha respinto il ricorso del titolare di una sala scommesse nei confronti del provvedimento inibitorio emanato dal comune di Mogliano Veneto, che nel suo regolamento prevede l\u2019applicazione del distanziometro sia alle sale da gioco che ai centri di raccolta scommesse. Secondo i giudici amministrativi, aldil\u00e0 delle espressioni utilizzate dalla legge regionale veneta (che farebbe riferimento all\u2019art. 3 solo alle sale pubbliche da gioco autorizzate ai sensi dell\u2019art. 86 del testo unico del 1931) gli interventi normativi regionale e nazionali di contrasto al gioco d\u2019azzardo patologico parificano l\u2019attivit\u00e0 delle sale da gioco a quelle delle sale scommesse. Conseguentemente, \u00e8 stata respinta anche la richiesta di risarcimento danni.<\/p>\n<p>Si registrano molte decisioni dei giudici amministrativi, in base alle quali risulta indispensabile che la disciplina comunale non sia in contrasto con le disposizioni regionali: ad esempio il Consiglio di Stato (<em>sentenza n. 2957 del 2017, confermativa della<\/em> <em>sentenza n. 706 del\u00a0 2015 del Tar Lombardia<\/em>) ha recentemente accolto il ricorso di una societ\u00e0 che svolgeva esclusivamente attivit\u00e0 di raccolta delle scommesse e alla quale, secondo il giudice amministrativo, non pu\u00f2 quindi applicarsi \u2013 come aveva fatto invece il comune di Milano con un\u2019interpretazione estensiva &#8211; la legge regionale che fa espresso riferimento invece solo alle attrezzature (in particolare, <em>slot machine<\/em> e <em>videolottery<\/em>) ed ai giochi di abilit\u00e0 senza terminale di cui all\u2019art. 110 t.u.\u00a0 <em>(alla stessa conclusione giungono anche le sentenze nn. 449 e 1570 del 2015<\/em>); per la stessa ragione il Consiglio di Stato (<em>sentenza n. 2958 del 2017, confermativa della sentenza n. 2411 del 2015 del Tar Lombardia) <\/em>ha annullato la norma del regolamento edilizio del Consiglio comunale di Milano che dispone il divieto di apertura di sale scommesse in locali che si trovino ad una distanza inferiore di 500 metri dai luoghi sensibili individuati dalla disciplina regionale e comunale (<em>analogamente la sentenza Tar Lombardia n. 1613 del 2015 con riferimento al piano urbanistico del comune di Varese<\/em>). Nello stesso senso si era espresso anche il Tar Veneto, che ha accolto il ricorso del titolare di una sala di scommesse ippiche e sportive nei confronti di un\u2019applicazione estensiva della disposizione sulle sale da gioco contenuta nell\u2019art. 30 del <a href=\"http:\/\/www.comune.venezia.it\/archivio\/82527\"><strong>regolamento edilizio del comune di Venezia<\/strong><\/a>, in quanto nella legge regionale e nella legislazione statale sono previste limitazioni esclusivamente per le sale pubbliche da gioco e gli apparecchi per il gioco d\u2019azzardo lecito (<em>vedi sentenze nn. 1016, 1081 e 1084 del 2016<\/em>).<\/p>\n<p><strong>6. Sulla misurazione delle distanze minime<\/strong>. Nell\u2019ambito del contenzioso in materia di giochi vanno citate anche le sentenze dei giudici amministrativi in merito ai ricorsi che contestano l\u2019effettiva distanza dai luoghi sensibili cos\u00ec misurata dagli uffici comunali. In tal senso, vedi la sentenza del Tar Toscana n. 178 del 2018, che ha ritenuto legittima la decisione del comune di Pietrasanta, in quanto nella determinazione della distanza di 500 metri \u201cmisurata in base al percorso pedonale pi\u00f9 breve\u201d, cos\u00ec come stabilito dalla legge regionale, si \u00e8 tenuto in debito conto del pieno rispetto delle disposizioni del codice della strada, secondo quanto indicato nella precedente sentenza dello stesso Tar n. 1268 del 2017.<\/p>\n<p><strong>7. Utilizzo degli strumenti urbanistici e tutela dei centri storici<\/strong>. Per completare il quadro pu\u00f2 essere utile ricordare la decisione del Comune di Forte dei Marmi di proibire la prosecuzione, all\u2019interno del centro storico, delle attivit\u00e0 di gioco d\u2019azzardo tramite videoterminali, gi\u00e0 autorizzate dal Questore: secondo i giudici amministrativi\u00a0 \u00e8 legittima la delibera del Comune in quanto attuativa di una disposizione del codice di commercio della Toscana (legge regionale n. 28\/2005) secondo cui \u201cAl fine di valorizzare e tutelare aree di particolare interesse del proprio territorio, i comuni possono sottoporre l\u2019attivit\u00e0 commerciale a particolari limitazioni e prescrizioni, anche individuando attivit\u00e0 o merceologie incompatibili con le esigenze di tutela e con la natura delle aree\u201c. L\u2019autorizzazione per tale attivit\u00e0 rimane valida ma solo al di fuori del centro storico (<em>sentenza Tar Toscana n. 1578 del 2013 e successiva sentenza Consiglio di Stato confermativa n. 1861 del 2014<\/em>). Anche in questo caso risulta pertanto essenziale la previsione di un\u2019apposita disposizione a livello regionale; in caso contrario, come abbiamo visto <em>supra<\/em> per le sale scommesse, anche i provvedimenti di natura urbanistica adottati dai comuni sono destinati ad essere annullati dai giudici amministrativi se in contrasto con la legge regionale (<em>per approfondimenti di tale aspetto vedi le motivazioni della sentenza del Consiglio di Stato n. 2598 del 2017)<\/em>.<\/p>\n<p>Appare importante, da questo punto di vista, la previsione della <strong>legge della Regione Emilia Romagna n. 5 del 2013<\/strong> (art. 6) in base alla quale i Comuni possono dettare, nel rispetto delle pianificazioni di cui al decreto legge Balduzzi \u201cprevisioni urbanistico-territoriali in ordine alla localizzazione delle sale da gioco\u201d nonch\u00e9 \u201ddisciplinare, nell&#8217;ambito dei propri strumenti di pianificazione di cui alla legge regionale n. 20 del 2000, gli elementi architettonici, strutturali e dimensionali delle sale da gioco e delle relative pertinenze\u201d. In attuazione di tale normativa vanno citate, tra le altre, <a href=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/gioco-dazzardo\/comune-reggio-emilia-nuove-norme-la-limitazione-delle-sale-gioco\/\"><strong>l\u2019esperienza del comune di Reggio Emilia<\/strong><\/a> (volta a rafforzare la programmazione territoriale delle sale da gioco ed attivare un sistema di controlli sul rispetto delle prescrizioni urbanistiche) nonch\u00e9 le limitazioni alle sale da gioco disposte dal <a href=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/wp-content\/uploads\/2015\/11\/Spilamberto-Delibera-su-divieto-sale-giochi-2015.pdf\"><strong>comune di Spilamberto<\/strong><\/a> (Modena).<\/p>\n<p>Per quanto riguarda la Toscana vanno sottolineate le motivazioni con le quali il Tar ha respinto i ricorsi di alcuni esercenti nei confronti dei regolamenti urbanistici dei comuni di Quarrata e Calenzano che hanno precluso l\u2019insediamento di nuove sale gioco non in assoluto ma solo in determinate aree del territorio comunale: secondo il giudice amministrativo tali previsioni rientrano \u201cnel normale esercizio del potere di conformazione del territorio comunale riconosciuto dalle leggi in materia di pianificazione urbanistica (e considerato costituzionalmente compatibile dalla recente Corte cost. 11 novembre 2016, n. 239) e non di una programmazione del settore del commercio soggetta ai limiti previsti dalla pi\u00f9 recente normativa\u201d; e appare \u201ccompletamente irrilevante \u2026 il fatto che, nell\u2019area in discorso, risulti gi\u00e0 insediata attivit\u00e0 analoga a quella dei ricorrenti; con tutta evidenza, il divieto di insediamento portato dal nuovo strumento urbanistico pu\u00f2, infatti, trovare applicazione con riferimento alle attivit\u00e0 insediate dopo l\u2019intervento della nuova disciplina limitativa e non alle attivit\u00e0 che risultino insediate (si deve ritenere legittimamente) in un momento in cui lo strumento programmatorio non prevedeva le dette limitazioni\u201d (<em>sentenze del Tar Toscana nn. 1250 del 2015 e 27 del 2017<\/em>).<\/p>\n<p>Si segnala che anche il recente regolamento del comune di Napoli, sopra citato, vieta espressamente l\u2019esercizio del gioco in determinate aree del contro storico (<em>sulla legittimit\u00e0 di tale previsione vedi la sentenza del tar Campania n. 1567 del 2017<\/em>).\u00a0Nel <a href=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/wp-content\/uploads\/2016\/03\/Spresiano-TV_Regolamento-aprile-2016.pdf\"><strong>regolamento del comune di Spresiano<\/strong><\/a> (Treviso) viene invece consentita l\u2019apertura di nuove sale gioco e sale scommesse solo nelle aree individuate dal piano regolatore comunale come zona per insediamenti commerciali e direzionali: per gli esercizi gi\u00e0 aperti nelle altre zone \u00e8 precluso qualsiasi ampliamento ad eccezione di quelli finalizzati alla messa a norma sotto il profilo igienico-sanitario,\u00a0antincendio e della sicurezza.<\/p>\n<p><strong>8. Il divieto di utilizzo del patrimonio comunale<\/strong>. Va infine segnalato l\u2019indirizzo di alcune amministrazioni volto a precludere l\u2019utilizzo di immobili di propriet\u00e0 del Comune. In tal senso si pu\u00f2 citare il regolamento del Comune di Genova, che estende tale divieto anche agli immobili delle societ\u00e0 partecipate, prevedendo in ogni caso la disdetta del contratto alla scadenza dei contratti in essere (art. 7). Analoga disposizione \u00e8 contenuta ad esempio nel regolamento del Comune di Napoli (art. 6) ed in quello del Comune di Cremona (art. 7). Il regolamento di polizia locale del comune di Pavia (vedi la sezione <strong><a href=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/buone-prassi\/\">Buone prassi amministrative<\/a><\/strong>) prevede che sale giochi e sale scommesse non possono essere ubicate in edifici vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio.<\/p>\n<p><strong>9. Alcune considerazioni finali<\/strong>. Va infine segnalato che nella legge di stabilit\u00e0 per il 2016 \u00e8 stato affidato alla Conferenza\u00a0 unificata\u00a0 Stato autonomie locali il compito di definire, entro il 30 aprile 2016 le \u201ccaratteristiche\u00a0 dei\u00a0 punti\u00a0 di\u00a0 vendita ove si raccoglie gioco pubblico, nonch\u00e8 i criteri per la loro distribuzione e concentrazione\u00a0 territoriale, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell&#8217;ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio\u00a0 di accesso dei minori di et\u00e0. Le intese raggiunte in sede di Conferenza unificata sono recepite con decreto del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti\u201d (art. 1, comma 936).<\/p>\n<p>E\u2019 stata auspicata l\u2019adozione sull\u2019intero territorio nazionale di misure volte a ridurre sensibilmente l\u2019offerta complessiva del gioco d\u2019azzardo (ad esempio stabilendo un numero massimo di sale giochi in rapporto al numero di abitanti di ciascuna area territoriale, come previsto dal regolamento del Comune di Reggio Emilia, art. 3) con l\u2019adozione di regole certe ed uniformi a livello nazionale, in modo da eliminare il contenzioso esistente ed evitare comportamenti cos\u00ec differenziati delle amministrazioni interessate: tutto ci\u00f2, naturalmente, a condizione che i principi di tale normativa recepiscano le esperienze pi\u00f9 interessanti ed incisive messe in atto da Regioni ed autonomie locali (ad esempio con riguardo alle distanze minime dai luoghi sensibili), in modo da contrastare in maniera pi\u00f9 efficace un fenomeno cos\u00ec grave e diffuso quale \u00e8 quello della ludopatia.<\/p>\n<p>Le proposte avanzate dal Governo in sede di Conferenza Unificata hanno determinato una forte opposizione da parte di Regioni ed Enti locali. Anche l\u2019ultimo documento illustrato dal Governo si presta a <strong><a href=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/azzardo-intesa-in-conferenza-stato-regioni-mettiamoci-in-gioco-un-passo-avanti-ma-bisogna-ridurre-il-consumo-assai-piu-dellofferta\/\">notevoli rilievi critici<\/a><\/strong>, essendo basato sul mantenimento in vita di un numero elevatissimo di punti vendita e soprattutto dei temuti \u201cmini casin\u00f2\u201d, strutture che sarebbero state sottratte ai vincoli previsti dalla normativa regionale e locale: secondo le proposte del Governo, compito delle Regioni sarebbe stato quello di redistribuire tali esercizi sul territorio in modo equilibrato \u201ctutelando gli investimenti esistenti\u201d.<\/p>\n<p>Un emendamento proposto dalla provincia autonoma dell\u2019Alto Adige ha per\u00f2 salvaguardato l\u2019autonomia di Regioni ed Enti locali. Recita infatti tale emendamento: \u201c<em>Le disposizioni specifiche in materia, previste in ogni Regione e Provincia autonoma, se prevedono una tutela maggiore, continueranno comunque ad esplicare la loro efficacia. Inoltre le Regioni ai fini del contrasto delle patologie afferenti alla dipendenza da gioco d\u2019azzardo, potranno prevedere forme maggiori di tutela per la popolazione<\/em>\u201d. Si tratta di una disposizione molto importante perch\u00e9 consentir\u00e0 a Regioni ed Enti locali di proseguire negli interventi volti non solo a impedire un\u2019ulteriore proliferazione dei punti di gioco ma anche la loro progressiva riduzione, con riferimento alle licenze gi\u00e0 concesse.\u00a0 Sar\u00e0 ovviamente importante vigilare affinch\u00e8 nel decreto ministeriale di recepimento dell\u2019Intesa siano pienamente salvaguardati i poteri di Regioni ed Enti locali in materia ed evitare che il riferimento alla \u201c<em>tutela degli investimenti esistenti<\/em>\u201d costituisca un vincolo per gli interventi di riduzione dell\u2019offerta.<\/p>\n<p>In conclusione, l\u2019Intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata (<em>sulla quale<\/em> <em>leggi anche questa <\/em><strong><em><a href=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/gioco-dazzardo\/raggiunta-lintesa-sul-gioco-dazzardo-conferenza-unificata-un-primo-commento\/\">scheda<\/a><\/em><\/strong>)<strong><em>\u00a0<\/em><\/strong>rappresenta soltanto una tappa, sia pure importante, nel processo evolutivo della legislazione in materia di gioco d\u2019azzardo: Regioni ed Enti locali continueranno ad avere un ruolo essenziale nella definizione del quadro normativo.\u00a0 Su questo sito continueremo perci\u00f2 a monitorare con estrema attenzione gli ulteriori provvedimenti che saranno adottati ai diversi livelli istituzionali.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0(ultimo aggiornamento marzo 2018<\/em>)<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/wp-content\/uploads\/2015\/11\/Corte-costituzionale-300-del-2011.docx\"><strong>All.to 1.\u00a0Sentenza Corte costituzionale n. 300 del 2011<\/strong><\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/wp-content\/uploads\/2015\/11\/sentenza-CC-220-del-2014.pdf\"><strong>All.to 2. Sentenza Corte costituzionale n. 220 del 2014<\/strong><\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/cc-108-del-2017-puglia.docx\"><strong>All.to 3. Sentenza Corte costituzionale n.108 del 2017<\/strong><\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>1. Premessa. Nell\u2019ambito degli interventi di contrasto al gioco d&#8217;azzardo patologico messi in atto da Stato, Regioni ed autonomie locali, un\u2019attenzione particolare meritano non solo&nbsp;<span class=\"hellipsis\">[&hellip;]<\/span><a class=\"more-link\" href=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/gioco-dazzardo\/lotta-alla-ludopatia-gli-interventi-dei-comuni-sulle-caratteristiche-delle-sale-gioco\/\">Leggi tutto <span class=\"screen-reader-text\">Lotta al gioco d&#8217;azzardo patologico: gli interventi dei comuni sulle caratteristiche delle sale da gioco<\/span> <span class=\"meta-nav\" aria-hidden=\"true\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":202,"menu_order":130,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_acf_changed":false,"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"wp_social_preview_title":"","wp_social_preview_description":"","wp_social_preview_image":0,"footnotes":""},"class_list":["post-23626","page","type-page","status-publish","hentry"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.2 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Lotta al gioco d&#039;azzardo patologico: gli interventi dei comuni sulle caratteristiche delle sale da gioco - Staging Avviso Pubblico<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"noindex, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"it_IT\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Lotta al gioco d&#039;azzardo patologico: gli interventi dei comuni sulle caratteristiche delle sale da gioco - Staging Avviso Pubblico\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"1. 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