{"id":23627,"date":"2018-03-13T12:25:19","date_gmt":"2018-03-13T11:25:19","guid":{"rendered":"http:\/\/www.avvisopubblico.it\/osservatorio\/?page_id=7633"},"modified":"2018-03-13T12:25:19","modified_gmt":"2018-03-13T11:25:19","slug":"commissione-antimafia-audizione-sullapplicazione-dellart-41-bis","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/osservatorio-parlamentare\/attivita-dinchiesta\/attivita-dinchiesta-xvii\/commissione-bicamerale-antimafia\/commissione-antimafia-audizione-sullapplicazione-dellart-41-bis\/","title":{"rendered":"Commissione antimafia: audizioni sull\u2019applicazione dell\u2019art. 41 bis"},"content":{"rendered":"<p><strong>Premessa<\/strong>. La Commissione Antimafia ha svolto nel corso della legislatura numerose audizioni con i responsabili Amministrazione penitenziaria: cfr. le sedute dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.camera.it\/leg17\/1058?idLegislatura=17&amp;tipologia=audiz2&amp;sottotipologia=audizione&amp;anno=2014&amp;mese=01&amp;giorno=08&amp;idCommissione=24&amp;numero=0004&amp;file=indice_stenografico\"><strong>8 gennaio 2014<\/strong><\/a>, <a href=\"http:\/\/www.camera.it\/leg17\/1058?idLegislatura=17&amp;tipologia=audiz2&amp;sottotipologia=audizione&amp;anno=2014&amp;mese=01&amp;giorno=14&amp;idCommissione=24&amp;numero=0005&amp;file=indice_stenografico\"><strong>14 gennaio 2014<\/strong> <\/a>, <a href=\"http:\/\/www.camera.it\/leg17\/1058?idLegislatura=17&amp;tipologia=audiz2&amp;sottotipologia=audizione&amp;anno=2014&amp;mese=07&amp;giorno=23&amp;idCommissione=24&amp;numero=0051&amp;file=indice_stenografico\"><strong>23 luglio 201<\/strong>4<\/a><u>, <\/u><a href=\"http:\/\/www.camera.it\/leg17\/824?tipo=C&amp;anno=2014&amp;mese=12&amp;giorno=17&amp;view=&amp;commissione=24&amp;pagina=#data.20141217.com24.bollettino.sede00010.tit00010\"><strong>17 dicembre 2014<\/strong><\/a> (seduta segreta), <a href=\"http:\/\/www.camera.it\/leg17\/824?tipo=C&amp;anno=2015&amp;mese=02&amp;giorno=11&amp;view=&amp;commissione=24&amp;pagina=#data.20150211.com24.bollettino.sede00010.tit00010\"><strong>11 febbraio 2015<\/strong><\/a>, <a href=\"http:\/\/www.camera.it\/leg17\/824?tipo=C&amp;anno=2015&amp;mese=02&amp;giorno=19&amp;view=&amp;commissione=24&amp;pagina=#data.20150219.com24.bollettino.sede00010.tit00010\"><strong>19 febbraio 2015<\/strong><\/a>, <a href=\"http:\/\/www.camera.it\/leg17\/824?tipo=C&amp;anno=2016&amp;mese=11&amp;giorno=22&amp;view=&amp;commissione=24&amp;pagina=#data.20161122.com24.bollettino.sede00010.tit00010\"><strong>22 novembre 2016<\/strong><\/a> (seduta segreta), <a href=\"http:\/\/www.camera.it\/leg17\/824?tipo=C&amp;anno=2017&amp;mese=10&amp;giorno=26&amp;view=&amp;commissione=24&amp;pagina=#data.20171026.com24.bollettino.sede00020.tit00030\"><strong>26 ottobre 2017<\/strong><\/a> (seduta parzialmente segretata). Qui di seguito sono riassunti i contenuti principali delle audizioni, sulla base degli stenografici disponibili.<\/p>\n<p><strong>Audizioni dell\u20198 e 14 gennaio 2014: dati e informazioni sul regime del 41 bis<\/strong><em>. <\/em><\/p>\n<p><em>La particolarit\u00e0 del regime.<\/em> Il dottor Tamburino ha ricordato prima di tutto l\u2019importanza del regime speciale del 41 bis, nato dopo le vicende tragiche dell&#8217;inizio degli anni Novanta e che \u00e8 andato evolvendosi con una serie di interventi normativi fino all&#8217;ultimo recente del 2009, che ha modificato e organizzato la norma in modo da renderla sistematica rispetto all&#8217;ordinamento penitenziario.<\/p>\n<p><em>Numeri, luoghi e personale relativi al 41 bis. <\/em>Al momento dell\u2019audizione il regime risulta applicato a 706 persone distribuite in dodici reparti (collocati tra L&#8217;Aquila, Milano Opera, Novara, Cuneo, Viterbo, Ascoli Piceno, Terni, Tolmezzo, Nuoro, Parma, Roma Rebibbia e Spoleto) con consistenze numeriche che variano anche notevolmente da un reparto all\u2019altro. Attualmente la prima applicazione del regime ha durata di 4 anni e le proroghe successive hanno durata biennale. La vigilanza, secondo la legge, \u00e8 affidata a una struttura specializzata della polizia penitenziaria denominata Gruppo operativo mobile (GOM) formato oggi da 588 elementi, selezionati essenzialmente sulla base di un apprezzamento di carattere fiduciario, al quale fa seguito un addestramento specifico, con un avvicendamento piuttosto frequente per evitare eccessive esposizioni al rischio.<\/p>\n<p><em>I detenuti sottoposti al regime<\/em>. I detenuti sottoposti a questo regime rimangono nella collocazione in cui si trovano senza mai o quasi mai avere movimenti all&#8217;interno del sistema penitenziario e le udienze si svolgono per disposizione di legge tramite il sistema della videoconferenza; quest\u2019ultimo presenta per il capo del DAP notevoli vantaggi, sui quali a suo avviso \u00e8 bene riflettere per estenderli eventualmente anche ad altre categorie. Il regime del 41 bis si applica, in effetti, non solo agli appartenenti alle organizzazioni mafiose o paramafiose, ma anche agli appartenenti alle organizzazioni terroristiche. Sebbene le catalogazioni siano frutto anche di valutazioni che possono essere opinabili e possa capitare che la sentenza non necessariamente definisca con chiarezza, o ancora, possano esserci situazioni intermedie (e secondo i dati ricordati a memoria dal capo del DAP) al momento una quota intorno al 20 per cento non \u00e8 stata classificata come appartenente ai vertici delle cosche o, comunque, delle organizzazioni. A ci\u00f2 si aggiunga, inoltre, che dopo l&#8217;ultima modifica dell&#8217;articolo 41bis, il Tribunale di sorveglianza di Roma \u00e8 l&#8217;unico organo giurisdizionale competente in materia di verifica della legittimit\u00e0 dei decreti ministeriali di applicazione o di proroga del regime stesso.<\/p>\n<p>Un punto di particolare importanza riguarda la tutela della salute, proprio perch\u00e9 l\u2019et\u00e0 media dei detenuti \u00e8 piuttosto elevata: essa \u201c\u00e8 garantita come per ogni altro detenuto e [forse] anche in misura maggiore\u201d, quanto meno nel senso della rapidit\u00e0 degli interventi proprio perch\u00e9 sono detenuti assistiti, oltre che controllati, da questo reparto speciale. Per quanto riguarda, infine, l\u2019andamento nel tempo del numero dei detenuti vi \u00e8 stato un continuo aumento, dato che \u201csi \u00e8 arrivati ben presto da questi 422 del 1997 ai 461 del 1998, ai 582 del 1999\u201d e \u201cda allora si \u00e8 rimasti sempre sopra i 500, per arrivare ben presto ai 600 e oltre\u201d.<\/p>\n<p><em>Informazioni e amministrazione<\/em>. Una delle attivit\u00e0 tipiche dell\u2019amministrazione penitenziaria \u00e8 l\u2019attivit\u00e0 di controllo: gli agenti possono percepire, vedere, ascoltare e, proprio perch\u00e9 agenti specializzati, hanno come compito di fornire tutte le informazioni utili all&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria ed all&#8217;autorit\u00e0 politica ai fini della conferma o meno dei decreti. La condizione per il decreto di proroga si fonda sul fatto che esistano elementi per testimoniare che la capacit\u00e0 di mantenere collegamenti con l&#8217;organizzazione di provenienza per i detenuti continua ancora a sussistere. Si tratta di informazioni che non vengono riferite al capo del dipartimento, ma che rimangono nel \u201cpatrimonio conoscitivo dell\u2019amministrazione\u201d.<\/p>\n<p><em>Spunti di riflessione e di dibattito tratti dalla \u201cvicenda Riina\u201d. <\/em>Mosso dalle domande dei membri della Commissione, il capo del DAP ha, innanzi tutto, spiegato che l\u2019inasprimento coinvolgerebbe da un lato il piano normativo e dall\u2019altro quello pratico-applicativo. Sul primo aspetto ha, poi, ricordato che non esisterebbero iati da riempire, n\u00e9 profili sui cui insistere per un inasprimento sottolineando, peraltro, che al vaglio della Corte costituzionale e della Corte di Strasburgo il regime \u201cne \u00e8 uscito sempre in piedi\u201d. Come ha altres\u00ec ricordato la Corte, l\u2019assenza assoluta di socialit\u00e0 \u00e8 incompatibile con l\u2019articolo 3 della CEDU. Sul profilo pratico-applicativo \u00e8 vero che si possono presentare momenti di minore attenzione, o di caduta della tensione operativo-professionale di coloro che agiscono in questi campi, motivo per cui occorrono una forte attenzione, motivazione e forse anche delle incentivazioni che possano offrire la garanzia, se non assoluta, massima che chi svolge quel ruolo ne sia realmente all\u2019altezza. Sul piano dell\u2019attenzione e dell\u2019impegno si auspica che si possa fare di pi\u00f9, soprattutto in termini di formazione culturale. Dal caso di Riina, il dottor Tamburino coglie l\u2019occasione per far presente che l\u2019articolo 14 bis della legge sull&#8217;ordinamento penitenziario non \u00e8 propriamente una forma di inasprimento, bens\u00ec di maggiore vigilanza che pu\u00f2 essere applicato a chi \u00e8 gi\u00e0 sottoposto al regime del 41 bis; e poich\u00e9 dalle informazioni non giudiziarie del detenuto Riina erano emersi elementi di possibile minaccia si era dato avvio alla procedura dell\u2019applicazione dell\u2019articolo 14 bis, con la garanzia che quest\u2019ultimo \u00e8 sottoposto comunque al controllo giurisdizionale dopo l\u2019applicazione.<\/p>\n<p><em>Abbinamenti e gruppi di socialit\u00e0<\/em>. Per previsione normativa i cosiddetti gruppi di socialit\u00e0 (termine penitenziario) cio\u00e8 le persone con cui si pu\u00f2 parlare, convivere, abitare, coabitare e cos\u00ec via, di questi detenuti non possono superare il numero di 4. La decisione in questo campo spetta alla direzione generale detenuti e avviene secondo determinati criteri tra cui \u2013 come \u00e8 stato risposto al capo del dipartimento \u2013 \u201c\u00e8 sempre sentita l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria\u201d, cosa avvenuta anche per l\u2019abbinamento Riina-Lorusso. All&#8217;interno della direzione generale detenuti e trattamento, in un ufficio apposito \u00e8 preposto un magistrato, che decide sulle modalit\u00e0 degli eventuali trasferimenti sentita normalmente l&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria, in modo, quindi, che questa non soltanto sappia, ma concordi proprio per evitare perdite di dati o possibili interruzioni delle indagini e dei controlli in corso o da fare.<\/p>\n<p><em>Chiarimenti su protocolli, convenzioni e rapporti tra reparti.<\/em> Per quanto concerne il protocollo farfalla, su cui gli era stata posta una domanda, il capo del dipartimento ha risposto di non esserne al corrente. Al momento in cui parla egli informa, inoltre, sull\u2019esistenza di una convenzione sottoscritta e operativa con l\u2019AISI che, sulla base dell\u2019articolo 13 della legge 124 del 2007 che ha disciplinato nuovamente il sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la nuova disciplina del segreto, configurerebbe il dipartimento stesso come una di quelle pubbliche amministrazioni cui \u00e8 richiesta una forma di collaborazione. Dopo questa convenzione \u2013 come ha ritenuto di precisare \u2013 \u201ci rapporti con l&#8217;agenzia di informazioni siano istituzionalmente corretti\u201d. Quanto ai rapporti tra in nucleo investigativo centrale (NIC) istituito nel 2007 e il GOM, il dottor Tamburino ha spiegato che il primo svolge indagini su delega dell&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria o direttamente e dispone di una sala situazioni informatica nella quale affluiscono dai vari istituti penitenziari tutti i dati che hanno una cosiddetta \u201cnatura critica\u201d mentre\u00a0 sul rapporto con l&#8217;agenzia, la convenzione prevede una collaborazione di questa sala \u2013 che\u00a0 \u00e8 un collettore di notizie \u2013 con la stessa sempre su richieste specifiche rivolte dall&#8217;agenzia per le sue esigenze di <em>intelligence<\/em>.<\/p>\n<p><em>Rapporti fra detenuti.<\/em> Prendendo il dato come contingente, in quanto i numeri possono cambiare da un giorno all\u2019altro, il capo del DAP riporta che il rapporto tra i detenuti sottoposti al 41 bis, che sono 706, e i detenuti \u2013 senza distinguere tra imputati e condannati \u2013 per reato del 416 bis, che sono 5.863 \u00e8, quindi, dell&#8217;11 per cento del totale dei detenuti per reato del 416 bis. Rispondendo a una domanda sull\u2019applicabilit\u00e0 del regime di sorveglianza h24 ha chiarito che si tratta di una misura specifica di alcuni trattamenti e che il regime del 41 bis non prevede di per s\u00e9 un tipo cos\u00ec esteso di videosorveglianza (sono 30 su 706 al momento in cui parla).<\/p>\n<p><em>La ratio del regime.<\/em> Per quanto riguarda la sua efficacia essa \u00e8 definita \u201cevidente\u201d: nelle parole del dottor Tamburino \u00e8, infatti, \u201cuno strumento che ha una sua funzionalit\u00e0 e questo rispecchia anche l&#8217;opinione direi generale dei magistrati\u201d. A suo parere, per\u00f2, un punto critico nella prassi applicativa e soprattutto in quella giudiziaria, riguarda non tanto l&#8217;applicazione del regime, quanto le sue proroghe dato che \u2013 come ha spiegato \u2013 \u201cla norma \u00e8 oggi formulata, infatti, in termini tali che se applicata non rigorosamente, direi, ma correttamente dal giudice, difficilmente consente di negare la proroga nei casi in cui il ministero abbia adottato il decreto di proroga\u201d. Situazione che \u2013 per chi parla \u2013 ha un significato per i capi supremi, ma che dovrebbe almeno far porre delle domande sul significato per i livelli intermedi e inferiori.<\/p>\n<p><em>Abbinamenti e socialit\u00e0 del detenuto Riina.<\/em> Interrogato nuovamente sul punto, il capo del DAP ha ribadito che tutte le volte in cui si deve decidere se fare un abbinamento con un altro detenuto di 41 bis si chiede all&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria ed \u00e8 avvenuto cos\u00ec anche con il detenuto Riina: \u00e8 stato prima mandato un elenco di nomi alla Direzione nazionale antimafia e, all&#8217;interno di questo elenco, la stessa \u2013 che \u00e8 l&#8217;unico organo giudiziario che ha una visione complessiva, nazionale e che conosce e domina tutta la materia \u2013 ha scelto il nome di Lorusso.<\/p>\n<p><em>Rischi connessi al regime e pericolo di proselitismo<\/em>. Il regime dell&#8217;articolo 41bis \u2013 come ha spiegato il capo del DAP \u2013 non \u00e8 \u201ca impermeabilit\u00e0 assoluta\u201d, perch\u00e9 prevede i colloqui con i familiari e con i difensori e proprio riguardo ai colloqui con i difensori una sentenza della Corte costituzionale del 2013 ha ritenuto illegittimo il limite che ne riduceva la possibilit\u00e0. Sui rischi poi del proselitismo, tema di interesse comune che peraltro non riguarda solo il 41bis, ma tutti i detenuti, si riferisce sull\u2019esistenza di un&#8217;attivit\u00e0 di attenzione che viene seguita soprattutto dalla segreteria di sicurezza diretta da un magistrato e che cerca di cogliere attraverso le informazioni di carattere amministrativo e preventivo eventuali segnali di attivit\u00e0 di proselitismo o predisposizione di attivit\u00e0 criminose.<\/p>\n<p><strong>Audizione del 23 luglio 2014: dati ed inquadramento della normativa<\/strong><\/p>\n<p>Il dottor Piscitello riferisce che il numero dei detenuti sottoposti al regime speciale del 41 bis, alla data del 23 luglio 2014, risulta essere di 719, di cui otto donne e uno straniero. I dodici istituti penitenziari in cui sono allocati presentano sezioni dedicate all&#8217;articolo 41 bis, salvo uno, quello de L&#8217;Aquila, i cui 134 detenuti sono tutti sottoposti a regime di 41 bis. La popolazione \u00e8 piuttosto assortita tra le associazioni di tipo mafioso, compresi i pochi esponenti di associazioni di tipo terroristico. L\u2019ultimo mutamento normativo \u00e8 intervenuto con la legge 94 dell&#8217;agosto 2009 che ha ridisegnato l&#8217;istituto avendo come filosofia di fondo quella di renderlo il pi\u00f9 possibile vincolato alle norme di legge e di sottrarre la discrezionalit\u00e0 amministrativa sia in capo al Ministro sia in capo a chi poi materialmente \u00e8 chiamato a dare attuazione quotidianamente al regime. Quest\u2019ultimo, come \u00e8 stato pi\u00f9 volte ribadito nelle differenti audizioni dei responsabili dell\u2019amministrazione penitenziaria, mira a istituire una prevenzione penitenziaria volta sostanzialmente a impedire che il detenuto mafioso, nelle varie articolazioni che questa associazione conosce nel nostro territorio, continui a fare quello che fa sempre, cio\u00e8 il capo, il promotore, l&#8217;organizzatore, il partecipe di un&#8217;associazione criminale, ruolo che la detenzione non serve a interrompere. Per questo il regime speciale di cui all&#8217;articolo 41 bis mira a impedire, per quanto possibile, ogni forma di contatto del detenuto con i suoi sodali.<\/p>\n<p><em>Ambito applicativo e recenti innovazioni<\/em>. Il decreto applicativo del 41 bis, atto essenzialmente amministrativo, diventa per\u00f2 sottoposto alla tutela giurisdizionale al pari di tutti gli altri atti che incidono sulla sfera dei diritti soggettivi e in primis della libert\u00e0. Per questo \u00e8 stato, infatti, previsto il rimedio dell&#8217;impugnativa dinanzi il tribunale di sorveglianza di Roma e, avverso la decisione del tribunale di sorveglianza di Roma, nei 26 giorni successivi, il ricorso per Cassazione per violazione di legge. La norma ha fatto s\u00ec che, nell&#8217;intero territorio nazionale, si mirasse ad avere un&#8217;uniformit\u00e0 di trattamento quanto alla valutazione dei criteri che rendono o meno legittimo il decreto del Ministro. Proprio per i suoi caratteri e connotati squisitamente giurisdizionali, come se fosse un qualunque provvedimento emesso dall&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria, il regime di cui all\u2019articolo 41 bis ha sempre superato il vaglio di legittimit\u00e0, che molte volte la Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo e il Comitato europeo per la prevenzione della tortura hanno avanzato sullo stesso. Sempre, poi, per effetto delle modifiche del 2009, la proroga non \u00e8 pi\u00f9 \u2013 se mai lo fosse stata \u2013 un mero passaggio burocratico di uno status che deve permanere: all&#8217;approssimarsi della proroga, infatti, la Direzione generale dei detenuti e del trattamento procede a chiedere alle procure distrettuali antimafia che hanno proposto l&#8217;applicazione del 41bis, un aggiornamento di tutti gli elementi in grado di dimostrare il collegamento del detenuto con le associazioni criminali, \u00a0informazioni che vengono chieste anche agli organi centrali della Polizia, dei Carabinieri, della Guardia di finanza e alla Direzione investigativa antimafia, in riferimento peraltro non solo al profilo del detenuto e alla sua pericolosit\u00e0, ma anche al tenore di vita dei familiari.<\/p>\n<p><strong>Audizione del 17 dicembre 2014: l\u2019\u201dOperazione farfalla\u201d ed il ruolo dei Servizi<\/strong><\/p>\n<p><em>Il quadro normativo. <\/em>L\u2019audizione del dottor Ardita ha approfondito in particolare la cosiddetta \u201cOperazione farfalla\u201d e pi\u00f9 in generale le modalit\u00e0 di attuazione del regime di detenzione di cui all\u2019articolo 41 bis nei confronti dei detenuti per mafia. La disciplina e i compiti dei servizi sono stati regolati essenzialmente da due leggi: la prima era la legge n.801 del 1977; poi superata dalla legge n.124 del 2007. Se nella prima ci si concentra sulla difesa dello Stato democratico e sulle istituzioni poste dalla Costituzione, la seconda ne specifica meglio i compiti di ricerca ed elaborazione di tutte le informazioni utili a difendere la sicurezza interna da ogni attivit\u00e0 eversiva, aggressione criminale\u00a0 o terroristica. Con lo scopo di salvaguardare la funzione di controllo dell\u2019illegalit\u00e0 nell\u2019azione dei servizi \u00e8 specificato che non possono essere alle dipendenze dei servizi n\u00e9 magistrati n\u00e9 altre figure, come giornalisti, ministri di culto eccetera. La normativa del 2007 ha introdotto una serie di contenuti nuovi, quali, per esempio, alcune clausole di garanzia per il personale dei servizi di informazione, \u201cstabilendo che non \u00e8 punibile il personale dei servizi di informazione che ponga in essere condotte previste dalla legge come reato, se queste sono state legittimamente autorizzate di volta in volta in quanto indispensabili alle finalit\u00e0 istituzionali dei servizi\u201d; si prevedono tuttavia cause di esclusione della giustificazione, in quanto pur trattandosi di una normativa molto specifica, stabilisce dei limiti generali per cui alcuni beni giuridici non si possono violare.<\/p>\n<p><em>Rapporti tra il servizio di informazione e il penitenziario<\/em>. Nel rapporto tra servizi di informazione e amministrazione penitenziaria possono e devono esserci dei momenti di collaborazione. Trattasi intanto di una materia molto delicata:\u00a0 partendo dalla circostanza che nelle carceri esiste un certo \u201cpotenziale informativo\u201d, la suddetta normativa facoltizza i servizi di informazione a determinate attivit\u00e0, in modo legittimo e sempre in linea con l&#8217;obiettivo istituzionale, ci\u00f2 va poi coordinato e reso compatibile con la vita penitenziaria, partendo dal principio di comparazione e di bilanciamento dei beni giuridici in base al quale \u00e8 possibile definire legittima un&#8217;attivit\u00e0 che non \u00e8 normata specificamente da leggi, ma che va ispirata a questioni generali.<\/p>\n<p><em>Il modello di funzionamento normativo dei servizi<\/em>. \u00c8 un modello molto garantito, a tal punto che \u00e8 stato detto a volte essere un freno all&#8217;attivit\u00e0 di questi servizi stessi. La ragione che ispira questa garanzia \u2013 come ha tenuto a precisare il dottor Ardita \u2013 \u00e8 \u201cil fatto che il soggetto istituzionale che pu\u00f2 verificare l&#8217;impatto dell&#8217;attivit\u00e0 dei servizi di informazione su altre sfere giuridiche deve essere sempre posto nella condizione di riconoscere un eventuale impatto su altri beni giuridici, di rilevarlo e, dunque, di opporsi all&#8217;attivit\u00e0 o di rendere questa sua conoscenza fruibile dagli organi che esercitano il controllo democratico sui servizi di informazione, in primo luogo agli organi parlamentari\u201d.<\/p>\n<p><strong>Audizioni dell\u201911 e 19 febbraio 2015: la riforma del Dap<\/strong><\/p>\n<p><em>Ruoli e compiti del DAP.<\/em> L\u2019audizione prende avvio dal riconoscimento del ruolo del DAP e della direzione preposta alla cura dei detenuti ristretti a regime di 41bis, nell\u2019ambito del contrasto alla criminalit\u00e0 organizzata. In questo settore due sono le esigenze principali: da una parte quella di recidere i rapporti con la criminalit\u00e0 organizzata da parte dei ristretti; dall&#8217;altra di rendere compatibile il trattamento penitenziario con le normative e le prescrizioni anche europee in materia di rispetto della dignit\u00e0 della persona. Tra le varie \u201cemergenze\u201d cui ha dovuto far fronte all\u2019avvio dell\u2019anno 2015 il dottor Consolo ha fatto presente da una parte la cessazione del servizio mensa che veniva prestato da 10 cooperative in 10 istituti penitenziari; dall\u2019altra l\u2019imminente soppressione degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) e il conseguente trasferimento dei sottoposti a misura di sicurezza in strutture ospedaliere d&#8217;accoglienza per i disabili mentali, chiamate REMS.<\/p>\n<p><em>Proposte di riforma e riorganizzazione del dipartimento<\/em>. Sul DPCM allora in via d\u2019attuazione che prevede un riordino il capo del DAP ha dichiarato di avere alcune riserve: come sulla soppressione di uno dei due vice capi, oltre che della Direzione generale beni e servizi. \u00c8 bene tenere a mente, tuttavia, che il problema dell&#8217;edilizia \u00e8 strettamente correlato a quello delle esigenze di sicurezza e di isolamento del sottoposto al 41 bis proprio perch\u00e9 le nuove strutture sono costituite \u201ca isola\u201d. Come spiegato nel corso dell\u2019audizione nel dettaglio, ciascuna alloca, infatti, 4 detenuti destinati a una socialit\u00e0 separata e garantisce l&#8217;assoluta incomunicabilit\u00e0 con tutti gli altri. Per contro, nelle strutture attuali esistono delle situazioni di sofferenza, laddove si potrebbe scoprire che due stanze si fronteggiano nello stesso corridoio, o una stanza sopra e una sotto hanno la possibilit\u00e0 di comunicare da un piano all&#8217;altro o da pareti contigue.<\/p>\n<p><em>Per una buona amministrazione del penitenziario<\/em>. A seguito di un evento increscioso relativo al suicidio di un detenuto e alla conseguente sospensione di agenti che si erano resi colpevoli di affermazioni molto gravi al riguardo, il capo del DAP ha tenuto a sottolineare la tempestivit\u00e0 delle indagini interne alla polizia penitenziaria\u00a0 e il conseguente avviamento, all\u2019interno dello stesso corpo, di una attivit\u00e0 di formazione nel senso \u201cdella sensibilit\u00e0 solidale alle sofferenze di chi \u00e8 emarginato\u201d, corsi di cui si \u00e8 auspicato un progressivo incentivo. Sempre a ci\u00f2 ha fatto, poi, seguito una circolare che richiama tutti i princ\u00ecpi e i doveri ai quali si deve attenere il Corpo della polizia penitenziaria, il cui compito non si esaurisce in vigilanza e controllo, ma prosegue \u201cin un accompagnamento verso un reinserimento sociale degli emarginati\u201d, non dimenticando, peraltro, il dato secondo cui negli ultimi anni, \u201cvi \u00e8 stata una notevole attivit\u00e0 di prevenzione per quanto riguarda il fenomeno suicidiario\u201d.<\/p>\n<p><em>La mancata apertura di Cagliari e Sassari<\/em>. Su questo punto vi \u00e8 stata una risposta del direttore generale di beni e servizi del 16 febbraio 2015. Per Sassari Bancali la casa circondariale \u00e8 capace di contenere 455 posti, tra i quali 92 destinati proprio al 41-bis. Il problema di questa struttura \u00e8 che non \u00e8 ancora stato realizzato il polo di videoconferenza, la cui realizzazione \u00a0\u00e8 demandata al DOG, ossia al Dipartimento dell&#8217;organizzazione giudiziaria. Dopo aver contattato il dottor Barbuto, capo del DOG, sono state fornite rassicurazioni sul fatto che ci sono le risorse e che, quindi, in tempi brevi il tutto si potrebbe realizzare. Per quanto riguarda, invece, l&#8217;altra struttura, quella di Cagliari Uta, la competenza \u00e8 del provveditore interregionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ma \u00e8 bene far presente che esistono delle difficolt\u00e0 finanziarie da parte della ditta che sta espletando i lavori, ossia della ditta esecutrice, incaricata dal Ministero.<\/p>\n<p><em>La chiusura degli OPG<\/em>. Sul tema il 9 febbraio 2015 vi \u00e8 stata una missiva alla stregua della quale si \u00e8 visto che un accordo di massima era gi\u00e0 stato raggiunto per la bozza dell&#8217;accordo sia con le regioni, sia con le province autonome. In relazione a questo accordo, quello che preme \u00e8 soprattutto l&#8217;articolo 1, in cui si dice che \u201cal fine di assegnare gli internati attualmente ricoverati presso gli OPG alle REMS, il Ministero della salute comunica all&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria e al Dipartimento dell&#8217;amministrazione penitenziaria entro e non oltre il 15 marzo 2015 l&#8217;avvenuta individuazione e l&#8217;effettiva attivazione al 31 marzo 2015 delle REMS\u201d. Sugli adempimenti richiesti al DAP e non previsti dalla legge, il dottor Consolo ha dato rassicurazione sulla sua massima disponibilit\u00e0 a dare seguito a tutte le richieste che possano accelerare i tempi. Per quanto concerne la materia di specifico interesse della Commissione si distinguono gli internati in esecuzione di misure di sicurezza da quelli che sono, invece, detenuti in osservazione, anche in espiazione di pena in esito a sentenza di condanna anche per reati gravi. Appare, pertanto, evidente che gli internati, in esito a provvedimento dell&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria, ossia in base alla legge vigente, dovranno andare attualmente negli OPG e successivamente presi in carico dalle REMS.<\/p>\n<p><strong>L\u2019audizione del 26 ottobre 2017: la nuova circolare del 2 ottobre 2017<\/strong><\/p>\n<p><em>I contenuti della circolare<\/em><strong>. <\/strong>La nuova circolare del DAP, sottoposta anche al parere del Garante nazionale dei detenuti e del Procuratore nazionale antimafia, \u00e8 volta a garantire al contempo la sicurezza e l\u2019ordine, l\u2019esigenza di una non comunicabilit\u00e0 all\u2019esterno, evitando di incorrere in censure e richiami a livello europeo: tale circolare \u2013 che non \u00e8 definitiva dato che qualunque suggerimento ragionevole e condivisibile sar\u00e0 oggetto di valutazione &#8211; \u201cvuole essere riepilogativa di tutta la normativa precedente secondaria \u2013ma \u2013 anche di indirizzo per tutti gli operatori affinch\u00e9 le prassi siano uniformi ovunque\u201d, considerando quale sia il rischio di richieste ripetitive e di comportamenti reattivi che da una struttura all\u2019altra creano, infatti, difficolt\u00e0 nella gestione.<\/p>\n<p><em>Il problema delle strutture.<\/em> Il dottor Consolo, dopo essersi speso per l\u2019apertura della struttura penitenziaria di Sassari Brancali oltre che per quella di Cagliari Uta ha, altres\u00ec, dichiarato di aver effettuato tentativi nella ricerca di altre strutture che siano adeguate al sistema del 41 bis, di non facile reperimento previa fase di lavori da realizzare al loro interno.<\/p>\n<p><em>Il problema del personale. <\/em>Traendo spunto da un articolo della stampa, il dottor Consolo fa presente che, a seguito del taglio intervenuto con la recente legge Madia, l\u2019organico in forza presso il GOM (Gruppo operativo mobile) prevede un numero di 597 unit\u00e0 (a fronte di una pianta organica di 620 unit\u00e0). A ci\u00f2 si aggiunga che i diversi provvedimenti sono stati presi nell\u2019ottica di una <em>spending review <\/em>che ha permesso di raggiungere notevoli risultati: \u201csono stati previsti dei concorsi e delle assunzioni straordinarie che andranno a implementare la consistenza attuale\u201d per il 2018 e anzi ad incrementarla per far fronte ad ulteriori esigenze.<\/p>\n<p><em>Uniformit\u00e0 di trattamento del 41 bis e carenze strutturali<\/em><strong>. <\/strong>Dato di partenza di una precedente audizione era stata la mancanza di un&#8217;uniformit\u00e0 di trattamento del 41 bis, legata prevalentemente alle carenze strutturali e a quelle personali; a fronte di ci\u00f2 l\u2019ambizione rimane quella di rendere il pi\u00f9 possibile efficace lo stesso 41 bis, sebbene la stessa circolare non voglia porsi ed essere un superamento delle carenze strutturali. Come \u00e8 stato sottolineato la circolare \u00e8, infatti, molto dettagliata e tutto ci\u00f2 \u00e8 stato disciplinato proprio per evitare diversit\u00e0 e abusi.<\/p>\n<p><em>Formazione di gruppi di socialit\u00e0<\/em><strong>. <\/strong>In tema di gruppi di socialit\u00e0 la regola adottata \u00e8 quella di evitare commistioni inopportune che sono tali se i gruppi di detenuti assoggettati al 41bis appartengono alla stessa organizzazione, a organizzazioni contrapposte e a organizzazioni per cui dalle sentenze emergano ragioni di inopportunit\u00e0 appunto che stiano insieme. Un principio particolare vige, poi, per quei detenuti che rivestono posizioni apicali nelle associazioni: in quei casi, infatti, nessun gruppo viene formato autonomamente dal direttore, ma direttamente dall\u2019ufficio con la collaborazione preventiva della Procura nazionale antimafia. L\u2019audizione prosegue poi con una attenta disamina della distribuzione dei detenuti internati nei diversi gruppi di socialit\u00e0 e delle modalit\u00e0 di intervento e di interlocuzione con la Procura nazionale antimafia che, a sua volta, agir\u00e0 con le procure distrettualmente competenti.<\/p>\n<p><em>Il diritto alla salute tra garanzie e limiti.<\/em> \u2002Per quel che riguarda la possibilit\u00e0 che ogni detenuto ha di essere visitato a proprie spese da un medico di fiducia, la previsione \u00e8 quella dell&#8217;articolo 11, comma 11, della legge del 1975 a riprova del fatto che vale per tutti i detenuti il diritto alla salute. La circolare precisa i controlli sulla necessit\u00e0 di ricorrere a quel tipo di visita specialistica e sui precedenti penali del medico personale: inoltre, se \u00e8 vero che l&#8217;operatore non pu\u00f2 ascoltare quello che il medico dice, pu\u00f2, per\u00f2, fare un controllo visivo evitando la violazione di garanzie e diritti che rischia di mettere in forse lo strumento stesso del regime giudicato utilissimo e valido.<\/p>\n<p><em>Gli incontri tra detenuti con altri soggetti.<\/em> La Commissione approfondisce anche le problematiche relative alle modalit\u00e0 di svolgimento dei colloqui tra i detenuti ed i loro figli nonch\u00e9 con gli avvocati, sempre sulla base dell\u2019esperienza concreta registrata in passato<strong>. <\/strong><\/p>\n<p><em>Una distinzione definitoria: colloquio riservato, colloquio e incontro.<\/em> \u00a0Dal punto di vista delle definizioni \u00e8 bene distinguere tre generi, cio\u00e8 il colloquio riservato, il colloquio e l&#8217;incontro. Come attentamente spiegato, al termine dell\u2019audizione, quello che \u00e8 disciplinato dalla legge per il 41bis \u00e8 il colloquio; poi c&#8217;\u00e8 il colloquio riservato per cui il Garante nazionale dei diritti dei detenuti, nella veste di membro nazionale di quella Convenzione ONU, va in una stanza di qualunque tipo all&#8217;interno del carcere senza telecamere, senza controllo auditivo, senza controllo visivo.<\/p>\n<p><strong> Relazione conclusiva<\/strong>. Ulteriori considerazioni sul regime penitenziario del 41 bis sono contenute nella <strong><a href=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/osservatorio-parlamentare\/attivita-dinchiesta\/attivita-dinchiesta-xvii\/commissione-bicamerale-antimafia\/il-regime-dellarticolo-41-bis-analisi-e-proposte-della-commissione-antimafia\/\">Relazione conclusiva della Commissione<\/a><\/strong> di febbraio 2018.<\/p>\n<p><em>(a cura della dott.sa Antonia Albanese &#8211; studentessa del Master in Parlamento e politiche pubbliche della Luiss Guido Carli)<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Premessa. 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