{"id":23646,"date":"2018-09-20T09:30:18","date_gmt":"2018-09-20T07:30:18","guid":{"rendered":"http:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/?page_id=19931"},"modified":"2018-09-20T09:30:18","modified_gmt":"2018-09-20T07:30:18","slug":"il-diritto-di-accesso-dei-consiglieri-comunali","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/corruzione-appalti\/il-diritto-di-accesso-dei-consiglieri-comunali\/","title":{"rendered":"Il diritto di accesso dei consiglieri comunali"},"content":{"rendered":"<p><strong>1.Premessa<\/strong>. Nell\u2019ambito della ricognizione dei problemi applicativi della normativa sul diritto di accesso ai documenti e dati della pubblica amministrazione, una specifica attenzione va dedicata alle istanze avanzate dai componenti dei consigli comunali, la cui disciplina (che viene talora applicata per analogia ai consiglieri regionali e municipali: vedi in particolare il paragrafo 8) presenta una sua specificit\u00e0 rispetto a quella della generalit\u00e0 dei cittadini, alla luce della giurisprudenza dei giudici amministrativi e della Commissione per l\u2019accesso ai documenti amministrativi.<\/p>\n<p><strong>2.Il fondamento del potere dei consiglieri comunali<\/strong>. \u00a0Ai consiglieri comunali, ai sensi dell\u2019art. 43 del testo unico sugli enti locali, sono riconosciuti ampi poteri: \u201cI consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonch\u00e8 dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all&#8217;espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge\u201d.<\/p>\n<p>Il diritto di accesso dei consiglieri comunali, pertanto, \u00e8 strettamente funzionale all&#8217;esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo degli atti degli organi decisionali dell&#8217;ente locale, consentendogli cos\u00ec di valutare, con piena cognizione, la correttezza e l&#8217;efficacia dell&#8217;operato dell&#8217;Amministrazione e di promuovere le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale (<em>vedi, tra le altre, la sentenza del Consiglio di Stato n. 4525 del 2014<\/em>). Si configura, quindi, come peculiare espressione del principio democratico dell&#8217;autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettivit\u00e0.<\/p>\n<p><strong>3.Caratteristiche del diritto di accesso dei consiglieri comunali<\/strong>. Il Consigliere comunale, quando dichiara di esercitare il diritto d\u2019accesso in rapporto alle sue funzioni, e quindi per la tutela degli interessi pubblici (e non di interessi privati e personali) non \u00e8 soggetto a limiti particolari nell\u2019esercizio di tale amplissimo diritto d\u2019accesso a meno che vada a violare il principio di buon andamento dell\u2019amministrazione di cui all\u2019articolo 97 della Costituzione. Secondo un indirizzo ormai consolidato, sui consiglieri comunali &#8211; ivi inclusi ovviamente quelli di minoranza, cui sono attributi importanti compiti di controllo dell&#8217;operato della maggioranza e, quindi, dell&#8217;apparato politico ed apparato amministrativo &#8211; non grava alcun particolare onere di motivare le proprie richieste di accesso in quanto possono limitarsi ad evidenziare la strumentalit\u00e0 dell\u2019accesso allo svolgimento della funzione; per converso, l\u2019Amministrazione non pu\u00f2 esercitare un controllo estrinseco di congruit\u00e0 tra la richiesta d\u2019accesso e l\u2019espletamento del mandato, salvo casi di richieste d\u2019accesso manifestamente inconferenti con l\u2019esercizio delle funzioni dell\u2019ente locale.<\/p>\n<p>Gli unici limiti previsti sono correlati ad un eventuale abuso del diritto all\u2019informazione riconosciutogli dall\u2019ordinamento, che si concretizza in richieste assolutamente generiche, meramente emulative o non ragionevoli. A tal fine, le richieste devono essere formulate in maniera specifica e dettagliata, recando l\u2019indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano ignoti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l\u2019individuazione degli atti medesimi, al fine di comportare il minor aggravio amministrativo possibile per gli uffici comunali che devono poter esaudire la richiesta, secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attivit\u00e0 di tipo corrente e quindi senza pregiudizio per la corretta funzionalit\u00e0 amministrativa. Secondo una giurisprudenza consolidata, non occorre l\u2019indicazione di tutti gli estremi identificativi (organo emanante, numero di protocollo, data di adozione dell\u2019atto), essendo sufficiente indicare l\u2019oggetto e lo scopo cui l\u2019atto \u00e8 indirizzato, cos\u00ec da mettere l\u2019Amministrazione in condizione di comprendere la portata ed il contenuto della domanda (<em>sentenza Tar Basilicata n. 1138 del 2016<\/em>).<\/p>\n<p>Pronunciandosi su un ricorso di alcuni consiglieri comunali del Comune di Lotzorai, il Tar Sardegna ha ritenuto legittima la richiesta di accedere al protocollo informatico tramite apposite password, in quanto \u201crappresenta una condizione preliminare, ma nondimeno necessaria, per l\u2019esercizio consapevole del diritto di accesso, in modo che questo si svolga non attraverso una apprensione generalizzata e indiscriminata degli atti dell\u2019amministrazione comunale (che costituisce il timore manifestato anche in questa sede dal Comune intimato), ma mediante una selezione degli oggetti degli atti di cui si chiede l\u2019esibizione\u201d (<em>sentenza n. 531 del 2018<\/em>).<\/p>\n<p><strong>4.L\u2019abuso<\/strong> <strong>del diritto di accesso<\/strong>. Nell\u2019ambito della giurisprudenza in materia, si segnala la decisione con cui il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso del comune di Valva, rilevando che le numerose e ripetute richieste avanzate dai consiglieri comunali di minoranza per ottenere la documentazione di tutti i settori dell&#8217;Amministrazione \u2013 in larga parte peraltro gi\u00e0 messi a disposizione dei consiglieri medesimi oppure riguardanti dati e informazioni non disponibili &#8211; erano finalizzate ad un sindacato generalizzato dell&#8217;attivit\u00e0 dell&#8217;Ente piuttosto che all\u2019acquisizione di elementi conoscitivi su singole problematiche: pertanto tali richieste erano espressione di strategie ostruzionistiche volte a determinare una possibile paralisi dell\u2019attivit\u00e0 amministrativa; si concretizza perci\u00f2 nel caso in questione l\u2019ipotesi dell\u2019\u201cabuso del diritto di accesso\u201d (<em>sentenza n. 846 del 2013, di riforma della sentenza del Tar Campania n. 1578 del 2012)<\/em>. Analogamente, il Tar Toscana, pronunciandosi sulle richieste di alcuni consiglieri del comune di Firenze sulle spese di rappresentanza del sindaco \u2013 cui l\u2019Amministrazione aveva risposto in modo parziale &#8211; ha ritenuto che \u201cle modalit\u00e0 dell\u2019accesso individuate dal Comune resistente appaiono contemperare in modo ragionevole e adeguato l\u2019esercizio del diritto rivendicato dal ricorrente e l\u2019esigenza di non gravare eccessivamente, e in unica soluzione, sull\u2019apparato amministrativo\u201d (<em>sentenze nn. 563 e 895 del 2016<\/em>).<\/p>\n<p>La Commissione per l\u2019accesso ai documenti amministrativi, pronunciandosi su un caso di richieste di accesso \u201cparticolarmente generiche e complesse\u201d come quelle aventi ad oggetto \u201cle copie di tutti gli atti protocollati entro un dato periodo di tempo\u201d, oppure le \u201ccopie di tutto il contenzioso dell\u2019Ente dal 2010 ad oggi\u201d o ancora le informazioni relative a \u201ctutte le pratiche di condono in possesso del settore urbanistica\u201d (circa 5000 pratiche), ha sottolineato che il \u201cdiritto di accesso del consigliere non possa subire compressioni per pretese esigenze di natura burocratica dell\u2019ente tali da ostacolare l\u2019esercizio del suo mandato istituzionale, con l\u2019unico limite di poter esaudire la richiesta secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attivit\u00e0 di tipo corrente e quindi senza pregiudizio per la corretta funzionalit\u00e0 amministrativa dell\u2019ente\u201d; \u201cne consegue che le richieste eccessivamente generiche possono essere accolte solo previa loro specificazione mentre per quelle che in concreto risultino particolarmente onerose l\u2019accesso pu\u00f2 essere \u201cgraduato\u201d secondo i tempi necessari e le concrete possibilit\u00e0 organizzative dell\u2019ente destinatario della richiesta\u201d (<em>parere del 21 gennaio 2016<\/em>).<\/p>\n<p><strong>5.Il tema della riservatezza dei dati<\/strong>. In alcuni casi le Amministrazioni comunali hanno motivato il diniego di accesso con l\u2019esigenza di tutelare la riservatezza dei dati. Al riguardo, peraltro, la giurisprudenza ha chiarito che il diritto di accesso del consigliere comunale non pu\u00f2 essere compresso neppure per esigenze di tutela di riservatezza dei terzi con riferimento ai dati sensibili, eventualmente contenuti nei documenti oggetto di accesso, in quanto il consigliere stesso \u00e8 tenuto al segreto, come specificato dallo stesso art. 43 del testo unico sugli enti locali, sopra citato (<em>nello stesso senso vedi la sentenza del Consiglio di Stato n. 2716 del 2004, riguardante la richiesta di dati sulle retribuzioni dei dipendenti ed alcuni appalti<\/em>). Al consigliere \u00e8 fatto divieto di divulgare tali dati se non ricorrono le condizioni di cui al D. Lgs 196\/2003: nell\u2019ipotesi di eventuale violazione di tale obbligo di riservatezza si configura una responsabilit\u00e0 personale dello stesso. In applicazione del medesimo principio \u2013 e della disciplina dettata dallo Stato e dal regolamento del consiglio regionale del Veneto &#8211; il Consiglio di Stato (riformando la precedente sentenza del Tar Venezia) ha ritenuto legittima la richiesta di accesso avanzata da un consigliere della Regione Veneto riguardante i nominativi dei consiglieri regionali che hanno esercitato l\u2019opzione per l\u2019assegno di fine mandato: il fatto che la richiesta riguardi dati personali non pu\u00f2 essere addotto \u2013 a differenza di quanto accade in caso di accesso esercitato a tutela di posizioni soggettive individuali &#8211; per opporre l\u2019attivit\u00e0 di verifica e controllo da parte dei componenti delle assemblee elettive (<em>sentenza n. 1298 del 2018<\/em>).<\/p>\n<p>La Commissione per l\u2019accesso ai documenti amministrativi ha giudicato legittima la richiesta da parte di un consigliere comunale di rilascio delle credenziali di accesso diretto all\u2019intero sistema informatico comunale, ivi compreso quello della contabilit\u00e0: l\u2019accesso diretto tramite utilizzo di apposita password al sistema informatico dell\u2019Ente \u00e8 stato considerato strumento &#8211; certamente consentito al consigliere comunale &#8211; in grado anche di favorire la tempestiva acquisizione delle informazioni richieste, senza aggravare l\u2019ordinaria attivit\u00e0 amministrativa; la Commissione specifica che il consigliere non pu\u00f2 vantare alcun \u201cdiritto\u201d all\u2019accesso al sistema informatico dalla propria abitazione mentre tale attivit\u00e0 deve essere ordinariamente svolta presso gli uffici dell\u2019Amministrazione (<em>parere del 7 aprile 2016<\/em>).<\/p>\n<p><strong>6.La risposta graduata nel tempo<\/strong>. In merito alla richiesta di accesso effettuata da un consigliere del comune di Marsicovetere, riguardante la copia degli elaborati progettuali e tecnici di un plesso scolastico, il Tar Basilicata, nel giudicare infondate le motivazioni addotte dal Comune per negare l\u2019accesso agli atti (\u201cnon pu\u00f2 non comprendersi che una simile richiesta rischierebbe di paralizzare l\u2019intero ufficio con gravi ripercussioni sull\u2019attivit\u00e0 amministrativa \u2026 N\u00e9 pu\u00f2 sottacersi che l\u2019eventuale accoglimento di tale richiesta di accesso, eccessivamente gravosa per il Comune, costituirebbe un precedente che in seguito obbligherebbe \u2013 per non contravvenire al principio di imparzialit\u00e0 \u2013 a soddisfare richieste simili, che verosimilmente verrebbero formulate da altri consiglieri\u201d) ha affermato la necessit\u00e0 \u201cdi contemperare il diritto di accesso con il regolare funzionamento degli uffici comunali, concedendo a questi ultimi adeguato tempo per l\u2019apprestamento delle copie richieste, e ripartendo i relativi costi secondo il quadro disciplinare di riferimento\u201d (<em>sentenza n. 564 del 2017<\/em>).<\/p>\n<p><strong>7.Le categorie di atti per i quali richiedere l\u2019accesso<\/strong>. Il diritto di accesso dei consiglieri comunali pu\u00f2 riguardare, in via generale, tutti gli atti di competenza del comune, ivi incluse le informazioni relative all\u2019attivit\u00e0 svolta dal Sindaco quale ufficiale di Governo, come ad esempio i decreti di adozione, gli atti di riconoscimento- anagrafe della popolazione, i cambi di stato civile etc: ferma restando, naturalmente, la responsabilit\u00e0 del consigliere per l\u2019utilizzo indebito delle informazioni acquisite (<em>parere della Commissione del 7 aprile 2016)<\/em>.<\/p>\n<p>Il Consiglio di Stato, riformando una precedente sentenza del Tar Lombardia, ha contestato la motivazione del diniego apposta dal comune di Alzate Brianza, basata sul fatto che i dati richiesti risalissero ad un \u2019epoca di molto antecedente rispetto al periodo di espletamento del proprio mandato; secondo il giudice amministrativo, invece, l\u2019esercizio del diritto di accesso non pu\u00f2 essere limitato al mandato di consigliere comunale in corso (<em>sentenza n. 5879 del 2005)<\/em>. Al contrario, il Tar Veneto (<em>sentenza n. 1036 del 2017<\/em>) ha ritenuto legittimo il diniego all\u2019accesso, da parte del comune di Cassola, ad una richiesta della Procura della Corte dei Conti regionale al Comune stesso,\u00a0 motivata con la necessit\u00e0 di approfondire i contenuti del bilancio comunale: afferma il giudice amministrativo che l\u2019istituto dell\u2019accesso deve trovare collegamento con gli atti aventi origine dell\u2019Amministrazione comunale o a quelli acquisiti dall\u2019esterno necessari o afferenti al compimento di un\u2019attivit\u00e0 istruttoria o decisoria di competenza dell\u2019Amministrazione stessa: nel caso in esame, invece, si trattava di una documentazione proveniente dalla Procura della Corte dei Conti e afferente a un\u2019indagine promossa dalla medesima Procura, soggetta pertanto alla disciplina di segretezza e\/o riservatezza proprie del procedimento contabile. La Commissione per l\u2019accesso ai documenti amministrativi, esprimendosi su una richiesta di alcuni consiglieri municipali riguardante atti endoprocedimentali della Giunta Municipale (cio\u00e8 di documenti propedeutici alla formazione di atti definitivi) ha affermato che anche tali atti non possano essere sottratti all\u2019accesso, sottolineando peraltro che la necessit\u00e0 di evidenziare \u201cla strumentalit\u00e0 dell\u2019accesso allo svolgimento della funzione: ci\u00f2 risulta particolarmente rilevante nella vicenda in esame, atteso che gli atti oggetto di richiesta di ostensione sono atti ancora in fase istruttoria e dunque suscettibili di modifica, da parte di un organo diverso da quello al quale appartiene l\u2019istante (il che porterebbe a presumere l\u2019assenza di un interesse del consigliere comunale all\u2019accesso)\u201d (<em>parere del 7 aprile 2016<\/em>).<\/p>\n<p><strong>8.Segue: le societ\u00e0 partecipate<\/strong>. Il diritto di accesso dei consiglieri comunali si estende di norma sugli atti delle societ\u00e0 partecipate, a condizione che la partecipazione del comune sia in quota maggioritaria o totalitaria e che esse svolgano funzioni strumentali a quelle proprie degli enti locali, come ad esempio servizi pubblici erogati direttamente in favore dei cittadini. Conseguentemente, il Consiglio di Stato ha giudicato illegittimo il diniego di due istanze di accesso da parte di un consigliere della Regione Liguria agli atti dell\u2019Ente Ospedaliero \u201cOspedali Galliera\u201d, finalizzate alla verifica delle modalit\u00e0 di spesa dei fondi pubblici in ambito sanitario; tale Ente infatti fa parte del sistema sanitario pubblico allargato e come tale \u00e8 sottoposto al potere di vigilanza del Regione: \u201cL\u2019autonomia organizzativa di un Ente pubblico ospedaliero non incide sui poteri di vigilanza spettanti alla Regione, cui lo stesso Ente, deve ritenersi sottoposto, in quanto soggetto che partecipa alle prestazioni offerte dal servizio sanitario regionale\u201d (<em>sentenza n. 1008 del 2018<\/em>). Analogamente, il Tar Emilia Romagna ha considerato illegittimo il diniego opposto dal comune di Imola alla richiesta di accesso agli atti riguardanti la societ\u00e0 Formula Imola, che \u00e8 partecipata all\u201985% da un Consorzio tra enti locali di cui il Comune di Imola ha una quota maggioritaria: una societ\u00e0 a prevalente capitale pubblico che svolge una specifica attivit\u00e0 di erogazione di servizi di rilevanza collettiva e di forte impatto sul territorio (<em>sentenza n. 90 del 2016<\/em>).<\/p>\n<p>In applicazione del medesimo principio, il Consiglio di Stato ha invece negato il diritto di accesso agli atti di una societ\u00e0 di promozione turistica, partecipata dal comune di Bellaria Igea Marina, in quanto si trattava di un soggetto privato che \u201cnon pu\u00f2 essere definito strumentale per l\u2019esercizio di un servizio pubblico, inteso questo nel senso classico di prestazioni essenziali fornite da una collettivit\u00e0 indistinta di utenti\u201d (<em>sentenza n. 200 del 2014<\/em>). Analogamente, lo stesso Consiglio di Stato ha ritenuto legittimo il diniego di accesso agli atti di una societ\u00e0 per azioni costituita in occasione di Expo 2015, partecipata al 34% dalla Regione Lombardia, avanzata da un consigliere regionale, in quanto la societ\u00e0 in questione non svolge un servizio pubblico della Regione Lombardia, che non possiede una partecipazione maggioritaria: in questa circostanza il giudice amministrativo ha fondato la propria decisione sull\u2019art. 43 del testo unico sugli enti locali, che detta una disciplina pi\u00f9 restrittiva rispetto alla normativa della Regione Lombardia (<em>sentenza n. 5176 del 2017; in senso contrario la sentenza del Consiglio di Stato n. 4475 del 2018 sulla richiesta di un consigliere regionale della Val d\u2019Aosta<\/em>).<\/p>\n<p><strong>9.No alle deleghe<\/strong>. La Commissione per l\u2019accesso ai documenti amministrativi ha precisato che il diritto d\u2019accesso del consigliere comunale non si presta a deleghe, in quanto tale diritto \u00e8 espressione di una carica pubblica; al contrario, risulta legittima l\u2019ipotesi di delega scritta al mero ritiro del documento per il quale il Consigliere comunale abbia personalmente richiesto l\u2019accesso. Alla delega andr\u00e0 allegata copia del documento di identit\u00e0 del delegante e, a garanzia della riservatezza delle informazioni, gli atti andranno consegnati in busta chiusa ovvero inviati all\u2019indirizzo P.E.C. del consigliere comunale istante (<em>Parere del 28 luglio 2016<\/em>).<\/p>\n<p>(<em>ultimo aggiornamento settembre 2018<\/em>)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>1.Premessa. 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