{"id":23647,"date":"2018-06-25T08:46:05","date_gmt":"2018-06-25T06:46:05","guid":{"rendered":"http:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/?page_id=19933"},"modified":"2018-06-25T08:46:05","modified_gmt":"2018-06-25T06:46:05","slug":"il-diritto-di-accesso-a-seguito-delle-recenti-riforme-profili-organizzativi-operativi-e-procedurali","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/corruzione-appalti\/il-diritto-di-accesso-a-seguito-delle-recenti-riforme-profili-organizzativi-operativi-e-procedurali\/","title":{"rendered":"Il diritto di accesso a seguito delle recenti riforme: profili organizzativi, operativi e procedurali"},"content":{"rendered":"<p><strong>1. Premessa.<\/strong> Per agevolare l\u2019applicazione del d. lgs. 97\/2016 sono intervenute le<a href=\"https:\/\/www.anticorruzione.it\/portal\/public\/classic\/AttivitaAutorita\/AttiDellAutorita\/_Atto?ca=6666\"> <strong>Linee guida dell\u2019ANAC<\/strong><\/a> del dicembre 2016 e la <a href=\"http:\/\/www.funzionepubblica.gov.it\/sites\/funzionepubblica.gov.it\/files\/CIR_FOIA_REVe.pdf\"><strong>circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica Amministrazione<\/strong><\/a> del maggio 2017: qui di seguito sono sintetizzati i profili organizzativi, operativi e procedurali, rinviando a successive schede gli approfondimenti sui problemi interpretativi emersi nel primo periodo di attuazione, anche alla luce della giurisprudenza (<em>clicca <a href=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/corruzione\/laccesso-agli-atti-e-documenti-amministrativi-problemi-applicativi\/\">qui<\/a> e <strong><a href=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/corruzione\/il-diritto-di-accesso-dei-consiglieri-comunali\/\">qua<\/a><\/strong><\/em>).<\/p>\n<p><strong>2.Principi generali e orientamenti<\/strong><em>. <\/em>L\u2019accesso civico mira a rafforzare il carattere democratico dell\u2019ordinamento, promuovendo un dibattito pubblico informato e un controllo diffuso sull\u2019azione amministrativa. Ciascuna Amministrazione pu\u00f2 disciplinare con regolamento, circolare o altro atto di natura interna esclusivamente i profili procedurali e organizzativi (uffici competenti, modalit\u00e0 di presentazione istanze etc), senza per\u00f2 introdurre limitazioni ulteriori rispetto a quanto previsto dalla normativa generale (<em>come precisato dalla circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione; vedi anche sentenza del Tar Liguria n. 434 del 2018<\/em>): i profili di rilevanza esterna, cio\u00e8 quelli che incidono sull\u2019estensione del diritto (ad esempio in tema di limiti al principio dell\u2019accessibilit\u00e0) sono coperti da riserva di legge. Ciascuna Amministrazione \u00e8, quindi, chiamata ad applicare i limiti imposti dalle nuove previsioni legislative, tenendo nella dovuta considerazione le richiamate Linee guida dell\u2019ANAC, oggetto di periodico aggiornamento in base alla evoluzione della prassi. Si ricorda che, a differenza del diritto di accesso civico \u201csemplice\u201d, il solo limite al diritto di conoscere \u00e8 rappresentato dagli interessi pubblici e privati espressamente indicati all\u2019art. 5 bis ed \u00e8 inammissibile il rifiuto fondato su altre ragioni. Se dal punto di vista soggettivo l\u2019accesso civico generalizzato non ammette restrizioni alla legittimazione del richiedente, dal punto di vista oggettivo il diritto \u00e8 tendenzialmente onnicomprensivo fatti salvi i limiti contenuti nell\u2019articolo 5 bis, commi 1-3. Nell\u2019applicazione della normativa vengono affermati due significativi orientamenti: in primo luogo, l\u2019Amministrazione \u00e8 tenuta ad applicare un <em>favor<\/em> verso il diritto alla conoscenza, una sorta di principio della tutela preferenziale verso quest\u2019ultimo: nei casi di dubbio, le Amministrazioni dovrebbero dare prevalenza all\u2019interesse conoscitivo e, qualora non sia specificato un diverso titolo giuridico della domanda, la stessa dovr\u00e0 essere trattata come richiesta di accesso generalizzato. In secondo luogo, le Amministrazioni dovranno privilegiare il criterio del minor aggravio possibile nell\u2019esercizio del diritto, per cui non potranno pretendere dal richiedente l\u2019adempimento di formalit\u00e0 o oneri procedurali, ponendoli come condizioni di ammissibilit\u00e0 della domanda di accesso. Secondo quanto riportato dalla circolare si deve ritenere in linea di principio contraria alle finalit\u00e0 della disciplina, la possibilit\u00e0 di dichiarare inammissibile una domanda di accesso generalizzato per motivi formali o procedurali.<\/p>\n<p><strong>3.Modalit\u00e0 di presentazione della richiesta<\/strong><em>. <\/em>Per la presentazione delle richieste di accesso la legge non prevede nessun requisito come condizione di ammissibilit\u00e0. Con il fine di agevolare l\u2019esercizio del diritto d\u2019accesso da parte dei cittadini, \u00e8 opportuno che ogni Amministrazione renda disponibile sul sito istituzionale nella sezione \u201cAmministrazione trasparente\u201d e con apposito link nella home page, tra le altre cose: delle istruzioni per l\u2019uso, quali la modulistica e l\u2019indirizzo di posta elettronica dedicato \u00a0(dettagliatamente indicate anche nella circolare della Funzione pubblica), oltre che informazioni generali sulla procedura da seguire per presentare una domanda di accesso, i rimedi disponibili (procedura di riesame e ricorso in via giurisprudenziale), in caso di mancata risposta dell\u2019Amministrazione entro il termine di conclusione del procedimento o nel caso di rifiuto parziale o totale dell\u2019accesso. Il mancato utilizzo della modulistica predisposta dalla singola Amministrazione non pu\u00f2 peraltro costituire motivo per rinviare l\u2019accesso agli atti, in presenza di una puntuale identificazione della documentazione richiesta (<em>cos\u00ec il Tar Palermo, sentenze nn. 1704 e 1752 del 2018<\/em>).<\/p>\n<p>Di seguito, a titolo esemplificativo, si riportano, fra i plurimi disponibili online per ciascuna amministrazione alcuni moduli di richiesta che, di norma prevedono l\u2019opzione per un unico modulo per tutti e tre i tipi di accesso a oggi vigenti nel nostro ordinamento, con le dovute distinzioni di disciplina e di ambito soggettivo e oggettivo di applicazione (<em>si veda <\/em><a href=\"http:\/\/www.fe.camcom.it\/trasparenza\/altri-contenuti\/accesso-civico\/modulo-di-richiesta-accesso-civico\/view\"><em>qui<\/em><\/a>) ovvero diversi moduli per ciascun tipo di accesso (<em>si veda <\/em><a href=\"http:\/\/www.comune.torino.it\/amministrazionetrasparente\/altri-contenuti\/accesso-civico\/index.shtml\"><em>qua<\/em><\/a><em> e <\/em><a href=\"http:\/\/www.comune.torino.it\/urp\/pdf\/accesso.pdf\"><em>qui<\/em><\/a>).<\/p>\n<p><strong>3.1.L\u2019identificazione dell\u2019oggetto della richiesta<\/strong><em>.<\/em> In base alla norma sopracitata \u00e8 sufficiente che l\u2019istanza di accesso \u201cidentifichi\u201d i dati o i documenti che si vuole ottenere e non \u00e8 richiesta motivazione (anche se la motivazione pu\u00f2 essere utile ai fini di una corretta individuazione dei documenti richiesti). Nel valutare l\u2019adeguatezza di tale identificazione le pubbliche amministrazioni devono, pertanto, tener conto della difficolt\u00e0 che il richiedente pu\u00f2 incontrare nella precisa individuazione di dati e documenti di suo interesse. Nei casi di domanda formulata in termini talmente vaghi da non consentire di identificare l\u2019oggetto della richiesta (cosiddetta richiesta generica), questa dovrebbe svolgere un ruolo di \u201cassistenza\u201d al cittadino perch\u00e9 si possa procedere a una migliore ridefinizione dell\u2019oggetto della domanda: prima di dichiarare la domanda inammissibile, secondo l\u2019ANAC \u201cl\u2019Amministrazione destinataria della domanda dovrebbe chiedere di precisare l\u2019oggetto della richiesta\u201d.<\/p>\n<p><strong>3.2.L\u2019identificazione del richiedente<\/strong><em>.<\/em> L\u2019identificazione del richiedente \u00e8 indispensabile ai fini di una corretta gestione delle domande e va quindi intesa come condizione di ricevibilit\u00e0 della richiesta. In caso, comunque, di richiesta anonima o di soggetto incerto, l\u2019Amministrazione deve comunicare al richiedente la necessit\u00e0 di identificarsi.<\/p>\n<p><strong>3.3.Invio della richiesta: modalit\u00e0 e istruzioni per l\u2019uso<\/strong>. Ai sensi dell\u2019art. 5, comma 3, del d. lgs. n. 33\/2013 l\u2019istanza pu\u00f2 essere trasmessa per via telematica e in questo caso si applica l\u2019art. 65, comma 1, del decreto lgs. n. 82\/2005 (Codice dell\u2019Amministrazione digitale- CAD) senza per\u00f2 escludere altre possibilit\u00e0, per cui qualsiasi modalit\u00e0 deve ritenersi ammissibile.<\/p>\n<p><strong>4.Uffici competenti<\/strong><em>. <\/em>Per quanto concerne la gestione delle domande e la relativa organizzazione interna il decreto trasparenza presuppone la distinzione tra tre tipologie di competenze: la prima a riceverle, la seconda a decidere sulle stesse e la terza sulle richieste di riesame. Un punto di particolare importanza per la Funzione Pubblica consiste, poi, nella raccomandazione \u2013 fatta alle Amministrazioni \u2013 di adottare delle soluzioni organizzative individuando, in particolare, \u201cdelle risorse professionali adeguate, che si specializzano nel tempo, accumulando <em>know how <\/em>ed esperienza\u201d e che ai fini istruttori possano dialogare con gli uffici che detengono i dati richiesti\u201d, in questo senso si immagina una sorta di centri di competenza o di <em>help desk<\/em>, che possa assistere gli uffici della medesima Amministrazione nella trattazione delle singole domande, oltre che nella capillare diffusione interna delle informazioni riguardanti gli strumenti impiegati dall\u2019Amministrazione per attuare la normativa sull\u2019accesso generalizzato e nella disseminazione di buone pratiche e di indicazioni operative provenienti dalle autorit\u00e0 centrali che, appunto, monitorano e orientano l\u2019attuazione del d.lgs. n.97\/2016.<\/p>\n<p><strong>4.1.La competenza a ricevere le richieste.<\/strong> La richiesta pu\u00f2 essere presentata alternativamente all\u2019ufficio che detiene i dati e i documenti, all\u2019Ufficio relazioni con il pubblico ovvero ad altro ufficio indicato dall\u2019Amministrazione nella Sezione \u201cAmministrazione trasparente\u201d del sito istituzionale. Si tratta di uffici tutti competenti a ricevere le domande di accesso che, se non coincidono con l\u2019ufficio competente a decidere sulle medesime, devono trasmetterle a quest\u2019ultimo tempestivamente. Interessante \u00e8 notare, inoltre, che qualora sia palese che la domanda \u00e8 stata erroneamente indirizzata a una Amministrazione diversa da quella che detiene i dati o documenti richiesti, l\u2019ufficio ricevente deve inoltrare la domanda all\u2019Amministrazione competente ma deve anche darne comunicazione al richiedente, specificando peraltro che il termine di conclusione del procedimento decorre dalla data du ricevimento della richiesta da parte dell\u2019ufficio competente. In quest\u2019ambito un\u2019importante precisazione attiene al ruolo del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito RPCT), il quale pu\u00f2 ricevere soltanto le domande di accesso civico semplice, in caso ci\u00f2 non avvenga quest\u2019ultimo provvede a inoltrare tempestivamente la stessa all\u2019ufficio competente a decidere sulla domanda oggetto di invio (art. 5 comma 3 del d.lgs. n. 33\/2013).<\/p>\n<p><strong>4.2.La competenza a decidere sulla domanda<\/strong><em>.<\/em> La competenza a decidere se accogliere o meno una richiesta di accesso \u00e8 attribuita all\u2019ufficio che detiene i dati o i documenti richiesti, ufficio che dovrebbe coincidere con quello competente nella materia a cui si riferisce la richiesta (competenza <em>ratione materiae<\/em>), ma nei casi dubbi si deve privilegiare il criterio fattuale del possesso degli stessi dati o documenti che sono stati richiesti.<\/p>\n<p><strong>4.3.La competenza a decidere in sede di riesame<\/strong>. Nei casi di diniego totale o parziale dell\u2019accesso o di mancata risposta entro il termine, [\u2026] il richiedente pu\u00f2 presentare <strong>richiesta di riesame<\/strong> al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza\u201d (art. 5, comma 7 d.lgs. n. 33\/2013), il quale decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni. Nel caso in cui i documenti siano detenuti dal responsabile che dunque \u00e8 competente a decidere in sede di prima istanza, appare necessario che l\u2019Amministrazione individui preventivamente un diverso ufficio eccezionalmente competente a decidere sulle domande di riesame. Si ricorda, inoltre, che l\u2019Ufficio competente per il riesame deve essere indicato al richiedente in caso di rifiuto totale o parziale della richiesta.<\/p>\n<p><strong>5.I tempi e i termini della decisione<\/strong>. Sul rispetto dei tempi, la circolare ricorda che il termine per la conclusione del procedimento di accesso \u00e8 di trenta giorni e decorre dalla presentazione della istanza (non dalla data di acquisizione al protocollo); \u00e8 fissato dal legislatore; non \u00e8 derogabile (salvo l\u2019ipotesi di sospensione fino a dieci giorni nel caso di comunicazione della richiesta al controinteressato) e deve dare luogo alla adozione di un <strong>provvedimento espresso e motivato<\/strong> da comunicare al richiedente e agli eventuali controinteressati. Non \u00e8, pertanto, ammesso il silenzio-diniego e si aggiunge che l\u2019inosservanza del termine sopra indicato costituisce elemento di valutazione della responsabilit\u00e0 dirigenziale, eventuale causa di responsabilit\u00e0 per danno all\u2019immagine dell\u2019Amministrazione e viene anche valutata nei termini di \u201cretribuzione di risultato\u201d e di \u201cperformance individuale dei responsabili\u201d.<\/p>\n<p><strong>6.\u201cL\u2019accesso parziale\u201d ai documenti<\/strong><em>. <\/em>Nelle Linee Guida dell&#8217;ANAC \u00e8 indicato che, in attuazione dei principi di necessit\u00e0, proporzionalit\u00e0, pertinenza e non eccedenza, \u201cil soggetto destinatario dell&#8217;istanza, nel dare riscontro alla richiesta di accesso generalizzato, dovrebbe in linea generale scegliere le modalit\u00e0 meno pregiudizievoli per i diritti dell&#8217;interessato, privilegiando l&#8217;<strong>ostensione di documenti con l&#8217;omissione dei dati personali<\/strong> in esso presenti, laddove l&#8217;esigenza informativa, alla base dell&#8217;accesso generalizzato, possa essere raggiunta senza implicare il trattamento dei dati personali. In tal modo, tra l&#8217;altro, si soddisfa anche la finalit\u00e0 di rendere pi\u00f9 celere il procedimento relativo alla richiesta di accesso generalizzato, potendo accogliere l&#8217;istanza senza dover attivare l&#8217;onerosa procedura di coinvolgimento del soggetto controinteressato (art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 33\/2013)\u201d. Al riguardo, deve essere ancora evidenziato che l&#8217;accesso generalizzato \u00e8 servente rispetto alla conoscenza di dati e documenti detenuti dalla pubblica amministrazione &#8220;Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull&#8217;utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico&#8221; (art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 33\/2013). Di conseguenza, quando l&#8217;oggetto della richiesta di accesso riguarda documenti contenenti informazioni relative a persone fisiche (e in quanto tali &#8220;dati personali&#8221;) non necessarie al raggiungimento del predetto scopo, oppure informazioni personali di dettaglio che risultino comunque sproporzionate, eccedenti e non pertinenti, l&#8217;ente destinatario della richiesta dovrebbe accordare l&#8217;accesso parziale ai documenti, oscurando i dati personali ivi presenti.<\/p>\n<p><strong>7.Il dialogo con i richiedenti. <\/strong>A seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 97\/2016 e, pi\u00f9 in generale, secondo le finalit\u00e0 di partecipazione e accountability delle pubbliche Amministrazioni, introdotte dal cosiddetto modello FOIA, secondo la circolare sarebbe auspicabile che le Amministrazioni si adoperassero per soddisfare l\u2019interesse conoscitivo su cui si fondano le domande di accesso ed evitassero atteggiamenti ostruzionistici. Per questo si parla di un \u201c<strong>dialogo cooperativo<\/strong>\u201d con il richiedente secondo un\u2019idea per cui l\u2019Amministrazione dovrebbe comunicare con il richiedente, in alcuni momenti in particolare e cio\u00e8: subito dopo la presentazione della domanda (al fine di rilasciare una ricevuta che attesti l\u2019avvenuta presentazione della richiesta; chiedere a chi ha formulato la richiesta di identificarsi nel caso in cui non lo abbia fatto; chiedere alcuni chiarimenti circa l\u2019oggetto della richiesta o una sua eventuale ridefinizione; confermare che l\u2019invio dei dati o documenti richiesti avverr\u00e0 in formato digitale, salvo che una diversa modalit\u00e0 di trasmissione sia stata indicata dal richiedente e non risulti eccessivamente onerosa per l\u2019Amministrazione; indicare gli eventuali costi di riproduzione derivanti dalle diverse modalit\u00e0 di accesso) ed entro il termine di conclusione del procedimento (al fine di comunicare al richiedente la decisione motivata relativa alla sua domanda; in caso di accoglimento della richiesta, trasmettere la documentazione richiesta contestualmente; in caso di rifiuto della richiesta, comunicare le ragioni del diniego e indicare i mezzi di riesame e di ricorso giurisdizionale esperibili): l\u2019utilizzo della tecnica degli <em>omissis<\/em> permetterebbe in molti casi di soddisfare sia l\u2019interesse conoscitivo del richiedente sia le esigenze di tutela della riservatezza degli altri soggetti coinvolti.<\/p>\n<p>Una particolare attenzione deve essere, quindi dedicata alle richieste che provengono dai mass media e, per queste ragioni \u201csi raccomanda alle Amministrazioni di valorizzare la possibilit\u00e0 di pubblicare informazioni anche diverse da quelle oggetto di pubblicazione obbligatoria\u201d, nonch\u00e9 a dare corso a comunicazioni tramite i cosiddetti social media. L\u2019utilit\u00e0 della motivazione che \u2013 si ricorda \u2013 \u00a0formalmente non \u00e8 necessaria, pu\u00f2 per\u00f2 consistere e sostanziarsi nell\u2019individuazione delle modalit\u00e0 di risposta pi\u00f9 aderenti e confacenti alle necessit\u00e0 dell\u2019istante che avanza la richiesta.<\/p>\n<p><strong>8.Il ruolo dei \u201ccontrointeressati\u201d<\/strong><em>. <\/em>L\u2019Amministrazione, per ciascuna domanda di accesso, deve verificare l\u2019eventuale esistenza di controinteressati (verifica che \u2013 viene da s\u00e9 \u2013 non \u00e8 necessaria nel caso in cui la richiesta abbia ad oggetto dati la cui pubblicazione \u00e8 prevista dalla legge come obbligatoria). Vi \u00e8, dapprima, una fase di individuazione dei controinteressati, definiti nella circolare come \u201ctutti i soggetti (persone fisiche o giuridiche) che, anche se non indicati nel documento cui si vuole accedere, potrebbero vedere pregiudicati loro interessi coincidenti con quelli indicati dal comma 2 dell\u2019articolo 5-bis (protezione dati personali, libert\u00e0 e segretezza della corrispondenza, interessi economici e commerciali)\u201d. La circostanza secondo cui, per esempio, dati e documenti facciano riferimento a soggetti terzi, non fa di questi dei soggetti qualificabili come \u201ccontrointeressati\u201d. Occorre, invece, al fine di un corretto inquadramento, <strong>valutare il &#8220;pregiudizio concreto&#8221; ai sopracitati interessi, che i \u201ccontrointeressati\u201d potrebbero subire<\/strong>, proprio in conseguenza dell\u2019accesso. Nel caso in cui siano stati individuati eventuali controinteressati, l\u2019Amministrazione ha il compito di comunicare loro di aver ricevuto la domanda di accesso concedendo un termine di dieci giorni per la presentazione di opposizione motivata e consentendo cos\u00ec di intervenire eventualmente nel procedimento. Al fine, poi, di agevolare la tutela degli interessi privati e, al contempo, di velocizzare la procedura, appare opportuno che l\u2019Amministrazione indichi nella comunicazione ai controinteressati anche le modalit\u00e0 di presentazione dell\u2019eventuale opposizione all\u2019accesso. Poich\u00e9 l\u2019Amministrazione non pu\u00f2 assumere come unico fondamento del rifiuto di accesso il mancato consenso del controinteressato, la normativa prevede, quindi, l\u2019ipotesi esplicita di \u201caccoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l\u2019opposizione del controinteressato\u201d, da comunicare al controinteressato medesimo. In queste situazioni la normativa rimette sempre all\u2019Amministrazione destinataria della richiesta il potere di decidere sull\u2019accesso, la quale deve valutare sia la probabilit\u00e0 e seriet\u00e0 del danno agli interessi dei soggetti terzi che abbiano fatto opposizione e, dall\u2019altro, la rilevanza dell\u2019interesse conoscitivo della collettivit\u00e0 (se esplicitato del richiedente) che la richiesta mira a soddisfare. Particolare attenzione dovr\u00e0 essere comunque posta dall\u2019Amministrazione nella motivazione sia in caso di accoglimento che di diniego.<\/p>\n<p>I dati e i documenti non possono essere inviati prima di <strong>quindici giorni<\/strong> dal ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda di accesso da parte del controinteressato, tutto ci\u00f2 con l\u2019obiettivo di consentirgli di attivare gli strumenti di tutela previsti contro il provvedimento di accoglimento della richiesta. La comunicazione di accoglimento della richiesta di accesso deve contenere l\u2019espressa precisazione per cui \u201cla trasmissione al richiedente dei dati e documenti avviene qualora, decorsi quindici giorni, \u00a0non siano stati notificati all\u2019Amministrazione ricorsi o richieste di riesame sulla medesima domanda di accesso\u201d.<\/p>\n<p><strong>9.Il diniego. <\/strong>Vengono elencate nella circolare alcune indicazioni e fornite \u2013 di fatto \u2013 delle raccomandazioni operative di cui le Amministrazioni devono tener conto. In primo luogo, le Amministrazioni devono rispondere a ciascuna richiesta nella sua interezza, in maniera esaustiva e, nel caso di diniego parziale, con una <strong>motivazione<\/strong> che sia adeguata in relazione a ciascun gruppo di dati e documenti; in secondo luogo, il <strong>differimento dell\u2019accesso<\/strong> (art. 5-bis, comma 5 d. lgs. n. 33\/2013) \u00e8 ammesso solo quando ricorrano cumulativamente le due condizioni per cui \u201cl\u2019accesso pu\u00f2 comportare un pregiudizio concreto a uno degli interessi pubblici o privati di cui ai commi 1 e 2 dell\u2019art. 5 bis\u201d e \u201cche quel pregiudizio abbia carattere transitorio [\u2026]\u201d; in terzo luogo\u00a0 sono impropri e illegittimi i dinieghi fondati su motivi diversi da quelli riconducibili ai limiti prescritti dalla normativa, per esempio, non sarebbe legittimo un diniego di accesso sulla base dell\u2019argomento secondo cui i dati e i documenti richiesti risalirebbero a una data anteriore alla entrata in vigore del decreto trasparenza e successive modificazioni o ancora l\u2019accesso non pu\u00f2 essere negato perch\u00e9 la conoscibilit\u00e0 del dato o del documento potrebbe provocare un danno alla Amministrazione o alla professionalit\u00e0 delle persone coinvolte o per ragioni derivanti dalla necessit\u00e0 di consultare gli organi di indirizzo politico; e, infine, non \u00e8 possibile accogliere richieste massive o manifestamente irragionevoli, sulla base di alcuni criteri indicati (l\u2019attivit\u00e0 di elaborazione che l\u2019Amministrazione dovrebbe concretamente svolgere, le risorse interne da impiegare a tal fine, le ore di lavoro per unit\u00e0 di personale e la rilevanza dell\u2019interesse conoscitivo) e nel rispetto dei principi di buon andamento e di proporzionalit\u00e0. Gli stessi principi si applicano anche se uno stesso soggetto propone pi\u00f9 domande entro un periodo di tempo limitato e se le richieste sono identiche o sostanzialmente coincidenti, \u201cl\u2019Amministrazione ha la facolt\u00e0 di non rispondere alla nuova richiesta, a condizione che la precedente sia stata integralmente soddisfatta\u201d.<\/p>\n<p><strong>10.I ricorsi di fronte alla Commissione per l\u2019accesso. <\/strong>L\u2019articolo 17 della legge 11 febbraio 2005, n. 15 ha previsto il ricorso (mediante raccomandata, telefax o posta elettronica) alla <a href=\"http:\/\/www.commissioneaccesso.it\"><strong>Commissione per l\u2019accesso<\/strong><\/a>, nei casi di diniego di accesso, espresso o tacito delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato (sulla relazione presentata a marzo 2018 leggi <strong>questa scheda<\/strong>; per le relazioni precedenti <a href=\"http:\/\/www.camera.it\/leg17\/494?idLegislatura=17&amp;categoria=078&amp;tipologiaDoc=elenco_categoria\"><strong>clicca qui<\/strong><\/a>) al fine di evitare un vuoto di tutela in sede amministrativa, la Commissione per l\u2019accesso, anche nell\u2019anno 2015, ha ritenuto di dover estendere la propria competenza, per evitare un vuoto di tutela in sede amministrativa, decidendo nel merito anche i ricorsi contro i dinieghi di accesso degli enti locali, in tutti i casi di assenza totale ed accertata di difensore civico, sia a livello provinciale sia a livello regionale comunque in sede consultiva ai sensi dell\u2019articolo 27 della legge n. 241\/90, fornendo il proprio orientando interpretativo agli organi di governo delle Amministrazioni locali che ne facciano richiesta, specialmente con riferimento al peculiare diritto di accesso spettante ai cittadini residenti nei confronti degli atti comunali e ai consiglieri comunali e provinciali, ai sensi del TUEL.\u00a0Riferimenti all\u2019attivit\u00e0 dei Difensori civici regionali in materia di accesso sono contenuti nelle relazioni annuali al Parlamento: vedi ad esempio le relazioni 2017 <a href=\"http:\/\/www.senato.it\/service\/PDF\/PDFServer\/DF\/336423.pdf\">Piemonte<\/a>, <a href=\"http:\/\/documenti.camera.it\/_dati\/leg17\/lavori\/documentiparlamentari\/IndiceETesti\/128\/055\/00000001.pdf\">Val D\u2019Aosta<\/a>, <a href=\"http:\/\/www.senato.it\/service\/PDF\/PDFServer\/DF\/337741.pdf\">Basilicata<\/a>, <a href=\"http:\/\/www.senato.it\/service\/PDF\/PDFServer\/DF\/338824.pdf\">Trentino<\/a> (dove vengono evidenziati alcuni aspetti critici della normativa attuativa locale e le resistenze da parte delle pubbliche amministrazioni), <a href=\"http:\/\/www.senato.it\/service\/PDF\/PDFServer\/DF\/338825.pdf\">Lombardia<\/a>.<\/p>\n<p>Il ricorso deve essere notificato ai controinteressati che possono presentare le proprie controdeduzioni entro 15 giorni (art. 12, c. 2 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184). Entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso stesso, la Commissione decide. Scaduti i termini senza una pronuncia della Commissione, il ricorso si intende respinto (cd. silenzio-rigetto). Per apposito modulo di richiesta si veda <a href=\"http:\/\/www.commissioneaccesso.it\/modulistica.aspx\">qui<\/a>.<\/p>\n<p><strong>11.I ricorsi di fronte al TAR<\/strong><em>.\u00a0<\/em>Di fronte all\u2019inerzia da parte del RPCT o del titolare del potere sostitutivo, il richiedente, al fine della tutela del proprio diritto, pu\u00f2 proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, nel termine perentorio di 30 giorni, che decide in forma semplificata ai sensi dell\u2019art. 116 del decreto legislativo n. 104 del 2010 (<em>vedi anche sentenza del Tar Ancona n. 411 del 2018<\/em>).\u00a0Rientrano nella competenza esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di diritto di accesso, indipendentemente dal fatto che la situazione giuridica finale a cui tutela viene esercitato il diritto di accesso si configuri come diritto soggettivo ovvero come situazione di interesse legittimo (<em>sentenza Consiglio di Stato n. 3555 del 2018<\/em>). Il ricorso pu\u00f2 anche essere presentato con apposita istanza presso la segreteria del giudice ove pende il giudizio principale, dopo aver provveduto alla notificazione all\u2019amministrazione e agli eventuali controinteressati.\u00a0Sulla inammissibilit\u00e0 della reiterazione di una domanda di accesso, se non per fatti nuovi, non rappresentati nell\u2019originaria istanza o a fronte di diversa prospettazione dell\u2019interesse giuridicamente rilevante (<em>vedi, tra le altre, le sentenze del Tar Napoli nn. 2984 e 4919 e le sentenze del Consiglio di Stato nn. 1724 del 2012 e 1113 del 2015 nonch\u00e9 la sentenza del Tar Roma n. 8512 del 2018<\/em>).<\/p>\n<p>Il giudice decide con sentenza in forma semplificata ovvero con ordinanza. In caso di illegittimit\u00e0 del diniego il giudizio si conclude con\u00a0 l\u2019ordine\u00a0 all\u2019Amministrazione\u00a0 di\u00a0 esibire\u00a0 il documento e\/o di dare pubblicit\u00e0 ai dati; in tale caso (o in quello di ritardo nella messa a disposizione dei documenti richiesti) le spese processuali possono essere poste a carico dell\u2019Amministrazione soccombente<em> (vedi ad esempio sentenze del Tar Palermo n. 1007 del 2018, Tar Venezia n. 423 del 2018, Tar Lecce n. 778 del 2018, Tar Milano n. 1250 del 2018, Tar Calabria n. 1074 del 2018)<\/em> oppure potrebbe essere presentata una richiesta di risarcimento danni <em>(vedi ad esempio le sentenze del Tar Bari nn. 582 e 583 del 2018). <\/em>Nel caso di presentazione del ricorso alla Commissione per l\u2019accesso, invece, il termine per ricorrere al TAR contro il diniego di accesso decorre dalla data di ricevimento da parte del richiedente, dell\u2019esito della sua istanza di riesame alla Commissione stessa.<\/p>\n<p><strong>12.Eventuale parere del Garante per la Privacy. <\/strong>Se l\u2019accesso \u00e8 stato negato o differito a tutela \u201cdella protezione dei dati personali, in conformit\u00e0 con la disciplina legislativa in materia\u201d (articolo 5 bis, comma 2, lettera a), il RPCT provvede sentito il <a href=\"http:\/\/www.garanteprivacy.it\/web\/guest\/home\"><strong>Garante per la prevenzione dei dati personali<\/strong><\/a> che si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A questo punto, per ci\u00f2 che concerne le tempistiche, il termine per l\u2019adozione del provvedimento da parte del responsabile viene sospeso fino alla ricezione del parere da parte del Garante e comunque per un periodo che non sia superiore ai predetti dieci giorni. Medesima disciplina e tempistica del Garante operano anche nel caso in cui, trattandosi di atti delle Amministrazioni delle regioni o degli enti locali, la competenza pu\u00f2 essere attribuita al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituto o all\u2019ambito territoriale immediatamente superiore.<\/p>\n<p><strong>13.Il registro degli accessi<\/strong>. Viene prospettata l\u2019intenzione di predisporre un monitoraggio sulle decisioni delle Amministrazioni in relazione alle richieste di accesso generalizzato: proprio a tal fine si auspica l\u2019istituzione di un \u201cregistro degli accessi\u201d da pubblicare sui siti istituzionali delle Amministrazioni. Il registro degli accessi pu\u00f2 essere definito come una delle soluzioni tecnico-organizzative, da pubblicare preferibilmente con cadenza trimestrale, al fine di: facilitare e agevolare l\u2019esercizio del diritto di accesso civico generalizzato da parte dei cittadini e consentire \u201cdi tracciare tutte le domande e la relativa trattazione in modalit\u00e0 automatizzata\u201d, la semplificazione della gestione delle richieste e delle connesse attivit\u00e0 istruttorie, l\u2019armonizzazione delle decisioni su richieste di accesso che identiche o simili e l\u2019agevolazione dei cittadini nella consultazione delle richieste gi\u00e0 presentate.<\/p>\n<p><strong>14.Un dialogo congiunto e vicendevole tra fonti. <\/strong>Il dialogo fra fonti primarie e secondarie risponde alle condizioni imposte dalla riserva di legge, ma non risolve le criticit\u00e0 emerse nell\u2019applicazione del modello del cosiddetto FOIA all\u2019italiana. Questo \u00e8 completamente aggiornato e completato in ragione della recente giurisprudenza formatasi sul tema e della prassi applicata dalle singole Amministrazioni, chiamate a svolgere, come evidenziato dalle stesse Linee Guida, un\u2019attivit\u00e0 valutativa tramite la tecnica del bilanciamento caso per caso, \u201c[\u2026] tra l\u2019interesse pubblico alla <em>disclosure<\/em> generalizzata e la tutela di altrettanto validi interessi considerati dall\u2019ordinamento\u201d. Si ritiene, infine, utile precisare che sono le stesse Linee guida a prevedere un loro continuo aggiornamento \u2013 sempre d\u2019intesa con il Garante per la protezione dei dati personali \u2013 che \u201cconsentir\u00e0 di tenere conto della prassi nel frattempo formatasi con le decisioni delle Amministrazioni, ovvero con le decisioni su eventuali ricorsi amministrativi o giurisdizionali, e di selezionare le tecniche di bilanciamento e le scelte concretamente operate [\u2026]\u201d.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 spiega la necessit\u00e0 di ricorrere a successive schede di analisi attente all\u2019evoluzione e all\u2019andamento della prassi e della giurisprudenza.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>(a cura di Antonia Albanese \u2013 studentessa del Master in Parlamento e politiche pubbliche della Luiss Guido Carli)<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>1. Premessa. 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