{"id":26893,"date":"2018-07-24T09:16:18","date_gmt":"2018-07-24T07:16:18","guid":{"rendered":"http:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/?page_id=26893"},"modified":"2018-07-24T09:16:18","modified_gmt":"2018-07-24T07:16:18","slug":"interdittive-antimafia-nuova-importante-sentenza-del-consiglio-di-stato","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/mafie\/interdittive-antimafia-nuova-importante-sentenza-del-consiglio-di-stato\/","title":{"rendered":"Interdittive antimafia: nuova importante sentenza del Consiglio di stato"},"content":{"rendered":"<p><strong>Premessa<\/strong>. Il Consiglio di stato, con una sentenza del 18 aprile scorso (n. 2343 del 2018) si \u00e8 pronunciato definitivamente sulla revoca, da parte del comune di Reggio Calabria, delle autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande e la gestione di uno stabilimento balneare, con conseguente richiesta di restituzione del contributo concesso dalla stessa Amministrazione comunale per lavori di riqualificazione strutturale e ambientale della struttura. Tale revoca era stata disposta sulla base di un\u2019interdittiva antimafia della prefettura che evidenziava tutta una serie di elementi a carico dei soggetti coinvolti, fondati soprattutto sulla fitta rete di frequentazioni e contatti sospetti di uno dei soci della societ\u00e0 con soggetti appartenenti alle cosche locali.<br \/>\n<strong>Gli indicatori del rischio di infiltrazione mafiosa<\/strong>. Il giudice amministrativo ha confermato la validit\u00e0 degli indizi raccolti dalla prefettura che, riguardati nella loro pluralit\u00e0 e globalit\u00e0 e inquadrati nel contesto economico-sociale di riferimento, sono idonei a dimostrare il concreto rischio di infiltrazione della criminalit\u00e0 organizzata nell\u2019azienda in esame; la stessa cessione di ramo d\u2019azienda avvenuta un anno prima non ha comportato, in realt\u00e0, alcuna dismissione di attivit\u00e0 imprenditoriale da parte della famiglia interessata, cui comunque \u00e8 sempre riconducibile l\u2019attivit\u00e0 (essendo cambiato solo il nome della societ\u00e0 titolare dell\u2019esercizio di somministrazione di alimenti e bevande).<br \/>\n<strong>L\u2019estensione dei casi di richiesta della certificazione antimafia<\/strong>. E\u2019 stata inoltre ritenuta legittima l\u2019applicazione della certificazione antimafia non solo quando essa \u00e8 obbligatoriamente richiesta dalla legge ma anche in caso di contributi ovvero di licenze e autorizzazioni comunali per l\u2019esercizio di un\u2019attivit\u00e0 economica: in questa circostanza peraltro, il comune di Reggio Calabria era comunque tenuto a richiedere la certificazione antimafia in base alla norma che impone tale adempimento alle Amministrazioni locali che nel quinquennio precedente abbiano subito lo scioglimento coatto per mafia.<br \/>\n<strong>Una\u00a0 giurisprudenza consolidata<\/strong>. Questa importante sentenza si inserisce in una giurisprudenza, ormai consolidata, che inquadra correttamente l\u2019interdittiva antimafia come misura di carattere cautelare, volta a anticipare la soglia di prevenzione, che non richiede la necessaria prova di un fatto n\u00e9 la sussistenza di responsabilit\u00e0 penali, ma solo la presenza di un quadro indiziario univoco e concordante, in base al quale sia plausibile ritenere la sussistenza di un collegamento con organizzazioni mafiose o di un possibile condizionamento da parte di queste. E tale misura appare pienamente compatibile sia con il dettato costituzionale che con la normativa europea. Ai fini della legittimit\u00e0 del provvedimento, risulta essenziale, come nel caso in esame, l\u2019individuazione rigorosa di tutti gli elementi raccolti volti a dimostrare il pericolo dell\u2019ingerenza mafiosa nelle aziende coinvolte: ad esempio le frequentazioni con esponenti mafiosi risultano tutt\u2019altro che occasionali e sporadiche ma, al contrario, sono ripetute e durature e volte a ad incidere sulle decisioni imprenditoriali di un\u2019azienda, affidata a due soci incensurati proprio al fine di superare i controlli svolti dagli organi dello Stato.<br \/>\nViene cos\u00ec ribadita l\u2019importanza della certificazione antimafia quale strumento di contrasto dell\u2019ingerenza nell\u2019economia della criminalit\u00e0 organizzata e della possibilit\u00e0 di utilizzarla in modo diffuso da parte delle Amministrazioni pubbliche anche aldil\u00e0 delle gare di appalto di maggiori dimensioni (<em>per un approfondimento della giurisprudenza in materia <strong><a href=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/certificati-antimafia-contrastare-linfiltrazione-mafiosa-nelleconomia-la-sintesi-della-normativa-sul-sito-di-avviso-pubblico\/\">clicca qui<\/a><\/strong><\/em>).<br \/>\n<strong>La tutela dei dati sensibili<\/strong>. Non risulta invece condivisibile l\u2019applicazione concreta della normativa in materia di privacy da parte del massimo organo amministrativo, che ha condotto anche in questo caso all&#8217;oscuramento delle generalit\u00e0 di tutti i soggetti coinvolti e di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il contesto di riferimento: con il paradosso di omettere addirittura l\u2019indicazione degli estremi delle precedenti pronunce dei giudici amministrativi sullo stesso caso o quelle dei tribunali ordinari che hanno riconosciuto il carattere \u201cmafioso\u201d di alcuni esponenti dei clan locali coinvolti nella vicenda. Come \u00e8 facile notare dalla lettura della sentenza allegata, il numero degli OMISSIS \u00e8 tale da impedire anche la conoscenza dell\u2019azienda colpita dall\u2019interdittiva e un\u2019adeguata ricostruzione del contesto economico e sociale in cui si inseriscono le attivit\u00e0 illecite delle organizzazioni criminali. Mentre sarebbe necessario fornire tutte le informazioni utili alle altre Amministrazioni pubbliche, all\u2019opinione pubblica e anche agli altri imprenditori che si trovassero ad avere rapporti con le aziende colpite da interdittiva antimafia.<\/p>\n<p><em>ALL.TO: SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N. 02343\/2018REG.PROV.COLL. N. 09251\/2017 REG.RIC<\/em>.<\/p>\n<p>REPUBBLICA ITALIANA<br \/>\nIN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br \/>\nIl Consiglio di Stato<br \/>\nin sede giurisdizionale (Sezione Terza)<br \/>\nha pronunciato la presente<br \/>\nSENTENZA<br \/>\nsul ricorso numero di registro generale 9251 del 2017, proposto da:<br \/>\n-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Cristina Lenoci, Michele Salazar, con domicilio eletto presso lo studio della prima in Roma, via Emanuele Gianturco n.1;<br \/>\ncontro<br \/>\nMinistero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br \/>\nComune di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Fedora Squillaci, con domicilio eletto ai sensi dell\u2019art. 25 c.p.a. presso la Segreteria Sezionale del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro 13;<br \/>\nRegione Calabria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Angela Marafioti, con domicilio eletto presso lo studio dell\u2019avv. Donatella Plutino in Roma, via delle Milizie 34;<br \/>\n-OMISSIS-, Comune di Reggio Calabria &#8211; Sportello Unico Attivit\u00e0 Produttive (Suap) &#8211; non costituiti in giudizio;<br \/>\nper la riforma<br \/>\ndella sentenza del TAR Calabria, Reggio Calabria, sez. I, n. -OMISSIS-, pubblicata il-OMISSIS-, resa in seno al giudizio di cui al ricorso di R.G. n. -OMISSIS-e concernente interdittiva antimafia.<\/p>\n<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br \/>\nVisti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno, del Comune di Reggio Calabria e della Regione Calabria;<br \/>\nViste le memorie difensive;<br \/>\nVisti tutti gli atti della causa;<br \/>\nRelatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 5 aprile 2018 il Cons. Giovanni Pescatore e uditi per le parti gli avvocati Domenico Gentile su delega di Maria Cristina Lenoci, Simona Salazar su delega di Michele Salazar, Donatella Plutino su delega dichiarata di Angela Marafioti e l&#8217;Avvocato dello Stato Tito Varrone;<br \/>\nRitenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<\/p>\n<p>FATTO<br \/>\n1. Il presente giudizio concerne l\u2019informativa antimafia resa nei confronti della societ\u00e0 appellante dalla Prefettura di Reggio Calabria in data 15.3.2016 e impugnata in primo grado unitamente ai consequenziali atti di revoca della licenza commerciale e del contributo concesso alla societ\u00e0 dalla Regione Calabria.<br \/>\nDetti atti consequenziali consistono, pi\u00f9 precisamente, nell\u2019ordinanza -OMISSIS-, con la quale il Comune di Reggio Calabria, prendendo atto dell\u2019interdittiva innanzi disposta, ha revocato alla societ\u00e0 la licenza n. -OMISSIS-e le autorizzazioni n. -OMISSIS-relative alla somministrazione di bevande ed alimenti all\u2019interno della struttura \u201c-OMISSIS-\u201d; nonch\u00e9 nel decreto n. -OMISSIS-e nel successivo provvedimento del -OMISSIS-, con i quali la Regione Calabria ha revocato i precedenti decreti n. -OMISSIS-con cui era stato concesso alla -OMISSIS- un contributo di \u20ac 132.140,52, a titolo di primo stato di avanzamento lavori, intimando alla ridetta societ\u00e0 di provvedere alla ripetizione delle somme innanzi percepite, incrementate degli interessi legali.<br \/>\n2. In sintesi, l\u2019informativa prefettizia ha valutato la sussistenza del rischio di infiltrazione sulla base delle seguenti circostanze di fatto:<br \/>\na) il capitale sociale -OMISSIS- \u00e8 detenuto al 50% ciascuno dai soci -OMISSIS-(amministratore) e -OMISSIS-;<br \/>\nb) -OMISSIS- \u00e8 citato nella sentenza n.-OMISSIS-del Tribunale di Reggio Calabria Sez. GIP \u2013 GUP relativa al procedimento penale n. -OMISSIS-. Nella pronuncia si fa menzione di un dialogo svoltosi tra lo stesso -OMISSIS-, -OMISSIS-ed altri, intercettato all\u2019interno degli uffici dell\u2019impresa \u201c-OMISSIS-\u201d e cos\u00ec riportato: \u201c\u2026 il 28 ottobre 2000 gli operatori in ascolto registravano un\u2019importantissima conversazione all\u2019interno degli uffici dell\u2019-OMISSIS-, tra i soliti -OMISSIS&#8211;OMISSIS-, successivamente identificato in -OMISSIS&#8211;OMISSIS-, nato a-OMISSIS-. E\u2019 costui imprenditore dai radicati legami con la criminalit\u00e0 mafiosa cittadina. Lo -OMISSIS-, come oltre dettagliatamente descritto, \u00e8 impegnato con alcuni dei pi\u00f9 stretti familiari nella gestione di locali pubblici d\u2019intrattenimento molto noti in citt\u00e0. Allo stesso modo egli gestisce societ\u00e0 impegnate nel settore delle pulizie, circostanza che ne spiega l\u2019interesse per la vicenda-OMISSIS-. Il suocero, identificato in -OMISSIS-, \u00e8 zio di -OMISSIS&#8211;OMISSIS-, cl. -OMISSIS-, ferito nell\u2019attentato dinamitardo nel quale ha perso la vita -OMISSIS-, cl. -OMISSIS-, che aveva avvicendato nel comando della cosca mafiosa, insediata nel rione -OMISSIS-, il suocero -OMISSIS&#8211;OMISSIS-, anch\u2019egli assassinato nel corso della pi\u00f9 recente &lt;guerra di mafia&gt;. A seguito dell\u2019attentato risalente al gennaio 1990, lo -OMISSIS-, alla guida della vettura dilaniata dall\u2019esplosivo, aveva tentato di disfarsi di un\u2019arma da fuoco che portava con s\u00e9, venendo per questo denunciato dai militari intervenuti. Anche il cognato dello -OMISSIS-, identificato in -OMISSIS-, presenta un cursus honorum criminale di tutto riguardo. Egli infatti \u00e8 stato condannato per associazione mafiosa nell\u2019ambito del procedimento &lt;-OMISSIS-&gt;. Risulta inoltre, che il -OMISSIS-abbia trovato impiego presso il locale di pubblico ritrovo &lt;-OMISSIS-&gt;, esclusivo esercizio della citt\u00e0 gestito appunto anche dallo -OMISSIS-. Infine, nel corso di indagini effettuate nel 1991 dai Carabinieri di Reggio Calabria, in relazione ad un\u2019associazione per delinquere dedita al traffico di droga, sono stati accertati ripetuti e diretti rapporti tra lo -OMISSIS- -OMISSIS-ed il noto capo -OMISSIS-. Quindi il rapporto dello -OMISSIS- con l\u2019-OMISSIS- conferiva ulteriori elementi a riscontro del collegamento dell\u2019imprenditore con ambienti e personaggi di provata connotazione mafiosa, verso i quali egli mostra particolare dimestichezza e familiarit\u00e0\u201d.<br \/>\nc) Sempre nell\u2019informativa, sono state segnalate una serie di frequentazioni di -OMISSIS- con soggetti controindicati, ed in particolare, con -OMISSIS&#8211;OMISSIS-, elemento di spicco della cosca \u201c-OMISSIS-\u201d, condannato per associazione di stampo mafioso, ricettazione, concorso in omicidio aggravato, estorsione tentata in concorso, violazione della legge sulle armi, rapina tentata in concorso, e associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Lo -OMISSIS- \u00e8 stato notato da appartenenti alle forze dell\u2019ordine frequentare l\u2019esercizio commerciale gestito dalla predetta famiglia \u2018ndranghetistica; e le frequentazioni con detta famiglia sono state confermate anche dalle dichiarazioni del collaboratore di Giustizia -OMISSIS-. Sono risultate, inoltre, frequentazioni con esponenti della \u201c-OMISSIS-\u201d, sia sulla base di quanto affermato dalla gi\u00e0 citata sentenza-OMISSIS-del Tribunale di Reggio Calabria, sia sulla base di un controllo del 2005, nel quale lo -OMISSIS- \u00e8 stato segnalato in compagnia di -OMISSIS-. Inoltre, sono risultate frequentazioni con esponenti della \u201ccosca -OMISSIS-\u201d, attestate dalla gi\u00e0 menzionata intercettazione ambientale del colloquio con -OMISSIS&#8211;OMISSIS-, elemento di spicco della omonima cosca; nonch\u00e9 con -OMISSIS-: il primo segnalato per associazione per delinquere di stampo mafioso, porto abusivo di armi, ricettazione e trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori; il secondo segnalato per produzione e traffico di stupefacenti, associazione mafiosa, danneggiamento, truffa, ricettazione e falso.<br \/>\nd) Quanto al socio e amministratore -OMISSIS&#8211;OMISSIS-, sono state rilevate condanne per violazione della normativa comunitaria sui rifiuti pericolosi e per violazione delle norme in materia ambientale.<br \/>\ne) L\u2019informativa ha evidenziato, inoltre, che la societ\u00e0 ha ceduto nel marzo 2015 il ramo d\u2019azienda relativo all\u2019attivit\u00e0 di somministrazione di alimenti e bevande alla -OMISSIS-, gestita dai figli conviventi di -OMISSIS&#8211;OMISSIS-, -OMISSIS-, anch\u2019essi a loro volta controllati con soggetti controindicati.<br \/>\n3. Alla luce del complesso degli elementi raccolti, la Prefettura ha concluso per la sussistenza del rischio di infiltrazione della societ\u00e0 appellante, soprattutto in considerazione del ruolo di -OMISSIS&#8211;OMISSIS-, \u201cimprenditore che mantiene e coltiva contatti e frequentazioni con personaggi della criminalit\u00e0 organizzata\u201d. Frequentazioni queste che, secondo l\u2019informativa, assumono rilievo in quanto ritenute non occasionali e valutabili alla luce della sentenza del 2008 del Tribunale di Reggio Calabria \u201cnella quale emerge la pregnante figura dell\u2019imprenditore -OMISSIS- nell\u2019ambito della criminalit\u00e0 organizzata\u201d.<br \/>\nSecondo l\u2019informativa, i contatti esistenti con la serie di soggetti innanzi richiamati sono pertanto \u201cvalutabili, per la loro specificit\u00e0, quali elementi sintomatici di una vicinanza qualificata tra l\u2019operatore economico ed esponenti della criminalit\u00e0 organizzata \u2018ndranghetista. Tale contiguit\u00e0, se non intraneit\u00e0, \u00e8 ragionevolmente suscettibile di fondare una lettura unitaria e concordante di tutti gli elementi di fatto prima descritti, in favore della doverosa considerazione dell\u2019esistenza di rischi di inquinamento e condizionamento criminale nella conduzione dell\u2019impresa\u201d.<br \/>\n4. L\u2019impugnativa di primo grado avverso i predetti provvedimenti \u00e8 stata respinta sia in sede cautelare (con provvedimento confermato dall\u2019ordinanza n.-OMISSIS-di questo Consiglio di Stato), sia in sede di merito, con la sentenza del Tar Calabria n. -OMISSIS-\/2017.<br \/>\n5. La pronuncia di primo grado \u00e8 oggetto di impugnazione sulla base dei seguenti motivi di censura.<br \/>\n5.1. L\u2019appellante lamenta, innanzitutto, l\u2019erroneit\u00e0 del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la valutazione del rischio d\u2019infiltrazione nell\u2019attivit\u00e0 d\u2019impresa deve essere effettuata dalla Prefettura &#8211; e conseguentemente dal giudice &#8211; alla luce del criterio del \u201cpi\u00f9 probabile che non\u201d.<br \/>\nIl processo induttivo alla base della logica \u201cdel pi\u00f9 probabile che non\u201d (ribadito dal Consiglio di Stato con la pronuncia \u201cmanifesto\u201d n. -OMISSIS-), renderebbe infatti estremamente labile il confine che separa la ragionevole probabilit\u00e0 d\u2019infiltrazione mafiosa dal mero sospetto di condizionamento e, quindi, assai breve il trapasso dell\u2019interdittiva antimafia da \u201cmisura preventiva\u201d a \u201cstrumento inquisitorio\u201d.<br \/>\nEspressive di un pi\u00f9 equilibrato orientamento, se non proprie sintomatiche di un vero e proprio revirement giurisprudenziale &#8211; sarebbero alcune pi\u00f9 recenti pronunce del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia (nn. 257\/2016 e 379\/2017) e del Consiglio di Stato (n. 1923\/2017), secondo le quali anche nel caso in cui gli accertamenti degli Organi di Polizia o dell\u2019Autorit\u00e0 Giudiziaria siano volti a verificare non gi\u00e0 la commissione di reati, ma &#8211; in funzione puramente preventiva &#8211; la \u2018pericolosit\u00e0\u2019 di un soggetto o la \u2018probabilit\u00e0\u2019 che un\u2019azione umana produca un evento (dannoso o pericoloso), la \u2018motivazione\u2019 del provvedimento conclusivo (con cui viene deciso se applicare o meno la \u2018misura preventiva\u2019) non potrebbe mai basarsi su semplici sospetti e non dovrebbe mai prescindere dall\u2019evidenziare &#8211; escluso ogni meccanismo atto a reintrodurre forme surrettizie di \u201ccolpa d\u2019autore\u201d &#8211; gli elementi obiettivi delle condotte sui quali si fonda il giudizio.<br \/>\nTale logica motivazionale richiederebbe, dunque, nel caso dell\u2019interdittiva antimafia, (i) l\u2019individuazione dell\u2019autore \u201cmafioso\u201d (come tale intendendosi un soggetto gravato da condanne o procedimenti giudiziari per reati spia) cui attribuire (ii) un\u2019azione diretta specificamente alla realizzazione dell\u2019infiltrazione, nonch\u00e9 (iii) la prova degli atti posti in essere e diretti in modo non equivoco al condizionamento delle scelte dell\u2019impresa.<br \/>\nAlla luce di tale premessa metodologica, ulteriori e pi\u00f9 specifiche censure (sempre enucleate nell\u2019ambito del primo motivo di appello) sono indirizzate ad evidenziare la superficialit\u00e0 con la quale il TAR avrebbe affrontato la disamina del ricorso di primo grado, non arrivando a cogliere l\u2019eccessiva enfasi riposta dalla Prefettura di Reggio Calabria sugli elementi raccolti in relazione al sig. -OMISSIS&#8211;OMISSIS- ed accettando l\u2019esasperato risalto ad essi attribuito sul piano della significativit\u00e0 e rilevanza indiziaria.<br \/>\n5.1.I) In particolare, \u00e8 censurata come ingiusta la valorizzazione operata dalla Prefettura della sentenza n.-OMISSIS-del Tribunale di Reggio Calabria, sia perch\u00e9 relativa ad un procedimento penale (n. -OMISSIS-) che non vedeva implicato lo -OMISSIS- e che, comunque, si \u00e8 concluso con una pronuncia di proscioglimento di tutti gli imputati; sia perch\u00e9 carente di elementi attestanti l\u2019esercizio di un\u2019azione idonea a condizionare le scelte imprenditoriali dell\u2019azienda appellante.<br \/>\n5.1.II) Anche la valorizzazione operata dalla Prefettura di Reggio Calabria dei rapporti parentali del sig. -OMISSIS&#8211;OMISSIS- con i sigg.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-, viene censurata come errata e ingiusta.<br \/>\nNella informativa, infatti:<br \/>\n&#8211; di -OMISSIS-, suocero di -OMISSIS-, si dice che &lt;&lt;\u00e8 zio di -OMISSIS&#8211;OMISSIS- \u2026 ferito nell\u2019attentato dinamitardo nel quale ha peso la vita -OMISSIS- \u2026, che aveva avvicendato nel comando della cosca mafiosa \u2026 il suocero -OMISSIS&#8211;OMISSIS-&gt;&gt;;<br \/>\n&#8211; di -OMISSIS-, ex cognato dello -OMISSIS-, che &lt;&lt;risulta condannato per associazione di tipo mafioso, nonch\u00e8 inserito nella cosca \u201c-OMISSIS&#8212;OMISSIS-&gt;&gt;.<br \/>\nNondimeno, l\u2019appellante evidenzia come tra il sig. -OMISSIS&#8211;OMISSIS- ed il sig. -OMISSIS&#8211;OMISSIS- non vi sia alcun legame familiare e come i due non si siano mai visti; quanto a -OMISSIS-, \u00e8 vero che \u00e8 stato sposato con la cognata del sig. -OMISSIS-, ma, si fa per contro rilevare, alla data di adozione della informativa antimafia per cui \u00e8 causa egli era gi\u00e0 divorziato dalla stessa da ben 4 (quattro) anni, e da 18 (diciotto) anni \u00e8 in stato di reclusione. Inoltre, il pregresso rapporto di lavoro instaurato con lo stesso dal sig. -OMISSIS- \u00e8 avvenuto su autorizzazione del Giudice nell\u2019ambito di un progetto di recupero di soggetti da riabilitare, sicch\u00e9 lo stesso non assume la pregnanza sintomatica assegnatagli dalla Prefettura.<br \/>\n5.1.III) Errata e ingiusta risulterebbe anche la valorizzazione operata dalla Prefettura di Reggio Calabria delle diverse frequentazioni intrattenute dal sig. -OMISSIS&#8211;OMISSIS- con soggetti controindicati.<br \/>\nSi tratta infatti di contatti resi inevitabili dal ristretto ambito territoriale e dal contesto culturale tipico dell\u2019area in questione, che rende pressoch\u00e9 inevitabile l\u2019instaurazione di conoscenze e rapporti tra concittadini, soprattutto se alimentati da convergenze di interessi professionali e commerciali.<br \/>\nCon riferimento alle singole frequentazioni, osserva la parte appellante che la conoscenza con il sig. -OMISSIS&#8211;OMISSIS- risale agli anni 80\/90, ma non ha mai assunto specifica consistenza, posto che il sig. -OMISSIS&#8211;OMISSIS- ha condotto una vita defilata per circa 15 (quindici) anni e, dopo un lunghissimo periodo di latitanza, \u00e8 stato arrestato ed \u00e8 tuttora detenuto.<br \/>\nCon i sigg.ri -OMISSIS-,-OMISSIS&#8211;OMISSIS- e -OMISSIS&#8211;OMISSIS- il sig. -OMISSIS&#8211;OMISSIS- non ha intrattenuto \u201cfrequentazioni\u201d ma meri rapporti professionali aventi ad oggetto l\u2019esecuzione di lavori o la fornitura di beni per l\u2019attivit\u00e0 aziendale della -OMISSIS-.<br \/>\nScarse sarebbero state le occasioni di incontro con il sig. -OMISSIS-, tali quindi da non assurgere alla consistenza di una vera e propria frequentazione.<br \/>\nQuanto al sig. -OMISSIS-, commercialista e custode giudiziario pi\u00f9 volte nominato dal Tribunale di Reggio Calabria, egli \u00e8 stato tesserato e cliente dello stabilimento gestito dalla -OMISSIS-: di qui la ragione della conoscenza con lo -OMISSIS-; mentre quella con il sig. -OMISSIS-non potrebbe nemmeno definirsi una vera e propria conoscenza, atteso che tra lo stesso ed il sig. -OMISSIS&#8211;OMISSIS- ci sarebbe stato un solo incontro.<br \/>\n5.1.IV) Infine, assolutamente errata e ingiusta sarebbe la valorizzazione operata dalla Prefettura di Reggio Calabria delle presunte condanne riportate nel 2005 dai sigg.ri -OMISSIS-e -OMISSIS-per violazione della normativa comunitaria sui rifiuti pericolosi e imballaggi in concorso, nonch\u00e9 nel 2008 e nel 2011 dal sig. -OMISSIS-rispettivamente per violazione delle norma in materia ambientale e per violazione degli artt. 54 e 1161 del C.N..<br \/>\nIn proposito osserva la parte appellante che la sentenza di condanna emessa nel 2005 ha avuto come unico destinatario il sig. -OMISSIS&#8211;OMISSIS-, fratello defunto dei sigg.ri -OMISSIS-e -OMISSIS&#8211;OMISSIS-, ma non gi\u00e0 questi ultimi; e che, per quel che invece attiene alle violazioni delle norme ambientali e degli artt. 54 e 1161 c.n. asseritamente commesse dal sig. -OMISSIS&#8211;OMISSIS-, a carico di quest\u2019ultimo sussistono soltanto mere sanzioni amministrative e non gi\u00e0 pronunce di condanna. Oltretutto dette sanzioni sono state impugnate dinanzi alle competenti autorit\u00e0 giudiziarie con ricorsi ancora sub iudice. Per il resto, a carico dei due soci -OMISSIS- non risultano emesse condanne penali o misure di prevenzione.<br \/>\n5.1.V) Assolutamente errata ed ingiusta sarebbe la significativit\u00e0 negativa conferita dalla Prefettura di Reggio Calabria alla cessione di ramo d\u2019azienda tra la societ\u00e0 -OMISSIS-Il contesto temporale nel quale detta operazione \u00e8 avvenuta &#8211; un anno prima dell\u2019adozione dell\u2019informativa antimafia de qua &#8211; denoterebbe, al contrario, come la suindicata cessione abbia costituito il frutto di una serena e trasparente decisione di scorporare alcune attivit\u00e0 per rendere autonomi i fratelli -OMISSIS&#8211;OMISSIS-.<br \/>\n5.2. Con un secondo motivo di appello, viene contestato il riconoscimento del carattere sostanzialmente dovuto delle revoche delle autorizzazioni e licenze, nonch\u00e9 del contributo pubblico, disposte rispettivamente dal Comune di Reggio Calabria e dall\u2019Amministrazione regionale.<br \/>\nA detta dell\u2019appellante, l\u2019art. 94 comma 1 del Codice antimafia prevede che l\u2019amministrazione abbia l\u2019obbligo di recedere dal contratto solo nel caso di impresa aggiudicataria di contratto di appalto pubblico, mentre tale norma non \u00e8 applicabile nei confronti di societ\u00e0 che non abbiano in corso contratti di fornitura e servizi alla P.A. ma che siano solo titolari di licenze commerciali. A sostegno di tale affermazione viene richiamato il terzo comma del citato art. 94 il quale individua le eccezioni alla regola posta dal primo comma e delle quali dovrebbe beneficiare anche l\u2019operatore economico semplice titolare di licenze commerciali e\/o autorizzazioni.<br \/>\n5.3. Con un terzo motivo l\u2019appellante lamenta la sospetta contrariet\u00e0 dell\u2019assetto normativo (artt. 67, 83, 84 e 91 d.lgs. 159\/2011) e interpretativo invalso nella materia della interdittiva antimafia, rispetto a numerosi principi della Carta Costituzionale (13, 25, 41, 97 e 117 comma 1), della CEDU (artt. 1, 5, 7, 14, 17), del relativo protocollo n. 4 (art. 2) e del TFUE (artt. 2, 4, 5, 27, 49, 50, 56, 57, 58, 59, 67, 68, 69, 81, 82, 83, 84). In relazione ai segnalati profili di contrasto, la stessa appellante invoca la formulazione di una questione di legittimit\u00e0 costituzionale ovvero, in via gradata, la proposizione di una questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea ovvero, in via ulteriormente subordinata, la rimessione del contrasto giurisprudenziale al giudizio nomofilattico dell\u2019Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato.<br \/>\n6. Per resistere alle istanze avversarie si sono costituiti nel presente giudizio il Ministero dell\u2019Interno, la Regione Calabria e il Comune di Reggio Calabria.<br \/>\n7. In assenza di istanze cautelari, espletato lo scambio di memorie ex art. 73 c.p.a., la causa \u00e8 stata discussa e posta in decisione all\u2019udienza pubblica del 5 aprile 2018.<br \/>\nDIRITTO<\/p>\n<p>1. E\u2019 principio condiviso da questo Collegio e al quale si ritiene debba darsi continuit\u00e0, quello secondo cui il quadro indiziario dell\u2019infiltrazione mafiosa posto a base dell\u2019interdittiva prefettizia deve dar conto, in modo organico e coerente, ancorch\u00e9 sintetico, di quei fatti aventi le caratteristiche di gravit\u00e0, precisione e concordanza, dai quali, sulla base della regola causale del \u201cpi\u00f9 probabile che non\u201d, il giudice amministrativo, chiamato a verificare l\u2019effettivo pericolo di infiltrazione mafiosa, possa pervenire in via presuntiva alla conclusione ragionevole della effettiva sussistenza di tale rischio (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 4657\/2015; n. 1328\/2016; n. -OMISSIS-; n. 4295\/2017).<br \/>\n1.1. La enunciata regola causale del \u201cpi\u00f9 probabile che non\u201d integra un criterio di giudizio di tipo empirico-induttivo, che ben pu\u00f2 essere integrato da dati di comune esperienza, evincibili dall\u2019osservazione dei fenomeni sociali (qual \u00e8 quello mafioso) e che risente della estraneit\u00e0 al sistema delle informazioni antimafia di qualsiasi logica penalistica di certezza probatoria raggiunta al di l\u00e0 del ragionevole dubbio, poich\u00e9 simile logica vanificherebbe la finalit\u00e0 anticipatoria dell\u2019informazione antimafia, che \u00e8 quella di prevenire un grave pericolo e non gi\u00e0 quella di punire, nemmeno in modo indiretto, una condotta penalmente rilevante.<br \/>\n1.2. Sul significato di questa regola di giudizio, quanto al grado di incisivit\u00e0 probatoria rispetto alla regola dell\u2019oltre il ragionevole dubbio, fornisce elementi di chiarimento la pronuncia di questa sezione del 26 aprile 2017, n. 1923 (al pari della analoga n. 3173 del 28 giugno 2017).<br \/>\n1.3. Il precipitato applicativo di quanto sin qui esposto sta nell\u2019affermazione per cui l\u2019interdittiva antimafia, per la sua natura cautelare e per la sua funzione di massima anticipazione della soglia di prevenzione, non richiede la necessaria prova di un fatto, ma solo la presenza di una serie di indizi in base ai quali sia plausibile ritenere la sussistenza di un collegamento con organizzazioni mafiose o di un possibile condizionamento da parte di queste. Pertanto, ai fini della sua adozione, da un lato, occorre non gi\u00e0 provare l&#8217;intervenuta infiltrazione mafiosa, bens\u00ec soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali \u2013 secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale \u2013 sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalit\u00e0 organizzata; d\u2019altro lato, detti elementi vanno considerati in modo unitario, e non atomistico, cosicch\u00e9 ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. III, n. 2342\/2011; n. 5019\/2011; n. 5130\/2011; n. 254\/2012; n. 1240\/2012; n. 2678\/2012; n. 2806\/2012; n. 4208\/2012; n. 1329\/2013; sez. VI, n. 4119\/2013; sez. III, n. 4414\/2013; n. 4527\/2015; n. 5437\/2015; n. 1328\/2016; n. 3333\/2017).<br \/>\n1.4. Siffatta impostazione \u00e8 stata pi\u00f9 volte riconosciuta come intrinsecamente coerente con le caratteristiche fattuali e sociologiche del fenomeno mafioso, che non necessariamente si concreta in fatti univocamente illeciti, potendo fermarsi alla soglia dell&#8217;intimidazione, dell&#8217;influenza e del condizionamento latente di attivit\u00e0 economiche formalmente lecite (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 115\/2015; n. 5437\/2915).<br \/>\n1.5. Rispetto a questo quadro di principi, anche la pronuncia del CGA n. 257\/2016 non evidenzia punti di apprezzabile divergenza (mentre non \u00e8 pertinente il richiamo alla sentenza del CGA n. 379\/2017, in quanto riferita in modo specifico alla diversa tematica della cessione di quote tra societ\u00e0 attinte da indizi di contiguit\u00e0 mafiosa).<br \/>\nL\u2019illustrazione che ne propone l\u2019appellante va tuttavia completata, in quanto accanto alla fattispecie del \u201ctentativo di infiltrazione\u201d (descritta negli elementi costitutivi soggettivi e oggettivi richiamati nella premessa in fatto di questa pronuncia), il Consiglio di Giustizia Amministrativa d\u00e0 atto della pi\u00f9 ampia ed elastica congerie di fattori indizianti, sia di tipo oggettivo che soggettivo, sussumibili a fondamento della informativa antimafia (par. 1.2.7); e &#8211; per venire alla tematica specifica qui di maggiore interesse &#8211; pur disconoscendo la valenza sintomatica della frequentazione meramente \u201ccasuale\u201d ovvero del mero \u201csospetto soggettivo\u201d, la pronuncia n. 257\/2016 espressamente riconosce la possibilit\u00e0 che il pericolo della sussistenza di infiltrazioni mafiose possa \u201cessere desunto, in ultima analisi, anche dal fatto che soci e\/o amministratori dell&#8217;impresa o della societ\u00e0 soggetta a controllo &#8220;frequentano&#8221; soggetti mafiosi o presunti tali (rectius: che siano qualificabili, in senso tecnico, mafiosi o presunti mafiosi)\u201d (par. 1.2.8).<br \/>\nTale affermazione viene tuttavia corredata da una serie di condivisibili cautele applicative che devono assistere l\u2019impiego di tale materiale indiziario, sottolineandosi in proposito come \u201cin tal caso le presunzioni dovranno essere gravi, precise e concordanti. Non \u00e8 sufficiente, al riguardo, affermare nel provvedimento interdittivo che un determinato soggetto \u00e8 stato &#8220;notato&#8221; accompagnarsi con un soggetto malavitoso. Occorrer\u00e0 precisare la ragione tecnica per la quale quest&#8217;ultimo va considerato mafioso (nel senso tecnico fin qui indicato; e non gi\u00e0 nel significato sociologico e non giuridico che il termine spesso assume); le circostanze di tempo e di luogo in cui \u00e8 stato identificato; e le ragioni logico-giuridiche per le quale si ritiene che si tratta non di mero incontro occasionale (o di incontri sporadici), ma di &#8220;frequentazione&#8221; effettivamente rilevante (ossia di relazione periodica, duratura e costante volta ad incidere sulle decisioni imprenditoriali)\u201d.<br \/>\n1.6. A margine del ragionamento condotto dal CGA va ribadito (quanto ricavabile dalle stesse premesse poste nella pronuncia in esame, n. 257\/2016, e cio\u00e8) che il presupposto rilevante ai fini della emissione dell\u2019interdittiva prefettizia \u00e8 il \u201crischio di infiltrazione\u201d (che precede il \u201ctentativo di infiltrazione\u201d); e che detto rischio pu\u00f2 essere desunto da una valutazione complessiva del quadro indiziario (secondo un criterio di concordanza degli indizi), nel quale i singoli dati, in s\u00e9 non pienamente significativi, possono acquisire una apprezzabile valenza sintomatica.<br \/>\n1.7. Integrata da questi corollari, peraltro autoevidenti e del tutto coerenti con le premesse argomentative poste nella stessa pronuncia, la sentenza del CGA n. 257\/2016 finisce con il porsi su una linea logico-argomentativo non difforme dall\u2019orientamento espresso da questa stessa sezione (cfr., di recente, n. 3173 del 28 giugno 2017 e n. 6178 del 29 dicembre 2017), nel quale \u00e8 costante l&#8217;affermazione secondo cui &#8220;sul punto (della rilevanza delle relazioni familiari ai fini della prevenzione antimafia: n.d.e.) vanno evitate soluzioni aprioristiche, essendo detto rapporto il dato storico che forma la premessa minore di un&#8217;inferenza calibrata sulla regola (massima d&#8217;esperienza) secondo cui i vincoli familiari, espongono il soggetto all&#8217;influenza del terzo. Ma l&#8217;attendibilit\u00e0 dell&#8217;inferenza dipende anche da una serie di circostanze che qualificano il rapporto di parentela, quali, soprattutto, l&#8217;intensit\u00e0 del vincolo e il contesto in cui si inserisce&#8221;.<br \/>\n1.8. Non divergenti, nella sostanza, risultano le enunciazioni di poco antecedenti contenute nella pronuncia Cons. Stato, sez. III, n -OMISSIS- (portata dalla parte appellante ad esempio di un filone giurisprudenziale contrastante con quello siciliano), secondo le quali la Prefettura pu\u00f2 valutare la sussistenza del rischio di infiltrazione dai rapporti di conoscenza, colleganza, amicizia, di titolari, soci, amministratori, dipendenti dell\u2019impresa con soggetti controindicati, quando essi non siano frutto di casualit\u00e0 o, per converso, di necessit\u00e0.<br \/>\nNella sentenza si precisa infatti che:<br \/>\n&#8211; \u201cSe di per s\u00e9 \u00e8 irrilevante un episodio isolato ovvero giustificabile, sono invece altamente significativi i ripetuti contatti o le \u2018frequentazioni\u2019 di soggetti coinvolti in sodalizi criminali, di coloro che risultino avere precedenti penali o che comunque siano stati presi in considerazione da misure di prevenzione\u201d:<br \/>\n&#8211; \u201cTali contatti o frequentazioni (anche per le modalit\u00e0, i luoghi e gli orari in cui avvengono) possono far presumere, secondo la logica del \u00abpi\u00f9 probabile che non\u00bb, che l\u2019imprenditore \u2013 direttamente o anche tramite un proprio intermediario &#8211; scelga consapevolmente di porsi in dialogo e in contatto con ambienti mafiosi\u201d.<br \/>\n1.9. Resta dunque confermato che i contatti con soggetti controindicati &#8211; ove riguardati nella loro pluralit\u00e0 e globalit\u00e0 e inquadrati nel contesto economico-sociale di riferimento &#8211; proprio in base alla regola causale del \u201cpi\u00f9 probabile che non\u201d possono anche determinare un quadro indiziario univoco e concordante, avente, indipendentemente dalle eventuali vicende giudiziarie penali, valore sintomatico del concreto ed attuale pericolo di permeabilit\u00e0 a infiltrazioni mafiose della gestione dell&#8217;impresa esaminata.<br \/>\n1.6. Su questo assunto &#8211; con le precisazioni innanzi segnalate e pur nella sfumatura degli accenti con i quali la stessa tematica viene illustrata nei richiamati precedenti &#8211; il Collegio non ravvisa un effettivo contrasto interpretativo all\u2019interno della giustizia amministrativa, meritevole di essere sottoposto all\u2019attenzione dell\u2019Adunanza Plenaria.<br \/>\n2. Venendo al proprium della informativa oggetto di appello, non vi \u00e8 dubbio che la stessa trovi il specifico fondamento nella fitta rete di frequentazioni e contatti sospetti attribuiti ad uno dei soci della societ\u00e0 appellante; e che la concludenza sintomatica di tale compendio indiziario sia coerente con i richiamati principi di diritto, dovendosi in tal senso considerare che:<br \/>\n&#8211; non \u00e8 contestata la connotazione \u201cmafiosa\u201d dei diversi personaggi con i quali lo -OMISSIS- \u00e8 entrato in contatto (-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-,-OMISSIS-);<br \/>\n&#8211; il numero dei personaggi controindicati, inseriti nell\u2019orbita delle frequentazioni dello -OMISSIS-, \u00e8 oggettivamente considerevole e alcuni di tali soggetti sono riconosciuti come appartenenti a \u201ccosche\u201d (quella dei -OMISSIS- e degli -OMISSIS-) o \u201cfamiglie \u2018ndranghetistiche\u201d (-OMISSIS-) \u2013 secondo quanto riportato nella pronuncia n.-OMISSIS-del Tribunale Penale di Reggio Calabria (fonte qualificata in materia);<br \/>\n&#8211; \u00e8 altres\u00ec incontestato che con tali personaggi lo -OMISSIS- sia entrato in interazioni dirette e personali;<br \/>\n&#8211; trattasi, peraltro, di contatti non casuali, come si evince dalla particolare condizione di luogo nella quale gli stessi si sono svolti (gli Uffici della -OMISSIS-, per quanto concerne la conversazione intercettata; la sede dell\u2019esercizio commerciale della famiglia -OMISSIS-), oltre che dalla concomitanza di interessi professionali o commerciali che, per stessa ammissione della parte appellante, li ha di volta in volta motivati;<br \/>\n&#8211; a comprova del carattere niente affatto occasionale, sporadico o anodino di tali contatti, nella gi\u00e0 richiamata sentenza n.-OMISSIS-del Tribunale di Reggio Calabria -OMISSIS- -OMISSIS-viene definito come \u201cimprenditore dai radicati legami con la criminalit\u00e0 mafiosa cittadina\u201d in \u201ccollegamento .. con ambienti e personaggi di provata connotazione mafiosa, verso i quali egli mostra particolare dimestichezza e familiarit\u00e0\u201d;<br \/>\n&#8211; la conseguente inferenza, dal complesso di elementi sin qui sunteggiati, di un concreto rischio di permeabilit\u00e0 dell\u2019azienda a influenze criminali, appare quindi plausibile e sufficientemente supportata.<br \/>\n2.1. Rispetto a questo apparato indiziario, i rilievi svolti dalla parte appellante risultano, al contrario, di scarsa consistenza, in quanto:<br \/>\n&#8211; la posizione di socio al 50% dell\u2019impresa, rende lo -OMISSIS- soggetto in grado di incidere sulle scelte dell\u2019impresa, pur non essendone l\u2019amministratore;<br \/>\n&#8211; di contro, \u00e8 poco significativa l\u2019estraneit\u00e0 dello Scarmuzzino alla vicenda penale conclusasi con la sentenza n.-OMISSIS-del Tribunale di Reggio Calabria, ovvero l\u2019esito assolutorio che ne \u00e8 conseguito per i soggetti imputati, in quanto, contrariamente a quanto sembra lamentare l\u2019appellante, la Prefettura ha attribuito rilevanza alla suddetta sentenza penale non quale provvedimento giurisdizionale dal quale desumere, direttamente ed immediatamente, il rischio di infiltrazione, ma quale elemento utile ad avallare il sospetto di legami dello -OMISSIS- con soggetti di spicco della realt\u00e0 criminale locale, circostanza questa fortemente indiziante del rischio di infiltrazione alla luce della qualificazione che la stessa sentenza delinea di tali legami;<br \/>\n&#8211; risulta quindi del tutto irrilevante la considerazione che lo -OMISSIS- non sia stato imputato in quel procedimento, atteso che se i \u201cradicati legami con la criminalit\u00e0\u201d non sono idonei, di per s\u00e9, a renderlo soggetto che delinque, sono per\u00f2 rilevanti ai fini della dimostrazione del rischio di condizionamento mafioso;<br \/>\n&#8211; anche i rapporti parentali dello -OMISSIS- non valgono di per s\u00e9 soli ad integrare il sintomo del legame con la criminalit\u00e0 organizzata, ma vanno letti unitamente alle ridette assidue frequentazioni;<br \/>\n&#8211; sotto questo profilo e per quanto riguarda in particolare la figura del cognato -OMISSIS- (condannato per associazione mafiosa), non \u00e8 irrilevante il fatto che egli risultasse impiegato presso il locale di pubblico ritrovo gestito appunto anche dallo -OMISSIS-. Si dimostra, per tale via, che tra lo -OMISSIS- ed il -OMISSIS-sussisteva qualcosa di pi\u00f9 di un mero rapporto di parentela; mentre appare assai debole il tentativo di ridimensionare la rilevanza di tale dato, con l\u2019argomento secondo cui il rapporto di lavoro fu instaurato su autorizzazione del Giudice e nell\u2019ambito di un progetto di recupero di soggetti da riabilitare. Nessuna di tali circostanze, infatti, smentisce la sostanza del rapporto personale esistente tra i due soggetti;<br \/>\n&#8211; parimenti deboli appaiono i tentativi della parte appellante di attenuare la valenza sintomatica delle ulteriori frequentazioni attribuite allo -OMISSIS-, da un lato facendole risalire a legami di vecchia data (come con -OMISSIS&#8211;OMISSIS-), la cui risalenza nel tempo, tuttavia, non toglie rilievo al fatto che gli stessi legami si siano protratti immutati nel tempo; dall\u2019altro lato, riconducendole a \u201cmeri rapporti professionali\u201d (come con gli altri membri della famiglia -OMISSIS- e con -OMISSIS-), come se la comunanza di interessi professionali o commerciali avesse quale rilievo esimente (e non piuttosto aggravante) in ordine alla significativit\u00e0 delle contestate interessenze;<br \/>\n&#8211; quanto poi alla cessione del ramo d\u2019azienda ai figli conviventi, il fatto che la stessa sia avvenuta un anno prima dell\u2019informativa, costituisce circostanza irrilevante ai fini della legittimit\u00e0 dell\u2019informativa, perch\u00e9 ci\u00f2 che la vicenda evidenzia non \u00e8 che la cessione sia avvenuta per eludere la normativa antimafia, ma che la cessione non ha comportato, in realt\u00e0, alcuna dismissione di attivit\u00e0 imprenditoriale da parte della famiglia -OMISSIS-: \u00e8 cambiato solo il \u201cnome\u201d della societ\u00e0 titolare dell\u2019esercizio di somministrazione di alimenti e bevande (passato dalla -OMISSIS-), ma l\u2019attivit\u00e0 \u00e8 e resta attivit\u00e0 riconducibile alla famiglia -OMISSIS-;<br \/>\n&#8211; quanto infine alla incensuratezza dei due soci, occorre rimarcare che la formale correttezza dell\u2019attivit\u00e0 imprenditoriale \u00e8, di per s\u00e9, insuscettibile di sottrarre quest\u2019ultima al pericolo di condizionamento da parte della criminalit\u00e0 organizzata, la quale \u00e8 adusa ed interessata ad investire i proventi delle proprie pratiche illecite in imprese operanti secondo criteri di regolarit\u00e0 esteriore, proprio al fine di superare i controlli svolti dagli organi all\u2019uopo deputati e cos\u00ec salvaguardare le proprie ricchezze.<br \/>\n2.2. Per tutti i motivi sin qui esposti, il primo motivo di appello non pu\u00f2 trovare accoglimento.<br \/>\n4. Infondata \u00e8 anche la seconda doglianza, stando alla quale l\u2019informativa antimafia non pu\u00f2 condurre all\u2019inibizione del rilascio di autorizzazioni e licenze e di contributi pubblici.<br \/>\n4.1. Sul punto questo Consiglio di Stato ha gi\u00e0 chiarito \u2013 sia in sede consultiva (con il parere della sez. I, 17 novembre 2015, n. 497), sia soprattutto, in sede giurisdizionale (con le sentenze della sez. III, 9 febbraio 2017, n. 565 e 8 marzo 2017, n. 1109) &#8211; che anche le attivit\u00e0 soggette al rilascio di autorizzazioni, licenze o a s.c.i.a. soggiacciono alle informative antimafia e che \u00e8 pertanto superata la rigida bipartizione e la tradizionale alternativit\u00e0 tra comunicazioni antimafia, applicabili alle autorizzazioni, e informazioni antimafia, applicabili ad appalti, concessioni, contributi ed elargizioni.<br \/>\n4.2. Nel parere del Consiglio di Stato, sez. I, n. 3088 del 17 novembre 2015, si \u00e8 in particolare evidenziato che &#8220;le perplessit\u00e0 di ordine sistematico e teleologico sollevate in ordine all&#8217;applicazione di tale disposizione anche alle ipotesi in cui non vi sia un rapporto contrattuale &#8211; appalti o concessioni &#8211; con la pubblica amministrazione non hanno ragion d&#8217;essere, posto che anche in ipotesi di attivit\u00e0 soggette a mera autorizzazione l&#8217;esistenza di infiltrazioni mafiose inquina l&#8217;economia legale, altera il funzionamento della concorrenza e costituisce una minaccia per l&#8217;ordine e la sicurezza pubbliche&#8221;.<br \/>\n4.3. Il chiaro indirizzo ermeneutico seguito dal Consiglio di Stato ha trovato poi l\u2019autorevole conforto della Corte costituzionale che, nel respingere la questione di costituzionalit\u00e0 sollevata dal T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, ha chiarito, nella recente sentenza n. 4 del 18 gennaio 2018, che \u00abnel contesto del d.lgs. n. 159 del 2011, e sulla base della legge delega n. 136 del 2010, nulla autorizza quindi a pensare che il tentativo di infiltrazione mafiosa, acclarato mediante l\u2019informazione antimafia interdittiva, non debba precludere anche le attivit\u00e0 di cui all\u2019art. 67, oltre che i rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione, se cos\u00ec il legislatore ha stabilito\u00bb.<br \/>\n4.4. Peraltro, i dubbi circa la ragionevolezza di una anticipazione della soglia di tutela preventiva anche nell\u2019ambito dell\u2019economia privata (al quale afferiscono i titoli autorizzatori all\u2019esercizio di attivit\u00e0 commerciali), oltre che nel settore dei rapporti contrattuali con la PA (oggetto privilegiato dell\u2019informativa antimafia), si rivelano malriposti proprio in relazione a fattispecie, come quella qui in esame, in cui l\u2019interesse pubblico esige di evitare l\u2019erogazione di finanziamenti in favore di imprese attinte da concreti indizi di vicinanza alla criminalit\u00e0 organizzata.<br \/>\n4.5. Come di recente ribadito sul punto dall\u2019Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato (nella decisione n. 3 del 6 aprile 2018):<br \/>\n&#8211; il provvedimento di cd. \u201cinterdittiva antimafia\u201d determina una particolare forma di incapacit\u00e0 giuridica, e dunque la insuscettivit\u00e0 del soggetto (persona fisica o giuridica) che di esso \u00e8 destinatario ad essere titolare di quelle situazioni giuridiche soggettive (diritti soggettivi, interessi legittimi) che determinino (sul proprio cd. lato esterno) rapporti giuridici con la Pubblica Amministrazione riconducibili a quanto disposto dall\u2019art. 67 d. lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (Cons. Stato, sez. IV, 20 luglio 2016 n. 3247);<br \/>\n&#8211; ai sensi dell\u2019art. 67, co. 1, lett. g) del d. lgs. 6 settembre 2011 n. 159, \u00e8 quindi preclusa al soggetto colpito dall\u2019interdittiva antimafia ogni possibilit\u00e0 di ottenere \u201ccontributi, finanziamenti e mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunit\u00e0 Europee, per lo svolgimento di attivit\u00e0 imprenditoriali\u201d, stante l\u2019esigenza di evitare ogni \u201cesborso di matrice pubblicistica\u201d in favore di imprese soggette ad infiltrazioni criminali.<br \/>\n5. Con riguardo al terzo motivo di appello e a suffragio della compatibilit\u00e0 dell\u2019istituto dell\u2019informativa interdittiva antimafia ex artt. 84, comma 4, lett. e, e 91, comma 6, del d.lgs. n. 159\/2011, con le garanzie fondamentali della persona, del suo patrimonio e della sua attivit\u00e0 imprenditoriale, sancite dalla CEDU e della Costituzione \u2013 militano le stesse considerazioni formulate da questa Sezione con le pronunce n. 565\/2017, n. 672\/2017, n. 1080\/2017 e n. 1109\/2017, sia pure con riguardo alla distinta questione di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 89 bis del d.lgs. 159\/2011 (come gi\u00e0 ricordato, di recente ritenuta infondata da Corte Cost. n. 4\/2018).<br \/>\n5.1. A conferma ed integrazione delle considerazioni gi\u00e0 svolte nei citati precedenti, si rileva:<br \/>\n&#8211; la non pertinenza del richiamo agli artt. 13 e 25 Cost, in quanto riferiti a profili di libert\u00e0 personale, in alcun modo pregiudicati dall\u2019istituto dell\u2019informativa (cfr. Cons. Stato, sez. III, 6 marzo 2018, n. 1408; id., 3 ottobre 2017, n. 4613);<br \/>\n&#8211; la manifesta infondatezza del profilo di contrasto con l\u2019art. 41 Cost (oltre che con l\u2019art. 97 Cost. sotto il profilo del contraddittorio procedimentale) per le ragioni gi\u00e0 espresse nella pronuncia di questa stessa sezione n. 1109\/2017 (cfr., nello stesso senso, Cons. Stato, sez. III, 3 ottobre 2017, n. 4613);<br \/>\n&#8211; la manifesta infondatezza del profilo di contrasto, per il tramite dell\u2019art. 117 Cost., con gli artt. 1, 5, 7, CEDU e 2 del protocollo 4, nonch\u00e9 con gli artt. del TFUE riferiti ai diritti di libert\u00e0 personale e di circolazione, oltre che di stabilimento e di prestazione di servizi all\u2019interno dello spazio comunitario \u2013 in quanto disposizioni poste a presidio di prerogative che l\u2019interdittiva antimafia non pregiudica. A ci\u00f2 aggiungasi che:<br \/>\n&#8211; le libert\u00e0 imprenditoriali in esame costituiscono estrinsecazione del pi\u00f9 generale diritto di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.), sicch\u00e9 su di esse riverberano le considerazioni gi\u00e0 innanzi formulate con riguardo al ragionevole bilanciamento perseguito dallo strumento dell\u2019informativa tra l\u2019interesse privato al libero esercizio dell\u2019attivit\u00e0 imprenditoriale e l\u2019interesse pubblico alla salvaguardia del sistema socio-economico dagli inquinamenti mafiosi;<br \/>\n&#8211; nell\u2019atto di appello qui in esame non si fornisce specificazione di quale sarebbe il concreto punto di interferenza dell\u2019informativa con le libert\u00e0 di circolazione e di libero stabilimento, che in s\u00e9, si ribadisce, non subiscono dirette limitazioni per effetto della interdittiva prefettizia.<br \/>\n5.2. Quanto al parallelo istituito dalla parte appellante con la pronuncia della Corte EDU del 23 febbraio 2017 \u201cDe Tomaso\/ Italia\u201d, sotto il profilo della indeterminatezza dei presupposti applicativi della misura interdittiva, se ne rileva l\u2019inconferenza, atteso che la pronuncia richiamata si riferisce alle sole misure di prevenzione personali (in ipotesi di c.d. pericolosit\u00e0 generica), limitative, come tali, della libert\u00e0 fondamentale di circolazione di cui all\u2019art. 2 del Protocollo IV alla CEDU, mentre non considera le misure di prevenzione patrimoniali, limitative del diritto fondamentale di propriet\u00e0 di cui all\u2019art. 1 del Protocollo addizionale 1 alla CEDU.<br \/>\nInoltre, le misure di prevenzione personali vagliate nella sentenza De Tommaso non sono specificamente collegate all\u2019indizio di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso; mentre l\u2019informativa interdittiva antimafia &#8211; come si \u00e8 detto &#8211; \u00e8 oggettivamente insuscettibile di comprimere la menzionata libert\u00e0 fondamentale di circolazione, di stabilimento o di libera prestazione di servizi nel contesto dell\u2019Unione, n\u00e9 il menzionato diritto fondamentale di propriet\u00e0, (parzialmente) incidendo, piuttosto, sulla libert\u00e0 di iniziativa economica, la quale non trova, per\u00f2, specifica tutela nella CEDU, mentre \u00e8 contemplata dall\u2019art. 41 Cost. (si veda in tal senso Tar Napoli n. 1017\/2018).<br \/>\nResta da aggiungere che la tipizzazione normativa delle fattispecie legittimanti l\u2019emissione dell\u2019interdittiva e l\u2019interpretazione che la giurisprudenza ha cercato di fornire in questa materia, nello sforzo di \u201ccodificarne\u201d i presupposti, a livello pretorio, anche con riferimento alle ipotesi non tipizzate, in modo da renderne prevedibile e compatibile con il dettato costituzionale la portata precettiva, non consentono di estendere tout court al sistema delle misure amministrative antimafia le censure che la Corte europea dei diritti dell\u2019uomo ha mosso al sistema delle misure di prevenzione personali, nella sentenza De Tommaso c. Italia, per la insufficiente determinazione della fattispecie legale tipica che giustifica l\u2019emissione di tali misure.<br \/>\n5.3. Sulla pi\u00f9 complessiva legittimit\u00e0 di un sistema di tutela preventivo ancorato a fattori indiziari e ad una logica di stima probabilistica del rischio, secondo il criterio del \u201cpi\u00f9 probabile che non\u201d, occorre ancora ricordare che quest\u2019ultima regola di giudizio si palesa &#8220;consentanea alla garanzia fondamentale della &#8220;presunzione di non colpevolezza&#8221;, di cui all&#8217;art. 27 Cost. , comma 2, cui \u00e8 ispirato anche il p. 2 del citato art. 6 CEDU&#8221;, in quanto &#8220;non attiene ad ipotesi di affermazione di responsabilit\u00e0 penale&#8221; ed \u00e8 &#8220;estranea al perimetro delle garanzie innanzi ricordate&#8221; (v., in questi significativi termini, Cass., sez. I, 30 settembre 2016, n. 19430).<br \/>\n5.4. La stessa Corte di Giustizia UE, in riferimento alla prassi dei cc.dd. protocolli di legalit\u00e0, ha osservato che &#8220;va riconosciuto agli Stati membri un certo potere discrezionale nell&#8217;adozione delle misure destinate a garantire il rispetto del principio della parit\u00e0 di trattamento e dell&#8217;obbligo di trasparenza, i quali si impongono alle amministrazioni aggiudicatrici in tutte le procedure di aggiudicazione di un appalto pubblico&#8221; poich\u00e9 &#8220;il singolo Stato membro \u00e8 nella posizione migliore per individuare, alla luce di considerazioni di ordine storico, giuridico, economico o sociale che gli sono proprie, le situazioni favorevoli alla comparsa di comportamenti in grado di provocare violazioni del rispetto del principio e dell&#8217;obbligo summenzionati&#8221; (Corte di Giustizia, sez. X, 22 ottobre 2015, in C-425\/14).<br \/>\n5.5.Va quindi ribadito che la formula \u2018elastica\u2019 adottata dal legislatore nel disciplinare l\u2019informativa interdittiva antimafia su base indiziaria riviene dalla ragionevole esigenza di bilanciamento tra la libert\u00e0 di iniziativa economica riconosciuta dall\u2019art. 41 Cost. e l\u2019interesse pubblico alla salvaguardia dell\u2019ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento della Pubblica Amministrazione.<br \/>\n6. Per quanto esposto, ravvisata la manifesta infondatezza dei profili di contrasto sollevati in relazione ai diritti di matrice costituzionale ed euro-comunitaria invocati dalla parte appellante, deve concludersi per la definitiva e integrale reiezione dell\u2019atto di appello.<br \/>\n7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.<br \/>\nP.Q.M.<br \/>\nIl Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto,<br \/>\nlo respinge.<br \/>\nCondanna la parte appellante a rifondere in favore delle parti resistenti costituite le spese di lite, che liquida in complessivi \u20ac. 2.000,00, oltre accessori di legge, per ciascuna di esse.<br \/>\nOrdina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorit\u00e0 amministrativa.<br \/>\nRitenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignit\u00e0 della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalit\u00e0 nonch\u00e9 di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare \u2026\u2026\u2026\u2026.<br \/>\nCos\u00ec deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2018 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br \/>\nFranco Frattini, Presidente<br \/>\nGiulio Veltri, Consigliere<br \/>\nPierfrancesco Ungari, Consigliere<br \/>\nGiovanni Pescatore, Consigliere, Estensore<br \/>\nGiulia Ferrari, Consigliere<\/p>\n<p>L&#8217;ESTENSORE IL PRESIDENTE<br \/>\nGiovanni Pescatore Franco Frattini<\/p>\n<p>IL SEGRETARIO<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Premessa. 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