{"id":29438,"date":"2018-11-12T11:14:59","date_gmt":"2018-11-12T10:14:59","guid":{"rendered":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/?page_id=29438"},"modified":"2018-11-12T11:14:59","modified_gmt":"2018-11-12T10:14:59","slug":"lapplicazione-delle-misure-antimafia-agli-appalti-per-i-rifiuti","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/corruzione-appalti\/lapplicazione-delle-misure-antimafia-agli-appalti-per-i-rifiuti\/","title":{"rendered":"L\u2019applicazione delle misure antimafia agli appalti per i rifiuti"},"content":{"rendered":"<p>La recente pronuncia del <strong>TAR Campania, Napoli, n. 5104 del 30 luglio 2018<\/strong> focalizza alcuni aspetti particolarmente importanti relativi all\u2019applicazione delle misure antimafia agli appalti di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.<\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: underline;\"><em><strong>Il caso<\/strong><\/em><\/span><\/p>\n<p>Un consorzio era risultato aggiudicatario di molteplici contratti affidati da parte di vari Comuni della provincia di Napoli aventi ad oggetto la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Dopo l\u2019aggiudicazione, tuttavia, il Prefetto di Napoli aveva reso noto che, nei confronti del consorzio, era stata riscontrata l\u2019esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalit\u00e0 organizzata, tendenti a condizionarne le scelte e gli indirizzi in conformit\u00e0 a quanto previsto dagli articoli 84 e 91 del codice antimafia. Con il medesimo provvedimento, pertanto, veniva disposto il rigetto dell&#8217;istanza avanzata dal medesimo consorzio per l&#8217;iscrizione negli elenchi dei fornitori di beni, prestatori di servizi ed esecutori di lavori (c.d. <em>white list<\/em>). Con il medesimo provvedimento, il Prefetto si era riservato di procedere alla verifica dell&#8217;esistenza dei presupposti per l&#8217;applicazione delle misure straordinarie previste dall&#8217;art. 32, comma 10 del decreto-legge n. 90\/2014 s.m.i. L&#8217;informativa antimafia era stata poi iscritta, con apposito provvedimento dell&#8217;Autorit\u00e0 Nazionale Anticorruzione, all\u2019interno del casellario informatico dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Alcuni Comuni appaltanti avevano inoltre deciso di risolvere i contratti di appalto gi\u00e0 stipulati con il consorzio per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani mentre altre stazioni appaltanti aveva disposto di revocare i provvedimenti di aggiudicazione non ancora seguiti dalla stipula contrattuale. Con successivo provvedimento prefettizio, era stata infine disposta l&#8217;applicazione, per alcuni dei predetti contratti, della misura di straordinaria e temporanea gestione del consorzio ricorrente, ai sensi del gi\u00e0 citato art. 32, comma 10 del decreto-legge n. 90\/2014 s.m.i.<\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: underline;\"><em><strong>Lo \u201cschermo societario\u201d dietro al quale si celano i reali intestatari delle partecipazioni societarie delle imprese mafiose<\/strong><\/em><\/span><\/p>\n<p>L\u2019interdittiva antimafia costituisce una misura amministrativa preventiva finalizzata ad evitare che ad alcuni procedimenti particolarmente delicati per l\u2019attivit\u00e0 della pubblica amministrazione (procedimenti di scelta del contraente in materia di contrattualistica pubblica e concessioni) possano partecipare, conseguendone i relativi benefici, imprese nei cui confronti si siano verificati tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle societ\u00e0 o imprese interessate.<\/p>\n<p><strong>L\u2019elemento centrale per la definizione della fattispecie non \u00e8 costituito dalla sussistenza di un rapporto di contiguit\u00e0 o di una vera e propria affiliazione degli esponenti aziendali all\u2019associazione criminale, ma dal <u>rischio<\/u> di condizionamento delle scelte societarie che deriva dal tentativo di infiltrazione mafiosa. <\/strong>Si tratta di una circostanza di natura oggettiva (la <strong>riduzione della libert\u00e0 di autodeterminazione economica che deriva dal tentativo di infiltrazione<\/strong>) e, in linea di principio, caratterizzata dalla natura non sanzionatoria ma preventiva, <strong>che impedisce l\u2019attribuzione di benefici pubblici ad imprese che siano, anche se con diverse modalit\u00e0, soggette al condizionamento della criminalit\u00e0 organizzata<\/strong>.<\/p>\n<p>Secondo il Tar Campania<strong> la condanna riportata da uno degli amministratori per il reato di cui all\u2019art. 260 del d.lgs. n. 152 del 2006 (attualmente previsto e punito dall\u2019art. 452 <em>quaterdecies<\/em> del codice penale) costituisce elemento in s\u00e9 sufficiente a giustificare l\u2019emissione dell\u2019informativa<\/strong>, perch\u00e9 il disvalore sociale e la portata del danno ambientale connesso al <strong>traffico illecito di rifiuti<\/strong> rappresentano, gi\u00e0 da soli, ragioni sufficienti a far valutare con attenzione <strong>i contesti imprenditoriali nei quali sono tali fatti rilevati, in quanto si tratta di settori oggettivamente esposti al rischio di infiltrazioni di malaffare che hanno caratteristiche e modalit\u00e0 di stampo mafioso<\/strong>. <strong>La presenza di legami con la criminalit\u00e0 organizzata, a fronte di tale grave condotta, \u00e8 data per presupposta dal legislatore<\/strong>, con una presunzione semplice che ammette la prova contraria ma, che nel caso di specie, non era stata offerta dalla difesa dell\u2019imputato. Tale valutazione era peraltro confortata, nel caso di specie, dalla contestualizzazione dell\u2019operativit\u00e0 del consorzio, attivo in un settore di attivit\u00e0 e in un territorio gi\u00e0 fortemente condizionato dalla criminalit\u00e0 camorristica (come comprovato dai provvedimenti di scioglimento degli organi consiliari per infiltrazioni camorristiche) e che aveva gi\u00e0 intaccato precedenti operatori collegati con quella medesima famiglia malavitosa che annoverava alcuni dei propri esponenti alle dipendenze del consorzio ricorrente.<\/p>\n<p><strong>Nel caso di specie, il <em>modus operandi<\/em> ricalcava un modulo organizzativo che sovente ricorre nei casi di imprese sottoposte a condizionamento criminale e che consisteva nella creazione di uno \u201cschermo societario\u201d dietro al quale si celavano i reali intestatari delle partecipazioni societarie che, in quanto colpiti da precedenti penali ostativi, non potevano comparire quali diretti titolari del capitale sociale o di cariche sociali<\/strong>. Nell\u2019interdittiva la Prefettura aveva messo in risalto come l\u2019insieme degli indizi lasciava presumere che vi fosse una gestione occulta del consorzio della famiglia malavitosa ed i suoi esponenti, considerati come i <strong>reali centri decisionali che avrebbero aggirato in modo fraudolento la legislazione antimafia conseguendo affidamenti altrimenti non consentiti<\/strong>. La Prefettura aveva anche posto in risalto come il rischio di infiltrazione mafiosa fosse, nel caso di specie, particolarmente elevato, considerato che il settore della gestione degli appalti pubblici di igiene urbana si \u00e8 rivelato particolarmente esposto al fenomeno di <strong>gestioni riconducibili a consorterie malavitose, costituendo i relativi episodi di devianza amministrativa e di ingerenza criminale motivo di scioglimento di diversi consigli comunali della provincia partenopea<\/strong>.<\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: underline;\"><em><strong>La strategia di diversificazione delle attivit\u00e0 da parte delle imprese mafiose<\/strong><\/em><\/span><\/p>\n<p>La Prefettura aveva rimarcato che <strong>il consorzio ricorrente operava in un contesto territoriale e nell\u2019ambito di un settore di attivit\u00e0 gi\u00e0 oggetto di indagini da parte delle forze dell\u2019ordine, in un rapporto di successione e contiguit\u00e0 con altre imprese, sempre operanti nel medesimo ambito, riconducibili a soggetti pregiudicati, elementi che consentivano cos\u00ec di ravvisare il rischio di contaminazione criminale. <\/strong>Pi\u00f9 in particolare, all\u2019interno del decreto di sequestro preventivo emesso nei confronti di esponenti della famiglia malavitosa che annoverava alcuni dei propri esponenti alle dipendenze del consorzio ricorrente, era stata ben ricostruita la perniciosa invasivit\u00e0 della consorteria di riferimento: \u201c<em>Con riferimento all\u2019attualit\u00e0 del fenomeno si rappresenta che tuttora imprese nella titolarit\u00e0 di fatto del noto imprenditore camorrista -OMISSIS-, figlio di -OMISSIS-, condannato definitivamente per il reato di cui all\u2019art. 416 bis, sono aggiudicatarie di appalti pubblici per il servizio di rimozione e smaltimento di rifiuti solidi urbani. In particolare, <strong>le imprese ritenute riconducibili al -OMISSIS- sono risultate essere impegnate nell\u2019esecuzione dei servizi di nettezza urbana anche in ambiti territoriali quali la Regione Piemonte e la Regione Puglia che travalicano quelli di tradizionale operativit\u00e0 quali quelli della provincia di Napoli, Caserta e Salerno<\/strong>. La circostanza appena delineata appare un elemento inedito rispetto a quelli riscontrati come caratteristici del citato gruppo imprenditoriale e significativo delle verosimili nuove strategie adottate: la diversificazione sul territorio degli interessi imprenditoriali appaiono esemplificativi di un nuovo disegno strategico che sembrerebbe formulato nella convinzione che l\u2019ampliamento degli ambiti territoriali di operativit\u00e0 possa da un lato, ridare una apparente veste di legalit\u00e0 alle societ\u00e0 del gruppo, e, dall\u2019altro far apparire una presa di distanza dagli ambienti camorristici<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Nel medesimo decreto di sequestro, inoltre, veniva evidenziato che \u201c<em>le complesse e numerose vicende giudiziarie che hanno coinvolto negli anni il predetto imprenditore camorrista, anche con riferimento <strong>alle condanne per gravi reati quali quelli di cui agli artt. 629 e 416 bis c.p., hanno determinato l\u2019imputato, evidentemente consapevole di possibili iniziative nell\u2019ambito delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, ad investire il patrimonio illecitamente conseguito nel corso degli anni con particolari cautele tali da consentirgli, da un lato, l\u2019operativit\u00e0 nel tradizionale e lucroso settore degli appalti pubblici per i servizi di rimozione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, dall\u2019altro, di impedire e\/o ostacolare la riconducibilit\u00e0 a lui delle numerose societ\u00e0 nel frattempo costituite<\/strong><\/em>\u201d.<\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: underline;\"><em><strong>In presenza di un\u2019interdittiva la stazione appaltante \u00e8 obbligata a risolvere i contratti in essere con l\u2019impresa colpita dal provvedimento antimafia<\/strong><\/em><\/span><\/p>\n<p>Nella pronuncia in rassegna il consorzio aveva impugnato anche la <strong>risoluzione contrattuale disposta da un Comune ai sensi dell\u2019art. 94, comma 2 del d.lgs. n. 159\/2011 ed aveva contestualmente impugnato il provvedimento adottato dall\u2019Autorit\u00e0 Anticorruzione recante <\/strong>l\u2019annotazione dell\u2019interdittiva antimafia<strong> all\u2019interno del casellario informatico dei contratti pubblici<\/strong>.<\/p>\n<p>Anche tale censura \u00e8 stata rigettata dal Tar Campania, in quanto <strong>il Comune era tenuto ad interrompere il rapporto contrattuale. In presenza di un\u2019interdittiva antimafia, infatti, le uniche ipotesi \u2013 eccezionali \u2013 che consentono la prosecuzione del rapporto contrattuale con l\u2019impresa colpita dall\u2019informativa sono quelle relative al caso in cui <u>l&#8217;opera sua in corso di ultimazione<\/u> ovvero quelle relative all\u2019ipotesi di <u>fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell&#8217;interesse pubblico<\/u>, <u>qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi<\/u><\/strong>.<\/p>\n<p><strong>In via generale, la stazione appaltante \u00e8 pertanto vincolata a sciogliersi dal rapporto contrattuale in presenza di interdittiva<\/strong>, <strong>e ci\u00f2<\/strong> <strong>se e fino a quando non sopraggiunga l&#8217;eventuale provvedimento di straordinaria e temporanea gestione adottata dal Prefetto per le eccezionali esigenze contemplate dall&#8217;art. 32, comma 10 del decreto-legge n. 90 del 2014.<\/strong><\/p>\n<p>Sul punto, le Linee Guida dell&#8217;Anac del 27 gennaio 2015 per l&#8217;applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese chiariscono infatti che, <strong>in presenza di una informativa antimafia interdittiva, la regola generale \u00e8 quella della revoca dell&#8217;aggiudicazione<\/strong> <strong>o, se la stipula negoziale \u00e8 gi\u00e0 intervenuta, della risoluzione del contratto<\/strong>, ai sensi dell&#8217;art. 94, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 159\/2011: <strong>la prosecuzione del rapporto contrattuale costituisce, pertanto, un rimedio di carattere straordinario, ammesso soltanto in presenza di eccezionali requisiti<\/strong> <strong>rispondenti ad esclusive finalit\u00e0 di interesse pubblico, e nei rigorosi limiti stabiliti dal citato art. 32. L&#8217;eccezione consiste, in definitiva, nella prosecuzione del rapporto fondata sulla valutazione prefettizia che, in concreto, deve accertare l&#8217;urgente necessit\u00e0 di assicurare il completamento dell&#8217;esecuzione dell&#8217;accordo contrattuale, ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuit\u00e0 di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonch\u00e9 per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell&#8217;integrit\u00e0 dei bilanci pubblici (art. 32, comma 10 del decreto-legge n. 90\/2014).<\/strong><\/p>\n<p>Secondo il Tar Campania non pu\u00f2 ravvisarsi, sotto tale profilo, alcuna illegittima compressione della iniziativa economica privata tutelata dall\u2019art. 41 Cost.: <strong>lo Stato, infatti, non riconosce dignit\u00e0 e statuto di operatori economici <\/strong><strong>\u2012<\/strong><strong> e non pi\u00f9 soltanto nei rapporti con la pubblica amministrazione <\/strong><strong>\u2012<\/strong><strong> a soggetti condizionati, controllati, infiltrati ed eterodiretti dalle associazioni mafiose. Questa valutazione <\/strong><strong>\u2012 <\/strong><strong>che ha natura preventiva e non sanzionatoria, ed \u00e8 pertanto avulsa da qualsivoglia logica penale o, <em>lato sensu<\/em>, punitiva<\/strong> <strong>\u2012 <\/strong>costituisce un severo limite all\u2019iniziativa economica privata giustificato dalla considerazione che il metodo mafioso, per sua stessa ragion di essere, rappresenta un \u201c<em>danno alla sicurezza, alla libert\u00e0, alla dignit\u00e0 umana<\/em>\u201d (art. 41, comma secondo, della Costituzione) gi\u00e0 sul piano dei rapporti tra privati prima ancora che in quello con le pubbliche amministrazioni<strong>, <\/strong>oltre a porsi in contrasto con l\u2019utilit\u00e0 sociale, limite, quest\u2019ultimo, allo stesso esercizio della propriet\u00e0 privata. <strong>Il metodo mafioso \u00e8 e resta tale <\/strong><strong>\u2012 <\/strong><strong>per un essenziale principio di eguaglianza sostanziale, prima ancora che di logica giuridica <\/strong><strong>\u2012 <\/strong><strong>non solo nelle contrattazioni con la pubblica amministrazione, ma anche tra privati, ovverosia nello svolgimento della libera iniziativa economica. Non si pu\u00f2 infatti ignorare che tra economia pubblica ed economia privata sussista un intreccio tanto profondo<\/strong>, anche nell\u2019attuale contesto di una economia globalizzata, che <strong>non \u00e8 pensabile n\u00e9 possibile contrastare l\u2019infiltrazione della mafia \u201cimprenditrice\u201d ed i suoi interessi senza colpire anche gli altri: tale distinzione, se poteva avere una giustificazione nella societ\u00e0 meno complessa di cui la precedente legislazione antimafia era specchio, viene oggi a perdere ogni valore ed efficacia deterrente per entit\u00e0 economiche che, sostenute da ingenti risorse finanziarie di illecita origine ed agevolate, rispetto ad altri operatori, da modalit\u00e0 criminose ed omertose, entrano nel mercato con una aggressivit\u00e0 tale da eliminare ogni concorrenza e, infine, da monopolizzarlo. La tutela della trasparenza e della concorrenza, nel libero esercizio di una attivit\u00e0 imprenditoriale rispettosa della sicurezza e della dignit\u00e0 umana, \u00e8 insomma un valore che deve essere preservato nell\u2019economia sia pubblica che privata. <\/strong><\/p>\n<p>Per il Tar Campania va anche rammentato che il bilanciamento tra i valori costituzionali rilevanti in materia nonch\u00e9 l\u2019esigenza, da un lato, di preservare i rapporti economici dalle infiltrazioni mafiose in attuazione del superiore principio di legalit\u00e0 sostanziale e, dall\u2019altro, la libert\u00e0 di impresa, trovano nella previsione della possibilit\u00e0 di aggiornamento, ai sensi dell\u2019art. 91, comma 5 del d.lgs. n. 159\/2011, un punto di equilibrio fondamentale e uno snodo della disciplina in materia, sia in senso favorevole che sfavorevole all\u2019impresa, poich\u00e9 ci\u00f2 <strong>impone all\u2019autorit\u00e0 prefettizia di considerare i fatti nuovi, laddove sopravvenuti, o anche precedenti \u2013 se non noti \u2013 e consente all\u2019impresa stessa di rappresentarli all\u2019autorit\u00e0, laddove da questa non conosciuti<\/strong>.<\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: underline;\"><em><strong>Le misure di straordinaria gestione dell\u2019impresa colpita dall\u2019interdittiva antimafia<\/strong><\/em><\/span><\/p>\n<p>Il consorzio ricorrente aveva impugnato, tra l\u2019altro, il provvedimento del Prefetto di Napoli con cui era stata disposta, ai sensi dell\u2019art. 32, comma 10, del D.L. n. 90\/2014, la straordinaria e temporanea gestione del medesimo consorzio con riferimento ad alcuni specifici contratti di appalto, sempre relativi alla raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani.<\/p>\n<p>Anche tali motivi di ricorso sono stati tuttavia rigettati dal Giudice amministrativo campano, che ha ritenuto opportuno riportare nella pronuncia l\u2019intero testo dell\u2019art. 32 del decreto-legge n. 90\/2014, convertito, con modifiche, nella legge n. 114\/2014. L\u2019articolo citato prevede in particolare, al primo comma, che nell\u2019ipotesi in cui l\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria proceda per i delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322, c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p. oppure in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali attribuibili ad un\u2019impresa aggiudicataria di un appalto ovvero ad un concessionario di lavori pubblici o ad un contraente generale, \u201c<em>il Presidente dell\u2019ANAC ne informa il Procuratore della Repubblica e, in presenza di fatti gravi e accertati \u2026 propone al Prefetto competente in relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante, alternativamente: <\/em><\/p>\n<ol>\n<li><em>a) di <strong>ordinare la rinnovazione degli organi sociali<\/strong> mediante la sostituzione del soggetto coinvolto e, ove l\u2019impresa non si adegui nei termini stabiliti, di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione dell\u2019impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto d\u2019appalto o della concessione; <\/em><\/li>\n<li><em>b) di <strong>provvedere direttamente alla straordinaria e temporanea gestione<\/strong> dell\u2019impresa appaltatrice <strong>limitatamente alla completa esecuzione del contratto<\/strong> di appalto o della concessione<\/em>\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Il secondo comma dispone che \u201c<em>il Prefetto, previo accertamento dei presupposti indicati al comma 1 e valutata la particolare gravit\u00e0 dei fatti oggetto dell\u2019indagine, <strong>intima all\u2019impresa di provvedere al rinnovo degli organi sociali<\/strong> sostituendo il soggetto coinvolto e ove l\u2019impresa non si adegui nel termine di trenta giorni ovvero <strong>nei casi pi\u00f9 gravi, provvede<\/strong> nei dieci giorni successivi con decreto alla nomina di uno o pi\u00f9 amministratori, in numero comunque non superiore a tre, in possesso dei requisiti di professionalit\u00e0 e onorabilit\u00e0 di cui al regolamento adottato ai sensi dell\u2019articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>L\u2019ottavo comma dell\u2019art. 32 disciplina, in particolare, la misura di sostegno e monitoraggio e statuisce che \u201c<em>Nel caso in cui le indagini di cui al comma 1 riguardino componenti di organi societari diversi da quelli di cui al medesimo comma \u00e8 disposta <strong>la misura di sostegno e monitoraggio dell&#8217;impresa<\/strong>. Il Prefetto provvede, con decreto, adottato secondo le modalit\u00e0 di cui al comma 2, alla <strong>nomina di uno o pi\u00f9 esperti \u2026 con il compito di svolgere funzioni di sostegno e monitoraggio dell&#8217;impresa<\/strong>. A tal fine, gli esperti <strong>forniscono all&#8217;impresa prescrizioni operative<\/strong>, elaborate secondo riconosciuti indicatori e modelli di trasparenza, riferite agli ambiti organizzativi, al sistema di controllo interno e agli organi amministrativi e di controllo<\/em>\u201d. Il comma 10 prevede infine che \u201c<em>Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano <strong>anche nei casi in cui sia stata emessa dal Prefetto un\u2019informazione antimafia interdittiva e sussista l\u2019urgente necessit\u00e0 di assicurare il completamento dell\u2019esecuzione del contratto, ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuit\u00e0 di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonch\u00e9 per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell\u2019integrit\u00e0 dei bilanci pubblici<\/strong>, ancorch\u00e9 ricorrano i presupposti di cui all\u2019articolo 94, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, le misure sono disposte di propria iniziativa dal Prefetto che ne informa il Presidente dell&#8217;ANAC<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>L&#8217;individuazione del provvedimento da applicare e, dunque, la scelta fra le misure di cui all\u2019art. 32 deve cos\u00ec avvenire secondo un <strong>principio di gradualit\u00e0<\/strong> in relazione alla gravit\u00e0 della situazione riscontrata a carico dell\u2019operatore economico e della corrispondente necessit\u00e0 di ripristinare le condizioni di legalit\u00e0 al fine di elidere profili di contiguit\u00e0 e collusioni anche solo agevolative con la criminalit\u00e0 organizzata. La scala degli interventi prevede, <strong>nelle ipotesi di minore compromissione, l\u2019inserimento nella impresa di un presidio composto da esperti con il compito di svolgere funzioni di sostegno e monitoraggio ed orientare<\/strong> la <em>governance<\/em> mediante indicazione di prescrizioni operative, elaborate secondo riconosciuti indicatori e modelli di trasparenza, riferite agli ambiti organizzativi e al sistema di controllo interno (art. 32, comma 8). Su un diverso livello si collocano, invece, le misure previste <strong>per i casi pi\u00f9 gravi, consistenti nell\u2019ordine di rinnovazione degli organi sociali mediante la sostituzione<\/strong> del titolare o del componente che risulta coinvolto nel procedimento penale o al quale sono ascrivibili le situazioni di contiguit\u00e0 mafiosa (art. 32, comma 1 lett. \u2018a\u2019) ovvero, nei casi di maggiore gravit\u00e0 o nelle ipotesi di inottemperanza all\u2019ingiunzione a rinnovare gli organi sociali, nella gestione straordinaria dell\u2019impresa che dispiega i suoi effetti limitatamente al contratto in relazione al quale essa \u00e8 disposta (art. 32, comma 1, lett. \u2018b\u2019). A tale proposito, le Linee guida adottate dal Ministro dell&#8217;Interno e dal Presidente dell&#8217;Anac in data 27 gennaio 2015 prevedono che la <strong>misura meno invasiva (ordine di rinnovazione degli organi sociali) trova applicazione solo nell&#8217;ipotesi in cui si possa ritenere che i tentativi di infiltrazione criminale siano suscettibili di essere eliminati<\/strong> attraverso l&#8217;allontanamento di singoli soggetti dalla titolarit\u00e0 degli organi sociali. <strong>Negli altri casi, al contrario, il Prefetto dovr\u00e0 direttamente disporre la misura della straordinaria e temporanea gestione<\/strong>, <strong>procedendo alla nomina<\/strong> degli amministratori, destinati ad esercitare tutti i poteri degli organi di amministrazione e direzione, con riguardo all&#8217;esecuzione dei contratti in relazione ai quali ricorre l&#8217;esigenza di tutelare gli interessi pubblici di cui all&#8217;art. 32, comma 10 del decreto-legge n. 90\/2014. A titolo esemplificativo \u2013 aggiunge il Tar Campania \u2013 richiedono l&#8217;adozione della straordinaria e temporanea amministrazione quelle situazioni in cui i tentativi di infiltrazione criminale coinvolgano anche gli assetti proprietari dell&#8217;impresa o soggetti titolari di pi\u00f9 cariche sociali: tali circostanze denotano, infatti, <em>ex se<\/em> un livello di compromissione dell&#8217;impresa particolarmente forte e diffuso che non pu\u00f2 essere sterilizzato attraverso l&#8217;ordine di rinnovazione del singolo organo di amministrazione, direzione o controllo.<\/p>\n<p><strong>Di carattere residuale \u00e8, invece, la c.d. <em>tutorship<\/em>, ovverosia la nomina da parte del Prefetto di esperti con compiti di sostegno e monitoraggio<\/strong> dell\u2019impresa di cui all\u2019art. 32, comma 8: tale misura trova infatti applicazione <strong>solo nell\u2019ipotesi in cui i tentativi di infiltrazione mafiosa siano riconducibili a soggetti della compagine di impresa che ricoprono ruoli o incarichi diversi da quelli indicati nell\u2019art. 85 del d.lgs. n. 159\/2011 (ad es. in caso di procuratori <em>ad negotia<\/em> con poteri limitati<\/strong> a specifici contratti o settori dell\u2019impresa che non sono assimilabili a quelli propri degli amministratori o di altri organi di direzione).<\/p>\n<p>Applicando tali principi al caso in esame, il Tar ha rilevato che il provvedimento prefettizio impugnato conteneva l\u2019espressa motivazione in ordine alle ragioni della scelta praticata, evidenziando che \u201c<em>la sussistenza degli elementi previsti dall\u2019art. 32, comma 10, del decreto-legge n. 90\/2014 s.m.i. e che la tutela di diritti fondamentali cui \u00e8 sotteso il completamento e\/o la prosecuzione contrattuale, unitamente a quelli inerenti l\u2019interesse pubblico di tutela della legalit\u00e0 e di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa, richiede l\u2019attivazione delle misure di straordinaria e temporanea gestione dell\u2019appalto previste dal predetto comma 1, lett. b) al fine di garantire un presidio e un monitoraggio costante per tutto il perdurare degli appalti, tesi ad assicurare che gli stessi proseguano regolarmente, nel rispetto dei tempi preventivati e al riparo di qualsiasi tentativo di condizionamento criminale<\/em>\u201d. Il Tar ha pertanto ritenuto ragionevole la scelta di disporre la misura della straordinaria gestione dell\u2019impresa anzich\u00e9 quella del sostegno e del monitoraggio che, come accennato, pu\u00f2 trovare applicazione in fattispecie connotate da minore gravit\u00e0 dei fatti e con minore livello di compromissione negli illeciti dell\u2019operatore economico che, nella fattispecie in scrutinio, ha riguardato i vertici del consorzio.<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\"><em>(a cura della dott.ssa\u00a0<strong>Ilenia Filippetti<\/strong><\/em><em>,<br \/>\n<\/em><em>Responsabile Sezione Provveditorato della Regione Umbria, Presidente di Forum Appalti)<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><em><br \/>\nSul tema dell\u2019utilizzo delle misure antimafia quale strumento di contrasto delle infiltrazioni della criminalit\u00e0 organizzata nell\u2019economia vedi l\u2019ampia documentazione presente nella sezione\u00a0<strong><a href=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/mafie\/\">Mafie e antimafia<\/a><\/strong>\u00a0del sito di Avviso Pubblico<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La recente pronuncia del TAR Campania, Napoli, n. 5104 del 30 luglio 2018 focalizza alcuni aspetti particolarmente importanti relativi all\u2019applicazione delle misure antimafia agli appalti&nbsp;<span class=\"hellipsis\">[&hellip;]<\/span><a class=\"more-link\" href=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/corruzione-appalti\/lapplicazione-delle-misure-antimafia-agli-appalti-per-i-rifiuti\/\">Leggi tutto <span class=\"screen-reader-text\">L\u2019applicazione delle misure antimafia agli appalti per i rifiuti<\/span> <span class=\"meta-nav\" aria-hidden=\"true\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":198,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_acf_changed":false,"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"wp_social_preview_title":"","wp_social_preview_description":"","wp_social_preview_image":0,"footnotes":""},"class_list":["post-29438","page","type-page","status-publish","hentry"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.2 - 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