{"id":39432,"date":"2020-10-21T06:48:58","date_gmt":"2020-10-21T04:48:58","guid":{"rendered":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/?page_id=39432"},"modified":"2020-10-21T06:48:58","modified_gmt":"2020-10-21T04:48:58","slug":"gli-orientamenti-del-tar-di-brescia-su-ordinanze-e-regolamenti-di-contrasto-al-gioco-dazzardo-patologico-emanati-dagli-enti-locali","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/gioco-dazzardo\/gli-orientamenti-del-tar-di-brescia-su-ordinanze-e-regolamenti-di-contrasto-al-gioco-dazzardo-patologico-emanati-dagli-enti-locali\/","title":{"rendered":"Gli orientamenti del TAR di Brescia su ordinanze e regolamenti emanati dai Comuni per il contrasto al gioco d&#8217;azzardo patologico"},"content":{"rendered":"<ul style=\"list-style-type: disc;\">\n<li><strong>IL TAR DI BRESCIA INTERVIENE SULL\u2019APPLICAZIONE DEL DISTANZIOMETRO NEL CASO DI NUOVA INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA GIOCO<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Premessa.<\/strong> Il Comune di Carpendolo con il Regolamento 9\/2018 e l\u2019Ordinanza sindacale 12\/2018 ha introdotto, tra le altre cose, dei limiti di orario per l\u2019utilizzo delle videolottery e delle new slot machine (con interruzione nelle fasce orarie 7.30-9.30; 12-14; 19-21). Avverso tali provvedimenti \u00e8 intervenuta, con una serie di censure, una sala gioco.<\/p>\n<p>All\u2019atto della sua costituzione in giudizio, il Comune di Carpenedolo ha per\u00f2 sollevato la questione relativa all\u2019assenza di interesse concreto ed attuale alla decisione, poich\u00e9 l\u2019autorizzazione stessa per la sala gioco, rilasciata dalla Questura (con parere contrario dell\u2019Ente locale stesso), sarebbe in realt\u00e0 viziata, in quanto non terrebbe in considerazione l\u2019obbligo di distanza minima di 100 metri dagli sportelli bancomat per le nuove installazioni di apparecchi (ai sensi dell\u2019art. 4 del Regolamento comunale). Il giudizio dinanzi al TAR di Brescia (<a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=tar_bs&amp;nrg=201800490&amp;nomeFile=201900130_01.html&amp;subDir=Provvedimenti\">sentenza 130\/2019<\/a>) che qui si analizza si concentra proprio su questo aspetto.<\/p>\n<p><strong>Il caso.<\/strong> La societ\u00e0 in questione difende la legittimit\u00e0 dell\u2019autorizzazione ricostruendo la vicenda in questi termini: la societ\u00e0 ricorrente nel 2017 ha ceduto il ramo d\u2019azienda a un terzo; successivamente il contratto \u00e8 stato risolto consensualmente; a partire dall\u2019ottenimento della licenza per l\u2019esercizio del gioco ex art. 88 TULPS, la societ\u00e0 in questione ritorna in possesso del ramo d\u2019azienda. Con ci\u00f2 il ricorrente intende dunque dimostrare che quella in esame non sarebbe una nuova installazione (e che dunque non sarebbe soggetto all\u2019obbligo di rispetto delle distanze).<\/p>\n<p><strong>Le argomentazioni del TAR.<\/strong> Il Collegio respinge le spiegazioni addotte dalla societ\u00e0 ricorrente e qualifica la vicenda nei termini di nuova installazione. In particolare argomenta sulla base dell\u2019art. 5 della <a href=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/gioco-dazzardo\/la-legge-della-regione-lombardia-di-contrasto-al-gioco-patologico\/\">Legge regionale 8\/2013<\/a>, in cui si individuano alcune ipotesi che si possono equiparare alla nuova installazione di apparecchi: tra questi, in particolare, \u201cla stipulazione di un nuovo contratto, anche con differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere\u201d. La vicenda oggetto del caso di specie sarebbe, per questo TAR, ricompresa in questa fattispecie.<\/p>\n<p>I giudici richiamano anche l\u2019art. 8 del TULPS in cui si prescrive che le autorizzazioni di polizia sono personali e non possono essere trasmesse (cos\u00ec come ricordato anche nella <a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=tar_rm&amp;nrg=201506971&amp;nomeFile=201607816_01.html&amp;subDir=Provvedimenti\">sentenza del TAR Lazio 7816\/2016<\/a>): dunque, \u201canche il ritorno in capo al soggetto che ne era gi\u00e0 proprietario \u2026 deve essere considerato come il rilascio di una nuova licenza, che implica anche la verifica dei requisiti oggettivi dei locali presso cui l\u2019attivit\u00e0 deve essere svolta\u201d. In questo senso, si cita anche la <a href=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/gioco-dazzardo\/il-tar-lecce-respinge-il-ricorso-di-una-sala-giochi-per-mancato-rispetto-del-distanziometro\/?hilite=%27lecce%27%2C%271031%27%2C%272018%27\">sentenza del TAR di Lecce 1031\/2018<\/a>.<\/p>\n<p><strong>Conclusioni.<\/strong> Sulla base di queste considerazioni, il TAR afferma che la societ\u00e0 in esame deve rispettare la distanza minima dagli sportelli bancomat prevista per le nuove installazioni di apparecchi e pertanto non pu\u00f2 considerarsi titolare di un interesse attuale a impugnare il provvedimento limitativo degli orari in quanto non legittimata alla gestione stessa della sala giochi. Il ricorso dunque viene dichiarato inammissibile.<\/p>\n<p>D\u2019altro canto, i giudici optano per la compensazione delle spese poich\u00e9 comunque il Comune non ha agito in modo tempestivo per far cessare l\u2019attivit\u00e0 di gioco.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul style=\"list-style-type: disc;\">\n<li><strong>IL TAR DI BRESCIA BOCCIA LE LIMITAZIONI ORARIE INTRODOTTE DAL SINDACO DI ROE\u2019 VOLCIANO GIUDICANDO INSUFFICIENTE L\u2019ISTRUTTORIA EFFETTUATA; <\/strong><\/li>\n<li><strong>IL COMUNE DI BRESCIA INTERVIENE IN AUTOTUTELA PER ANNULLARE L\u2019ORDINANZA DOPO LA BOCCIATURA IN SEDE CAUTELARE<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>La normativa e il ricorso.<\/strong> Il Comune di Ro\u00e8 Volciano \u00e8 intervenuto sugli orari di funzionamento degli apparecchi del gioco d\u2019azzardo (in particolare, videolottery e new slot machine) con il Regolamento 30\/2018 e l\u2019Ordinanza sindacale 1512\/2018.<\/p>\n<p>Nello specifico, il Regolamento ha dato mandato al Sindaco di determinare gli orari in cui \u00e8 possibile l\u2019esercizio del gioco in modo da non penalizzare determinate tipologie di gioco a favore di altre e in modo che le fasce di apertura e chiusura siano efficaci per contrastare il gioco in quei momenti della giornata che sono \u201ctradizionalmente e culturalmente dedicati alle relazioni familiari\u201d. L\u2019Ordinanza ha reso operativo quanto previsto nell\u2019atto del Consiglio comunale specificando le fasce di interruzione (7.30-9.30; 12-14; 19-21) degli apparecchi ovunque essi siano collocati. Contro questa normativa ha fatto ricorso una societ\u00e0 che gestisce una sala nel territorio comunale lamentando la violazione di diversi profili. Il TAR si \u00e8 pronunciato prima con l\u2019ordinanza 465\/2018 e poi con la <a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=tar_bs&amp;nrg=201800969&amp;nomeFile=201900274_01.html&amp;subDir=Provvedimenti\">sentenza 274\/2019<\/a> che qui si analizzano.<\/p>\n<p><strong>Le contestazioni rispetto all\u2019istruttoria.<\/strong> Il primo profilo che viene sollevato dal ricorrente \u00e8 quello relativo all\u2019istruttoria condotta dal Comune di Ro\u00e8 Volciano in premessa al provvedimento. In particolare, oggetto di contestazione sono:<\/p>\n<p>1) la circostanza che i dati riportati non fanno riferimento al territorio del Comune bens\u00ec a tutta la provincia;<\/p>\n<p>2) il fatto che la spesa pro capite di 300 euro nel gioco non sarebbe in realt\u00e0 un dato preoccupante;<\/p>\n<p>3) il fatto che la tendenza di crescita di questa cifra, che il Comune evidenzia, non risulterebbe invece da un esame attento dei numeri.<\/p>\n<p><strong>Il Manifesto dei sindaci per la legalit\u00e0 contro il gioco d\u2019azzardo.<\/strong> Il Comune di Ro\u00e8 Volciano ha fatto poi riferimento anche al <a href=\"https:\/\/www.scuoladellebuonepratiche.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2014\/09\/Manifesto_Azzardo.pdf\">Manifesto dei sindaci per la legalit\u00e0 contro il gioco d\u2019azzardo<\/a>, col quale l\u2019Ente Locale ha assunto l\u2019impegno di contrastare il gioco. Tuttavia, gi\u00e0 con l\u2019<a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=tar_bs&amp;nrg=201800969&amp;nomeFile=201800465_05.html&amp;subDir=Provvedimenti\">ordinanza 465\/2018<\/a>, il TAR di Brescia, chiamato a pronunciarsi in via cautelare, aveva escluso l\u2019ipotesi che questo atto potesse in qualche misura sopperire alla carenza di motivazione (che gi\u00e0 in quella sede veniva evidenziata dai giudici, i quali accoglievano la richiesta di sospensione dell\u2019Ordinanza sindacale, rimandando la trattazione del merito a udienza successiva).<\/p>\n<p><strong>La natura derogatoria dell\u2019intervento comunale sugli orari e la necessit\u00e0 di un\u2019istruttoria adeguata.<\/strong> Il TAR di Brescia, con la sentenza in esame, ha di fatto confermato l\u2019indirizzo che aveva gi\u00e0 assunto nell\u2019ordinanza cautelare e ha accolto il ricorso della societ\u00e0 per quanto attiene il profilo dell\u2019inadeguatezza dell\u2019istruttoria. Il ragionamento del Collegio si fonda anzitutto sulla natura derogatoria degli interventi comunali in materia di orari: viene detto, infatti, che il settore del gioco d\u2019azzardo \u00e8 gi\u00e0 disciplinato dal legislatore (che assicura gi\u00e0 un bilanciamento tra i diversi interessi di cui all\u2019art. 41 della Costituzione). Per introdurre limitazioni ulteriori (come quelle sugli orari) \u00e8 necessario che venga accertata la \u201cconcreta necessit\u00e0\u201d di incidere a livello locale sul fenomeno della ludopatia.<\/p>\n<p>Da un lato, pertanto, \u00e8 corretto e plausibile, che un Comune decida di introdurre delle limitazioni ulteriori \u201cal fine di preservare altri beni costituzionalmente tutelati, la cui tutela sia demandata all\u2019autorit\u00e0 comunale\u201d; dall\u2019altro, per\u00f2, ci\u00f2 \u00e8 possibile solamente se tali limitazioni \u201crisultino adeguatamente supportate da una compiuta istruttoria\u201d, stante la natura derogatoria di queste prescrizioni rispetto alla normativa generale e bench\u00e9 comunque si ribadisca che effettivamente il problema della ludopatia possa essere ritenuto \u201cormai un fatto notorio o, comunque, una nozione di fatto di comune esperienza\u201d (in questo senso si veda la sentenza del <a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=tar_ve&amp;nrg=201600544&amp;nomeFile=201700982_01.html&amp;subDir=Provvedimenti\">TAR Veneto 982\/2017<\/a>).<\/p>\n<p><strong>L\u2019Ordinanza e il Regolamento. <\/strong>Il TAR di Brescia, procedendo su queste argomentazioni, opera poi una distinzione tra l\u2019Ordinanza e il Regolamento, salvando quest\u2019ultimo e bocciando la prima. Infatti, \u00e8 solo con l\u2019Ordinanza che si determinano le limitazioni per il privato ed \u00e8, quindi, con riferimento a questa che si richiede che l\u2019istruttoria sia completa e dimostrativa della necessit\u00e0 di adottare limitazioni nel Comune (specialmente se consistenti, come ritiene il TAR siano quelle introdotte nel caso di specie, con l\u2019interruzione del gioco per quattro ore e mezza su quindici ore complessive di apertura).<\/p>\n<p>Secondo il Collegio, l\u2019Ordinanza del Sindaco:<\/p>\n<p>1) non dimostra che nel Comune c\u2019\u00e8 un\u2019emergenza ludopatia, accogliendo in pieno le censure sull\u2019istruttoria proposte dal ricorrente (poco sopra ricordate);<\/p>\n<p>2) non dimostra l\u2019efficacia delle misure anche in relazione all\u2019assenza di misure analoghe nei Comuni limitrofi (onde per cui gli utenti delle sale potrebbero spostarsi).<\/p>\n<p>In definitiva, il TAR in questo caso ha ritenuto insufficiente gli accertamenti istruttori addotti in epigrafe dell\u2019Ordinanza (per un orientamento simile, si veda anche la sentenza del <a href=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/gioco-dazzardo\/le-recenti-sentenze-del-tar-in-materia-di-limitazione-orari\/?hilite=%27flero%27\">TAR Brescia 930\/2018<\/a>).<\/p>\n<p>Sui requisiti dell\u2019istruttoria, comunque, si deve ricordare che nella giurisprudenza amministrativa sono presenti anche indirizzi che tendono a ridurne l\u2019importanza ai fini della giustificazione dei provvedimenti comunali (ad esempio, tra le pi\u00f9 recenti, si veda la sentenza del <a href=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/gioco-dazzardo\/il-consiglio-di-stato-nel-parere-1200-2020-avalla-gli-orari-di-apertura-delle-sale-gioco-disposti-dal-comune-di-reggio-calabria\/?hilite=%27reggio%27%2C%27calabria%27%2C%27azzardo%27\">Consiglio di Stato 1200\/2020<\/a> e quella del <a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=tar_rm&amp;nrg=201809644&amp;nomeFile=201901414_01.html&amp;subDir=Provvedimenti\">TAR Lazio 1414\/2019<\/a>).<\/p>\n<p><strong>L\u2019uniformit\u00e0 degli orari tra tipologie di esercizi. <\/strong>Un altro motivo di ricorso che il ricorrente solleva \u00e8 quello relativo alla disparit\u00e0 di trattamento che si crea imponendo un orario unico e indifferenziato per tutte le tipologie di esercizi commerciali. Il TAR in questo caso boccia le richieste della societ\u00e0, affermando che l\u2019uniformit\u00e0 degli orari per gli apparecchi ovunque installati costituisce invece presupposto per l\u2019efficacia della misura stessa, posto che altrimenti la trasmigrazione degli utenti da un\u2019attivit\u00e0 all\u2019altra vanificherebbe ogni sforzo.<\/p>\n<p><strong>La sanzione della sospensione in caso di recidiva nella violazione. <\/strong>Il ricorrente infine solleva una censura rispetto all\u2019introduzione di una sanzione sospensiva in caso di recidiva nella violazione delle misure limitative degli orari. Anche in questo caso, per\u00f2, il TAR respinge il ricorso, affermando che:<\/p>\n<p>1) l\u2019Amministrazione comunale pu\u00f2 applicare l\u2019art. 10 del TULPS (che prevede le ipotesi di sospensione delle autorizzazioni) in caso di abuso: nell\u2019argomentazione i giudici richiamano la <a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=tar_bs&amp;nrg=201601171&amp;nomeFile=201700450_01.html&amp;subDir=Provvedimenti\">sentenza 450\/2017<\/a> del medesimo Collegio;<\/p>\n<p>2) il Comune ha la facolt\u00e0 di stabilire quali comportamenti siano qualificabili in termini di abuso;<\/p>\n<p>3) in questo caso il Comune ha semplicemente esercitato questa facolt\u00e0, definendo come abuso la violazione della normativa in esame per due volte in un anno, il che non appare irragionevole.<\/p>\n<p><strong>Il caso del Comune di Brescia. <\/strong>Una questione simile a questa si \u00e8 presentata nel Comune di Brescia: qui infatti nel Novembre del 2017 e nel Marzo del 2018 sono stati adottati rispettivamente il Regolamento e l\u2019Ordinanza per disciplinare il gioco d\u2019azzardo, in particolare con introducendo con quest\u2019ultima gli stessi orari di sospensione del gioco del caso appena analizzato.<\/p>\n<p>I ricorrenti hanno proposto delle censure simili, fondate essenzialmente sulla carenza di istruttoria e sull\u2019insufficienza del riferimento al Manifesto dei sindaci per la legalit\u00e0 contro il gioco d\u2019azzardo a giustificazione delle limitazioni. L\u2019iter ha visto anzitutto la pronuncia del TAR di Brescia, in sede cautelare, con l\u2019<a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=tar_bs&amp;nrg=201800191&amp;nomeFile=201800151_05.html&amp;subDir=Provvedimenti\">ordinanza 151\/2018<\/a>. Anche in questo caso il Collegio ha bocciato le misure introdotte per insufficienza dell\u2019istruttoria e carenza di motivazione, evidenziando l\u2019assenza sia di dati specifici relativi alla situazione nel Comune di Brescia sia di indicazioni scientifiche comprovanti l\u2019utilit\u00e0 delle misure.<\/p>\n<p>A seguito di questa pronuncia il Comune di Brescia ha deciso di annullare in autotutela l\u2019ordinanza sindacale: la <a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=tar_bs&amp;nrg=201800191&amp;nomeFile=201800677_01.html&amp;subDir=Provvedimenti\">sentenza 677\/2018<\/a> con cui il TAR di Brescia si \u00e8 pronunciato nel merito della questione, pertanto, non ha fatto altro che dichiarare improcedibile la parte del ricorso relativa all\u2019Ordinanza ormai espunta, e ha comunque bocciato le altre doglianze presentate dai ricorrenti.<\/p>\n<p><strong>Il caso di Manerbio.<\/strong> Infine, si deve anche dar conto di un\u2019altra notizia: il Comune di Manerbio, che aveva introdotto limitazioni al gioco con fasce orarie uguali a quelle dei casi appena visti, dopo il ricorso di alcuni esercenti e alla luce delle pronunce del TAR Brescia ha scelto di revocare l\u2019ordinanza evitando cos\u00ec il giudizio.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul style=\"list-style-type: disc;\">\n<li><strong>IL TAR DI BRESCIA BOCCIA LE LIMITAZIONI ORARIE INTRODOTTE DAL SINDACO DI CAVERNAGO (Bergamo)<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>La normativa.<\/strong> Il <a href=\"https:\/\/www.comune.cavernago.bg.it\/export\/sites\/default\/.galleries\/documenti\/risorse\/Regolamenti\/Servizi-Sociali\/08-Regol.SERIATELUDOPATIA_DEF.pdf\">Regolamento del Comune di Cavernago 12\/2018<\/a> ha previsto all\u2019art. 6 che il funzionamento degli apparecchi da gioco (del tipo new slot e videolottery), ovunque essi siano installati, \u00e8 vietato dalle ore 23 alle ore 9. A questa previsione del Consiglio comunale ha fatto seguito l\u2019Ordinanza del Sindaco 4\/2019 con cui gli orari sono effettivamente entrati in vigore.<\/p>\n<p><strong>Il ricorso.<\/strong> Di fronte a queste prescrizioni, una societ\u00e0 che gestisce una sala giochi nel Comune di Cavernago ha presentato ricorso dinanzi al TAR di Brescia (che si \u00e8 pronunciato con la <a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=tar_bs&amp;nrg=201800963&amp;nomeFile=202000684_01.html&amp;subDir=Provvedimenti\">sentenza 684\/2020<\/a>) censurando alcuni profili degli atti impugnati.<\/p>\n<p><strong>La competenza del Sindaco in materia di orari.<\/strong> Innanzitutto, nella sentenza del TAR si ricorda che la competenza rispetto alla limitazione degli orari di funzionamento degli apparecchi del gioco \u00e8 assegnata al Sindaco, ai sensi dell\u2019art. 50, comma 7 del TUEL: il Consiglio comunale pertanto pu\u00f2 soltanto svolgere una funzione di indirizzo in quest\u2019ambito, mentre l\u2019operativit\u00e0 della decisione si determina con l\u2019Ordinanza.<\/p>\n<p><strong>Il coordinamento tra le competenze della Questura e del Comune.<\/strong> Una parte della sentenza \u00e8 dedicata al tentativo di far luce sul modo in cui le diverse competenze di Questura e Comune in tema di sale gioco si coordinano tra loro. La Questura, infatti, ha il compito di rilasciare l\u2019autorizzazione per l\u2019installazione degli apparecchi per il gioco, mentre il Comune ha la competenza sugli orari di funzionamento degli apparecchi e di apertura delle sale gioco. Le due distinte prerogative, ad avviso di questo TAR, non confliggono tra loro se:<\/p>\n<p>1) i Comuni non arrivano, con le loro determinazioni in termini di orari, fino al punto di cancellare il valore economico delle licenze rilasciate dalla Questura;<\/p>\n<p>2) la Questura non si interessa di valutare gli interessi pubblici di competenza dei Comuni alla base delle limitazioni orarie.<\/p>\n<p>In questo senso, viene ritenuta adeguata la scelta della Questura di operare un semplice rinvio nell\u2019atto di autorizzazione alle disposizioni del Comune, prescrivendone il rispetto al soggetto autorizzato.<\/p>\n<p><strong>L\u2019istruttoria.<\/strong> Nelle premesse dell\u2019Ordinanza del Sindaco vengono riportati tutta una serie di dati relativi al fenomeno della ludopatia; in particolare essi sono riferiti sia alla Provincia di Bergamo e all\u2019Ambito Territoriale di Seriate che al Comune di Cavernago (questi ultimi dati sono stati richiesti all\u2019Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e ricevuti dopo l\u2019approvazione del Regolamento comunale ma prima dell\u2019Ordinanza). Le risultanze istruttorie mostrano che nel Comune in questione, nel periodo 2015-2018, c\u2019\u00e8 stata una crescita dei numeri assoluti della raccolta del gioco, di quelli specifici delle giocate con videolottery e la crescita dell\u2019incidenza di queste ultime sul totale del volume di gioco.<\/p>\n<p><strong>Le limitazioni orarie per videolottery e slot.<\/strong> L\u2019Ordinanza, come si \u00e8 visto, limita gli orari di funzionamento proprio per le videolottery e le new slot. Su questo punto si concentra particolarmente il TAR che esprime alcune considerazioni:<\/p>\n<p>1) i dati mostrano che c\u2019\u00e8 stata una crescita della raccolta gioco tramite videolottery e dunque l\u2019intervento del Comune in questo ambito \u201cnon si espone a censure di disparit\u00e0 di trattamento\u201d pur dovendo gli interventi comunque rispettare il principio di proporzionalit\u00e0;<\/p>\n<p>2) la modalit\u00e0 di gioco con questi apparecchi \u00e8 associata a un \u201crischio potenzialmente severo di ludopatia\u201d;<\/p>\n<p>3) le videolottery sono \u201cgiochi a elevato contenuto tecnologico \u2026 gi\u00e0 regolabile a monte attraverso i programmi informatici\u201d e di ci\u00f2 il Comune deve tener conto.<\/p>\n<p><strong>Le innovazioni legislative e tecnologiche.<\/strong> Quest\u2019ultimo aspetto risulta decisivo nella decisione che \u00e8 stata assunta dal Collegio. Infatti, viene detto che se da un lato utilizzando gli strumenti offerti dalla tecnologia \u00e8 possibile tutelare gli utenti a rischio, dall\u2019altro ci\u00f2 comporterebbe la riduzione dello spazio di intervento a disposizione dei Comuni, i quali dovrebbero pertanto tenere conto delle innovazioni introdotte sotto questo punto di vista.<\/p>\n<p>E cos\u00ec accade nel caso specifico: l\u2019introduzione con il <a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2018\/08\/11\/18A05455\/sg\">DL 87\/2018 (come convertito)<\/a> dell\u2019accesso alle videolottery solo con tessera sanitaria (a tutela dei minori), la previsione di formule di avvertimento sugli apparecchi e il monitoraggio attraverso la tecnologia del volume di gioco (anche rispetto alla sua distribuzione territoriale) sono tutti elementi che il Comune avrebbe dovuto tenere debitamente in considerazione prima di emanare la propria disciplina.<\/p>\n<p>Ad avviso del TAR ci\u00f2 per\u00f2 non \u00e8 avvenuto: l\u2019Ordinanza avrebbe sottovalutato queste innovazioni legislative adottando \u201cun\u2019impostazione rigida\u201d.<\/p>\n<p><strong>Il rigetto della disciplina.<\/strong> Il risultato sarebbe duplice:<\/p>\n<p>1) quello di aver privato la licenza della Questura di una porzione significativa del suo valore economico;<\/p>\n<p>2) quello di non essere in grado di incidere sul vero problema del gioco patologico, individuato nella \u201ceccessiva durata delle sessioni di gioco individuali\u201d, visto che questa non sarebbe intaccata da una lunga sosta notturna e che invece l\u2019obiettivo potrebbe essere meglio perseguito attraverso l\u2019introduzione di fasce di intervallo durante il giorno.<\/p>\n<p>Da queste considerazioni il TAR fa discendere la conclusione che il Regolamento deve essere riformulato tenendo conto delle indicazioni fornite.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">(<em>a cura di <strong>Marco De Pasquale<\/strong>, <\/em><em>Master APC Universit\u00e0 di Pisa<\/em>)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>IL TAR DI BRESCIA INTERVIENE SULL\u2019APPLICAZIONE DEL DISTANZIOMETRO NEL CASO DI NUOVA INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA GIOCO Premessa. 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