{"id":39573,"date":"2020-10-29T06:50:07","date_gmt":"2020-10-29T05:50:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/?page_id=39573"},"modified":"2020-10-29T06:50:07","modified_gmt":"2020-10-29T05:50:07","slug":"pronunce-del-tar-bologna-sui-provvedimenti-di-alcuni-comuni-in-tema-di-orari-e-distanze","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/gioco-dazzardo\/pronunce-del-tar-bologna-sui-provvedimenti-di-alcuni-comuni-in-tema-di-orari-e-distanze\/","title":{"rendered":"Pronunce del TAR Bologna sui provvedimenti di alcuni Comuni in tema di orari e distanze"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\"><strong>COMUNE DI BOLOGNA: DISTANZIOMETRO ED ESERCIZI GIA\u2019 IN ATTIVITA\u2019 <\/strong><\/p>\n<p><strong>La normativa.<\/strong> La Regione Emilia-Romagna con la <a href=\"https:\/\/demetra.regione.emilia-romagna.it\/al\/articolo?urn=er:assemblealegislativa:legge:2013;5\">Legge regionale 5\/2013<\/a> e con le <a href=\"https:\/\/bur.regione.emilia-romagna.it\/dettaglio-inserzione?i=68ed939c759e4b539fe25dbddc9bd7fe\">delibere 831\/2017<\/a> e <a href=\"https:\/\/bur.regione.emilia-romagna.it\/dettaglio-inserzione?i=cc570062c3fc4caa9cba1474ce674e33\">68\/2019<\/a> \u00e8 intervenuta per regolamentare il settore del gioco d\u2019azzardo (si veda anche la <a href=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/gioco-dazzardo\/la-normativa-dellemilia-romagna-per-il-contrasto-del-gioco-dazzardo-patologico\/\">scheda dedicata<\/a>): in particolare, per quello che qui maggiormente interessa, ha introdotto l\u2019obbligo di rispettare la distanza minima di 500 metri da alcuni luoghi sensibili e ha previsto dei periodi di proroga (sei mesi pi\u00f9 ulteriori sei, a determinate condizioni, e comunque non oltre il 31.12.2019) per la delocalizzazione per i locali gi\u00e0 in esercizio e autorizzati che si trovino ad una distanza inferiore.<\/p>\n<p>A seguito di ci\u00f2 il Comune di Bologna ha proceduto con la <a href=\"http:\/\/atti9.comune.bologna.it\/atti\/wpub_delibere.nsf\/dettaglio.xsp?documentId=C7396E7CD30B1268C125828E007A1C55&amp;action=openDocument\">delibera del Consiglio comunale P.G. 57985\/2018<\/a> ad approvare il \u201cRegolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d\u2019azzardo\u201d e a definire l\u2019elenco e la mappa dei luoghi sensibili; conseguentemente, con varie ordinanze, ha intimato la chiusura o la delocalizzazione, entro 6 mesi, delle attivit\u00e0 che non rispettavano la distanza.<\/p>\n<p><strong>I ricorsi. <\/strong>Di fronte al TAR per l\u2019Emilia-Romagna (sede di Bologna) sono stati presentati una serie di ricorsi, sollevati tutti da soggetti che svolgevano l\u2019attivit\u00e0 di raccolta scommesse per lo stesso bookmaker, il quale \u00e8 stato autorizzato dall\u2019Agenzia Dogane e Monopoli dopo aver aderito alla sanatoria del 2014. Il TAR si \u00e8 pronunciato con le sentenze <a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=tar_bo&amp;nrg=201900959&amp;nomeFile=202000054_20.html&amp;subDir=Provvedimenti\">54<\/a>, <a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=tar_bo&amp;nrg=201900961&amp;nomeFile=202000055_20.html&amp;subDir=Provvedimenti\">55<\/a>, <a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=tar_bo&amp;nrg=201900957&amp;nomeFile=202000056_20.html&amp;subDir=Provvedimenti\">56<\/a>, <a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=tar_bo&amp;nrg=201900964&amp;nomeFile=202000057_20.html&amp;subDir=Provvedimenti\">57<\/a>, <a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=tar_bo&amp;nrg=201900982&amp;nomeFile=202000058_20.html&amp;subDir=Provvedimenti\">58<\/a>, <a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=tar_bo&amp;nrg=201900960&amp;nomeFile=202000059_20.html&amp;subDir=Provvedimenti\">59<\/a>, <a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=tar_bo&amp;nrg=201900958&amp;nomeFile=202000060_20.html&amp;subDir=Provvedimenti\">60<\/a> del 2020 che qui si analizzano congiuntamente in quanto sostanzialmente uguali.<\/p>\n<p><strong>L\u2019eccezione di rito sollevata dal Comune.<\/strong> Innanzitutto, il TAR si pronuncia rispetto all\u2019eccezione di rito del Comune di Bologna, che riteneva il ricorso inammissibile per carenza di interesse e tardivit\u00e0, in quanto i ricorrenti avrebbero dovuto tempestivamente sollevare questione di legittimit\u00e0 costituzionale rispetto alla Legge regionale 5\/2013 e impugnare la delibera 831\/2017 entro sessanta giorni dalla conoscenza, anzich\u00e9 proporre censure direttamente contro le ordinanze di chiusura a loro rivolte (come invece \u00e8 stato fatto).<\/p>\n<p>I giudici ritengono non fondata questa eccezione: infatti, viene detto, quando \u201cle norme non regolamentano la posizione del cittadino ma la condotta che l&#8217;Amministrazione deve seguire nell&#8217;esercizio della sua attivit\u00e0 amministrativa, non c&#8217;\u00e8 una lesione immediata per la sfera giuridica del cittadino e la facolt\u00e0 di impugnazione maturer\u00e0 solo con l&#8217;adozione di un atto applicativo\u201d.<\/p>\n<p><strong>I punti di raccolta ex CTD e l\u2019ambito di applicazione.<\/strong> I ricorrenti mettono in dubbio che i punti di raccolta del gioco ex CTD (i CTD sono, per completezza, le societ\u00e0 di gestione del punto di raccolta delle scommesse e di trasmissione dati) siano ricompresi nella disciplina regionale, in quanto quest\u2019ultima sarebbe relativa esclusivamente alle sale gioco e alle sale scommesse.<\/p>\n<p>Il TAR boccia questa censura: il divieto previsto dalla Legge regionale, come chiarito anche dalla delibera 831\/2017, si applica a tutti gli esercizi autorizzati ai sensi degli articoli 86 e 88 del TULPS e dunque anche ai punti di raccolta del gioco.<\/p>\n<p><strong>La retroattivit\u00e0 della disciplina e l\u2019asserita violazione del principio di affidamento.<\/strong> Uno dei punti centrali delle censure articolate dai ricorrenti \u00e8 quello relativo alla contestazione del carattere retroattivo delle norme sulle distanze e alla violazione del principio di affidamento rispetto alle concessioni date in occasione della sanatoria del 2014 (cui il bookmaker di riferimento ha aderito), prorogate fino all\u2019aggiudicazione delle nuove concessioni (e comunque non oltre il 31.12.2020).<\/p>\n<p>In sostanza, con questa doglianza, i ricorrenti lamentano che l\u2019imposizione di un obbligo di trasferimento (come ha fatto il Comune) dopo aver ottenuto una concessione fino al 31.12.2020 costituirebbe applicazione retroattiva della disposizione regionale e violerebbe il principio di affidamento degli operatori del settore.<\/p>\n<p>Il TAR ricostruisce la questione in altri termini: ritiene, infatti, che l\u2019aspetto relativo alla sanatoria debba essere sganciato dai requisiti che le sale sono tenute a rispettare secondo le prescrizioni di volta in volta introdotte dalla Regione. La sanatoria infatti interviene sui profili fiscali, mentre le prescrizioni della Regione, applicate dal Comune, attengono alla tutela della salute (la Regione \u00e8 indubbiamente competente per intervenire in materia: si veda la sentenza della Corte costituzionale <a href=\"https:\/\/www.cortecostituzionale.it\/actionSchedaPronuncia.do?anno=2011&amp;numero=300\">300\/2011<\/a>).<\/p>\n<p>Pertanto, l\u2019eventuale affidamento generato dalla concessione (cos\u00ec prorogata) non riguarderebbe gli altri profili di competenza della Regione n\u00e9 si potrebbe pensare che, in forza di ragioni di convenienza economica dei gestori, la delocalizzazione possa essere da questi elusa fino al termine delle concessioni (prorogate, come si \u00e8 detto).<\/p>\n<p>Inoltre, la delibera regionale 68\/2019 assegna dei termini per procedere alla delocalizzazione delle attivit\u00e0 che, a detta del TAR, sono tali da \u201cassicura[re] un periodo transitorio, idoneo a riconvertire gli investimenti\u201d.<\/p>\n<p><strong>L\u2019effetto espulsivo che sarebbe generato dal distanziometro.<\/strong> L\u2019altro tema centrale della sentenza riguarda il lamentato effetto espulsivo che concretamente il distanziometro genererebbe per il settore del gioco nel Comune di Bologna. A detta dei ricorrenti, che in questo senso depositano anche una relazione tecnica, di fatto lo spostamento sarebbe impossibile dato l\u2019alto numero di luoghi sensibili.<\/p>\n<p>Il TAR, nel respingere questa censura, ricostruisce ampiamente le vicende connesse alla sanatoria. In particolare, si ricorda che inizialmente molti bookmaker avevano, per vari motivi, scelto di non partecipare alle gare dello Stato per le concessioni per l\u2019attivit\u00e0 di scommesse, preferendo invece effettuare l\u2019attivit\u00e0 di raccolta scommesse all\u2019estero tramite i CTD. A ci\u00f2 \u00e8 seguito un braccio di ferro tra i bookmaker e lo Stato che ha portato all\u2019adozione della sanatoria (cui anche il bookmaker in questione ha aderito) che, di fatto, si \u00e8 risolta in una \u201csostanziale liberalizzazione\u201d del settore (dicono i giudici: \u201cl\u2019effetto concreto \u00e8 stato quello di avere molti pi\u00f9 esercizi in cui \u00e8 possibile fare scommesse rispetto a quanto era previsto in origine con un numero limitato di concessioni\u201d).<\/p>\n<p>Se il quadro \u00e8 questo, risulta chiaro, secondo il TAR, come emerga la necessit\u00e0 di porre delle limitazioni a tutela della salute, il che non pu\u00f2 che passare dalla \u201ctendenziale riduzione dei punti\u201d gioco (obiettivo presente anche nell\u2019Intesa in Conferenza Unificata che il ricorrente per altri motivi cita nelle sue memorie).<\/p>\n<p>In ogni caso, nei giudizi in esame, dicono i Collegi, i ricorrenti avrebbero dovuto sollevare questione di legittimit\u00e0 costituzionale, prospettando un\u2019eccessiva tutela della salute a scapito della libert\u00e0 di iniziativa economica privata: ci\u00f2 non \u00e8 avvenuto, e comunque quando la Corte \u00e8 stata chiamata a pronunciarsi sul punto (es. <a href=\"https:\/\/www.cortecostituzionale.it\/actionSchedaPronuncia.do?anno=2017&amp;numero=108\">108\/2017<\/a>; <a href=\"https:\/\/www.cortecostituzionale.it\/actionSchedaPronuncia.do?anno=2019&amp;numero=27\">27\/2019<\/a>) lo ha fatto respingendo questo tipo di argomentazioni.<\/p>\n<p><strong>La pianificazione a livello nazionale della ricollocazione dei punti gioco.<\/strong> Un altro punto sollevato \u00e8 quello relativo all\u2019asserita violazione dell\u2019art. 7, comma 10 del Decreto Balduzzi che indicava un percorso per arrivare ad una pianificazione della progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica attraverso un decreto del Ministero dell\u2019Economia e delle Finanze previa Intesa in sede di Conferenza Unificata e di concerto con il Ministero della Salute. Come noto, il percorso \u00e8 rimasto a met\u00e0, con l\u2019Intesa siglata ma non adottata (e pertanto non rilevante): il TAR in ogni caso afferma che la Legge regionale 5\/2013 va nella stessa direzione indicata dall\u2019art. 7, comma 10 del Decreto Balduzzi.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>IL DISTANZIOMETRO NEL COMUNE DI FORMIGINE (Modena)<\/strong><\/p>\n<p><strong>La normativa e il caso.<\/strong> Il Comune di Formigine ha introdotto, con la <a href=\"https:\/\/www.comune.formigine.mo.it\/avvisi\/avvisi-2017\/86-luoghi-sensibili-per-il-gioco-d2019azzardo\">delibera 155\/2017<\/a> (in applicazione della <a href=\"https:\/\/bur.regione.emilia-romagna.it\/dettaglio-inserzione?i=68ed939c759e4b539fe25dbddc9bd7fe\">delibera regionale 831\/2017<\/a>) la mappatura dei luoghi sensibili, attuando il cosiddetto distanziometro. Nel 2019 con la determina dirigenziale 128\/2019 \u00e8 stato definito l\u2019elenco degli esercizi cui applicare il divieto di gioco e in conseguenza di ci\u00f2 \u00e8 stata emanata un\u2019ordinanza di chiusura di una sala giochi, che l\u2019ha poi impugnata dinanzi al TAR; quest\u2019ultimo si \u00e8 pronunciato con la sentenza <a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=tar_bo&amp;nrg=201900456&amp;nomeFile=202000061_20.html&amp;subDir=Provvedimenti\">61\/2020<\/a>.<\/p>\n<p><strong>Il bilanciamento degli interessi.<\/strong> I giudici hanno respinto le varie censure confermando la scelta del Comune; in particolare, facendo riferimento alla giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia UE, sentenze del <a href=\"https:\/\/www.federalismi.it\/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=28752&amp;dpath=document&amp;dfile=03022015195316.pdf&amp;content=Corte%2Bdi%2BGiustizia%2C%2B%2BSentenza%2Bdel%2B22%2F01%2F2015%2C%2BCausa%2BStanley%2BInternational%2BBetting%2BLtd%2Be%2Ba%2E%2Bc%2E%2BMinistero%2Bdell%E2%80%99Economia%2Be%2Bdelle%2BFinanze%2C%2Bin%2Brelazione%2Balla%2Blibera%2Bprestazione%2Bdi%2Bservizi%2B%2D%2Bgiochi%2Bd%E2%80%99azzardo%2B%2D%2Bsistema%2Bdelle%2Bconcessioni%2B%2D%2Bunione%2Beuropea%2B%2D%2Bdocumentazione%2B%2D%2B\">22\/01\/2015<\/a> e del <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2011.252.01.0002.01.ITA&amp;toc=OJ%3AC%3A2011%3A252%3ATOC\">30\/06\/2011<\/a>), a quella della Corte costituzionale (sentenza <a href=\"https:\/\/www.cortecostituzionale.it\/actionSchedaPronuncia.do?anno=2017&amp;numero=108\">108\/2017<\/a>) e del Consiglio di Stato (sentenza <a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=cds&amp;nrg=201504452&amp;nomeFile=201600578_11.html&amp;subDir=Provvedimenti\">578\/2016<\/a>), \u00e8 stata ribadita la prevalenza del diritto alla salute sull\u2019iniziativa economica privata la quale, comunque, rimane in ogni caso tutelata \u201cessendo prevista la possibilit\u00e0 di delocalizzazione degli esercizi\u201d.<\/p>\n<p><strong>Il distanziometro.<\/strong> Inoltre, il TAR ha aggiunto che il Comune ha proceduto correttamente, essendosi \u201climitato ad eseguire le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali\u201d in materia, fermo restando che comunque il Comune \u00e8 \u201ccompetente in materia di mappatura dei luoghi sensibili e di delocalizzazione degli esercizi\u201d (su questo punto vengono richiamate le sentenze del Consiglio di Stato <a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=cds&amp;nrg=201801084&amp;nomeFile=201806714_11.html&amp;subDir=Provvedimenti\">6714\/2018<\/a> e <a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=cds&amp;nrg=201504718&amp;nomeFile=201600579_11.html&amp;subDir=Provvedimenti\">579\/2016<\/a>).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>COMUNE DI ANZOLA DELL\u2019EMILIA (Bologna):<br \/>\nIL DISTANZIOMETRO RISPETTO AD UN LUOGO DI CULTO<\/strong><\/p>\n<p><strong>Il caso.<\/strong> La sala giochi che ha presentato ricorso dinanzi al TAR \u00e8 stata oggetto di un\u2019ordinanza di chiusura, emessa dal Comune di Anzola dell\u2019Emilia, in quanto la sua ubicazione non rispettava la distanza di 500 metri da un luogo sensibile (inserito nell\u2019elenco appositamente predisposto con la <a href=\"https:\/\/www.comune.anzoladellemilia.bo.it\/anzola_files\/download\/63002\/1603533\/file\/Delibera%2081-2017.PDF\">deliberazione 81\/2017<\/a> del Consiglio comunale), ossia la Chiesa Apostolica della Comunit\u00e0 di Anzola dell\u2019Emilia. Il TAR per l\u2019Emilia-Romagna si \u00e8 pronunciato con la sentenza <a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=tar_bo&amp;nrg=201900450&amp;nomeFile=201900670_20.html&amp;subDir=Provvedimenti\">670\/2019<\/a>.<\/p>\n<p><strong>I luoghi di culto come siti sensibili.<\/strong> Il TAR, innanzitutto, analizza la censura del ricorrente che mirava ad escludere i luoghi da culto dall\u2019elenco dei siti sensibili sulla base della considerazione che essi sono accessibili da chiunque lo voglia e pertanto non sono frequentati o destinati solo a soggetti fragili o vulnerabili.<\/p>\n<p>Questa argomentazione viene bocciata: infatti l\u2019art. 6, comma 2 bis della Legge regionale 5\/2013 \u00e8 chiara nel ricomprendere nel novero dei luoghi sensibili anche quelli di culto.<\/p>\n<p><strong>Il problema della presenza illegittima del luogo di culto nell\u2019immobile.<\/strong> Il TAR accoglie, invece, la seconda censura presentata dalla sala giochi, relativa alla contestazione della legittimit\u00e0 della presenza nell\u2019immobile, avente destinazione commerciale, di un luogo di culto.<\/p>\n<p>In effetti, la qualificazione della Chiesa Apostolica che nella sua memoria difensiva d\u00e0 il Comune \u00e8 quella di associazione di promozione sociale (titolo che le consentirebbe di svolgere la sua attivit\u00e0 in quell\u2019immobile); tale qualificazione viene per\u00f2 giudicata dal TAR non corretta poich\u00e9 non si sono dimostrate le condizioni che la legge richiede in tal senso (in sostanza, la presentazione di un atto pubblico).<\/p>\n<p>Dinanzi a questo quadro, il TAR argomenta che, se da un lato \u201cil limite di 500 metri appare pienamente legittimo ed ormai adottato da molte regioni avendo superato anche il vaglio di costituzionalit\u00e0\u201d (sentenza 108\/2017 della Corte costituzionale), dall\u2019altro si deve per\u00f2 osservare che \u201cun limite cos\u00ec pregnante all\u2019iniziativa economica di un imprenditore, che svolge un\u2019attivit\u00e0 autorizzata e pienamente lecita anche se ritenuta foriera di pericoli sanitari quanto al possibile aggravamento del fenomeno della ludopatia, presuppone che il luogo da tutelare abbia titolo per trovarsi nell\u2019immobile\u201d.<\/p>\n<p>In sostanza, se il luogo sensibile si trova illegittimamente in determinati locali, ci\u00f2 \u201cnon pu\u00f2 costituire motivo per inibire l\u2019attivit\u00e0\u201d del gioco.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO (Bologna):<br \/>\nLE LIMITAZIONI ORARIE INTRODOTTE SONO CORRETTE<\/strong><\/p>\n<p><strong>La normativa e il ricorso.<\/strong> Il Comune di Casalecchio di Reno, con l\u2019<a href=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/wp-content\/uploads\/2016\/03\/Casalecchio-ordinanza-orari.pdf\">ordinanza 99\/2016<\/a>, ha introdotto delle limitazioni orarie per l\u2019esercizio del gioco d\u2019azzardo (in particolare, 10-13 e 17-22). Una sala giochi ha presentato ricorso al TAR per l\u2019Emilia-Romagna che si \u00e8 pronunciato con la sentenza <a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=tar_bo&amp;nrg=201600665&amp;nomeFile=202000465_01.html&amp;subDir=Provvedimenti\">465\/2020<\/a>.<\/p>\n<p><strong>La competenza del Sindaco.<\/strong> Anzitutto i giudici affrontano la censura relativa all\u2019asserita incompetenza del Sindaco: viene ribadito, anzitutto, che il fondamento del potere in questione risiede nell\u2019art. 50, comma 7 del TUEL, ricordando che l\u2019esigenza perseguita \u00e8 quella della tutela della salute e il benessere psichico e socio-economico della popolazione (evidenziando, inoltre, che al Sindaco spettano anche i poteri di ordinanza a tutela della salute anche in caso di emergenze sanitarie, sempre ai sensi dell\u2019art. 50 del TUEL). Si nega, quindi, qualunque confusione con le questioni di ordine pubblico e sicurezza, di competenza esclusiva dello Stato.<\/p>\n<p><strong>L\u2019Intesa.<\/strong> Il quadro delle competenze del Sindaco, cos\u00ec ricostruito, non \u00e8 poi intaccato dall\u2019Intesa in sede di Conferenza Unificata su cui il TAR afferma che: 1) \u00e8 \u201cun istituto preordinato a garantire la leale collaborazione istituzionale\u201d; 2) \u201cnon ha efficacia vincolante se non recepita\u201d con decreto; 3) in ogni caso, anche aderendo alla tesi del carattere cogente, definita \u201cdel tutto minoritaria\u201d, nel caso in specie non si applicherebbe poich\u00e9 questa \u00e8 successiva all\u2019ordinanza sindacale.<\/p>\n<p><strong>La situazione nei Comuni limitrofi.<\/strong> Non merita poi accoglimento, a detta del TAR, l\u2019argomentazione del ricorrente che ritiene inutili queste misure in quanto sarebbero vanificate dalla circostanza che i Comuni limitrofi non prevedono le medesime limitazioni orarie. Portare alle estreme conseguenze un simile discorso condurrebbe a \u201cillogicamente penalizzare l\u2019autonomia costituzionalmente garantita di ogni ente locale\u201d.<\/p>\n<p><strong>Il principio di proporzionalit\u00e0.<\/strong> Infine, i giudici affermano che la previsione di fasce orarie per il gioco che prevedano otto ore di apertura \u201c\u00e8 rispettos[a] in concreto del principio di proporzionalit\u00e0\u201d, in quanto il questo limite risulta \u201cindispensabile per proteggere gli interessi pubblici\u201d e \u201cnecessario e commisurato al raggiungimento dello scopo\u201d.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>COMUNE DI ARGELATO (Bologna):<br \/>\nLE LIMITAZIONI ORARIE INTRODOTTE PER SLOT E VLT SONO CORRETTE<\/strong><\/p>\n<p><strong>Il caso.<\/strong> Il Comune di Argelato ha introdotto, con l\u2019ordinanza 11 del 2015, limitazioni d\u2019orario per l\u2019utilizzo di slot machines e videolottery, ammesse dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 22. Una sala gioco, che si \u00e8 vista imporre la chiusura nelle altre fasce orarie, ha presentato ricorso al TAR che ha quindi emesso la sentenza <a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=tar_bo&amp;nrg=201501101&amp;nomeFile=201900242_01.html&amp;subDir=Provvedimenti\">242\/2019<\/a> (dopo un doppio giudizio cautelare, dinanzi al medesimo TAR e al Consiglio di Stato, che si erano concluse con il rigetto delle istanze cautelari presentate dalla societ\u00e0 ricorrente).<\/p>\n<p><strong>L\u2019istruttoria.<\/strong> Tra i motivi di ricorso c\u2019\u00e8, innanzitutto, l\u2019asserita insufficienza dell\u2019istruttoria. Il TAR respinge questa censura sottolineando che, al di l\u00e0 del fatto che il fenomeno della ludopatia sia da considerarsi un fatto notorio, la presenza di dati relativi sia al territorio nazionale e regionale che a quello dell\u2019Unione dei Comuni Reno-Galliera e del Distretto di Comuni Pianura Est (di cui il Comune di Argelato \u00e8 parte) permette di ritenere documentato il fenomeno della ludopatia.<\/p>\n<p><strong>La scelta di intervenire solo sulle slot machines e videolottery.<\/strong> Il TAR reputa, inoltre, correttamente motivata la scelta del Comune di introdurre le limitazioni orarie solo con riferimento a slot e videolottery: tale decisione, si ricorda, trova specifica base normativa nell\u2019art. 1 della Legge regionale 5\/2013 e si fonda sulla diffusione quasi capillare di tali apparecchi nelle sale gioco e nella loro maggiore pericolosit\u00e0 per la salute delle persone. Richiamando la sentenza 164\/2015 del medesimo TAR, il Collegio si esprime nel senso che la presenza di diverse condizioni di accesso per le altre modalit\u00e0 di gioco \u201crende non arbitrario che \u2026 si intervenga\u201d per queste \u201ccon strumenti di contrasto di altra natura, senza al contempo precludere che le sale giochi o equiparate restino sottoposte a limitazioni loro proprie\u201d.<\/p>\n<p><strong>La proporzionalit\u00e0 delle limitazioni orarie.<\/strong> Infine, per quel che concerne l\u2019asserita non proporzionalit\u00e0 delle limitazioni orarie rispetto all\u2019attivit\u00e0 d\u2019impresa, il TAR richiama l\u2019ordinanza cautelare <a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=cds&amp;nrg=201601983&amp;nomeFile=201602614_15.html&amp;subDir=Provvedimenti\">2614\/2016<\/a> del Consiglio di Stato (relativo a questo caso) che ha ritenuto non oltre modo compressi gli orari di apertura (rimanendo aperte le sale per \u201cben otto ore per tutti i giorni, compresi i festivi\u201d) e sottolinea, comunque, come la limitazione del gioco nelle fasce orarie prescelte (quelle meno soggette ai controlli della comunit\u00e0) sia idonea a tutelare proprio i soggetti pi\u00f9 deboli quali \u201ci minori di et\u00e0 e gli adulti che abbisognano apposite specifiche cure sanitarie e\/o socio assistenziali\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">(<em>a cura di <strong>Marco De Pasquale<\/strong>, <\/em><em>Master APC Universit\u00e0 di Pisa<\/em>)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>COMUNE DI BOLOGNA: DISTANZIOMETRO ED ESERCIZI GIA\u2019 IN ATTIVITA\u2019 La normativa. 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