{"id":39812,"date":"2020-11-17T06:50:31","date_gmt":"2020-11-17T05:50:31","guid":{"rendered":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/?page_id=39812"},"modified":"2020-11-17T06:50:31","modified_gmt":"2020-11-17T05:50:31","slug":"gioco-dazzardo-alcune-sentenze-del-tar-marche-in-tema-di-distanze-e-orari","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/gioco-dazzardo\/gioco-dazzardo-alcune-sentenze-del-tar-marche-in-tema-di-distanze-e-orari\/","title":{"rendered":"GIOCO D&#8217;AZZARDO: ALCUNE SENTENZE DEL TAR MARCHE IN TEMA DI DISTANZE E ORARI"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\"><strong>IL DISTANZIOMETRO NEL COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE (MC)<\/strong><\/p>\n<p><strong>La normativa. <\/strong>L\u2019art. 5, comma 2 della <a href=\"https:\/\/www.consiglio.marche.it\/banche_dati_e_documentazione\/iter_degli_atti\/pdl\/pdf\/d_leg58_10.pdf\">legge regionale 3\/2017 delle Marche<\/a> stabilisce che: \u201c\u00e8 vietata l&#8217;installazione di apparecchi e congegni per il gioco in locali ubicati in un raggio di cinquecento metri, nei comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti, di trecento metri, in quelli inferiori ai cinquemila abitanti\u201d. Nei commi successivi del medesimo articolo, inoltre, si autorizzano i Comuni ad assumere altre iniziative (ad es., l\u2019individuazione di ulteriori luoghi sensibili), in direzione pi\u00f9 restrittiva rispetto alle prescrizioni regionali.<\/p>\n<p>Il Comune di Civitanova Marche, con la <a href=\"https:\/\/aol.comune.civitanova.mc.it\/index.php?action=pages&amp;m=view&amp;p=5&amp;tipo=pdf&amp;numero=323&amp;dal=&amp;al=&amp;oggetto=&amp;cerca=Cerca&amp;lang=it&amp;delibera=27950\">delibera 323\/2018<\/a> della Giunta comunale, ha introdotto alcuni elementi di specificazione dei criteri di calcolo delle distanze rispetto alla legge regionale.<\/p>\n<p><strong>Il caso.<\/strong> Nel caso di specie, dall\u2019utilizzo dei due criteri di calcolo delle distanze (quello regionale, imperniato sul raggio in linea d\u2019aria senza particolari specificazioni; quello comunale, che invece ha introdotto elementi ulteriori) discendono due esiti opposti: infatti, con il criterio comunale (utilizzato dall\u2019Ufficio Urbanistica del Comune) la distanza sarebbe rispettata, mentre non lo sarebbe con quello regionale (utilizzato anche dalla Questura che ha cos\u00ec negato l\u2019autorizzazione richiesta). La societ\u00e0 in questione ha sollevato ricorso: si \u00e8 pronunciato il TAR per le Marche con la <a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=tar_an&amp;nrg=201800500&amp;nomeFile=201900131_20.html&amp;subDir=Provvedimenti\">sentenza 131\/2019<\/a> e il Consiglio di Stato con la <a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=cds&amp;nrg=201903509&amp;nomeFile=201908563_11.html&amp;subDir=Provvedimenti\">sentenza 8563\/2019<\/a>.<\/p>\n<p><strong>Il metodo corretto di calcolo della distanza.<\/strong> Sia il TAR che il Consiglio di Stato respingono l\u2019istanza sollevata dal ricorrente rispetto al metodo di calcolo della distanza, escludendo che si debba ricorrere ad una consulenza tecnica d\u2019ufficio e risolvendo in punto di diritto la contraddizione generatasi. Infatti, viene ricordato, la legge regionale non attribuisce ai Comuni alcun potere normativo in materia di distanza, prevedendo invece solamente la facolt\u00e0 di intervento per adottare altre misure pi\u00f9 restrittive: non \u00e8 questo il caso, dal momento che il metodo di calcolo comunale favorisce oggettivamente la sala giochi in questione. \u00c8, dunque, corretto che il calcolo delle distanze avvenga attraverso l\u2019applicazione dei criteri regionali, come fatto dalla Questura.<\/p>\n<p><strong>Il distanziometro e la sua efficacia.<\/strong> Il ricorrente solleva poi dei dubbi pi\u00f9 generali rispetto alla misura del distanziometro. Il Consiglio di Stato ripercorre ampiamente la questione, anzitutto attraverso la considerazione che se da un lato la pianificazione nazionale sulla distribuzione dei punti gioco ancora non ha visto luce, dall\u2019altro permane per il legislatore regionale uno spazio di intervento per individuare distanze e luoghi sensibili (il tutto nella stessa direzione delle norme nazionali che tale pianificazione prevedono).<\/p>\n<p>Del resto, \u201cil metodo del distanziometro \u2026 rappresenta, a tutt\u2019oggi, uno degli strumenti cui \u00e8 affidata la tutela di fasce della popolazione particolarmente esposte al rischio di dipendenza da gioco\u201d: questo tipo di misura, applicato anche nella Regione Marche senza discostarsi particolarmente rispetto alla media degli altri interventi regionali (avallati in genere dalla giurisprudenza costituzionale e amministrativa), non si risolve a giudizio del Consiglio di Stato nell\u2019\u201dintroduzione di una sorta di \u2018proibizionismo\u2019, che potrebbe sortire effetti contrari sul piano stesso della tutela della salute, n\u00e9 di divieto generalizzato\u201d ma costituisce in realt\u00e0 semplicemente una misura di \u201cregolamentazione in corrispondenza di luoghi particolari\u201d.<\/p>\n<p><strong>L\u2019affidamento.<\/strong> Sotto altro profilo, il ricorrente lamenta che il provvedimento di diniego dell\u2019autorizzazione della Questura di Macerata determinerebbe una violazione del legittimo affidamento in quanto, prima di quest\u2019atto, il Comune aveva attestato la legittimit\u00e0 dell\u2019insediamento non risultando esservi luoghi sensibili nel raggio di 500 metri.<\/p>\n<p>Anche in questo caso, sia il TAR sia il Consiglio di Stato respingono la censura: i giudici di Palazzo Spada, in particolare, negano possa parlarsi di affidamento legittimo \u201cprima che si sia costituita a favore dell\u2019interessato la posizione di vantaggio richiesta col provvedimento concessorio o autorizzatorio; solo dopo il rilascio dell\u2019autorizzazione potrebbe, semmai, configurarsi, per effetto di una revoca o di un annullamento sopravvenuti, la violazione dell\u2019affidamento\u201d.<\/p>\n<p>Non \u00e8 evidentemente questo il caso, in cui invece il ricorrente sostiene essersi formato il suo affidamento in seguito ad un parere, ben sapendo per\u00f2 che l\u2019iter complessivo per l\u2019insediamento, nel caso specifico, prevede anche l\u2019autorizzazione della Questura. Il fatto di aver proceduto con i lavori di ristrutturazione dei locali prima del provvedimento della Questura non inficia la conclusione ma semmai, a detta del TAR, semplicemente accerta che la societ\u00e0 in esame \u201csi \u00e8 assunta volontariamente il rischio che [il procedimento] potesse concludersi con un diniego\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>LE LIMITAZIONI ORARIE NEL COMUNE DI MACERATA<\/strong><\/p>\n<p><strong>La normativa. <\/strong>L\u2019<a href=\"https:\/\/www.comune.macerata.it\/aree-tematiche\/territorio-ambiente\/suap\/novita-suap\/misure-di-contrasto-alla-ludopatia\/Ordinanza11720.03.2018.pdf\">ordinanza 117\/2018<\/a> del Sindaco di Macerata prevede il divieto di esercizio delle sale scommesse e delle sale VLT nonch\u00e9 di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro installati presso pubblici esercizi, circoli privati, tabaccherie, esercizi commerciali vari dalle ore 7 alle ore 10 e dalle ore 15 alle ore 20.<\/p>\n<p><strong>I ricorsi.<\/strong> Avverso quest\u2019ordinanza sono stati presentati una serie di ricorsi: il TAR per le Marche \u00e8 intervenuto con le sentenze <a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=tar_an&amp;nrg=201800213&amp;nomeFile=201900012_01.html&amp;subDir=Provvedimenti\">12\/2019<\/a>, <a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=tar_an&amp;nrg=201800193&amp;nomeFile=201900324_01.html&amp;subDir=Provvedimenti\">324\/2019<\/a> e <a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=tar_an&amp;nrg=201800282&amp;nomeFile=201900325_01.html&amp;subDir=Provvedimenti\">325\/2019<\/a> che argomentano il rigetto delle censure in modo sostanzialmente identico.<\/p>\n<p><strong>Il potere del Sindaco in materia di orari.<\/strong> Per prima cosa, i giudici del TAR confermano che l\u2019ordinanza sindacale \u00e8 corretta dal punto di vista dell\u2019esercizio del potere: non vi \u00e8 dubbio, infatti, anche alla luce dell\u2019interpretazione contenuta nella <a href=\"https:\/\/www.cortecostituzionale.it\/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&amp;numero=220\">sentenza 220\/2014 della Corte costituzionale<\/a>, che l\u2019art. 50, comma 7 del TUEL consenta al Sindaco di disciplinare gli orari delle sale gioco e degli esercizi in cui vi siano gli apparecchi; sotto altro profilo, si ricorda che non \u00e8 \u201cnecessario che l\u2019ordinanza sindacale impugnata sia preceduta dall\u2019approvazione degli indirizzi da parte del Consiglio comunale \u2026 atteso che la mancata approvazione dei detti indirizzi non condiziona l\u2019esercizio del potere sindacale\u201d.<\/p>\n<p><strong>La motivazione delle misure di limitazione degli orari e l\u2019istruttoria.<\/strong> Sul versante del supporto motivazionale delle limitazioni orarie, il TAR innanzitutto richiama l\u2019\u201dinnegabile notoriet\u00e0 del fenomeno della diffusione della ludopatia\u201d, mostrando di tenere in considerazione anche la c.d. cifra oscura che caratterizza il gioco patologico.<\/p>\n<p>La prova della gravit\u00e0 del fenomeno viene riscontrata nei diversi atti legislativi che, a livello regionale e nazionale, si sono occupati del fenomeno della ludopatia e che forniscono, anche al provvedimento in questione, la base (oltre che la ratio) dell\u2019intervento limitativo: in particolare viene richiamata la legge regionale 3\/2017 (che d\u00e0 copertura nel caso specifico alle disposizioni comunali), la legge di stabilit\u00e0 per il 2016 (in cui trovano posto alcune disposizioni in tema di lotta alla ludopatia) e l\u2019Intesa in sede di Conferenza Unificata del 7 Settembre 2017.<\/p>\n<p>Su quest\u2019ultimo punto, peraltro, \u00e8 interessante leggere quel che scrive il TAR: se, infatti, in molte occasioni l\u2019Intesa \u00e8 stata utilizzata dalle sale gioco per contestare l\u2019imposizione di stringenti limiti orari, nel caso specifico, invece, i giudici (richiamando anche la <a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=cds&amp;nrg=201708155&amp;nomeFile=201803382_11.html&amp;subDir=Provvedimenti\">sentenza 3382\/2018<\/a> del Consiglio di Stato) notano che \u201calla luce dei \u2026 contenuti dell\u2019Intesa si pu\u00f2 affermare che principio generale della materia \u00e8 la possibilit\u00e0 di prevedere limitazioni orarie come strumento di lotta al fenomeno della ludopatia\u201d.<\/p>\n<p>In ogni caso, al di l\u00e0 delle considerazioni in merito alle motivazioni generali delle limitazioni orarie, il TAR d\u00e0 rilievo anche agli elementi istruttori addotti in epigrafe dell\u2019ordinanza.<\/p>\n<p><strong>La proporzionalit\u00e0 delle misure adottate dal Comune.<\/strong> Sul piano pi\u00f9 specifico del numero complessivo di ore di chiusura e delle fasce orarie in concreto introdotte nel Comune di Macerata, i giudici anzitutto richiamano il vincolo contenuto nell\u2019art. 5, comma 4 della legge regionale 3\/2017 che il Comune stesso deve rispettare: il monte orario totale di chiusura ivi previsto \u00e8 di 12 ore giornaliere. Il Sindaco, nel caso di specie, prevedendo 8 ore di chiusura, si \u00e8 pertanto tenuto \u201cben al di sotto dell\u2019interruzione massima consentita\u201d.<\/p>\n<p>Anche alla luce di questa considerazione, il contemperamento fra gli interessi economici dei gestori e l\u2019interesse pubblico a prevenire e contrastare la ludopatia viene ritenuto equo dai giudici.<\/p>\n<p><strong>L\u2019ambito oggettivo di applicazione.<\/strong> I ricorrenti delle sentenze 12 e 324 del 2019 contestano, inoltre, che la disciplina oraria possa applicarsi anche alle sale scommesse, atteso anche il diverso di grado di pericolosit\u00e0 tra quest\u2019attivit\u00e0 e quella delle slot machines che i ricorrenti stessi perorano.<\/p>\n<p>Il TAR boccia questa censura: \u201ctutto l\u2019impianto della legge regionale\u201d, dicono i giudici, \u201c\u00e8 costruito per prevenire il fenomeno del gioco d\u2019azzardo patologico \u2026 in tutte le sue estrinsecazioni, sicch\u00e9 \u2026 si deve ritenere che l\u2019ambito di applicazione ricomprenda, indistintamente, qualsiasi forma di gioco dal quale derivi un premio in denaro\u201d.<\/p>\n<p><strong>La differenza tra locali cd. promiscui e le sale gioco.<\/strong> Il ricorrente della sentenza 325 del 2019, gestore di un\u2019attivit\u00e0 di rivendita di tabacchi con installazione di apparecchi da gioco all\u2019interno dell\u2019esercizio, contesta il fatto che gli orari siano gli stessi sia per le sale dedicate esclusivamente al gioco sia per gli esercizi cosiddetti promiscui. In particolare, fa presente che in concreto l\u2019orario di funzionamento delle slot machines nel suo esercizio sarebbe esclusivamente dalle 10 alle 13.<\/p>\n<p>Il TAR non fornisce una risposta univoca sul punto in quanto, osserva, la scelta \u00e8 sostanzialmente rimessa alla discrezionalit\u00e0 degli Enti che introducono la disciplina di volta in volta. Nel farlo, viene anche richiamata la <a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=tar_fi&amp;nrg=201801399&amp;nomeFile=201900023_01.html&amp;subDir=Provvedimenti\">sentenza 23\/2019 del TAR Toscana<\/a> in cui, invece, \u00e8 stata avallata la scelta opposta di differenziare le limitazioni orarie concedendo un arco temporale pi\u00f9 esteso in favore delle sale dedicata esclusivamente al gioco.<\/p>\n<p><strong>Le sanzioni.<\/strong> Infine, nessun dubbio che il Comune possa introdurre delle sanzioni in caso di violazione delle norme prescritte: bench\u00e9 ci\u00f2 non rilevi nel caso specifico, i giudici nella sentenza 325\/2019 comunque ribadiscono che in capo al Sindaco \u00e8 anche il potere di disporre in materia di sanzioni.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>LE LIMITAZIONI ORARIE NEL COMUNE DI CORINALDO (AN)<\/strong><\/p>\n<p><strong>La normativa.<\/strong> Il Comune di Corinaldo ha approvato, con la delibera del Consiglio comunale 16\/2018, il <a href=\"http:\/\/www.legalita.net\/azzardo\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2018\/08\/Corinaldo-regolamento-gioco-d039azzardo.pdf\">Regolamento comunale per la prevenzione del gioco d\u2019azzardo patologico<\/a>. In esso, all\u2019art. 2, \u00e8 previsto che: \u201cL&#8217;esercizio del gioco tramite gli apparecchi da gioco, cos\u00ec come previsti dalla normativa statale, nei giorni feriali non \u00e8 consentita nelle fasce orarie comprese fra le ore 6,00 e le 8,00, fra le ore 11,00 e le ore 15,00 e fra le ore 17,00 e le ore 23,00 e nei giorni prefestivi e festivi non \u00e8 consentita nelle fasce orarie comprese fra le ore 12,00 e le ore 24,00.<\/p>\n<p>A partire dal 31 dicembre 2019 l&#8217;esercizio del gioco tramite gli apparecchi da gioco, cos\u00ec come previsti dalla normativa statale, non \u00e8 consentita nella fascia oraria compresa fra le ore 10,00 e le ore 22,00. Durante tali fasce orarie le sale da biliardo o da gioco devono rimanere chiuse e gli apparecchi da gioco, anche se installati in altri esercizi commerciali o pubblici o circoli privati ed associazioni o nelle aree aperte al pubblico, devono rimanere spenti\u201d.<\/p>\n<p><strong>Il caso.<\/strong> Avverso questa ordinanza, alcuni operatori del gioco sollevano ricorso dinanzi al TAR per le Marche che si \u00e8 pronunciato con la <a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=tar_an&amp;nrg=201800305&amp;nomeFile=201900075_01.html&amp;subDir=Provvedimenti\">sentenza 75\/2019<\/a> che qui si analizza.<\/p>\n<p><strong>Il monte orario di interruzione del gioco.<\/strong> Uno dei principali motivi di ricorso sollevati attiene alla circostanza che l\u2019interruzione quotidiana del gioco raggiunge complessivamente le 12 ore quotidiane, scelta ritenuta eccessiva dai ricorrenti e contraria rispetto all\u2019Intesa in sede di Conferenza Unificata. Il TAR \u00e8 di avviso opposto:<\/p>\n<p>1) il numero complessivo di ore di sospensione del gioco \u00e8 in linea con il massimo stabilito nella legge regionale 3\/2017 e pertanto \u00e8 corretto;<\/p>\n<p>2) l\u2019Intesa, al di l\u00e0 delle valutazioni in merito al suo valore cogente o meno, \u201cfa comunque salve le disposizioni regionali pi\u00f9 restrittive\u201d.<\/p>\n<p><strong>L\u2019istruttoria.<\/strong> I ricorrenti lamentano la carenza di attivit\u00e0 istruttoria che, a loro giudizio, nel caso di specie sarebbe ancor pi\u00f9 necessaria dal momento che il Comune di Corinaldo ha scelto di \u201ccomprimere i servizi di gioco lecito \u2026 nella misura massima consentita dall\u2019art. 5 L.R. Marche n. 3\/2017\u201d. Il TAR respinge questa censura ridimensionando in parte il valore dell\u2019istruttoria: infatti, viene detto, che \u201cnon \u00e8 possibile annettere soverchia rilevanza ai dati statistici in possesso delle Aziende sanitarie e\/o dei Servizi Sociali comunali, visto che solo una minima parte dei giocatori patologici ricorre a tali strutture pubbliche (e in particolare non vi ricorrono quasi per nulla i soggetti pi\u00f9 giovani, i quali molto spesso non sono nemmeno consapevoli di essere vittime della patologia)\u201d.<\/p>\n<p><strong>La motivazione e il dibattito in Consiglio comunale.<\/strong> Sempre in punto di motivazione del Regolamento, il TAR respinge la doglianza dei ricorrenti anche con altre argomentazioni:<\/p>\n<p>1) i regolamenti comunali, ai sensi dell\u2019art. 3 della legge 241\/1990, non richiedono alcuna motivazione, essendo questa \u201cda rinvenire nei c.d. lavori preparatori\u201d;<\/p>\n<p>2) leggendo la <a href=\"http:\/\/www.legalita.net\/azzardo\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2018\/08\/Corinaldo-delibera-originale.pdf\">deliberazione 16\/2018<\/a> del Consiglio comunale di Corinaldo, il dibattito che ivi si \u00e8 svolto sul punto ha mostrato una \u201cdiffusa consapevolezza di tutti i consiglieri circa l\u2019entit\u00e0 del fenomeno del gioco d\u2019azzardo patologico\u201d, circostanza che smentisce ulteriormente l\u2019asserita carenza di motivazione del provvedimento.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">(<em>a cura di <strong>Marco De Pasquale<\/strong>, <\/em><em>Master APC Universit\u00e0 di Pisa<\/em>)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>IL DISTANZIOMETRO NEL COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE (MC) La normativa. 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