{"id":39900,"date":"2020-11-24T06:45:53","date_gmt":"2020-11-24T05:45:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/?page_id=39900"},"modified":"2020-11-24T06:45:53","modified_gmt":"2020-11-24T05:45:53","slug":"gioco-dazzardo-alcune-sentenze-del-tar-veneto","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/gioco-dazzardo\/gioco-dazzardo-alcune-sentenze-del-tar-veneto\/","title":{"rendered":"GIOCO D&#8217;AZZARDO: ALCUNE SENTENZE DEL TAR VENETO"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\"><strong>IL TAR SI PRONUNCIA SULLE LIMITAZIONI ORARIE INTRODOTTE<br \/>\nNEL COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR)<\/strong><\/p>\n<p><strong>La normativa. <\/strong>Il Comune di San Giovanni Lupatoto (Vr), con il Regolamento per la disciplina dell\u2019attivit\u00e0 di Sala da gioco e per l\u2019installazione di apparecchi elettronici per il gioco d\u2019azzardo lecito e con vincita in denaro (deliberazione del Consiglio comunale 63\/2017; a questo <a href=\"https:\/\/www.comune.sangiovannilupatoto.vr.it\/upload\/SGLupatoto\/regolamenti\/RegolamentoContrastoLudopatia_163_526.pdf\">link<\/a> la versione attualmente in vigore) e con l\u2019ordinanza sindacale 46\/2017 \u00e8 intervenuto, tra le altre cose, sulla disciplina degli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco: questi, in particolare, possono rimanere attivi dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 22, ovunque siano installati.<\/p>\n<p><strong>Il ricorso.<\/strong> Avverso questa decisione una societ\u00e0 che gestisce una sala gioco nel Comune in esame ha sollevato ricorso dinanzi al TAR per il Veneto, che l\u2019ha respinto, nel Novembre 2019, con la sentenza <a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=tar_ve&amp;nrg=201800979&amp;nomeFile=201901209_01.html&amp;subDir=Provvedimenti\">1209\/2019<\/a>.<\/p>\n<p><strong>Il valore dell\u2019Intesa.<\/strong> Per prima cosa, il Collegio si pronuncia sul valore dell\u2019Intesa in Conferenza Unificata (che prevede, tra le altre cose, un massimo di 6 ore quotidiane di sospensione del gioco). Viene respinta la doglianza del ricorrente, che lamenta il contrasto tra le prescrizioni dell\u2019Intesa e il contenuto dell\u2019ordinanza, in quanto:<\/p>\n<p>1) l\u2019Intesa \u00e8 priva di valore cogente, poich\u00e9 non recepita con decreto del Ministero dell\u2019Economia;<\/p>\n<p>2) essa in ogni caso prevede un \u201ccomplessivo riordino della materia\u201d che comprende tra le altre cose una \u201csignificativa riduzione dell\u2019offerta di gioco lecito\u201d: applicarne solo una parte \u201crisulterebbe arbitrario e contrario allo spirito dell\u2019Intesa\u201d.<\/p>\n<p><strong>La legge regionale 38\/2019.<\/strong> Il ricorrente, poi, richiama l\u2019art. 8 della <a href=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/Legge-Veneto-azzardo.pdf\">legge regionale del Veneto 38\/2019<\/a> (in cui si prescrive che: \u201cLa Giunta regionale, entro sessanta giorni dall\u2019entrata in vigore della presente legge, adotta il provvedimento, sul quale acquisisce il parere della competente commissione consiliare, per rendere omogenee sul territorio regionale le fasce orarie di interruzione quotidiana del gioco, secondo quanto previsto dall\u2019intesa sottoscritta ai sensi dell\u2019articolo 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 \u2018Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato di cui al comma 1\u2019\u201d.) per evidenziare un contrasto con l\u2019ordinanza. Tale asserita contraddizione \u00e8 smentita nella sentenza in quanto:<\/p>\n<p>1) al momento dell\u2019entrata in vigore dell\u2019ordinanza la legge ancora non aveva visto luce e, pertanto, in virt\u00f9 del principio tempus regit actum, questa non rileva ai fini della valutazione della legittimit\u00e0 del precedente provvedimento comunale impugnato;<\/p>\n<p>2) in ogni caso, al momento della sentenza il provvedimento per rendere omogenee le fasce orarie ancora non era stato adottato dalla Giunta regionale (l\u2019adozione avverr\u00e0 successivamente con la <a href=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/Deliberazione-Giunta-Veneto.pdf\">deliberazione della Giunta regionale n. 2006 del 30 Dicembre 2019<\/a>).<\/p>\n<p><strong>La potest\u00e0 in materia di pianificazione dell\u2019utilizzo degli apparecchi.<\/strong> Non viene accolto nemmeno il motivo di ricorso che contesta la possibilit\u00e0 per il Comune di intervenire sull\u2019utilizzo degli apparecchi da gioco: il ricorrente sostiene, infatti, che per esigenze di unitariet\u00e0 di trattamento e per il principio della chiamata in sussidiariet\u00e0, spetterebbe solo all\u2019ente statale la pianificazione dell\u2019utilizzo dei suddetti apparecchi, escludendo un\u2019autonoma regolamentazione da parte dei Comuni. Il TAR, anche richiamando la <a href=\"https:\/\/www.cortecostituzionale.it\/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&amp;numero=220\">sentenza 220\/2014 della Corte costituzionale<\/a>, ricorda come sia ormai un dato acquisito la competenza in materia di orari del Sindaco, in forza dell\u2019art. 50, comma 7 del TUEL (come interpretato appunto dalla giurisprudenza costituzionale).<\/p>\n<p>Non solo: richiamando il Consiglio di Stato (sentenza <a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=cds&amp;nrg=201801383&amp;nomeFile=201804867_11.html&amp;subDir=Provvedimenti\">4867\/2018<\/a>) il TAR afferma che sussiste in capo ai Comuni un vero e proprio obbligo a intervenire in tal senso: una volta identificato un rischio, anche potenziale, e gli effetti negativi che questo \u00e8 in grado di dispiegare, \u201c\u00e8 d\u2019obbligo predisporre tutte le misure per minimizzare (o azzerare, ove possibile) il rischio preso in considerazione\u201d, alla luce dell\u2019obiettivo di tutela della salute e sulla base anche del principio (di derivazione euro-unitaria) di precauzione (dello stesso avviso anche la sentenza del Consiglio di Stato <a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=cds&amp;nrg=201805809&amp;nomeFile=201904509_11.html&amp;subDir=Provvedimenti\">4509\/2019<\/a> su un caso relativo alla disciplina degli orari introdotta in un Comune, Castelnuovo del Garda, della stessa provincia).<\/p>\n<p><strong>L\u2019istruttoria.<\/strong> Il ricorrente contesta, inoltre, la carenza di istruttoria e di motivazione dell\u2019ordinanza impugnata. Il TAR boccia questa doglianza, affermando che:<\/p>\n<p>1) il Comune ha tenuto conto dei dati relativi alla situazione locale forniti dalla ULSS competente;<\/p>\n<p>2) la ludopatia costituisce un fatto notorio o, comunque, una nozione di fatto di comune esperienza (sul punto, si vedano anche le sentenze, del medesimo Collegio, <a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=tar_ve&amp;nrg=201700468&amp;nomeFile=201900793_01.html&amp;subDir=Provvedimenti\">793\/2019<\/a> e <a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=tar_ve&amp;nrg=201900426&amp;nomeFile=201900620_20.html&amp;subDir=Provvedimenti\">620\/2019<\/a>);<\/p>\n<p>3) il fenomeno della ludopatia \u00e8 caratterizzato, inoltre, da una \u201cnotevole cifra oscura\u201d, elemento che viene evidenziato anche per fornire una chiave di lettura dei dati a disposizione;<\/p>\n<p>4) nella provincia interessata, e anche nel Comune in esame, \u00e8 documentata una crescita della diffusione degli apparecchi da gioco;<\/p>\n<p>5) sul piano della motivazione, non sussistono dubbi che questa vada ricercata nell\u2019\u201desigenza di tutela della salute pubblica e del benessere individuale e collettivo\u201d.<\/p>\n<p><strong>Il principio di proporzionalit\u00e0.<\/strong> I giudici respingono anche le censure, presentate dal ricorrente, in merito alla presunta violazione del principio di proporzionalit\u00e0, dell\u2019art. 41 della Costituzione e della normativa in materia di liberalizzazioni economiche. Il cuore dell\u2019argomentazione del Collegio consiste nella valutazione che l\u2019iniziativa economica non \u00e8 assoluta, ma pu\u00f2 essere sottoposta a limitazioni qualora queste siano necessarie per evitare danni alla salute (argomentazioni analoghe sono contenute anche nelle sentenze, del medesimo Collegio, <a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=tar_ve&amp;nrg=201900676&amp;nomeFile=201900972_20.html&amp;subDir=Provvedimenti\">972\/2019<\/a> e <a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=tar_ve&amp;nrg=201900426&amp;nomeFile=201900620_20.html&amp;subDir=Provvedimenti\">620\/2019<\/a>).<\/p>\n<p>Se \u00e8 cos\u00ec, allora la misura di restrizione degli orari degli apparecchi del gioco va considerata una misura ragionevole (posto che \u201cun\u2019illimitata o incontrollata possibilit\u00e0 di accesso al gioco accresce il rischio di diffusione di fenomeno di dipendenza\u201d) che contempera in modo corretto gli interessi in gioco (ossia quelli pubblici e quelli degli imprenditori, ai quali \u00e8 comunque concesso di mantenere aperti al pubblico gli esercizi anche quando gli apparecchi non sono in funzione, potendo cos\u00ec riorganizzare la loro attivit\u00e0 economica).<\/p>\n<p><strong>L\u2019adeguatezza delle misure orarie e il loro scopo. <\/strong>Infine, i giudici si concentrano sulla idoneit\u00e0, o meno, delle misure orarie introdotte. Per farlo \u00e8 logicamente necessaria la previa individuazione dello scopo perseguito, che viene rintracciato non nell\u2019eliminazione di ogni forma di dipendenza patologica da gioco (il che travalicherebbe la sfera di competenza del Comune), bens\u00ec nella prevenzione, contrasto e riduzione del rischio di dipendenza (sul punto anche la sentenza, gi\u00e0 citata, del TAR Veneto <a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=tar_ve&amp;nrg=201900426&amp;nomeFile=201900620_20.html&amp;subDir=Provvedimenti\">620\/2019<\/a>). Cos\u00ec individuato l\u2019obiettivo, dunque, i giudici asseverano le misure anche sul piano dell\u2019adeguatezza.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>IL TAR E IL CONSIGLIO DI STATO SI PRONUNCIANO, CON ESITI OPPOSTI,<br \/>\nSULL\u2019OBBLIGO DI DISTANZA DI UNA SALA GIOCO DA UNO SPORTELLO BANCOMAT<\/strong><\/p>\n<p><strong>La normativa e il caso. <\/strong>Il Comune di Belluno, con il Regolamento comunale per l\u2019apertura delle sale giochi e l\u2019installazione di apparecchi da gioco (deliberazione consiliare 10\/2017) ha, tra le altre cose, disposto che \u201cnon possono esser aperte sale dedicate al gioco d\u2019azzardo o dove sono installati gioco d\u2019azzardo leciti, a distanze inferiori a 300 mt. da sportelli bancari, postali o bancomat\u201d.<\/p>\n<p>Una societ\u00e0 operante nel settore del gioco, nel corso del 2018, ha dapprima chiesto ed ottenuto dal Comune il permesso di costruire per la sala gioco; successivamente si \u00e8 vista negare dal Questore la licenza chiesta ai sensi dell\u2019art. 88 del TULPS in quanto i locali erano posti a una distanza inferiore a 300 metri da uno sportello bancomat.<\/p>\n<p>Avverso tale provvedimento ha presentato ricorso: il TAR per il Veneto lo ha accolto con la sentenza <a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=tar_ve&amp;nrg=201801280&amp;nomeFile=201900448_01.html&amp;subDir=Provvedimenti\">448\/2019<\/a>; avendo il Comune proposto appello, si \u00e8 pronunciato anche il Consiglio di Stato, prima con l\u2019ordinanza cautelare <a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=cds&amp;nrg=201909720&amp;nomeFile=202000222_15.html&amp;subDir=Provvedimenti\">222\/2020<\/a> e poi definitivamente con la sentenza <a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=cds&amp;nrg=201909720&amp;nomeFile=202004464_11.html&amp;subDir=Provvedimenti\">4464\/2020<\/a>, con cui ha ribaltato l\u2019esito del primo grado.<\/p>\n<p><strong>La sentenza del TAR: gli sportelli bancomat tra i luoghi sensibili e l\u2019effetto espulsivo.<\/strong> Il TAR del Veneto, come detto, accoglie il ricorso presentato dalla societ\u00e0. In particolare, nelle varie argomentazioni addotte, spiccano due punti cruciali:<\/p>\n<p>1) dinanzi all\u2019eccezione di inammissibilit\u00e0 presentata dal Comune per tardivit\u00e0 dell\u2019impugnazione (in quanto i ricorrenti avrebbero dovuto, a detta dell\u2019Ente locale, impugnare tempestivamente gi\u00e0 il Regolamento e non direttamente l\u2019atto della Questura), i giudici spiegano che, invece, fino al diniego del rilascio della licenza da parte del Questore non vi era, per la societ\u00e0, alcun interesse concreto ed attuale contro il Regolamento.<\/p>\n<p>A riprova di ci\u00f2, si afferma che, anzi, il rilascio da parte del Comune del permesso di costruire aveva generato nel ricorrente un rilevante affidamento circa il buon esito dell\u2019intrapresa economica (sulla questione della formazione dell\u2019affidamento si veda, per un confronto, anche quanto espresso dal TAR per le Marche e dal Consiglio di Stato nelle sentenze, rispettivamente, <a href=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/gioco-dazzardo\/gioco-dazzardo-alcune-sentenze-del-tar-marche-in-tema-di-distanze-e-orari\/?hilite=%27gioco%27%2C%27affidamento%27\">131\/2019 e 8563\/2019<\/a>);<\/p>\n<p>2) il TAR reputa, inoltre, illegittima la scelta del Comune di ricomprendere gli sportelli bancomat tra i luoghi sensibili. Ci\u00f2 in particolare viene contestato sia da un punto di vista sostanziale (gli altri luoghi ricompresi nell\u2019elenco, dicono i giudici, sono tutti centri di aggregazione), sia per gli effetti che deriverebbero da tale scelta: su quest\u2019ultimo aspetto, infatti, il TAR sottolinea che si determinerebbe \u201cun\u2019espropriazione di fatto o, comunque, un\u2019eccessiva compressione delle libert\u00e0 di iniziativa economica\u201d, vista anche la capillare diffusione nel territorio comunale degli sportelli in questione. Si pu\u00f2 notare che in altri casi, di fronte a situazioni analoghe, altri Collegi hanno disposto delle perizie tecniche per accertare l\u2019eventuale effetto espulsivo (per una analisi delle esigenze che sono state poste alla base di una simile scelta si veda, ad esempio, la sentenza <a href=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/gioco-dazzardo\/il-consiglio-di-stato-si-pronuncia-sulle-limitazioni-orarie-e-il-distanziometro-nel-comune-di-domodossola-vb\/\">8298\/2019<\/a> del Consiglio di Stato).<\/p>\n<p><strong>L\u2019ordinanza del Consiglio di Stato: gli interessi generali e le esigenze di precauzione e protezione. <\/strong>Il Consiglio di Stato si \u00e8, innanzitutto, espresso con l\u2019ordinanza 222\/2020 accogliendo la richiesta, presentata dal Comune, di sospensiva dell\u2019esecutoriet\u00e0 della sentenza appellata nelle more della decisione nel merito. Questa conclusione si fonda, spiegano i giudici della Terza sezione, sulla \u201cnatura prioritaria dell&#8217;interesse, generale e di rango costituzionale, a contrastare la ludopatia, come fenomeno avente grave impatto sulla salute e convivenza sociale\u201d facendo cos\u00ec prevalere \u201cl&#8217;esigenza di precauzione e protezione posta a base delle regole \u2013 incluse quelle adottate con regolamenti comunali \u2013 che indicano luoghi sensibili e relativi limiti alla dislocazione di sale per il gioco d&#8217;azzardo lecito\u201d.<\/p>\n<p><strong>La sentenza del Consiglio di Stato.<\/strong> Dopo l\u2019ordinanza cautelare, il Consiglio di Stato si \u00e8 pronunciato nel merito della questione con la sentenza 4464\/2020, in cui ha di fatto ribaltato l\u2019esito della pronuncia del TAR. Tra le argomentazioni che sono state sviluppate, le principali sono:<\/p>\n<p>1) sul tema dell\u2019inammissibilit\u00e0 del ricorso per tardivit\u00e0: i giudici di Palazzo Spada accolgono l\u2019istanza del Comune affermando che, per la sua fisionomia, il Regolamento contestato deve essere considerato di volizione-azione, contenente previsioni destinate ad una immediata applicazione (non lasciando margini di discrezionalit\u00e0 al Comune): pertanto esso andava impugnato tempestivamente senza attendere l\u2019adozione di ulteriori atti (per una scelta analoga compiuta, invece, dal TAR Veneto si veda la sentenza <a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=tar_ve&amp;nrg=201900152&amp;nomeFile=201900587_20.html&amp;subDir=Provvedimenti\">587\/2019<\/a>);<\/p>\n<p>2) sulla tutela dell\u2019affidamento dell\u2019operatore economico: a detta del Consiglio di Stato questo non si \u00e8 formato, in quanto la societ\u00e0 ricorrente avrebbe dovuto tener presente il contenuto del Regolamento, approvato ben prima della domanda di autorizzazione;<\/p>\n<p>3) sull\u2019asserito effetto espulsivo: il Collegio ritiene indimostrata l\u2019affermazione per cui la misura in esame precluderebbe l\u2019iniziativa economica legata al gioco nel territorio comunale;<\/p>\n<p>4) sul merito della misura relativa agli sportelli bancomat: i giudici ritengono appropriata la scelta di includere anche gli sportelli bancomat nell\u2019elenco dei luoghi sensibili in quanto si tratta di un mezzo \u201cper evitare che l\u2019occasione del prelievo sia facilmente colta dal soggetto ludopatico per continuare o aggravare la sua condizione sociale, personale e patologica: tutto questo \u2026 in ossequio ai principi limitativi della iniziativa economica privata che l\u2019art. 41 Cost. stabilisce, primo tra essi la \u2018dignit\u00e0 umana\u2019\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>ALTRE SENTENZE DEL TAR VENETO<\/strong><\/p>\n<p><strong>Sentenza <\/strong><a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=tar_ve&amp;nrg=201801187&amp;nomeFile=202000675_01.html&amp;subDir=Provvedimenti\"><strong>675\/2020<\/strong><\/a><strong>: il rispetto delle distanze in caso di nuova installazione di apparecchi, di altra tipologia rispetto a quelli gi\u00e0 presenti, in un esercizio gi\u00e0 autorizzato. <\/strong>Nel caso che ha originato questa pronuncia del TAR, una societ\u00e0, titolare di sala da gioco autorizzata nel 2010 (prima, dunque, del Regolamento comunale che ha introdotto la disciplina sulle distanze, che \u00e8 stato approvato nel 2011), ha chiesto, nel 2018, l\u2019autorizzazione al Questore ex art. 88 TULPS per l\u2019installazione di apparecchi da gioco di tipologia VLT.<\/p>\n<p>Dopo il diniego della richiesta, ha sollevato ricorso dinanzi al TAR che, bocciando l\u2019istanza della societ\u00e0, ha tra le altre cose affermato che:<\/p>\n<p>1) \u201c\u00e8 fuor di dubbio \u2026 che il Questore, in sede di rilascio dell\u2019autorizzazione ex art. 88 TULPS, debba accertare non solo la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legislazione di pubblica sicurezza, ma anche tener conto della disciplina regionale e locale in tema di distanze minime dai luoghi qualificati come \u2018sensibili\u2019\u201d;<\/p>\n<p>2) l\u2019autorizzazione, chiesta ai sensi dell\u2019art. 88 TULPS, avente ad oggetto l\u2019installazione di nuovi apparecchi per una sala gioco gi\u00e0 operante e attiva deve tener conto dell\u2019intervenuta disciplina regolamentare in materia di distanze: infatti, la ratio di tali disposizioni risiede in motivi imperativi di interesse generale (tra cui la tutela della salute dei soggetti maggiormente vulnerabili), i quali sarebbero ingiustamente frustrati da un\u2019interpretazione (come quella del ricorrente) che determinerebbe, di fatto, situazioni sottratte al rispetto di queste regole.<\/p>\n<p><strong>Sentenza <\/strong><a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=tar_ve&amp;nrg=201800520&amp;nomeFile=201801181_20.html&amp;subDir=Provvedimenti\"><strong>1181\/2018<\/strong><\/a><strong>: \u00e8 corretta la norma che dispone la cristallizzazione del numero di apparecchi da gioco presenti a una certa data se nel frattempo sopraggiunge il distanziometro. <\/strong>Il Comune di Venezia, prima con l\u2019art. 30 del <a href=\"https:\/\/www.comune.venezia.it\/sites\/comune.venezia.it\/files\/page\/files\/R.E._EMENDATO_8.4.2015_senza_immagini_Adottato.pdf\">Regolamento edilizio<\/a> del 2015, poi con gli articoli 6 e 17 del <a href=\"https:\/\/www.comune.venezia.it\/sites\/comune.venezia.it\/files\/page\/files\/Regolamento%20comunale%20in%20materia%20di%20giochi%20per%20pubblicazione%201_12_2016.pdf\">Regolamento comunale in materia di giochi<\/a> del 2016 ha stabilito che non possono essere installati apparecchi da gioco in locali situati a meno di 500 metri da luoghi sensibili, e che tali prescrizioni \u201cnon si applicano agli esercizi gi\u00e0 autorizzati\u201d.<\/p>\n<p>Il caso da cui origina la sentenza vede una sala giochi, autorizzata prima dei Regolamenti, che nel lasso di tempo intercorso tra l\u2019uno e l\u2019altro provvedimento aumentava il numero di apparecchi presenti (dai 7 iniziali fino a un massimo di 43, poi ridotti a 13). Il Comune ha quindi emesso un provvedimento con cui vietava alla sala la prosecuzione dell\u2019attivit\u00e0 con numero di apparecchi superiore a 7.<\/p>\n<p>Il TAR reputa corretta questa scelta: \u201cil mantenimento dello status quo per gli esercizi gi\u00e0 autorizzati va inteso con esclusivo riferimento al numero di apparecchi autorizzati\u201d e pertanto ha avallato la scelta dell\u2019Ente locale di cristallizzare il numero di apparecchi alla data dell\u2019ultimo controllo effettuato prima dell\u2019entrata in vigore del Regolamento. In questo modo, dunque, la salvaguardia degli esercizi gi\u00e0 autorizzati avviene con il preciso limite di non poter ampliare il numero di dispositivi da gioco presenti.<\/p>\n<p><strong>Sentenza <\/strong><a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=tar_ve&amp;nrg=201700560&amp;nomeFile=201801096_01.html&amp;subDir=Provvedimenti\"><strong>1096\/2018<\/strong><\/a><strong>: il distanziometro, la norma transitoria a salvaguardia attivit\u00e0 gi\u00e0 in essere e il subentro nella titolarit\u00e0 di un esercizio.<\/strong> Il Comune di Lonigo, con il Regolamento Comunale per la disciplina delle attivit\u00e0 di sala giochi ed installazione di apparecchi da gioco, approvato con la delibera comunale 44\/2016, ha stabilito che \u201ci locali da autorizzare \u2026 dovranno rispettare una distanza di mt. 500\u201d da alcuni luoghi sensibili (art. 11), prevedendo poi, all\u2019art. 19, una deroga per gli esercizi gi\u00e0 in attivit\u00e0 (\u201cLe attivit\u00e0 in possesso dell\u2019autorizzazione di cui agli art. 86 e 88 del TULPS, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono esentate dal rispetto dei requisiti previsti dall\u2019art. 11\u201d).<\/p>\n<p>Nel caso in esame, la ricorrente era subentrata nella titolarit\u00e0 di una tabaccheria (al momento del subentro priva di apparecchi da gioco, mentre in passato li aveva) situata a breve distanza da un luogo sensibile. Di fronte al rigetto da parte del Comune della SCIA presentata per l\u2019installazione degli apparecchi, la ricorrente sosteneva che si dovesse applicare l\u2019art. 19.<\/p>\n<p>Il TAR boccia l\u2019istanza: infatti, dicono i giudici, \u201cla norma transitoria che esonera gli esercizi in cui si pratica l\u2019attivit\u00e0 di gioco lecito dal rispetto della distanza di 500 metri da luoghi sensibili non si applica \u2026 in tutti i casi in cui vi sia un cambiamento della situazione giuridica o fattuale rispetto a quella esistente al momento dell\u2019entrata in vigore del Regolamento, ovvero \u2026 quando nei medesimi locali venga ad operare un nuovo soggetto (cd. cambio di gestione), rispetto al quale non sussistono le esigenze di tutela dell\u2019affidamento che, invece, presidiavano la posizione del precedente titolare\u201d. Con queste argomentazioni, dunque, il TAR ricostruisce anche le ragioni (tutela dell\u2019affidamento) che vengono poste alla base di simili deroghe a favore degli esercizi gi\u00e0 in attivit\u00e0.<\/p>\n<p><strong>Sentenza <\/strong><a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=tar_ve&amp;nrg=201700468&amp;nomeFile=201900793_01.html&amp;subDir=Provvedimenti\"><strong>793\/2019<\/strong><\/a><strong>: la disciplina degli orari dettata dal Consiglio comunale.<\/strong> La vicenda che il TAR per il Veneto si trova ad analizzare in questo caso \u00e8 relativa ad alcune misure di limitazione oraria che sono state introdotte, in un Comune del Veneto, con Regolamento. I giudici respingono le doglianze del ricorrente, una societ\u00e0 che gestisce una sala di videolottery, affermando tra le altre cose che:<\/p>\n<p>1) \u201cLa fissazione di limiti massimi agli orari di apertura delle sale giochi da parte del Consiglio comunale non configura un\u2019usurpazione dei poteri sindacali, in quanto l\u2019art. 42 del TUEL attribuisce al consiglio comunale il potere regolamentare e il compito di delineare gli indirizzi di carattere generale in tema di orari, sul cui tracciato il sindaco, ex art. 50, comma 7, TUEL, esercita il proprio potere discrezionale teso a fissare un orario pi\u00f9 o meno contenuto nell\u2019ambito delle fasce orarie predeterminate dal consiglio medesimo, in coerenza con l\u2019interesse pubblico perseguito\u201d, ossia quello di \u201ctutelare la salute pubblica e il benessere socio-economico dei cittadini\u201d. Peraltro, giova ricordare che con successivi atti (<a href=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/Legge-Veneto-azzardo.pdf\">legge regionale 38\/2019<\/a> e <a href=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/Deliberazione-Giunta-Veneto.pdf\">deliberazione della Giunta regionale 2006\/2019<\/a>) la disciplina degli orari \u00e8 stata dettata a livello regionale;<\/p>\n<p>2) la scelta del Comune di uniformare gli orari a tutto il territorio comunale e a tutte le tipologie di esercizi commerciali presenti (tra quelli che possono installare i suddetti apparecchi) risponde all\u2019esigenza di \u201cprevenire la trasmigrazione degli utenti dall\u2019una all\u2019altra tipologia di esercizi, ovvero dall\u2019una all\u2019altra zona del territorio comunale\u201d.<\/p>\n<p><strong>Sentenza <\/strong><a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=tar_ve&amp;nrg=201900612&amp;nomeFile=201900872_20.html&amp;subDir=Provvedimenti\"><strong>872\/2019<\/strong><\/a><strong>: la necessit\u00e0 del termine finale in un\u2019ordinanza contingibile e urgente adottata per chiudere, nell\u2019orario notturno, una sala gioco \u201cproblematica\u201d. <\/strong>Il Sindaco del Comune di Bovolone (Vr) ha adottato l\u2019ordinanza contingibile e urgente 68\/2019 allo scopo di disporre la chiusura, dopo le ore 22, di una sala gioco nel territorio comunale che in pi\u00f9 occasioni ha violato gli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco e davanti al quale, l\u2019anno precedente al provvedimento, era avvenuto un grave fatto criminoso.<\/p>\n<p>Il TAR per il Veneto accoglie il ricorso presentato dalla sala in questione: l\u2019elemento determinante \u00e8 l\u2019assenza di un termine finale di durata degli effetti dell\u2019ordinanza. Se da un lato, infatti, il Comune aveva argomentato che la situazione relativa all\u2019ordine pubblico era \u201carginabile unicamente mediante l\u2019immediata limitazione degli orari di esercizio nelle ore notturne\u201d (e che pertanto ci\u00f2 veniva ordinato senza apporre un limite), dall\u2019altro i giudici prima operano una ricostruzione delle finalit\u00e0 dello strumento (rimedio extra ordinem e utilizzabile dai Comuni quale extrema ratio in circostanze particolari) per concludere che il termine finale \u00e8 un elemento necessario (anche al fine \u201cnon istituzionalizzare situazioni emergenziali\u201d).<\/p>\n<p><strong>Sentenza <\/strong><a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=tar_ve&amp;nrg=201900152&amp;nomeFile=201900587_20.html&amp;subDir=Provvedimenti\"><strong>587\/2019<\/strong><\/a><strong>: le misure nel Comune di Jesolo contro la ludopatia (in particolare, il divieto di utilizzare sedie e sgabelli presso le postazioni di gioco). <\/strong>Il TAR per il Veneto si \u00e8 pronunciato sulla delibera 192\/2018 della Giunta comunale di Jesolo (Ve) che ha introdotto alcune misure di contrasto alla ludopatia. Tra i motivi di ricorso che sono stati sollevati e su cui il TAR si \u00e8 pronunciato ci sono:<\/p>\n<p>1) l\u2019immediata esecutivit\u00e0 delle nuove sanzioni (inasprite) previste dalla delibera 192\/2018: tale scelta, contestata dalla ricorrente, viene considerata dai giudici motivata e non contradditoria: infatti, spiegano, \u201cil Comune ha deciso di introdurre sanzioni pi\u00f9 restrittive immediatamente perch\u00e9 la stagione turistica era gi\u00e0 iniziata e durante tale stagione le presenze a Jesolo aumentano notevolmente (passando da 25.000 residenti a 5 milioni di turisti), e al fine di rendere, quindi, possibile fin da subito un pi\u00f9 adeguato ed efficace contrasto ai comportamenti che violassero le disposizioni comunali in materia di giochi\u201d;<\/p>\n<p>2) il coordinamento tra l\u2019autorizzazione della Questura e i successivi provvedimenti comunali: la ricorrente afferma che ci sarebbe una contraddizione tra l\u2019autorizzazione rilasciata dalla Questura e il successivo intervento comunale, reputato da questa gravoso per le attivit\u00e0 economiche regolarmente autorizzate. Il TAR \u00e8 di diverso avviso: infatti, ricostruendo il contenuto stesso dell\u2019atto della Questura, emerge chiaramente come siano fatte espressamente salve le determinazioni che i Comuni possono legittimamente introdurre;<\/p>\n<p>3) il divieto di utilizzare, presso le postazioni di gioco, elementi di arredo che consentano di sedersi (sgabelli, sedie, panche, ecc.): tale divieto, contenuto nell\u2019art. 7, comma 14 del Regolamento comunale viene considerato adeguatamente motivato e non illogico al fine di contrastare la ludopatia: infatti, dicono i giudici, \u201cla scelta di precludere la presenza di strutture su cui sia possibile sedersi \u00e8 evidentemente funzionale a tale scopo e non illogica nell\u2019ottica di ridurre il tempo di permanenza nelle sale gioco, dato che riducendo le possibilit\u00e0 di sedersi si rende meno confortevole l\u2019attivit\u00e0 di gioco\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">(<em>a cura di <strong>Marco De Pasquale<\/strong>, <\/em><em>Master APC Universit\u00e0 di Pisa<\/em>)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>IL TAR SI PRONUNCIA SULLE LIMITAZIONI ORARIE INTRODOTTE NEL COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR) La normativa. 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