{"id":39912,"date":"2021-01-23T06:58:45","date_gmt":"2021-01-23T05:58:45","guid":{"rendered":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/?page_id=39912"},"modified":"2021-01-23T06:58:45","modified_gmt":"2021-01-23T05:58:45","slug":"il-tar-campania-si-esprime-sul-regolamento-in-materia-di-giochi-del-comune-di-napoli","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/gioco-dazzardo\/il-tar-campania-si-esprime-sul-regolamento-in-materia-di-giochi-del-comune-di-napoli\/","title":{"rendered":"IL TAR CAMPANIA SI ESPRIME SUL REGOLAMENTO IN MATERIA DI GIOCHI DEL COMUNE DI NAPOLI"},"content":{"rendered":"<p><strong>La normativa e il ricorso. <\/strong>Il Comune di Napoli \u00e8 intervenuto sulla disciplina del gioco con tre provvedimenti: la delibera di Giunta 993\/2013, il <a href=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/regolamento-Napoli-21dicembre-2015.pdf\">Regolamento sale da gioco e giochi leciti<\/a> (approvato con delibera del Consiglio comunale 74\/2015) e l\u2019<a href=\"https:\/\/www.comune.napoli.it\/flex\/cm\/pages\/ServeBLOB.php\/L\/IT\/IDPagina\/30747#:~:text=Menu-,In%20vigore%20la%20nuova%20disciplina%20degli%20orari%20di%20esercizio%20delle,23%3A00%2C%20festivi%20compresi.\">ordinanza sindacale 1\/2016<\/a> in materia di orari.<\/p>\n<p>Avverso tali atti, nel 2016 alcune societ\u00e0 che gestiscono sale scommesse hanno sollevato ricorso dinanzi al TAR per la Campania, chiedendo l\u2019annullamento delle disposizioni impugnate e il risarcimento del danno. La sentenza del TAR arriva nel Novembre 2020 (sentenza <a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=tar_na&amp;nrg=201601422&amp;nomeFile=202005278_01.html&amp;subDir=Provvedimenti\">5278\/2020<\/a>), quando la <a href=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/Legge-gioco-dazzardo-Campania-.pdf\">legge regionale 2\/2020<\/a> ha gi\u00e0 modificato in parte il quadro della disciplina del settore.<\/p>\n<p>In ogni caso, il Collegio specifica sin da subito che il giudizio si fonda sulla situazione esistente al momento dell\u2019entrata in vigore dei provvedimenti, senza che rilevino (nemmeno come argomentazioni sostanziali, come invece tentano di sostenere i ricorrenti) le successive modifiche introdotte.<\/p>\n<p><strong>La posizione delle sale scommesse.<\/strong> Per prima cosa, i giudici amministrativi confermano che le statuizioni del <a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2012\/09\/13\/012G0180\/sg\">decreto Balduzzi<\/a> in merito alla ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco devono intendersi riferite anche alle sale scommesse: infatti, l\u2019art. 7, comma 10 del decreto in esame chiama espressamente in causa gli apparecchi di cui all\u2019art. 110, comma 6, lett. a) del TULPS solamente per evidenziare \u201cla necessit\u00e0 di raccordo con la regolamentazione dell\u2019Agenzia delle Dogane e dei Monopoli\u201d specifica rispetto agli apparecchi in questione. \u00c8 sbagliato, dunque, concludere che tale riferimento escluda le sale scommesse dagli interventi.<\/p>\n<p><strong>Il coordinamento tra disciplina nazionale e locale.<\/strong> Il TAR, inoltre, si occupa del rapporto tra la disciplina nazionale e locale: se i ricorrenti, infatti, sostenevano che la prima escludesse la possibilit\u00e0 di intervento degli Enti locali, i giudici invece (anche sulla scorta della sentenza <a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=cds&amp;nrg=201909720&amp;nomeFile=202004464_11.html&amp;subDir=Provvedimenti\">4464\/2020<\/a> del Consiglio di Stato) negano che un intervento statale possa precludere \u201cogni altra determinazione a livello locale\u201d, da ritenersi legittima in base alla \u201criconosciuta spettanza al Comune dell\u2019autonomo potere regolamentare\u201d sul tema.<\/p>\n<p><strong>La presunta retroattivit\u00e0 della normativa comunale.<\/strong> Il Collegio respinge, inoltre, la censura relativa alla presunta retroattivit\u00e0 delle disposizioni regolamentari (in quanto queste si applicano anche agli esercizi gi\u00e0 autorizzati). Nel farlo, i giudici negano alla radice che si possa parlare di retroattivit\u00e0: citando la sentenza <a href=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/gioco-dazzardo-a-maggio-nuove-importanti-decisioni-della-corte-costituzionale-del-tar-e-del-consiglio-di-stato\/?hilite=%271567%27%2C%272017%27%2C%27tar%27%2C%27campania%27\">1567\/2017 del TAR Campania<\/a>, \u201cl\u2019estensione dell\u2019applicazione a tutti gli operatori del settore, ivi compresi quelli gi\u00e0 operanti, non implica una retroattivit\u00e0 delle disposizioni ma \u00e8 piuttosto finalizzata ad escludere situazioni franche da una verifica periodica con la sottrazione totale dei soggetti gi\u00e0 autorizzati da ogni possibilit\u00e0 di controllo e verifica successiva, con inammissibile incisione anche sui principi di imparzialit\u00e0 e di par condicio tra operatori del settore\u201d.<\/p>\n<p><strong>Il trasferimento della propriet\u00e0 o della gestione dell\u2019azienda e l\u2019autorizzazione.<\/strong> Infine, il TAR si pronuncia in merito alla disposizione che prevede che in caso di trasferimento della propriet\u00e0 o della gestione dell\u2019azienda si renda necessaria, per il subentrante, la richiesta di una nuova autorizzazione comunale. Ci\u00f2 viene considerato giustificato dai giudici \u201cavendo tali autorizzazioni \u2026 carattere eminentemente personale\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Le sentenze <\/strong><a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=tar_na&amp;nrg=201601355&amp;nomeFile=202005941_01.html&amp;subDir=Provvedimenti\"><strong>5941<\/strong><\/a><strong>, <\/strong><a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=tar_na&amp;nrg=201601356&amp;nomeFile=202005943_01.html&amp;subDir=Provvedimenti\"><strong>5943<\/strong><\/a><strong>, <\/strong><a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=tar_na&amp;nrg=201601354&amp;nomeFile=202006259_01.html&amp;subDir=Provvedimenti\"><strong>6259<\/strong><\/a><strong>, <\/strong><a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=tar_na&amp;nrg=201601353&amp;nomeFile=202006260_01.html&amp;subDir=Provvedimenti\"><strong>6260<\/strong><\/a><strong>, <\/strong><a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=tar_na&amp;nrg=201601352&amp;nomeFile=202006261_01.html&amp;subDir=Provvedimenti\"><strong>6261<\/strong><\/a><strong>, <\/strong><a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=tar_na&amp;nrg=201601830&amp;nomeFile=202006423_01.html&amp;subDir=Provvedimenti\"><strong>6423<\/strong><\/a><strong> del 2020 del TAR Campania<\/strong><\/p>\n<p>Sul regolamento del Comune di Napoli del 2015 e l\u2019ordinanza del Sindaco del 2016 il TAR Campania si \u00e8 espresso, nel dicembre 2020, con alcune sentenze in cui ha affrontato altre questioni sollevate da alcuni ricorrenti, i quali contestavano le misure di limitazione oraria e di ricollocamento fisico dei punti gioco.<\/p>\n<p><strong>Il tema dell\u2019istruttoria.<\/strong> Il primo motivo di censura \u00e8 connesso con l\u2019asserita violazione dell\u2019obbligo di istruttoria, adempimento che mancherebbe nel Regolamento impugnato. Il TAR \u00e8 di diverso avviso: il Comune di Napoli avrebbe gi\u00e0 ampiamente motivato il suo intervento nella materia della lotta alla ludopatia quando, con la delibera 993\/2013, ha istituito una consulta sulla dipendenza da gioco. In quel provvedimento erano contenuti alcuni dati che confermavano \u201cla tesi \u2013 non certa in via assoluta ma pur sempre fornita di elementi plausibili \u2013 del collegamento riscontrabile tra l\u2019aumento della diffusione sul territorio delle sale da gioco e l\u2019incremento della tendenza alla ludopatia\u201d (come espresso nella sentenza <a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=tar_na&amp;nrg=201601192&amp;nomeFile=201701567_01.html&amp;subDir=Provvedimenti\">1567\/2017<\/a> del TAR Napoli, richiamata anche nella pi\u00f9 recente sentenza 5278\/2020 qui sopra analizzata).<\/p>\n<p><strong>Il collegamento con le misure di pianificazione a livello nazionale.<\/strong> Altro elemento controverso \u00e8 quello relativo alle misure di pianificazione che, introdotte a livello nazionale, avrebbero pi\u00f9 volte tentato di riordinare la materia del gioco, con l\u2019obiettivo di rendere omogenee in tutto il Paese le varie limitazioni. Il riferimento, in particolare, \u00e8 al contenuto del decreto Balduzzi, della legge delega 23\/2014 e della legge di stabilit\u00e0 per il 2016. La censura cos\u00ec presentata viene per\u00f2 smentita dal TAR attraverso due argomentazioni:<\/p>\n<p>1) ai Comuni spettano i poteri relativi alla collocazione delle sale dal gioco sul territorio cittadino nell\u2019ambito dell\u2019attivit\u00e0 di pianificazione e governo del territorio, nel perseguimento di finalit\u00e0 relative al benessere, alla tutela della salute e della vita salubre degli abitanti (in questa direzione, la sentenza <a href=\"https:\/\/www.cortecostituzionale.it\/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&amp;numero=220\">220\/2014<\/a> della Corte costituzionale e la sentenza <a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=cds&amp;nrg=201504718&amp;nomeFile=201600579_11.html&amp;subDir=Provvedimenti\">579\/2016<\/a> del Consiglio di Stato);<\/p>\n<p>2) la circostanza che ancora non siano ancora state definite misure omogenee a livello nazionale non impedisce alle regioni e agli Enti Locali di esercitare il proprio potere concorrente indirizzato alle finalit\u00e0 di prevenzione rispetto alla ludopatia.<\/p>\n<p>Dunque, inquadrato in questo modo il Regolamento rispetto alla legge regionale della Campania (art. 1, comma 201 della legge regionale 16\/2014), appare ai giudici pienamente legittimo non solo per ci\u00f2 che concerne il suo contenuto di prevenzione avverso la diffusione della ludopatia, ma anche sul piano formale, non essendo in alcun modo richiesto dalla legge che l\u2019intervento avvenga con lo strumento del piano regolatore.<\/p>\n<p><strong>L\u2019autorizzazione del Comune.<\/strong> Una delle peculiarit\u00e0 del Regolamento del Comune di Napoli consiste nella previsione che le sale gioco debbano ricevere, oltre l\u2019autorizzazione della Questura, anche quella dell\u2019amministrazione comunale fondata sul controllo di requisiti di ordine morale. I giudici smentiscono innanzitutto che, per questa via, si determini confusione rispetto alle prerogative della Questura che valuta, invece, gli aspetti di ordine e sicurezza pubblica (sul punto si veda anche, con lo stesso argomento, l\u2019ordinanza <a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=tar_na&amp;nrg=202002511&amp;nomeFile=202001941_05.html&amp;subDir=Provvedimenti\">1941\/2020<\/a> del TAR Napoli). \u00c8 giustificata, inoltre, secondo il TAR, anche la previsione che tale verifica si estenda anche ad esercizi gi\u00e0 autorizzati e in attivit\u00e0: ci\u00f2 \u201cnon implica una retroattivit\u00e0 delle disposizioni ma \u00e8 piuttosto finalizzata ad escludere situazioni franche da una verifica periodica con la sottrazione totale dei soggetti gi\u00e0 autorizzati da ogni possibilit\u00e0 di controllo e verifica successiva, con inammissibile incisione anche sui principi di imparzialit\u00e0 e di par condicio tra operatori del settore\u201d.<\/p>\n<p><strong>La determinazione degli orari.<\/strong> Il regolamento determina, inoltre, l\u2019orario massimo di funzionamento degli apparecchi da gioco, specificati successivamente dal Sindaco con ordinanza. \u00c8 una procedura ritenuta corretta dai giudici, che ricordano come ai sensi dell\u2019art. 50, comma 7 del TUEL sia il Consiglio comunale a determinare gli indirizzi generali cui il Sindaco sar\u00e0 vincolato in sede di applicazione concreta della disciplina. Sul punto, i giudici sottolineano che:<\/p>\n<p>1) il Consiglio comunale pu\u00f2 intervenire rispetto alla prevenzione della ludopatia, rientrando ci\u00f2 nell\u2019ambito delle sue competenze relative al benessere psico-fisico dei cittadini (specialmente quelli pi\u00f9 vulnerabili) e alla quiete pubblica (senza alcuna invasione delle sfere di competenza riservate allo Stato);<\/p>\n<p>2) il Sindaco pu\u00f2 intervenire sulla disciplina degli orari degli apparecchi da gioco nell\u2019ambito delle competenze attribuitegli dall\u2019art. 50, comma 7 del TUEL come specificato anche dalla sentenza <a href=\"https:\/\/www.cortecostituzionale.it\/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&amp;numero=220\">220\/2014<\/a> della Corte costituzionale;<\/p>\n<p>3) le misure di limitazione degli orari costituiscono uno strumento concretamente idoneo a contenere la possibilit\u00e0 di utilizzo degli apparecchi da gioco (come espresso anche dalla sentenza <a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=tar_bo&amp;nrg=201500164&amp;nomeFile=201501023_01.html&amp;subDir=Provvedimenti\">1023\/2015<\/a> del TAR Emilia-Romagna);<\/p>\n<p>4) l\u2019offerta di altri giochi (es. online) o la diffusione di altre modalit\u00e0 di accesso agli apparecchi da gioco (es. altri Comuni in cui non ci sono le stesse limitazioni orarie) non precludono per ci\u00f2 solo l\u2019introduzione di vincoli utili a contenere il fenomeno connesso alla diffusione del gioco nella rete fisica (TAR Veneto <a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=tar_ve&amp;nrg=201500810&amp;nomeFile=201500811_20.html&amp;subDir=Provvedimenti\">811\/2015<\/a>; sul punto si veda anche: Consiglio di Stato <a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=consul&amp;nrg=201901433&amp;nomeFile=202001200_27.html&amp;subDir=Provvedimenti\">1200\/2020<\/a>).<\/p>\n<p><strong>La libert\u00e0 di iniziativa economica privata e il bilanciamento degli interessi in gioco.<\/strong> I ricorrenti ritengono, inoltre, che con questo tipo di determinazioni si violerebbe la libera iniziativa economica privata, comprimendo eccessivamente la possibilit\u00e0 per gli attori economici di esercitare l\u2019attivit\u00e0 connessa al gioco. Il TAR \u00e8 di diverso avviso:<\/p>\n<p>1) viene richiamata anzitutto la nozione di utilit\u00e0 sociale contenuta nell\u2019art. 41 della Costituzione considerata quale \u201cindefettibile argine\u201d entro cui l\u2019attivit\u00e0 economica privata deve svolgersi;<\/p>\n<p>2) richiamando la sentenza <a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=cds&amp;nrg=201707186&amp;nomeFile=201804224_11.html&amp;subDir=Provvedimenti\">4224\/2018<\/a> del Consiglio di Stato (confermativa della gi\u00e0 citata sentenza <a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=tar_na&amp;nrg=201601192&amp;nomeFile=201701567_01.html&amp;subDir=Provvedimenti\">1567\/2017<\/a> del TAR Napoli), si afferma che \u201cproprio le modalit\u00e0 scelte con gli atti impugnati per la tutela dei contrapposti interessi in gioco costituiscono la miglior riprova del bilanciamento operato tra gli stessi, non essendo stata interdetta in modo assoluto l\u2019attivit\u00e0 economica (il che esclude la sussistenza di un\u2019espropriazione di fatto dell\u2019attivit\u00e0 economica), ma piuttosto non irragionevolmente limitata per tutelare la salute pubblica\u201d;<\/p>\n<p>3) anche nell\u2019ambito comunitario, le \u201cdisposizioni del Trattato dell&#8217;Unione europea hanno previsto la possibilit\u00e0 di inserire misure derogatorie in senso restrittivo alla libert\u00e0 di stabilimento per ragioni di ordine e interesse pubblico legati alla tutela della salute pubblica\u201d e \u201cla Corte di Giustizia ha valutato la conformit\u00e0 all\u2019ordinamento dell\u2019Unione di una disciplina normativa nazionale che fissi una durata pi\u00f9 breve delle nuove concessioni e il riordino del sistema delle concessioni tramite il riallineamento temporale delle scadenze\u201d: ci\u00f2 anche \u201cperch\u00e9, in assenza di una disciplina unitaria a livello europeo, spetta al singolo Stato membro valutare, in questi settori sensibili, il grado di tutela degli interessi coinvolti, valutando se questa finalit\u00e0 possa essere realizzata mediante un divieto totale o parziale delle attivit\u00e0 riconducibili ai giochi e alle scommesse, oppure soltanto limitarle e prevedere a tale fine modalit\u00e0 di controllo pi\u00f9 o meno rigorose (v. sentenza <a href=\"http:\/\/curia.europa.eu\/juris\/document\/document.jsf?text=&amp;docid=153584&amp;pageIndex=0&amp;doclang=it&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=19870198\">Digibet e Albers, c-156\/13<\/a>)\u201d. \u00c8 chiaro, pertanto, che dalla lettura del complesso normativo e giurisprudenziale comunitario si ricava la sostanziale liceit\u00e0 delle misure di limitazione del gioco introdotte, non potendosi dunque trarre, da qui, alcun elemento di censura (sul punto, si veda anche Consiglio di Stato <a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=cds&amp;nrg=201909720&amp;nomeFile=202004464_11.html&amp;subDir=Provvedimenti\">4464\/2020<\/a>).<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>La sentenza <\/strong><a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=tar_na&amp;nrg=201600926&amp;nomeFile=202100273_01.html&amp;subDir=Provvedimenti\"><strong>273\/2021<\/strong><\/a><strong> del TAR Campania<\/strong><\/p>\n<p>Sempre in relazione al Regolamento del 2015 del Comune di Napoli e all\u2019ordinanza sindacale del 2016 in tema di orari, il TAR Campania si \u00e8 espresso anche nella sentenza 273\/2021 che si analizza.<\/p>\n<p><strong>Le limitazioni degli orari: le competenze.<\/strong> I ricorrenti, ossia alcuni gestori di sale gioco, hanno censurato:<\/p>\n<p>1) la circostanza che il Consiglio comunale, col Regolamento del 2015, avrebbe fissato gli orari con disposizione precettiva e direttamente vincolante, oltrepassando cos\u00ec il limite della sola fissazione di criteri;<\/p>\n<p>2) la circostanza che l\u2019art. 50, comma 7 del TUEL (riconosciuto, come si \u00e8 visto, quale base normativa del potere sindacale in materia di disciplina degli orari delle sale gioco) \u201cdovrebbe essere esercitato per far fronte alle esigenze previste dalla disposizione medesima (\u2018armonizzare l&#8217;espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti\u2019), alle quali sono del tutto estranee le finalit\u00e0 di lotta alla ludopatia perseguite nel caso di specie\u201d.<\/p>\n<p>Il TAR respinge entrambe le censure:<\/p>\n<p>1) nel caso di specie, il Regolamento comunale si \u00e8 limitato a fissare i criteri a cui l\u2019ordinanza sindacale in materia di orari deve conformarsi: \u201cl\u2019art. 18 del Regolamento in questione, pur fissando limiti di orario tassativi non manca di contemplare espressamente l\u2019art. 50, co. 7, del d. lgs. n. 267 del 2000, rendendo con ci\u00f2 evidente l\u2019intendimento di rinviare comunque all\u2019emanazione di un\u2019apposita determinazione sindacale la concreta applicazione degli orari di apertura\u201d. Non solo: si ribadisce che nell\u2019ipotesi di eventuale assenza di indirizzi del Consiglio comunale in materia di orari, ci\u00f2 non pu\u00f2 costituire motivo per paralizzare l\u2019attivit\u00e0 del Sindaco, determinando se mai in capo a quest\u2019ultimo un pi\u00f9 esteso esercizio della propria discrezionalit\u00e0 (anche alla luce della sentenza del TAR Salerno <a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=tar_sa&amp;nrg=201100590&amp;nomeFile=201102075_01.html&amp;subDir=Provvedimenti\">2075\/2011<\/a>);<\/p>\n<p>2) richiamando la sentenza <a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=cds&amp;nrg=201505944&amp;nomeFile=201504794_23.html&amp;subDir=Provvedimenti\">4794\/2015<\/a> del Consiglio di Stato, i giudici ribadiscono la legittimit\u00e0 delle ordinanze sindacali sugli orari dei pubblici esercizi in cui si svolgono attivit\u00e0 di gioco \u201cquando le relative determinazioni siano funzionali ad esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica\u201d, riconoscendo \u201cla necessit\u00e0 di prevenire il fenomeno della ludopatia, particolarmente tra le fasce pi\u00f9 deboli della popolazione\u201d.<\/p>\n<p><strong>Le limitazioni orarie rispetto agli altri esercizi commerciali e ai Comuni limitrofi: il principio di proporzionalit\u00e0.<\/strong> Censurano, inoltre, i ricorrenti che le limitazioni orarie introdotte per le sale gioco e scommesse determinerebbero, oltre una violazione generale del principio di libera iniziativa economica (motivo respinto dai giudici, che richiamano ampia giurisprudenza comunitaria sul punto), anche un vulnus della concorrenza rispetto ad altre attivit\u00e0 che competono sul mercato dei servizi di intrattenimento (quali bar, centri sportivi, ecc) che non sono soggette alle medesime limitazioni. La medesima circostanza si determinerebbe sul piano geografico, con la possibilit\u00e0 per gli utenti di spostarsi facilmente in territori limitrofi quando necessario.<\/p>\n<p>I giudici risolvono le questioni sollevate dando centralit\u00e0 al principio di proporzionalit\u00e0: richiamando la sentenza della Corte di Giustizia UE <a href=\"https:\/\/ec.europa.eu\/commission\/presscorner\/detail\/it\/CJE_12_101\">C-176\/11<\/a>, si afferma che \u201coccorre esaminare se la restrizione in questione sia idonea a garantire la realizzazione dell&#8217;obiettivo perseguito e non ecceda quanto necessario per raggiungere detto obiettivo\u201d. Le censure proposte vengono, quindi, respinte giacch\u00e9 non si ravvisa alcuna violazione delle norme in materia di concorrenza o del principio di libert\u00e0 d\u2019impresa.<\/p>\n<p><strong>La rilocalizzazione delle attivit\u00e0 del gioco.<\/strong> Gli esercenti sollevano poi motivi di ricorso rispetto alla rilocalizzazione, prevista nel Regolamento comunale, degli esercizi in cui si esercita l\u2019attivit\u00e0 del gioco. In particolare, la rilocalizzazione si applica, ai sensi dell\u2019art. 25 del Regolamento, anche alle attivit\u00e0 gi\u00e0 autorizzate la cui autorizzazione in corso assumerebbe cos\u00ec una durata quinquennale dalla data di approvazione del Regolamento stesso. Come gi\u00e0 illustrato nelle sentenze poc\u2019anzi analizzate, l\u2019orientamento del TAR Campania sul punto \u00e8 nel senso di ritenere che non si sia in presenza di una disposizione retroattiva poich\u00e9 (come espresso anche nella sentenza <a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=tar_na&amp;nrg=201601192&amp;nomeFile=201701567_01.html&amp;subDir=Provvedimenti\">1567\/2017<\/a>) \u201cle previsioni regolamentari che estendono la loro efficacia anche ai soggetti gi\u00e0 autorizzati rispond[ono] alla giustificabile esigenza di bilanciare l\u2019interesse alla salvaguardia delle attivit\u00e0 economiche con quella legata alla prevenzione delle ludopatie\u201d, realizzando cos\u00ec \u201cun contemperamento dell&#8217;interesse privato dei titolari al mantenimento degli apparecchi da gioco leciti e quello pubblico ad un controllo continuo e periodico in un settore sensibile, per i suoi rilevanti effetti sociali e sulla salute\u201d.<\/p>\n<p><strong>Gli strumenti della rilocalizzazione e l\u2019intreccio delle competenze.<\/strong> Infine, il Collegio si esprime in merito allo strumento utilizzato per dettare la disciplina in tema di rilocalizzazione degli esercizi. Secondo i giudici \u00e8 corretta l\u2019adozione di un testo regolamentare (e non di altri strumenti, pi\u00f9 complessi, come il Piano regolatore) in quanto \u201cil riferimento, nell\u2019art. 1, co. 201, della legge regionale n. 16 del 2014, a \u2018previsioni urbanistico-territoriali\u2019 allude essenzialmente al carattere, al contenuto ed alle finalit\u00e0 delle prescrizioni e non comport[a] anche il rinvio al complesso iter procedimentale per la formazione o la variazione di uno strumento urbanistico\u201d.<\/p>\n<p>Anche rispetto all\u2019intreccio delle competenze, il Collegio ribadisce l\u2019assenza di sovrapposizione tra le prerogative statali e comunali: \u201clo Stato ha il compito di fissare i principi generali che ispirano la materia, dettati dalla riduzione e dal contrasto all\u2019attivit\u00e0 del gioco d\u2019azzardo; mentre le Regioni e gli enti locali hanno il potere di disciplinarne le concrete modalit\u00e0, avuto riguardo, da un lato, agli obiettivi programmati a livello nazionale, e, dall\u2019altro, alle caratteristiche peculiari del territorio entro cui le attivit\u00e0 del gioco sono destinate ad incidere\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">(<em>a cura di <strong>Marco De Pasquale<\/strong>, <\/em><em>Master APC Universit\u00e0 di Pisa<\/em>)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La normativa e il ricorso. Il Comune di Napoli \u00e8 intervenuto sulla disciplina del gioco con tre provvedimenti: la delibera di Giunta 993\/2013, il Regolamento&nbsp;<span class=\"hellipsis\">[&hellip;]<\/span><a class=\"more-link\" href=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/gioco-dazzardo\/il-tar-campania-si-esprime-sul-regolamento-in-materia-di-giochi-del-comune-di-napoli\/\">Leggi tutto <span class=\"screen-reader-text\">IL TAR CAMPANIA SI ESPRIME SUL REGOLAMENTO IN MATERIA DI GIOCHI DEL COMUNE DI NAPOLI<\/span> <span class=\"meta-nav\" aria-hidden=\"true\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":202,"menu_order":160,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_acf_changed":false,"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"wp_social_preview_title":"","wp_social_preview_description":"","wp_social_preview_image":0,"footnotes":""},"class_list":["post-39912","page","type-page","status-publish","hentry"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.2 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>IL TAR CAMPANIA SI ESPRIME SUL REGOLAMENTO IN MATERIA DI GIOCHI DEL COMUNE DI NAPOLI - Staging Avviso Pubblico<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"noindex, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"it_IT\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"IL TAR CAMPANIA SI ESPRIME SUL REGOLAMENTO IN MATERIA DI GIOCHI DEL COMUNE DI NAPOLI - Staging Avviso Pubblico\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"La normativa e il ricorso. Il Comune di Napoli \u00e8 intervenuto sulla disciplina del gioco con tre provvedimenti: la delibera di Giunta 993\/2013, il Regolamento&nbsp;[&hellip;]Leggi tutto IL TAR CAMPANIA SI ESPRIME SUL REGOLAMENTO IN MATERIA DI GIOCHI DEL COMUNE DI NAPOLI &rarr;\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/gioco-dazzardo\/il-tar-campania-si-esprime-sul-regolamento-in-materia-di-giochi-del-comune-di-napoli\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Staging Avviso Pubblico\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Tempo di lettura stimato\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"12 minuti\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/gioco-dazzardo\/il-tar-campania-si-esprime-sul-regolamento-in-materia-di-giochi-del-comune-di-napoli\/\",\"url\":\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/gioco-dazzardo\/il-tar-campania-si-esprime-sul-regolamento-in-materia-di-giochi-del-comune-di-napoli\/\",\"name\":\"IL TAR CAMPANIA SI ESPRIME SUL REGOLAMENTO IN MATERIA DI GIOCHI DEL COMUNE DI NAPOLI - Staging Avviso Pubblico\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/#website\"},\"datePublished\":\"2021-01-23T05:58:45+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/gioco-dazzardo\/il-tar-campania-si-esprime-sul-regolamento-in-materia-di-giochi-del-comune-di-napoli\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"it-IT\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/gioco-dazzardo\/il-tar-campania-si-esprime-sul-regolamento-in-materia-di-giochi-del-comune-di-napoli\/\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/gioco-dazzardo\/il-tar-campania-si-esprime-sul-regolamento-in-materia-di-giochi-del-comune-di-napoli\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"IL TAR CAMPANIA SI ESPRIME SUL REGOLAMENTO IN MATERIA DI GIOCHI DEL COMUNE DI NAPOLI\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/#website\",\"url\":\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/\",\"name\":\"Staging Avviso Pubblico\",\"description\":\"\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"it-IT\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/#organization\",\"name\":\"Staging Avviso Pubblico\",\"url\":\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"it-IT\",\"@id\":\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/#\/schema\/logo\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/logoAPsito-400.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/logoAPsito-400.png\",\"width\":400,\"height\":97,\"caption\":\"Staging Avviso Pubblico\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/#\/schema\/logo\/image\/\"}}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"IL TAR CAMPANIA SI ESPRIME SUL REGOLAMENTO IN MATERIA DI GIOCHI DEL COMUNE DI NAPOLI - Staging Avviso Pubblico","robots":{"index":"noindex","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"og_locale":"it_IT","og_type":"article","og_title":"IL TAR CAMPANIA SI ESPRIME SUL REGOLAMENTO IN MATERIA DI GIOCHI DEL COMUNE DI NAPOLI - Staging Avviso Pubblico","og_description":"La normativa e il ricorso. Il Comune di Napoli \u00e8 intervenuto sulla disciplina del gioco con tre provvedimenti: la delibera di Giunta 993\/2013, il Regolamento&nbsp;[&hellip;]Leggi tutto IL TAR CAMPANIA SI ESPRIME SUL REGOLAMENTO IN MATERIA DI GIOCHI DEL COMUNE DI NAPOLI &rarr;","og_url":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/gioco-dazzardo\/il-tar-campania-si-esprime-sul-regolamento-in-materia-di-giochi-del-comune-di-napoli\/","og_site_name":"Staging Avviso Pubblico","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Tempo di lettura stimato":"12 minuti"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/gioco-dazzardo\/il-tar-campania-si-esprime-sul-regolamento-in-materia-di-giochi-del-comune-di-napoli\/","url":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/gioco-dazzardo\/il-tar-campania-si-esprime-sul-regolamento-in-materia-di-giochi-del-comune-di-napoli\/","name":"IL TAR CAMPANIA SI ESPRIME SUL REGOLAMENTO IN MATERIA DI GIOCHI DEL COMUNE DI NAPOLI - Staging Avviso Pubblico","isPartOf":{"@id":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/#website"},"datePublished":"2021-01-23T05:58:45+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/gioco-dazzardo\/il-tar-campania-si-esprime-sul-regolamento-in-materia-di-giochi-del-comune-di-napoli\/#breadcrumb"},"inLanguage":"it-IT","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/gioco-dazzardo\/il-tar-campania-si-esprime-sul-regolamento-in-materia-di-giochi-del-comune-di-napoli\/"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/gioco-dazzardo\/il-tar-campania-si-esprime-sul-regolamento-in-materia-di-giochi-del-comune-di-napoli\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"IL TAR CAMPANIA SI ESPRIME SUL REGOLAMENTO IN MATERIA DI GIOCHI DEL COMUNE DI NAPOLI"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/#website","url":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/","name":"Staging Avviso Pubblico","description":"","publisher":{"@id":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"it-IT"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/#organization","name":"Staging Avviso Pubblico","url":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"it-IT","@id":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/logoAPsito-400.png","contentUrl":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/logoAPsito-400.png","width":400,"height":97,"caption":"Staging Avviso Pubblico"},"image":{"@id":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/#\/schema\/logo\/image\/"}}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/39912","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=39912"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/39912\/revisions"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/202"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=39912"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}