{"id":39990,"date":"2020-11-29T14:44:16","date_gmt":"2020-11-29T13:44:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/?page_id=39990"},"modified":"2020-11-29T14:44:16","modified_gmt":"2020-11-29T13:44:16","slug":"alcune-sentenze-del-tar-lombardia-in-materia-di-gioco-dazzardo","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/gioco-dazzardo\/alcune-sentenze-del-tar-lombardia-in-materia-di-gioco-dazzardo\/","title":{"rendered":"ALCUNE SENTENZE DEL TAR LOMBARDIA IN MATERIA DI GIOCO D\u2019AZZARDO"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\"><strong>IL TAR SI ESPRIME SULLE DISCIPLINE IN MATERIA DI ORARI<br \/>\n<\/strong><strong>DEI COMUNI DI MILANO E PAVIA<\/strong><\/p>\n<p><strong>Le normative e i casi. <\/strong>Il Comune di Milano \u00e8 intervenuto sulla disciplina degli orari con le ordinanze sindacali <a href=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/wp-content\/uploads\/2016\/03\/Milano-ordinanza-n.-63-del-15.10.2014.pdf\">63\/2014<\/a> e <a href=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/wp-content\/uploads\/2017\/02\/Milano_Ordinanza-n-65-del-23.10.2014.pdf\">65\/2014<\/a> con cui gli orari di apertura delle sale gioco e di funzionamento degli apparecchi da gioco sono stati fissati per le fasce orarie 9-12 e 18-23.<\/p>\n<p>Anche il Comune di Pavia \u00e8 intervenuto per disciplinare l\u2019attivit\u00e0 del gioco d\u2019azzardo con l\u2019ordinanza del 23 ottobre 2014 sugli orari di apertura delle sale gioco e degli altri esercizi con apparecchi da gioco (fasce orarie in cui \u00e8 consentita l\u2019apertura: 10-13 e 18-23) e con il Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d\u2019azzardo, approvato con la deliberazione 10\/2018 del Consiglio comunale.<\/p>\n<p>Avverso tali provvedimenti sono stati sollevati dei ricorsi dinanzi al TAR per la Lombardia che si \u00e8 espresso con provvedimenti molto simili tra loro che, pertanto, vengono per brevit\u00e0 analizzati congiuntamente. Si tratta, nello specifico: della sentenza <a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=tar_mi&amp;nrg=201403335&amp;nomeFile=201900716_01.html&amp;subDir=Provvedimenti\">716\/2019<\/a> (per quel che concerne il Comune di Pavia) e delle sentenze <a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=tar_mi&amp;nrg=201402863&amp;nomeFile=201900495_01.html&amp;subDir=Provvedimenti\">495\/2019<\/a>, <a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=tar_mi&amp;nrg=201402955&amp;nomeFile=201900549_01.html&amp;subDir=Provvedimenti\">549\/2019<\/a>, <a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=tar_mi&amp;nrg=201402969&amp;nomeFile=201900550_01.html&amp;subDir=Provvedimenti\">550\/2019<\/a>, <a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=tar_mi&amp;nrg=201402910&amp;nomeFile=201900619_01.html&amp;subDir=Provvedimenti\">619\/2019<\/a> (riferite alle ordinanze del Sindaco di Milano; si veda anche, pi\u00f9 recentemente, l\u2019ordinanza <a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=tar_mi&amp;nrg=202000204&amp;nomeFile=202000285_05.html&amp;subDir=Provvedimenti\">285\/2020<\/a>, sempre riferita a una sala giochi milanese, in cui vengono richiamate alcune delle sentenze poc\u2019anzi citate per respingere l\u2019istanza cautelare).<\/p>\n<p><strong>I poteri del Sindaco sugli orari e la ripartizione delle competenze con lo Stato in materia di gioco d\u2019azzardo.<\/strong> La prima questione affrontata dai Collegi \u00e8 relativa ai profili della competenza del Sindaco e del Comune ad intervenire in materia di gioco d\u2019azzardo. Richiamando anche la precedente giurisprudenza del medesimo TAR, i giudici affermano che:<\/p>\n<p>1) anche sulla base della sentenza <a href=\"https:\/\/www.cortecostituzionale.it\/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&amp;numero=220\">220\/2014<\/a> della Corte costituzionale, l\u2019art. 50, comma 7 del TUEL va interpretato nel senso di estendere i poteri di intervento sugli orari anche con riferimento alle sale gioco e agli esercizi in cui siano installati gli apparecchi per il gioco;<\/p>\n<p>2) allo Stato devono intendersi attribuite le competenze relative all\u2019ordine pubblico e alla sicurezza, mentre ai Comuni quelle in merito alla tutela del benessere psico-fisico dei cittadini e della quiete pubblica (attinenti agli interessi della comunit\u00e0 locale): deve perci\u00f2 escludersi che ci possano essere delle invasioni da parte degli Enti locali quando dettano discipline sul gioco d\u2019azzardo, essendo alcune questioni afferenti, appunto, alle prerogative comunali.<\/p>\n<p><strong>L\u2019efficacia delle misure di limitazione oraria (anche in correlazione ad altre tipologie di gioco).<\/strong> Le limitazioni orarie vengono contestate dal ricorrente anche sul piano della loro efficacia. Il TAR \u00e8 di diverso avviso:<\/p>\n<p>1) anzitutto ricorda che \u201cla giurisprudenza oramai maggioritaria \u00e8 nel senso di ritenere che un&#8217;illimitata o incontrollata possibilit\u00e0 di accesso al gioco accresce oggettivamente il rischio di diffusione di fenomeni di dipendenza\u201d;<\/p>\n<p>2) se \u00e8 cos\u00ec, allora discende anche la considerazione che, incidendo la limitazione degli orari sulla riduzione delle possibilit\u00e0 di utilizzo, la misura in esame risulta \u201cfunzionale a delimitare la diffusione del fenomeno del gioco patologico\u201d.<\/p>\n<p>La limitazione viene considerata, in definitiva, idonea rispetto allo scopo perseguito di prevenzione, riduzione e contrasto delle ludopatie, ponendo le condizioni per la riduzione dell\u2019offerta di gioco d\u2019azzardo.<\/p>\n<p>I ricorrenti sollevano, inoltre, un ulteriore motivo di censura, asserendo la sussistenza di una correlazione tra limiti di orari e proliferazione del gioco illegale. Tale affermazione non \u00e8 condivisa dal TAR: \u201cl\u2019eventualit\u00e0 paventata \u2026 non costituisce un effetto del provvedimento stesso, n\u00e9 diretto, n\u00e9 indiretto, ma solo una evenienza di mero fatto, del tutto ipotetica, che non trova conforto in dati oggettivi e verificabili\u201d (sul punto anche TAR Lombardia, <a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=tar_mi&amp;nrg=201701107&amp;nomeFile=201801669_01.html&amp;subDir=Provvedimenti\">1669\/2018<\/a>).<\/p>\n<p><strong>L\u2019istruttoria. <\/strong>Sul versante dell\u2019istruttoria, i giudici ritengono adeguati gli elementi presentati dai Comuni rispetto ai loro rispettivi territori (in breve: la relazione, dell\u2019anno precedente all\u2019ordinanza, del Dipartimento Dipendenze dell\u2019ASL competente, per quel che riguarda il Comune di Monza, e i dati del SerT per Milano).<\/p>\n<p>Sempre su questo piano si segnala, inoltre, che il TAR per la Lombardia, nell\u2019ordinanza <a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=tar_mi&amp;nrg=201900866&amp;nomeFile=201900609_05.html&amp;subDir=Provvedimenti\">609\/2019<\/a> (relativa alla deliberazione 13\/2019 del Consiglio comunale di Cermenate con cui \u00e8 stato modificato l\u2019articolo 7, contenente la disciplina degli orari, del previgente Regolamento in materia di giochi), ha ritenuto comunque sufficiente l\u2019istruttoria in epigrafe del provvedimento limitativo degli orari bench\u00e9 questo richiamasse dati non specificamente riferiti a quel Comune (bens\u00ec a Comuni limitrofi), poich\u00e9:<\/p>\n<p>1) \u201cl\u2019istruttoria esperita dimostra che il fenomeno del gioco patologico \u00e8 certamente presente anche nell\u2019ambito territoriale di cui fa parte [il Comune]\u201d;<\/p>\n<p>2) richiamando la sentenza del TAR Veneto <a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=tar_ve&amp;nrg=201601386&amp;nomeFile=201700128_01.html&amp;subDir=Provvedimenti\">128\/2017<\/a>, \u201cnell&#8217;attuale momento storico la diffusione del fenomeno della ludopatia in ampie fasce della societ\u00e0 civile costituisce un fatto notorio, o comunque, una nozione di fatto di comune esperienza, come attestano le numerose iniziative di contrasto assunte dalle autorit\u00e0 pubbliche a livello europeo, nazionale e regionale\u201d (del medesimo avviso anche l\u2019ordinanza <a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=tar_mi&amp;nrg=201900489&amp;nomeFile=201900397_05.html&amp;subDir=Provvedimenti\">397\/2019<\/a> del TAR Lombardia).<\/p>\n<p><strong>La partecipazione al procedimento degli operatori del settore. <\/strong>Nel caso di Monza, l\u2019istruttoria che ha preceduto l\u2019ordinanza \u00e8 stata condivisa anche con i rappresentanti delle associazioni della categoria dei commercianti e dei consumatori, mentre ci\u00f2 non \u00e8 avvenuto per il successivo Regolamento: a detta del TAR ci\u00f2, comunque, non costituisce un problema, in quanto le norme che impongono la partecipazione di determinati soggetti interessati non si applicano per l\u2019emanazione di atti generali come i Regolamenti.<\/p>\n<p>Una questione simile si \u00e8 posta anche per le ordinanze del Comune di Milano: analogamente, il TAR ribadisce che l\u2019art. 13 della legge 241\/1990 esclude, per i provvedimenti di carattere generale, l\u2019obbligo per l\u2019Amministrazione di previamente confrontarsi con gli operatori del settore.<\/p>\n<p><strong>Il principio di proporzionalit\u00e0.<\/strong> Rispetto alla contestata violazione del principio di proporzionalit\u00e0, i giudici bocciano la censura, ricostruendo in questi termini la questione:<\/p>\n<p>1) l\u2019incontrollata possibilit\u00e0 di accesso al gioco favorisce, oggettivamente, il rischio di diffusione di fenomeni di dipendenza (vedi TAR Lazio <a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=tar_rm&amp;nrg=201809644&amp;nomeFile=201901414_01.html&amp;subDir=Provvedimenti\">1414\/2019<\/a>);<\/p>\n<p>2) uno degli strumenti a disposizione per contrastare questo rischio \u00e8, appunto, la riduzione degli orari;<\/p>\n<p>3) questa misura comporta il minor sacrificio possibile per l\u2019interesse dei privati in relazione all\u2019interesse pubblico (tutela della salute mediante il contrasto alla ludopatia, rischio considerato anche dal <a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2012\/09\/13\/012G0180\/sg\">Decreto Balduzzi<\/a>).<\/p>\n<p><strong>Il diritto di libera iniziativa economica.<\/strong> L\u2019ultimo elemento che viene in gioco \u00e8 quella della libert\u00e0 di iniziativa economica. I Collegi, nel rigettare le censure che si fondavano sull\u2019asserito mancato rispetto dell\u2019art. 41 della Costituzione, ricordano che:<\/p>\n<p>1) proprio nell\u2019art. 41 vi \u00e8 un riferimento alla necessit\u00e0 che la libera iniziativa economica non si ponga in contrasto con l\u2019utilit\u00e0 sociale;<\/p>\n<p>2) il diritto dell\u2019Unione Europea, sula scorta di \u201cesigenze imperative connesse all\u2019interesse generale\u201d, consente l\u2019introduzione da parte degli Stati membri di restrizione all\u2019iniziativa economica in materia di sale da gioco;<\/p>\n<p>3) la direttiva Bolkestein sulla liberalizzazione dei servizi nel mercato europeo non si applica al settore in esame, proprio per la sua particolarit\u00e0;<\/p>\n<p>4) la Corte di Giustizia dell\u2019UE ha, parimenti, in pi\u00f9 occasioni giustificato l\u2019imposizione di restrizioni all\u2019esercizio del gioco.<\/p>\n<p>Conclude quindi il TAR che \u201cla libert\u00e0 di iniziativa economica dei gestori delle sale gioco non pu\u00f2 considerarsi assiologicamente preminente rispetto al diritto alla salute dei consociati, essendo infatti entrambi detti valori, di rango costituzionale, suscettibili di bilanciamento, fermo restando che la natura imperativa dell\u2019interesse pubblico sotteso all\u2019azione di contrasto alla ludopatia \u00e8 attestata dallo stesso legislatore statale\u201d.<\/p>\n<p><strong>L\u2019eventuale contraddizione tra la disciplina dettata dal Comune e le disposizioni dell\u2019Agenzia Dogane e Monopoli.<\/strong> I ricorrenti che impugnano le ordinanze del Comune di Milano sollevano un ulteriore profilo di censura: le disposizioni che impongono l\u2019interruzione del gioco in determinate fasce orarie potrebbero trovare applicazione anche con l\u2019accortezza, da parte degli esercenti, di disattivare gli apparecchi, il che, per\u00f2, potrebbe pregiudicare i flussi informativi, legati alle macchinette in questione e oggetto di specifica attenzione da parte dell\u2019Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.<\/p>\n<p>Il TAR non \u00e8 dello stesso avviso: la prerogativa del Sindaco di intervenire sugli orari \u201cnon pu\u00f2 essere condizionat[a] da disposizioni contenute nelle convenzioni stipulate tra i concessionari e l\u2019Agenzia delle Dogane e dei Monopoli\u201d perch\u00e9 il Comune \u00e8 estraneo a queste previsioni e perch\u00e9 \u201cuna diversa soluzione frustrerebbe in radice la ratio giustificatrice del potere in questione\u201d.<\/p>\n<p><strong>L\u2019Intesa.<\/strong> Le doglianze avverso i provvedimenti del Comune di Milano richiamano anche il contenuto dell\u2019Intesa in Conferenza Unificata Stato Autonomie locali che prevede, tra le altre cose e in un quadro articolato con varie disposizioni di contrasto, l\u2019interruzione delle attivit\u00e0 del gioco per un massimo di 6 ore al giorno.<\/p>\n<p>Il TAR ribadisce che questa non trova applicazione nel caso di specie in quanto anteriore rispetto alle ordinanze sindacali (in numerose altre occasioni, l\u2019Intesa \u00e8 stata considerata priva di valore cogente, e dunque non applicabile anche rispetto a ordinanze successive, in quanto non recepita con apposito decreto ministeriale: tra le tante, si veda la sentenza del TAR Veneto <a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=tar_ve&amp;nrg=201800311&amp;nomeFile=201800417_20.html&amp;subDir=Provvedimenti\">417\/2018<\/a>).<\/p>\n<p><strong>Le sanzioni.<\/strong> In merito, invece, all\u2019apparato sanzionatorio predisposto dal Comune di Milano, le doglianze vengono respinte in rito dal TAR che ricorda come sia necessario che queste siano state effettivamente comminate per poter ritenere sussistente l\u2019interesse a contestarle (evento non verificatosi nel caso specifico).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>IL TAR LOMBARDIA CONFERMA LA CORRETTEZZA<br \/>\nDELLA PREVISIONE\u00a0 DI UN GIORNO DI CHIUSURA SETTIMANALE<br \/>\nCOME MISURA DI CONTRASTO AL GIOCO PATOLOGICO<\/strong><\/p>\n<p><strong>La normativa e il caso. <\/strong>Il Comune di Osnago (Lc) \u00e8 intervenuto sulla materia del gioco d\u2019azzardo con il <a href=\"http:\/\/www.comune.osnago.lc.it\/export\/sites\/default\/risorse\/regolamenti\/regolamento-sale-giochi-dic-2011.pdf\">Regolamento Comunale per la disciplina delle sale gioco<\/a> (approvato con la delibera consiliare 60\/2011) in cui, tra le altre cose, ha previsto che gli orari di apertura consentiti sono dalle 11 alle 24 tutti i giorni salvo un giorno di chiusura a scelta di ogni sala (art. 11).<\/p>\n<p>Il ricorrente contesta sotto vari profili la legittimit\u00e0 di questa scelta e, dopo esserle stata notificata un\u2019ordinanza con cui il Comune ordinava di indicare (e rispettare) il giorno di chiusura settimanale, ha impugnato il provvedimento e il Regolamento dinanzi al TAR Lombardia, che ha deciso il caso con la sentenza <a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=tar_mi&amp;nrg=201601302&amp;nomeFile=201902639_01.html&amp;subDir=Provvedimenti\">2639\/2019<\/a>.<\/p>\n<p><strong>Il giorno di chiusura e gli orari effettivamente disposti.<\/strong> Molte argomentazioni (dal fondamento dei poteri del Sindaco alle finalit\u00e0 generali dei provvedimenti limitativi del gioco) ricalcano perfettamente quanto gi\u00e0 esposto poco sopra. Ci\u00f2 che caratterizza il caso \u00e8, appunto, la previsione di un giorno di chiusura. Anzitutto i giudici respingono la prima osservazione presentata dalla sala giochi: quest\u2019ultima sottolineava che per nove mesi all\u2019anno l\u2019orario di apertura effettivamente esercitato era dalle 11 alle 20. Questa circostanza non convince il Collegio: si tratta, secondo la sentenza, di una \u201cscelta gestionale che non fa venir meno l\u2019obbligo di rispettare il giorno settimanale di chiusura\u201d.<\/p>\n<p><strong>La proporzionalit\u00e0 e l\u2019idoneit\u00e0 della misura. <\/strong>Inoltre, anche sul piano dell\u2019idoneit\u00e0 della misura a contrastare la ludopatia e del rispetto del principio di proporzionalit\u00e0 i giudici riconoscono la legittimit\u00e0 di questa forma di limitazione: \u201cil regolamento impugnato si basa su una coerente rappresentazione della situazione di fatto in ordine alla diffusione della ludopatia e alla distribuzione capillare degli apparecchi per il gioco d\u2019azzardo, sicch\u00e9 la previsione di un giorno di chiusura settimanale risulta misura adeguata ad arginare il fenomeno e, nel contempo, proporzionata, poich\u00e9 incide in misura davvero minima sullo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 imprenditoriale di gestione della sala da gioco\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>IL DISTANZIOMETRO IN LOMBARDIA<\/strong><\/p>\n<p><strong>La normativa. <\/strong>Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato, nell\u2019ottobre del 2013, la <a href=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/gioco-dazzardo\/la-legge-della-regione-lombardia-di-contrasto-al-gioco-patologico\/\">Legge regionale 8\/2013<\/a> contenente le norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d\u2019azzardo patologico: tra le varie previsioni, viene qui in considerazione l\u2019art. 5, comma 1, in cui si \u00e8 previsto che fosse la Giunta regionale a determinare, in concreto, la distanza dai luoghi sensibili degli apparecchi da gioco di nuova installazione, al contempo fissando solo il limite massimo di distanza (ossia 500 metri). Coerentemente con quanto previsto \u00e8, dunque, intervenuta la Giunta regionale con la <a href=\"https:\/\/www.indicenormativa.it\/sites\/default\/files\/DGR%25201274%2520del%252024%2520gennaio%25202014.pdf\">delibera X\/1274 del 2014<\/a>, nel cui allegato A l\u2019opzione scelta \u00e8 stata quella del limite massimo di distanza.<\/p>\n<p><strong>Il ricorso.<\/strong> Avverso tale delibera \u00e8 stato sollevato ricorso dinanzi al TAR per la Lombardia che si \u00e8 espresso con la sentenza <a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=tar_mi&amp;nrg=201401193&amp;nomeFile=201902606_01.html&amp;subDir=Provvedimenti\">2606\/2019<\/a>.<\/p>\n<p><strong>La direttiva comunitaria 98\/34\/CE.<\/strong> Anzitutto il TAR si impegna a smentire l\u2019asserito contrasto con la direttiva comunitaria <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/LexUriServ\/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1998L0034:19980810:IT:PDF\">98\/34\/CE<\/a> che, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto trovare applicazione nel caso specifico. L\u2019atto, in particolare, \u00e8 relativo alle procedure di informazione che devono essere adottare nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche: dopo una lettura delle varie fattispecie ivi previste, il Collegio conclude che la delibera regionale impugnata non rientra in alcuna delle categorie, rigettando cos\u00ec la censura.<\/p>\n<p><strong>L\u2019istruttoria e la motivazione.<\/strong> Emerge, poi, la doglianza relativa alla carenza di istruttoria e motivazione del provvedimento della Giunta.<\/p>\n<p>Il TAR respinge queste critiche: la Giunta, infatti, si \u00e8 coerentemente mossa nell\u2019ambito di quanto espresso dall\u2019art. 5, comma 1 della legge regionale, prima attraverso un approfondimento (che ha coinvolto anche associazioni regionali di imprese e l\u2019Anci Lombardia), poi ricavandone alcuni elementi istruttori riportati nella delibera (dati allarmanti a causa della crescita della spesa legata al gioco e dei casi di ludopatia), e infine operando la scelta che la legge stessa le chiedeva di porre in essere.<\/p>\n<p>In particolare, il Collegio ritiene che sia correttamente motivata l\u2019opzione per il limite massimo consentito dal legislatore: ci\u00f2 \u00e8 avvenuto sia per dare riscontro agli indirizzi univocamente manifestati dal Consiglio Regionale durante i lavori, sia per consentire in fase di prima applicazione l\u2019attuazione pi\u00f9 uniforme e lineare da parte delle Amministrazioni comunali.<\/p>\n<p><strong>Il decreto Balduzzi.<\/strong> Il ricorrente, inoltre, lamenta anche il contrasto tra la delibera e il <a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2012\/09\/13\/012G0180\/sg\">decreto Balduzzi<\/a>, il quale assegnerebbe all\u2019Agenzia delle Dogane e dei Monopoli \u201cl\u2019esclusiva potest\u00e0 di pianificare progressivamente la ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco\u201d. Il TAR, pur non rigettando la lettura fornita dal ricorrente, prende in considerazione anche altri elementi, smentendo sulla base di questi qualsiasi contraddizione tra l\u2019intervento regionale e quanto previsto a livello statale: si dice, infatti, che \u00e8 proprio questo decreto ad aver \u201ccollocato per la prima volta il fenomeno del gioco nella materia del diritto alla salute\u201d (materia concorrente). Tra gli strumenti che il decreto Balduzzi prende in considerazione c\u2019\u00e8 anche quello della prevenzione logistica: ci\u00f2, ovviamente, fornisce ulteriore base alla scelta di introdurre il distanziometro.<\/p>\n<p>In definitiva, \u201cla legge statale e quelle introdotte da alcune regioni \u2026 non confliggono tra loro n\u00e9 si elidono ma, anzi, concorrono, ciascuna nel proprio ambito, e secondo opzioni temporali e metodologiche differenziate ma in reciproca sintonia, al perseguimento dello stesso obiettivo\u201d.<\/p>\n<p><strong>La legge-delega 23\/2014. <\/strong>Argomentazioni analoghe sono, infine, utilizzate dai giudici per smentire che vi sia contrasto anche rispetto alla <a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2014\/03\/12\/14G00030\/sg\">legge 23\/2014<\/a> in cui, tra le altre cose, si attribuiva al legislatore ordinario il compito di riordinare la normativa in materia di giochi. Innanzitutto, tale disposizione interviene in prima battuta sui profili di ordine pubblico e sicurezza; ma anche quando lambisce il tema della tutela della salute (quello che interessa da vicino per la normativa regionale), lo fa senza pretendere di porre nel nulla le discipline regionali. Anzi: uno dei parametri \u00e8 proprio quello della \u201csalvaguardia delle discipline regolatore nel frattempo emanate a livello locale\u201d.<\/p>\n<p>Tanto basta al TAR per concludere che, \u201cla facolt\u00e0 per [regioni ed Enti locali] di esercitare le proprie prerogative, in attesa della fissazione dei nuovi criteri uniformi a livello nazionale, viene implicitamente riconosciuta\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>I CRITERI DI CALCOLO DELLA DISTANZA<\/strong><\/p>\n<p><strong>Sentenza <\/strong><a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=tar_mi&amp;nrg=201402065&amp;nomeFile=201900479_01.html&amp;subDir=Provvedimenti\"><strong>479\/2019<\/strong><\/a><strong>. <\/strong>Il TAR per la Lombardia, esprimendosi sul divieto di prosecuzione dell\u2019attivit\u00e0 di raccolta del gioco lecito disposto dal Comune di Desio (Mb) nei confronti di un esercizio commerciale posto ad una distanza inferiore a 500 metri da un luogo sensibile, ribadisce che \u00e8 corretta la scelta della Delibera della Giunta regionale X\/1274 del 2014 di misurare la distanza in linea d\u2019aria. All\u2019art. 4, comma 2 dell\u2019allegato A, infatti, si legge che la \u201cdistanza \u00e8 calcolata autonomamente dai Comuni considerando la soluzione pi\u00f9 restrittiva tra quella che prevede un raggio di 500 metri dal baricentro del luogo sensibile, ovvero un raggio di 500 metri dall\u2019ingresso considerato come principale\u201d.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 viene ritenuto giustificato dal TAR: \u201cil criterio di misurazione della distanza minima tra gli esercizi in cui svolge il gioco d\u2019azzardo ed i luoghi sensibili (\u2026), estendendo l\u2019area di protezione dei soggetti esposti al rischio di ludopatia, rispetto alla mera distanza pedonale, risulta (\u2026) ragionevole e coerente con le finalit\u00e0 perseguite dalla normativa dettata in materia\u201d, fondata sulla protezione delle categorie di soggetti maggiormente esposti al rischio di ludopatia.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">(<em>a cura di <strong>Marco De Pasquale<\/strong>, <\/em><em>Master APC Universit\u00e0 di Pisa<\/em>)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>IL TAR SI ESPRIME SULLE DISCIPLINE IN MATERIA DI ORARI DEI COMUNI DI MILANO E PAVIA Le normative e i casi. 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