{"id":40087,"date":"2020-12-03T06:15:59","date_gmt":"2020-12-03T05:15:59","guid":{"rendered":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/?page_id=40087"},"modified":"2020-12-03T06:15:59","modified_gmt":"2020-12-03T05:15:59","slug":"gioco-dazzardo-alcune-sentenze-del-tar-piemonte","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/gioco-dazzardo\/gioco-dazzardo-alcune-sentenze-del-tar-piemonte\/","title":{"rendered":"GIOCO D&#8217;AZZARDO: ALCUNE SENTENZE DEL TAR PIEMONTE"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\"><strong>LA DISCIPLINA DEGLI ORARI NEL COMUNE DI LEINI\u2019 (TO)<\/strong><\/p>\n<p><strong>La normativa e il caso. <\/strong>Il Comune di Lein\u00ec, con l\u2019ordinanza 128\/2017, ha stabilito che le sale da gioco possono rimanere aperte in un orario compreso tra le 10 e le 24, e che gli apparecchi conosciuti come videolottery possono essere tenuti in funzioni dalle 14 alle 18 e dalle 20 alle 24.<\/p>\n<p>Avverso tale ordinanza e con varie censure \u00e8 intervenuta una societ\u00e0 che ha sollevato ricorso dinanzi al TAR per il Piemonte, che ha risolto il caso con la sentenza <a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=tar_to&amp;nrg=201700641&amp;nomeFile=201900017_01.html&amp;subDir=Provvedimenti\">17\/2019<\/a>.<\/p>\n<p><strong>La mancata consultazione degli operatori del settore. <\/strong>Innanzitutto, il TAR afferma che il Comune non aveva, nel procedimento di adozione dell\u2019ordinanza, alcun obbligo di consultare previamente gli operatori del settore o le associazioni rappresentative. Quello emesso rientra, infatti, tra gli atti amministrativi generali e come tale \u00e8 sottratto, ai sensi dell\u2019art. 13 della legge 241\/1990, alle norme sulla partecipazione.<\/p>\n<p><strong>L\u2019istruttoria e la motivazione.<\/strong> Il ricorrente lamenta che l\u2019istruttoria riportata dal Comune in epigrafe dell\u2019ordinanza sia insufficiente in quanto fondata su dati del 2012 non relativi specificamente al territorio comunale interessato.<\/p>\n<p>Il TAR per il Piemonte rigetta questa censura in quanto:<\/p>\n<p>1) sulla scorta di altra giurisprudenza (tra cui TAR Genova <a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=tar_ge&amp;nrg=201401116&amp;nomeFile=201600176_01.html&amp;subDir=Provvedimenti\">176\/2016<\/a>) \u201cnell\u2019attuale momento storico, la diffusione del fenomeno della ludopatia in ampie fasce della popolazione costituisce un fatto notorio o, comunque, una nozione di fatto di comune esperienza (\u2026) come attestano le numerose iniziative di contrasto assunte dalle autorit\u00e0 pubbliche a livello europeo, nazionale e regionale\u201d;<\/p>\n<p>2) gli elementi istruttori richiamati dal Comune attestano una crescita del fenomeno della ludopatia nell\u2019ambito della Regione Piemonte, e a questi il TAR aggiunge che \u201culteriori dati sono noti al Collegio per essersene occupato in occasione di analogo contenzioso relativo al Comune di Torino\u201d (in questo senso, si confronti questo approccio in un certo senso integrativo dei dati dell\u2019istruttoria con quello, molto pi\u00f9 restrittivo, adottato ad esempio dal TAR Toscana nelle sentenze <a href=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/gioco-dazzardo\/gioco-dazzardo-il-tar-toscana-avalla-le-limitazioni-orarie-introdotte-dal-comune-di-firenze\/\">396\/2017 e 23\/2019<\/a>; inoltre, per una scelta analoga a quella del TAR Piemonte, si veda l\u2019ordinanza <a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=tar_mi&amp;nrg=201900866&amp;nomeFile=201900609_05.html&amp;subDir=Provvedimenti\">609\/2019<\/a> del TAR Lombardia, che avalla l\u2019istruttoria anche se non riferita specificamente su dati riferiti a quel territorio comunale);<\/p>\n<p>3) nell\u2019analisi della ludopatia si deve tenere conto della caratteristica \u201ccifra oscura\u201d che notoriamente circonda il fenomeno, lasciando sommersi tutta una serie di casi.<\/p>\n<p>Inoltre, sul piano della motivazione, il TAR non ha dubbi rispetto al fatto che l\u2019ordinanza sia adeguatamente motivata con riferimento all\u2019esigenza di tutela della salute pubblica e del benessere individuale e collettivo.<\/p>\n<p><strong>La maggiore pericolosit\u00e0 di slot machine e videolottery.<\/strong> I giudici bocciano, poi, la censura relativa alla disparit\u00e0 di trattamento tra videolottery, new slot e altri apparecchi che, afferma il ricorrente, caratterizzerebbe l\u2019ordinanza. Per il TAR non \u00e8 cos\u00ec:<\/p>\n<p>1) innanzitutto, \u00e8 a livello legislativo che \u00e8 stata compiuta la valutazione in ordine a queste tipologie di apparecchi, prevedendo per questi la possibilit\u00e0 per i Comuni di introdurre limitazioni orarie (e, dunque, l\u2019eventuale censura dovrebbe articolarsi come eccezione di incostituzionalit\u00e0);<\/p>\n<p>2) in ogni caso, la maggiore pericolosit\u00e0 di questi apparecchi \u00e8 stata oggetto di vari riscontri, che hanno evidenziato, tra le altre cose, che l\u2019assenza di intermediazione umana li rendano molto pi\u00f9 pericolosi sul piano del rischio di sviluppare forme di dipendenza (si veda, ad esempio, la sentenza <a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=tar_ve&amp;nrg=201601002&amp;nomeFile=201601081_20.html&amp;subDir=Provvedimenti\">1081\/2016<\/a> del TAR Veneto e, su altro piano, lo studio del Ministero della Salute Dipendenze comportamentali \/ Gioco d&#8217;azzardo patologico: progetto sperimentale nazionale di sorveglianza e coordinamento\/monitoraggio degli interventi e la <a href=\"https:\/\/www.medicinadelledipendenze.it\/rivista\/tutti-i-numeri\/gambling\/relazione-tra-numero-e-tipo-di-giochi-dazzardo-praticati-e-gioco-problematico-nella-popolazione-generale-italiana.html\">Relazione tra numero e tipo di giochi d\u2019azzardo praticati e gioco problematico nella popolazione generale italiana<\/a>, studio condotto dall\u2019Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa).<\/p>\n<p><strong>Il gioco online.<\/strong> A detta del ricorrente, inoltre, un ulteriore elemento specifico di disparit\u00e0 di trattamento si determinerebbe nei confronti del gioco online, in quanto le limitazioni online finirebbero per favorire la crescita della spesa legata a quest\u2019ultima forma di gioco. I giudici, anche in questo caso, si esprime in altri termini: partendo dalla considerazione che ben pochi sono gli strumenti a disposizione dei Comuni per contrastare il gioco online (per un esempio di intervento, si veda l\u2019art. 14 del <a href=\"https:\/\/www.comune.fi.it\/system\/files\/2018-03\/26032018-Gioco%20lecito.pdf\">Regolamento giochi<\/a> di Firenze), \u201cla parit\u00e0 di trattamento invocata dalla parte ricorrente si risolverebbe, assurdamente, nell\u2019impossibilit\u00e0 per le amministrazioni comunali di arginare il fenomeno del gioco patologico a tutela delle fasce pi\u00f9 esposte della comunit\u00e0 locale, anche con riferimento alle tipologie di gioco per le quali la legge riconosce loro facolt\u00e0 di intervento\u201d.<\/p>\n<p><strong>Il pericolo di trasmigrazione da un Comune all\u2019altro.<\/strong> Il ricorrente denuncia, poi, che l\u2019introduzione di questi orari comporterebbe quotidiane trasmigrazioni degli utenti in altri comuni per sfuggire alle restrizioni orarie. Il TAR non condivide questa censura:<\/p>\n<p>1) sul piano fattuale, in quanto il Comune di Lein\u00ec ha adottato questa misura insieme a una trentina di Comuni limitrofi (che hanno, quindi, disposto orari simili: tra questi anche il Comune di Torino);<\/p>\n<p>2) sul piano astratto, in quanto \u201cin attesa della disciplina centralizzata e uniforme dettata (chiss\u00e0 quando) dallo Stato, non si pu\u00f2 pretendere che i Comuni si astengano dall\u2019esercitare le proprie prerogative istituzionali a tutela delle comunit\u00e0 amministrate\u201d.<\/p>\n<p><strong>Le fasce orarie e la proporzionalit\u00e0.<\/strong> Sul punto delle fasce orarie introdotte dal Comune, il TAR parte della considerazione che i periodi della giornata che devono essere considerati con maggiore attenzione sono la mattina e la sera\/notte, in quanto sono quelli in cui maggiore \u00e8 la possibilit\u00e0 che affluiscano i soggetti maggiormente debole (che la normativa intende tutelare). La previsione di orari che consentono l\u2019utilizzo degli apparecchi nella fascia oraria 20-24 viene vista, dal TAR, non come una contraddizione, bens\u00ec come un punto di compromesso tra le esigenze pubbliche di tutela della salute e gli interessi economici dei gestori, manifestandosi cos\u00ec un \u201csintomo tangibile di proporzionalit\u00e0 della misura adottata\u201d.<\/p>\n<p><strong>L\u2019art. 41 della Costituzione e gli interessi economici.<\/strong> Infine, il TAR si pronuncia in merito alla censura che il ricorrente propone ritenendo violato il suo diritto alla libert\u00e0 di iniziativa economica, come sancito dall\u2019art. 41 della Costituzione. Come da giurisprudenza costante, il Collegio ricorda i limiti ivi previsti (a tutela dell\u2019utilit\u00e0 sociale anzitutto), riconoscendo pertanto come le misure introdotte dal Comune siano legittime e giustificate. In pi\u00f9, richiamando la sentenza <a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=tar_na&amp;nrg=201600613&amp;nomeFile=201702347_01.html&amp;subDir=Provvedimenti\">2347\/2017<\/a> del TAR Napoli, afferma che \u201cla libert\u00e0 di cui all\u2019art. 41 della Cost. si trova in una posizione di subordinazione rispetto al diritto alla salute\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>IL DISTANZIOMETRO E L\u2019INCLUSIONE NELL\u2019ELENCO DEI LUOGHI SENSIBILI<br \/>\nDI UN SITO NON COMPRESO NELL\u2019ELENCO PREDISPOSTO DALLA REGIONE<\/strong><\/p>\n<p><strong>La normativa e il caso. <\/strong>La Regione Piemonte, con la legge <a href=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/gioco-dazzardo\/la-legge-della-regione-piemonte-contrasto-del-gioco-patologico\/\">9\/2016<\/a>, ha previsto, tra le misure di contrasto alla ludopatia, la definizione del cd. distanziometro. In particolare, l\u2019art. 5, comma 1 prevede un elenco di luoghi sensibili rispetto ai quali gli apparecchi da gioco non possono essere situati a una distanza inferiore a 300 o 500 metri (a seconda della popolazione residente nel Comune), al fine di \u201ctutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco\u201d. Il comma successivo consente ai Comuni di individuare ulteriori luoghi sensibili sulla base \u201cdell&#8217;impatto degli insediamenti sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonch\u00e9 dei problemi connessi con la viabilit\u00e0, l&#8217;inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica\u201d.<\/p>\n<p>Il Comune di Villanova Mondov\u00ec (Cn), con la deliberazione della Giunta Comunale 43\/2019, ha proceduto all\u2019individuazione dei luoghi sensibili. In seguito a quest\u2019atto, \u00e8 stato ordinato ad un bar, posto a una distanza inferiore a 500 metri da due luoghi sensibili previamente identificati (un poliambulatorio privato e un asse viario), di rimuovere gli apparecchi da gioco presenti.<\/p>\n<p>Avverso questo provvedimento, e la deliberazione di Giunta, il titolare del bar ha sollevato ricorso dinanzi al TAR per il Piemonte che si \u00e8 pronunciato con la sentenza <a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=tar_to&amp;nrg=201900497&amp;nomeFile=201901172_01.html&amp;subDir=Provvedimenti\">1172\/2019<\/a>.<\/p>\n<p><strong>La tassativit\u00e0 dell\u2019elenco contenuto nella legge regionale e il contemperamento degli interessi in gioco.<\/strong> La soluzione della vicenda ruota intorno alla qualificazione come luoghi sensibili del poliambulatorio privato e dell\u2019asse viario. Il Collegio ricostruisce i passaggi che hanno condotto nella deliberazione comunale l\u2019inclusione di questi siti tra quelli sensibili.<\/p>\n<p>L\u2019art. 5, comma 1, lett. e della legge regionale 9\/2016 ricomprende tra i luoghi sensibili, al fine della tutela dei soggetti maggiormente vulnerabili, gli ospedali e le strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario: il dato normativo, dunque, non ricomprende i poliambulatori privati.<\/p>\n<p>Il TAR sottolinea come questo elenco sia tassativo, in quanto costituisce il punto di contemperamento tra l\u2019interesso pubblico di tutela della salute (materia concorrente tra Stato e Regioni) e quello privato alla libera iniziativa economica.<\/p>\n<p><strong>L\u2019illegittimit\u00e0 della scelta del Comune.<\/strong> A fronte di ci\u00f2, il Collegio sottolinea che il dato normativo contenuto nell\u2019art. 5, comma 1 della legge regionale non pu\u00f2 essere liberamente ampliato dai Comuni (non si presta, cio\u00e8, a un\u2019interpretazione estensiva): all\u2019Ente locale, infatti, \u00e8 riservata (dal comma successivo) la possibilit\u00e0 di individuare ulteriori luoghi sensibili, ma ci\u00f2 solo per rispondere ad altre esigenze (quelle, ad esempio, della viabilit\u00e0 o della sicurezza urbana).<\/p>\n<p>Nel caso di specie, invece, l\u2019inclusione del poliambulatorio non potrebbe essere ricompreso tra queste ultime finalit\u00e0, bens\u00ec ricadrebbe in quelle, riservate alla Regione, in materia di salute. Da qui discende l\u2019illegittimit\u00e0 della scelta del Comune che, dunque, viene bocciata dal TAR.<\/p>\n<p><strong>L\u2019asse viario.<\/strong> La bocciatura dell\u2019asse viario denominato Via Mondov\u00ec (o S.P. n.\u00a0 5) come luogo sensibile si fonda, invece, su un altro motivo: i giudici infatti riscontrano che il Comune lo ha inserito nell\u2019elenco senza aver previamente condotto un\u2019istruttoria e fondando la scelta su una motivazione del tutto generica.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>IL DISTANZIOMETRO PREVISTO DALLA LEGGE REGIONALE<br \/>\nAPPLICATO IN ALCUNI COMUNI<\/strong><\/p>\n<p><strong>I casi.<\/strong> I casi che il TAR Piemonte ha affrontato nelle sentenze <a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=tar_to&amp;nrg=201701202&amp;nomeFile=201801261_01.html&amp;subDir=Provvedimenti\">1261\/2018<\/a> e <a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=tar_to&amp;nrg=201800200&amp;nomeFile=201801263_01.html&amp;subDir=Provvedimenti\">1263\/2018<\/a> originano da due ricorsi sollevati dai titolari di due bar nei Comuni, rispettivamente, di Almese (To) e Murisengo (Al) che si sono visti notificare dei provvedimenti di divieto di collocazione di apparecchi da gioco nei rispettivi esercizi in quanto situati ad una distanza inferiore da alcuni luoghi sensibili, e ci\u00f2 in contrasto con l\u2019art. 5, comma 1 della legge regionale <a href=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/gioco-dazzardo\/la-legge-della-regione-piemonte-contrasto-del-gioco-patologico\/\">9\/2016<\/a> (che, \u00e8 bene ricordarlo, interviene sulla collocazione degli apparecchi da gioco tipo new slot e videolottery). Nella sentenza <a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=tar_to&amp;nrg=201800120&amp;nomeFile=201801262_01.html&amp;subDir=Provvedimenti\">1262\/2018<\/a>, il TAR interviene su un ricorso, del tutto analogo, proposto da una societ\u00e0 che fornisce apparecchi di tipo AWP nei pubblici esercizi del Piemonte (e, nel caso specifico, nel Comune di Acqui Terme). Le decisioni del TAR sono in tutto e per tutto simili tra loro e possono pertanto essere analizzate insieme.<\/p>\n<p><strong>L\u2019efficacia diretta della legge regionale.<\/strong> Il TAR, per prima cosa, afferma che, pur essendo la pianificazione urbanistica dettata dai Comuni un elemento senz\u2019altro importante in tema di prevenzione logistica e di definizione della collocazione dei punti gioco sul territorio, la legge regionale, vista la sua puntualit\u00e0 nelle prescrizioni, deve considerarsi direttamente applicabile dai Comuni (anche prima che questi abbiano predisposto ulteriori atti di specificazione): in sostanza, l\u2019art. 5 della legge regionale ha natura immediatamente precettiva.<\/p>\n<p>Inoltre, come espressamente rileva la sentenza 1263\/2018, per l\u2019applicazione del distanziometro regionale (viste le sue caratteristiche) a un caso specifico non \u00e8 necessario che il Comune proceda previamente con la mappatura di tutti i luoghi sensibili.<\/p>\n<p><strong>La ricollocazione dei punti gioco nel Decreto Balduzzi.<\/strong> Anche il decreto Balduzzi, come noto, si occupa del tema della ricollocazione dei punti gioco. Al di l\u00e0 del fatto che, ribadisce il TAR, molte disposizioni operative di questo sono rimaste lettera morta, si pu\u00f2 da questo ricavare il principio che la prevenzione logistica sia uno strumento di contrasto alla ludopatia, senza alcuna contraddizione con l\u2019intervento regionale (che non sarebbe di certo precluso nell\u2019attesa della definizione a livello nazionale ma, anzi, trova ulteriore legittimazione vista la sovrapponibilit\u00e0 degli strumenti previsti).<\/p>\n<p>Del resto, si nota, la legge regionale interviene nell\u2019ambito della tutela della salute e del governo del territorio (materie su cui il legislatore regionale pu\u00f2 esercitare la sua competenza), senza disciplina i rapporti concessori tra le parti.<\/p>\n<p><strong>L\u2019intesa.<\/strong> Il TAR si esprime, inoltre, anche sull\u2019Intesa in sede di Conferenza Unificata, in cui si trovano alcune previsioni sulla distribuzione dei punti gioco sul territorio: il ricorrente denuncia la violazione del principio di leale collaborazione istituzionale da parte della Regione. I giudici respingono questa censura affermando che:<\/p>\n<p>1) l\u2019Intesa \u00e8 priva di valore cogente, in quanto non recepita con decreto del MEF (su questo, si veda anche TAR Veneto <a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=tar_ve&amp;nrg=201800311&amp;nomeFile=201800417_20.html&amp;subDir=Provvedimenti\">417\/2018<\/a>);<\/p>\n<p>2) questa, dunque, pu\u00f2 al massimo valere per trarne degli argomenti interpretativi;<\/p>\n<p>3) in ogni caso, nel testo dell\u2019accordo siglato si fanno salve le disposizioni specifiche delle Regioni che prevedono una tutela maggiore.<\/p>\n<p><strong>L\u2019effetto espulsivo e la pianificazione urbanistica.<\/strong> Una parte rilevante della sentenza si occupa della censura relativa al cd. effetto espulsivo per le attivit\u00e0 del gioco lecito che si determinerebbe in seguito all\u2019applicazione della legge regionale (e che pertanto non sarebbe conforme al dettato costituzionale). Da un\u2019analisi dei dati a disposizione, anzitutto, il TAR ricava che tale effetto non si verifica in concreto nel territorio comunale di riferimento. Obietta, poi, pi\u00f9 in generale, che la costituzionalit\u00e0 di una legge regionale non pu\u00f2 essere osservata solamente con riferimento ad un singolo Comune. Anzi, stante anche l\u2019alto numero di Enti locali che caratterizza la Regione (Comuni \u201ca polvere\u201d), \u00e8 ben prevedibile, secondo il Collegio, che in esito all\u2019applicazione della legge regionale si determini il risultato che in alcuni Comuni non si troveranno apparecchi da gioco.<\/p>\n<p>In ogni caso, ribadiscono i giudici, lo strumento principale per la definizione di questi aspetti rimane la pianificazione urbanistica, che non pu\u00f2 a sua volta che conformarsi alle previsioni di legge.<\/p>\n<p><strong>La retroattivit\u00e0 e il periodo transitorio.<\/strong> Il ricorrente, inoltre, ritiene che la legge regionale sia illegittima in quanto prevederebbe un\u2019applicazione che opererebbe in modo retroattivo. Il TAR smentisce questa lettura:<\/p>\n<p>1) innanzitutto, il TAR ribadisce che, al contrario, la legge regionale opera solo pro futuro;<\/p>\n<p>2) i giudici ricordano che la legge prevede, all\u2019art. 13, un regime transitorio, ulteriormente smentendo l\u2019eventuale efficacia retroattiva delle determinazioni regionali.<\/p>\n<p><strong>La tutela dell\u2019affidamento.<\/strong> Il ricorrente lamenta, poi, che la legge regionale finirebbe per violare il principio di affidamento, mettendo a repentaglio gli investimenti gi\u00e0 effettuati.<\/p>\n<p>Per il TAR non \u00e8 cos\u00ec: anzitutto, riprendendo quanto espresso dalla Corte costituzionale, ricorda che \u201cla tutela dell\u2019affidamento non comporta che, nel nostro sistema costituzionale, sia assolutamente interdetto al legislatore di emanare disposizioni le quali modifichino sfavorevolmente la disciplina dei rapporti di durata\u201d. Su questi, pertanto, un intervento \u00e8 pienamente legittimo purch\u00e9 non produca \u201ceffetti palesemente arbitrari\u201d.<\/p>\n<p>Peraltro, il tema dell\u2019affidamento non pu\u00f2 non richiamare, a detta dei giudici, la mole di interventi che a livello statale e regionale si \u00e8 messa in campo per la ricollocazione dei punti gioco, rendendoli cos\u00ec ampiamente prevedibili e, dunque, tutt\u2019altro che idonei a sorprendere l\u2019affidamento degli operatori del settore.<\/p>\n<p><strong>La ludopatia e il gioco negli esercizi commerciali.<\/strong> La disciplina relativa a slot machine e videolottery collocati presso gli esercizi commerciali non dediti esclusivamente al gioco (quali bar, tabaccherie ecc) viene ampiamente scandagliata nella sentenza: anche attraverso delle <a href=\"https:\/\/www.quotidianosanita.it\/allegati\/allegato6259529.pdf\">statistiche elaborate dall\u2019Istituto Superiore di Sanit\u00e0<\/a>, il TAR evidenzia la problematicit\u00e0 di questa tipologia di offerta di gioco. Argomenta il TAR, infatti, che risulta \u201cevidente come l\u2019effetto certo (\u2026) della soluzione adottata dal legislatore regionale piemontese sia quello di ridurre significativamente la possibilit\u00e0 di offrire il gioco delle AWP in contesti che non sono specificamente deputati al gioco (quali bar, tabaccherie ecc.) e che per ci\u00f2 solo sono potenzialmente oggetto di accesso da parte di un numero di clienti molto elevato, i quali o non frequenterebbero locali specificatamente dedicati al gioco o, per il peculiare contesto in cui il servizio \u00e8 offerto (normale esercizio commerciale destinato fisiologicamente ad una capillare diffusione), percepiscono il servizio AWP come innocuo \u201c. Sulla base di queste considerazioni, la scelta della Regione viene ritenuta corretta.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">(<em>a cura di <strong>Marco De Pasquale<\/strong>, <\/em><em>Master APC Universit\u00e0 di Pisa<\/em>)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>LA DISCIPLINA DEGLI ORARI NEL COMUNE DI LEINI\u2019 (TO) La normativa e il caso. 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