{"id":40128,"date":"2020-12-04T09:33:47","date_gmt":"2020-12-04T08:33:47","guid":{"rendered":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/?page_id=40128"},"modified":"2020-12-04T09:33:47","modified_gmt":"2020-12-04T08:33:47","slug":"gioco-dazzardo-alcune-sentenze-del-tar-liguria","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/gioco-dazzardo\/gioco-dazzardo-alcune-sentenze-del-tar-liguria\/","title":{"rendered":"GIOCO D&#8217;AZZARDO: ALCUNE SENTENZE DEL TAR LIGURIA"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\"><strong>LA DISCIPLINA DEGLI ORARI DEL COMUNE DI VENTIMIGLIA<br \/>\nSOTTO LA LENTE D\u2019INGRANDIMENTO DEL TAR PER LA LIGURIA<\/strong><\/p>\n<p><strong>La normativa e i casi. <\/strong>Il Comune di Ventimiglia \u00e8 intervenuto sulla disciplina del gioco d\u2019azzardo con il <a href=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/wp-content\/uploads\/2016\/03\/Ventimiglia-regolamentogiochilecitiesaledagioco-2014.pdf\">Regolamento giochi leciti e sale da gioco<\/a>, approvato dal Consiglio comunale nel 2014, e con l\u2019ordinanza sindacale 220\/2018 con cui sono stati dettati gli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco (prevedendo il loro utilizzo dalle 19 alle 24 e dalle 00 alle 7 del mattino, per un totale di 12 ore).<\/p>\n<p>Avverso quest\u2019ultimo provvedimento sono stati sollevati due ricorsi: il primo (deciso con sentenza <a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=tar_ge&amp;nrg=201900047&amp;nomeFile=201900972_01.html&amp;subDir=Provvedimenti\">972\/2019<\/a>) da una societ\u00e0 dedita all\u2019attivit\u00e0 di raccolta del gioco, il secondo (sentenza <a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=tar_ge&amp;nrg=201900030&amp;nomeFile=202000053_01.html&amp;subDir=Provvedimenti\">53\/2020<\/a>) da un tabaccaio.<\/p>\n<p><strong>L\u2019istruttoria. <\/strong>Il primo motivo di censura \u00e8 relativo all\u2019istruttoria condotta dal Comune di Ventimiglia a giustificazione dell\u2019ordinanza sindacale. Tra gli elementi che sono emersi spicca la circostanza che nella provincia di Imperia l\u2019ASL ha in carico 49 persone con diagnosi relativa alla ludopatia. Questo dato\u00a0 viene considerato dai ricorrenti fin troppo esiguo e di certo non sufficiente ad evidenziare una situazione di emergenza sociale legata al gioco d\u2019azzardo.<\/p>\n<p>Il TAR non \u00e8 dello stesso avviso: prendendo in esame altri dati (quelli forniti dall\u2019Osservatorio regionale che mostrano una crescita costante dei soggetti in carico al SERT per problemi di gioco patologico; i numeri dell\u2019AAMS sulla raccolta gioco che mostrano come il Comune di Ventimiglia sia uno di quelli dove si gioca di pi\u00f9 in tutta la provincia di Imperia) e considerando la cd. cifra oscura di cui si caratterizza il fenomeno della ludopatia, emerge una tendenza di crescita, senz\u2019altro riconducibile a un\u2019emergenza sociale\/problema di salute pubblica (sul punto, si veda anche la sentenza <a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=tar_ge&amp;nrg=201900850&amp;nomeFile=202000303_01.html&amp;subDir=Provvedimenti\">303\/2020<\/a> del medesimo Collegio, in cui si afferma che \u201canche in mancanza di specifici dati statistici epidemiologici relativi alle singole parti del territorio nazionale, la diffusione del fenomeno della ludopatia in ampie fasce della popolazione costituisce un fatto notorio o, comunque, una nozione di fatto di comune esperienza\u201d).<\/p>\n<p><strong>La proporzionalit\u00e0 ed adeguatezza delle misure alla luce della finalit\u00e0 di prevenzione. <\/strong>Alla luce di questi dati, affrontando il tema della proporzionalit\u00e0 ed adeguatezza delle misure di limitazione degli orari, il TAR afferma innanzitutto che il livello su cui operare la comparazione per vagliare la correttezza delle misure non \u00e8 il confronto tra numeri astratti e teorici (come quelli portati dai ricorrenti, che ricavano dal numero di persone prese in carico dall\u2019ASL di Imperia la percentuale di soggetti ludopatici a Ventimiglia, sostenendo sia molto bassa), bens\u00ec \u00e8 quello del bilanciamento tra i valori costituzionali che emergono: il diritto alla libera iniziativa economica privata (art. 41) e il diritto alla salute (art. 32).<\/p>\n<p>La valutazione sulla proporzionalit\u00e0 del sacrificio imposto agli esercenti deve tenere in considerazione la finalit\u00e0 che l\u2019ordinanza si prefigge, e che viene individuata nella prevenzione del dilagare della ludopatia: a questo scopo, dunque, \u00e8 molto pi\u00f9 significativo affermare che il fenomeno \u00e8 in continuo aumento (come attestano i numeri dell\u2019istruttoria) per fondare correttamente le misure, piuttosto che cercare di sminuire la portata attuale dei numeri conosciuti di soggetti affetti da ludopatia.<\/p>\n<p><strong>L\u2019intervento solo sulle slot machine e la loro maggiore pericolosit\u00e0.<\/strong> Per i ricorrenti inoltre sarebbe irragionevole e determinerebbe una disparit\u00e0 di trattamento la previsione di un intervento incentrato solo sulle slot machine. Il TAR ricostruisce, per prima cosa, il panorama dei giochi:<\/p>\n<p>1) su tipologie di gioco quali lotto, gratta e vinci, lotterie nazionali gli Enti locali non hanno possibilit\u00e0 d\u2019intervento, poich\u00e9 soggiacciono a discipline di rango esclusivamente primario;<\/p>\n<p>2) sul gioco illegale, parimenti, ai Comuni non \u00e8 data possibilit\u00e0 di incidere, in quanto la repressione \u00e8 chiaramente affidata esclusivamente all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria;<\/p>\n<p>3) le slot machines e videolottery, su cui l\u2019ordinanza interviene, sono caratterizzate da un grado di pericolosit\u00e0 maggiore \u201cin quanto, a differenza dei terminali per la raccolta delle scommesse, esse implicano un contatto diretto ed esclusivo tra l\u2019utente e la macchina, senza alcuna intermediazione umana volta a disincentivare, per un normale meccanismo psicologico legato al senso del pudore, l\u2019ossessione al gioco, specie nella fase iniziale del processo di dipendenza patologica\u201d.<\/p>\n<p>Conclude il TAR che asserire una disparit\u00e0 di trattamento tra situazione tra loro differenti non \u00e8 ammissibile e pertanto la censura viene rigettata (sul punto anche TAR Liguria, <a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=tar_ge&amp;nrg=201900419&amp;nomeFile=201900982_01.html&amp;subDir=Provvedimenti\">982\/2019<\/a>).<\/p>\n<p><strong>Il limite d\u2019orario per le sale giochi e per gli altri esercizi commerciali: le differenze.<\/strong> Il ricorrente della seconda sentenza (che gestisce un\u2019attivit\u00e0 di rivendita di generi di monopolio) lamenta una disparit\u00e0 di trattamento tra le sale gioco e le altre tipologie di esercizi in quanto l\u2019orario indicato nell\u2019ordinanza sarebbe a tutto vantaggio delle prime, mentre per i tabaccai l\u2019orario massimo di apertura consentito arriva alle 21 (lasciando cos\u00ec due ore di gioco in questo tipo di attivit\u00e0).<\/p>\n<p>Il TAR ricostruisce la vicenda in altri termini:<\/p>\n<p>1) innanzitutto, tale restrizione non riguarda altri esercizi commerciali diversi dalle sale gioco, ad esempio i bar, che possono spingersi anche oltre le 21;<\/p>\n<p>2) per i tabaccai \u201cla gestione dei cos\u00ec detti apparecchi di videolottery rappresenta (\u2026) un\u2019attivit\u00e0 facoltativa, collaterale e secondaria\u201d;<\/p>\n<p>3) un discorso diverso va invece riservato alle sale gioco autorizzate, per le quali tale attivit\u00e0 \u00e8 quella principale o esclusiva;<\/p>\n<p>4) essendo diverse le posizioni, non \u00e8 possibile operare un confronto e, dunque, nemmeno \u00e8 predicabile una disparit\u00e0 di trattamento (per un\u2019altra ipotesi in cui il TAR ha sottolineato la differenza di fondo tra sale gioco e altri esercizi commerciali, confermando una disciplina degli orari differenziata, si veda la sentenza <a href=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/gioco-dazzardo\/gioco-dazzardo-il-tar-toscana-avalla-le-limitazioni-orarie-introdotte-dal-comune-di-firenze\/\">23\/2019<\/a> del TAR Toscana).<\/p>\n<p><strong>La partecipazione dei soggetti all\u2019adozione del provvedimento.<\/strong> Il TAR sgombra infine al campo dall\u2019ipotesi che l\u2019ordinanza sia illegittima per il mancato coinvolgimento dei soggetti interessati nella fase della sua emanazione: ai sensi dell\u2019art. 13 della legge 241\/1990 la partecipazione non \u00e8 obbligatoria in caso di atti amministrativi generali, come \u00e8 quello di cui si discute.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>LA DIFFERENZA TRA CENTRI SCOMMESSE E SALE GIOCO CON APPARECCHI VLT<\/strong><\/p>\n<p><strong>La normativa.<\/strong> L\u2019articolo 1, comma 2 della legge regionale della Liguria <a href=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/legge_2012_17_v0.pdf\">17\/2012<\/a> distingue tra sale da gioco e gioco lecito nei locali aperti al pubblico; l\u2019articolo 1, comma 2 e l\u2019articolo 7 del Regolamento del Comune di Rapallo in materia di sale da gioco e giochi leciti, approvato con la delibera consiliare 8\/2013, prevedono lo strumento del distanziometro per i locali nei quali si esercitano giochi tipo VLT e slot machine.<\/p>\n<p><strong>Il caso.<\/strong> Nel caso su cui il TAR per la Liguria si pronuncia (con l\u2019ordinanza <a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=tar_ge&amp;nrg=201900162&amp;nomeFile=201900074_05.html&amp;subDir=Provvedimenti\">74\/2019<\/a> e con la sentenza <a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=tar_ge&amp;nrg=201900162&amp;nomeFile=201900680_01.html&amp;subDir=Provvedimenti\">680\/2019<\/a>), il ricorrente \u00e8 titolare di un centro di raccolta scommesse (senza apparecchi tipo VLT o slot machine) che si \u00e8 visto respingere dalla Questura, in applicazione del distanziometro, l\u2019istanza di rilascio della licenza per l\u2019attivit\u00e0 di raccolta scommesse.<\/p>\n<p><strong>La ricostruzione del quadro dei poteri.<\/strong> Il primo elemento che emerge all\u2019attenzione del TAR \u00e8 quello della configurazione dei poteri delle Regioni e dei Comuni nell\u2019ambito della disciplina sui punti gioco. In particolare, il quadro viene ricostruito in questi termini:<\/p>\n<p>1) le Regioni hanno una potest\u00e0 legislativa concorrente per gli aspetti relativi alla materia della tutela della salute;<\/p>\n<p>2) i Comuni hanno una potest\u00e0 nell\u2019ambito del governo del territorio;<\/p>\n<p>3) nel settore della tutela della salute, inoltre, i Comuni possono emanare regolamenti, ma nei limiti segnati dalla legislazione statale e regionale.<\/p>\n<p><strong>La differenza tra sale scommesse e sale gioco con apparecchi VLT e slot machine.<\/strong> I giudici si concentrano, poi, sul tema della differenza di disciplina tra sale scommesse senza altri apparecchi e sale gioco con VLT e slot. La differenziazione \u00e8, secondo il TAR, pienamente giustificata: \u00e8 infatti con riferimento al secondo tipo di esercizio che vengono in evidenza le insidie connesse al fenomeno della ludopatia. Nello specifico la maggiore pericolosit\u00e0 viene riscontrata nel \u201ccontatto diretto ed esclusivo tra l\u2019utente e la macchina, senza alcuna intermediazione umana volta a disincentivare, per un normale meccanismo psicologico legato al senso del pudore, l&#8217;ossessione del gioco, specie nella fase iniziale del processo di dipendenza patologica\u201d (sul punto si veda anche, successivamente, la sentenza <a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=tar_ge&amp;nrg=202000032&amp;nomeFile=202000544_01.html&amp;subDir=Provvedimenti\">544\/2020<\/a>).<\/p>\n<p><strong>Il bilanciamento tra opposti interessi e le competenze delle Regioni e dei Comuni.<\/strong> Con riferimento alle misure limitative del gioco d\u2019azzardo (tra cui, nello specifico, il distanziometro), emerge anche la questione del bilanciamento degli interessi coinvolti: in particolare, vengono in gioco l\u2019interesse pubblico relativo alla tutela della salute e l\u2019interesse economico dei gestori delle attivit\u00e0.<\/p>\n<p>L\u2019articolazione del contemperamento tra questi elementi compete anzitutto al legislatore regionale, dovendosi escludere, a detta di questo TAR, la possibilit\u00e0 per i Comuni di interpretare in senso non restrittivo quanto previsto dalla legge regionale (per cui, se nella legge regionale il distanziometro viene considerato applicabile solo a una determinata categoria di esercizi, non rientra nelle facolt\u00e0 dei Comuni la possibilit\u00e0 di ampliare ulteriormente queste previsioni adottando interpretazioni analogiche, salvo che non sia la legge stessa a concedere tale facolt\u00e0).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>ALTRE SENTENZE DEL TAR LIGURIA<\/strong><\/p>\n<p><strong>Sentenza <\/strong><a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=tar_ge&amp;nrg=201900153&amp;nomeFile=201900637_01.html&amp;subDir=Provvedimenti\"><strong>637\/2019<\/strong><\/a><strong>: l\u2019ampliamento dei luoghi sensibili per il distanziometro da parte del Comune.<\/strong> L\u2019art. 2, comma 2 della legge regionale <a href=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/legge_2012_17_v0.pdf\">17\/2012<\/a> stabilisce che \u201cil Comune pu\u00f2 individuare altri luoghi sensibili (\u2026), tenuto conto dell\u2019impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonch\u00e9 dei problemi connessi con la viabilit\u00e0, l\u2019inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica\u201d. Il Comune di Sarzana ha ampliato l\u2019elenco dei luoghi sensibili, richiamandosi a questa disposizione, dapprima includendo le strutture ricettive (ma tale previsione \u00e8 stata annullata dal TAR Liguria con la sentenza <a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=tar_ge&amp;nrg=201600411&amp;nomeFile=201601142_01.html&amp;subDir=Provvedimenti\">1142\/2016<\/a>), successivamente (con la deliberazione consiliare 21\/2017) usando una differente dicitura, ossia: \u201cstrutture ricettive \u2013 per motivi di ordine pubblico e di sicurezza pubblica \u2013 ubicate in via Variante Aurelia e in via Variante Cisa in quanto vie in cui insistono locali pubblici, frequentati particolarmente da giovani e in cui, nelle ore notturne, sono presenti attivit\u00e0 inerenti la prostituzione\u201d. Il TAR, nella sentenza 637\/2019, boccia anche questa previsione, in quanto illogica, irrazionale e affetta da difetto di istruttoria. Per i giudici, infatti, \u00e8 sbagliata la scelta di individuare quale luogo sensibile le strutture ricettive connettendola alla frequentazione dei giovani dei locali e all\u2019attivit\u00e0 di prostituzione. Ci\u00f2 anche in considerazione del fatto che i locali frequentati da giovani avrebbero potuto costituire, di per s\u00e9, il luogo sensibile individuato dalla normativa (e, in pi\u00f9, aggiunge il Collegio, non si comprende il nesso tra le strutture ricettive e l\u2019attivit\u00e0 di prostituzione).<\/p>\n<p><strong>Sentenza <\/strong><a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=tar_ge&amp;nrg=201900856&amp;nomeFile=202000465_01.html&amp;subDir=Provvedimenti\"><strong>465\/2020<\/strong><\/a><strong>: l\u2019onere di immediata impugnazione del Regolamento se il suo contenuto \u00e8 puntuale e concreto.<\/strong> L\u2019art. 6 del <a href=\"http:\/\/www.comune.finaleligure.sv.it\/search\/node\/regolamento%20installazione%20apparecchi%20gioco\">Regolamento<\/a> del Comune di Finale Ligure in materia di giochi stabilisce che la fascia oraria massima di funzionamento degli apparecchi da gioco \u00e8 quella ricompresa tra le ore 20 e le ore 6 del mattino. L\u2019<a href=\"http:\/\/albo.comunefinaleligure.it\/it\/web\/trasparenza\/storico-atti?p_p_id=jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_resource_id=downloadAllegato&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-1&amp;p_p_col_count=1&amp;_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_downloadSigned=false&amp;_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_id=195218&amp;_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_action=mostraDettaglio&amp;_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_fromAction=recuperaDettaglio\">ordinanza sindacale 252\/2019<\/a> individua gli orari scegliendo di ricalcare tale fascia massima. L\u2019art. 50, comma 7 del TUEL, come interpretato dalla Corte costituzionale nella <a href=\"https:\/\/www.cortecostituzionale.it\/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&amp;numero=220\">sentenza 220\/2014<\/a>, assegna al Sindaco la competenza in materia di determinazione degli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale (indirizzi che, detto per inciso, non costituiscono comunque presupposto necessario per legittimare il potere di ordinanza del Sindaco, ma se ci sono debbono essere seguiti: si veda sul punto la sentenza <a href=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/gioco-dazzardo\/il-tar-di-catania-conferma-lordinanza-del-sindaco-di-messina-relativa-agli-orari-di-apertura-delle-sale-gioco-e-di-funzionamento-degli-apparecchi\/\">585\/2020<\/a> del TAR Catania). Nel caso di specie, il Regolamento individua l\u2019orario massimo di funzionamento e da questa previsione il Sindaco nell\u2019ordinanza non pu\u00f2 discostarsi.<\/p>\n<p>Inoltre, sottolinea il Collegio, se \u00e8 vero in linea di massima che \u201ci regolamenti comunali contenendo prescrizioni generali e astratte, non rivestono natura immediatamente lesiva, sicch\u00e9 essi debbono essere impugnati unitamente ai provvedimenti attuativi\u201d, \u00e8 altrettanto vero che \u201ctale regola generale soffre (\u2026) eccezione allorquando il regolamento abbia un contenuto puntuale e concreto (\u2026) ledendo immediatamente una certa posizione giuridica: in tal caso sussiste infatti un onere di immediata impugnazione da parte del singolo immediatamente leso\u201d. In altri termini, stante il contenuto del Regolamento, non potendo il Sindaco individuare orari meno restrittivi, l\u2019annullamento dell\u2019ordinanza senza un pari esito sul Regolamento non produrrebbe alcun effetto perch\u00e9 comunque un\u2019eventuale successiva ordinanza sindacale dovrebbe tener conto degli stessi limiti (imposti, appunto, in modo puntuale e concreto dal Regolamento). Ma il Regolamento, a sua volta, non pu\u00f2 pi\u00f9 essere impugnato poich\u00e9 i termini sono scaduti: dunque anche l\u2019interesse a impugnare l\u2019ordinanza va considerato privo di interesse perch\u00e9 la disciplina non potrebbe comunque essere modificata.<\/p>\n<p><strong>Sentenze <\/strong><a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=tar_ge&amp;nrg=201900390&amp;nomeFile=202000074_01.html&amp;subDir=Provvedimenti\"><strong>74\/2020<\/strong><\/a><strong> e <\/strong><a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=tar_ge&amp;nrg=201900419&amp;nomeFile=201900982_01.html&amp;subDir=Provvedimenti\"><strong>982\/2019<\/strong><\/a><strong>: gli orari nel Comune di Cairo Montenotte.<\/strong> Il Comune di Cairo Montenotte (Sv) ha disciplinato con l\u2019ordinanza 5\/2019 gli orari di apertura delle sale gioco e di funzionamento degli apparecchi (vietando il gioco dalle ore 7 alle ore 19). Il TAR per la Liguria, nelle sentenze 982\/2019 e 74\/2020, di fatto conferma la disciplina oraria cos\u00ec individuata: molte considerazioni contenute nella seconda sentenza di fatto richiamano quelle (riportate sopra) a proposito del Comune di Ventimiglia. Alcuni elementi sono comunque innovativi:<\/p>\n<p>1) il valore dell\u2019Intesa: il ricorrente introduce un profilo di censura relativo alla violazione del contenuto dell\u2019Intesa in sede di Conferenza Unificata Stato Autonomie locali (che prescrive un massimo di 6 ore di interruzione quotidiana del gioco). Per il TAR tale motivo di ricorso non \u00e8 fondato in quanto, non essendo stata recepita con decreto, deve considerarsi priva di valore cogente;<\/p>\n<p>2) le competenze della Questura e del Sindaco: per il ricorrente le previsioni del Sindaco contrasterebbero con quanto disposto dal Questore e, dunque, con la competenza esclusiva dello Stato nella materia del gioco. Per il TAR non \u00e8 cos\u00ec: il Sindaco ha un \u201cvero e proprio obbligo di conformare gli orari di utilizzo degli strumenti elettronici per il gioco lecito in relazione alle esigenze sentite nel territorio comunale di disincentivare il gioco lecito\u201d, smentendo con ci\u00f2 anche l\u2019asserita esclusivit\u00e0 statale delle prerogative nell\u2019ambito del gioco;<\/p>\n<p>3) il bilanciamento degli interessi: i giudici non ritengono sufficiente l\u2019argomentazione addotta dal ricorrente in merito al pericolo per la continuit\u00e0 aziendale che deriverebbe dalla decisione del Comune: infatti la motivazione dell\u2019ordinanza si articola sulla valutazione degli interessi in gioco e, reputando corretta quella fornita del Comune, non appaiono idonee le doglianze presentate dalla societ\u00e0 a contestare il bilanciamento operato.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">(<em>a cura di <strong>Marco De Pasquale<\/strong>, <\/em><em>Master APC Universit\u00e0 di Pisa<\/em>)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>LA DISCIPLINA DEGLI ORARI DEL COMUNE DI VENTIMIGLIA SOTTO LA LENTE D\u2019INGRANDIMENTO DEL TAR PER LA LIGURIA La normativa e i casi. 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