{"id":40132,"date":"2020-12-07T14:48:51","date_gmt":"2020-12-07T13:48:51","guid":{"rendered":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/?page_id=40132"},"modified":"2020-12-07T14:48:51","modified_gmt":"2020-12-07T13:48:51","slug":"lintesa-in-sede-di-conferenza-unificata-nellinterpretazione-del-tar-del-lazio-e-del-consiglio-di-stato","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/gioco-dazzardo\/lintesa-in-sede-di-conferenza-unificata-nellinterpretazione-del-tar-del-lazio-e-del-consiglio-di-stato\/","title":{"rendered":"L\u2019INTESA IN SEDE DI CONFERENZA UNIFICATA NELL\u2019INTERPRETAZIONE DEL TAR DEL LAZIO E DEL CONSIGLIO DI STATO"},"content":{"rendered":"<p><strong>La normativa e i casi. <\/strong>I casi da cui il TAR per il Lazio ha preso le mosse nelle sentenze <a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=tar_rm&amp;nrg=201809849&amp;nomeFile=201901460_20.html&amp;subDir=Provvedimenti\">1460\/2019<\/a> e <a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=tar_rm&amp;nrg=201904616&amp;nomeFile=201906260_20.html&amp;subDir=Provvedimenti\">6260\/2019<\/a> (sostanzialmente identiche) attengono alle ordinanze limitative degli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco emanate dai sindaci dei Comuni, rispettivamente, di Anzio e di Guidonia Montecelio (nel caso di <a href=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/gioco-dazzardo\/gioco-dazzardo-lordinanza-di-limitazione-degli-orari-del-comune-di-anzio\/\">Anzio<\/a>, le ordinanze sono state due in sequenza: la <a href=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/Ordinanza-Anzio-RM.pdf\">28\/2018<\/a>, che prevedeva il funzionamento nelle fasce 10-12 e 18-24, poi rettificata con l\u2019ordinanza <a href=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/Rettifica-ordinanza-Azio.pdf\">45\/2018<\/a> che ha modificato le fasce in 10-13 e 16-24; nel caso di Guidonia Montecelio, l\u2019ordinanza \u00e8 la 26\/2019 che ha previsto il gioco nelle fasce 9-12 e 18-23).<\/p>\n<p>Il Comune di Guidonia Montecelio ha presentato poi ricorso al Consiglio di Stato, che si \u00e8 pronunciato con la sentenza <a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza?nodeRef=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Fa3e0d4a0-fcc3-4f7d-bfaa-26f213dce983&amp;schema=cds&amp;nrg=202000078&amp;nomeFile=202005233_11.html&amp;subDir=Provvedimenti\">5233\/2020<\/a>, ribaltando completamente l\u2019esito del TAR.<\/p>\n<p><strong>L\u2019Intesa secondo il TAR Lazio: profili generali.<\/strong> Il punto centrale delle sentenze del TAR \u00e8 costituito dalle valutazioni in merito all\u2019<a href=\"http:\/\/www.regioni.it\/news\/2017\/09\/13\/conferenza-unificata-del-07-09-2017-intesa-tra-governo-regioni-ed-enti-locali-concernenti-le-caratteristiche-dei-punti-di-raccolta-del-gioco-pubblico-529642\/\">Intesa in sede di Conferenza Unificata Stato Autonomie locali del 7 Settembre 2017<\/a> che, tra le altre cose, ha previsto un tetto massimo di interruzione quotidiana del gioco pari a 6 ore, distribuibili dai Comuni nell\u2019arco della giornata, previa intesa con l\u2019Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.<\/p>\n<p>Il TAR, innanzitutto, in una prima generale disamina dell\u2019Intesa rispetto ai profili che qui interessano, quelli della disciplina degli orari, rileva che questa \u201cpresenta una piena e specifica attinenza rispetto alla controversia in esame, in quanto, pur non essendo tale Intesa volta principalmente a disciplinare gli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco (avendo ad oggetto il complessivo riordino dell\u2019offerta del gioco lecito), tale aspetto ha tuttavia trovato esaustiva trattazione in sede di Conferenza Unificata e condivisione nei suoi approdi\u201d.<\/p>\n<p><strong>L\u2019Intesa secondo il TAR Lazio: valore cogente e parametro di riferimento.<\/strong> Passa dunque all\u2019esame del valore cogente, o meno, che deve intendersi attribuito all\u2019Intesa: posto che, non essendo stata recepita con decreto ministeriale (come invece si indicava nell\u2019art. 1, comma 936 della legge di stabilit\u00e0 per il 2016 che per prima ha previsto il ricorso a questo strumento), non si pu\u00f2 dire che abbia acquisito efficacia vincolante, i giudici non si accontentano di questa conclusione e cercano, invece, un raccordo con il principio di leale collaborazione istituzionale.<\/p>\n<p>Lo strumento dell\u2019Intesa, infatti, in quanto provvedimento amministrativo concertato, costituisce di per s\u00e9 \u201clo strumento che assicura la partecipazione ed il coinvolgimento degli enti in materie di loro interesse\u201d (che, nel caso del gioco, sono molteplici: dall\u2019ordine pubblico, di competenza statale, alla tutela della salute, su cui vige una competenza concorrente tra Stato e Regioni e, sul piano applicativo, investe anche gli Enti locali, fino alla pianificazione e governo del territorio, di prerogativa comunale). Ricostruita in questi termini, per il Collegio, non c\u2019\u00e8 dubbio che all\u2019Intesa non possa essere disconosciuta una certa forza vincolante per gli enti partecipanti alla Conferenza Unificata, e ci\u00f2 proprio sulla base del principio di leale collaborazione istituzionale.<\/p>\n<p>Se, dunque, non si smentisce in toto la conclusione di altra giurisprudenza (ad esempio, tra le tante, la sentenza del TAR Veneto <a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=tar_ve&amp;nrg=201800311&amp;nomeFile=201800417_20.html&amp;subDir=Provvedimenti\">417\/2018<\/a>) sul tema dell\u2019attuale assenza di valore cogente dell\u2019Intesa (poich\u00e9 non recepita con decreto), \u00e8 su un altro piano che queste sentenze intendono muoversi: di fronte ad una disposizione normativa (la legge di stabilit\u00e0 per il 2016 poco sopra richiamata) che prevede l\u2019adozione dell\u2019Intesa per cercare di sbrogliare la matassa di competenze afferenti a vari livelli e su pi\u00f9 materie che caratterizzano il gioco, a questa Intesa, una volta raggiunta, non si pu\u00f2 negare \u201cil valore di parametro di riferimento per l\u2019esercizio, da parte delle Amministrazioni locali, delle loro specifiche competenze (\u2026) in materia di disciplina degli orari di apertura delle sale gioco e di funzionamento degli apparecchi da gioco\u201d.<\/p>\n<p><strong>L\u2019istruttoria secondo il TAR Lazio. <\/strong>Risolta in questi termini la questione dell\u2019Intesa, il TAR si concentra poi sull\u2019istruttoria, collegando i due temi: secondo i giudici, infatti, se la norma di indirizzo prevista in Conferenza Unificata \u00e8 quella di un\u2019interruzione quotidiana del gioco al massimo per 6 ore, a cui le Amministrazioni (si \u00e8 appena visto) dovrebbero attenersi, per discostarsi da questa disposizione i Comuni dovrebbero portare, nell\u2019istruttoria in epigrafe dell\u2019ordinanza, dei dati relativi al proprio Comune che giustifichino la scelta di introdurre fasce orarie diverse (pi\u00f9 restrittive in questo caso).<\/p>\n<p>A detta del TAR nelle due sentenze, n\u00e9 il Comune di Anzio n\u00e9 quello di Guidonia Montecelio hanno riportato dei dati specifici relativi al proprio comune che fossero in grado di dimostrare il maggior rigore delle misure introdotte: gli unici elementi istruttori si riferirebbero, infatti, a dati aggregati a livello nazionale e regionale, ci\u00f2 che si rivela insufficiente per dimostrare l\u2019esigenza di allontanarsi dalle previsioni dell\u2019Intesa.<\/p>\n<p><strong>L\u2019intesa con l\u2019Agenzia Dogane e Monopoli.<\/strong> Su un altro punto, poi, le sentenze del TAR censurano le ordinanze comunali impugnate ed \u00e8 quello del mancato rispetto della disposizione dell\u2019Intesa in sede di Conferenza unificata che prevede, prima della definizione di come distribuire le fasce orarie di interruzione del gioco nell\u2019arco della giornata, un\u2019intesa specifica del Comune con l\u2019Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Tale previsione, in particolare, \u00e8 importante a detta dei giudici perch\u00e9 l\u2019ADM \u00e8 portatrice di un altro interesse rilevante in materia di gioco d\u2019azzardo, ossia quello dell\u2019Erario, tenuto conto del rilevante introito che deriva, alle casse dello Stato, dal gioco lecito.<\/p>\n<p><strong>L\u2019Intesa secondo il Consiglio di Stato.<\/strong> Di fronte all\u2019esito della sentenza 6260\/2019, il Comune di Guidonia Montecelio presenta appello al Consiglio di Stato che, nella sentenza 5233\/2020, ribalta completamente l\u2019esito del primo grado, con una ricostruzione in tutt\u2019altri termini dell\u2019Intesa.<\/p>\n<p>Infatti, dicono i giudici di Palazzo Spada, la previsione di un decreto ministeriale per regolamentare il gioco pubblico a livello nazionale (ossia quanto previsto dall\u2019art. 1, comma 936 della legge di stabilit\u00e0 per il 2016) ha il significato dell\u2019attribuzione all\u2019amministrazione statale di un potere di indirizzo e coordinamento: un\u2019esigenza unitaria che sorge dalla compenetrazione di pi\u00f9 materie a vari livelli che poco sopra si \u00e8 evidenziata. In casi come questi, sottolinea il Consiglio di Stato, \u201c\u00e8 dovuta nella legge statale la previsione del previo raggiungimento dell\u2019Intesa in sede di Conferenza unificata (\u2026) quale strumento tipico di coinvolgimento delle regioni in attuazione del principio di leale collaborazione\u201d.<\/p>\n<p>Ma da questa previsione, affermano i giudici, non si possono far discendere ulteriori conseguenze che prescindano da questo quadro: per il fatto di \u201cessere prevista quale atto prodromico all\u2019esercizio del potere statale di coordinamento ed indirizzo con finalit\u00e0 di coinvolgimento delle regioni, all\u2019intesa non pu\u00f2 riconoscersi\u00a0<em>ex se<\/em>, e senza che i suoi contenuti siano recepiti nel decreto ministeriale, alcuna efficacia cogente\u201d. In altri termini, l\u2019Intesa deve essere vista (e solo in questo senso rileva) in relazione al potere statale, in particolare nella sua funzione prodromica di ulteriori atti di coordinamento.<\/p>\n<p>Nemmeno la circostanza che la legge di stabilit\u00e0 per il 2018 assegni all\u2019Intesa un certo valore nell\u2019ambito della dislocazione dei punti gioco vale a modificare questa conclusione, essendo quella previsione limitata ad un profilo molto specifico del documento della Conferenza unificata.<\/p>\n<p><strong>L\u2019istruttoria secondo il Consiglio di Stato.<\/strong> Anche sul punto dell\u2019istruttoria, poi, il Consiglio di Stato modifica le conclusioni cui sono giunti i giudici del TAR: il punto centrale nell\u2019analisi dei dati, infatti, non deve essere cercato nel numero assoluto dei casi di ludopatia accertati ma nella crescita progressiva ed ininterrotta che caratterizza questo fenomeno. A questo si aggiunge anche la considerazione in merito ad una speculare crescita dell\u2019aumento dell\u2019offerta di gioco e della raccolta monetaria, oltre alla presenza di una notevole cifra oscura tra i casi di ludopatia. Il trend in crescita, dunque, che gli elementi istruttori mettono in evidenza, giustifica a detta dei giudici la scelta del Comune di limitare gli orari, che ha innanzitutto una funzione precauzionale.<\/p>\n<p><strong>Il principio di proporzionalit\u00e0.<\/strong> Dopo aver vagliato i dati istruttori riportati nell\u2019ordinanza e il fine preventivo rispetto alla ludopatia, la sentenza porta il ragionamento sul terreno del principio di proporzionalit\u00e0, verificando se, alla luce degli interessi in gioco, la misura assicuri un corretto contemperamento delle varie esigenze. Il test di proporzionalit\u00e0 si articola in diverse valutazioni:<\/p>\n<p>1) idoneit\u00e0 della misura rispetto allo scopo, cio\u00e8 se la limitazione oraria \u00e8 in potenza capace di raggiungere l\u2019obiettivo di prevenzione della ludopatia;<\/p>\n<p>2) stretta necessit\u00e0, ossia se la misura adottata \u00e8 quella che permette di raggiungere lo scopo con il minor sacrifico possibile per gli interessi privati;<\/p>\n<p>3) adeguatezza della misura, anche in relazione alla sostenibilit\u00e0 da parte dei gestori.<\/p>\n<p>Il Consiglio di Stato, anche richiamando parte della giurisprudenza che gi\u00e0 si \u00e8 occupata del tema, conclude in senso positivo la valutazione sulla proporzionalit\u00e0 della misura, ricordando anche che:<\/p>\n<p>1) la Corte di Giustizia UE ha pi\u00f9 volte giudicato prevalenti le esigenze di tutela della salute rispetto a quelle economiche;<\/p>\n<p>2) l\u2019interesse economico dell\u2019Erario (specificamente richiamato nelle sentenze di primo grado) non \u00e8 prevalente rispetto alla tutela della salute, anzi: \u201c\u00e8 la garanzia dei diritti incomprimibili (come quello alla salute) ad incidere sul bilancio, e non l\u2019equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione\u201d (dalla sentenza <a href=\"https:\/\/www.cortecostituzionale.it\/actionSchedaPronuncia.do?anno=2016&amp;numero=275\">275\/2016<\/a> della Corte costituzionale).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">(<em>a cura di <strong>Marco De Pasquale<\/strong>, <\/em><em>Master APC Universit\u00e0 di Pisa<\/em>)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La normativa e i casi. 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