{"id":4362,"date":"2017-11-16T19:58:10","date_gmt":"2017-11-16T18:58:10","guid":{"rendered":"http:\/\/www.avvisopubblico.it\/osservatorio\/?page_id=4362"},"modified":"2017-11-16T19:58:10","modified_gmt":"2017-11-16T18:58:10","slug":"disposizioni-per-la-protezione-degli-autori-di-segnalazioni-di-reati-o-irregolarita-nellinteresse-pubblico-ac-1751","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/osservatorio-parlamentare\/attivita-legislativa\/progetti-di-legge-in-discussione\/disposizioni-per-la-protezione-degli-autori-di-segnalazioni-di-reati-o-irregolarita-nellinteresse-pubblico-ac-1751\/","title":{"rendered":"Disposizioni per la protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarit\u00e0"},"content":{"rendered":"<p><strong>Premessa. <\/strong>La Camera ha approvato definitivamente il provvedimento il <strong><a href=\"http:\/\/www.camera.it\/leg17\/410?idSeduta=0886&amp;tipo=sommario#\">15 novembre 2017<\/a><\/strong>.<\/p>\n<p><strong>Contenuti del provvedimento<\/strong>. Il provvedimento \u00e8 finalizzato ad ampliare il ricorso alle segnalazioni di illeciti e gravi irregolarit\u00e0 sul luogo di lavoro, quale strumento di contrasto della corruzione, assicurando al contempo una maggiore protezione del dipendente, sia pubblico che privato, da possibili discriminazioni. Si prevede anche una disciplina volta a limitare, con diverse modalit\u00e0, la pubblicizzazione dell\u2019identit\u00e0 del segnalante.<\/p>\n<p>Pi\u00f9 in particolare, <strong>nel <a href=\"http:\/\/www.senato.it\/service\/PDF\/PDFServer\/DF\/332843.pdf\">testo approvato dalla Camera e poi modificato dal Senato<\/a><\/strong>, con riferimento al <strong>settore pubblico<\/strong> (art. 1), si amplia l\u2019ambito di applicazione della normativa rispetto a quanto attualmente previsto dall\u2019art. 54-bis del <a href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001;165\">decreto legislativo n. 165 del 2001<\/a> (testo unico sul pubblico impiego). Il personale &#8211; incluso anche quello delle aziende che hanno ricevuto appalti dalla P.A. &#8211; che denuncia condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro (<em>il Senato ha soppresso l\u2019inciso relativo alla \u201cforma circostanziata\u201d della denuncia<\/em>) non pu\u00f2 essere \u2013 a causa di tale segnalazione &#8211; soggetto a sanzioni, licenziato o sottoposto a misure ritorsive che abbiano effetto sulle condizioni di lavoro; ci\u00f2 non vale per segnalazioni che diano luogo a calunnia o diffamazione ovvero ad accertamento della responsabilit\u00e0 civile e nei casi di dolo o colpa grave: se emergesse la mancanza di buona fede, il segnalante sarebbe passibile anche di licenziamento senza preavviso.<\/p>\n<p>Eventuali misure discriminatorie saranno valutate dall\u2019Anac e dagli altri organismi di garanzia per l\u2019adozione delle relative sanzioni (la cui entit\u00e0 \u00e8 stata aumentata dal Senato) o di altri provvedimenti.<\/p>\n<p>Il nuovo testo non prevede la possibilit\u00e0 di segnalazioni in forma anonima, limitandosi a dettare un\u2019articolata disciplina per limitare o ritardare la rivelazione dell&#8217;identit\u00e0 del segnalante nell\u2019ambito dei diversi procedimenti (penale, contabile, disciplinare). L&#8217;Anac curer\u00e0 la predisposizione di linee guida per garantire la riservatezza delle segnalazioni nelle diverse fasi. Sono previste sanzioni (<em>ulteriormente articolate nel testo del Senato<\/em>) da parte dell\u2019Anac per l\u2019applicazione non corretta delle procedure.<\/p>\n<p>Il Senato ha precisato che \u00e8 a carico del datore di lavoro pubblico dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive siano motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dal datore di lavoro pubblico sono nulli e il segnalante ha diritto, se licenziato, a essere reintegrato nel posto di lavoro e al risarcimento per gli eventuali danni secondo la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 23 del 2015.<\/p>\n<p>Per quanto riguarda l\u2019incentivazione, il testo non prevede la possibilit\u00e0 di riconoscere al dipendente &#8220;forme di premialit\u00e0, anche in relazione alla valutazione della professionalit\u00e0\u201d da definirsi in sede contrattuale (come invece indicato dal testo proposto dalle Commissioni della Camera).<\/p>\n<p>Con riferimento al <strong>settore privato<\/strong> (articolo 2) si modifica il <a href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001;231\">decreto legislativo n. 231\/2001<\/a>, sulla responsabilit\u00e0 amministrativa delle persone giuridiche ed associazioni, prevedendo modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire illeciti, con l\u2019obbligo di prevedere canali riservati di presentazione, da parte dei vertici degli enti o di soggetti da loro vigilati (o di coloro che collaborano con l&#8217;ente), di circostanziate segnalazioni in buona fede, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, di illeciti o violazioni del modello di organizzazione e gestione dell&#8217;ente. Sono dettate disposizioni specifiche sul divieto di atti di ritorsione o discriminatori (come il licenziamento oppure il mutamento di mansioni, con denunce all\u2019ispettorato del lavoro) e sulla tutela di terzi in caso di calunnia o diffamazione.<\/p>\n<p>Il Senato ha approvato anche una norma specifica che disciplina la rilevazione di notizie coperte da segreto d\u2019ufficio e professionale nel caso di segnalazioni volte a eliminare l\u2019illecito.<\/p>\n<p>Alla Camera sono stati altres\u00ec accolti come raccomandazione due ordini del giorno: il primo (9\/3365-A\/1), riguardante l\u2019istituzione di un Fondo di solidariet\u00e0 per i segnalanti vittime di discriminazioni o ritorsioni, in conseguenza di una segnalazione che si riveli fondata (vedi anche l\u2019analogo ordine del giorno al Senato G 1.200); il secondo (9\/3365-A\/3) sul potenziamento delle strutture dell\u2019Anac con riferimento ai nuovi compiti assegnati dal provvedimento in esame.<\/p>\n<p><strong>Notizie sull\u2019iter<\/strong>. Le Commissioni Giustizia e Lavoro della Camera hanno iniziato il <a href=\"http:\/\/www.camera.it\/leg17\/824?tipo=C&amp;anno=2015&amp;mese=05&amp;giorno=19&amp;view=&amp;commissione=0211&amp;pagina=#data.20150519.com0211.bollettino.sede00010.tit00010\">19 maggio 2015<\/a> l\u2019esame del provvedimento (<a href=\"http:\/\/www.camera.it\/leg17\/126?idDocumento=1751\">AC 1751<\/a> e abb<strong>)<\/strong>, svolgendo anche alcune audizioni, a partire da quelle con il Presidente dell\u2019Autorit\u00e0 anticorruzione e con i rappresentanti di diverse associazioni (seduta del <a href=\"http:\/\/www.camera.it\/leg17\/824?tipo=C&amp;anno=2015&amp;mese=09&amp;giorno=23&amp;view=&amp;commissione=0211&amp;pagina=#data.20150923.com0211.bollettino.sede00020.tit00010\">23 settembre 2015<\/a>). Nelle sedute del <a href=\"http:\/\/www.camera.it\/leg17\/824?tipo=C&amp;anno=2015&amp;mese=10&amp;giorno=22&amp;view=&amp;commissione=0211&amp;pagina=#data.20151022.com0211.bollettino.sede00010.tit00010\">22 ottobre 2015<\/a>, <a href=\"http:\/\/www.camera.it\/leg17\/824?tipo=C&amp;anno=2015&amp;mese=10&amp;giorno=23&amp;view=&amp;commissione=0211&amp;pagina=#data.20151023.com0211.bollettino.sede00010.tit00010\">23 ottobre 2015<\/a> e <a href=\"http:\/\/www.camera.it\/leg17\/824?tipo=C&amp;anno=2015&amp;mese=10&amp;giorno=29&amp;view=&amp;commissione=0211&amp;pagina=#data.20151029.com0211.bollettino.sede00010.tit00010\">29 ottobre 2015<\/a> sono stati ascoltati tra gli altri l\u2019Avvocatura generale della Corte di Cassazione, rappresentanti sindacali, della Banca d\u2019Italia e di alcune associazioni ed esperti (di alcune di queste audizioni \u00e8 disponibile il resoconto stenografico). Nella seduta del 29 ottobre 2015 \u00e8 stato adottato come testo base l\u2019<a href=\"http:\/\/www.camera.it\/leg17\/126?tab=&amp;leg=17&amp;idDocumento=3365&amp;sede=&amp;tipo=\">AC 3365<\/a>. L\u2019esame degli emendamenti, avviato il <a href=\"http:\/\/www.camera.it\/leg17\/824?tipo=C&amp;anno=2015&amp;mese=11&amp;giorno=17&amp;view=&amp;commissione=0211&amp;pagina=#data.20151117.com0211.bollettino.sede00020.tit00010\">17 novembre 2015<\/a>, si \u00e8 concluso nelle sedute del <a href=\"http:\/\/www.camera.it\/leg17\/824?tipo=C&amp;anno=2015&amp;mese=11&amp;giorno=18&amp;view=&amp;commissione=0211&amp;pagina=#data.20151118.com0211.bollettino.sede00010.tit00010\">18 novembre 2015<\/a>, e <a href=\"http:\/\/www.camera.it\/leg17\/824?tipo=C&amp;anno=2015&amp;mese=11&amp;giorno=19&amp;view=&amp;commissione=0211&amp;pagina=#data.20151119.com0211.bollettino.sede00010.tit00010\">19 novembre 2015<\/a> con l\u2019approvazione di numerose modifiche al testo iniziale (<em>clicca <\/em><a href=\"http:\/\/www.camera.it\/leg17\/824?tipo=A&amp;anno=2015&amp;mese=11&amp;giorno=18&amp;view=&amp;commissione=0211#data.20151118.com0211.allegati.all00020\"><em>qui<\/em><\/a>). L\u2019avvio della discussione in Assemblea, inizialmente calendarizzato per il 28 settembre 2015, \u00e8 prima slittato al 26 ottobre 2015 e poi al <a href=\"http:\/\/www.camera.it\/leg17\/410?idSeduta=0527&amp;tipo=stenografico#sed0527.stenografico.tit00040\">23 novembre 2015<\/a>. Nella seduta del <a href=\"http:\/\/www.camera.it\/leg17\/410?idSeduta=0551&amp;tipo=stenografico#sed0551.stenografico.tit00040.sub00010.int00010\">20 gennaio 2016<\/a>, l\u2019Aula ha concluso l\u2019esame degli emendamenti, apportando alcune modifiche al testo licenziato dalla Commissione. La votazione finale si \u00e8 svolta il <a href=\"http:\/\/www.camera.it\/leg17\/410?idSeduta=0552&amp;tipo=alfabetico_stenografico\">21 gennaio 2016<\/a>.<\/p>\n<p>La Commissione Affari costituzionali del Senato ha avviato l\u2019esame del provvedimento nelle sedute del <a href=\"http:\/\/www.senato.it\/japp\/bgt\/showdoc\/frame.jsp?tipodoc=SommComm&amp;leg=17&amp;id=991159\">28 settembre 2016<\/a>, <a href=\"http:\/\/www.senato.it\/japp\/bgt\/showdoc\/frame.jsp?tipodoc=SommComm&amp;leg=17&amp;id=991465\">5 ottobre 2016<\/a>, <a href=\"http:\/\/www.senato.it\/japp\/bgt\/showdoc\/frame.jsp?tipodoc=SommComm&amp;leg=17&amp;id=991605\">11 ottobre 2016<\/a>,<strong>\u00a0<\/strong> <a href=\"http:\/\/www.senato.it\/japp\/bgt\/showdoc\/frame.jsp?tipodoc=SommComm&amp;leg=17&amp;id=992843\">26 ottobre 2016<\/a>, <a href=\"http:\/\/www.senato.it\/japp\/bgt\/showdoc\/frame.jsp?tipodoc=SommComm&amp;leg=17&amp;id=993448\">3 novembre 2016<\/a> e <a href=\"http:\/\/www.senato.it\/japp\/bgt\/showdoc\/frame.jsp?tipodoc=SommComm&amp;leg=17&amp;id=994379\">15 novembre 2016<\/a>. Il 10 ed il 16 novembre 2016 si sono svolte due audizioni informali. Il termine per la presentazione degli emendamenti, inizialmente fissato per il 14 dicembre 2016, \u00e8 stato prorogato al 7 marzo 2017. Ulteriori sedute si sono svolte il <a href=\"http:\/\/www.senato.it\/japp\/bgt\/showdoc\/frame.jsp?tipodoc=SommComm&amp;leg=17&amp;id=1008532\">14 marzo 2017<\/a>, il <a href=\"http:\/\/www.senato.it\/japp\/bgt\/showdoc\/frame.jsp?tipodoc=SommComm&amp;leg=17&amp;id=1028617\">28 giugno 2017<\/a>, l\u2019<a href=\"http:\/\/www.senato.it\/japp\/bgt\/showdoc\/frame.jsp?tipodoc=SommComm&amp;leg=17&amp;id=1035324\">11 luglio 2017<\/a> e il <a href=\"http:\/\/www.senato.it\/japp\/bgt\/showdoc\/frame.jsp?tipodoc=SommComm&amp;leg=17&amp;id=1045869\">10 ottobre 2017<\/a>. La Commissione Lavoro ha espresso parere favorevole con osservazioni (<em>clicca <\/em><a href=\"http:\/\/www.senato.it\/japp\/bgt\/showdoc\/frame.jsp?tipodoc=SommComm&amp;leg=17&amp;id=1009186\"><em>qui<\/em><\/a><em> e <\/em><a href=\"http:\/\/www.senato.it\/japp\/bgt\/showdoc\/frame.jsp?tipodoc=SommComm&amp;leg=17&amp;id=1009186\"><em>qua<\/em><\/a>). L\u2019Assemblea ha iniziato l\u2019esame del provvedimento l\u2019<a href=\"http:\/\/www.senato.it\/japp\/bgt\/showdoc\/frame.jsp?tipodoc=Resaula&amp;leg=17&amp;id=1045981\">11 ottobre 2017<\/a> respingendo una questione pregiudiziale di costituzionalit\u00e0, per poi proseguirlo nelle sedute del <a href=\"http:\/\/www.senato.it\/japp\/bgt\/showdoc\/frame.jsp?tipodoc=Resaula&amp;leg=17&amp;id=1046106\">12 ottobre 2017<\/a>, <a href=\"http:\/\/www.senato.it\/japp\/bgt\/showdoc\/frame.jsp?tipodoc=Resaula&amp;leg=17&amp;id=1046616\">17 ottobre 2017<\/a> e <a href=\"http:\/\/www.senato.it\/japp\/bgt\/showdoc\/frame.jsp?tipodoc=Resaula&amp;leg=17&amp;id=1046657\">18 ottobre 2017<\/a>, apportando modiche al testo trasmesso dalla Camera, che ora dovr\u00e0 riesaminare il provvedimento.<\/p>\n<p>Nel corso del successivo iter presso le competenti Commissioni della Camera non sono state apportate ulteriori modifiche (vedi le sedute del <a href=\"http:\/\/www.camera.it\/leg17\/824?tipo=C&amp;anno=2017&amp;mese=10&amp;giorno=24&amp;view=&amp;commissione=0211&amp;pagina=#data.20171024.com0211.bollettino.sede00010.tit00010\">24 ottobre 2017<\/a>\u00a0,\u00a0<a href=\"http:\/\/www.camera.it\/leg17\/824?tipo=C&amp;anno=2017&amp;mese=11&amp;giorno=07&amp;view=&amp;commissione=0211&amp;pagina=#data.20171107.com0211.bollettino.sede00010.tit00010\">7 novembre 2017<\/a><strong>, <\/strong>\u00a0<a href=\"http:\/\/www.camera.it\/leg17\/824?tipo=C&amp;anno=2017&amp;mese=11&amp;giorno=09&amp;view=&amp;commissione=0211&amp;pagina=#data.20171109.com0211.bollettino.sede00010.tit00010\">9 novembre 2017<\/a>). L\u2019Assemblea della Camera ha discusso il provvedimento nelle sedute del <strong><a href=\"http:\/\/www.camera.it\/leg17\/410?idSeduta=0885&amp;tipo=stenografico#sed0885.stenografico.tit00020\">14 novembre 2017<\/a><\/strong>\u00a0 e <a href=\"http:\/\/www.camera.it\/leg17\/410?idSeduta=0886&amp;tipo=stenografico#sed0886.stenografico.tit00030\"><strong>15 novembre 2017<\/strong><\/a>, approvando anche alcuni ordini del giorno, alcuni dei quali volti ad una campagna informativa per assicurare la migliore conoscenza della legge.<\/p>\n<p><strong>Sintesi delle audizioni<\/strong>. Il dott. Cantone ricorda che il nostro ordinamento gi\u00e0 disciplina la materia del dipendente pubblico che segnala illeciti (art. 54 <em>bis<\/em> del d. lgs n. 165 del 2001) e che l\u2019Autorit\u00e0 anticorruzione ha emanato apposite linee guida per agevolarne l\u2019attuazione (<em>leggi questa <\/em><a href=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/corruzione\/whistleblower-art-54-bis-del-decreto-legislativo-n-1652001-sintesi-delle-linee-guida-dellautorita-nazionale-anticorruzione\/\"><em>scheda<\/em><\/a>), che in Italia \u00e8 ancora molto limitata; si tratta infatti di uno strumento molto importante nella lotta ai fenomeni corruttivi, finalizzato anche ad una maggiore partecipazione da parte di coloro che vengono a conoscenza di un illecito nell\u2019ambito del rapporto di lavoro. Al tempo stesso si evidenziano i limiti di tale normativa: in particolare, sarebbe opportuna un\u2019estensione delle tutele ai dipendenti che denunciano casi di corruzione nel settore pubblico allargato ed anche nel settore privato (dove i rischi di atti discriminatori e di ritorsioni possono essere maggiori).<\/p>\n<p>Il dott. Cantone sviluppa alcune prime osservazioni sulla proposta di legge all\u2019esame delle Commissioni e sottolinea l\u2019utilit\u00e0 di un intervento legislativo organico nella materia, salvaguardando\u00a0 l\u2019attuale collocazione nel testo unico dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. A tale riguardo giudica positivamente l\u2019estensione della disciplina al settore privato. Esprime invece perplessit\u00e0 sulla previsione di \u201cpremi\u201d o \u201ccompensi\u201d per l\u2019autore delle segnalazioni: non appare infatti replicabile nel nostro ordinamento l\u2019esperienza maturata in altri contesti , dove l\u2019istituto del <em>whistleblowing<\/em> \u00e8 radicato da tempo (come gli Stati Uniti, dove \u00e8 prevista peraltro una vera e propria azione popolare a tutela dell\u2019erario pubblico) . Ed evidenzia l\u2019opportunit\u00e0 di non creare strutture ad hoc per la ricezione delle segnalazioni, in quanto tale compito pu\u00f2 essere svolto dal responsabile per la prevenzione della corruzione gi\u00e0 previsto dal nostro ordinamento.<\/p>\n<p>Ritiene importante rafforzare le tutele del lavoratore, anche ampliando gli obblighi di riservatezza sull&#8217;identit\u00e0\u00a0 del\u00a0 segnalante; anche nell\u2019eventuale procedimento penale, potrebbe prevedersi una maggiore riservatezza nella fase delle indagini preliminari: ovviamente durante il dibattimento prevalgono invece altre esigenze. E andrebbero individuati incentivi indiretti, come ad esempio la rifusione delle spese legali sostenute in caso di atti discriminatori oppure il gratuito patrocinio in un procedimento penale.<\/p>\n<p>La Commissione ha acquisito informazioni sull\u2019esperienza concretamente avviata da parte dell\u2019Agenzia delle entrate nel febbraio 2015: essa ha come oggetto non solo fattispecie con rilevanza penale, ma anche irregolarit\u00e0 nella gestione ordinaria dell&#8217;Agenzia. L\u2019Agenzia ha deciso, in una prima fase, di consentire segnalazioni senza l\u2019indicazione del nominativo, al fine di superare eventuali diffidenze del segnalante che tema ritorsioni: anche durante l\u2019istruttoria, il segnalante pu\u00f2 continuare a mantenere l\u2019anonimato, fornendo cos\u00ec ulteriori chiarimenti e specificazioni sulle irregolarit\u00e0 od illeciti riscontrati. L\u2019esperienza dei primi 6 mesi (circa 150 segnalazioni, perlopi\u00f9 senza l\u2019indicazione del nominativo) appare positiva sia per la qualit\u00e0 delle segnalazioni, quasi sempre circostanziate, sia per gli esiti finali; in seguito alle verifiche effettuate, si \u00e8 giunti ad un licenziamento ed in quattro casi di presunti illeciti penali gli atti sono stati trasmessi alle procure competenti: la mancata indicazione\u00a0 del segnalante non ha costituito un ostacolo all\u2019apertura di un fascicolo da parte della magistratura, proprio in considerazione degli elementi a supporto della denuncia raccolti dagli Uffici.<\/p>\n<p>Nella seduta del 23 ottobre 2015 il rappresentante della Banca d\u2019Italia ha fornito elementi sull\u2019esperienza nel settore bancario di alcuni istituti, gi\u00e0 previsti dalla normativa vigente (vedi in particolare gli artt. 52 <em>bis<\/em> e 52 <em>ter<\/em> del t.u. bancario),\u00a0 che presentano analogie con il <em>whistleblowing<\/em>, e che hanno dato risultati positivi, consentendo agli organismi di vigilanza di approfondire singoli casi di presunte violazioni di legge (ad esempio nella gestione di una banca o nell\u2019ambito dell\u2019antiriciclaggio). Un aspetto specifico ha riguardato una protezione specifica del <em>whistleblower<\/em> che sia corresponsabile degli atti segnalati, gi\u00e0 disciplinata all\u2019interno del sistema bancario, al fine di facilitare la rottura dell\u2019accordo collusivo tra pi\u00f9 soggetti.<\/p>\n<p>Sempre nella seduta del 23 ottobre 2013 \u00e8 stata analizzata l\u2019esperienza concreta di alcuni enti locali, con particolare riferimento al comune di Milano, dove \u00e8 stato costituito dalla giunta Pisapia anche un comitato di garanzia, con il compito di svolgere un istruttoria e poi inviarla al responsabile anticorruzione. Il rappresentante del comune di Milano ha evidenziato l\u2019importanza di estendere l\u2019ambito di applicazione della legge anche al settore privato, al fine di ricomprendere in particolare l\u2019attivit\u00e0 delle societ\u00e0 private con partecipazione pubblica: potrebbe essere comunque utile distinguere tra gli enti locali di maggiori dimensioni e quelli pi\u00f9 piccoli, per i quali potrebbe essere sufficiente la segnalazione all\u2019Anac.<\/p>\n<p>Nel corso dell\u2019audizione del 23 settembre 2015 \u00e8 stato posta particolare attenzione dagli altri soggetti intervenuti (Transparency International Italia e Coalizione italiana libert\u00e0 e diritti civili) sui temi dell\u2019applicazione della normativa anche al settore privato (affrontando anche la problematica delle differenze con il comparto pubblico, nel quale il responsabile anticorruzione assume la veste di pubblico ufficiale), di adeguate forme di tutela per coloro che effettuano segnalazioni (ivi incluso un fondo di sostegno)e per l\u2019approvazione di una disciplina della materia che superi le attuale lacune.<\/p>\n<p>L\u2019audizione del <a href=\"http:\/\/www.camera.it\/leg17\/1079?idLegislatura=17&amp;tipologia=indag&amp;sottotipologia=c0211_protezione&amp;anno=2015&amp;mese=10&amp;giorno=22&amp;idCommissione=0211&amp;numero=0003&amp;file=indice_stenografico#stenograficoCommissione.tit00020.int00010\">22 ottobre 2015<\/a> dell\u2019Avvocato generale presso la Cassazione e del prof. Forti si \u00e8 incentrata sull\u2019analisi puntuale del testo e sull\u2019impatto della nuova normativa sul nostro ordinamento, ispirato in parte a principi diversi, con particolare riferimento agli obblighi di denuncia, ai limiti che incontra la tutela della riservatezza del denunciante nell\u2019ambito del procedimento penale, alle diversit\u00e0 tra settore pubblico e quello privato (all\u2019interno del quale individuare con precisione i soggetti tenuti ad applicare la disciplina in discussione) e all\u2019istituzione di un \u201cpremio\u201d a coloro che effettuano segnalazioni.<\/p>\n<p>Nel <a href=\"http:\/\/www.senato.it\/application\/xmanager\/projects\/leg17\/attachments\/documento_evento_procedura_commissione\/files\/000\/005\/158\/CGIL_Funzione_Pubblica.pdf\">documento illustrato dalla Cgil<\/a> nel corso delle audizioni al Senato, si sottolinea l\u2019importanza di tale strumento condividendo le opinioni espresse dall\u2019Anac in ordine sia all\u2019estensione della disciplina al settore privato sia alla necessit\u00e0 della massima tutela della riservatezza dell\u2019identit\u00e0 del segnalante, anche successivamente alle vicende giudiziali, da perseguire ad esempio attraverso la separazione dei suoi dati identificativi rispetto al contenuto della segnalazione e la previsione di sanzioni per chi svela la sua identit\u00e0. Viene ipotizzata anche l\u2019istituzione di un Fondo per coprire le spese legali o mediche che il segnalante dovesse sostenere.<\/p>\n<p>Nel <a href=\"http:\/\/www.senato.it\/application\/xmanager\/projects\/leg17\/attachments\/documento_evento_procedura_commissione\/files\/000\/005\/237\/CENTRO_STUDI_AMBROSOLI.pdf\">documento presentato dal Centro Studi Ambrosoli<\/a> si sottolinea la necessit\u00e0 di accompagnare l\u2019approvazione della nuova disciplina con una campagna di sensibilizzazione sull\u2019utilit\u00e0 di tale istituto e di effettuare un raccordo attento con analoghe disposizioni contenuti in altri testi normativi: a tal fine si propongono alcune modifiche del progetto in esame volte, in particolare, a garantire in modo pi\u00f9 efficace l\u2019anonimato (anche con la previsione di specifiche sanzioni). Perplessit\u00e0 sono espresse infine con riferimento al carattere obbligatorio delle segnalazioni nel settore privato.<\/p>\n<p><em>Sul testo dell\u2019AC 3365\/B leggi il <strong><a href=\"http:\/\/documenti.camera.it\/Leg17\/Dossier\/Pdf\/gi0368b.Pdf\">dossier<\/a><\/strong> del Servizio Studi della Camera. Per ulteriori approfondimenti sul progetto di legge vedi anche in precedenza il <a href=\"http:\/\/www.senato.it\/japp\/bgt\/showdoc\/17\/DOSSIER\/1045898\/index.html\"><strong>dossier<\/strong><\/a> del Servizio Studi del Senato e il <a href=\"http:\/\/documenti.camera.it\/Leg17\/Dossier\/Pdf\/GI0368A.Pdf\"><strong>dossier<\/strong><\/a> del Servizio Studi della Camera. <\/em><em>Sull\u2019esperienza di Francia e Gran Bretagna consulta il <\/em><strong><a href=\"http:\/\/documenti.camera.it\/Leg17\/Dossier\/Pdf\/NIS17021I.Pdf\"><em>dossier<\/em><\/a><\/strong><em> del Servizio Biblioteca della Camera, che ne ha realizzato uno analogo anche sull\u2019<\/em><strong><a href=\"http:\/\/documenti.camera.it\/Leg17\/Dossier\/Pdf\/NIS17021II.Pdf\"><em>esperienza degli Stati uniti<\/em><\/a><\/strong><em>. Utili indicazioni, anche con riferimento alla concreta esperienza applicativa dell\u2019istituto in Italia e all\u2019estero, sono contenute nel\u00a0\u00a0<\/em><strong><a href=\"http:\/\/www.anticorruzione.it\/portal\/public\/classic\/AttivitaAutorita\/Anticorruzione\/SegnalIllecitoWhistleblower\/_presentPrimoMonitoraggioNaz\"><em>rapporto dell\u2019Autorit\u00e0 anti corruzione del giugno 2016<\/em><\/a><em>.<\/em><\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 (ultimo aggiornamento 16 novembre 2017)<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Premessa. 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