{"id":49925,"date":"2022-06-01T08:09:11","date_gmt":"2022-06-01T06:09:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/?page_id=49925"},"modified":"2022-06-01T08:09:11","modified_gmt":"2022-06-01T06:09:11","slug":"ergastolo-ostativo-sintesi-della-relazione-approvata-dalla-commissione-antimafia","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/osservatorio-parlamentare\/attivita-dinchiesta\/le-commissioni-di-inchiesta-nella-xviii-legislatura\/commissione-antimafia-quadro-generale-dellattivita-xviii-legislatura\/ergastolo-ostativo-sintesi-della-relazione-approvata-dalla-commissione-antimafia\/","title":{"rendered":"Ergastolo ostativo: sintesi della Relazione approvata dalla Commissione Antimafia"},"content":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>PREMESSA.\u00a0<\/strong>Il 12 aprile 2022 la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere ha approvato la <a href=\"https:\/\/www.senato.it\/service\/PDF\/PDFServer\/DF\/370169.pdf\"><strong>Relazione sull\u2019istituto di cui all\u2019articolo 4-<em>bis<\/em> dell\u2019ordinamento penitenziario e sulle conseguenze derivanti dall\u2019ordinanza della Corte Costituzionale nr. 97 del 2021<\/strong><\/a>, che fa seguito a quella gi\u00e0 <a href=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/osservatorio-parlamentare\/attivita-dinchiesta\/le-commissioni-di-inchiesta-nella-xviii-legislatura\/commissione-antimafia-quadro-generale-dellattivita-xviii-legislatura\/commissione-antimafia-xviii-legislatura-la-relazione-sulle-conseguenze-derivanti-dalla-sentenza-n-253-2019-della-corte-costituzionale\/\">precedentemente approvata<\/a> nella seduta del 20 maggio 2020 che affrontava le ripercussioni delle pronunce della CEDU e della Corte Costituzionale.<\/p>\n<p><strong>Capitolo 1 (La sentenza della Corte EDU del 13 giugno 2019, <em>Viola contro Italia<\/em>).\u00a0<\/strong>A differenza dell\u2019ergastolo \u201cordinario\u201d, disciplinato dall\u2019art. 22 del c.p. e ritenuto compatibile con l\u2019art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell\u2019uomo e delle libert\u00e0 fondamentali (che vieta pene e trattamenti inumani e degradanti e comporta la riducibilit\u00e0 della sanzione astrattamente perpetua comminata con la sentenza, garantendo l\u2019ammissione alla liberazione condizionale dopo aver scontato 26 anni di detenzione al condannato che abbia dimostrato un sicuro ravvedimento), nel caso oggetto alla presente sentenza, che prevede la condanna all\u2019<strong>ergastolo ostativo<\/strong>, sebbene fossero gi\u00e0 stati scontati ventisei anni di pena, l\u2019accesso alla liberazione condizionale, agli altri benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione risulta subordinato alla condizione della collaborazione con la giustizia. La Corte europea ha, pertanto, ritenuto che la pena perpetua applicata al ricorrente ritenuto capo e promotore, risultante dell\u2019applicazione combinata dell\u2019articolo 22 del codice penale con gli articoli 4-bis e 58-ter dell\u2019O.P., non possa essere qualificata come \u00abriducibile\u00bb ai sensi dell\u2019articolo 3 della Convenzione e ha quindi ritenuto sussistente la violazione dello stesso articolo. La natura della violazione accertata impone allo Stato di attuare, di preferenza per iniziativa legislativa, una riforma del regime della reclusione dell\u2019ergastolo che garantisca la possibilit\u00e0 di riesame della pena.<\/p>\n<p><strong>Capitolo 2 (La sentenza della Corte Costituzionale nr. 253 del 2019).\u00a0<\/strong>La Corte costituzionale si \u00e8 pronunciata solo in merito ai permessi premio, dichiarando l\u2019incosti\u00adtuzionalit\u00e0 della presunzione assoluta di pericolosit\u00e0 del soggetto condannato per uno dei delitti elencati nell\u2019articolo 4-bis dell\u2019O.P. e non anche sull\u2019ergastolo ostativo. La presunzione assoluta di pericolosit\u00e0 del soggetto condannato per taluno dei reati elencati nell\u2019articolo 4-bis dell\u2019O.P., superabile esclusiva\u00admente dalla condotta collaborativa, ha costituito un meccanismo fonda\u00admentale nel processo di smantellamento delle organizzazioni criminali ed ha permesso di scoprire le consor\u00adterie mafiose, chiarirne il funzionamento, la struttura, le responsabilit\u00e0, individuare gli associati e di prevenire in molte occasioni la commissione di gravi delitti. D\u2019altro canto, va tenuto conto della rilevanza che assume il trascorrere del tempo nella fase di esecuzione della pena, che pu\u00f2 comportare trasformazioni rilevanti non solo sulla personalit\u00e0 del detenuto ma anche nel contesto esterno (si pensi, ad esempio, al caso in cui l\u2019associazione criminale di riferimento del detenuto non esista pi\u00f9, perch\u00e9 interamente sgominata o per naturale estinzione). Tanto premesso, a fronte della trasformazione della presunzione assoluta di pericolosit\u00e0 in presunzione relativa per effetto della predetta sentenza, nuove soluzioni normative sono necessarie per regolare la pos\u00adsibilit\u00e0 di offrire prova contraria.<\/p>\n<p>Accanto ai reati tipicamente espressivi di forme di criminalit\u00e0 organizzata, compaiono ora anche reati che non hanno necessariamente a che fare con tale criminalit\u00e0, ovvero che hanno natura mono-soggettiva, reati quali la prostituzione minorile, la pornografia minorile, la violenza sessuale di gruppo, il favoreggiamento dell\u2019immigra\u00adzione clandestina e, da ultimo, quasi tutti i reati contro la Pubblica Amministrazione. Trattasi di fattispecie di reato cui il legislatore ha voluto attribuire un parti\u00adcolare disvalore inserendole nell\u2019articolo 4-bis dell\u2019O.P. Per detti reati che potrebbero essere definiti di \u00abseconda fascia\u00bb non andr\u00e0 valutata la sussistenza di collegamenti con la criminalit\u00e0 orga\u00adnizzata, ma l\u2019attualit\u00e0 della pericolosit\u00e0 sociale del condannato ed i rischi connessi ad un reinserimento nella societ\u00e0 sulla base di elementi tali da escludere sia l\u2019attualit\u00e0 di collegamenti con la criminalit\u00e0 organizzata, terroristica o eversiva, sia il pericolo di ripristino degli stessi.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Capitolo 3 (La sentenza della Corte Costituzionale nr. 32 del 2020).\u00a0<\/strong>Uno dei temi su cui la Commissione ritiene opportuno richiamare l\u2019attenzione del legislatore concerne la neces\u00adsit\u00e0 che il testo di modifica dell\u2019articolo 4-bis dell\u2019O.P. sia accompagnato da una norma transitoria che disciplini la successione delle leggi nel tempo. Nelle sentenze emesse dalla Consulta e dall\u2019orientamento giurisprudenziale costante della Corte di Cassazione vengono considerate applicabili le modifiche <em>in peius<\/em> anche ai condannati che abbiano com\u00admesso reati prima dell\u2019entrata in vigore delle modifiche stesse e che ritengono che le norme sull\u2019esecuzione della pena non abbiano carattere di norme sostanziali ma processuali, applicandosi quindi il principio <em>tempus regit actum<\/em>. Secondo tale orientamento, le norme che disciplinano le modalit\u00e0 di espiazione della pena detentiva non sarebbero cos\u00ec soggette al principio di irretroattivit\u00e0 della legge penale, sancito dall\u2019articolo 25, secondo comma, della Costituzione: sar\u00e0, dunque, compito del Parlamento valutare se la riforma in procinto di essere promulgata sia in concreto peggiorativa delle modalit\u00e0 di esecuzione della pena. In merito, precise indicazioni sono state fornite dal giudice delle leggi con la sentenza n. 32 del 26 febbraio 2020, che ha dichiarato illegittima l\u2019applicazione retroattiva della legge 9 gennaio 2019, n. 3, nelle disposizioni con le quali estende ai reati contro la pubblica amministrazione le preclusioni alle misure alternative alla detenzione previste dall\u2019articolo 4-bis dell\u2019O.P. La Corte costituzionale ha stabilito, infatti, che nel caso di modifica della natura, qualit\u00e0 e quantit\u00e0 della pena operi il divieto di retroattivit\u00e0.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Capitolo 4 (La sentenza della Corte Costituzionale nr. 113 del 2020).\u00a0<\/strong>La Corte costituzionale ha dichiarato l\u2019illegittimit\u00e0 dell\u2019articolo 30-ter, comma 7, dell\u2019O.P. nella parte in cui prevede che il provvedimento relativo ai permessi premio \u00e8 soggetto a reclamo al tribunale di sorveglianza entro 24 ore dalla sua comunicazione, anzich\u00e9 prevedere a tal fine il termine di 15 giorni. Sinteticamente, la Corte premette che nella versione originaria del\u00adl\u2019ordinamento penitenziario erano previsti solo, all\u2019articolo 30 dell\u2019O.P., i permessi cosiddetti \u00abdi necessit\u00e0\u00bb concedibili al detenuto nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente nonch\u00e9 per altri eventi di particolare gravit\u00e0. Aggiunge che la disciplina dei permessi premio di cui all\u2019articolo 30-ter dell\u2019O.P., introdotta nel 1986 con la Legge Gozzini, dispone che i relativi provvedimenti sono soggetti a reclamo al tribunale di sorveglianza, secondo le procedure di cui all\u2019articolo 30-bis, con un termine di ventiquattro ore.<\/p>\n<p><strong>Capitolo 5 (L\u2019ordinanza della Corte Costituzionale nr. 97 del 2021).\u00a0<\/strong>La Consulta \u00e8 stata investita dalla Corte di cassazione della questione di legittimit\u00e0 costituzionale degli articoli 4-bis, comma 1, e 58-ter dell\u2019O.P. e dell\u2019articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nella parte in cui escludono che possa essere ammesso alla liberazione condizionale il condannato all\u2019ergastolo per delitti aggravati ex articolo 7 del decreto-legge citato che non abbia collaborato con la giustizia. Nel caso specifico si trattava di un detenuto che aveva scontato oltre ventisei anni di carcere, anche grazie a provvedimenti di liberazione anticipata, nei riguardi del quale il giudice remittente aveva eccepito l\u2019effetto preclusivo assoluto della mancata collaborazione che impedisce di valutare nel merito l\u2019istanza non essendovi stata collaborazione n\u00e9 accertata impossibilit\u00e0 o inesigibilit\u00e0 della collaborazione medesima. L\u2019evoluzione della giurisprudenza costituzionale ha portato ad affer\u00admare che la collaborazione della giustizia non necessariamente \u00e8 simbolo di credibile ravvedimento e risocializzazione (potendo essere resa allo scopo di ottenere i benefici previsti dalla legge) e, di converso, la scelta di non collaborare pu\u00f2 essere determinata da ragioni che nulla hanno a che vedere con il mantenimento di legami con le associazioni criminali di riferimento (tra le motivazioni alternative, il timore di conseguenze per la famiglia o per la sicurezza dei propri cari, le autoincriminazioni per fatti non ancora giudicati).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Capitolo 6 (La sentenza della Corte Costituzionale nr. 20 del 2022).\u00a0<\/strong>La Corte costituzionale, dopo aver sinteticamente ricostruito i muta\u00admenti apportati alla disciplina quale risultante dalla sentenza nr. 253 del 2019, si \u00e8 soffermata sul \u00abcontenuto degli oneri dimostrativi\u00bb utili a superare la presunzione. La prevalente giurisprudenza di legittimit\u00e0 ha colto una \u00abdifferenza ontologica\u00bb tra le due categorie di detenuti: occorre, dunque, distinguere \u00abla posizione di chi pu\u00f2 collaborare ma soggettivamente non vuole (silente per sua scelta)\u00bb, da quella di chi \u00abvuole collaborare ma oggettivamente non pu\u00f2 (silente suo malgrado)\u00bb. Il carattere volontario della scelta di non collaborare costituisce un sintomo di allarme, tale da esigere anche l\u2019acquisizione di elementi idonei ad escludere il pericolo del ripristino dei collegamenti con la criminalit\u00e0 organizzata; ove, invece, la collaborazione non possa essere prestata, la giurisprudenza di legittimit\u00e0 ritiene che l\u2019atteggiamento del detenuto abbia un significato neutro, potendosi cos\u00ec circoscrivere il tema di prova, per superare il regime ostativo, all\u2019esclusione di attualit\u00e0 dei collegamenti. La valutazione delle motivazioni di tutti i detenuti non collaboranti (per scelta o per impossibilit\u00e0) potr\u00e0 sempre avvenire ed essere valorizzata nella fase dell\u2019esame concernente la valutazione della <em>meritevolezza<\/em> del permesso premio richiesto. Conseguentemente la Corte ha dichiarato non fondata la questione in riferimento all\u2019articolo 3 della Costituzione e dichiarato inammissibile la questione di legittimit\u00e0 costituzionale in riferimento all\u2019articolo 27, terzo comma, della Costituzione.<\/p>\n<p><strong>Capitolo 7 (L\u2019ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Perugia del 23 settembre 2021). <\/strong>Con tale ordinanza, il Tribunale di Sorveglianza di Perugia ha sollevato questione di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019articolo 4-bis, comma 1, dell\u2019O.P. nella parte in cui non prevede che ai detenuti per delitti diversi da quelli di cui all\u2019articolo 416-bis del codice penale e da quelli commessi con metodo o finalit\u00e0 mafiosa, che non abbiano collaborato con la giustizia, possa essere concesso l\u2019affidamento in prova al servizio sociale, quando siano stati acquisiti elementi tali da escludere sia l\u2019attualit\u00e0 di collegamenti con la criminalit\u00e0 organizzata, sia il pericolo di ripristino di tali collegamenti.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Capitolo 8 (L\u2019audizione della Ministra della giustizia, Marta Cartabia). <\/strong>Secondo la ministra si potrebbero prevedere specifiche condizioni e costruire specifiche procedure per l\u2019accesso alla liberazione condizionale e agli altri benefici penitenziari in caso di reati connessi alla mafia, procedure e condizioni diverse, pi\u00f9 rigorose rispetto a quelle applicabili agli altri detenuti. In tale contesto ha suggerito che il Parlamento preveda specifiche prescrizioni, indicazioni e richieste \u00abche governino il periodo della libert\u00e0 vigilata, anche regolandone diversamente la durata\u00bb. La sfida per il Parlamento risiede, dunque, nell\u2019individuare tali \u00abregole speciali\u00bb, stabilendo \u00abun regime adeguato che consenta la liberazione condizionale per i condannati di mafia anche se non collaboranti, tenendo conto per\u00f2 delle particolari caratteristiche dei reati di associazione mafiosa e che le condizioni di accesso ai benefici dovranno essere diverse rispetto a quelle previste per chi collabora. Lo dice espressamente la Corte: \u00abLa mancata collaborazione, se non pu\u00f2 essere condizione ostativa assoluta, \u00e8 comunque non irragionevole fondamento di una presunzione di pericolosit\u00e0 speci\u00adfica.\u00bb<\/p>\n<p><strong>Capitolo 9 (L\u2019inchiesta parlamentare: analisi e proposte emerse nel corso delle audizioni). <\/strong>La Commissione, tenuto conto dell\u2019ordinanza nr. 97 del 2021 della Corte costituzionale, ha ritenuto necessario avviare un rapido ciclo di audizioni per valutare la portata concreta della pronunzia e prospettare soluzioni costituzionalmente orientate che salvaguardino i car\u00addini di una efficace politica di contrasto alla criminalit\u00e0 organizzata. Nello specifico sono stati sentiti:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli: Giovanni Melillo. <\/strong>L\u2019audito ha auspicato una complessiva riorganizzazione dei circuiti penitenziari in quanto il solo regime di cui all\u2019articolo 41-bis dell\u2019O.P. \u00e8 disciplinato da norme di legge, mentre il sistema dell\u2019alta sicurezza si fonda su mere circolari emanate dal Dipartimento dell\u2019amministrazione peniten\u00adziaria. Ha richiamato l\u2019attenzione della Commissione sulla realt\u00e0 degli istituti penitenziari, di fatto controllati dalle organizzazioni mafiose che, \u00abda un lato, si sottraggono a ogni controllo e, dall\u2019altro, generano oppressioni sistematiche e condizioni di brutale asservimento degli altri detenuti\u00bb. Si tratta di una situazione di inequivocabile allarme, tanto che \u00absi pu\u00f2 persino giungere a dire che le organizzazioni mafiose partecipano al governo della sicurezza del carcere, anche per conservare i vantaggi correlati alla debo\u00adlezza delle funzioni di controllo e ci\u00f2 malgrado l\u2019abnegazione e la professionalit\u00e0 di tanti operatori dell\u2019amministrazione penitenziaria\u00bb;<\/li>\n<li><strong>Il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma: Francesco Lo Voi. <\/strong>Secondo l\u2019audito, il legislatore deve tenere in considerazione le patologie in quanto, tuttora, i boss mafiosi comandano in carcere, aumentano il loro prestigio acquisendo consenso e facendo adepti anche attraverso la consegna dall\u2019esterno di beni alimentari poi regalati ad altri detenuti, cos\u00ec affermando il proprio potere all\u2019interno della popolazione carceraria, manifestando la caratura criminale e riaffermando la supremazia di \u00abcapo\u00bb. E, infatti, il regime dell\u2019articolo 41-bis dell\u2019O.P. \u00e8 nato proprio per evitare tali contatti.<\/li>\n<li><strong>Il costituzionalista Marco Ruotolo<\/strong> ritiene che la concessione del permesso premio (e, in prospettiva, della liberazione condizionale e delle c.d. misure intermedie) presupponga la revoca del provvedimento ministeriale o la sua mancata proroga, ben potendosi affermare in tal modo, che la ostativit\u00e0 sarebbe sempre reversibile, proprio con il venire meno di quegli elementi che abbiano fatto ritenere la sussistenza di collegamenti con un\u2019associazione criminale, terroristica o eversiva. Ad avviso del docente universitario, solo la previsione normativa di una pregiudizialit\u00e0 espressa renderebbe tecnicamente inammissibile la richiesta di accesso ai benefici. L\u2019audito ha tenuto a sottolineare che, comunque, l\u2019onere dimostrativo posto a carico del condannato per accedere ai benefici deve: essere assolvibile, avere caratteristiche di oggettivit\u00e0, prevedere la possibilit\u00e0 di presentare controdeduzioni rispetto a dati acquisiti. In caso contrario, si avrebbe un\u2019apertura priva di effettivit\u00e0. Propone, dunque, di seguire lo schema logico delle misure di preven\u00adzione con allegazione di elementi di fatto, in modo da \u00abconsentire un giudizio complessivo sulla evoluzione della personalit\u00e0 del condannato che permetta una valutazione prognostica favorevole alla concessione del beneficio, non potendosi mai avere \u201ccertezza\u201d circa l\u2019assenza di un mero \u201cpericolo\u201d\u00bb.<\/li>\n<li><strong>Il presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano: Giovanna Di Rosa <\/strong>ha enucleato le indicazioni fornite dalla Corte costituzionale nell\u2019or\u00addinanza nr. 97 del 2021 sulla necessit\u00e0 di distinguere tra i condannati all\u2019ergastolo per reati connessi con la criminalit\u00e0 organizzata dagli altri ergastolani, tra il condannato all\u2019ergastolo che non collabora da quello che collabora, dovendosi differenziare il regime probatorio neces\u00adsario per superare la presunzione di pericolosit\u00e0 del condannato all\u2019ergastolo non collaborante.<\/li>\n<li><strong>Il presidente del Tribunale di Sorveglianza di Trieste: Giovanni Maria Pavarin <\/strong>ha prospettato che avverso la decisione del tribunale di sorveglianza sui permessi premio dovrebbe essere previsto il reclamo davanti alla Corte di Appello, integrando il collegio togato con \u00abesperti\u00bb. Il tribunale di sorveglianza dovrebbe essere competente per i reati pi\u00f9 gravi e solo per la concessione (o il diniego) del primo permesso premio, potendosi poi prevedere la competenza del magistrato di sorveglianza. In tale contesto, l\u2019audito ha ritenuto opportuno ricordare l\u2019importanza del giudizio di prossimit\u00e0, sottolineando la necessit\u00e0 per il magistrato di sorveglianza di seguire il percorso rieducativo svolto dal detenuto.<\/li>\n<li><strong>Il consigliere del Consiglio Superiore della Magistratura Sebastiano Ardita <\/strong>ha sottolineato come risulti fondamentale, nel giudizio prodromico alla concessione dei benefici, pi\u00f9 che l\u2019apprezzamento della \u00abcapacit\u00e0\/inidoneit\u00e0 del detenuto di collegarsi con l\u2019esterno\u00bb, un giudizio sullo stato di \u00absalute\u00bb dell\u2019associazione mafiosa e della capacit\u00e0 della medesima di infiltrarsi nelle carceri e di raggiungere i propri sodali.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Capitolo 10 (Le conseguenze degli interventi de giudice delle leggi). <\/strong>Il permesso premio, il lavoro all\u2019esterno, l\u2019affidamento in prova, la semilibert\u00e0, la liberazione condizionale sono gli istituti previsti dall\u2019ordinamento penitenziario per arrivare, gra\u00addualmente, alla liberazione del condannato che ha seguito un percorso rieducativo valutato positivamente dalla magistratura di sorve\u00adglianza. I principi posti alla base delle norme attengono alla proporzionalit\u00e0, alla progressivit\u00e0 del trattamento penitenziario, al divieto di automatismi, alla legittimit\u00e0 di trattamenti differenziati e alla non regressione trattamen\u00adtale.<\/p>\n<p>I detenuti non collaboranti, a norma dell\u2019articolo 58-ter dell\u2019O.P., condannati per il reato di cui all\u2019articolo 416-bis del codice penale e per i delitti di contesto mafioso, possono chiedere un permesso premio quando siano stati acquisiti elementi tali da escludere sia l\u2019attualit\u00e0 dei collegamenti con la criminalit\u00e0 organizzata sia il pericolo del ripristino degli stessi.<\/p>\n<p>L\u2019incostituzionalit\u00e0 dell\u2019ergastolo cosiddetto \u00abostativo\u00bb sembrerebbe ormai acclarata ed \u00e8 stato dato un \u00abcongruo tempo\u00bb al legislatore per rivedere la complessa materia dell\u2019esecuzione penale, atteso che \u00abun intervento meramente \u201cdemolitorio\u201d potrebbe mettere a rischio il comples\u00adsivo equilibrio della disciplina e (&#8230;) le esigenze di prevenzione generale e di sicurezza collettiva che essa persegue per contrastare il pervasivo e radicato fenomeno della criminalit\u00e0 mafiosa\u00bb. Il giudice delle leggi auspica, quindi, interventi che eliminino l\u2019inco\u00aderenza atteso che, ove vengano accolte le questioni sollevate, non verrebbe modificata \u00abla condizione dei condannati all\u2019ergastolo per reati non connessi alla criminalit\u00e0 organizzata\u00bb.<\/p>\n<p><strong>Capitolo 11 (La relazione della Commissione approvata il 20 maggio 2020). <\/strong>La Commissione parlamentare antimafia aveva proposto di limitare ai reati di prima fascia indicati dalla Corte costituzionale un regime probatorio rafforzato, fissando un altro tipo di doppio binario, non un trattamento diverso e pi\u00f9 rigoroso, ma un pi\u00f9 rigoroso procedimento di accertamento da parte della magistratura di sorveglianza dei presupposti per la concessione del beneficio, con la scansione pi\u00f9 rigida delle fasi della verifica sul venir meno dei legami con l\u2019organizzazione criminale, attraverso un\u2019allegazione della stessa parte istante, basata su elementi fattuali precisi, concreti ed attuali, dell\u2019esclusione del mantenimento dei contatti con l\u2019organizzazione mafiosa e del pericolo di ripr Quanto agli altri reati cosiddetti di \u00ab seconda fascia \u00bb, aventi natura mono-soggettiva o non di contesto mafioso ma ritenuti dal legislatore di particolare gravit\u00e0, la Commissione aveva proposto la valutazione, ai fini della concessione del beneficio, non tanto della sussistenza di collegamenti con la criminalit\u00e0 organizzata, quanto dell\u2019attualit\u00e0 della peri\u00adcolosit\u00e0 sociale del condannato e dei rischi connessi ad un reinserimento nella societ\u00e0, prospettando accertamenti differenti e pi\u00f9 rapidi, con l\u2019acquisizione dei pareri del Procuratore della Repubblica e dei Comitati provinciali per l\u2019ordine e la sicurezza pubblica territorialmente competenti.<\/p>\n<p><strong>Capitolo 12 (Le prospettive di riforma). <\/strong>Secondo la Commissione la trasformazione della presunzione assoluta di pericolosit\u00e0 del soggetto condannato per uno dei reati indicati nell\u2019articolo 4-bis dell\u2019O.P. (cio\u00e8 superabile esclusiva\u00ad mente con la collaborazione) in presunzione relativa, operata dalla Corte costituzionale con riferimento ai soli permessi premio, dovrebbe valere con riguardo a tutti i benefici previsti dall\u2019ordinamento penitenziario (lavoro esterno, semilibert\u00e0, affidamento in prova al servizio sociale) nonch\u00e9 alla liberazione condizionale disciplinata dall\u2019articolo 176 del codice penale. Venuta meno la presunzione assoluta, \u00able motivazioni e le convinzioni soggettive di tutti i detenuti non collaboranti (per scelta o per impossibi\u00adlit\u00e0)\u00bb non sono irrilevanti. Afferma, infatti, la Corte che \u00abla loro valuta\u00adzione potr\u00e0 sempre avvenire, ed essere opportunamente valorizzata, nella fase dell\u2019esame concernente la valutazione della \u201cmeritevolezza\u201d del per\u00ad messo premio richiesto\u00bb. Sar\u00e0 compito, quindi, della magistratura tenere conto delle ragioni della mancata collaborazione al fine di verificare l\u2019assenza di collegamenti attuali con il mondo criminale di appartenenza e il pericolo di ripristino.<\/p>\n<p>In considerazione di quanto emerso dal ciclo di audizioni e dal dibattito in Commissione, si potrebbero ripristinare le due fasce di reati, aggiungendo all\u2019articolo 4-bis dell\u2019O.P. un ulteriore comma che preveda il regime probatorio differenziato solo per i pi\u00f9 gravi delitti associativi e di contesto mafioso e quelli commessi per finalit\u00e0 di terrorismo anche internazionale o di eversione dell\u2019ordine democratico mediante il compi\u00admento di atti di violenza.<\/p>\n<p>La Commissione parlamentare di inchiesta ribadisce quanto gi\u00e0 prospettato nella precedente relazione sulla necessit\u00e0 di garantire una circolarit\u00e0 delle informazioni e favorire il lavoro della magistratura di sorveglianza e propone nuovamente di:<\/p>\n<p>\u2013 costituire, implementare e utilizzare nei confronti di tutti i detenuti e internati di cui all\u2019articolo 4-bis, comma 1, dell\u2019O.P. il sistema elettronico dei detenuti (SIDET) in modo aggiornato e completo, affinch\u00e9 i dati ivi contenuti possano essere adeguatamente valorizzati dal magistrato o dal tribunale di sorveglianza per la valutazione sulla concessione dei benefici penitenziari oltrech\u00e9 dalla Procura nazionale antimafia e antiterrorismo per esprimere il relativo parere;<\/p>\n<p>\u2013 istituire la bancadati nazionale dei carichi pendenti, nonch\u00e9 delle misure di prevenzione, strumenti ora indispensabili anche per la magistra\u00adtura di sorveglianza e per la Procura nazionale antimafia e antiterrorismo, per meglio valutare le istanze presentate, l\u2019attualit\u00e0 della pericolosit\u00e0 sociale e l\u2019eventuale spessore criminale del condannato;<\/p>\n<p>\u2013 acquisire informazioni di natura economica sul detenuto istante, condannato per uno dei delitti previsti dal comma 1 dell\u2019articolo 4-bis dell\u2019O.P., attraverso accertamenti patrimoniali e sul tenore di vita del nucleo familiare, con verifiche fiscali, analogamente a quanto previsto dall\u2019articolo 79 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 al fine di accertare la sussistenza o meno di legami attuali con il mondo della criminalit\u00e0 organizzata di riferimento.<\/p>\n<p>La Commissione ritiene opportuno che il tribunale di sorveglianza, ove l\u2019istante deduca forme risarcitorie o di giustizia riparativa nei confronti delle parti lese o delle vittime, svolga indagini per accertare la provenienza lecita dei mezzi economici, ben potendo l\u2019offerta di una somma di denaro, incompatibile con i redditi dichiarati, rappresentare sintomo della continuit\u00e0 di collega\u00ad menti con l\u2019associazione criminale di appartenenza.<\/p>\n<p><strong>Conclusioni<\/strong>. La Commissione auspica che il legislatore, che ha in corso la discussione di un disegno di legge:<\/p>\n<ol>\n<li>a) estenda la possibilit\u00e0 di accedere a tutti i benefici anche ai condannati non collaboratori, ritenendosi tali interventi conformi alle prescrizioni dettate dalla Corte costituzionale nelle pronunzie esaminate: non solo il permesso premio, ma anche le misure intermedie che precedono, l\u2019eventuale concessione della liberazione condizionale;<\/li>\n<li>b) operi una differenziazione, all\u2019interno dei delitti ricompresi nell\u2019articolo 4-bis dell\u2019O.P. vigente, tra reati di prima fascia e di seconda fascia, prevedendo un regime probatorio diverso, atteso che la Consulta ha pi\u00f9 volte ribadito che l\u2019articolo 4-bis dell\u2019O.P. \u00e8 diventato un contenitore che non assicura pi\u00f9 la rescissione dei legami con il mondo criminale di appartenenza (mafioso o terroristico): va distinta la criminalit\u00e0 organizzata di tipo mafioso o terroristico-eversiva con un diverso onere probatorio da quei reati che, pur contenuti nel comma 1 dell\u2019articolo 1, non siano in tale ambito;<\/li>\n<li>c) valuti di prevedere l\u2019esame delle ragioni della mancata collaborazione (silenti per scelta e silenti loro malgrado) al fine di verificare non solo l\u2019assenza di attualit\u00e0 dei collegamenti;<\/li>\n<li>d) valuti di prevedere la competenza del tribunale di sorveglianza territorialmente competente per le istanze presentate dai detenuti, condan\u00adnati per i delitti di prima fascia, ivi compresa la concessione provvisoria dei benefici;<\/li>\n<li>e) valuti di prevedere una norma transitoria, ove siano rese peg\u00adgiorative le modalit\u00e0 di esecuzione della pena in base ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 26 febbraio 2020;<\/li>\n<li>f) emani un\u2019ulteriore norma transitoria che preveda le situazioni pendenti all\u2019entrata in vigore relative ai detenuti che hanno gi\u00e0 ottenuto il riconoscimento della collaborazione impossibile, oggettivamente irrilevante inesigibile o che hanno fatto istanza di riconoscimento ovvero che stiano usufruendo di benefici;<\/li>\n<li>g) provveda a modificare gli articoli 30-bis e 30-ter dell\u2019O.P. in relazione al termine di quindici giorni stabilito dalla Corte costituzionale, per proporre reclamo avverso l\u2019ordinanza di rigetto o accoglimento del permesso premio;<\/li>\n<li>h) preveda una pregiudizialit\u00e0 espressa per rendere inammissibile, per assenza di un presupposto di legge, la richiesta di accesso ai benefici da parte dei detenuti sottoposti al regime di cui all\u2019articolo 41-bis dell\u2019O.P.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>Questi detenuti potranno presentare istanza di accesso ai benefici, a partire dal permesso premio, solo dopo la revoca o la mancata proroga del provvedimento del Ministro. La Commissione segnala che in tal modo il legislatore, nella sua autonomia di azione, potr\u00e0 \u00abtrovare il punto di equilibrio\u00bb auspicato dalla Corte costituzionale, per evitare la pronuncia di illegittimit\u00e0 sulla questione oggetto dell\u2019ordinanza di rimessione o il ricorso, da parte del giudice delle leggi, allo strumento dell\u2019illegittimit\u00e0 consequenziale. <\/strong>La Corte, ritiene la Commissione, in presenza di un intervento legislativo, all\u2019esito dell\u2019udienza pubblica del 10 maggio 2022, potrebbe restituire gli atti al giudice remittente, e, quindi, alla Corte di cassazione affinch\u00e9 rivaluti la persistente rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni. Ove il giudice remittente risollevi questione di legittimit\u00e0 costituzio\u00adnale, la Consulta rivaluter\u00e0 di nuovo il tema dell\u2019ergastolo ostativo e potr\u00e0 pronunciare una sentenza interpretativa di accoglimento o di rigetto ovvero dichiarare la incostituzionalit\u00e0 delle norme.<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">(<em>a cura di\u00a0<strong>Ludovica Simbula<\/strong>, Master APC dell\u2019Universit\u00e0 di Pisa<\/em>)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; PREMESSA.\u00a0Il 12 aprile 2022 la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere ha approvato la Relazione&nbsp;<span class=\"hellipsis\">[&hellip;]<\/span><a class=\"more-link\" href=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/osservatorio-parlamentare\/attivita-dinchiesta\/le-commissioni-di-inchiesta-nella-xviii-legislatura\/commissione-antimafia-quadro-generale-dellattivita-xviii-legislatura\/ergastolo-ostativo-sintesi-della-relazione-approvata-dalla-commissione-antimafia\/\">Leggi tutto <span class=\"screen-reader-text\">Ergastolo ostativo: sintesi della Relazione approvata dalla Commissione Antimafia<\/span> <span class=\"meta-nav\" aria-hidden=\"true\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":29953,"menu_order":10,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"page-templates\/boxed-sidebar-template.php","meta":{"_acf_changed":false,"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"wp_social_preview_title":"","wp_social_preview_description":"","wp_social_preview_image":0,"footnotes":""},"class_list":["post-49925","page","type-page","status-publish","hentry"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.2 - 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