{"id":7239,"date":"2019-04-26T16:00:01","date_gmt":"2019-04-26T14:00:01","guid":{"rendered":"http:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/?page_id=7239"},"modified":"2019-04-26T16:00:01","modified_gmt":"2019-04-26T14:00:01","slug":"la-pubblicita-del-gioco-dazzardo-ricostruzione-della-normativa-della-giurisprudenza","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/gioco-dazzardo\/la-pubblicita-del-gioco-dazzardo-ricostruzione-della-normativa-della-giurisprudenza\/","title":{"rendered":"La pubblicit\u00e0 del gioco d\u2019azzardo: ricostruzione della normativa e della giurisprudenza"},"content":{"rendered":"<p><strong>Premessa<\/strong>. Il tema delle limitazioni ai messaggi pubblicitari sul gioco d\u2019azzardo \u00e8 da tempo al centro del dibattito politico e parlamentare. Qui di seguito sono analizzati gli interventi in materia definiti a livello statale e locale.<\/p>\n<p><strong>Normativa europea<\/strong>.\u00a0 La Commissione europea, nell\u2019ambito delle misure volte a tutelare i diritti dei consumatori, ha adottato una <strong>Raccomandazione (14 luglio 2014, n. 2014\/478\/UE) <\/strong>riguardante specificamente il gioco d&#8217;azzardo on line. La Commissione europea ha stabilito una serie di principi rivolti agli Stati membri affinch\u00e9 integrino le proprie normative in materia, realizzando cos\u00ec un livello pi\u00f9 elevato di protezione della salute dei consumatori e, pi\u00f9 in particolare dei minori. La pubblicit\u00e0 non pu\u00f2 avere lo scopo di incoraggiare la propensione al gioco, ad esempio banalizzando il gioco o aumentandone l&#8217;attrattivit\u00e0 attraverso messaggi pubblicitari accattivanti che forniscano informazioni errate sulle possibilit\u00e0 di vincita. Tra i divieti si ricordano quelli riguardanti i messaggi che negano i rischi del gioco, che presentano il gioco come un modo per risolvere i problemi finanziari, che prospettano che la competenza del giocatore possa permettere di vincere sistematicamente, che facciano riferimento al credito al consumo ai fini del gioco.<\/p>\n<p><strong>Legislazione italiana<\/strong>. Il primo intervento in materia \u00e8 stato effettuato con il <a href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012;158\"><strong>decreto legge n. 158 del 2012<\/strong><\/a> (convertito nella <a href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012;189\"><strong>legge n. 189 del 2012<\/strong><\/a>) \u2013 c.d. decreto legge Balduzzi (art. 7), che introduce in particolare il divieto di messaggi pubblicitari di giochi con vincite in denaro nelle trasmissioni televisive e radiofoniche nonch\u00e9 durante le rappresentazioni teatrali o cinematografiche non vietate ai minori. Sono anche proibiti i messaggi pubblicitari di giochi con vincite in denaro su giornali, riviste, pubblicazioni, durante trasmissioni televisive e radiofoniche, rappresentazioni cinematografiche e teatrali, nonch\u00e9 via internet, che incitano al gioco ovvero ne esaltano la sua pratica, ovvero che hanno al loro interno dei minori, o che non avvertono del rischio di dipendenza dalla pratica del gioco. La pubblicit\u00e0 deve riportare in modo chiaramente visibile la percentuale di probabilit\u00e0 di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco.<\/p>\n<p>Per i trasgressori (sia il committente del messaggio pubblicitario sia il proprietario del mezzo di comunicazione interessato) vi \u00e8 una sanzione amministrativa da 100.000 a 500.000 euro (Su questo argomento vedi anche la <a href=\"http:\/\/www.agenziadoganemonopoli.gov.it\/wps\/wcm\/connect\/a3ae078043e2d5a5b117b74696cf6321\/circolare-21-12-12.pdf?MOD=AJPERES&amp;amp;CACHEID=a3ae078043e2d5a5b117b74696cf6321\"><strong>circolare<\/strong><\/a> applicativa dell\u2019AAMS del 2012).<\/p>\n<p>In generale, devono essere riportati avvertimenti sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro e sulle relative probabilit\u00e0 di vincita (pena una sanzione amministrativa di 50.000 euro):<\/p>\n<p>&#8211; su schedine e tagliandi dei giochi;<\/p>\n<p>&#8211; su apparecchi di gioco (c.d. AWP \u2013 Amusement with prizes), cio\u00e8 quegli apparecchi che si attivano con l&#8217;introduzione di monete o con strumenti di pagamento elettronico;<\/p>\n<p>&#8211; nelle sale con videoterminali (c.d. VLT \u2013 Video lottery terminal);<\/p>\n<p>&#8211; nei punti di vendita di scommesse su eventi sportivi e non;<\/p>\n<p>&#8211; nei siti internet destinati all&#8217;offerta di giochi con vincite in denaro.<\/p>\n<p>Con la<strong> legge di stabilit\u00e0 per il 2016 <\/strong>(<a href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015;208\"><strong>legge n. 208 del 2015<\/strong><\/a>) vengono approvate ulteriori disposizioni limitative della pubblicit\u00e0 (art. 1, commi 937-940).<\/p>\n<p>In particolare, si vieta la pubblicit\u00e0 dei giochi con vincita in denaro nelle trasmissioni radiofoniche e televisive \u201cgeneraliste\u201d (in pratica i canali presenti dai numeri 1 a 9 del telecomando dalle ore 7 alle ore 22) e in quelle indirizzate prevalentemente ad un pubblico di minori; sono esclusi dal divieto i media specializzati individuati dal decreto ministeriale pubblicato nella gazzetta ufficiale dell\u20198 agosto 2016 (le tv a pagamento &#8211; Sky e Mediaset Premium &#8211; le radio, le tv locali ed i canali tematici sulle piattaforme a pagamento), le lotterie nazionali e le sponsorizzazioni nei settori della cultura, dell\u2019istruzione e della ricerca, dello sport, della sanit\u00e0 e dell\u2019assistenza.<\/p>\n<p>Per quanto riguarda i contenuti, si richiamano i principi della Raccomandazione 2014\/478\/UE, sopra citata (\u00e8 previsto al riguardo un decreto del Ministero dell\u2019Economia, peraltro non ancora emanato).<\/p>\n<p>Con specifico riferimento al servizio pubblico radiotelevisivo, va infine ricordata la Convenzione con la Rai (<strong>Dpcm 28 aprile 2017<\/strong>) che, all\u2019art. 3 (Obblighi del concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e modalit\u00e0 di esercizio) prevede espressamente \u201cl&#8217;assenza di messaggi pubblicitari sul gioco\u00a0 d&#8217;azzardo, secondo quanto previsto dal contratto nazionale di\u00a0 servizio in coerenza con la normativa vigente\u201d<em> (lettera r).<\/em><\/p>\n<p>Con il <strong><a href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018;87\">decreto-legge n. 87 del 2018<\/a><\/strong> (convertito nella <strong><a href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018;96\">legge 9 agosto 2018, n. 96<\/a><\/strong>) \u00e8 stato infine introdotto un <strong>divieto assoluto per la pubblicit\u00e0 di giochi e scommesse<\/strong>, ivi incluse le sponsorizzazioni e le forme di pubblicit\u00e0 indiretta. In particolare l\u2019art. 9 riguarda il divieto di qualsiasi forma di pubblicit\u00e0, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, indipendentemente dal mezzo utilizzato (radio, tv, stampa, internet etc: il testo parla di \u201ccanali informatici digitali e telematici, inclusi i social media\u201d), comprese le manifestazioni sportive, culturali o artistiche. Per quanto riguarda le sponsorizzazioni di eventi, attivit\u00e0, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi, il divieto entra in vigore dal 1\u00b0 gennaio 2019. Per i contratti di pubblicit\u00e0 in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto-legge resta applicabile fino alla scadenza, e comunque per non oltre un anno, la previgente normativa. <strong><a href=\"https:\/\/www.agipronews.it\/attualit%C3%A0-e-politica\/Calcio-scommesse-Agcom-Lega-A-sponsorizzazioni--id.151480\">L&#8217;AGCOM si \u00e8 espressa nel gennaio 2019<\/a><\/strong> in merito alle sponsorizzazioni dei brand di scommesse alle squadre di calcio &#8211; su parere richiesto dalla Lega di Serie A &#8211; chiarendo che la deroga di un anno dall&#8217;entrata in vigore della legge si applica anche a tale fattispecie.<\/p>\n<p>Sono escluse dal divieto le lotterie nazionali a estrazione differita, le lotterie e tombole organizzate a livello locale per beneficenza e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell\u2019Agenzia delle dogane e dei monopoli. La legge <strong><a href=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/osservatorio-parlamentare\/attivita-legislativa\/leggi-approvate\/legge-n-136-del-2018-sintesi-di-alcune-disposizioni-contenute-nel-decreto-legge-in-materia-fiscale\/\">n. 136 del 2018<\/a><\/strong> (di conversione del decreto-legge <strong><a href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-10-23;119\">n. 119 del 2018<\/a><\/strong> Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria) ha escluso dal divieto anche la cd. lotteria dei corrispettivi.<\/p>\n<p><strong>Il 18 aprile 2019 l\u2019AGCOM ha emanato <a href=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/Linee-guida-Agcom-Pubblicit%C3%A0-Azzardo.pdf\">le linee guida sulle modalit\u00e0 attuative del divieto di pubblicit\u00e0 contenuto nell\u2019articolo 9 del cd. Decreto Dignit\u00e0<\/a>.<\/strong> Sono esclusi dal divieto:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>le comunicazioni che hanno \u201cun\u2019esclusiva finalit\u00e0 descrittiva, informativa ed identificativa dell\u2019offerta di gioco legale<\/strong>, funzionale a consentire una scelta di gioco consapevole\u201d. Per identificare tali comunicazioni risultano decisivi le modalit\u00e0 di confezionamento del messaggio (linguaggio utilizzato, elementi grafici o acustici, contesto di diffusione, etc.) e il contesto in cui viene offerto il relativo servizio. \u201cSi presume promozionale, e quindi vietata, la comunicazione di contenuto informativo relativa al servizio di gioco effettuata in un contesto diverso da quello in cui viene offerto il servizio di gioco\u201d;<\/li>\n<li><strong>i servizi informativi di comparazione di quote o offerte commerciali dei diversi <em>competitor<\/em><\/strong>\u00a0(i c.d. \u201cspazi quote\u201d ovvero le rubriche ospitate dai programmi televisivi o <em>web<\/em> sportivi che indicano le quote offerte dai <em>bookmaker<\/em>) purch\u00e9 effettuate nel rispetto dei principi di continenza, non ingannevolezza e trasparenza;<\/li>\n<li><strong>la \u201cmera esposizione delle vincite\u201d realizzate presso un punto vendita<\/strong>, solo se effettuati con modalit\u00e0, anche grafiche e dimensionali, tali da non configurare una forma di induzione al gioco a pagamento;<\/li>\n<li><strong>la televendita di beni e servizi di gioco a pagamento qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni<\/strong>: a) l\u2019offerta di gioco a pagamento su mezzo televisivo rappresenti l\u2019oggetto della concessione per l\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 di offerta del gioco a pagamento rilasciata dall\u2019Agenzia delle dogane e dei Monopoli; b) la televendita sia finalizzata esclusivamente alla conclusione del contratto di gioco, consti della mera esecuzione del gioco stesso e non contenga alcun riferimento n\u00e9 abbia natura promozionale. <strong>La valenza promozionale della televendita \u00e8 comunque presunta qualora la stessa venga trasmessa all\u2019interno di un palinsesto televisivo generalista o semigeneralista<\/strong>;<\/li>\n<li><strong>la promozione di eventi diversi dall\u2019offerta di gioco a pagamento che si svolgano all\u2019interno di Casin\u00f2 o di sale da gioco<\/strong> solo qualora non realizzi una promozione, neanche indiretta, del gioco a pagamento;<\/li>\n<li>i segni distintivi del gioco legale solo ove strettamente identificativi del luogo di svolgimento della relativa attivit\u00e0 (insegne di esercizio o domini di siti <em>online<\/em>);<\/li>\n<li>il logo o il riferimento a servizi di gioco presenti sulle vetrofanie degli esercizi che offrono gioco a pagamento;<\/li>\n<li><strong>le informazioni limitate alle sole caratteristiche dei vari prodotti e servizi di gioco offerto, laddove rilasciate nel contesto in cui si offre il servizio di gioco a pagamento<\/strong> (quote, <em>jackpot<\/em>, le probabilit\u00e0 di vincita, le puntate minime, gli eventuali bonus offerti) purch\u00e9 effettuate nel rispetto dei principi di continenza, non ingannevolezza, trasparenza nonch\u00e9 assenza di enfasi promozionale;<\/li>\n<li>le campagne e le comunicazioni che hanno a che fare con le responsabilit\u00e0 sociali d\u2019impresa (CSR);<\/li>\n<li>la \u201cmera citazione\u201d del concessionario quale finanziatore di un determinato progetto o iniziativa benefica;<\/li>\n<li>le comunicazioni \u201cB2B\u201d, avendo queste come destinatari gli operatori del settore e non i cittadini-consumatori. Escluse dal divieto analoghe comunicazioni sulla stampa specializzata;<\/li>\n<li>i servizi gratuiti di indicizzazione mediante algoritmo, forniti direttamente dai motori di ricerca o dai <em>marketplace<\/em> (Apple Store, Google Play), che consentono all\u2019operatore di gioco di avere un determinato posizionamento nei risultati di ricerca dell\u2019utente;<\/li>\n<li>l\u2019utilizzo del marchio che identifichi, oltre ai servizi giochi con vincite in denaro o d\u2019azzardo, ulteriori attivit\u00e0, aventi carattere autonomo, solo nella misura in cui non sussistano ambiguit\u00e0 circa l\u2019oggetto della promozione e non compaia in essa alcun elemento evocativo del gioco, fatta eccezione per la mera denominazione del fornitore.<\/li>\n<\/ul>\n<p>In caso di violazione della normativa \u00e8 prevista una sanzione pari al 20 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicit\u00e0, con un importo minimo di 50.000 euro per ciascuna violazione. L\u2019Autorit\u00e0 per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) \u00e8 l\u2019organismo competente all\u2019irrogazione delle sanzioni, che vanno a confluire nel Fondo per il contrasto al gioco d&#8217;azzardo patologico.<\/p>\n<p><strong>Gli interventi di Regioni e comuni<\/strong>. Nell\u2019ambito delle loro competenze, anche regioni ed enti locali hanno assunto iniziative volte a limitare la pubblicit\u00e0 del gioco d\u2019azzardo.<\/p>\n<p>In diverse leggi regionali \u00e8 disposto il divieto assoluto di qualsiasi attivit\u00e0 pubblicitaria relativa all&#8217;apertura o all&#8217;esercizio delle sale da gioco d&#8217;azzardo lecito presso esercizi commerciali (vedi art. 3, comma 5, della legge <a href=\"http:\/\/leggi.regione.abruzzo.it\/index.asp?modello=searchLaw&amp;servizio=xList&amp;stileDiv=monoLeft&amp;template=intIndex&amp;tom=n:-1:2013:40&amp;b=leggiReg2\"><strong>n. 40 del<\/strong> <strong>2013<\/strong><\/a> dell\u2019Abruzzo; art. 7, comma 7, della legge <strong>n. 43 del 2013<\/strong> della Puglia; art. 8 della legge <a href=\"http:\/\/www.consiglio.regione.vda.it\/banche_dati\/leggi_regolamenti\/dettaglio_i.asp?pk_lr=8021\"><strong>n. 14 del 2015<\/strong><\/a> della Valle d\u2019Aosta; art. 7 della legge <a href=\"http:\/\/arianna.consiglioregionale.piemonte.it\/ariaint\/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&amp;TIPODOC=LEGGI&amp;LEGGE=9&amp;LEGGEANNO=2016\"><strong>n. 9 del 2016<\/strong><\/a> del Piemonte; art. 8 della legge <a href=\"http:\/\/www.regione.molise.it\/web\/crm\/lr.nsf\/0\/1036B87ABABAB194C1258061003D4A49?OpenDocument\"><strong>n. 20 del 2016<\/strong><\/a> del Molise; art. 5 bis della legge della provincia di Bolzano <a href=\"http:\/\/lexbrowser.provinz.bz.it\/doc\/it\/lp-1992-13\/legge_provinciale_13_maggio_1992_n_13.aspx?q=&amp;a=1992&amp;n=13&amp;in=-&amp;na=\"><strong>n. 13 del 1992<\/strong><\/a>; art. 7 della legge <a href=\"http:\/\/www.consiglio.regione.lazio.it\/consiglio-regionale\/?vw=leggiregionalidettaglio&amp;id=9227&amp;sv=vigente\"><strong>n. 5 del 2013<\/strong><\/a> del Lazio vieta anche la concessione di spazi pubblicitari istituzionali e l\u2019attivit\u00e0 di comunicazione istituzionale, per pubblicizzare i giochi che prevedono vincite di denaro). Altre leggi regionali si limitano invece a precisare che tali messaggi non devono essere in contrasto con il decreto legge Balduzzi (art. art 5, comma 6, della <a href=\"http:\/\/normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it\/NormeLombardia\/Accessibile\/main.aspx?view=showdoc&amp;exp_coll=lr002013102100008&amp;rebuildtree=1&amp;selnode=lr002013102100008&amp;iddoc=lr002013102100008&amp;testo=\"><strong>legge n. 8 del\u00a0 2013<\/strong><\/a> della Lombardia; art. 5 della legge <a href=\"http:\/\/raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it\/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2013-10-18;57\"><strong>n. 57 del<\/strong> <strong>2013<\/strong><\/a> della Toscana; art. 6, comma 3, della legge <a href=\"http:\/\/leggi.crumbria.it\/mostra_atto.php?id=64394&amp;v=FI,SA,TE,IS,VE,RA,MM&amp;m=5\"><strong>n. 21 del 2014<\/strong><\/a> dell\u2019Umbria; art. 6, comma 8, della legge <a href=\"http:\/\/lexview-int.regione.fvg.it\/fontinormative\/xml\/xmlLex.aspx?anno=2014&amp;legge=1&amp;fx=lex&amp;db=DBC\"><strong>n. 1 del 2014<\/strong><\/a> del Friuli Venezia Giulia; art. 20 della legge <a href=\"http:\/\/www.consiglioveneto.it\/crvportal\/leggi\/2015\/15lr0006.html?numLegge=6&amp;annoLegge=2015&amp;tipoLegge=Alr\"><strong>n. 6 del 2015<\/strong><\/a> del Veneto).<\/p>\n<p>La Regione Lombardia, in attuazione della legge regionale (art. 4, comma 9) ha sottoscritto un apposito protocollo con le aziende del trasporto pubblico locale per una forte limitazione della pubblicit\u00e0 dei giochi d\u2019azzardo e la divulgazione del marchio \u201cno slot\u201d. Analoga disposizione \u00e8 contenuta anche nelle leggi del Friuli Venezia Giulia (art. 5, comma 8) e del Piemonte (art. 7, comma 2).<\/p>\n<p>L\u2019Emilia Romagna nega il patrocinio per gli eventi che ospitano o pubblicizzano attivit\u00e0 che favoriscono o inducono la dipendenza dal gioco d&#8217;azzardo patologico e a tal fine sono stipulati protocolli con gli enti locali (art. 3 della <a href=\"http:\/\/demetra.regione.emilia-romagna.it\/al\/articolo?urn=er:assemblealegislativa:legge:2013;5\"><strong>n. 5 del 2013<\/strong><\/a>); mentre l\u2019art. 8, comma 4, della legge <a href=\"http:\/\/www.consiglio.provincia.tn.it\/leggi-e-archivi\/codice-provinciale\/archivio\/Pages\/Legge%20provinciale%2022%20luglio%202015,%20n.%2013_27094.aspx?zid=09007926-0d1d-4cff-816f-ba9b1eeabb91\"><strong>n. 13 del 2015<\/strong><\/a> del Trentino prevede l&#8217;adozione da parte dei suoi enti strumentali di un codice di autoregolamentazione che limiti o vieti la diffusione di messaggi pubblicitari concernenti il gioco d\u2019azzardo. Il consiglio del Trentino ha inoltre approvato una mozione (n. 486 del 2016) volta ad escludere che nelle campagne promozionali, il logo &#8220;Trentino&#8221; e l&#8217;immagine del territorio siano accostati a pubblicit\u00e0 concernenti apparecchi e sale da gioco e il gioco d&#8217;azzardo online.<\/p>\n<p>A livello di enti locali si segnalano, tra gli altri, il regolamento del comune di Genova che prevede il divieto di \u201cesposizione esterne al locale di cartelli, manoscritti e\/o proiezioni che pubblicizzano vincite temporali appena accadute o storiche\u201d (artt. 9 e 16); il regolamento del comune di Chivasso vieta anche la concessione di spazi pubblicitari sui mezzi di trasporto comunali ed estende tale divieto a tutte le societ\u00e0 controllate o partecipate dal comune (art. 4). Da parte sua, il regolamento del comune di Empoli prevede l\u2019\u201cadozione\u201d da parte di soggetti privati o pubblici delle aiuole spartitraffico e rotatorie, che prevede espressamente il divieto, per i cartelli informativi posti sulle rotatorie, di qualsiasi messaggio promozionale del gioco d\u2019azzardo (delibera n. 5 del 2015, art. 8). Il comune di Alfonsine ha approvato una modifica al regolamento comunale sulle affissioni pubblicitarie, vietando la pubblicit\u00e0 del gioco d\u2019azzardo nel territorio comunale. Anche il regolamento del comune di Napoli ha previsto il divieto \u201cdi qualsiasi attivit\u00e0 pubblicitaria relativa all\u2019apertura o all\u2019esercizio di sale da gioco\u201d: su tale aspetto si \u00e8 pronunciato recentemente il Tar di Napoli (<em>sentenza n. 1567 del 2017<\/em>) accogliendo il ricorso presentato in quanto la disposizione del regolamento non avrebbe copertura nella normativa, che prevede solo forme di limitazione della pubblicit\u00e0. Il comune di Bologna ha anche previsto importanti limitazioni alla pubblicit\u00e0 del gioco d\u2019azzardo tramite affissioni, mentre il comune di Ferrara ha promosso un protocollo con l\u2019azienda dei trasporti passeggeri Emilia Romagna ed il Consorzio taxisti ferraresi in cui si prevede la rinuncia a mettere sui mezzi messaggi pubblicitari inerenti il gioco d&#8217;azzardo (<em>Le delibere degli enti locali sono riportate all\u2019interno delle <a href=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/gioco-dazzardo\/\"><strong>Buone prassi amministrative<\/strong><\/a><\/em>).<\/p>\n<p><strong>Casi di pubblicit\u00e0 ingannevole. <\/strong>Negli anni scorsi ci sono state pratiche commerciali scorrette sanzionate dall\u2019Antitrust. Il caso pi\u00f9 conosciuto riguarda la campagna pubblicitaria del 2009 del gioco a premi <strong><em>Win for Life<\/em> (Vinci per la vita), organizzato dalla Sisal<\/strong>, basato sull\u2019indicazione da parte dell\u2019utente di 10 numeri (su 20 disponibili), con diverse ipotesi di vincita, la pi\u00f9 significativa delle quali era quella in cui il giocatore indovina 10 numeri (ed un numero jolly attribuito dal sistema): secondo lo slogan su cui si incentrava la campagna di lancio del gioco, la vincita sarebbe stata pari a \u201c4.000 euro al mese per vent\u2019anni\u201d. L\u2019Autorit\u00e0 per la concorrenza ha giudicato scorretta tale campagna promozionale perch\u00e9 ometteva di dare informazioni essenziali sulle caratteristiche del gioco e sulle reali possibilit\u00e0 di vincita, ingenerando confusione in molti utenti e orientandoli verso scelte che altrimenti non avrebbero fatto. \u00a0In quella occasione l\u2019Autority ha ribadito il principio che non \u00e8 sufficiente che le informazioni complete siano comunque a disposizione del cittadino interessato (ad esempio nel regolamento) perch\u00e9 il codice del consumo prescrive che le informazioni rilevanti per il consumatore debbano essere gi\u00e0 presenti nel messaggio pubblicitario.\u00a0Su questo caso si \u00e8 pronunciato anche il Tar, che ha respinto il ricorso della Sisal, sottolineando che \u201cproprio in un simile settore, ove i consumatori spesso esercitano scelte \u201cd\u2019impulso\u201d, il loro comportamento pu\u00f2 essere maggiormente condizionato dall\u2019uso di claims perentori e ingannevoli sul reale contenuto delle regole del gioco e sulla effettiva possibilit\u00e0 di successo\u201d (<em>sentenza del Tar Lazio n. 1877 del 2017<\/em>).<\/p>\n<p>In questo campo va segnalata anche l\u2019azione svolta, sul versante privatistico, dallo <a href=\"http:\/\/www.iap.it\/\"><strong>Iap<\/strong><\/a>: come accennato, l\u2019Istituto ha inserito all\u2019interno del proprio codice una disposizione riguardante specificamente le comunicazioni commerciali relative ai giochi con vincita in denaro, volta a dettare una serie di regole per favorire un gioco responsabile e garantire una informazione corretta sulle reali possibilit\u00e0 di vincita. Nel 2015 sono state inoltre pubblicate le <a href=\"http:\/\/www.iap.it\/wp-content\/uploads\/2015\/10\/Linee-di-indirizzo-giochi-con-vincita-in-denaro-DEFINITIVO.pdf\"><strong>Linee di indirizzo per la comunicazione commerciale dei giochi con vincita in denaro<\/strong><\/a> al fine di rafforzare ulteriormente la disciplina esistente con riferimento alle diverse forme di pubblicit\u00e0 (incluse le promozioni, le sponsorizzazioni &#8211; fatte salve quelle con finalit\u00e0 sociali o culturali o attraverso la mera apposizione del marchio o del logo &#8211; il direct marketing, le comunicazioni commerciali diffuse attraverso i &#8220;nuovi media&#8221;). In particolare non vi deve essere un riferimento (anche indiretto) ai minori ed \u00e8 vietato l\u2019utilizzo di segni, disegni, personaggi e persone, direttamente e primariamente legati ai minori.<\/p>\n<p>In applicazione di tali criteri sono state assunte numerose decisioni: ad\u00a0 esempio, nel 2013 \u00e8 stata ordinata la cessazione dello spot della <strong>Virtual Marketing Services Italiana<\/strong> in quanto sarebbe suscettibile di ingenerare nel pubblico un\u2019aspettativa di risultati facilmente conseguibili, inducendo a sottovalutare i rischi di dipendenza dal gioco; analoga decisione \u00e8 stata presa nel 2016 con riferimento alla pubblicit\u00e0 della <strong>RCS Gaming<\/strong> Superscommesse Betting League, in quanto la perentoriet\u00e0 e l\u2019assolutezza della promessa (\u201cVinci 1.000\u20ac\u2026\u201d) \u00e8 idonea a indurre in errore il pubblico sulle reali caratteristiche e le condizioni di quanto vantato. E contraria al codice \u00e8 stata ritenuto, sempre nel 2016, anche il video promozionale della <strong>Snai<\/strong> perch\u00e9 viene veicolato il messaggio che il gioco contribuisca ad accrescere la propria autostima, considerazione sociale e successo interpersonale. Vedi anche la pronuncia del 2015 relativa a <strong>Eurobet<\/strong> per una campagna pubblicitaria volta che si risolve in un incitamento a giocare in modo non equilibrato ed irrazionale.<\/p>\n<p><strong>Le proposte di legge in Parlamento\u00a0nella XVII legislatura<\/strong>. Disposizioni limitative in materia di pubblicit\u00e0 erano contenute in numerosi progetti di legge presentati sia alla Camera che al Senato \u2013 alcuni di iniziativa regionale o popolare &#8211; riguardanti il riordino complessivo del settore (art. 2 dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.camera.it\/_dati\/leg17\/lavori\/stampati\/pdf\/17PDL0006090.pdf\"><strong>AC 267<\/strong><\/a>; art. 3 dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.camera.it\/leg17\/995?sezione=documenti&amp;tipoDoc=lavori_testo_pdl&amp;idLegislatura=17&amp;codice=17PDL0006450&amp;back_to=http:\/\/www.camera.it\/leg17\/126?tab=2-e-leg=17-e-idDocumento=765-e-sede=-e-tipo=\"><strong>AC 365<\/strong><\/a>; artt. 1-3 dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.camera.it\/leg17\/995?sezione=documenti&amp;tipoDoc=lavori_testo_pdl&amp;idLegislatura=17&amp;codice=17PDL0001890&amp;back_to=http:\/\/www.camera.it\/leg17\/126?tab=2-e-leg=17-e-idDocumento=574-e-sede=-e-tipo=\"><strong>AC 574<\/strong><\/a>; art. 1 dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.camera.it\/leg17\/995?sezione=documenti&amp;tipoDoc=lavori_testo_pdl&amp;idLegislatura=17&amp;codice=17PDL0032720&amp;back_to=http:\/\/www.camera.it\/leg17\/126?tab=2-e-leg=17-e-idDocumento=1035-e-sede=-e-tipo=\"><strong>AC 1035<\/strong><\/a>; art. 4 dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.camera.it\/leg17\/126?tab=2&amp;leg=17&amp;idDocumento=1068&amp;sede=&amp;tipo=\"><strong>AC 1068<\/strong><\/a>; art. 6 dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.camera.it\/_dati\/leg17\/lavori\/stampati\/pdf\/17PDL0011680.pdf\"><strong>AC 1196<\/strong><\/a>; art. 1 dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.camera.it\/_dati\/leg17\/lavori\/stampati\/pdf\/17PDL0009330.pdf\"><strong>AC 1228<\/strong><\/a>; art. 2 dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.camera.it\/_dati\/leg17\/lavori\/stampati\/pdf\/17PDL0012080.pdf\"><strong>AC 1509<\/strong><\/a>; art. 8 dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.camera.it\/_dati\/leg17\/lavori\/stampati\/pdf\/17PDL0010130.pdf\"><strong>AC 1593<\/strong><\/a>; art. 6 dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.camera.it\/_dati\/leg17\/lavori\/stampati\/pdf\/17PDL0013210.pdf\"><strong>AC 1633<\/strong><\/a>; art. 6 dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.camera.it\/leg17\/126?tab=2&amp;leg=17&amp;idDocumento=1812&amp;sede=&amp;tipo=\"><strong>AC 1812<\/strong><\/a>; art. 3 dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.senato.it\/japp\/bgt\/showdoc\/17\/DDLPRES\/941267\/index.html\"><strong>AC 2087<\/strong><\/a>; art. 6 dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.camera.it\/leg17\/126?leg=17&amp;idDocumento=2016\"><strong>AC 2294<\/strong><\/a>; art. 4 dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.camera.it\/_dati\/leg17\/lavori\/stampati\/pdf\/17PDL0022330.pdf\"><strong>AC 2357<\/strong><\/a>; art. 7 dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.camera.it\/_dati\/leg17\/lavori\/stampati\/pdf\/17PDL0043630.pdf\"><strong>AC 3965<\/strong><\/a>; art. 6 dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.senato.it\/japp\/bgt\/showdoc\/17\/DDLPRES\/713901\/index.html\"><strong>AS 669<\/strong><\/a>; art. 2 dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.camera.it\/_dati\/leg17\/lavori\/stampati\/pdf\/17PDL0006130.pdf\"><strong>AC 766<\/strong><\/a>; art. 3 dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.senato.it\/japp\/bgt\/showdoc\/17\/DDLPRES\/720143\/index.html\"><strong>AS 850<\/strong><\/a>; art. 11 dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.senato.it\/japp\/bgt\/showdoc\/17\/DDLPRES\/730199\/index.html\"><strong>AS 931<\/strong><\/a>; art. 4 dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.senato.it\/japp\/bgt\/showdoc\/17\/DDLPRES\/730199\/index.html\"><strong>AS 956<\/strong><\/a>; art. 10 dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.senato.it\/japp\/bgt\/showdoc\/17\/DDLPRES\/757694\/index.html\"><strong>AS 1338<\/strong><\/a><strong>;<\/strong> artt. 31-33 dell\u2018<a href=\"http:\/\/www.senato.it\/japp\/bgt\/showdoc\/17\/DDLPRES\/938016\/index.html\"><strong>AS 2000<\/strong><\/a>; art. 9 dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.senato.it\/leg\/17\/BGT\/Schede\/Ddliter\/47219.htm\"><strong>AS 2515<\/strong><\/a>). Alcune proposte disciplinano esclusivamente il divieto assoluto di pubblicit\u00e0 (<a href=\"http:\/\/www.camera.it\/leg17\/995?sezione=documenti&amp;tipoDoc=lavori_testo_pdl&amp;idLegislatura=17&amp;codice=17PDL0033090&amp;back_to=http:\/\/www.camera.it\/leg17\/126?tab=2-e-leg=17-e-idDocumento=3234-e-sede=-e-tipo=\"><strong>AC 3234<\/strong><\/a>; <a href=\"http:\/\/www.camera.it\/_dati\/leg17\/lavori\/stampati\/pdf\/17PDL0033890.pdf\"><strong>AC 3257<\/strong><\/a>; <a href=\"http:\/\/www.senato.it\/japp\/bgt\/showdoc\/17\/DDLPRES\/939407\/index.html\"><strong>AS 2024<\/strong><\/a>; <a href=\"http:\/\/www.senato.it\/japp\/bgt\/showdoc\/17\/DDLPRES\/940093\/index.html\"><strong>AS 2033<\/strong><\/a>; <a href=\"http:\/\/www.senato.it\/japp\/bgt\/showdoc\/17\/DDLPRES\/941077\/index.html\"><strong>AS 2047<\/strong><\/a>).\u00a0In base alle intese intercorse tra i Presidenti delle due Camere del giugno scorso, l\u2019esame dei progetti di legge sul divieto di pubblicit\u00e0 \u00e8 stato affidato alle Commissioni Finanze e Sanit\u00e0 del Senato, che peraltro non hanno avviato l\u2019iter.<\/p>\n<p>Anche nella XVIII legislatura numerose proposte di legge prevedono disposizioni in materia di pubblicit\u00e0.<\/p>\n<p><strong>Alcune conclusioni<\/strong>. L\u2019analisi realizzata evidenzia lo sforzo compiuto negli ultimi anni per porre un freno al dilagare della pubblicit\u00e0 del gioco d\u2019azzardo, oggetto di cospicui investimenti da parte delle imprese del settore. Per lungo tempo peraltro le misure sono apparse del tutto inadeguate: sono state infatti sottratte a tali limitazioni le tv a pagamento, dove i messaggi promozionali sono molto frequenti, in particolare in occasione degli eventi sportivi; rimanevano fuori le sponsorizzazioni \u2013 dirette ed indirette \u2013 a partire da quelle delle squadre di calcio (il caso della <strong><a href=\"http:\/\/www.mettiamociingioco.org\/index.php?option=com_zoo&amp;task=item&amp;item_id=103&amp;Itemid=211\">sponsorizzazione della nazionale italiana<\/a><\/strong> \u00e8 stato oggetto di ampio dibattito anche in Parlamento); ma soprattutto si ignora completamente la pubblicit\u00e0 dell\u2019azzardo online, con messaggi molto invasivi che invitano al gioco d\u2019azzardo, spesso mascherati.<\/p>\n<p>La via migliore per non alimentare artificialmente il gioco d\u2019azzardo patologico, come sostenuto da tempo da <strong><a href=\"http:\/\/www.mettiamociingioco.org\/index.php?option=com_zoo&amp;task=item&amp;item_id=111&amp;Itemid=211\">Mettiamoci in gioco<\/a><\/strong>, \u00e8 quella del divieto assoluto di pubblicit\u00e0 per tutti i giochi che prevedono una vincita in denaro (slot machines, lotterie, lotto, gratta e vinci, schedine), ivi incluso ovviamente il web (per il quale sarebbe molto utile il recepimento delle indicazioni della raccomandazione della Commissione europea), accompagnato dall\u2019obbligo di una corretta informazione sui rischi della dipendenza dal gioco d\u2019azzardo (ad esempio attraverso il modello della \u201cpubblicit\u00e0 progresso\u201d), a partire dai tagliandi delle lotterie istantanee.<\/p>\n<p>Si pone finalmente in questa direzione il decreto-legge n. 87 del 2018 (il c.d. Decreto dignit\u00e0), sopra ricordato.<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\"><em>(ultimo aggiornamento: 26 aprile 2019)<\/em><\/p>\n<p><strong><a href=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/wp-content\/uploads\/2016\/12\/ALLEGATO-normativa.docx\">Allegato: principale normativa<\/a><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Premessa. Il tema delle limitazioni ai messaggi pubblicitari sul gioco d\u2019azzardo \u00e8 da tempo al centro del dibattito politico e parlamentare. 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