{"id":7440,"date":"2018-10-17T16:30:18","date_gmt":"2018-10-17T14:30:18","guid":{"rendered":"http:\/\/www.avvisopubblico.it\/osservatorio\/?page_id=7440"},"modified":"2018-10-17T16:30:18","modified_gmt":"2018-10-17T14:30:18","slug":"legge-n-161-del-2017-riutilizzo-sociale-dei-beni-confiscati-e-riforma-del-codice-antimafia","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/osservatorio-parlamentare\/attivita-legislativa\/leggi-approvate\/legge-n-161-del-2017-riutilizzo-sociale-dei-beni-confiscati-e-riforma-del-codice-antimafia\/","title":{"rendered":"Legge n. 161 del 2017: riutilizzo sociale dei beni confiscati e riforma del codice antimafia"},"content":{"rendered":"<p><strong>Premessa<\/strong>.\u00a0Con la<strong> <a href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017;161\">legge n. 161 del 17 ottobre 2017<\/a><\/strong> <em>Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate<\/em> si realizza una riforma complessiva del codice antimafia.<\/p>\n<p><strong>Principali finalit\u00e0 della nuova normativa<\/strong>.\u00a0Il provvedimento prevede numerose modifiche al <a href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;159\"><strong>decreto legislativo n. 159 del 2011<\/strong><\/a> (codice antimafia) e al <a href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1992;306\"><strong>decreto legge n. 306 del 1992<\/strong> <\/a>\u00a0(Modifiche al codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalit\u00e0 mafiosa) e ad altre disposizioni legislative al fine di:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>estendere l\u2019applicazione delle<\/strong> <strong>misure di prevenzione personale e patrimoniale<\/strong> a nuove categorie di reati, tra cui quelli relativi ai delitti contro la Pubblica amministrazione;<\/li>\n<li>rendere <strong>pi\u00f9 efficace e tempestiva<\/strong> <strong>l\u2019adozione delle misure di sequestro e confisca<\/strong> attraverso una pi\u00f9 celere verifica dei diritti di terzi, la limitazione dei casi di giustificazione della legittima provenienza dei beni, l\u2019assegnazione in via provvisoria dei beni sequestrati e l\u2019istituzione di sezioni o collegi specializzati per i procedimenti previsti dal Codice antimafia;<\/li>\n<li>ampliare il ricorso agli istituti dell\u2019<strong>amministrazione giudiziaria<\/strong> dei beni connessi ad attivit\u00e0 economiche e del <strong>controllo giudiziario<\/strong> delle aziende di cui agli artt. 34 e 34 <em>bis<\/em> del d.lgs. 159 del 2011;<\/li>\n<li>favorire la ripresa delle <strong>aziende sottoposte a sequestro<\/strong>, in particolare con l\u2019istituzione di un fondo di rotazione e di altre agevolazioni che permettano loro di disporre delle risorse necessarie e attraverso una pi\u00f9 puntuale valutazione delle condizioni necessarie per la prosecuzione dell\u2019attivit\u00e0;<\/li>\n<li>garantire una maggiore <strong>trasparenza e rotazione nella scelta degli amministratori giudiziari<\/strong> e competenze idonee allo svolgimento dell\u2019incarico assegnato;<\/li>\n<li>riorganizzare struttura, composizione e competenze dell\u2019<strong>Agenzia nazionale per i beni confiscati<\/strong> (valorizzandone il ruolo di supporto alla magistratura nella gestione fino all&#8217;adozione del provvedimento definitivo di confisca) ed istituire Tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate o confiscate presso le prefetture;<\/li>\n<li>estendere i reati suscettibili di determinare la <strong>responsabilit\u00e0 amministrativa delle persone giuridiche<\/strong>;<\/li>\n<li>prevedere nuovi casi di ricorso obbligatorio alla<strong> certificazione antimafia<\/strong>;<\/li>\n<li>estendere la <strong> confisca allargata<\/strong>, assimilandola alla disciplina della confisca di prevenzione antimafia.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Analisi del provvedimento<\/strong>.\u00a0Qui di seguito una prima ricostruzione delle misure pi\u00f9 rilevanti previste dalla nuova normativa.<\/p>\n<ol>\n<li><strong>Misure di prevenzione personale (artt. 1-4) <\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>Estensione dei casi di applicazione<\/strong> (<em>modifiche all\u2019art. 4 d. lgs n. 159\/2011<\/em>). Nel testo del Senato tra i soggetti destinatari delle misure di prevenzione sono inseriti gli indiziati del reato di cui all\u2019art. 418 c.p. e cio\u00e8 del reato di assistenza agli associati alle associazioni a delinquere e mafiose (ad esempio chi favorisce i latitanti mafiosi), dei delitti con finalit\u00e0 di terrorismo (art. 51, comma 3-<em>quater<\/em>, c.p.p.), di ricostituzione del partito fascista e di stalking (art. 612 <em>bis<\/em> c.p.).<\/p>\n<p>Il Senato ha ampliato l\u2019applicazione anche agli indiziati per il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), al fine di colpire la <a href=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/osservatorio-parlamentare\/attivita-dinchiesta\/attivita-dinchiesta-xvii\/commissione-bicamerale-antimafia\/commissione-antimafia-audizioni-sullevoluzione-delle-organizzazioni-criminali-e-dei-movimenti-antimafia\/\"><strong>c.d. mafia dei terreni<\/strong><\/a>.<\/p>\n<p>Nel corso dell\u2019esame al Senato \u00e8 stata modificata la disposizione che estende l\u2019applicazione delle misure di prevenzione ai soggetti indiziati di uno dei delitti contro la Pubblica amministrazione di cui agli artt. 314, 316, 316 <em>bis<\/em>, 316 <em>ter<\/em>, 317, 318, 319, 319 <em>ter<\/em>, 319 <em>quater<\/em>, 320 e 322 <em>bis<\/em> c.p. (concussione, corruzione etc): da un lato \u00e8 stato escluso dall\u2019elenco il peculato d\u2019uso (art. 314, comma 2, c.p.) e, dall\u2019altro, l\u2019applicazione \u00e8 condizionata dal fatto che tali reati siano compiuti nel contesto di una truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 c.p.) o di una associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e quindi non pi\u00f9 legati all&#8217;iniziativa di un singolo.<\/p>\n<p><strong>Competenza del giudice<\/strong><em> (modifiche all\u2019art. 5 d. lgs n. 159\/2011<\/em>), attribuita di norma alle sezioni specializzate o ai collegi del tribunale del distretto di cui al comma 2 <em>sexies<\/em> dell\u2019art. 7 <em>bis<\/em> del regio decreto 30 gennaio 1941, n.\u200212 (vedi <em>infra<\/em>).<\/p>\n<p><strong>Procedura<\/strong> <em>(modifiche all\u2019art. 7 d. lgs n. 159\/2011<\/em>): \u00e8 in primo luogo espressamente previsto che, a seguito della proposta di misura di prevenzione, qualora il Tribunale abbia inteso accoglierla, l\u2019avviso notificato all\u2019interessato debba contenere anche una concisa esposizione dei motivi contenuti nella proposta: tale previsione risulta funzionale ad un maggior rispetto del diritto di difesa, costituzionalmente sancito dall\u2019art. 24. Inoltre, sono modificate le modalit\u00e0 di partecipazione all\u2019udienza, qualora ne abbia fatto tempestiva richiesta, dell\u2019interessato che si trova detenuto o internato in un luogo esterno alla circoscrizione del giudice che procede: non \u00e8 pi\u00f9 necessario, infatti, che l\u2019interessato sia preventivamente sentito dal magistrato di sorveglianza del luogo, ma la partecipazione \u00e8 invece garantita tramite un collegamento audiovisivo, salve le ipotesi in cui il Presidente ritenga la presenza necessaria o in cui non sussistano gli strumenti tecnici adeguati. \u00c8 peraltro soppressa la previsione dell\u2019accompagnamento coattivo per mezzo della forza pubblica dell\u2019interessato in udienza qualora questi non abbia ottemperato l\u2019invito a comparire.<\/p>\n<p>\u00c8 inoltre espressamente disciplinato l\u2019esame delle questioni attinenti la competenza territoriale. Tali questioni devono essere sollevate nel corso della prima udienza, a pena di decadenza, e devono essere decise immediatamente. Il decreto con il quale il Tribunale afferma la sua incompetenza viene trasmesso unitamente agli atti al giudice competente e tale declaratoria non produce la perdita di efficacia degli elementi gi\u00e0 acquisiti. Tuttavia qualora, entro 20 giorni, il giudice dichiarato competente non provveda, il sequestro disposto precedentemente perde efficacia. Se invece il Tribunale competente provvede i termini previsti ai fini della disposizione della confisca dei beni confiscati iniziano a decorrere nuovamente da questo momento.<\/p>\n<p>Dalla conclusione dell\u2019udienza il termine per il deposito del decreto \u00e8 di 15 giorni, salvo il caso in cui per la complessit\u00e0 della motivazione sia necessario fissare un termine pi\u00f9 lungo, che non pu\u00f2 ad ogni modo superare i 90 giorni.<\/p>\n<p><strong>Decorrenza e cessazione della sorveglianza speciale<\/strong><em> (nuovo art. 14 d. lgs n. 159\/2011<\/em>): a quest\u2019ultimo riguardo si precisa che l\u2019esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l\u2019interessato \u00e8 sottoposto alla misura della custodia cautelare e durante il tempo in cui egli \u00e8 sottoposto a detenzione per espiazione di pena. Al termine dello stato di detenzione, se si \u00e8 protratto per almeno due anni, il tribunale verifica la persistenza della pericolosit\u00e0 sociale dell\u2019interessato assumendo tute le necessarie informazioni presso gli organi di polizia giudiziaria, l\u2019amministrazione penitenziaria e l\u2019autorit\u00e0 di pubblica sicuerezza; se questa persiste emette decreto con cui ordina l\u2019esecuzione della misura di prevenzione, in caso contrario emette decreto con cui revoca il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione.<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li><strong>Misure di prevenzione patrimoniale (artt. 5-9, 12 e 33)<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Tra le novit\u00e0 di maggior rilievo si sottolineano in particolare quelle riguardanti la trattazione prioritaria del procedimento di prevenzione patrimoniale, l\u2019attribuzione della competenza a sezioni specializzate, oltre alla revisione della disciplina sulla tutela dei terzi di buona fede (<em>trattata separatamente al paragrafo<\/em> <em>5<\/em>).<\/p>\n<p><strong>Titolarit\u00e0 della proposta e coordinamento indagini<\/strong><em> (modifiche all\u2019art. 17 d. lgs n. 159\/2011<\/em>). Al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo \u00e8 attribuito il potere di proporre la misura di prevenzione patrimoniale. La norma espressamente sancisce che spetta al Procuratore della Repubblica il compito di curare che non venga arrecato pregiudizio alle indagini che vengono condotte anche in altri procedimenti, ponendo in essere un adeguato raccordo informativo tra questore e dal direttore della Direzione investigativa antimafia. \u00c8 a tale fine elencata una serie di obblighi di informazione e comunicazione posti a carico di questi.<\/p>\n<p><strong>Indagini patrimoniali<\/strong> (<em>art. 19 d. lgs n. 159\/2011<\/em>). I soggetti titolari del potere di proposta di prevenzione (PM circondariale, distrettuale, procuratore nazionale antimafia, questore, direttore della DIA) possono accedere al SID, il sistema di interscambio flussi dati dell&#8217;Agenzia delle entrate.<\/p>\n<p><strong>Sequestro<\/strong> (<em>nuovo art. 20 d. lgs n. 159\/2011<\/em>). E\u2019 espressamente disciplinata (<em>comma 1<\/em>) la situazione in cui il sequestro abbia ad oggetto delle partecipazioni sociali totalitarie, sancendo che la misura si estende a tutti i beni costituiti in azienda. Tale previsione viene introdotta anche in materia di confisca (<em>vedi infra, nuovo art. 24<\/em>). \u00c8 ora espressamente previsto che il sequestro sia revocato, oltre che nei casi gi\u00e0 previsti in precedenza, anche in ogni altro caso in cui sia stata respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale. Il tribunale ordina le trascrizioni e le annotazioni necessarie e consequenziali nei pubblici registri.<\/p>\n<p><strong>Provvedimenti d\u2019urgenza<\/strong><em> (modifiche all\u2019art. 22 d. lgs n. 159\/2011<\/em>). 30 sono i giorni entro i quali il provvedimento perde efficacia se non convalidato.<\/p>\n<p><strong>Procedimento applicativo<\/strong> (<em>nuovo art. 23 d. lgs n. 159\/2011<\/em>). \u00c8 prevista la possibilit\u00e0 di intervenire nel procedimento anche per i titolari di diritti reali di garanzia, e non solo di diritti di godimento, sui beni sequestrati.<\/p>\n<p><strong>Confisca<\/strong> (<em>nuovo art. 24 d. lgs n. 159\/2011<\/em>). Viene espressamente stabilito che non si possa giustificare la provenienza legittima dei beni con il provento oppure il reimpiego di una precedente evasione fiscale. La confisca avente ad oggetto partecipazioni sociali totalitarie si estende di diritto a tutti i beni costituiti in azienda ai sensi degli artt. 2555 ss c.c. Laddove non siano rispettati i termini per l\u2019emanazione del decreto (di norma, un anno e sei mesi dalla data d\u2019immissione in possesso dei beni da parte dell\u2019amministratore giudiziario), il provvedimento di sequestro perde efficacia e viene dichiarata l\u2019improcedibilit\u00e0 della proposta, la quale, tuttavia, non preclude la possibilit\u00e0 di presentarne una nuova.<\/p>\n<p><strong>Sequestro e confisca per equivalente<\/strong> (<em>nuovo art. 25 d. lgs n. 159\/2011<\/em>). Dopo la presentazione della proposta, se non \u00e8 possibile procedere al sequestro dei beni di cui all\u2019art. 20, comma 1, perch\u00e9 il proposto non ne ha la disponibilit\u00e0, diretta o indiretta (anche laddove essi siano stati trasferiti legittimamente, in qualunque momento, a terzi in buona fede), il sequestro e la confisca hanno ad oggetto altri beni di valore equivalente di legittima provenienza dei quali il proposto ha la disponibilit\u00e0. Dunque non \u00e8 pi\u00f9 necessario provare che il proposto abbia disperso, distratto o occultato i beni al fine di eludere l\u2019esecuzione del provvedimento per poter procedere con il sequestro o la confisca per equivalente.<\/p>\n<p><strong>Comunicazioni e impugnazioni <\/strong>(<em>nuovo art. 27 d. lgs n. 159\/2011<\/em>). Nell\u2019ipotesi in cui il giudice di seconda istanza ritenga che il Tribunale fosse incompetente, qualora tale questione sia stata proposta anche in sede di impugnazione, il provvedimento viene annullato e gli atti vengono trasmessi all\u2019organo proponente.<\/p>\n<p><strong>Revoca della confisca <\/strong><em>(modifiche all\u2019art. 28 d. lgs n. 159\/2011). <\/em>La revocazione della confisca deve essere richiesta alla Corte d\u2019Appello, individuata seguendo i criteri di cui all\u2019art. 11 c.p.p.<\/p>\n<p><strong>Trattazione prioritaria dei procedimenti di prevenzione patrimoniale<\/strong> (<em>nuovo art. 34 ter d. lgs n. 159\/2011). <\/em>Tale modifica risulta di particolare importanza ai fini dell\u2019accelerazione dei procedimenti in esame. \u00c8 infatti assicurata la priorit\u00e0 assoluta nella trattazione dei procedimenti previsti dagli artt. 16 ss del codice antimafia e vengono disciplinate le modalit\u00e0 di trattazione.<\/p>\n<p><strong>Istituzione di sezioni specializzate<\/strong> (<em>modifiche all\u2019art. 7-bis del r.d. 12 del 1941<\/em>). Sono istituite presso il Tribunale del capoluogo del distretto e presso la Corte di appello, sezioni (ovvero collegi) che trattano in via esclusiva i procedimenti previsti dal codice antimafia. Sono inoltre istituite sezioni distaccate delle sezioni specializzate in materia di misure di prevenzione presso il tribunale circondariale di Trapani e di Santa Maria Capua Vetere (su quest\u2019ultimo aspetto vedi anche la <strong><a href=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/osservatorio-parlamentare\/attivita-legislativa\/leggi-approvate\/le-leggi-approvate-nella-xvii-legislatura\/legge-n-205-del-2017-legge-bilancio-2018\/\">legge di bilancio 2018<\/a><\/strong>).<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li><strong>Disposizioni sull\u2019amministrazione e gestione dei beni sequestrati nel procedimento di prevenzione (artt. 5 comma 5, 10, 11, 13, 14)<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>Esecuzione del sequestro<\/strong> (<em>modifiche dell\u2019art. 21 d. lgs n. 159\/2011<\/em>). La competenza per l\u2019esecuzione del sequestro non \u00e8 pi\u00f9 in capo all\u2019ufficiale giudiziario ma alla polizia giudiziaria. Comunque la polizia giudiziaria, qualora lo ritenga necessario, pu\u00f2 avvalersi dell\u2019ausilio dell\u2019ufficiale giudiziario. Il giudice delegato alla procedura, sentito l\u2019amministratore giudiziario e valutate le eventuali istanze degli occupanti, ove questi non vi provvedano spontaneamente, ordina lo sgombero degli immobili occupati senza titolo ovvero sulla base di titolo privo di data certa anteriore al sequestro mediante l\u2019ausilio della forza pubblica. \u00c8 possibile opporre incidente di esecuzione avverso il provvedimento di fronte al medesimo Tribunale, ma l\u2019opposizione non produce, salvo che sia diversamente disposto, la sospensione dell\u2019esecuzione del decreto.<\/p>\n<p><strong>L\u2019amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attivit\u00e0 economiche e delle aziende <\/strong>(<em>nuovo art. 34 d. lgs n. 159\/2011<\/em>). Tale misura \u00e8 adottata quando sussistono sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attivit\u00e0 economiche, comprese quelle a carattere imprenditoriale, sia direttamente o indirettamente condizionato dalla criminalit\u00e0 organizzata ovvero sia a favore del soggetto destinatario di una misura di prevenzione personale o patrimoniale. \u00a0L\u2019amministrazione giudiziaria \u00e8 adottata per un periodo non superiore a un anno, salvo proroghe motivate da una specifica relazione dell\u2019amministratore giudiziario sulla necessit\u00e0 di completare il programma di sostegno e di aiuto alle imprese amministrate e la rimozione delle situazioni di fatto e diritto che hanno dato origine alla misura.<\/p>\n<p>La norma prevede che l\u2019amministratore giudiziario eserciti tutte le facolt\u00e0 spettanti ai titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura. Nel caso di imprese esercitate in forma societaria egli pu\u00f2 esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali secondo le modalit\u00e0 stabilite dal tribunale e tenendo conto delle esigenze di prosecuzione dell\u2019attivit\u00e0 imprenditoriale.<\/p>\n<p><strong>Controllo giudiziario delle aziende<\/strong><em> (nuovo art. 34 bis d. lgs n. 159\/2011)<\/em>. La nuova norma prevede che il Tribunale disponga il controllo giudiziario delle aziende e delle attivit\u00e0 economiche, per un periodo che va da 1 a 3 anni, qualora l\u2019agevolazione mafiosa risulti occasionale e sussistano circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionare l\u2019attivit\u00e0. Sono individuate una serie di prescrizioni che il tribunale pu\u00f2 impartire ai titolari dell\u2019azienda e gli adempimenti che possono essere imposti.<\/p>\n<p>Il titolare dell\u2019attivit\u00e0 economica sottoposta al controllo giudiziario pu\u00f2 proporre istanza di revoca e, in tal caso, viene fissata apposita udienza. Il Tribunale, anche sulla base della relazione dell\u2019amministratore giudiziario che effettua un monitoraggio costante dell\u2019azienda, pu\u00f2 revocare il controllo giudiziario e, laddove ne ricorrano i presupposti, disporre altre misure di prevenzione patrimoniale.<\/p>\n<p><strong>Nomina e revoca dell\u2019amministratore giudiziario<\/strong> (<em>nuovo art. 35 d. lgs n. 159\/2011). <\/em>Qualora la gestione dei beni oggetto di sequestro risulti particolarmente complessa il giudice ha facolt\u00e0 di nominare pi\u00f9 d\u2019un amministratore. Essi possono peraltro operare anche disgiuntamente laddove ricevano un\u2019autorizzazione del tribunale in tal senso. La complessit\u00e0 della gestione pu\u00f2 dipendere dalla collocazione topografica dei beni e delle aziende, dal valore del patrimonio o anche dalla natura dell\u2019attivit\u00e0 aziendale la cui gestione deve essere proseguita. Gli amministratori sono scelti tra gli iscritti in appositi albi e vengono nominati con decreto corredato da apposita motivazione.<\/p>\n<p>Risulta di particolare interesse anche l\u2019introduzione di uno specifico riferimento al principio di trasparenza, sulla base del quale devono essere nominati gli amministratori e cui l\u2019obbligo motivazionale risulta funzionale. In particolare devono essere rispettati dei requisiti e criteri per la nomina degli amministratori, al fine di garantire un\u2019idonea corrispondenza tra il profilo professionale e l\u2019attivit\u00e0 che deve essere gestita. Inoltre, deve essere garantita una adeguata rotazione degli incarichi, in modo da evitare un eccessivo carico di incombenze in capo ad un numero ristretto di soggetti, che impedirebbe un efficiente svolgimento dell\u2019attivit\u00e0. Nel decreto vengono individuati incarichi che, per la loro eccezionale complessit\u00e0 o per il notevole valore del patrimonio che riguardano, comportano il divieto di cumulo. Se l\u2019attivit\u00e0 ha ad oggetto la gestione di aziende l\u2019amministratore, scelto in un apposito albo, non pu\u00f2 essere affidatario di un altro incarico avente ad oggetto un\u2019altra azienda. Vengono individuate delle preclusioni per la nomina, tra le quali quelle relative al pregresso svolgimento di attivit\u00e0 lavorativa o professionale in favore del proposto o all\u2019esistenza di rapporti professionali e familiari con il magistrato.<\/p>\n<p><strong>Responsabilit\u00e0 nella gestione e controlli della Pubblica Amministrazione<\/strong> (<em>nuovo art. 35 bis d. lgs n. 159\/2011<\/em>). Questo articolo limita espressamente ai casi di dolo o di colpa grave la responsabilit\u00e0 dell\u2019amministratore e dei suoi ausiliari per gli atti di gestione che sono stati posti in essere nel periodo in cui era in vigore il provvedimento di sequestro.<\/p>\n<p>A partire dalla data del sequestro devono essere notificati all\u2019amministratore tutti gli accertamenti che la Pubblica Amministrazione svolge sull\u2019azienda e per i 6 mesi successivi a tale notifica \u00e8 sospesa l\u2019irrogazione delle sanzioni; devono essere altres\u00ec sanate le violazioni eventualmente intercorse.<\/p>\n<p>Novit\u00e0 di particolare rilievo \u00e8 contenuta nel terzo comma il quale, allo scopo di consentire la effettiva prosecuzione dell\u2019attivit\u00e0, prevede che il Prefetto rilasci all\u2019azienda una nuova documentazione antimafia <em>ex<\/em> art. 84 del Codice.<\/p>\n<p><strong>Relazione dell\u2019amministratore giudiziario<\/strong> (<em>nuovo art. 36 d. lgs n. 159\/2011<\/em>). La relazione che deve essere presentata al giudice, oltre agli elementi gi\u00e0 elencati dalla normativa previgente, deve contenere ora anche i provvedimenti da adottare per la liberazione dei beni sequestrati. Le parti possono prendere visione ed estrarre copia della relazione limitatamente alla parte in cui essa attesta il valore dei beni come stimato dall\u2019amministratore giudiziario. Qualora le parti lo ritengano opportuno possono presentare delle contestazioni relative alla stima ed il Tribunale, se non le considera inammissibili, avvia un accertamento avente ad oggetto il presumibile valore di mercato dei beni con apposita perizia.<\/p>\n<p><strong>Compiti dell\u2019amministratore giudiziario <\/strong><em>(nuovo art. 37 d. lgs n. 159\/2011<\/em><strong>). <\/strong>La novit\u00e0 riguarda la gestione dei ricavi derivanti dalla amministrazione degli immobili, la cui disciplina \u00e8 rinviata ad un decreto del Ministro dell\u2019Economia, di concerto con quello di Giustizia e quello degli Interni. Dopo il decreto di confisca di primo grado, l\u2019amministratore giudiziario cessa dall\u2019incarico e il tribunale provvede agli adempimenti di cui all\u2019art. 42 e all\u2019approvazione del rendiconto di gestione.<\/p>\n<p><strong>Compiti dell\u2019Agenzia<\/strong><em> (nuovo art. 38 d. lgs n. 159\/2011<\/em>). Fino al decreto di confisca di secondo grado l\u2019Agenzia svolge attivit\u00e0 di ausilio e di supporto all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria allo scopo di garantire la migliore utilizzazione dei beni. In seguito all\u2019emanazione del decreto, invece, \u00e8 compito dell\u2019Agenzia amministrare i beni sotto la direzione del giudice delegato che fino al provvedimento di destinazione ne cura la gestione. L\u2019Agenzia pu\u00f2 farsi coadiuvare, sotto la propria responsabilit\u00e0, da tecnici o da altri soggetti qualificati, individuati e retribuiti secondo le modalit\u00e0 previste per l\u2019amministratore giudiziario oppure dall\u2019amministratore giudiziario gi\u00e0 nominato. L\u2019Agenzia, entro un mese dalla comunicazione del deposito del provvedimento di confisca di primo grado, pubblica nel proprio sito internet l\u2019elenco dei beni immobili oggetto di confisca al fine di facilitare la richiesta di utilizzo da parte degli aventi diritto.<\/p>\n<p><strong>Gestione dei beni sequestrati<\/strong><em> (nuovo art. 40 d. lgs n. 159\/2011<\/em>). L\u2019attivit\u00e0 di gestione viene regolata dalle direttive del giudice delegato che tiene in debito conto l\u2019ausilio e il supporto prestato dall\u2019Agenzia.<\/p>\n<p>\u00c8 prevista la possibilit\u00e0 per l\u2019amministratore, sotto autorizzazione giudiziale, di concludere un contratto di locazione oppure di concedere in comodato gli immobili finch\u00e9 non sopraggiunge il provvedimento definitivo di confisca o comunque fintanto che questi non vengano eventualmente concessi agli enti territoriali per perseguire finalit\u00e0 sociali.<\/p>\n<p>Lo strumento introdotto dalla riforma per opporsi agli atti posti in essere dall\u2019amministratore senza la necessaria autorizzazione scritta giudiziale \u00e8 il reclamo. Tale opposizione pu\u00f2 essere sollevata dal pubblico ministero, dal proposto o da chiunque vi abbia comunque interesse nel termine di 15 giorni che decorre dal momento in cui essi ne hanno avuto effettiva conoscenza. Il giudice provvede nei 10 giorni successivi con procedimento in camera di consiglio.<\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li><strong>Disposizioni sull\u2019amministrazione, gestione e destinazione delle aziende sequestrate (artt. 14-18 e 34) <\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>Gestione delle aziende sequestrate<\/strong> <em>(modifiche all\u2019art. 41 d. lgs n. 159\/2011). <\/em>Con riferimento all\u2019ipotesi in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende e, ora, anche partecipazioni societarie che comportino il raggiungimento di determinate maggioranze, il legislatore ha voluto approntare alcune precisazioni nell\u2019ottica, ispiratrice della riforma, di approntare una tutela maggiore in favore dei terzi che vantano diritti sui beni e dei lavoratori impiegati in imprese oggetto di tali misure.<\/p>\n<p>Viene, infatti, posta maggiore attenzione sul contenuto della relazione di cui all\u2019art. 36; \u00e8 in particolare evidenziato che, ai fini della determinazione riguardo la concreta possibilit\u00e0 di prosecuzione dell\u2019attivit\u00e0, devono essere presi in considerazione la tipologia e i caratteri dell\u2019attivit\u00e0, la forza lavoro impiegata, la capacit\u00e0 produttiva nell\u2019ambito delle condizioni ambientali e la situazione del proposto e della sua famiglia. Nella proposta di prosecuzione dell\u2019attivit\u00e0 devono essere indicati i nominativi dei creditori e di coloro che vantano sui beni oggetto di sequestro diritti, reali o personali, di godimento o di garanzia. Altres\u00ec devono essere inclusi in tale elencazione anche i nominativi di coloro che hanno prestato attivit\u00e0 lavorativa in favore dell\u2019impresa; l\u2019amministratore deve poi indicare il numero di lavoratori che ritiene necessario per la prosecuzione dell\u2019attivit\u00e0 e deve tenere in debito conto le proposte e i pareri presentati dalle organizzazioni sindacali.<\/p>\n<p>La proposta, unitamente al parere, \u00e8 trasmessa al giudice delegato e quest\u2019ultimo, entro 30 giorni dall\u2019immissione in possesso da parte dell\u2019amministratore, dopo averla valutata in camera di consiglio, autorizza la prosecuzione dell\u2019attivit\u00e0 oppure la sospende con riserva di valutare la relazione semestrale. Nel primo caso approva il programma presentato e detta le linee direttrici per la gestione; l\u2019amministratore giudiziario conferisce la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aziende sequestrate preferibilmente alle imprese fornitrici di lavori, beni e servizi gi\u00e0 sequestrate o confiscate. Solamente nel caso in cui la prosecuzione dell\u2019attivit\u00e0 aziendale non sia una via praticabile l\u2019amministratore pu\u00f2 proporre la messa in liquidazione dell\u2019azienda, che risulta quindi una strada residuale. In siffatta evenienza, se il giudice conviene con l\u2019amministratore dispone la messa in liquidazione e con decreto del Ministro di Giustizia, di concerto con quello dello Sviluppo Economico e quello dell\u2019Economia ne vengono stabilite le modalit\u00e0.<\/p>\n<p><strong>Strumenti finanziari per la gestione e la valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate<\/strong><em> (nuovo art. 41 bis d. lgs n. 159\/2011<\/em>). Tale disposizione disciplina l\u2019accesso, da parte dell\u2019amministratore giudiziario, al Fondo istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico (<a href=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/osservatorio-parlamentare\/attivita-legislativa\/legge-n-208-del-28-dicembre-2015-legge-di-stabilita-per-il-2016\/\"><strong>legge n. 208 del 2015<\/strong><\/a>), al fine di garantire l\u2019accesso al credito bancario e il sostegno agli investimenti necessari per un\u2019adeguata ristrutturazione aziendale e il mantenimento dei livelli occupazionali, individuata come priorit\u00e0 dal legislatore della riforma. Norme specifiche sono dettate per le imprese di &#8220;aziende di straordinario interesse socio-economico: in tali casi l\u2019amministratore giudiziario pu\u00f2 essere nominato tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell\u2019albo nazionale degli amministratori giudiziari indicati da Invitalia s.p.a. tra i suoi dipendenti.<\/p>\n<p><strong>Istituzione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo dei Tavoli provinciali permanenti <\/strong><em>(nuovo 41 ter d. lgs n. 159\/2011<\/em>). Allo scopo di garantire in modo pi\u00f9 efficace la prosecuzione dell\u2019attivit\u00e0 d\u2019impresa, di agevolare l\u2019amministratore giudiziario e di salvaguardare i livelli occupazionali, il legislatore stabilisce l\u2019istituzione di Tavoli permanenti sulle aziende sequestrate o confiscate, la cui composizione \u00e8 puntualmente regolata dalla norma.<\/p>\n<p><strong>Delega in materia fiscale e contributiva (art. 34)<em>. <\/em><\/strong>E\u2019 prevista l\u2019emanazione di un decreto legislativo per la disciplina degli incentivi, contributivi e fiscali a favore delle imprese sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria, al fine di favorire l\u2019emersione del lavoro non regolare. Vengono indicati alcuni criteri che il Governo deve seguire per l\u2019emanazione del decreto ed indicate le linee direttive che devono essere rispettate. Lo stanziamento \u00e8 di 7 milioni annui per il 2018 e 2019 e di 6 milioni per il 2020.<\/p>\n<p><strong>Supporto delle aziende sequestrate o confiscate<\/strong><em> (nuovo art. 41 quater d. lgs n. 159\/2011<\/em>). Nella gestione dell\u2019azienda l&#8217;amministratore giudiziario, dopo aver sentito l\u2019Agenzia ed il competente tavolo tecnico di cui all\u2019articolo precedente, e previa autorizzazione del giudice delegato, possono avvalersi del supporto tecnico, che deve essere a titolo gratuito, di imprenditori attivi nel settore in cui opera l\u2019azienda o in settori affini. Essi devono essere individuati nel rispetto di criteri di economicit\u00e0, efficacia, imparzialit\u00e0, parit\u00e0 di trattamento, trasparenza, proporzionalit\u00e0, attraverso procedure ad evidenza pubblica indette dall\u2019amministratore giudiziario, tenendo conto dei progetti di affiancamento dagli stessi presentati e della idoneit\u00e0 a fornire il necessario sostegno all\u2019azienda. Inoltre \u00e8 previsto che ci si possa avvalere del supporto tecnico delle Camere di Commercio e ci\u00f2 allo scopo di favorire il collegamento dell\u2019azienda, sequestrata o confiscata, in raggruppamenti ed in reti d\u2019impresa.<\/p>\n<p><strong>Gestione dei beni confiscati <\/strong>(<em>nuovo art. 44 d. lgs n. 159\/2011<\/em>). \u00c8 previsto ora che l\u2019Agenzia abbia competenza in tema di gestione di beni solamente dopo che essi siano stati confiscati in via definitiva.<\/p>\n<p><strong>Liberazione degli immobili e delle aziende<\/strong><em> (nuovo art. 45 bis d. lgs n. 159\/2011<\/em>). Tale norma disciplina la liberazione e lo sgombero dell\u2019immobile qualora esso risulti ancora occupato<em>.<\/em><\/p>\n<p><strong>Restituzione per equivalente<\/strong><em> (nuovo art. 46 d. lgs n. 159\/2011<\/em>). Viene ampliato il novero delle finalit\u00e0 per cui i beni sono stati assegnati nei casi in cui \u00e8 prevista la restituzione per equivalente. Il pagamento delle somme \u00e8 a carico del Fondo Unico Giustizia.<\/p>\n<p><strong>Destinazione dei beni e delle aziende<\/strong><em> (modifiche all\u2019art. 48 d. lgs n. 159\/2011<\/em>). La novit\u00e0 principale consiste nella previsione per cui la vendita delle partecipazioni societarie maggioritarie o totalitarie \u00e8 consentita esclusivamente se la societ\u00e0 \u00e8 priva di beni costituiti in azienda ex artt. 2555 ss c.c. o di beni immobili. L\u2019elenco dei beni confiscati deve essere aggiornato ogni mese e ne deve essere data pubblicit\u00e0 sul sito istituzionale, a pena di responsabilit\u00e0 dirigenziale. Anche la destinazione, assegnazione e utilizzazione dei beni \u00e8 soggetta a pubblicit\u00e0 sui siti dell\u2019Agenzia e dell\u2019ente utilizzatore o assegnatario.<\/p>\n<p>Le aziende sono mantenute al patrimonio dello Stato e destinate, senza che ne derivino nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, al trasferimento per finalit\u00e0 istituzionali agli enti o alle associazioni individuati quali assegnatari in concessione qualora si ravvisi un prevalente interesse pubblico, anche con riferimento all\u2019opportunit\u00e0 della prosecuzione dell\u2019attivit\u00e0.<\/p>\n<ol start=\"5\">\n<li><strong>Il procedimento di riconoscimento dei diritti dei terzi (artt. 20-22).<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>Diritti dei terzi<\/strong><em> (modifiche all\u2019art. 52). <\/em>Variano le condizioni in presenza delle quali i diritti di credito dei terzi non vengono pregiudicati. Il proposto non deve disporre di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento dei creditori e il credito non deve essere strumentale all\u2019attivit\u00e0 illecita se il creditore dimostra la buona fede e l\u2019illecito affidamento.<\/p>\n<p><strong>Pagamento di debiti anteriori al sequestro<\/strong><em> (nuovo art. 54 bis d. lgs n. 159\/2011<\/em>). L\u2019amministratore giudiziario pu\u00f2 essere autorizzato a rinegoziare le esposizioni debitorie dell\u2019impresa, a provvedere ai conseguenti pagamenti e a pagare i crediti relativi a prestazioni collegate a rapporti necessari per la prosecuzione dell\u2019attivit\u00e0, anche se sorti prima dell\u2019emanazione del provvedimento di sequestro.<\/p>\n<p><strong>Azioni esecutive <\/strong><em>(nuovo art. 55 d. lgs n. 159\/2011). <\/em>\u00c8 prevista la sospensione delle procedure esecutive gi\u00e0 pendenti e l\u2019estinzione di quelle relative a beni che siano stati oggetto di provvedimento di confisca, salva la riapertura della procedura in caso di dissequestro.<\/p>\n<p><strong>Domanda del creditore<\/strong><em> (nuovo art. 58 d. lgs n. 159\/2011<\/em>). A fronte delle domande dei creditori \u00e8 ora previsto che l\u2019amministratore giudiziario rediga un progetto di stato passivo indicando le sue motivate conclusioni sull\u2019ammissione o sull&#8217;esclusione di ogni singola domanda, che deve essere depositato venti giorni prima dell\u2019udienza fissata per la verifica dei crediti. I creditori e i titolari dei diritti sui beni oggetto di confisca possono presentare osservazioni scritte e depositare documentazioni aggiuntive, a pena di decadenza, lino a cinque giorni prima dell\u2019udienza.<\/p>\n<p><strong>Verifica dei crediti. Composizione dello stato passivo<\/strong><em> (nuovo art. 59 d. lgs n. 159\/2011<\/em>). All\u2019udienza per la verifica dei crediti sono indicati i crediti da ammettere e quelli da non ammettere dandone succinta motivazione. Ciascun creditore pu\u00f2 impugnare i crediti ammessi, compresi quelli di cui all\u2019art 54 <em>bis.<\/em><\/p>\n<p><strong>Progetto e piano di pagamento dei crediti<\/strong><em> (nuovo art. 61 d. lgs n. 159\/2011<\/em>). La novella prevede che sia l\u2019Agenzia a redigere il progetto di pagamento dei crediti, dopo che il provvedimento di confisca sia divenuto irrevocabile e a ordinarne il deposito affinch\u00e8 ne sia data comunicazione a tutti i creditori. \u00c8 sempre l\u2019Agenzia a prevedere il piano di pagamento e a procedere con i pagamenti ai creditori.<\/p>\n<p><strong>Dichiarazione di fallimento successiva al sequestro<\/strong><em> (nuovo art. 63 d. lgs n. 159\/2011<\/em>). La norma consente all\u2019amministratore giudiziario, ove siano stati sequestrati complessi aziendali e produttivi o partecipazioni societarie di maggioranza, prima che intervenga la confisca definitiva e previa autorizzazione del tribunale, di presentare al Tribunale fallimentare competente domanda per l\u2019ammissione al concordato preventivo o accordo di ristrutturazione dei debiti.<\/p>\n<p><strong>Sequestro successivo alla dichiarazione di fallimento <\/strong><em>(nuovo art. 64 d. lgs n. 159\/2011<\/em>). La norma contiene delle specificazioni rispetto al testo previgente, volte a garantire un miglior controllo dei crediti e dei diritti riguardanti i beni oggetto di sequestro.<\/p>\n<ol start=\"6\">\n<li><strong>Disposizioni sull\u2019Agenzia nazionale per i beni confiscati (art. 29) <\/strong><em>(nuovi artt. 110 \u2013 113 ter d. lgs n. 159\/2011)<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p>Nel testo del Senato l\u2019Agenzia continua ad essere posta sotto la vigilanza del Ministro dell&#8217;Interno. La sede principale \u00e8 a Roma e sono previste sedi secondarie a Reggio Calabria, Palermo, Catania, Napoli, Bologna e Milano, preferibilmente all\u2019interno di immobili confiscati alle mafie.<\/p>\n<p>Sono introdotte modifiche all\u2019organizzazione: in particolare sono modificati i requisiti per la nomina del Direttore (che non deve essere necessariamente scelto tra i prefetti), \u00e8 istituito un Comitato consultivo (con la previsione di numerosi esperti designati da diverse Amministrazioni e rappresentanti delle associazioni e dei sindacati) ed \u00e8 ampliato il Consiglio direttivo. Sono inoltre costituiti nuclei di supporto presso ogni prefettura.<\/p>\n<p>Sono precisati i compiti dell\u2019Agenzia nell\u2019attivit\u00e0 di collaborazione con l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria (<em>vedi anche supra<\/em>), prevedendo in particolare la possibilit\u00e0 di proporre gli interventi necessari a salvaguardare la prosecuzione o ripresa dell&#8217;attivit\u00e0 imprenditoriale e di promuovere protocolli d\u2019intesa a livello locale.<\/p>\n<p>Per quanto riguarda il personale, la selezione deve privilegiare le specifiche competenze in materia di gestione aziendale, accesso al credito e finanziamenti europei: viene aumentato l\u2019organico a 200 unit\u00e0 l\u2019organico (+ 170 unit\u00e0), oltre a 10 dirigenti per incarichi speciali, ricorrendo peraltro a procedure di mobilit\u00e0 dalle altre Amministrazioni (e soppressione contestuale dei relativi posti di organico). \u00c8 inoltre reso permanente il ricorso a contratti a tempo determinato per incarichi di particolare specializzazione a professionisti esperti in gestioni aziendali e patrimoniali.\u00a0Norme transitorie sono state dettate dalla <strong><a href=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/osservatorio-parlamentare\/attivita-legislativa\/leggi-approvate\/le-leggi-approvate-nella-xvii-legislatura\/legge-n-205-del-2017-legge-bilancio-2018\/\">legge di bilancio 2018<\/a><\/strong>.<\/p>\n<p><em>Vedi anche\u00a0il Regolamento sull&#8217;organizzazione e il funzionamento dell&#8217;ANBSC, approvato con <strong><a href=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Regolamento-organizzazione-e-funzionamento-ANBSC.pdf\">DPR 9 agosto 2018, n. 118<\/a>.<\/strong><\/em><\/p>\n<ol start=\"7\">\n<li><strong>Ipotesi particolari di confisca (art. 31)<\/strong> (<em>modifiche al d.l. 308 del 1<\/em>992).<\/li>\n<\/ol>\n<p>L\u2019ambito applicativo dell\u2019art. 12 <em>sexies<\/em> del decreto legge n. 306\/1992 (<strong>confisca allargata o per sproporzione<\/strong>) viene ampliato fino a ricomprendere le ipotesi di cui all\u2019art. 51 comma 3 <em>bis<\/em> c.p.p. e cio\u00e8 i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416 <em>bis<\/em> e 630 c.p.,\u00a0 i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall\u2019art. 416 <em>bis<\/em> ovvero al fine di agevolare l\u2019attivit\u00e0 delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonch\u00e9 i delitti previsti dall\u2019articolo 74 Dpr. n. 309 del 1990, dall\u2019art.291 <em>quater<\/em> del Dpr. n. 43 del 1973 e dall\u2019art. 260 D.Lgs. n. 152 del 2006. Si introduce anche il riferimento all\u2019art. 295, comma 2, in materia doganale.<\/p>\n<p>\u00c8 stabilito espressamente che il condannato non abbia la facolt\u00e0 di giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia il frutto o reimpiego dell\u2019evasione fiscale.<\/p>\n<p>Quando non \u00e8 possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni o delle utilit\u00e0 di cui sopra, il giudice ordina la confisca di altro denaro, beni o utilit\u00e0 di legittima provenienza per un valore corrispondente delle quali il reo abbia disponibilit\u00e0.<\/p>\n<p>Allo scopo di implementare la tutela nei confronti dei terzi la novella prevede che nel processo di cognizione debbano essere citati i terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro, di cui l\u2019imputato risulti avere la disponibilit\u00e0 a qualsiasi titolo.<\/p>\n<p>La confisca si applica anche quando, pronunziata sentenza di condanna in uno dei gradi di giudizio, il giudice di appello o la Corte di cassazione dichiarano estinto il reato per prescrizione o per amnistia, decidendo sull\u2019impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilit\u00e0 dell\u2019imputato. In caso di morte del soggetto nei cui confronti \u00e8 stata disposta la confisca con sentenza di condanna passata in giudicato, il relativo procedimento inizia o prosegue nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa.<\/p>\n<p>L\u2019autorit\u00e0 giudiziaria che \u00e8 dichiarata competente ad amministrare i beni sequestrati \u00e8 il giudice che ha disposto il sequestro ovvero, se organo collegiale, il giudice delegato nominato dal collegio stesso.<\/p>\n<p><em>Vedi anche le successive modifiche contenute nella\u00a0<strong><a href=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/osservatorio-parlamentare\/attivita-legislativa\/legge-n-172-del-2017-sintesi-di-alcune-disposizioni-contenute-nel-decreto-legge-in-materia-fiscale\/\">legge n. 172 del 2017<\/a><\/strong>.<\/em><\/p>\n<ol start=\"8\">\n<li><strong>Certificazione antimafia (artt. 25, 26)<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Il testo del Senato contiene alcune specificazioni relative alla presentazione della certificazione antimafia (<em>modifiche agli artt. 83ss<\/em> <em>d. lgs n. 159\/2011). <\/em>In particolare, \u00e8 disposto l\u2019obbligo di acquisire la documentazione antimafia per le concessioni di terreni agricoli e zootecnici demaniali, di qualunque valore, nell\u2019ambito delle misure di sostegno previste a livello comunitario. Inoltre il coinvolgimento in procedimenti penali per il reato di caporalato acquista valore significativo di una situazione di pericolo di infiltrazione mafiosa. Infine nel caso di consorzi di impresa, la documentazione deve essere predisposta per tutti i soggetti che ne fanno parte, senza le limitazioni previste dalla legislazione vigente.\u00a0Tali previsioni sono state ridimensionate dalla <strong><a href=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/osservatorio-parlamentare\/attivita-legislativa\/leggi-approvate\/le-leggi-approvate-nella-xvii-legislatura\/legge-n-205-del-2017-legge-bilancio-2018\/\">legge di bilancio 2018<\/a><\/strong>.\u00a0<em>Vedi anche le successive modifiche contenute nella<strong> <a href=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/osservatorio-parlamentare\/attivita-legislativa\/legge-n-172-del-2017-sintesi-di-alcune-disposizioni-contenute-nel-decreto-legge-in-materia-fiscale\/\">legge n. 172 del 2017<\/a><\/strong>.\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"9\">\n<li><strong>Disposizioni sulla responsabilit\u00e0 amministrativa delle persone giuridiche (art. 30, comma 4) <\/strong><em>(modifiche all\u2019art. 25<\/em> <em>duodocies d. lgs n. 231\/2001) <\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p>E\u2019 ampliato il catalogo dei reati presupposto in tema di responsabilit\u00e0 amministrativa degli enti, introducendo un riferimento anche al reato di intermediazione illecita e di sfruttamento del lavoro (art. 603 <em>bis <\/em>c.p.).<\/p>\n<ol start=\"10\">\n<li><strong>Altre disposizioni di natura penale (artt. 23, 24, 25, 30) <\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>Aggravanti di pena<\/strong> (<em>modifica all\u2019art. 71<\/em> <em>d. lgs n. 159\/2011). <\/em>L\u2019articolo amplia l\u2019applicazione della circostanza aggravante quando il fatto \u00e8 commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne \u00e8 cessata l&#8217;esecuzione: il testo del Senato ora include anche i reati di scambio elettorale politico mafioso (art. 416-ter c.p.) e di assistenza agli associati (art. 418 c.p.) nonch\u00e9 una serie di delitti contro la pubblica amministrazione.<\/p>\n<p><strong>Mancata osservanza degli obblighi di comunicazione<\/strong> (<em>modifica all\u2019art. 76<\/em> <em>d. lgs n. 159\/2011)<\/em>. E\u2019 confermata la sanzione della pena della reclusione da uno a quattro anni e la confisca dei beni acquistati e dei pagamenti ricevuti per coloro che \u2013 sottoposti a controllo giudiziario della propria azienda (<em>vedi supra l\u2019art. 34 bis<\/em>) &#8211; omettono di adempiere ai doveri informativi nei confronti dell\u2019amministratore giudiziario.<\/p>\n<p><strong>Violazione obblighi sorvegliato speciale<\/strong> (<em>modifica all\u2019art. 76 d. lgs n. 159\/2011<\/em>). E\u2019 aumentato da 5 a 6 anni il limite massimo di pena per il sorvegliato speciale che contravviene al divieto di svolgere propaganda elettorale.<\/p>\n<p><strong>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche<\/strong> (<em>modifica art. 640-bis c.p<\/em>.). La pena per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche \u00e8 portata a due anni nel minimo e a sette anni nel massimo.<\/p>\n<ol start=\"11\">\n<li><strong>Fondo di rotazione per la solidariet\u00e0 alle vittime dei reati di tipo mafioso (art. 32)<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>L\u2019accesso al Fondo di rotazione (<em>legge n. 512 del 1999<\/em>) degli enti costituiti parte civile, ai fini del rimborso delle spese processuali, \u00e8 subordinato al possesso di determinati requisiti per comprovare l\u2019affidabilit\u00e0 e la capacit\u00e0 operativa in favore delle vittime di reati, ad eccezione delle associazioni iscritte nell\u2019elenco previsto dalla legge n. n. 44 del 1999.<\/p>\n<p><strong>Ordini del giorno<\/strong>. Si segnala che prima dell\u2019approvazione finale da parte della Camera sono stati approvati alcuni atti di indirizzo. In particolare, l\u2019ordine del giorno\u00a0 9\/1039-B\/24 impegna il Governo ad un attento monitoraggio della legge per poter valutare l&#8217;impatto e l&#8217;efficacia delle nuove norme, anche ai fini di eventuali modifiche, con particolare riferimento alle misure di prevenzione personali e patrimoniali.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>Per ulteriori approfondimenti vedi anche il <\/em><a href=\"http:\/\/documenti.camera.it\/Leg17\/Dossier\/Pdf\/GI0124_6.Pdf\"><strong><em>dossier<\/em><\/strong><\/a><em> del Servizio Studi della Camera, che contiene anche il testo a fronte della legislazione vigente con le modifiche apportate dal provvedimento di riforma. Sul testo trasmesso dal Senato vedi anche quest\u2019altro <\/em><a href=\"http:\/\/documenti.camera.it\/Leg17\/Dossier\/Pdf\/GI0124_7.Pdf\"><strong><em>dossier<\/em><\/strong><\/a><em> sempre del Servizio Studi. Per notizie sull\u2019iter leggi questa <a href=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/osservatorio-parlamentare\/attivita-legislativa\/progetti-di-legge-in-discussione\/riutilizzo-dei-beni-confiscati-alla-criminalita-organizzata-e-riforma-del-codice-antimafia-notizie-sulliter-parlamentare\/\"><strong>scheda<\/strong><\/a><\/em>. <em>Sull\u2019Osservatorio sono disponibili anche informazioni sulle diverse modifiche apportate al testo durante l\u2019iter del provvedimento<\/em>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Premessa.\u00a0Con la legge n. 161 del 17 ottobre 2017 Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo&nbsp;<span class=\"hellipsis\">[&hellip;]<\/span><a class=\"more-link\" href=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/osservatorio-parlamentare\/attivita-legislativa\/leggi-approvate\/legge-n-161-del-2017-riutilizzo-sociale-dei-beni-confiscati-e-riforma-del-codice-antimafia\/\">Leggi tutto <span class=\"screen-reader-text\">Legge n. 161 del 2017: riutilizzo sociale dei beni confiscati e riforma del codice antimafia<\/span> <span class=\"meta-nav\" aria-hidden=\"true\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":2575,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_acf_changed":false,"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"wp_social_preview_title":"","wp_social_preview_description":"","wp_social_preview_image":0,"footnotes":""},"class_list":["post-7440","page","type-page","status-publish","hentry"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.2 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Legge n. 161 del 2017: riutilizzo sociale dei beni confiscati e riforma del codice antimafia - Staging Avviso Pubblico<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"noindex, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"it_IT\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Legge n. 161 del 2017: riutilizzo sociale dei beni confiscati e riforma del codice antimafia - Staging Avviso Pubblico\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Premessa.\u00a0Con la legge n. 161 del 17 ottobre 2017 Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo&nbsp;[&hellip;]Leggi tutto Legge n. 161 del 2017: riutilizzo sociale dei beni confiscati e riforma del codice antimafia &rarr;\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/osservatorio-parlamentare\/attivita-legislativa\/leggi-approvate\/legge-n-161-del-2017-riutilizzo-sociale-dei-beni-confiscati-e-riforma-del-codice-antimafia\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Staging Avviso Pubblico\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Tempo di lettura stimato\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"29 minuti\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/osservatorio-parlamentare\/attivita-legislativa\/leggi-approvate\/legge-n-161-del-2017-riutilizzo-sociale-dei-beni-confiscati-e-riforma-del-codice-antimafia\/\",\"url\":\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/osservatorio-parlamentare\/attivita-legislativa\/leggi-approvate\/legge-n-161-del-2017-riutilizzo-sociale-dei-beni-confiscati-e-riforma-del-codice-antimafia\/\",\"name\":\"Legge n. 161 del 2017: riutilizzo sociale dei beni confiscati e riforma del codice antimafia - Staging Avviso Pubblico\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/#website\"},\"datePublished\":\"2018-10-17T14:30:18+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/osservatorio-parlamentare\/attivita-legislativa\/leggi-approvate\/legge-n-161-del-2017-riutilizzo-sociale-dei-beni-confiscati-e-riforma-del-codice-antimafia\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"it-IT\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/osservatorio-parlamentare\/attivita-legislativa\/leggi-approvate\/legge-n-161-del-2017-riutilizzo-sociale-dei-beni-confiscati-e-riforma-del-codice-antimafia\/\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/osservatorio-parlamentare\/attivita-legislativa\/leggi-approvate\/legge-n-161-del-2017-riutilizzo-sociale-dei-beni-confiscati-e-riforma-del-codice-antimafia\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Legge n. 161 del 2017: riutilizzo sociale dei beni confiscati e riforma del codice antimafia\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/#website\",\"url\":\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/\",\"name\":\"Staging Avviso Pubblico\",\"description\":\"\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"it-IT\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/#organization\",\"name\":\"Staging Avviso Pubblico\",\"url\":\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"it-IT\",\"@id\":\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/#\/schema\/logo\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/logoAPsito-400.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/logoAPsito-400.png\",\"width\":400,\"height\":97,\"caption\":\"Staging Avviso Pubblico\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/#\/schema\/logo\/image\/\"}}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Legge n. 161 del 2017: riutilizzo sociale dei beni confiscati e riforma del codice antimafia - Staging Avviso Pubblico","robots":{"index":"noindex","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"og_locale":"it_IT","og_type":"article","og_title":"Legge n. 161 del 2017: riutilizzo sociale dei beni confiscati e riforma del codice antimafia - Staging Avviso Pubblico","og_description":"Premessa.\u00a0Con la legge n. 161 del 17 ottobre 2017 Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo&nbsp;[&hellip;]Leggi tutto Legge n. 161 del 2017: riutilizzo sociale dei beni confiscati e riforma del codice antimafia &rarr;","og_url":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/osservatorio-parlamentare\/attivita-legislativa\/leggi-approvate\/legge-n-161-del-2017-riutilizzo-sociale-dei-beni-confiscati-e-riforma-del-codice-antimafia\/","og_site_name":"Staging Avviso Pubblico","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Tempo di lettura stimato":"29 minuti"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/osservatorio-parlamentare\/attivita-legislativa\/leggi-approvate\/legge-n-161-del-2017-riutilizzo-sociale-dei-beni-confiscati-e-riforma-del-codice-antimafia\/","url":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/osservatorio-parlamentare\/attivita-legislativa\/leggi-approvate\/legge-n-161-del-2017-riutilizzo-sociale-dei-beni-confiscati-e-riforma-del-codice-antimafia\/","name":"Legge n. 161 del 2017: riutilizzo sociale dei beni confiscati e riforma del codice antimafia - Staging Avviso Pubblico","isPartOf":{"@id":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/#website"},"datePublished":"2018-10-17T14:30:18+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/osservatorio-parlamentare\/attivita-legislativa\/leggi-approvate\/legge-n-161-del-2017-riutilizzo-sociale-dei-beni-confiscati-e-riforma-del-codice-antimafia\/#breadcrumb"},"inLanguage":"it-IT","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/osservatorio-parlamentare\/attivita-legislativa\/leggi-approvate\/legge-n-161-del-2017-riutilizzo-sociale-dei-beni-confiscati-e-riforma-del-codice-antimafia\/"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/osservatorio-parlamentare\/attivita-legislativa\/leggi-approvate\/legge-n-161-del-2017-riutilizzo-sociale-dei-beni-confiscati-e-riforma-del-codice-antimafia\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Legge n. 161 del 2017: riutilizzo sociale dei beni confiscati e riforma del codice antimafia"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/#website","url":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/","name":"Staging Avviso Pubblico","description":"","publisher":{"@id":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"it-IT"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/#organization","name":"Staging Avviso Pubblico","url":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"it-IT","@id":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/logoAPsito-400.png","contentUrl":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/logoAPsito-400.png","width":400,"height":97,"caption":"Staging Avviso Pubblico"},"image":{"@id":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/#\/schema\/logo\/image\/"}}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/7440","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7440"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/7440\/revisions"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/2575"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7440"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}