{"id":763,"date":"2017-08-16T12:35:47","date_gmt":"2017-08-16T10:35:47","guid":{"rendered":"http:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/?page_id=763"},"modified":"2017-08-16T12:35:47","modified_gmt":"2017-08-16T10:35:47","slug":"le-diverse-ipotesi-confisca-previste-nella-legislazione-penale","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/beni-confiscati\/le-diverse-ipotesi-confisca-previste-nella-legislazione-penale\/","title":{"rendered":"Le diverse ipotesi di confisca previste nella legislazione penale"},"content":{"rendered":"<h2>1. La confisca ex art. 240 del Codice Penale<\/h2>\n<p><em>\u201cConfisca. Nel caso di condanna, il giudice pu\u00f2 ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto.<\/em><br \/>\n\u00c8 sempre ordinata la confisca:<\/p>\n<ol>\n<li>delle cose che costituiscono il prezzo del reato;\n<li>delle cose, la fabbricazione, l\u2019uso, il porto, la detenzione o l\u2019alienazione delle quali costituisce reato, anche se non \u00e8 stata pronunciata condanna.\n<\/ol>\n<p>Le disposizioni della prima parte e del n. 1 del capoverso precedente non si applicano se la cosa appartiene a persona estranea al reato.<br \/>\nLa disposizione del n. 2 non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l\u2019uso, il porto, la detenzione o l\u2019alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.\u201d<\/em><\/p>\n<p>\u00c8 il modello generale di confisca.<\/p>\n<p><strong>Natura giuridica<\/strong>: MISURA DI SICUREZZA. Si applica l\u2019articolo 200 c.p. e non l\u2019art 2 c.p.; pertanto essa pu\u00f2 essere disposta retroattivamente, quindi anche se al momento del fatto di reato tale misura non era prevista, ma \u00e8 stata introdotta o modificata successivamente.<\/p>\n<p><strong>Presupposti<\/strong>:<\/p>\n<ul>\n<li>sentenza di condanna o, in certe ipotesi, anche applicazione della pena su richiesta delle parti;\n<li>non appartenenza della cosa a terzi estranei al reato;\n<li>pericolosit\u00e0 della cosa o del rapporto tra il reo e la <em>res<\/em>.\n<\/ul>\n<p><strong>Finalit\u00e0<\/strong>: di prevenzione, evitare che la disponibilit\u00e0 della cosa tenga viva nel reo l\u2019idea del reato o che comunque \u2018il crimine paghi\u2019.<\/p>\n<p><strong>Tipologie di confisca <em>ex<\/em> art. 240 c.p.<\/strong>:<\/p>\n<p><u>Facoltativa<\/u>: ha ad oggetto gli strumenti, il prodotto o il profitto (Per quanto riguarda il profitto, la giurisprudenza interpreta tale nozione in senso molto ampio, ricomprendendo tutte le utilit\u00e0, anche indirette, che siano in qualche modo riconducibili al reato).<\/p>\n<p><u>Obbligatoria<\/u>: ha ad oggetto il prezzo, gli strumenti informatici o telematici utilizzati per la commissione di taluni reati specificatamente indicati, le cose il cui uso detenzione o porto costituisce reato anche se non c\u2019\u00e8 stata sentenza di condanna. (Ha precisato la Corte di Cassazione che per obbligatoriet\u00e0 s\u2019intende la mancanza di discrezionalit\u00e0 da parte del giudice nel disporre la misura, non invece la possibilit\u00e0 di disporla sempre anche senza una sentenza di condanna.)<\/p>\n<p>Varie, tuttavia, le ipotesi di confisca obbligatoria del profitto (che invece in forza dell\u2019art. 240 c.p. sarebbe facoltativa): a titolo esemplificativo: art. 446 c.p., art. 544 <em>sexies<\/em> c.p., 722 c.p., ecc..<\/p>\n<h2>2. La confisca per equivalente<\/h2>\n<p>Riguarda beni non collegati al reato che abbiano un valore equivalente al prezzo o al prezzo del reato.<\/p>\n<p><strong>Natura giuridica<\/strong>: SANZIONE PENALE. Carattere afflittivo si applica, in forza del principio di legalit\u00e0 e del divieto di analogia <em>in malam<\/em>, solo nei casi espressamente previsti dalla legge. Si applica, inoltre, il divieto di retroattivit\u00e0 sfavorevole <em>ex<\/em> art. 2 c.p. Tale orientamento in tema di natura giuridica \u00e8 stato inaugurato dalla Corte Europea dei Diritti dell\u2019Uomo e ormai \u00e8 stato unanimemente recepito dalla Corte di Cassazione e dalla Corte Costituzionale.<\/p>\n<p><strong>Presupposti<\/strong>:<\/p>\n<ul>\n<li>mancanza del nesso di pertinenzialit\u00e0;\n<li>impossibilit\u00e0 di eseguire la confisca diretta, cio\u00e8 di rinvenire all\u2019interno del patrimonio del reo i proventi del reato.\n<\/ul>\n<p>Archetipo della confisca per equivalente rappresentato dall\u2019<strong>art. 322 <em>ter<\/em><\/strong><em>,<\/em> in tema di reati contro la Pubblica Amministrazione.<\/p>\n<p><em>\u201cConfisca. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell&#8217;articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell&#8217;articolo 322 bis, primo comma, \u00e8 sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non \u00e8 possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilit\u00e0, per un valore corrispondente a tale prezzo\u00a0o profitto. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell&#8217;articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall&#8217;articolo 321, anche se commeso ai sensi dell&#8217;articolo 322 bis, secondo comma, \u00e8 sempre ordinata la confisca dei beni che che costituiscono il profitto salvo che appartengano a persone estranea al reato, ovvero, quando essa non \u00e8 possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilit\u00e0, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilit\u00e0 date o promesse al pubblico ufficiale o all&#8217;incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell&#8217;articolo 322 bis, secondo comma. Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto corrispondente al profitto o al prezzo del reato.\u201d<\/em><\/p>\n<p>Si veda poi il richiamo a tale articolo da parte della legge finanziaria del 2007, che estende la confisca per equivalente anche ai reati tributari.<\/p>\n<h2>3. Confisca a carico degli enti<\/h2>\n<p>Diverse tipologie di confisca previste nel <a href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001;231\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">decreto legislativo n. 231\/2001<\/a> sulla responsabilit\u00e0 amministrativa delle societ\u00e0 e degli enti.<\/p>\n<p><strong>Art. 6, comma 5<\/strong> <em>\u201c\u00c8 comunque disposta la confisca del profitto che l&#8217;ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.\u201d<\/em><\/p>\n<p><strong>Natura giuridica<\/strong>: secondo tesi prevalente giurisprudenza \u00e8 una misura di sicurezza.<\/p>\n<p><strong>Art. 19<\/strong> <em>\u201cConfisca. Nei confronti dell&#8217;ente \u00e8 sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che pu\u00f2 essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.<br \/>\nQuando non \u00e8 possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa pu\u00f2 avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilit\u00e0 di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.\u201d<\/em><\/p>\n<p>Qualificata dal legislatore quale sanzione amministrativa.<\/p>\n<p><strong>Art 15, comma 4<\/strong> <em>\u201cIl profitto derivante dalla prosecuzione dell&#8217;attivit\u00e0 viene confiscato.\u201d<\/em><\/p>\n<h2>4. Confische di mafia<\/h2>\n<p><u><strong>Art. 12 <em>sexies<\/em><\/strong> <a href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1992;306\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">decreto legge n. 306 del 1992<\/a> convertito con modificazione nella legge 356 del 1992<\/u><\/p>\n<p><em>\u201cIpotesi particolari di confisca. 1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell\u2019 art. 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 ter, 320, 322, 322 bis, 325, 416, sesto comma, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473, 474, 517 ter e 517 quater, 416 bis, 600, 601, 602, 629, 630, 644, 644 bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648 bis, 648 ter del codice penale, nonch\u00e9 dall\u2019art. 12 quinquies, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, ovvero per taluno dei delitti previsti dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, \u00e8 sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilit\u00e0 di cui il condannato non pu\u00f2 giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilit\u00e0 a qualsiasi valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attivit\u00e0 economica. Le disposizioni indicate nel periodo precedente si applicano anche in caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta, a norma dell\u2019 art. 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti commessi per finalit\u00e0 di terrorismo o di eversione dell&#8217;ordine costituzionale. 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell\u2019 art. 444 del codice di procedura penale, per un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall\u2019art. 416 bis del codice penale, ovvero al fine di agevolare l\u2019attivit\u00e0 delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonch\u00e9 a chi \u00e8 stato condannato per un delitto in materia di contrabbando, nei casi di cui all\u2019articolo 295, secondo comma, del testo unico approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43. 2 bis. In caso di confisca di beni per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 ter, 320, 322, 322 bis e 325 del codice penale, si applicano le disposizioni degli articoli 2 novies, 2 decies e 2 undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. 2 ter. Nel caso previsto dal comma 2, quando non \u00e8 possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilit\u00e0 di cui al comma 1, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilit\u00e0 per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilit\u00e0, anche per interposta persona. 2 quater. Le disposizioni del comma 2 bis si applicano anche nel caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta a norma dell\u2019articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 629, 630, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648 bis e 648 ter del codice penale, nonch\u00e9 dall\u2019articolo 12 quinquies del presente decreto e dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 3. Fermo quanto previsto dagli articoli 100 e 101 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per la gestione e la destinazione dei beni confiscati a norma dei commi 1 e 2 si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.L. 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 1989, n. 282. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella prevista dall&#8217; art. 444, comma 2, del codice di procedura penale, nomina un amministratore con il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all&#8217;amministrazione dei beni confiscati Non possono essere nominate amministratori le persone nei cui confronti il provvedimento \u00e8 stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi, n\u00e9 le persone condannate ad una pena che importi l&#8217;interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione. 4. Se, nel corso del procedimento, l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, in applicazione dell\u2019art. 321, comma 2, del codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo delle cose di cui \u00e8 prevista la confisca a norma dei commi 1 e 2, le disposizioni in materia di nomina dell&#8217;amministratore di cui al secondo periodo del comma 3 si applicano anche al custode delle cose predette. 4-bis. Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dagli articoli 2 quater e da 2 sexies a 2 duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo, nonch\u00e9 agli altri casi di sequestro e confisca di beni, adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all\u2019articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale. In tali casi l&#8217;Agenzia coadiuva l&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria nell&#8217;amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati sino al provvedimento conclusivo dell&#8217;udienza preliminare e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi. Le medesime disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche ai casi di sequestro e confisca di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo per delitti diversi da quelli di cui all&#8217;articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale. In tali casi il tribunale nomina un amministratore. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno. 4-ter. Con separati decreti, il Ministro dell&#8217;interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti gli altri Ministri interessati, stabilisce anche la quota dei beni sequestrati e confiscati a norma del presente decreto da destinarsi per l&#8217;attuazione delle speciali misure di protezione previste dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e per le elargizioni previste dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalit\u00e0 organizzata. Nei decreti il Ministro stabilisce anche che, a favore delle vittime, possa essere costituito un Fondo di solidariet\u00e0 per le ipotesi in cui la persona offesa non abbia potuto ottenere in tutto o in parte le restituzioni o il risarcimento dei danni conseguenti al reato. 4-quater. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sugli schemi di regolamento di cui al comma 4-ter entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento pu\u00f2 comunque essere adottato.\u201d<\/em><\/p>\n<p>Si applica ai reati di associazione mafiosa e altri gravi delitti indicati dalla norma. Misura <em>post delictum<\/em>.<\/p>\n<p><strong>Natura giuridica<\/strong>: per la tesi nettamente prevalente si tratta di una misura di sicurezza.<\/p>\n<p><strong>Presupposti<\/strong>:<\/p>\n<ul>\n<li>sentenza di condanna;\n<li>sproporzione tra patrimonio e reddito;\n<li>impossibilit\u00e0 di dimostrare la provenienza lecita del bene.\n<\/ul>\n<p><strong>Finalit\u00e0<\/strong>: di prevenzione. Sottrarre dal circuito economico beni che hanno una provenienza illecita, evitare l\u2019accumulo di risorse economiche in capo ad associazioni criminali.<\/p>\n<p>Art. 24 <strong><a href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;159\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">D.lgs 159\/2011 <\/a><\/strong>\u00a0(cd. Codice antimafia)<\/p>\n<p><em>\u201cConfisca. Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti \u00e8 instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilit\u00e0 a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attivit\u00e0 economica, nonch\u00e9 dei beni che risultino essere frutto di attivit\u00e0 illecite o ne costituiscano il reimpiego. 2. Il provvedimento di sequestro perde efficacia se il Tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell&#8217;amministratore giudiziario. Nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti, tale termine pu\u00f2 essere prorogato con decreto motivato del tribunale per periodi di sei mesi e per non pi\u00f9 di due volte. Ai fini del computo dei termini suddetti e di quello previsto dall&#8217;articolo 22, comma 1, si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili. Il termine resta sospeso per il tempo necessario per l&#8217;espletamento di accertamenti peritali sui beni dei quali la persona nei cui confronti \u00e8 iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente. 3. Il sequestro e la confisca possono essere adottati, su richiesta dei soggetti di cui all&#8217;articolo 17, commi 1 e 2, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l&#8217;applicazione di una misura di prevenzione personale. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione personale, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando le disposizioni del presente titolo.\u201d<\/em><\/p>\n<p>Misura <em>ante delictum<\/em>. Confisca quale MISURA DI PREVENZIONE.<\/p>\n<p><strong>Natura giuridica<\/strong>: Misura equiparabile alle misure di sicurezza. (Orientamento sostenuto recentemente dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione)<\/p>\n<p><strong>Presupposti<\/strong>:<\/p>\n<ul>\n<li>sproporzione tra patrimonio e reddito.\n<li>mancata dimostrazione della provenienza lecita.\n<li>pericolosit\u00e0 della cosa. (Non \u00e8 pi\u00f9 necessaria l\u2019attualit\u00e0 del pericolo; possibilit\u00e0 di applicazione disgiunta rispetto alle misure di prevenzione personale o anche in assenza delle stesse.)\n<\/ul>\n<h2>5. Confisca urbanistica<\/h2>\n<p>Art. 44 del <a href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001;380\">Dpr n. 380 del 2001 <\/a> (Testo Unico Edilizia)<\/p>\n<p>\u201c<em>Sanzioni penali.<br \/>\n1. Salvo che il fatto costituisca pi\u00f9 grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:<br \/>\na) l\u2019ammenda fino a 10.329 euro per l\u2019inosservanza delle norme, prescrizioni e modalit\u00e0 esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonch\u00e9 dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire;<br \/>\nb) >l\u2019arresto fino a due anni e l\u2019ammenda da 5.164 a 51.645 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformit\u00e0 o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l\u2019ordine di sospensione;<br \/>\nc) l\u2019arresto fino a due anni e l\u2019ammenda da 15.493 a 51.645 euro nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell\u2019articolo 30. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformit\u00e0 o in assenza del permesso.<br \/>\nLa sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi \u00e8 stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio \u00e8 avvenuta la lottizzazione. La sentenza definitiva \u00e8 titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari.<\/em><\/p>\n<p><em>2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante denuncia di inizio attivit\u00e0 ai sensi dell&#8217;articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza o in totale difformit\u00e0 dalla stessa.\u201d<\/em><\/p>\n<p><strong>Natura giuridica<\/strong>: per la Corte EDU \u00e8 una SANZIONE PENALE. Per la giurisprudenza nazionale si tratta di una SANZIONE AMMINISTRATIVA, ma il suo carattere di afflittivit\u00e0 comporta necessariamente l\u2019applicazione non solo del principio di irretroattivit\u00e0 sfavorevole, ma anche quello di colpevolezza ex art. 27 Cost.<\/p>\n<p>Da ultimo la Corte Costituzionale (sent. n. 49\/2015), in virt\u00f9 del carattere eminentemente sanzionatorio della misura, ha imposto che la confisca venga applicata, anche se non \u00e8 necessaria una sentenza di condanna, a seguito di un provvedimento che accerti la penale responsabilit\u00e0 dell\u2019imputato (es.: proscioglimento per intervenuta prescrizione).<\/p>\n<p>(<em>A cura di Benedetta Rossi, dottoranda in diritto penale presso l&#8217;universit\u00e0 degli studi dell&#8217;Insubria<\/em>)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>1. La confisca ex art. 240 del Codice Penale \u201cConfisca. 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