{"id":821,"date":"2017-08-16T15:48:29","date_gmt":"2017-08-16T13:48:29","guid":{"rendered":"http:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/?page_id=821"},"modified":"2017-08-16T15:48:29","modified_gmt":"2017-08-16T13:48:29","slug":"sintesi-della-normativa-materia-contraffazione","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/welaikaadv.site\/avviso\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/mafie\/sintesi-della-normativa-materia-contraffazione\/","title":{"rendered":"Sintesi della normativa in materia di contraffazione"},"content":{"rendered":"<p><strong>Premessa<\/strong>. L\u2019impianto normativo italiano della lotta alla contraffazione \u00e8 particolarmente avanzato. Qui di seguito sono sintetizzati i contenuti delle fonti pi\u00f9 importanti, rappresentate dal <a href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">D.lgs. 30\/2005<\/a>, cos\u00ec come modificato dal D.Lgs n. 131\/2010 (cd. Codice della propriet\u00e0 industriale) e dalla <a href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-07-23;99!vig=\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">legge n. 99\/2009<\/a> (Disposizioni per lo sviluppo e l&#8217;internazionalizzazione delle imprese, nonch\u00e9 in materia di energia) che modifica alcune disposizioni del codice penale riguardanti il reato di contraffazione. Si d\u00e0 poi conto brevemente di altre disposizioni in materia di tutela del <em>made in italy<\/em> e della normativa comunitaria.<\/p>\n<p>Il <strong>Codice della propriet\u00e0 industriale<\/strong>, composto da 246 articoli, rappresenta un <em>corpus <\/em>normativo che coordina le disposizioni legislative nazionali in materia di propriet\u00e0 industriale e che detta regole per la tutela di marchi e altri segni distintivi, disegni, modelli, indicazioni geografiche, invenzioni, invenzioni biotecnologiche (a cui \u00e8 dedicata la sezione IV <em>bis<\/em> del capo II), nuove variet\u00e0 vegetali etc. Una parte importante \u00e8 sicuramente quella contenuta nel capo III delle legge, nelle sezioni I e II.<\/p>\n<p>Tra le norme contenute nella sezione I (disposizioni processuali e all\u2019<em>enforcement<\/em>) possiamo menzionare:<\/p>\n<p>&#8211; l\u2019art. 120, che determina la competenza in materia di diritti di propriet\u00e0 industriale di sezioni specializzate trasformate in Tribunali delle imprese;<\/p>\n<p>&#8211; l\u2019art. 121 <em>bis, <\/em>consente al titolare del diritto leso di acquisire informazioni per individuare tutti i soggetti coinvolti nell\u2019illecito e conseguentemente agire in giudizio contro ciascuno di essi;<\/p>\n<p>&#8211; l\u2019art. 124 che, invece, contiene un\u2019elencazione delle sanzioni civili che possono essere disposte da una sentenza che accerti la lesione di un diritto di propriet\u00e0 industriale: il riferimento \u00e8 all\u2019<strong>inibitoria<\/strong>, all\u2019<strong>ordine di ritiro definitivo dal commercio<\/strong>, alla <strong>distruzione e ordine di ritiro temporaneo<\/strong>, all\u2019<strong>assegnazione in propriet\u00e0<\/strong> e al <strong>sequestro fino all\u2019estinzione del titolo.<\/strong><\/p>\n<p>Tra le norme inserite nella sezione II (misure contro la pirateria) quella pi\u00f9 importante \u00e8 l\u2019art. 145, che prevede l\u2019istituzione del <a href=\"http:\/\/www.cnac.gov.it\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Consiglio nazionale anticontraffazione (CNAC)<\/a>.<\/p>\n<p><strong>Legge n. 99\/2009<\/strong>. Le disposizioni che pi\u00f9 interessano in questa sede sono quelle contenute negli artt. 15, 16, 17, 18, 19.<\/p>\n<p>L\u2019art. 15 (<em>Tutela penale dei diritti di propriet\u00e0 industriale<\/em>) apporta delle modifiche alle norme del codice penale, segnatamente agli artt. 473, 474, 474 <em>bis<\/em>, 474 <em>ter<\/em>, 474 <em>quater<\/em>, 517, 517 <em>ter<\/em>, 517 <em>quater<\/em>, 517 <em>quinquies. <\/em><\/p>\n<p>L\u2019art. 473 c.p. riguarda la \u201c<strong>contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni<\/strong>\u201d e si propone di tutelare la fede pubblica contro specifici attacchi insiti nella contraffazione o alterazione del marchio o altri segni distintivi; a tal proposito la giurisprudenza intende per alterazione una imitazione fraudolenta o falsificazione parziale in modo che il prodotto alterato possa confondersi con quello originario, mentre con il termine contraffazione si fa riferimento alla riproduzione integrale del prodotto, in tutta la sua portata emblematica e denominativa.<\/p>\n<p>L\u2019art 474 c.p. (<em>Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi<\/em>) ha sempre ad oggetto la tutela della pubblica fede e richiede la contraffazione o alterazione del marchio protetto dallo Stato o all\u2019estero. Anche in questo caso la sanzione penale si deve applicare solo in ordine alla tutela dei marchi registrati.<\/p>\n<p>E\u2019 utile precisare, inoltre, che la tutela penale di cui agli artt. 473 e 474 c.p. \u00e8 limitata ai soli marchi registrati.<\/p>\n<p>L\u2019art. 474 <em>bis <\/em>riguarda la <strong>confisca<\/strong> che \u00e8 sempre ordinata, \u201c<em>nei casi di cui agli artt. 473 e 474, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l\u2019oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti<\/em>\u201d. Tale articolo permette anche la confisca per equivalente. L\u2019art. 474 <em>ter<\/em> fa riferimento alle circostanze aggravanti, con riferimento a chi commette tale reato in maniera sistematica od organizzata (l\u2019associazione a delinquere e simile a quella configurata dall\u2019art. 416 bis c.p.). Lo stesso articolo prevede invece attenuanti per chi collabora con le forze dell\u2019ordine e l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria.<\/p>\n<p>Il delitto previsto dall\u2019art 517 c.p. (<em>Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)<\/em> rientra tra i delitti contro l\u2019economia pubblica, l\u2019industria e il commercio e si realizza nel momento stesso in cui il prodotto viene messo n vendita o in commercio; l\u2019elemento oggettivo sussiste, quindi, ogni volta che la merce irregolare viene messa a disposizione del pubblico o di terzi acquirenti. Va ricordato anche l&#8217;art. 515 c.p. che punisce colui che nell&#8217;ambito di un&#8217;attivit\u00e0 commerciale fornisce all&#8217;acquirente un bene diverso (per provenienza, qualit\u00e0, quantit\u00e0 etc) da quello dichiarato; mentre l&#8217;art. 516 riguarda la commercializzazione di sostanze alimentari non genuine.<\/p>\n<p>L\u2019interesse tutelato dalla norma \u00e8 l\u2019<strong>ordine economico<\/strong> in riferimento alla lealt\u00e0 e alla moralit\u00e0 del commercio e tende ad assicurare l\u2019onest\u00e0 degli scambi commerciali contro il pericolo di frodi nella circolazione dei prodotti. Ci\u00f2 posto, se si presuppone che l\u2019oggetto della tutela della norma penale sia l\u2019ordine economico in senso ampio e non il mero interesse del consumatore, ne consegue l\u2019inquadramento del delitto ex art. 517 c.p. nei reati di danno e non di pericolo; introdurre, infatti, merci con segni mendaci in commercio costituisce di per s\u00e9 una lesione effettiva della lealt\u00e0 degli scambi commerciali. Per la sussistenza del reato in esame, inoltre, il marchio imitato deve avere una somiglianza con l\u2019originale tale da generare confusione nel consumatore. Vi sarebbe reato, quindi, anche nel caso in cui il marchio fosse accompagnato dal nome di una ditta diversa rispetto a quella titolare del brevetto in quanto il suddetto marchio gode di un\u2019autonoma tutela e protezione da parte dell\u2019ordinamento.<\/p>\n<p>L\u2019art. 517 <em>ter <\/em>c.p. (<em>Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di propriet\u00e0 industriale)<\/em> norma punisce il colpevole che fabbrica oggetti usurpando titoli di propriet\u00e0 industriale solo in seguito alla querela della persona offesa e prevede la reclusione fino a due anni e la multa fino a euro 20.000.<\/p>\n<p>Al termine di questo breve elenco troviamo altre due norme: l\u2019art. 517 <em>quater (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari<\/em>) punisce sia l\u2019artefice della contraffazione sia colui il quale introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita oppure pone in vendita con offerta diretta ai consumatori prodotti con indicazioni o denominazioni contraffatte; l\u2019art. 517<em> quinquies <\/em>che, invece, determina le circostanze attenuanti.<\/p>\n<p>Per quanto riguarda l\u2019art. 16 della legge 99\/2009, sulla destinazione dei beni sequestrati o confiscati nel corso di operazioni di Polizia Giudiziaria per la repressione dei reati di cui agli artt. 473, 474, 517 <em>ter, <\/em>517 <em>quater <\/em>c.p, la disposizione prevede che \u201c<em>I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili\u2026sono affidati dall\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per essere utilizzati in attivit\u00e0 di polizia ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato <\/em><em>o ad altri enti pubblici non economici, per finalit\u00e0 di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale\u201d. <\/em>Il comma 4 specifica poi che \u201c<em>I beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l&#8217;uso. Qualora tali enti od organi\u00a0\u00a0 non presentino richiesta di assegnazione, i beni sono distrutti ai sensi del comma 3\u201d<\/em>.<\/p>\n<p>L\u2019art. 17 (modificando le leggi n. 146 del 2006 e n. 80 del 2005) prevede una sanzione da 100 euro a 7.000 euro per l\u2019acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo delle cose che inducano a ritenere che si sia verificata una violazione delle norme in materia di origine e provenienza dei prodotti e in materia di propriet\u00e0 industriale. A tal proposito, i parametri richiesti dalla norma che devono essere presi in considerazione sono la <em>qualit\u00e0 della merce<\/em>, la <em>condizione di chi la offre<\/em>, l\u2019<em>entit\u00e0 del suo prezzo<\/em>.<\/p>\n<p>L\u2019art. 18 si occupa delle azioni a tutela della qualit\u00e0 delle produzioni agroalimentari, della pesca e dell\u2019acquacoltura nonch\u00e9 del contrasto alla contraffazione dei prodotti agroalimentari e ittici e individua nel Ministero delle politiche agricole l\u2019ente che promuove iniziative necessarie per assicurare la qualit\u00e0 dei prodotti immessi nel mercato nazionale. Proprio per perseguire detta finalit\u00e0, i soggetti d\u2019impresa esercenti la pesca devono fornire determinate informazioni, tipo: il numero di identificazione di ogni partita, il nome commerciale e il nome scientifico di ogni specie, il peso vivo espresso in chilogrammi, la data della cattura, della raccolta ovvero la data d&#8217;asta del prodotto, il nome del peschereccio ovvero il sito di acquacoltura, il nome e l&#8217;indirizzo dei fornitori, l&#8217;attrezzo da pesca. Tutte queste informazioni devono essere contenute in uno specifico sistema di etichettatura.<\/p>\n<p>Da ultimo, l\u2019art. 19 (<em>Propriet\u00e0 industriale)<\/em> apporta delle modifiche alle norme contenute nel decreto legislativo n. 30 del 2005 (detto appunto codice della propriet\u00e0 industriale).<\/p>\n<p><strong>Altre disposizioni riguardanti la tutela del made in Italy<\/strong>.<\/p>\n<p>Il <a href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-06-22;83\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">decreto legge n. 83 del 2012<\/a> attribuisce alle camere di commercio territorialmente competenti il potere di irrogare sanzioni pecuniarie amministrative (art. 43); l\u2019art. 59 bis, invece, si occupa della protezione da eventuali reati di contraffazione di prodotti a marchio DOP, IGP, STG, e individua nel Ministero delle politiche agricole l\u2019ente che dovr\u00e0 definire un sistema di etichettatura dei prodotti agricoli basato prioritariamente su elementi elettronici o telematici.<\/p>\n<p>Il <a href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010;061\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">decreto legislativo n. 61\/2010<\/a> sostituisce integralmente la disciplina della legge 164\/1992 adeguandola alla normativa comunitaria; i tratti salienti della normativa riguardano la classificazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche; la determinazione dei requisiti di base per il riconoscimento delle DOP e delle IGP; l\u2019attribuzione al Ministero delle politiche agricole delle attivit\u00e0 di coordinamento dei controlli e della vigilanza; l\u2019istituzione del comitato nazionale vini DOP e IGP; la possibilit\u00e0 di costituire per ciascuna DOP e IGP dei consorzi di tutela; la previsione di disposizioni sanzionatorie per chi produce o vende vini DOP o IGP che non hanno i requisiti previsti dai rispettivi disciplinari di produzione; la revisione del sistema delle sanzioni per assicurare una migliore tutela delle produzioni di pregio.<\/p>\n<p>La <a href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010;55\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">legge n. 55\/2010<\/a> sulla tutela del \u201c<em>Made in Italy<\/em>\u201d prescrive un sistema obbligatorio di etichettatura per i prodotti finiti e intermedi dei settori tessile, abbigliamento, arredo della casa, calzature e pelletteria, destinati alla vendita al pubblico. L\u2019etichetta dovr\u00e0 fornire informazioni circa il rispetto delle norme in materia di lavoro, di igiene e sicurezza dei prodotti, in materia ambientale e circa l\u2019esclusione di minori nella produzione. La legge permette, inoltre, l\u2019impiego dell\u2019indicazione \u201c<em>made in Italy<\/em>\u201d anche per i prodotti finiti che hanno subito almeno due fasi di lavorazione nel territorio nazionale, ferma restando la tracciabilit\u00e0 delle altre fasi.\u00a0Tale normativa per\u00f2 ha incontrato molti ostacoli in sede di attuazione, in attesa della conclusione delle <a href=\"http:\/\/www.camera.it\/leg17\/410?idSeduta=0433&amp;tipo=stenografico#sed0433.stenografico.tit00020.sub00040\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">trattative a livello europeo<\/a> (vedi al riguardo la <a href=\"http:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/atto\/vediMenuHTML;jsessionid=S+NxKwsE497vHSwX126AZw__.ntc-as3-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2010-12-02&amp;atto.codiceRedazionale=10A14116&amp;tipoSerie=serie_generale&amp;tipoVigenza=originario\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">direttiva della Presidenza del Consiglio del 30.9.2010<\/a>).<\/p>\n<p>L\u2019art. 16 del <a href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2009-09-25;135\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">decreto legge n. 135\/2009<\/a> (legge n. 166 del 2009) stabilisce che \u201c<em>si intende realizzato interamente in Italia il prodotto o la merce, classificabile come made in Italy ai sensi della normativa vigente, e per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano\u201d<\/em>. Il co. 4 della stessa norma riguarda l\u2019aspetto sanzionatorio e dispone che chiunque fa illecitamente uso di un&#8217;indicazione di vendita che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia, quale \u00ab100% <em>made in Italy<\/em>\u00bb, \u00ab<em>100% Italia<\/em>\u00bb, \u00ab<em>tutto italiano<\/em>\u00bb, in qualunque lingua espressa, o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia del prodotto, ovvero segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione, \u00e8 punito, ferme restando le diverse sanzioni applicabili sulla base della normativa vigente, con le pene previste dall&#8217;articolo 517 c.p., aumentate di un terzo (cio\u00e8 fino a un anno e quattro mesi di reclusione e fino a 26 000 euro di multa). La disposizione prevede inoltre che costituisce fallace indicazione l&#8217;uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalit\u00e0 tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull&#8217;origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull&#8217;origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull&#8217;effettiva origine del prodotto.\u00a0Peraltro, la norma, modificando la legge n. 350 del 2003, consente di sanare tale situazione con una sanzione amministrativa (da 10.000 a 250.000 euro) attraverso una dichiarazione che attesti che le informazioni corrette sull\u2019origine del prodotto saranno fornite nella fase di commercializzazione.<\/p>\n<p>La <a href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013;8\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">legge n. 8\/2013<\/a> ha dettato nuove regole per la lavorazione e commercializzazione dei prodotti di cuoio, pelle e pelliccia, prevedendo che l&#8217;etichetta debba indicare lo Stato di provenienza.<\/p>\n<p>La <a href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013;9\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">legge n. 9\/2013<\/a> sulla qualit\u00e0 e trasparenza per la filiera produttiva italiana dell&#8217;olio d&#8217;oliva \u00e8 finalizzata ad attivare maggiori controlli nei confronti di tentativi di frode e di contraffazioni, anche attraverso un forte inasprimento delle sanzioni. Sono previste disposizioni riguardanti:<\/p>\n<p>&#8211; la pi\u00f9 facile identificazione della provenienza del prodotto e delle sue caratteristiche; in particolare, sulle etichette delle confezioni dovranno essere scritte, a caratteri ben leggibili, le caratteristiche del prodotto, i dati per la tracciabilit\u00e0 delle produzioni e saranno vietate le indicazioni che rimandano a zone di provenienza differenti dai reali luoghi d&#8217;origine del prodotto. Tutte queste pratiche sono considerate ingannevoli ai sensi del codice del consumo e perci\u00f2 sanzionabili da parte dell\u2019Autorit\u00e0 garante della concorrenza (artt. 1, 3 e 4);<\/p>\n<p>&#8211; l\u2019utilizzo illecito di un marchio volto ad ingannare il pubblico sulla provenienza del prodotto e le relative sanzioni (artt. 5 e 6);<\/p>\n<p>&#8211; i poteri dell\u2019Antitrust per quanto riguarda il rispetto delle norme in materia di concorrenza (avvalendosi dell\u2019apporto dell\u2019Agenzia delle dogane) al fine di contrastare le intese tra imprese volte a \u201c<em>ostacolare, restringere o falsare in maniera consistente la concorrenza all&#8217;interno del mercato nazionale degli oli di oliva vergini attraverso la determinazione del prezzo di acquisto o di vendita del prodotto<\/em>\u201d (art. 8);<\/p>\n<p>&#8211; la responsabilit\u00e0 dei comportamenti illeciti, estesa anche agli enti della filiera degli oli vergini d\u2019oliva laddove alcuni reati (adulterazione, contraffazione, frode etc) siano commessi nel loro interesse, con sanzioni accessorie per la contraffazione di olio Igp o Dop (artt. 12 e 13);<\/p>\n<p>&#8211; la pubblicazione della sentenza di condanna per il delitto previsto dall\u2019art. 517 <em>quater<\/em> c.p. su almeno due quotidiani a diffusione nazionale e il divieto per cinque anni di operare nel settore, oltre alla confisca di beni e denaro per il condannato che non possa giustificarne la provenienza, con sanzioni accessorie in caso di condanna per adulterazione o contraffazione (divieto di svolgere attivit\u00e0 imprenditoriali e di accedere a finanziamenti pubblici italiani e comunitari) (artt. 14 e 15);<\/p>\n<p><strong>Normativa comunitaria<\/strong>. Si possono segnalare tre provvedimenti in particolare: il Regolamento (CE) n. 207\/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, il Regolamento (UE) 608\/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alla tutela dei diritti di propriet\u00e0 intellettuale da parte delle autorit\u00e0 doganali; la Direttiva 2004\/48 CE, recepita con <a href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006;140\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">decreto legislativo n. 140 del 2006<\/a>, sul rispetto dei diritti di propriet\u00e0 intellettuale.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Premessa. L\u2019impianto normativo italiano della lotta alla contraffazione \u00e8 particolarmente avanzato. 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