Storia del Bene
Fin dalla metà degli anni ’80, D.S., insieme ad un gruppo di persone con cui collaborava strettamente, organizzò un giro di sale da gioco clandestine. La tipologia di persone che veniva adescata era composta, principalmente, da imprenditori e da commercianti facoltosi che, non riuscendo a resistere al vizio del gioco, finivano per indebitarsi. A questo punto, S. offriva prestiti a tassi elevati che i malcapitati erano costretti ad accettare per far fronte ai debiti di gioco o per continuare a giocare.
Nella ricostruzione dell’attività criminale del proposto furono esaminati i rapporti intrattenuti con le banche e si diede importanza alle “numerosissime operazioni bancarie di accreditamento e di addebitamento, in quanto i nominativi dei beneficiari o dei giratari degli assegni, laddove risultavano, coincidevano spesso con quelli delle persone offese”.
La difesa offrì degli elementi che non furono considerati sufficienti a giustificare le rilevanti disponibilità dello S., sproporzionate rispetto ai redditi dichiarati. Tra le giustificazioni si inserirono le disponibilità della madre del proposto.
Il giudice dispose un esame più approfondito dal quale risultò che alla madre di S. poté riconoscersi una capacità economica autonoma fino a quando non rimase vedova. Infatti la signora fu sposata con un uomo, indicato dalla difesa come notoriamente benestante, ma dopo essere rimasta vedova, si trasferì a Cuneo in un appartamento di proprietà del proposto e non percepì altro reddito documentabile, oltre alla pensione. Per questo motivo si ritenne che la madre non potesse aver contribuito all’acquisto degli immobili di proprietà dello S.
Inoltre, tra i dichiaranti, si percepì “uno sfondo reale di timore” che spinse alcuni di loro a minimizzare la responsabilità del proposto, aggravando implicitamente la posizione dello stesso, facendone risaltare “l’indole violenta”.
Sussistendone pienamente i presupposti, nel 1997 il Tribunale di Cuneo ordinò l’applicazione della misura di prevenzione personale e patrimoniale nei confronti di D.S., oltre alla misura di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per tre anni e sei mesi con obbligo di soggiorno nel comune di residenza.
Nel 1996 il Tribunale di Cuneo dispose il sequestro preventivo dei beni. La confisca diviene definitiva nel 1998. Il bene è stato sequestrato per i seguenti reati: per associazione a delinquere di stampo mafioso (416bis) e usura ai sensi dell’art. 644 c.p.
Tipologia e descrizione
L’appartamento è composto da tinello, cucinino, due camere, bagno, ripostiglio, due balconi, il tutto per una superficie commerciale di 113 mq.
Riutilizzo
Nel 2001 è stato disposto il trasferimento dei beni al patrimonio indisponibile del Comune di Cuneo per finalità sociali. Oggi gli immobili sono stati destinati a soddisfare casi sociali di emergenze abitative.