Corso Novara 35

Corso Novara 
35, 
Torino, 
Torino

Storia del bene

Fin dalla seconda metà degli anni ’50, una serie di controlli e denunce rivelavano la propensione di F. C. a svolgere abitualmente attività delittuose contro il patrimonio, aspirando ad un certo livello di benessere e frequentando pregiudicati. Le Autorità giudiziarie, sulla base degli elementi raccolti ipotizzarono che lo scatto di qualità nell’attività del C. sia avvenuto a fine anni ’70, intraprendendo attività d’impresa come socio occulto di numerosi mobilifici, in relazione ai quali operava come collaboratore esterno e promotore di affari così mettendo da parte – si presume ragionevolmente – un certo capitale.

Ciò indusse le Autorità a ritenere che fin dalla metà degli anni ’90 C. fosse pienamente in grado di sostenere l’erogazione di flussi di finanziamenti su vasta scala e che in quest’epoca deve collocarsi la deliberazione criminosa di cui si procede a trattare a sostegno della pericolosità specifica richiesta dalla normativa di prevenzione.

Nel 2003 il Commissariato di P.S. di Bardonecchia diede inizio all’attività investigativa denominata “Torchio” (successivamente implementata dall’indagine parallela denominata “Hollywood” svolta dalla Squadra Mobile) che si concluse dopo 3 anni con le accuse a carico di L. P. R., dei nipoti U. L. e G. risultanti a capo di un sodalizio criminale di cui faceva parte anche A. E., in qualità di cassiere e uomo di fiducia con cui F. C. era in contatto.

Al proposto fu addebitato un unico caso di usura, nei confronti di un imprenditore torinese. Il rapporto ebbe inizio tramite A. E. che, per motivi legati al lavoro conosceva da tempo l’imprenditore.

“L’usura sarebbe iniziata da data non accertata e di sicuro ampiamente antecedente al 16 aprile 2004, cessata solo alla conclusione delle indagini, che avevano visto C. come uno dei soggetti impegnati ad elargire prestiti, sovraccaricati da un interesse variabile tra il 5 e il 10% mensile”.

Il proposto fu incriminato “per il reato di usura continuata, con l’aggravante prevista dal comma n.4 dell’art. 644 c.p. per aver agito nei confronti di imprenditori. In particolare il Tribunale di Torino – Sezione per le Indagini Preliminari – in data 30.10.2006 emise l’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di C. F. e degli altri affiliati, rigettando solo per alcuni indagati la richiesta cautelare”. In seguito fu disposta una perquisizione dell’abitazione e del laboratorio di restauro mobili in cui vennero rinvenute fotocopie di assegni con firme illeggibili.

“Il 15 marzo 2007 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, nell’ambito del procedimento penale suddetto, emetteva all’indagato, l’avviso della conclusione delle indagini preliminari con il quale, letti gli atti del procedimento instaurato a carico delle persone del sodalizio di cui si è detto sopra, formalizzava l’imputazione per delitto associativo a carico dei sodali, da cui restava escluso il proposto sul quale gravava, invece, l’imputazione per usura aggravata continuata in concorso, a carico dell’imprenditore”.

L’imprenditore, “mettendo a disposizione degli investigatori tutta la documentazione bancaria degli ultimi anni, comprovante la movimentazione dei flussi di denaro, ha consentito la ricostruzione e la definizione di altri episodi di usura a suo carico ad opera del C.: più di un centinaio di operazioni con assegni oscillanti tra i quattromila ed i dodicimila euro ciascuno, che hanno messo sotto altra luce anche il volume di affari del proposto, superiore a quello sino ad allora ipotizzato, con persistente disponibilità di denaro, in grado di soddisfare in breve ogni richiesta di credito”.

“E’ intervenuta in data 16.11.2007 la sentenza ex. Art. 444 c.p.p. di applicazione della pena di anni 2 mesi 2 di reclusione in capo al proposto per i fatti di usura qui esposti (ricorso in S.C. proposto in data 27.12.07).

Durante il procedimento, il proposto ha dichiarato “di aver evaso i propri obblighi fiscali e di aver lavorato costantemente traendo profitti che non è riuscito a quantificare o a indicare sommariamene”.

Dalle indagini emerse che il proposto fosse dedito “con ampia disinvoltura, dimestichezza ed esperienza in materia di rapporti creditori e di titoli di pagamento dotati di particolare efficacia – ad un continuativa attività di erogazioni di prestiti a tassi usurari verosimilmente rivolti, direttamente o tramite persone che fungono da collettori ed intermediari (come l’E.), ad un numero indeterminato di persone, tanto da evocare l’immagine di una sorta di banca e di una forma di speculazione finanziaria alternativa a quelle ufficiali, resa possibile da una ragguardevole disponibilità di denaro dimostrata dalle risultanze processuali.

Tutto ciò premesso, il Tribunale di Torino accolse “la proposta di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, ridotta ad anni 1 e mesi 6 in capo a F. C., interessato da aspetti di pericolosità generica e specifica pregressa nonché di pericolosità specifica attuale”.

Il Tribunale, inoltre, concluse affermando che “quantomeno in relazione all’ultimo decennio – il proposto abusò delle facoltà di proprietario formale e/o sostanziale riconosciute dalla carta costituzionale impiegando il proprio denaro con modalità contrarie ai dettami degli artt. 41,42 e 47 Cost., contribuendo al consolidamento del sistema economico illecito traente reddito mediante l’utilizzo distorto del bene pecuniario e degli strumenti creditizi a fini di speculazione finanziaria, peraltro evadendo gli obiettivi contributivi costituzionalmente rilevanti. Ne deriva l’assoggettabilità a confisca dei beni, in ordine ai quali si ha motivo di ritenere la derivazione diretta ed, in parte, indiretta, dai reati di usura denunciati, accertati e sanzionati”.

Tipologia e descrizione

Appartamento in condominio, primo piano.

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