{"id":788,"date":"2021-09-29T14:48:18","date_gmt":"2021-09-29T12:48:18","guid":{"rendered":"https:\/\/welaikaadv.site\/geoblog\/?p=788"},"modified":"2021-10-12T16:07:28","modified_gmt":"2021-10-12T14:07:28","slug":"corso-novara-35-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/welaikaadv.site\/geoblog\/corso-novara-35-2\/","title":{"rendered":"Corso Novara 35"},"content":{"rendered":"\n<div class=\"wp-block-pb-accordion-item c-accordion__item js-accordion-item no-js\" data-initially-open=\"false\" data-click-to-close=\"true\" data-auto-close=\"true\" data-scroll=\"false\" data-scroll-offset=\"0\"><h2 id=\"at-7880\" class=\"c-accordion__title js-accordion-controller\" role=\"button\">Storia del bene<\/h2><div id=\"ac-7880\" class=\"c-accordion__content\">\n<p>Fin dalla seconda met\u00e0 degli anni \u201950, una serie di controlli e denunce rivelavano la propensione di F. C. a svolgere abitualmente attivit\u00e0 delittuose contro il patrimonio, aspirando ad un certo livello di benessere e frequentando pregiudicati. Le Autorit\u00e0 giudiziarie, sulla base degli elementi raccolti ipotizzarono che lo scatto di qualit\u00e0 nell\u2019attivit\u00e0 del C. sia avvenuto a fine anni \u201970, intraprendendo attivit\u00e0 d\u2019impresa come socio occulto di numerosi mobilifici, in relazione ai quali operava come collaboratore esterno e promotore di affari cos\u00ec mettendo da parte \u2013 si presume ragionevolmente \u2013 un certo capitale. <\/p>\n\n\n\n<p>Ci\u00f2 indusse le Autorit\u00e0 a ritenere che fin dalla met\u00e0 degli anni \u201990 C. fosse pienamente in grado di sostenere l\u2019erogazione di flussi di finanziamenti su vasta scala e che in quest\u2019epoca deve collocarsi la deliberazione criminosa di cui si procede a trattare a sostegno della pericolosit\u00e0 specifica richiesta dalla normativa di prevenzione.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel 2003 il Commissariato di P.S. di Bardonecchia diede inizio all\u2019attivit\u00e0 investigativa denominata \u201cTorchio\u201d (successivamente implementata dall\u2019indagine parallela denominata \u201cHollywood\u201d svolta dalla Squadra Mobile) che si concluse dopo 3 anni con le accuse a carico di L. P. R., dei nipoti U. L. e G. risultanti a capo di un sodalizio criminale di cui faceva parte anche A. E., in qualit\u00e0 di cassiere e uomo di fiducia con cui F. C. era in contatto.<\/p>\n\n\n\n<p>Al proposto fu addebitato un unico caso di usura, nei confronti di un imprenditore torinese. Il rapporto ebbe inizio tramite A. E. che, per motivi legati al lavoro conosceva da tempo l\u2019imprenditore.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cL\u2019usura sarebbe iniziata da data non accertata e di sicuro ampiamente antecedente al 16 aprile 2004, cessata solo alla conclusione delle indagini, che avevano visto C. come uno dei soggetti impegnati ad elargire prestiti, sovraccaricati da un interesse variabile tra il 5 e il 10% mensile\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Il proposto fu incriminato \u201cper il reato di usura continuata, con l\u2019aggravante prevista dal comma n.4 dell\u2019art. 644 c.p. per aver agito nei confronti di imprenditori. In particolare il Tribunale di Torino \u2013 Sezione per le Indagini Preliminari \u2013 in data 30.10.2006 emise l\u2019ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di C. F. e degli altri affiliati, rigettando solo per alcuni indagati la richiesta cautelare\u201d. In seguito fu disposta una perquisizione dell\u2019abitazione e del laboratorio di restauro mobili in cui vennero rinvenute fotocopie di assegni con firme illeggibili.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cIl 15 marzo 2007 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, nell\u2019ambito del procedimento penale suddetto, emetteva all\u2019indagato, l\u2019avviso della conclusione delle indagini preliminari con il quale, letti gli atti del procedimento instaurato a carico delle persone del sodalizio di cui si \u00e8 detto sopra, formalizzava l\u2019imputazione per delitto associativo a carico dei sodali, da cui restava escluso il proposto sul quale gravava, invece, l\u2019imputazione per usura aggravata continuata in concorso, a carico dell\u2019imprenditore\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019imprenditore, \u201cmettendo a disposizione degli investigatori tutta la documentazione bancaria degli ultimi anni, comprovante la movimentazione dei flussi di denaro, ha consentito la ricostruzione e la definizione di altri episodi di usura a suo carico ad opera del C.: pi\u00f9 di un centinaio di operazioni con assegni oscillanti tra i quattromila ed i dodicimila euro ciascuno, che hanno messo sotto altra luce anche il volume di affari del proposto, superiore a quello sino ad allora ipotizzato, con persistente disponibilit\u00e0 di denaro, in grado di soddisfare in breve ogni richiesta di credito\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;E\u2019 intervenuta in data 16.11.2007 la sentenza ex. Art. 444 c.p.p. di applicazione della pena di anni 2 mesi 2 di reclusione in capo al proposto per i fatti di usura qui esposti (ricorso in S.C. proposto in data 27.12.07).<\/p>\n\n\n\n<p>Durante il procedimento, il proposto ha dichiarato \u201cdi aver evaso i propri obblighi fiscali e di aver lavorato costantemente traendo profitti che non \u00e8 riuscito a quantificare o a indicare sommariamene\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Dalle indagini emerse che il proposto fosse dedito \u201ccon ampia disinvoltura, dimestichezza ed esperienza in materia di rapporti creditori e di titoli di pagamento dotati di particolare efficacia \u2013 ad un continuativa attivit\u00e0 di erogazioni di prestiti a tassi usurari verosimilmente rivolti, direttamente o tramite persone che fungono da collettori ed intermediari (come l\u2019E.), ad un numero indeterminato di persone, tanto da evocare l\u2019immagine di una sorta di banca e di una forma di speculazione finanziaria alternativa a quelle ufficiali, resa possibile da una ragguardevole disponibilit\u00e0 di denaro dimostrata dalle risultanze processuali.<\/p>\n\n\n\n<p>Tutto ci\u00f2 premesso, il Tribunale di Torino accolse \u201cla proposta di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, ridotta ad anni 1 e mesi 6 in capo a F. C., interessato da aspetti di pericolosit\u00e0 generica e specifica pregressa nonch\u00e9 di pericolosit\u00e0 specifica attuale\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Tribunale, inoltre, concluse affermando che \u201cquantomeno in relazione all\u2019ultimo decennio \u2013 il proposto abus\u00f2 delle facolt\u00e0 di proprietario formale e\/o sostanziale riconosciute dalla carta costituzionale impiegando il proprio denaro con modalit\u00e0 contrarie ai dettami degli artt. 41,42 e 47 Cost., contribuendo al consolidamento del sistema economico illecito traente reddito mediante l\u2019utilizzo distorto del bene pecuniario e degli strumenti creditizi a fini di speculazione finanziaria, peraltro evadendo gli obiettivi contributivi costituzionalmente rilevanti. Ne deriva l\u2019assoggettabilit\u00e0 a confisca dei beni, in ordine ai quali si ha motivo di ritenere la derivazione diretta ed, in parte, indiretta, dai reati di usura denunciati, accertati e sanzionati\u201d.<\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-pb-accordion-item c-accordion__item js-accordion-item no-js\" data-initially-open=\"false\" data-click-to-close=\"true\" data-auto-close=\"true\" data-scroll=\"false\" data-scroll-offset=\"0\"><h2 id=\"at-7881\" class=\"c-accordion__title js-accordion-controller\" role=\"button\">Tipologia e descrizione<\/h2><div id=\"ac-7881\" class=\"c-accordion__content\">\n<p>Appartamento in condominio, primo piano. <\/p>\n<\/div><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,33],"tags":[36,26],"class_list":["post-788","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-torino","category-torino-torino","tag-appartamento","tag-non-destinati"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/welaikaadv.site\/geoblog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/788","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/welaikaadv.site\/geoblog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/welaikaadv.site\/geoblog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/welaikaadv.site\/geoblog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/welaikaadv.site\/geoblog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=788"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/welaikaadv.site\/geoblog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/788\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1219,"href":"https:\/\/welaikaadv.site\/geoblog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/788\/revisions\/1219"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/welaikaadv.site\/geoblog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=788"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/welaikaadv.site\/geoblog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=788"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/welaikaadv.site\/geoblog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=788"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}