Premessa. Il decreto-legge n. 87 del 2018 (il c.d. Decreto dignità), nel suo testo originario, conteneva al suo interno alcune disposizioni riguardanti il divieto di pubblicità di giochi e scommesse; nel corso dell’iter parlamentare di conversione (legge 9 agosto 2018, n. 96) sono stati approvati alcuni emendamenti che disciplinano altre misure di contrasto del disturbo da gioco d’azzardo (DGA), così come ora definito nel testo licenziato per l’Aula.
I precedenti interventi sulla pubblicità. Nel corso degli ultimi anni sono state adottate diverse misure volte a limitare la pubblicità del gioco d’azzardo, con riguardo in particolare alle reti generaliste, e a dettare alcuni criteri da seguire nei messaggi pubblicitari (ad esempio gli avvertimenti sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro e sulle reali possibilità di vincita); anche Regioni ed Enti locali hanno definito interventi limitativi della pubblicità, sempre al fine di garantire un livello più elevato di protezione della salute dei consumatori e soprattutto dei minori (per maggiori approfondimenti leggi questa scheda).
I contenuti del provvedimento. Il testo definitivamente approvato detta una serie di disposizioni di contrasto del fenomeno della ludopatia, definita come “Disturbo da gioco d’azzardo”.
L’art. 9 dispone innanzitutto il divieto assoluto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, indipendentemente dal mezzo utilizzato (radio, tv, stampa, internet etc: il nuovo testo parla di “canali informatici digitali e telematici, inclusi i social media”), comprese le manifestazioni sportive, culturali o artistiche. Per quanto riguarda le sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi, il divieto entra in vigore dal 1° gennaio 2019. Per i contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto-legge resta applicabile fino alla scadenza, e comunque per non oltre un anno, la previgente normativa (l’AGCOM ha emanato nell’aprile 2019 le linee guida sulle modalità attuative del divieto contenuto nell’articolo 9).
Sono escluse dal divieto le lotterie nazionali a estrazione differita, le lotterie e tombole organizzate a livello locale per beneficenza e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. In caso di violazione della normativa è prevista una sanzione pari al 20% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità, con un importo minimo di 50.000 euro per ciascuna violazione. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) è l’organismo competente all’irrogazione delle sanzioni, che vanno a confluire nel Fondo per il contrasto al gioco d’azzardo patologico. Per la copertura degli effetti finanziari della disposizione si dispone un aumento del prelievo erariale sulla raccolta di slot e Vlt, utilizzato anche per la copertura di altre minori entrate derivanti dallo stesso decreto-legge (nel corso dell’esame in Commissione le misure del Preu sono state rimodulate in aumento).
Viene affidato al Governo il compito di predisporre, entro sei mesi, una proposta di riforma complessiva in materia di giochi pubblici ”in modo da assicurare l’eliminazione dei rischi connessi al disturbo da gioco d’azzardo e contrastare il gioco illegale e le frodi a danno dell’erario, e comunque tale da garantire almeno l’invarianza delle corrispondenti entrate”.
Nel nuovo testo, al fine di una più corretta individuazione delle reali possibilità di vincita relative alle lotterie istantanee, si precisa che i premi uguali o inferiori al costo della giocata non sono ricompresi nelle indicazioni della probabilità di vincita. I tagliandi devono altresì recare avvertenze sui rischi connessi al gioco d’azzardo ed in particolare la scritta “Questo gioco nuoce alla salute”. Analoghe formule di avvertimento sono applicate sugli apparecchi da intrattenimento e nelle aree e nei locali dove vengono installati.
Il nuovo articolo 9-bis prevede una relazione annuale dei Ministri dell’Economia e della Salute sui risultati del monitoraggio dell’offerta dei giochi, anche attraverso una banca di dati sull’andamento del volume di gioco e sulla sua distribuzione nel territorio nazionale, con particolare riferimento alle aree più a rischio.
Il nuovo articolo 9-ter dispone, a tutela dei minori, che l’accesso a slot machine e videolottery sia consentito solo tramite tessera sanitaria, con rimozione peraltro degli apparecchi non a norma solo dal 1° gennaio 2020.
Infine il nuovo articolo 9-quater, riprendendo analoghe iniziative già previste dalle norme di numerose regioni ed enti locali, disciplina l’utilizzo del logo identificativo «No Slot» per gli esercizi che non installano apparecchi da gioco all’interno.
Finalità del provvedimento originario. La relazione di accompagnamento specifica che il divieto di pubblicità è finalizzato a rafforzare la tutela del consumatore e dei soggetti più vulnerabili da una forma di dipendenza socioeconomica con veri e propri effetti patologici.
Gli effetti di riduzione del gettito derivanti dalla disposizione sono quantificati complessivamente dalla relazione tecnica in 650 milioni di euro circa nel triennio 2019-2021, sulla base di una previsione di riduzione delle giocate, nel 2019, di circa il 5%.
Per l’iter parlamentare e la documentazione prodotta nelle diverse fasi del procedimento clicca qui.