La Carta è un codice rigido che va sottoscritto e approvato così come proposto?
La Carta di Avviso Pubblico non va letta come un insieme rigido di disposizioni “calate dall’alto”. Al contrario, essa si pone come strumento aperto, possibile termine di riferimento per l’elaborazione di qualsiasi codice di condotta per amministratori pubblici di cui un ente locale intenda dotarsi.

Come e da chi può essere sottoscritta la Carta?
La Carta può essere adottata con specifico atto di deliberazione da assemblee istituzionali (consigli comunali, metropolitani, giunte, ecc.) e sottoscritta da singoli amministratori.

Se l’ente o il singolo amministratore hanno già sottoscritto la Carta di Pisa come possono fare per sottoscrivere la Carta di Avviso Pubblico?
Approvando un atto amministrativo in cui si ufficializza l’adozione del nuovo testo del codice etico.

Come si fa a verificare quantificare il valore dei regali?
La responsabilità politica di chi riceve regali di renderne pubblica l’esistenza e dunque anche valutarne il controvalore. Se qualcuno ritiene che vi siano state infrazioni può naturalmente chiedere chiarimenti o denunciare pubblicamente la violazione (richiamo formale e censura pubblica sono sanzioni previste dalla Carta).

L’espressione “persone operanti” contenuta nell’articolo 5, lettera c) come è da considerare?
L’espressione fa riferimento a persone che hanno ruoli di responsabilità.

In riferimento all’articolo 5, lettera d) cosa si intende per “frequentazione abituale”?
La frequentazione abituale non è, come nel diritto penale, quella caratterizzata dai profili di comunanza di vita e di interessi, ritenendo invece che essa debba essere riferita esclusivamente alla nozione di conflitto di interessi, cosicché non è richiesta la assidua e costante relazione personale, essendo invece sufficiente la frequentazione, anche nel caso di due o più intrattenimenti (es. cene, feste, riunioni celebrative, riunioni private) per essere assunta a sintomo di abitualità di tale comportamento.

In riferimento all’articolo 5, lettera e) cosa si intende per “vantaggio personale”? Come si concilia con la frase successiva che esclude il conflitto di interesse se l’amministratore percepisce il vantaggio come membro di un’ampia categoria di persone? Come si definisce una “ampia categoria di persone”?
Il vantaggio personale e diretto deriva dal fatto di ricavare un’utilità economica da una decisione pubblica.
Esistono anche categorie intermedie, fra le quali quella rappresentata dal vantaggio di reputazione, derivante dall’essere cercati, considerati e tenuti presenti per le cariche ricoperte e per l’influenza esercitabile.
La frase successiva intende riferirsi agli atti di programmazione e agli atti amministrativi generali.
Per definire la “ampia categoria di persone” si può fare riferimento ai soggetti portatori di interessi diffusi.

L’articolo 7 della Carta parla di “Esercizio delle competenze discrezionali”. Come è da intendersi?
La disposizione scritta nella Carta mira ad evitare ogni forma di vantaggio, diretto o indiretto, dell’amministratore derivante dall’adozione di atti o dallo svolgimento di attività caratterizzate dal confronto e dalla scelta fra più opzioni possibili. Quindi, anche l’interpretazione dei casi dovrebbe essere estensiva e la soluzione sta nella motivazione, reale e pubblica, delle decisioni.

L’articolo 9 della Carta come va interpretato?
La norma scatta quando l’amministratore vota ed esprime pareri che avvantaggiano direttamente un’impresa che successivamente lo assume (in caso favorisca un’impresa in cui già lavorava sarebbe conflitto di interessi). Se questo accade – un professionista ex assessore che va a lavorare in una società a cui aveva direttamente assegnato appalti licenze o concessioni – e solo in questo caso, l’amministrazione impedisce per tre anni a quell’impresa di partecipare alle gare.

Nell’articolo 9 si legge che “L’amministratore che negli ultimi cinque anni ha esercitato poteri decisionali per conto dell’amministrazione” Chi si intende?
L’organo di governo del Comune è la giunta, per cui la norma è riferita al Sindaco e agli Assessori. Si possono verificare singole fattispecie riferite ai Consiglieri delegati, da esaminare caso per caso.

Nell’articolo 10 si legge che “L’amministratore deve rendere pubblica la propria appartenenza ad associazioni e organizzazioni, anche quelle di carattere riservato”. Come va interpretato?
Nell’interesse generale e del singolo amministratore, la situazione dovrebbe essere chiarita, cioè resa pubblica, al momento della candidatura o della nomina all’incarico pubblico.

Una persona intende candidarsi alle elezioni amministrative. Ha un parente stretto (es. fratello/sorella) che è direttore generale (non di nomina politica) di una società in house partecipata dal Comune. Questo è motivo di conflitto con quanto previsto dall’articolo 6 della Carta?
La Carta non vuole e non può incidere nella sfera dell’elettorato passivo. Il problema dell’applicazione dell’articolo 6 potrebbe porsi soltanto nel caso di adozione da parte del Comune (con l’eventuale neo Sindaco a capo dell’amministrazione) di atti di indirizzo, programmazione o controllo nei confronti della società in house oppure di risposte a richieste dell’azienda al Comune.
Anche in questo caso, dovrebbero essere valutati bene la portata e gli effetti dell’atto o del documento, rispetto alla posizione del direttore generale della società.
Nell’ipotesi di possibile impatto (o anche per motivi di opportunità), il Sindaco si asterrebbe dal partecipare alla formazione e alla deliberazione dell’atto o alla sottoscrizione del documento, delegando il Vice Sindaco o un altro assessore agli adempimenti di possibile spettanza del Sindaco.

Esiste un conflitto tra la carica di amministratore e cariche nei direttivi di associazioni che percepiscono contributi dalle amministrazioni locali?
In questo caso, la risposta è positiva: può sussistere un problema di conflitto d’interessi per gli amministratori (Sindaco e Assessori) che siano anche componenti degli organi direttivi di associazioni che ricevono contributi dagli enti, per i seguenti motivi:
1. in un Comune, in particolare se è di rilevanti dimensioni, sussiste la possibilità di scegliere i componenti degli organi direttivi delle associazioni in una platea vasta di cittadini;
2. la competenza a deliberare i contributi è direttamente attribuita alla giunta comunale, cioè agli stessi eventuali soggetti rappresentativi delle associazioni;
3. il vantaggio eventualmente derivante (articolo 6, lettere D ed E) può anche non essere di tipo strettamente personale, ma deriva all’associazione anche per la funzione duplice dell’amministratore, per cui questo potrebbe incentivare la nomina di amministratori locali fra i dirigenti delle associazioni;
4. l’articolo 5 della Carta intende evitare confusioni negative fra cura degli interessi generali da parte degli amministratori e interessi degli amministratori stessi, in quanto rappresentanti anche di altri soggetti.
Rimane in ogni caso ferma la libertà di associazione per gli amministratori che intendono far parte di associazioni presenti sul territorio.
I rimedi possibili sono: 1) quello previsto dall’articolo 6, comma 2, che stabilisce l’obbligo di rendere pubblica la situazione e di astenersi da qualunque decisione al riguardo. 2) In sede di rinnovo degli organi delle associazioni o di presentazione delle candidature elettorali, il problema potrebbe essere affrontato convenientemente dai partiti e dai movimenti, per prevenire tali situazioni.

Nell’articolo 10 è scritto che l’amministratore deve rendere pubblica la sua appartenenza ad associazioni e organizzazioni anche a carattere riservato. Questo non è in conflitto con la legge sulla privacy?
L’articolo si riferisce alle associazioni e organizzazioni che abbiano attinenza o che possono avere attinenza all’attività di amministratore pubblico locale (Es. associazioni di categoria, imprenditoriale o professionale, lobbies costituite da imprese o gruppi di imprese, intergruppi misti di pressione e di promozione di politiche, prodotti e servizi, logge massoniche e altre).
Non devono essere comunicate le appartenenze a gruppi di tipo politico (dovrebbero coincidere con quelli di riferimento per la candidatura), sindacale o a gruppi che siano in grado di indicare le condizioni di salute, le scelte sessuali della persona e tutte quelle che non hanno attinenza con lo svolgimento dell’incarico pubblico.