Premessa

La Commissione antimafia ha approvato il 9 aprile 2014 una relazione sulla riforma del sistema di gestione dei beni sequestrati alla criminalità organizzata (Doc XXIII, n. 1), oggetto di successivo dibattito anche da parte dell’Aula di Camera e Senato, che hanno approvato identiche risoluzioni in materia (leggi questa scheda).

La Commissione ha dato ulteriore seguito al lavoro svolto, elaborando – con un approccio organico – una serie puntuali di modifiche al Codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011) al fine di semplificare la disciplina delle misure di prevenzione e assicurare procedure più snelle e coordinate e adatte alla gestione dei beni confiscati, recependo anche le indicazioni che emergono dai magistrati che operano in questo settore. E’ inoltre proposta una legge delega la Governo riguardante la gestione delle aziende sottopèoste a sequestro.

Qui di seguito si evidenziano i principali aspetti del documento (Doc. XXIII, n. 5) approvato dalla Commissione (sedute del 21 ottobre 2014, 22 ottobre 2014 e 19 novembre 2014), i cui contenuti sono ripresi nella proposta di legge a firma dell’On. Bindi (AC 2737).


Soggetti destinatari delle misure di prevenzione personali

La Commissione propone l’ampliamento dell’elenco attuale dei soggetti (art. 4 del Codice), includendovi, tra gli altri, gli indiziati dei reati di cui all’art. 416 ter c.p. (concernente lo scambio elettorale politico mafioso, di cui alla legge n. 64 del 2014), quelli di cui all’art. 418 c.p. (che riguarda coloro che danno rifugio o forniscono vitto, ospitalità, mezzi di trasporto e strumenti di comunicazione ai membri dell’associazione) e di delitti contro la pubblica amministrazione.


Costituzione di sezioni specializzate

Si prevedono sezioni specializzate distrettuali per la trattazione delle misure di prevenzione, fatta salva la creazione di sezioni distaccate per i tribunali circondariali con carichi di lavoro particolarmente rilevanti (come Trapani e Santa Maria Capua Vetere) (art. 5 del codice).


Diritti della difesa

È prevista la partecipazione del soggetto destinatario delle misure di prevenzione sin dalla prima udienza, anche attraverso videoconferenza (art. 7 del codice).


Competenza per la proposta delle misure patrimoniali

La titolarità delle proposte di adozione delle misure patrimoniali, attualmente limitata al procuratore della repubblica del Tribunale dove il soggetto ha la dimora, al Questore e al Direttore della DIA, viene estesa al procuratore nazionale antimafia (abilitato oggi solo per misure di prevenzione personale ai sensi dell’art. 5 del Codice) (art. 17 del Codice).


Semplificazione del procedimento

Sono introdotte modifiche volte ad accelerare il procedimento, assicurando tempi certi per il suo svolgimento (vedi in particolare gli artt. 24 e 27 del Codice).


Estensione dei casi di confisca

In caso di morte del proposto, la confisca è estesa nei confronti delle persone fisiche che risultano avere convissuto con il defunto nell’ultimo quinquennio o delle persone giuridiche del cui patrimonio il defunto risultava poter disporre anche indirettamente (art. 18 del Codice); è esclusa la possibilità di giustificare la disponibilità di beni con proventi di evasione fiscale (art. 24 del Codice).


Controllo giudiziario

Sono dettate norme più incisive per il ricorso a forme di amministrazione e controllo giudiziario dei beni ed aziende sottoposti a sequestro  (artt. 34 e 34 bis del Codice.


Amministratori giudiziari

Sono previsti nuovi criteri di selezione degli amministratori da parte del Tribunale, e regole sull’organizzazione del lavoro nei casi più complessi anche per garantire la trasparenza delle procedure e la continuità della gestione, assicurando la collaborazione delle organizzazione sindacali nella regolarizzazione dei rapporti di lavoro (art. 35 ss. del codice ).


Ruolo dell’Agenzia sui beni confiscati

L’Agenzia nella fase del procedimento giurisdizionale avrà soprattutto compiti di assistenza e proposta (in particolare per quel che riguarda la decisione in ordine alla prosecuzione dell’attività dell’azienda; dopo il provvedimento definitivo di confisca, l’Agenzia vedrà limitata l’amministrazione giudiziaria alla destinazione del bene. Sono dettate anche norme sull’organizzazione interna dell’Agenzia, che dovrà passare alle dipendenze della Presidenza del consiglio ed avere la sede principale a Roma (art. 38 ss. e 110 ss. del codice).


Verifica dei crediti

L’accertamento dei crediti viene effettuato dopo l’emanazione del provvedimento di confisca di primo grado, anche se non definitivo. Sono modificate anche le procedure al fine di garantire tempi certi ed evitare possibili impugnazioni successive (artt. 57 ss. del codice).


Fallimento

Sono dettate norme per semplificare i rapporti tra i diversi procedimenti in atto (artt. 63 ss. del codice).


Gestione delle aziende sottoposte a sequestro

La Commissione propone un separato disegno di legge delega che faciliti la ripresa dell’attività delle aziende interessate da misure di prevenzione e la regolarizzazione dei rapporti di lavoro. Il disegno di legge prevede in particolare:

  • misure di sostegno, agevolazioni fiscali e sgravi contributivi;
  • titoli preferenziali per l’ottenimento di commesse da parte delle amministrazioni pubbliche;
  • la costituzione di un fondo di garanzia per assicurare la continuità dei finanziamenti e degli investimenti.

Il disegno di legge contiene anche una delega al Governo per una revisione dell’organizzazione e del funzionamento dell’Agenzia per i beni confiscati, che dovrà essere dotata di risorse adeguate alla svolgimento dei suoi compiti.

(28 novembre 2014)