Premessa. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la Circolare 20 Novembre 2023, n. 298, ha fornito chiarimenti interpretativi in merito alla possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie in relazione agli affidamenti previsti dall’art. 50 del nuovo Codice dei contratti pubblici (d. lgs. 36/2023), sciogliendo in senso positivo il dubbio che si era generato.

Va in primo luogo brevemente ricordato che il nuovo Codice Appalti è intervenuto rimodulando le soglie prevedendo, per gli appalti di lavori, l’affidamento diretto per importi fino a 150mila euro e, sopra questa soglia, la procedura negoziata senza bando (consultando almeno 5 o 10 operatori) fino a 5,832 milioni di euro; per gli appalti di servizi e forniture, la soglia per l’affidamento diretto è per importi fino a 140mila euro.

I principi. La Circolare interviene innanzitutto sui principi, specificando come l’articolo 48 del nuovo Codice (“Disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea”) richiami, oltre al principio del risultato, anche altri principi contenuti nei primi articoli del Codice.

La Circolare cita espressamente:

  • il principio di accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità (art. 3 del Codice);
  • il principio della fiducia (art. 2 del Codice).

Si esplicita, pertanto, nella Circolare che “le procedure del sotto-soglia saranno interpretate ed applicate tenendo conto, al contempo, del principio del risultato, degli ulteriori principi del Titolo I, Parte I, Primo Libro del Codice e dei principi generali dell’ordinamento attraverso le prassi delle Amministrazioni pubbliche e la giurisprudenza”.

La normativa europea. La Circolare 298/2023 del MIT va anche oltre il richiamo interno ai principi del Codice, ribadendo che “le disposizioni contenute nell’art. 50 del Codice vanno interpretate ed applicate nel solco dei principi e delle regole della normativa di settore dell’Unione europea, che in particolare richiama gli Stati membri a prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di applicare procedure aperte o ristrette, come disposto dalla direttiva 2014/24/UE”.

Rileva, appunto, proprio l’art. 26 (Scelta delle procedure) di tale Direttiva che, al secondo comma, in particolare, afferma che “gli Stati membri prevedono la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di applicare procedure aperte o ristrette come disposto dalla presente direttiva”.

Le conseguenze pratiche. Secondo la Circolare, dunque, l’applicazione dei principi del Codice sopra indicati e della Direttiva 2014/24/UE consente alle stazioni appaltanti di ricorrere, anche per gli importi cd. sotto soglia, alle procedure ordinarie, ossia quelle che garantiscono il massimo ventaglio di partecipazione per gli operatori economici.