Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 19 Dicembre, ha approvato lo schema di decreto legislativo recante “Disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza” (A.G. 116).
Lo schema di decreto legislativo è stato assegnato, in data 23 Gennaio 2024, alle Commissioni V Bilancio e Tesoro e VI Finanze per l’espressione del parere (previsto entro il 22 Febbraio 2024).
Qui la Relazione illustrativa.
L’oggetto del decreto legislativo (art. 1). L’art. 1 dello schema di decreto legislativo chiarisce l’oggetto: viene approntato, infatti, il “riordino (…) delle disposizioni di carattere generale applicabili ai giochi pubblici ammessi in Italia e, in particolare, di quelle relative ai giochi a distanza”.
È dunque fino ad ora esclusa la disciplina relativa ai giochi su rete fisica: queste disposizioni saranno “contenute in un successivo decreto legislativo emanato dopo la definizione di una apposita intesa programmatica al riguardo tra Stato, Regioni e Enti locali” (art. 1, comma 2).
Viene inoltre chiarito, sin da subito, che “restano ferme le competenze del Ministero dell’interno in materia di giochi pubblici ai fini della tutela dell’ordine e sicurezza pubblici” (art. 1, comma 4).
I principi (art. 3 e 4). Lo schema definisce, in primo luogo, i principi ordinamentali del gioco, anche con riferimento alla normativa europea. L’asse complessivo del decreto legislativo è il regime concessorio per i giochi a distanza (titolo II dello schema).
Tra i principi (articoli 3 e 4), si deve segnalare, in particolare:
- la tutela dei minori di età e della legalità del gioco, lo sviluppo del gioco sicuro (con riferimento alla salute, all’ordine pubblico e alla sicurezza), la promozione del gioco responsabile;
- il contrasto al gioco illegale e alle forme di riciclaggio, la trasparenza dell’offerta di gioco e lo sviluppo del settore secondo modelli di solidità economica ed efficienza dei soggetti, la tracciabilità dei flussi (vd. anche art. 7);
- l’unitarietà ed uniformità dell’organizzazione e della gestione della rete di offerta di gioco pubblico nell’intero territorio nazionale;
- il rispetto del principio della libera concorrenza sul mercato comune europeo, del principio di non discriminazione e delle libertà stabilite dai Trattati dell’Unione europea;
- il rispetto del principio di stabilità delle regole della concessione e della tutela dell’affidamento del concessionario (anche questi di derivazione europea).
Sulla tutela e protezione dei giocatori (art. 14 e ss.). il titolo III prevede alcune disposizioni, nello specifico, di tutela e protezione dei giocatori. L’obiettivo della “disciplina dei giochi pubblici ammessi in Italia è quello di perseguire piena e affidabile protezione della salute del giocatore attraverso misure idonee a prevenire ogni modalità di gioco che possa generare disturbi patologici del comportamento o forme di ludopatia” (art. 14, comma 1).
Tra le misure (art. 15), si segnala:
- i meccanismi di autolimitazione al gioco;
- la presenza di limitazioni basate sugli importi depositati sul conto di gioco di ciascun giocatore in un periodo di tempo predefinito, stabilite dal concessionario, secondo l’età del giocatore e i suoi comportamenti di gioco, in base a protocolli basati sulle migliori pratiche internazionali di settore e approvati dall’ADM;
- messaggi automatici durante il gioco per evidenziarne la durata;
- contenuti obbligatori sui siti di informazione sul gioco problematico e canali di contatto a disposizione dei giocatori per la divulgazione del gioco responsabile;
- procedure di monitoraggio dei livelli di rischio associati ai singoli giochi oggetto di concessione;
- l’istituzione di una Consulta permanente dei giochi pubblici ammessi in Italia con lo scopo di monitorare l’andamento delle attività di gioco, incluse quelle illecite e non autorizzate, i loro effetti sulla salute dei giocatori, nonché di proporre al Governo misure ed interventi idonei allo scopo di contrastare lo sviluppo di ludopatia. In particolare, con un regolamento adottato di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per lo sport e i giovani, sono disciplinati l’organizzazione e il funzionamento della Consulta, il numero dei suoi componenti, la loro designazione in rappresentanza del Governo, delle Regioni, degli Enti locali, dei concessionari, nonché delle associazioni nazionali di categoria e dei consumatori (art. 14, comma 3);
- l’investimento, da parte del concessionario, ogni anno, di una somma in campagne informative ovvero in iniziative di comunicazione responsabile su temi annualmente stabiliti da una Commissione governativa che (senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica): opera presso il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri; è presieduta dal Capo del predetto Dipartimento; è composta da cinque membri in rappresentanza dei Ministri della salute, dell’istruzione, dell’interno, dell’economia e delle finanze, e per lo sport e i giovani.
Specifica, inoltre, l’art. 23 che entro il 31 dicembre di ogni anno il Ministro dell’economia e delle finanze trasmette ai Presidenti della Camera e del Senato una relazione sul settore dei giochi pubblici, contenente tra l’altro dati sui progressi in materia di tutela dei giocatori e di legalità, sullo stato di sviluppo delle concessioni e delle relative reti di raccolta, sui volumi della raccolta, sui risultati economici della gestione del settore del gioco.
L’assetto concessorio (art. 6 e ss.). Lo schema di decreto legislativo è improntato sul modello cd. concessorio, indicando in primo luogo le tipologie di gioco pubblico rispetto alle quali si può rilasciare tale titolo.
L’art. 6 dello schema, inoltre, elenca una serie di requisiti che i partecipanti alla gara pubblica devono rispettare (anche una volta ottenuta la concessione). Tra questi, si segnala: la costituzione in società di capitali con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo; un’adeguata pregressa esperienza e moralità nel settore; requisiti di solidità patrimoniale; la comunicazione dei dati delle persone fisiche o giuridiche che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale superiore al 2%; l’impegno ad adottare azioni e misure per contrastare il gioco patologico, preventivamente sottoposte alla valutazione dell’Agenzia; dichiarazione di assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (articoli che richiamano anche le misure di prevenzione); il versamento di un corrispettivo una tantum; l’adozione e la messa a disposizione dei meccanismi di tutela e protezione del giocatore di cui all’art. 15 dello schema; il pagamento, a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione accessiva alla concessione, di un canone annuo di concessione determinato nella misura del tre per cento del margine netto del concessionario.
Gli articoli 12 e 13 si occupano, invece, della rete telematica e dei punti vendita di ricariche.
Offerta illegale di gioco (art. 22). Il titolo V si occupa dell’offerta illegale di gioco, in particolare: attraverso un Regolamento che stabilisce le modalità per escludere i soggetti privi di concessione che vogliano inserirsi nell’offerta di gioco attraverso rete telematica, e attraverso la previsione di forme di collaborazione con la Guardia di Finanza e con la Banca d’Italia.