Premessa. Il TAR Lombardia (sentenza n. 1916/2018) ha respinto il ricorso presentato dal titolare di una sala giochi contro un provvedimento di chiusura dell’attività, ex art. 110, c. 6 del TULPS, notificato dal Comune di San Martino Siccomario (PV) per la violazione del “Regolamento comunale per l’apertura e la gestione del gioco”.

Violazioni. Nella sentenza viene sottolineato come l’attività di sala giochi è stata esercitata per tre anni, “in assenza di autorizzazione comunale” che non viene assorbita dalla licenza ex art. 88 del TULPS in possesso del titolare “operando i due titoli su piani e a tutela di interessi pubblici distinti”; in particolare l’atvità è stata svolta “in violazione del criterio demografico di cui all’art. 5, c. 1, del Regolamento Comunale e in violazione dei criteri di ubicazione (distanziometro)”, essendo situata a meno di 250 metri dai luoghi sensibili individuati da Regolamento comunale. Inoltre all’interno dell’esercizio sono presenti apparecchi VLT, rendendo “necessarie sia la licenza di polizia rilasciata dal Questore, a norma dell’art. 88 TULPS, sia l’autorizzazione del Comune, ai sensi dell’art. 86 TULPS”, come espressamente previsto dall’art. 4 del d.lgs. n. 222/2016, che indica “che l’esercizio di tali attività sia subordinato ad un’autorizzazione, e non pertanto ad una semplice Scia (TAR Lombardia, n. 766/2018)”. Tale mancante autorizzazione è prevista per “tutelare e preservare la qualità ambientale, nonché la peculiarità e tipicità del tessuto urbano al cui interno la sala giochi si colloca, e la tutela del consumatore rispetto alla c.d. ludopatia”.

(a cura di Sara Capitanio, vincitrice della borsa di studio di Avviso Pubblico sul gioco d’azzardo)