In tema di scioglimento di Comuni per infiltrazioni mafiose, trascorsi ormai oltre 30 anni dall’introduzione di questo istituto, da più parti è avvertita la necessità di intervenire per modificare l’attuale normativa, aggiornandola alle esigenze che via via sono sorte.

In primo luogo, sono ricorrenti i casi in cui lo stesso Ente locale risulta oggetto di plurimi scioglimenti nel corso degli anni, talvolta anche a breve distanza di tempo l’uno dall’altro. La riformulazione dell’istituto dovrebbe porsi come obiettivo primario quello di creare le condizioni perché l’attività di bonifica che segue lo scioglimento del Comune sia efficace e duratura.

Un simile approccio passa anche per un investimento sulla trasparenza del processo decisionale che ha portato allo scioglimento del Comune e sulla partecipazione della cittadinanza alla vita amministrativa dell’Ente.

Va poi posta una particolare attenzione al tema della cd. terza via tra scioglimento e archiviazione. Il prossimo Parlamento sarà chiamato ad intervenire per offrire strumenti di supporto e tutela della legalità in tutti quei casi in cui, pur ravvisando disfunzioni amministrative e presenza della criminalità organizzata nel contesto territoriale, non vi siano le condizioni per adottare un provvedimento dissolutorio. Ciò andrà fatto nel rispetto delle pronunce della Corte costituzionale che, da ultimo, con la sentenza 195/2019, ha dettato alcuni paletti in tema di garanzia dell’autonomia degli Enti locali.

Non si parte da zero: la I Commissione Affari Costituzionali della Camera della XVIII legislatura, in data 30/05/2022, ha adottato un testo unificato come base a partire dalle proposte AC 474, AC 1512, AC 1630.

A partire da questo lavoro, di seguito le proposte enucleate da Avviso Pubblico, in buona parte già presentate nell’audizione presso la I Commissione Affari Costituzionali della Camera nel dicembre 2019.

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  • Ampliamento delle attuali forme di trasparenza relative all’iter che porta allo scioglimento di un ente locale. Salvo le esigenze di tutela delle indagini in corso e nel rispetto della normativa in materia di privacy, risulterebbe di fondamentale importanza la pubblicazione in forma integrale di tutti i documenti funzionali all’individuazione delle cause che hanno condotto allo scioglimento dell’ente, nonché alla definizione delle singole responsabilità accertate (nuovo art. 143, comma 11 nel testo unificato).
  • Rendere accessibili all’opinione pubblica anche le Relazioni redatte dalle Commissioni di accesso. Ciò anche nell’eventualità in cui non si proceda allo scioglimento, in modo tale da esplicitare le ragioni che hanno determinato l’archiviazione e sollecitare le forze politiche a rivolgere maggiori attenzioni alle zone d’ombra comunque emerse.
  • Dare ampio risalto alle concrete misure di risanamento adottate dalle commissioni straordinarie – e dalle Amministrazioni che vi sono succedute – consentendo così di chiarire alla cittadinanza le tappe del processo di ripristino della legalità nei differenti contesti.
  • Coinvolgere in un organismo specifico anche cittadini e associazionismo per coadiuvare la Commissione d’accesso (nuovo art. 144-bis del testo unificato).
  • Prevedere una forma di comunicazione ufficiale dell’avvio della procedura di accesso, anche per mezzo del semplice invio di un’apposita comunicazione alle Camere, e concedere al Sindaco la facoltà di inviare una memoria scritta contenente possibili controdeduzioni, come previsto dalla proposta di legge n.1512 (nuovo art. 143, comma 3 nel testo unificato).
  • Costituire un apposito nucleo, composto da personale della carriera prefettizia, nell’ambito del quale sono individuati i componenti della commissione straordinaria, con personalità dotate di specifiche competenze e qualifiche professionali. Non meno rilevante appare la necessità che i funzionari preposti al commissariamento, nell’assolvimento di questa centrale funzione di ripristino della regolarità amministrativa, possano essere impiegati a tempo pieno.
  • Adottare misure tese a dotare celermente ed efficacemente i commissari di personale aggiuntivo e/o sostitutivo: nel secondo caso ipotizzando un sistema di rotazione da applicare non all’interno di un singolo ente, bensì tra enti diversi, distanti geograficamente, così da spezzare vincoli fiduciari e legami collusivi generati dai reticoli corruttivi, specie quelli ad alta densità mafiosa.
  • Estendere la fattispecie dello scioglimento alle società partecipate da Regioni ed Enti locali e ai consorzi pubblici anche a partecipazione privata.
  • Sospendere il decorso dei termini della consiliatura fino alla definizione del giudizio relativo al ricorso avverso lo scioglimento, con il conseguente scomputo, ai fini del termine della consiliatura medesima, del periodo compreso fra la pubblicazione del decreto di scioglimento e la reintegrazione degli organi elettivi (nuovo art. 143-bis nel testo unificato).
  • In accordo con quanto stabilito dalla Corte costituzionale nella dichiarazione di illegittimità del comma 7-bis dell’art. 143 e, quindi, nel rispetto dell’autonomia degli Enti locali territoriali e attraverso una più puntuale determinazione dei presupposti e dell’ambito applicativo dell’intervento di sostegno, continua ad essere fortemente auspicabile la riproposizione di una forma di affiancamento dell’ente nei casi in cui non sia ipotizzabile l’adozione dell’atto dissolutorio, ma che siano comunque connotati da significative disfunzioni amministrative e dalla pervasiva presenza della criminalità organizzata sul territorio. Tale accompagnamento, da prevedersi mediante l’«assunzione a livello governativo della responsabilità per l’esercizio di tali poteri» (Corte cost. n. 195/2019), in quelle ipotesi caratterizzate da una maggiore vulnerabilità del contesto ambientale, sarebbe oltretutto auspicabile possa in qualche misura proseguire, per un tempo definito, anche successivamente alla rielezione degli organi politici.