Con un comunicato del 18 novembre 2015 l’Autorità anticorruzione prende in esame il fenomeno delle “proroghe contrattuali”. Benché lo faccia a seguito di un’indagine relativa a 39 stazioni appaltanti e 76 contratti riguardanti i servizi di lavanolo, pulizie e ristorazione per le aziende sanitarie, l’Autorità coglie l’occasione per affrontare uno dei temi che rivela indubbiamente maggiore criticità, anche nelle altre pubbliche amministrazioni.
In particolare l’Autorità rileva il frequente ricorso a cosiddette “proroghe tecniche” le cui casistiche vengono così riassunte:
- redazione degli atti di gara e svolgimento della gara (70% dei casi): motivazioni inerenti la durata della redazione degli atti di gara e la loro modificazione per eventi interni all’ente, mutamento delle esigenze, dei luoghi, dei quantitativi (es. modifiche delle superfici o degli utenti a causa del mutare degli immobili in dotazione della stazione appaltante per accorpamenti e smembramenti determinati da riorganizzazioni dell’ente);
- ritardi nell’aggiudicazione definitiva derivanti da contenzioso: proroghe tecniche motivate dai ritardi nell’aggiudicazione determinate da azioni esterne o da atti di autotutela (quali ad esempio, atti di annullamento o differimento dei termini a seguito di azioni dei partecipanti);
- modifiche della redazione degli atti di gara per nuova normativa nazionale: motivazioni che sono state riferite direttamente a normativa nazionale che rendesse obbligatoria la modifica degli atti di gara (ad esempio: prezzi di riferimento, indicazione della quota di costi relativi al personale);
- modifiche della redazione degli atti di gara per nuova normativa regionale (8% dei casi): motivazioni che attribuiscono la proroga a processi di riorganizzazione determinati da normativa regionale di carattere generale che contenevano prescrizioni tali da rendere più stringente l’obbligo di modifica degli atti di gara;
- proroghe per la mancata conclusione di gare centralizzate: motivazioni che hanno evidenziato come, a fronte del divieto di bandire nuove gare e di avvalersi di gare indette da centrali, tali ultime gare non fossero state completate.
L’elencazione rivela una conoscenza reale, da parte dell’ANAC, sulle “giustificazioni” maggiormente utilizzate a sostegno della decisione di prorogare il contratto vigente e porta l’Autorità a esprimere alcune considerazioni orientate al drastico contenimento del fenomeno.
L’ANAC, infatti, prosegue nel documento rilevando un “utilizzo distorto delle proroghe tecniche” e richiama la sentenza del Consiglio di Stato n. 3391/2008 (ormai nota agli operatori del settore) che affermava in modo esplicito: “in linea di principio, il rinnovo o la proroga, al di fuori dei casi contemplati dall’ordinamento, di un contratto d’appalto di servizi o di forniture stipulato da un’amministrazione pubblica da luogo a una figura di trattativa privata non consentita e legittima qualsiasi impresa del settore a far valere dinanzi al giudice amministrativo il suo interesse legittimo all’espletamento di una gara”.
Inoltre, l’Autorità interpreta la “proroga tecnica” come un “ammortizzatore pluriennale di inefficienze” dovuto alla mancanza di una corretta programmazione delle acquisizioni di beni e servizi
L’Autorità chiude il documento affermano in modo deciso che la “proroga tecnica” – nel quadro normativo attuale e a seguito dell’evoluzione giurisprudenziale – non è più utilizzato come uno strumento di “transizione” per qualche mese di ritardo determinato da fatti imprevedibili, ma come ammortizzatore pluriennale di palesi inefficienze di programmazione e gestione del processo di individuazione del nuovo assegnatario.
Ciò comporta, quindi, un uso improprio delle proroghe che può assumere profili di illegittimità e di danno erariale, allorquando le amministrazioni interessate non dimostrino di aver attivato tutti quegli strumenti organizzativi\amministrativi necessari ad evitare il generale e tassativo divieto di proroga dei contratti in corso e le correlate distorsioni del mercato.
(A cura del dott. Santo Fabiano, dicembre 2015)