Il Decreto legge n. 90 del 2014 (convertito nella Legge n. 114 del 2014) “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” contiene una serie di disposizioni per incentivare la trasparenza e la correttezza delle procedure nei lavori pubblici, anche attraverso un potenziamento del ruolo dell’Autorità anticorruzione, tra le quali la possibilità per Anac e prefetti di incidere direttamente sulla gestione di imprese, aggiudicatarie di appalti pubblici, indagate per delitti contro la PA o colpite da certificazione antimafia interdittiva (art. 32).
Con le linee guida del 15 luglio 2015 e del 28 gennaio 2015 l’Anac ed il Ministro dell’Interno precisano le finalità della norma, che consente di portare a termine opere pubbliche di importanza strategica, in un regime di legalità controllata, anche nel caso in cui emergano dalle inchieste giudiziarie rilevanti reati penali, in modo da garantire l’erogazione di prestazioni indispensabili per una collettività o tipologie di utenti (ad esempio in campo sanitario o dei trasporti), salvaguardare un numero consistente di posti di lavoro ed evitare conseguenze negative in termini di minori entrate fiscali e degli equilibri di finanza pubblica. Si tratta di superiori interessi pubblici che vanno ben aldilà del mero interesse dell’impresa coinvolta a proseguire il contratto di appalto.
La legge prevede una varietà di possibili misure, dalla più “soft” (inserimento nell’impresa di un “presidio”, composto di tre esperti, con il compito di fornire prescrizioni operative idonee a ripristinare la legalità dei comportamenti dell’azienda), alla rinnovazione parziale della composizione degli organi sociali (sostituzione delle persone coinvolte nel procedimento penale), per arrivare nei casi più gravi alla straordinaria o temporanea gestione dell’impresa, con la nomina di nuovi amministratori, sia pure con riferimento al solo contratto in essere (dando così luogo ad una gestione separata di quella parte dell’impresa impegnata nell’assolvimento di uno specifico appalto pubblico): in questo sensi tali misure si affiancano alla gestione commissariale già prevista dal nostro ordinamento (artt. 9 e 45 del D.Lgs. n.231 del 2001 e art. 34 del D. Lgs. n. 159 del 2011) e costituiscono strumenti innovativi per circoscrivere al massimo l’applicazione dell’art. 94, comma 3, del D.lgs 159 del 2011 (che prevedeva in particolari circostanze la prosecuzione dell’appalto anche senza l’adozione di specifiche misure di ripristino della legalità).
Le linee guida sottolineano che l’adozione di tali misure non determinano la cessazione degli effetti delle informazione antimafia interdittive del Prefetto: pertanto l’impresa non potrà comunque mantenere altri appalti pubblici o stipularne di nuovi, almeno fino a quando l’informazione antimafia interdittiva manterrà la sua validità. Anzi, i rimedi straordinari previsti dall’art. 32 si giustificano proprio in relazione a quei superiori interessi pubblici sopra richiamati; pertanto, di regola, in caso di informazione antimafia interdittiva, le stazioni appaltanti devono revocare l’aggiudicazione ovvero provvedere alla risoluzione del contratto.
Le linee guida in esame forniscono ulteriori precisazioni in ordine al ruolo dell’Anac, dei prefetti e delle altre autorità con riferimento sia alla fase di attivazione della procedura che alla fase istruttoria.
L’elenco dei provvedimenti prefettizi assunti in attuazione dell’art. 32 è riportato sul sito dell’Anac.
(gennaio 2015)