L’Italia è uno dei pochi paesi europei in cui manca una legge organica a livello statale che regolamenti le relazioni fra esponenti istituzionali e i rappresentanti di interessi (cd. lobby).

Si tratta di un tema particolarmente delicato, che affronta la questione della trasparenza dei processi decisionali, con la finalità di gettare luce e regolamentare le forme e le modalità di intervento dei rappresentanti di interessi nell’ambito dell’assunzione delle scelte legislative e regolamentari.

L’approvazione di una disciplina nazionale costituisce un’esigenza che a livello sovranazionale è stata al centro di numerosi interventi e contributi, tra i quali, ad esempio, quelli della Commissione e del Parlamento europeo, del Consiglio d’Europa, del Gruppo GRECO e dell’Ocse.

In Italia, ad oggi, il tema è stato oggetto di regolamentazione da parte solamente di alcune Regioni (qui la scheda riassuntiva di alcuni interventi).

Nel corso della XVIII legislatura sono stati compiuti alcuni significativi passi in avanti per l’introduzione di una legge organica a livello statale.

Dopo essere stato approvata alla Camera, infatti, è attualmente all’esame della I Commissione Affari Costituzionali del Senato la proposta AS 2495 (unificata da AC 196, AC 721, AC 1827) contenente la disciplina dell’attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.

Nel testo approvato alla Camera va segnalato:

  • L’istituzione presso l’Autorità garante della concorrenza e del mercato del Registro pubblico per la trasparenza dell’attività di rappresentanza di interessi (art. 4), cui “i soggetti che intendono svolgere l’attività di rappresentanza di interessi devono iscriversi” (comma 3, art. 4);
  • L’individuazione dei contenuti della cd. Agenda degli incontri (art. 5);
  • Gli obblighi dei rappresentanti di interessi iscritti al Registro, tra cui quello di non corrispondere, a titolo di liberalità, alcuna somma di denaro o altre utilità economicamente rilevanti ai decisori pubblici (art. 9);
  • La procedura di consultazione (art. 10) e relative sanzioni in caso di violazione (art. 11).

Il prossimo Parlamento avrà l’occasione di portare al traguardo l’obiettivo di dotare anche l’Italia di una legge efficace su questo tema.