Premessa. Il TAR per l’Emilia-Romagna, con la sentenza 476/2021, aveva respinto il ricorso di un operatore del gioco avverso il distanziometro nel Comune di Ravenna. Dopo la pronuncia, la società ricorrente si è appellata al Consiglio di Stato che, confermando la legittimità delle misure del Comune di Ravenna, e dunque respingendo nuovamente le doglianze dell’operatore, ha emesso la sentenza 11036/2022 che qui si analizza.

Sulla qualificazione della mappatura dei luoghi sensibili. Il Consiglio di Stato conferma l’orientamento del TAR in merito alla qualificazione giuridica dello strumento della mappatura dei luoghi sensibili.

Affermano i giudici di Palazzo Spada, infatti, che la deliberazione del consiglio comunale, oggetto di impugnazione, con cui si approva la mappatura dei luoghi sensibili non ha, di per sé, svolto alcuna funzione di governo del territorio (come già confermava CDS 1840/2021) e dunque non è soggetta al regime del doppio binario (adozione-approvazione) prescritto per le disposizioni di pianificazione urbanistico-territoriale.

Il Comune di Ravenna ha, invece, applicato il criterio distanziale previsto a livello regionale e ha individuato i luoghi sensibili “in ottemperanza alle disposizioni della legge e della deliberazione regionali finalizzate a prevenire e a contrastare la dipendenza dal gioco, nonché ad assicurare la tutela dei soggetti più deboli”.

Si conferma così che “nemmeno le finalità delle norme attributive regionali sono da riconnettere ad attività di gestione del territorio, ma piuttosto a quelle di tutela della salute” (come già affermato anche da CDS 550/2022).

Sull’individuazione, da parte del Comune, di ulteriori luoghi sensibili. Con argomenti in parte analoghi, viene respinta dal Consiglio di Stato anche la censura dell’operatore del gioco che puntava ad incidere la norma comunale che individua ulteriori luoghi sensibili. Tali previsioni regolamentari, conferma il Collegio, “si fondano sulla norma regionale che non ha, in sé, finalità di governo del territorio”, bensì, appunto, rientrano nella materia di legislazione concorrente “tutela della salute”.

Sull’effetto espulsivo. Il Consiglio di Stato, alla luce anche della verificazione istruttoria svolta nel giudizio, nega che il distanziometro abbia prodotto nel territorio comunale di Ravenna un effetto espulsivo per le attività del gioco.

Dalla lettura di tale verificazione, infatti, si ricava l’esistenza di “ambiti del territorio comunale destinati ad ospitare le attività di gioco lecito per conformazione di diritto (pianificazione e vincoli) e stato di fatto urbanistico, insediativo e ambientale (…) idonei all’insediamento”: ciò consente di “escludere un effetto espulsivo, anche soltanto di fatto, delle attività in questione”.

Su questo punto, peraltro, vale la pena soffermarsi perché il Consiglio di Stato in parte si discosta da quanto affermato in altre circostanze (es. CDS 8298/2019), sostenendo che la valutazione in ordine all’individuazione delle aree comunali in cui è possibile svolgere le attività di gioco “debba essere fatta in concreto e non in astratto, rilevando, per gli esercizi costretti a delocalizzare entro un tempo predeterminato (nel caso di specie, complessivamente un anno), gli impedimenti anche soltanto meramente fattuali”.

Per questo il Consiglio di Stato valorizza che nel caso specifico, secondo la verificazione, la ricollocazione nel territorio comunale ravennate dell’attività della sala giochi “non è né esclusa né resa particolarmente gravosa – tale cioè da rendere in concreto inesigibile la delocalizzazione, dal punto vista materiale e/o economico – dalla tipologia degli ambiti territoriali di destinazione” e, pertanto, respinge le censure di parte ricorrente.

Il principio di proporzionalità. Il Consiglio di Stato, infine, conferma che le misure impugnate sono da ritenersi corrette sul piano della ragionevolezza e proporzionalità.

In primis, dicono i giudici, “non è in discussione la conformità a Costituzione, in specie all’art. 41, comma 2, della legislazione regionale sulle distanze delle sale giochi dai luoghi c.d. sensibili, né la compatibilità con la normativa euro unitaria, considerato che la Corte di Giustizia UE ammette le misure derogatorie alle libertà di stabilimento, di libera circolazione delle merci e di prestazione dei servizi per giustificati motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, oltreché per motivi di interesse generale”.

Inoltre, è stata la stessa Corte costituzionale nel 2017 a intervenire a difesa della normativa regionale, precisando che essa serve ad “evitare la prossimità delle sale e degli apparecchi da gioco a determinati luoghi, ove si radunano soggetti ritenuti psicologicamente più esposti all’illusione di conseguire vincite e facili guadagni e, quindi, al rischio di cadere vittime della dipendenza da gioco d’azzardo”.

Il distanziometro è, dunque, “mezzo idoneo al perseguimento degli obiettivi prefissati di contrasto al fenomeno c.d. della ludopatia”, tanto più che in Emilia-Romagna, con la prevista gradualità temporale dei ricollocamenti, risultano già salvaguardati, a monte, gli interessi privati dei gestori delle sale gioco.