Premessa. La Regione Calabria, con la legge regionale 9/2018 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza) ha introdotto all’art. 19 il distanziometro regionale, prevedendo in particolare il divieto di collocazione di apparecchi da gioco in locali che si trovano ad una distanza inferiore a trecento metri rispetto ad alcuni luoghi cd. sensibili per i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti, e a cinquecento metri, per i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti.

Il Comune di Botricello nel 2018 ha inibito l’inizio dell’attività di sala giochi oggetto di segnalazione certificata (SCIA) in quanto in contrasto con tali distanze.

Il TAR Calabria, a seguito del ricorso dell’esercente (che lamentava l’incostituzionalità della legge regionale sotto quattro profili), si è pronunciata, confermando il distanziometro, con la sentenza 2077/2022 che qui si analizza.

La finalità di carattere socio-sanitario della legge regionale. Nonostante il titolo della legge regionale 9/2018, i giudici non hanno dubbi nel ricondurre la finalità dell’art. 19 nell’alveo della competenza (concorrente) “tutela della salute”. È sulla base di questa argomentazione, dunque, che il TAR respinge la prima doglianza dell’operatore economico, che riteneva invasa la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza.

Spiegano invero i giudici che “il legislatore regionale non è intervenuto per contrastare il gioco illegale, né per disciplinare direttamente le modalità di installazione e di utilizzo degli apparecchi da gioco leciti e neppure per individuare i giochi leciti (…) bensì per evitare la prossimità delle sale e degli apparecchi da gioco a determinati luoghi, ove si radunano soggetti ritenuti psicologicamente più esposti all’illusione di conseguire vincite e facili guadagni e, quindi, al rischio di cadere vittime della dipendenza da gioco d’azzardo”.

La tutela della concorrenza. Anche il secondo profilo di incostituzionalità sollevato dall’esercente (violazione della legislazione statale esclusiva della tutela della concorrenza) viene respinto.

I giudici valorizzano, infatti, la circostanza che “la fissazione di distanze tra gli apparecchi per il gioco e i luoghi sensibili è già prevista a livello statale dall’art. 7, co. 10, d.l. 158/2012” (cd. decreto Balduzzi). Questo significa, infatti, che il legislatore ha già valutato l’esigenza di porre un limite all’insediamento di esercizi commerciali con apparecchi da gioco, e ciò consente di escludere che vi sia stata un’invasione nella materia della tutela della concorrenza ex art. 117, co. 2, lett. e), cost.

Il principio di proporzionalità. Il TAR rileva anche la conformità del distanziometro al principio di proporzionalità. Non è irragionevole, secondo i giudici, limitare la prescrizione ai soli apparecchi per il gioco e non anche ad altre forme di gioco d’azzardo, quali i gratta e vinci, il lotto e il gioco on line perché:

  • il limite geografico è applicabile unicamente agli apparecchi fissi, suscettibili di essere installati in determinati luoghi, e non anche rispetto ai giochi on line, accessibili da qualunque device dotato di connessione internet;
  • gli apparecchi per il gioco, potendo essere fruiti autonomamente dal consumatore e dando una risposta immediata alle scommesse, sono più inclini a ingenerare dipendenza rispetto alle lotterie, ciò giustificando la diversità di trattamento rispetto alle lotterie.

La libertà di iniziativa economica. Infine, il TAR smentisce l’affermazione dell’esercente secondo cui il distanziometro produrrebbe l’abolizione dell’intero settore commerciale; ritengono i giudici, anzi, che “la compressione, comunque contenuta, della libertà d’iniziativa economica si giustifichi alla luce del superiore interesse a contrastare la ludopatia e, così, la salute pubblica”.