La normativa e il caso. Il Comune di Bergamo, attraverso la nuova variante al PGT approvata con deliberazione consiliare n. 152 di data 11 dicembre 2017 (VARPGT10), ha confermato la destinazione a servizi religiosi di un’area situata a meno di 500 metri da una sala giochi già insediata.

La sala giochi ha sollevato ricorso avverso tale scelta lamentando, tra le altre cose, che, una volta realizzato il luogo di culto la sala giochi si troverà a meno di 500 metri da un luogo sensibile, non potendo così più installare nuovi apparecchi per il gioco, né rinnovare le concessioni per i suddetti apparecchi.

Il TAR per la Lombardia – Sezione staccata di Brescia si è pronunciato con la sentenza 485/2022, che qui si analizza, con cui ha rigettato il ricorso dell’operatore del gioco.

Il rapporto tra sala giochi anteriormente insediata e luogo di culto successivo. I giudici si chiedono, a fronte della situazione creatasi, come si debba configurare il rapporto tra la sala giochi (già insediata) e il luogo di culto oggetto della variante al PGT.

Secondo il TAR, la risoluzione del caso va impostata garantendo il minor aggravio possibile per gli interessi coinvolti:

  • Da un lato, l’attività già insediata (sala giochi) non può porre un vincolo urbanistico a carico delle altre;
  • Dall’altro, la nuova disciplina prevista dalla variante al PGT non può avere effetti immediatamente espulsivi, incidendo su aspettative economiche consolidate.

In altri termini, la sala giochi già insediata non impedisce di pianificare un luogo sensibile nel raggio di 500 metri: dalla variante al PGT relativa al luogo di culto (luogo sensibile) “sono incise solo aspettative di mero fatto circa possibili sviluppi dell’attività di gioco oltre le dimensioni attuali”. Secondo il TAR, questa situazione “è paragonabile alle limitazioni che possono intervenire per qualsiasi altra attività imprenditoriale. L’insediamento storico non garantisce mai l’invarianza del contesto urbanistico, dove tutte le aspettative si diluiscono nella continua evoluzione della realtà sociale ed economica”.

In ogni caso, però, l’anteriorità della sala giochi la mette comunque al riparo da vincoli e divieti connessi alla presenza del luogo sensibile in ragione della posizione già acquisita dall’operatore del gioco: cosicché si devono ritenere non applicabili al caso di specie i divieti di cui all’art. 5 della Legge regionale 8/2013.

(a cura di Marco De Pasquale)