La normativa e il caso. Il Comune di Vertemate con Minoprio (Co), con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 28/06/2016, ha approvato le “Azioni no slot e atto di indirizzo in materia di orari per l’esercizio sul territorio comunale dell’attività di gioco d’azzardo lecito con vincita in denaro tramite gli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6° del t.u.l.p.s. r.d. 773/1931”.

L’atto di indirizzo è stato poi concretizzato dal Sindaco tramite l’ordinanza n. 26 del 19/12/2017 che ha introdotto la “disciplina degli orari di esercizio delle sale giochi autorizzate ai sensi dell’art. 86 del T.U.L.P.S. e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro di cui all’art. 110, comma 6, installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S. – R.D. Nr. 773/1931 e ss. mm. ii. e negli altri esercizi commerciali ove è o è stata consentita la loro installazione”: in particolare le fasce orarie di apertura delle sale giochi e di funzionamento degli apparecchi sono 9.00-12.00 e 18.00-23.00.

Avverso questi provvedimenti ha presentato ricorso una società che svolge l’attività di raccolta del gioco lecito presso una sala bingo situata nel territorio comunale interessato.

Il TAR Lombardia ha dapprima respinto l’istanza cautelare con l’ordinanza 444/2018; successivamente ha respinto anche il ricorso nel merito con la sentenza 148/2022 che qui si analizza.

Il valore dell’Intesa in Conferenza Unificata. In primo luogo, i giudici respingono la censura del ricorrente relativa alla violazione dei contenuti dell’Intesa raggiunta in Conferenza Unificata.

Pur tenendo conto che vi è stata una parte, circoscritta, della giurisprudenza, che ha riconosciuto valore all’Intesa, il Collegio aderisce alla giurisprudenza assolutamente prevalente che attribuisce carattere non cogente all’Intesa stessa, in quanto il contenuto di questa non è stato trasfuso nel previsto decreto ministeriale (mai adottato); pertanto all’Intesa non può attribuirsi alcun valore vincolante, neppure nella forma minima dell’atto di indirizzo rivolto agli Enti Locali.

L’istruttoria. Il TAR affronta poi le doglianze del ricorrente relative all’asserita carenza di attività istruttoria. I giudici per prima cosa ricordano che è orientamento giurisprudenziale ormai condiviso quello “secondo cui la previsione di limitazioni orarie è idoneo strumento di lotta al fenomeno della ludopatia”, soprattutto per la tutela della salute di anziani e minori; sostengono poi i giudici, sempre sulla scorta di altre pronunce, che “nell’attuale momento storico la diffusione del fenomeno della ludopatia in ampie fasce della società civile costituisce un fatto notorio o, comunque, una nozione di fatto di comune esperienza”.

L’istruttoria condotta dal Comune di Vertemate con Minoprio, compendiata nello specifico nel report d’analisi “La diffusione degli apparecchi per il gioco d’azzardo lecito nei Comuni degli Ambiti territoriali Lomazzo-Fino Mornasco e Mariano Comense, la percezione del problema del GAP nei gestori e giocatori”, approvato con la delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 28/06/2016, viene considerata adeguata dal TAR.

I giudici inoltre chiariscono che non serve allo scopo di far annullare i provvedimenti riportare “dati riferiti ad anni successivi rispetto a quello di adozione dei provvedimenti impugnati, sia perché il relativo scrutinio di legittimità va condotto sulla base degli elementi di fatto e della normativa di riferimento all’epoca vigente sia perché la lieve flessione della diffusione del fenomeno del gioco d’azzardo lecito è piuttosto utile a dimostrare l’efficacia delle misure adottate”.

Il principio di proporzionalità e di ragionevolezza. I giudici infine ritengono correttamente superato anche il test di proporzionalità: “non sembra irragionevole né sproporzionato imporre limitazioni ad attività economiche riconosciute scientificamente pericolose alla salute, proprio perché non si tratta di introduzione di una sorta di “proibizionismo”, che potrebbe sortire effetti contrari sul piano stesso della tutela della salute, né di divieto generalizzato, ma di regolamentazione in corrispondenza di luoghi particolari e di particolari fasce orarie a più alta fruibilità di esercizi di gioco”.

Del resto, evidenzia il Collegio, i provvedimenti comunali impugnati dal ricorrente sono perfettamente in linea con altri interventi statali e regionali sul tema.

(a cura di Marco De Pasquale)