Premessa. Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Bolzano, lo scorso 11 luglio, ha respinto i ricorsi presentati dai titolari di due Bar contro i provvedimenti, per la sospensione delle licenze per 60 giorni, presi dal Comune di Bolzano (sentenze n. 236-237/2018); tali provvedimenti sono stati assunti ai sensi dell’art. 47, comma 3, della legge provinciale n. 58/1988, che attribuisce al Sindaco il potere di sospendere la licenza di esercizio pubblico fino ad un massimo di 3 mesi nei casi in cui l’esercizio costituisca, tra l’altro, un pericolo per l’ordine, la moralità e la sicurezza pubblica.

Le violazioni accertate. Il Comune di Bolzano con ordinanze del sindaco del 2013 aveva predisposto la rimozione degli apparecchi da gioco negli esercizi commerciali in quanto situati ad una distanza minore di 300 metri dai “luoghi sensibili” tutelati dall’art. 11 della legge provinciale n. 58 del 1988. In entrambi i bar, situanti vicino a diversi luoghi sensibili, dopo accertamenti operati dalla Guardia di Finanza, sono stati ritrovati “apparecchi che attraverso la connessione telematica consentivano di effettuare giocate illecite sulle piattaforme on line (totem)”; in uno dei due esercizi è stata anche rilevata la mancata esposizione di materiale informativo e delle tabelle dei giochi proibiti.

Le motivazioni delle sentenze. I giudici amministrativi, dopo aver sottolineato che la sospensione non ha natura sanzionatoria, trattandosi di una misura interdittiva temporanea con carattere cautelare, concordano sulla “gravità” degli addebiti contestati, in quanto entrambi i bar hanno sostanzialmente “aggirato” le ordinanze del 2013. Al riguardo vengono riprese le motivazioni della sentenza n. 2034/2018 del Consiglio di Stato, dove viene sottolineato l’“atteggiamento incline a reiterare le medesime violazioni e, quindi, a porre in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica”, anche perché i titolari hanno consentito “l’accesso a giochi illeciti, che potrebbero alimentare i circuiti illegali facenti capo alla criminalità organizzata” in violazione dell’art. 1, comma 923, della legge n. 208 del 2015.

(a cura di Sara Capitanio, vincitrice della borsa di studio di Avviso Pubblico sul gioco d’azzardo)