Premessa. La Commissione parlamentare sulla contraffazione ha avviato una serie di audizioni con esponenti della magistratura al fine di approfondire le misure di contrasto del fenomeno della contraffazione, proprio partendo dall’esperienza delle indagini giudiziarie realizzate in diverse aree del territorio nazionale. Finora sono state svolte audizioni con magistrati della Procura di Milano (9 aprile 2015), della Procura di Napoli (16 aprile 2015), della Procura di Siena (seduta del 7 maggio 2015), delle Procure di Firenze e di Prato (seduta dell’11 maggio 2015), della Procura di Roma (seduta del 17 giugno 2015) e della Procura di Napoli (seduta del 22 giugno 2015). Sono qui sintetizzati alcuni dei temi trattati, sulla base degli stenografici finora disponibili, dando conto anche delle osservazioni dei magistrati ascoltati nel corso dell’audizione dedicata specificamente alle problematiche della contraffazione degli olii di oliva (seduta del 16 febbraio 2015).
Contesto generale di riferimento. Nel corso delle audizioni sono state più volte evidenziate le dimensioni del fenomeno della contraffazione e più in generale della frode in commercio, caratterizzato da una fortissima presenza della organizzazioni criminali di diversi Paesi, in accordo tra loro (ma con modalità molto diverse da caso a caso), che danno origine a traffici internazionali di prodotti falsificati in modo quasi perfetto: tale fenomeno investe una pluralità di aspetti, con riguardo non solo ai profili fiscali (si registrano trasferimento all’estero di somme ingentissime dei proventi della contraffazione tramite money transfer, grazie alla parcellizzazione in un’infinità di micro transazioni sotto la soglia di tracciabilità) e alla tutela dei marchi e dei brevetti, ma anche alla tutela dei lavoratori (che spesso lavorano in nero e in violazione delle norme sulla sicurezza), alla tutela dell’ambiente (perché gli scarti di lavorazione sono di frequente smaltiti in modo illecito) ed alla tutela della salute (vedi i pericoli derivanti dalla commercializzazione di medicinali contraffatti ma nonchè dei giocattoli per bambini). Negli ultimi tempi sono state scoperte anche bande di falsificatori sistematici di banconote, monete metalliche e marche da bollo, prodotti diretti in particolare verso i Paesi meno attrezzati ad una verifica diffusa della loro falsità. Ed è in crescita esponenziale anche la falsificazione delle carte di credito.
Si registra negli ultimi anni una crescita delle inchieste in materia di contraffazione, con la scoperta di organizzazioni criminali ramificate in diversi Paesi; in presenza di associazioni criminali, le inchieste rientrano nella competenza della Direzione nazionale antimafia: peraltro non è sempre possibile individuare collegamenti diretti con le organizzazioni criminali, pur potendo presumere che nei territori in cui si registra un forte radicamento di tali organizzazioni anche l’attività di contraffazione sia da esse controllata ovvero in qualche modo “autorizzata”.
Le problematiche da affrontare sono assai rilevanti, ma appare ancora insufficiente la consapevolezza della gravità del fenomeno, delle sue conseguenze e dei mezzi necessari a contrastarlo.
La contraffazione via web. La commercializzazione dei prodotti contraffatti avviene sempre più via internet, ma è difficilissimo intervenire sulla fonte dell’offerta (i provider sono all’estero, in Paesi nei confronti dei quali non è spesso possibile neppure ricorrere alla rogatoria) ed i siti risultano responsabili solo ai fini civili: inoltre i siti pirata vengono continuamente chiusi e riaperti con altra denominazione, rendendo difficilissima l’azione della polizia postale. Per quanto riguarda i medicinali, il cui commercio illegale via web permette ingenti profitti, si registrano anche resistenze da parte delle stesse case farmaceutiche, perché l’avvio di una procedura di sequestro di una partita immessa abusivamente sul mercato determinerebbe anche il ritiro di grandi quantità del prodotto per gli accertamenti del caso, con conseguenti danni per l’azienda coinvolta.
Il comparto agroalimentare. Le inchieste giudiziarie (come quelle denominate Arbequino e Fuente) hanno dato risultati molto rilevanti, in particolare nel campo della contraffazione dell’olio di oliva, caratterizzato dall’adozione di processi di adulterazione sofisticati, con miscelazione di olive di diversa categoria merceologica e provenienza ed aggiunte di “deodorato”, una materia prima di scarsa qualità utilizzata sia per “addolcire” il prodotto finale che per aumentarne la quantità di volume e, quindi, abbassare il prezzo finale: tutto ciò ha reso le indagini particolarmente complesse e difficile l’accertamento delle frodi.
La contraffazione nel settore calzaturiero. Si tratta di un fenomeno molto rilevante, in particolare in alcune aree del Paese, come ad es. Napoli, dove si registra un flusso enorme di prodotti non finiti provenienti dall’Asia (che così non sono soggetti a sequestro alla frontiera) e che vengono poi “labellizzati” solo nel territorio campano a cura di numerose piccole aziende, spesso gestite da cinesi e poi destinati prevalentemente al territorio nazionale. E i sequestri evidenziano l’utilizzo frequente di materiali e sostanze pericolose per la salute.
Il settore tessile. In Toscana la produzione di prodotti contraffatti delle più importanti griffe, in particolare nella zona di Prato, ha assunto dimensioni rilevantissime: le inchieste giudiziarie hanno contribuito ad evidenziare il coinvolgimento non solo della criminalità cinese (con la scoperta di flussi di denaro ingentissimi che venivano fatti confluire verso la Cina con il sistema del money transfer con trasferimenti ordinati da soggetti compiacenti) e di diverse cosche mafiose. Si registra una maggiore capacità di controllo e repressione del fenomeno, grazie ad un approccio coordinato delle amministrazioni pubbliche competenti (polizia municipale, ispettorato del lavoro, asl etc) e all’istituzione di squadre di polizia giudiziaria dedicate, coordinate dalla magistratura inquirente. In particolare, l’inchiesta originata dalla morte di 7 extracomunitari (5 dei quali clandestini) ha portato alla luce la sistematica violazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro da parte delle ditte, molto spesso gestite da prestanome: la procura ha così contestato l’art. 437 c.p. (rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro) e l’art. 451 c.p. (omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro).
La contraffazione di strada. Le procedure messe in atto dalla Procura di Milano per contrastare la commercializzazione di prodotti contraffatti, anche quella di strada (Milano è zona di vendita e smercio, e talvolta di assemblaggio, ma non di produzione, come avviene in altre città, come ad esempio Napoli) hanno consentito di velocizzare molto lo svolgimento dei processi e il sequestro dei beni; anche a Roma, pur nelle difficoltà di portare a conclusione i numerosissimi procedimento avviati, sono state definite procedure volte ad uniformare l’azione delle diverse forze di polizia e a risolvere alcuni problemi pratici come quello realtivo allo stoccaggio del materiale sequestrato (problema rilevantissimo in relazione ai quantitativi ingenti di beni sequestrati). E’ emersa comunque la necessità di un attento monitoraggio sulla concreta attuazione della recente normativa sulla tenuità del fatto (decreto legislativo n. 28 del 2015) e sulle conseguenze che potrà avere sulle attività di repressione della contraffazione, con riferimento sia ai nuovi adempimenti richiesti in caso di archiviazione sia alle difficoltà di accertamento dell’esistenza di precedenti per gli stessi reati per soggetti non sempre facilmente identificabili . Risulta comunque essenziale incentrare le indagini sulla produzione, perchè le sanzioni pecuniarie nei confronti della massa degli ambulanti (in genere senza reddito o nullatenenti o senza fissa dimora) sono chiaramente inadeguate.
Proposte di miglioramento della normativa vigente. Le dimensioni del fenomeno giustificano una revisione della normativa per assicurare l’efficacia delle misure di prevenzione e contrasto della contraffazione e della frode in commercio, anche attraverso un superamento della logica settoriale che ha ispirato alcuni provvedimenti, come le disposizioni specifiche contro la contraffazione dell’olio d’oliva (per una ricostruzione della normativa vigente leggi questa scheda).
In generale, è stata sottolineata l’esistenza di pene edittali molto basse, che hanno una limitata deterrenza ed inoltre non rendono praticabile l’adozione di misure cautelari e di quelle interdittive (come il ritiro o la sospensione della licenza), che avrebbero invece una grande efficacia: l’aumento delle pene dovrebbe riguardare soprattutto le fattispecie più gravi. Va inoltre considerata l’utilità di estendere il ricorso alle intercettazioni telefoniche, anche attraverso una modifica dell’art. 266 del codice di procedura penale (e quindi senza dover effettuare necessariamente un innalzamento delle pene), anche al caso del soggetto detentore di pochi articoli di merce contraffatta, cioè per reati spia di reati più importanti.
L’attuale legislazione merita comunque una complessiva riscrittura, al fine di garantire un approccio organico al fenomeno della contraffazione: attualmente vi sono una pluralità di fattispecie penali che dovrebbero essere sistematizzate. Ad esempio, l’art. 515 c.p. (frode nell’esercizio del commercio) era finalizzato a contrastare singoli episodi in cui un soggetto vende un prodotto invece che un altro, come potrebbe essere la vendita di pesce surgelato al posto di quello fresco; ed è una fattispecie ancora più limitata dal fatto di svolgersi “nell’esercizio di un’attività commerciale ovvero di uno spaccio aperto al pubblico“; si tratta perciò di una disposizione del 1930, che poco si adatta a fattispecie come quelle emerse in alcune indagini giudiziarie, caratterizzate dall’esistenza di una complessa rete di soggetti (produttori, intermediari, grossisti, trasportatori etc) che operano in modo coordinato tra loro per commettere contraffazioni e manipolazioni dei prodotti nel campo agricolo alimentare. Appare pertanto opportuno prevedere nel codice penale una fattispecie ad hoc per l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate per la commissione di frodi nel comparto agroalimentare, da applicare in tutti quei casi in cui non sia possibile contestare l’associazione a delinquere finalizzata alla frode in commercio (art. 416 c.p.), ciò che permette l’adozione di misure cautelari e l’utilizzo delle intercettazioni. Da questo punto di vista potrebbero estendersi anche ad altri comparti della filiera agroalimentare (e non solo quella) le previsioni contenute nella legge n. 9 del 2013 a tutela dell’olio d’oliva, che autorizza lo svolgimento di importanti strumenti di indagine e permette anche l’applicazione di misure penali sia principali (come l’arresto in flagranza) che accessorie (come le sanzioni interdittive allo svolgimento dell’attività o la pubblicazione della sentenza di condanna). Appare utile estendere la responsabilità all’impresa anche ai casi di violazione delle disposizioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Un suggerimento rilevante riguarda l’attribuzione in via esclusiva al giudice penale anche delle violazioni amministrative connesse obiettivamente al reato di contraffazione per cui si procede, al fine di evitare che l’applicazione di sanzioni amministrative (ad esempio per una questione di etichettatura) possa precludere l’esercizio dell’azione penale.
Anche le aggravanti previste dal l’art. 517 bis potrebbero essere implementate, ad esempio arricchendole con riferimento all’adulterazioni dei prodotti biologici. E disposizioni specifiche potrebbe essere introdotte anche in ordine alla confisca obbligatoria delle cose servite a commettere il reato, del prodotto o del loro profitto. Infine, per incentivare la collaborazione da parte dei venditori ambulanti extra comunitari, è stata prospettata l’estensione massima dell’istituto premiale del permesso di soggiorno per motivi di giustizia.
Per quanto riguarda specificamente internet, in attesa delle definizione di regole comuni a livello internazionale (per quanto concerne in particolare, i reati, le sanzioni e le misure personali e cautelari) ed un coordinamento tra le forze di polizia de diversi Paesi, è stata prospettata, da un lato, una disposizione che consenta la chiusura di siti una volta che sia stato acclarato che c’è un sito pirata che può diffondere sul mercato merce contraffatta; e, dall’altro, dell’introduzione di una circostanza aggravante specifica per i reati commessi via web, proprio in ragione della loro particolare insidiosità. Ed è stata anche evidenziata la necessità di individuare delle deroghe al principio di territorialità del nostro codice (artt. 7 ss. c.p.) , che rende estremamente difficile perseguire determinati reati di contraffazione che siano commessi all’estero e i cui prodotti siano successivamente venduti in Italia tramite internet: nel caso dell’imitazione di marchi o di origine controllata, ad esempio, sarebbe opportuno introdurre una deroga che consenta la punizione a certe condizioni, in deroga alla disciplina generale. Per contrastare la contraffazione messa in atto da organizzazioni criminali organizzate, risulterebbe infine utile poter ricorrere ad agenti sotto copertura , che si fingano interessati alla distribuzione di grossi quantitativi di merce (facendo acquisti simulati su internet) e stabilire così contatti diretti, permettendo così di svolgere indagini di più ampio respiro senza rimanere ancorati al singolo caso.
Un’ultima sollecitazione riguarda, da un lato, l’adozione di misure volte a consentire il riutilizzo tempestivo (oppure la vendita) delle attrezzature utilizzate per la lavorazione dei prodotti contraffatti, spesso molto sofisticate, senza attendere i tempi lunghi della sentenza definitiva (ciò che dà luogo anche a grossi problemi di stoccaggio e conservazione di tali attrezzature); dall’altro, la destinazione dei prodotti sequestrati effettivamente riutilizzabili per finalità di sociali, ovviamente con tutte le garanzie necessarie sulla loro destinazione finale.
(ultimo aggiornamento 8 luglio 2015)