PREMESSA. Il 30 marzo 2021 la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati ha approvato la Relazione sulla gestione dei rifiuti radioattivi in Italia e sulle attività connesse, con l’auspicio di fornire un contribuito nel colmare le lacune informative presenti aventi ad oggetto tale materia.

 

Capitolo 1 (Quadro sintetico e considerazioni di carattere generale). L’attività della suddetta Commissione è stata finalizzata sia al monitoraggio della risoluzione di criticità riscontrate nel corso delle attività svolte nelle precedenti legislature, che all’approfondimento di nuove tematiche rilevanti individuate sulla base delle informazioni acquisite di volta in volta. La relazione copre una prima fase di attività (2019 e primo semestre del 2020) rivolta all’acquisizione di informazioni mediante l’audizione di organi di Governo, Amministrazioni ed Enti e una successiva destinata alla valutazione e alle relative implicazioni che la pubblicazione di nuove norme e documenti ha avuto sul quadro precedentemente acquisito.

Dalla relazione oggetto di analisi emerge la necessità di:

  1. individuare dei meccanismi maggiormente idonei per avviare a soluzione situazioni che abbiano portato alla mancata applicazione di provvedimenti legislativi o alla mancata gestione di criticità già note per cui erano stati richiesti interventi;
  2. riflettere adeguatamente sulle azioni più opportune per assicurare una maggiore efficacia e tempestività d’intervento da parte degli organi di Governo e delle amministrazioni ad essi collegate nelle circostanze in cui fosse necessario un intervento congiunto (es.: protocolli d’intesa, commissioni tecniche, controlli parlamentari, anche in vista della formulazione di risoluzioni e linee guida di alto livello).

 

Capitolo 2 (Deposito nazionale e Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee. In questo capitolo viene trattato un argomento che ha destato molte discussioni in Italia: infatti, a seguito della pubblicazione della Carta nazionale in oggetto (CNAPI) nei primi giorni del 2021, si è appreso che all’interno della stessa fossero indicate specifiche località, poste in diverse regioni, potenzialmente idonee alla realizzazione del Deposito nazionale per lo stoccaggio temporaneo del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi a media e alta attività, nonché per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi a molto bassa e bassa attività. La mancanza di un idoneo Deposito nazionale determina difficoltà rilevanti:

  1. nella prospettiva di rendere disponibili in tempi ragionevoli siti in cui sono presenti impianti nucleari in cui sono ancora in corso attività di smantellamento e stoccate ingenti quantità di rifiuti radioattivi (si eviterebbe di sostenere altresì i costi relativi al mantenimento in sicurezza delle strutture, all’adeguamento periodico dei depositi temporanei, etc.);
  2. nella gestione di rifiuti radioattivi generati nel corso delle bonifiche;
  3. nella progressiva diminuzione dei residui spazi disponibili per lo stoccaggio di rifiuti radioattivi;
  4. nel dover assicurare il soddisfacimento di obblighi internazionali (es.: rientro dei residui delle attività di ritrattamento del combustibile esaurito svolte all’esterno);
  5. nella proliferazione sul territorio nazionale di depositi temporanei per gestire rifiuti derivanti da attività di carattere industriale, sanitario e di ricerca (per tempi indefiniti, pur essendo opere di carattere provvisorio);
  6. nel soddisfare l’impegno a non trasferire l’onere di gestire i rifiuti prodotti in questi anni alle future generazioni;
  7. nell’incremento delle tariffe per la gestione temporanea dei rifiuti e delle sorgenti esaurite.

Secondo la Commissione, per acquisire il consenso delle comunità locali ove sono presenti aree idonee per la relativa realizzazione, è opportuno che vi sia una diffusa percezione della rilevanza della disponibilità di un sito di smaltimento dei rifiuti radioattivi e della reale esistenza di adeguate garanzie di sicurezza, dell’affidabilità e dell’esperienza della società incaricata alla realizzazione, nonché di un effettivo impegno da parte delle istituzioni nella regolamentazione e nel controllo.

La procedura per la realizzazione del suddetto Deposito nazionale è definita all’interno del D.lgs. nr. 31 del 2010 e prevede i seguenti passaggi procedurali:

Le caratteristiche e la portata dell’opera in oggetto possono essere riassunte così come riportato nella tabella che segue:

In Europa esistono già da tempo diversi depositi aventi caratteristiche molto simili: il deposito di smaltimento dei rifiuti di bassa attività nel comune francese di Soulaines-Dhuys (progettato per una capacità di un milione di metri cubi) e quello in esercizio in Spagna, a 100 chilometri a nord-est di Siviglia (con una capacità di circa 50.000 metri cubi). L’omologa Commissione della XVII legislatura si era recata presso quest’ultimo sito proprio in relazione alla similitudine con le strutture da realizzare nel nostro Paese.

 

Capitolo 3 (Programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi). La Commissione ha preso atto con soddisfazione della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Programma nazionale in oggetto in data 11 dicembre 2019, in risposta alla sentenza di condanna pronunciata dalla Corte di Giustizia dell’UE qualche mese prima per non essersi attenuta alla direttiva 2011/70 Euratom, trasposta del D.lgs. nr. 45 del 2014. Tuttavia, pur avendo preso atto che si trattasse di una pianificazione complessa ed articolata, le difficoltà e i distinguo manifestati in relazione alla formulazione e alla gestione di detto Programma nazionale sono stati dalla stessa considerati come un ulteriore segnale della necessità di migliorare la gestione di queste tematiche da parte degli organi di Governo.

 

Capitolo 4 (Situazione dell’Autorità di Regolamentazione Competente ISIN). Il quarto capitolo si concentra sulla criticità legata all’inadeguatezza delle risorse destinate all’autorità nazionale in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione, preoccupazione già espressa dall’omologa Commissione della precedente Legislatura. Nonostante sia stato costituito il nuovo ente ISIN (Ispettorato per la Sicurezza Nucleare e la protezione radiologica), a detta della Commissione, il problema dell’inadeguatezza delle risorse è persistito in tutta la sua rilevanza, risultando ora necessario mettere in campo azioni particolarmente rapide ed incisive a partire dal Parlamento, in qualità di destinatario delle relazioni periodiche sulle attività svolte dall’ISIN e sullo stato della sicurezza nucleare nel territorio nazionale.

 

Capitolo 5 (Difficoltà nel recepimento delle Direttive Europee). La Commissione tiene a sottolineare come le più recenti esperienze abbiano messo in luce l’esistenza di difficoltà oggettive nel corretto e tempestivo recepimento di importanti Direttive. Ciò ha comportato che l’Italia sia stata destinataria di diverse procedure di infrazione, come già sottolineato in relazione alla pubblicazione del Programma nazionale. Dalla relazione oggetto di analisi emerge la necessità di riflettere adeguatamente sulle azioni più opportune per assicurare una gestione pronta, coordinata e competente sulla materia.

 

Capitolo 6 (Mancata emanazione di decreti attuativi di leggi in vigore). La Commissione in questo capitolo imputa le cause dei ritardi e delle omissioni in materia di normativa avente ad oggetto la sicurezza nucleare e la radioprotezione alla difficoltà di dar luogo ad azioni concertate da parte dei diversi organi di Governo e ritiene auspicabile la predisposizione di un meccanismo atto a rendere più efficienti e a monitorare tali processi. La soluzione dei problemi individuati, come evidenziato nell’allegato 2, in parte è stata conseguita attraverso le disposizioni del nuovo decreto nr. 101 del 2020 e dei relativi allegati, ma per taluni aspetti richiede interventi ulteriori.

 

Capitolo 7 (Ottimizzazione dei processi e rispetto dei programmi). Nel capitolo in oggetto, la Commissione sottolinea in maniera critica il fatto che nel novello D.lgs. 101 del 2020 non siano stati introdotti elementi e osservazioni utili al fine di apportare un miglioramento dei processi e una maggiore certezza/rapidità nell’attuazione dei programmi relativi alla gestione delle varie attività connesse ai rifiuti radioattivi. Tali opportunità di operare interventi di ottimizzazione sono invece emerse dalla raccolta delle osservazioni formulate dagli organi di Governo, dalle Amministrazioni e da altri Enti, nonché dai revisori internazionali. Interessanti auspici sono stati così espressi:

  1. il MATTM (Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare), in una sua audizione del 2019, ha espresso l’auspicio di un riassetto delle competenze ministeriali e di un aumento del personale tecnico ispettivo dell’ISIN, soprattutto in relazione all’eccessiva frammentazione delle competenze stesse;
  2. l’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ha espresso l’auspicio di un’accelerazione delle attività di decommissioning in modo da poter assistere ad un successivo contenimento dei costi complessivi della commessa nucleare;
  3. ripartizione delle responsabilità e coordinamento tra organismi statali competenti.

 

Capitolo 8 (Gestione dei rifiuti nel corso della disattivazione di impianti nucleari). Sull’adeguata pianificazione e sull’andamento delle attività di disattivazione incidono le prospettive sulla realizzazione del Deposito nazionale e la piena operatività dell’ISIN, ma assume particolare rilievo anche l’efficienza gestionale della Sogin (Società Gestione Impianti Nucleari) e la risoluzione di problemi tecnici o contrattuali relativi al trattamento di talune tipologie di rifiuti. Per inquadrare l’estensione delle aree interessate e l’entità delle risorse da impegnare, si forniscono di seguito alcuni dati più significativi sulla localizzazione dei siti interessati e sui costi relativi ai preventivi approvati:

 

La Commissione rileva anche che, in taluni casi, per ottimizzare i processi, sono state utilizzate nuove tecnologie che hanno richiesto particolari studi per verificare la rispondenza dal punto di vista della sicurezza e radioprotezione e, conseguentemente, un allungamento dei tempi per l’autorizzazione al relativo utilizzo. Si devono, infine rilevare le rilevanti iniziative assunte da ARERA, dirette all’efficientamento del processo, quali l’aumento del volume delle attività di smantellamento, il miglioramento del rapporto tra costi di struttura e costi totali di smantellamento e una maggiore focalizzazione sui progetti strategici.

 

Capitolo 9 (Gestione dei residui da attività lavorative con materiale naturalmente radioattivo). Gran parte delle carenze individuate nella precedente normativa, in ordine alla gestione dei residui da attività lavorative con materiale naturalmente radioattivo, trovano risposte nella tabella II-1 del nuovo decreto nr. 101 del 2020. Un aspetto che potrebbe essere opportuno approfondire nel seguito, in relazione al destino comune proposto per i residui radioattivi ed i rifiuti con altre caratteristiche di pericolosità, riguarda i requisiti indicati per lo smaltimento dei residui che non soddisfano le condizioni di esenzione (discariche). Il controllo e la risoluzione di problematiche riconducibili ad attività lavorative con materiale naturalmente radioattivo, oltre ad un’accurata attività di normazione di dettaglio (trasporto, caratterizzazione e così via), richiedono un considerevole impegno tecnico (misure, sopralluoghi, ampliamento delle banche dati e così via) e finanziario, di cui è opportuno tenere conto.

L’esecuzione di attività di bonifica di siti richiede un intervento pronto e tecnicamente ben supportato degli uffici prefettizi delle aree interessate. L’Ispettorato, che fornisce supporto ad alcune prefetture nell’ambito di specifiche commissioni tecniche, ha anche acquisito informazioni sull’esistenza di siti con presenza di residui che comportano un’esposizione dei lavoratori o della popolazione tale da richiedere l’adozione di misure di radioprotezione. Tra le situazioni segnalate, che hanno richiesto azioni di monitoraggio e/o di bonifica, è opportuno elencare le seguenti:

  • discarica a mare della Syndial in provincia di Crotone;
  • fosfogessi derivanti dalle pregresse attività della ex Liquichimica in una discarica nella zona industriale di Tito Scalo (Potenza);
  • residui presenti nella zona industriale ex Montedison di Porto Torres (Sassari);
  • ceneri di carbone interrate in una vasta area presso Colonnetta di Fabro (Terni).

 

Capitolo 10 (Controllo delle pratiche e della gestione dei rifiuti a livello nazionale ed a livello locale). Il decimo capitolo si concentra sull’analisi delle norme introdotte dal decreto legislativo nr. 101 del 2020, che risultano essere indirizzate verso la necessaria omogeneizzazione dei requisiti a livello nazionale; tuttavia, particolare importanza, al fine di una uniforme gestione delle pratiche, rivestono anche il coordinamento degli enti coinvolti nelle attività di controllo e la produzione di linee guida adeguate.

Il novello decreto legislativo ha introdotto disposizioni che pongono le premesse per un tracciamento dei rifiuti radioattivi sufficientemente pronto e adeguato anche ai fini operativi, portando definitivamente a soluzione i problemi che si sono riscontrati negli anni passati. Permane, comunque, l’auspicio che si creino le condizioni per una più efficace comunicazione tra le amministrazioni che necessitano di tali dati e che operano in materia di gestione di detti rifiuti. Gli attuali limiti alle capacità di deposito potranno, invece, essere superati essenzialmente con la realizzazione del Deposito nazionale.

Anche in merito alla valutazione dei contributi all’esposizione della popolazione la Commissione sostiene che per lungo tempo non sia stato possibile attuare quanto richiesto, da decenni, dalla legge e si attende che i problemi relativi alla disponibilità dei dati necessari per le stime in oggetto siano stati adeguatamente risolti con la pubblicazione del nuovo decreto legislativo nr. 101 del 2020.

 

Capitolo 11 (Rinvenimento di materiali radioattivi, anche in rifiuti convenzionali). Nel capitolo in oggetto, la Commissione inizia con l’analisi del fenomeno in potenziale evoluzione delle sorgenti orfane, che pur caratterizzate da un elevato livello di attività, non sono sottoposte a controlli da parte delle autorità o perché non lo sono mai state o perché sono state abbandonate, smarrite, collocate in un luogo errato, sottratte illecitamente al detentore o trasferite ad un nuovo detentore non autorizzato o senza che il destinatario sia stato informato.

L’esperienza del Comando carabinieri per la tutela ambientale ha confermato come negli ultimi anni si siano dovute affrontare situazioni conseguenti alla perdita di controllo di materiale radioattivo, che hanno richiesto l’effettuazione di indagini specifiche, tra queste:

  • il rinvenimento di un contenitore vuoto per sorgenti radiogene presso una acciaieria;
  • la cessione irregolare di una sorgente di Cobalto 60 per gammagrafie industriali;
  • il rinvenimento di rottami ferrosi contaminati da materiale radioattivo presso l’acciaieria di Odolo (BS).

Anche i VVF hanno riferito circa alcuni interventi connessi alla presenza di materiale radioattivo tra cui:

  • contaminazione ambientale provocata dalla fusione accidentale di una sorgente di Cs 137 in una acciaieria di Vicenza;
  • recupero di una sorgente orfana di Co 60 dispersa in un container metallico presso il porto di Genova;
  • pellet contaminati da Cs 137 provenienti dalla Lituania e venduti su tutto il territorio nazionale;
  • fosfogessi nella zona industriale di Tito (PZ).

Un dato di esperienza molto significativo, che è stato reso noto, è legato all’attività di monitoraggio eseguita ai fini del conferimento di rifiuti campani a termovalorizzatori in Germania, in occasione dell’emergenza rifiuti in quella regione nel 2008, che ha portato al rinvenimento di circa 100 carichi di rifiuti con contaminazione radioattiva. Sono stati resi disponibili, in occasione dell’audizione del Comandante del Corpo dei VVF, esempi di impiego in ambito industriale, che rendono l’idea dell’ampio spettro di situazioni in cui tali sorgenti sono utilizzate.

In materia di prevenzione e protezione da esposizioni conseguenti alla presenza inconsapevole di materiale radioattivo, secondo la Commissione, risultano essere state impostate, anche di recente, iniziative utili, ma è risultata altresì evidente la necessità di sistematizzare e completare il quadro operativo legato alla raccolta dati, all’elaborazione di linee guida ed alla pianificazione delle iniziative più adeguate. Le modifiche introdotte dal nuovo decreto legislativo nr. 101 del 2020 pongono premesse essenziali per un migliore monitoraggio dei rinvenimenti di sorgenti orfane e per mettere a punto campagne di recupero e messa in sicurezza.

 

Capitolo 12 (Contatti con la Nuclear Energy Agency dell’OCSE). Il disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dei Protocolli di modifica delle Convenzioni internazionali, approvato, con notevole ritardo, alla Camera nel 2018, è stato approvato dal Senato due anni dopo, nel luglio del 2020 (legge nr. 97 del 2020). Tuttavia, per consentire l’entrata in vigore dei Protocolli, in base all’articolo 3 della su citata legge, è necessaria l’emanazione, da parte del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, in tempi relativamente brevi, di un decreto per stabilire criteri e modalità di concessione della garanzia di copertura dei risarcimenti dovuti dagli operatori, qualora questi non siano in grado di stipulare assicurazioni private adatte allo scopo, o queste stesse non siano sufficienti.

La relazione con organizzazioni come la NEA ha mostrato notevoli potenzialità in termini di adeguato inquadramento dei problemi e di ricerca di soluzioni attraverso la collaborazione internazionale.

 

Capitolo 13 (Altre situazioni particolari). La Commissione sostiene che siano state investite ingenti somme per l’acquisizione di apparecchiature, presumibilmente oggi almeno parzialmente obsolete, che non sono entrate in funzione per mancati accordi tra Ministeri e/o per la inadeguata pianificazione delle risorse necessarie per la fase di gestione (es.: sistemi radiometrici presso i valichi di frontiera che avrebbero dovuto impedire l’ingresso nel territorio nazionale di carichi di metalli potenzialmente radioattivi). E, soprattutto, non è stato possibile offrire quelle garanzie che il legislatore, fin dal 1996, aveva richiesto, pur non attraverso uno specifico obbligo, per migliorare la prevenzione del rischio di esposizioni accidentali.

Successivamente nella relazione vengono rappresentate alcune criticità legate a:

  1. difficoltà riscontrate nella realizzazione dell’impianto di cementazione di rifiuti liquidi CEMEX di Saluggia (VC). Sulla base degli elementi acquisiti dalla Commissione, la sicurezza dello stoccaggio dei rifiuti liquidi risulterebbe essere sotto controllo e vi sono le condizioni per procedere ad alcune realizzazioni. La commessa relativa al completamento del suddetto impianto di cementazione risulta essere stata assegnata ad un consorzio di imprese, che si auspica possa rivelarsi all’altezza del compito. L’evoluzione delle attività che porteranno alla solidificazione dei rifiuti liquidi è da monitorare attentamente, anche alla luce delle svariate circostanze che hanno portato a così notevoli ritardi.
  2. presenza di combustibile esaurito nel deposito Avogadro di Saluggia (VC) e presso ITREC di Rotondella (MT). I ritardi nella localizzazione e realizzazione del Deposito nazionale hanno determinato l’ulteriore situazione di incertezza e di potenziale incremento dei rischi connessi alla vetustà del deposito Avogadro. Dovrebbe essere tenuta in conto l’opportunità che vengano pianificate sistemazioni alternative in caso di rotture o guasti, a carico dell’attuale piscina. La soluzione dell’analogo problema presso l’impianto ITREC, relativo alla sistemazione del combustibile presente presso quell’impianto, risulta in via di completamento attraverso la predisposizione di nuovi componenti e strutture per il deposito temporaneo, resisi necessari in mancanza del Deposito nazionale. In generale, particolare rilievo dovrebbe essere dato alle attività governative intese alla ricerca di una soluzione definitiva per lo smaltimento del combustibile ancora presente in Italia e dei rifiuti a media e alta attività.
  3. bonifica dei siti contaminati. Le modalità di gestione di tali situazioni risultano essere state delineate in maggiore dettaglio nel nuovo decreto legislativo n. 101 del 2020, ma permane l’auspicio che, a livello nazionale, siano emanate linee guida per la definizione delle più adeguate strategie di gestione operativa.
  4. attività di bonifica del deposito CEMERAD (TA). Le stesse, che stavano procedendo verso la risoluzione definitiva del problema, sono state in gran parte interrotte per la mancanza di ulteriori fondi, resisi necessari a causa di notevoli incrementi dei costi legati a criticità di varie origini (es.: ritardi, pandemia, interventi strutturali inattesi e così via) che con il tempo si sono generate. Inoltre, sebbene una considerevole parte di fusti sia stata allontanata, si considera rilevante, tra l’altro, il fatto che la mancanza di erogazione di ulteriori fondi, segnalata dal Commissario incaricato, abbia impedito la prosecuzione della vigilanza armata, per cui si auspica da parte del legislatore e del Governo una celere risoluzione del problema al fine di completare in sicurezza le attività di bonifica del deposito in oggetto. Emerge che la perdita di controllo di installazioni finalizzate alla gestione di rifiuti radioattivi prodotti nell’ambito di molteplici attività abbia conseguenze rilevanti in termini di rischi e di oneri.

 

Capitolo 14 (Gestione di grandi quantitativi di materiale derivanti dallo smaltimento di impianti nucleari). Nel capitolo in oggetto, la Commissione ritiene di particolare importanza dar seguito a tutte quelle iniziative che possano creare le condizioni per un riutilizzo esteso dei materiali, nel rispetto delle cautele radioprotezionistiche che derivano dalla consolidata normativa internazionale. Sono stati, infatti, avviati lo sviluppo di un applicativo informatico di gestione oggetti radioattivi (AIGOR) e iniziative, rivolte a start up e PMI, per la messa a punto di nuove soluzioni e tecnologie avanzate per la gestione dei rifiuti radioattivi. Sogin ha segnalato che «sussistono dei fattori esterni che ostacolano il pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati nell’adozione di una strategia di economia circolare». (pag. 80)

A detta della Commissione appare opportuno agire maggiormente sui seguenti aspetti:

  • aumento dei centri di recupero, attualmente presenti in maniera disomogenea sul territorio nazionale con la relativa necessità, in alcuni casi, di lunghi trasferimenti dal luogo di produzione al centro di recupero;
  • promozione di una differente sensibilità da parte degli operatori del mercato del recupero dei materiali e delle istituzioni preposte al rilascio di autorizzazioni affinché si possano correttamente valutare, nonché gestire, i rischi correlati all’accettazione dei materiali provenienti da particolari attività industriali, come le centrali nucleari, quando i risultati delle analisi dimostrino che sono ampiamente rispettati i limiti richiesti dalle normative;
  • creazione di un mercato associato ad alcune tipologie di materiali, come nel caso del calcestruzzo con aggregati provenienti da riciclo piuttosto che da cava (tale aspetto sarebbe di fondamentale importanza non solo nell’ambito nucleare, ma in tutti gli utilizzi di genio civile).

 

Capitolo 15 (Note sul nuovo decreto legislativo nr. 101 del 2020). L’ultimo capitolo della relazione in oggetto tratta della portata e delle caratteristiche del novello D.lgs. nr. 101 del 2020. La pubblicazione del suddetto decreto è da considerarsi un traguardo estremamente rilevante, sia in relazione al recepimento della direttiva 2013/59 Euratom in materia di radioprotezione, sia in relazione alla risoluzione di problemi riscontrati nell’applicazione della precedente normativa. L’iter di produzione è stato particolarmente complesso e ha evidenziato limiti nella capacità di elaborazione di testi normativi in questa materia (basti pensare al numero delle osservazioni pervenute dalla Conferenza Stato Regioni e Province autonome, molte delle quali consistenti nella rilevazione di errori materiali). Il testo finale presenta errori materiali, carenza di norme transitorie, altre inesattezze e probabili sviste, presumibilmente frutto di una pubblicazione prematura atta ad evitare ulteriori effetti della procedura di infrazione della Corte Europea.

Sussistono, altresì, alcuni aspetti sui quali la Commissione intende effettuare approfondimenti, tra cui:

  • basi tecniche della scelta dei valori di concentrazione di radioisotopi della tabella 1.1B dell’allegato 1, differenti da quelli indicati nella direttiva;
  • estensione della funzione e dei requisiti assegnati alle Autorità competenti a dipartimenti, direzioni, entità periferiche, Enti vigilati aventi legami funzionali con ciascuna di esse, nonché requisiti di competenza richiesti;
  • ruolo reale dell’autorità di regolamentazione competente i cui pareri solo in taluni casi sono definiti vincolanti: ci si chiede, infatti, se è l’ISIN, istituito in modo da soddisfare pienamente i requisiti di indipendenza, il soggetto con risorse e competenze tali per cui le Autorità competenti vi debbano necessariamente ricorrere ove, nel corso delle attività autorizzative o di vigilanza, emerga la necessità di approfondire specifiche tematiche emergenti che richiedono strumenti, conoscenze e collegamenti inter- nazionali adeguati;
  • univoca individuazione degli organismi incaricati della vigilanza per le diverse attività regolamentate

Conclusioni. La presente Relazione restituisce un quadro generale in evoluzione, soprattutto in relazione ai miglioramenti normativi introdotti con il nuovo decreto legislativo nr. 101 del 2020 e all’avvenuta pubblicazione della Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee per la realizzazione del Deposito nazionale per il combustibile esaurito e i rifiuti radioattivi.

Tuttavia, è opportuno riproporre un’elencazione delle criticità di maggior peso che sono emerse nel corso dell’attività della Commissione:

  • scarsa organizzazione e dotazione di risorse dell’Autorità di regolamentazione competente ISIN – Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la radioprotezione, in grado di lederne pesantemente le capacità operative;
  • ritardi nella procedura per la scelta del sito del Deposito nazionale e parco tecnologico;
  • mancata emanazione da parte degli organi di Governo di numerosi decreti/provvedimenti attuativi di leggi in vigore, con conseguenze potenzialmente rilevanti sullo svolgimento delle attività di gestione dei rifiuti radioattivi;
  • interruzione di interventi di bonifica di alcuni siti ove sono presenti depositi di rifiuti radioattivi o contaminazioni radioattive a causa di ritardi nella elargizione dei fondi necessari o nell’espletamento delle procedure prefettizie;
  • rilevanti procedure di infrazione da parte della Commissione europea nei confronti dell’Italia per non aver soddisfatto o recepito entro i termini previsti talune direttive in materia di sicurezza, radioprotezione, gestione dei rifiuti radioattivi;
  • notevoli ritardi nelle attività volte alla prevenzione del rinvenimento di sorgenti orfane, pur previste dalla normativa;
  • esigenza di disporre di un quadro completo sull’estensione e sulle modalità di effettuazione dei controlli dell’assenza di radioattività da applicarsi alle varie tipologie di rifiuti convenzionali;
  • necessità di disposizioni operative per una gestione omogenea delle attività di bonifica, nonché di disporre di fondi adeguati per situazioni particolari;
  • necessità di perfezionare gli accordi finalizzati al mutuo riconoscimento dei controlli radiometrici nei Paesi europei;
  • necessità di una adeguata riflessione sulle azioni più opporttune (es.: Protocolli di accordo, Commissioni tecniche, controlli parlamentari) per assicurare una maggiore efficacia e tempestività degli interventi degli organi di Governo e delle amministrazioni ad essi collegate, soprattutto nelle circostanze in cui essi devono agire in maniera coordinata e concertata, nonché in vista della formulazione di risoluzioni e linee guida di alto livello.

La Commissione ritiene, pur nei limiti imposti dalla vastità e complessità della materia, di aver svolto un’azione di stimolo, nei confronti degli Organismi interpellati, nella messa in campo di iniziative e approfondimenti e di aver reso disponibile un utile quadro della situazione attuale.

(a cura di Ludovica Simbula, Master APC dell’Università di Pisa)