La Commissione VI Finanze della Camera ha svolto, nella seduta del 21 Febbraio 2024 (video) l’audizione della Guardia di Finanza in merito allo schema di decreto legislativo sul riordino dei giochi a distanza (AG 116). Di seguito la sintesi dell’intervento.
Gen. Vinciguerra (Guardia di Finanza):
Quello dei giochi è un comparto ad elevato dinamismo e con alta appetibilità per i consumatori. Il legislatore è intervenuto per regolamentare il settore e tutelare i giocatori. L’obiettivo del D.lgs. è, dunque, quello di rendere l’offerta del gioco online ancora più sicura. Art. 13 e 22 dello Schema concernono anche l’attività della Guardia di Finanza.
Il settore dei giochi ha visto un’evoluzione costante nel tempo a partire dagli anni ’90 che è dovuto al recupero di spazi dall’emersione del sistema di gioco illegale. Nel 2022 tutto ciò ha generato un ammontare di entrate tributarie pari a 11,2 mld di euro, più un extra gettito di sanzioni di oltre 700 milioni. La crescita dell’online si deve anche alla diffusione degli apparecchi tecnologici. Un ulteriore impulso al gioco a distanza, seppur indiretto, è stato dato dalle restrizioni Covid: nel 2020 la raccolta virtuale per la prima volta ha superato quella fisica. Il modello organizzativo è quello concessorio, tutelando il corretto funzionamento del mercato, gli interessi erariali e la salute pubblica. Il gioco è un segmento attrattivo per la criminalità organizzata. Una delle violazioni che più si manifesta è il riciclaggio. Tale fattispecie si caratterizza in 3 fasi:
placement (piazzamento, il denaro illegale si immette nel circuito);
layering (attuazione operazioni per ostacolare le indagini e schermarne l’origine illecita);
integration (denaro ripulito si immette nell’economia reale).
Il gioco si presta al riciclaggio vista la presenza di una ingente raccolta di denaro e per le molteplici strumentazioni che consente di realizzare “stratificazione” finanziaria (e quindi di dissociare il denaro dalla sua origine illecita); es. vincite pilotate, ubicare centri di scommesse dove vigono procedure semplificate, schermatura titolarità effettiva intestando i punti scommesse/giochi a prestanome, drenaggio di denaro sporco quando avviene il cambio in fiches. Tutto ciò presuppone competenze tecnologiche: necessità per le organizzazioni di arruolare soggetti dotati di particolari competenze. Tra gli altri rischi connessi al settore, oltre al riciclaggio, vanno segnalati: la manomissione e l’alterazione dei congegni di gioco, l’utilizzo di doppie schede, i deviatori del flusso telematico (scollegando gli apparecchi dal totalizzatore nazionale), la presenza di bookmaker esteri privi di concessione, la diffusione di punti di raccolta “misti” (legali e non), utilizzo dei totem che possono essere usati anche per illecita offerta di gioco a distanza.
La GdF adotta un approccio multidisciplinare per intercettare le condotte illecite. La GdF adotta così varie linee di azione:
- controllo economico del territorio (fisico e virtuale), compreso l’applicativo GARA (gambling and risk analysis) che permette di rilevare gli esercizi in cui sono installati congegni la cui raccolta è inferiore alla media provinciale (che potrebbe significare anche che sono stati scollegati dal totalizzatore);
- investigazioni di polizia giudiziaria (che negli anni hanno condotto anche a scoprire l’attività delle organizzazioni mafiose), con l’individuazione delle regie criminali e con l’aggressione ai patrimoni illecitamente accumulati (mediante il Servizio SCICO);
- funzioni della GdF di polizia valutaria (si vedano gli obblighi antiriciclaggio ex L. 231/2007 verso gli operatori di gioco, come soggetti obbligati, e verso altri soggetti della filiera, es. chi stipula contratti con i concessionari) con un Nucleo speciale di polizia valutaria (scremando le segnalazioni e approfondendo quelle a rischio più elevato; il trend di segnalazione di SOS dei concessionari è in crescita);
- funzioni di contrasto all’evasione fiscale.
Sul piano dei flussi, si stimano sul territorio circa 50.000 pvr (gran parte dei quali per effetto dell’art. 13 potrebbe essere oggetto di regolarizzazione); nel 2022 sono state effettuate oltre 226 milioni di ricariche per un valore di oltre 8 mld di euro, e oltre 22 milioni di prelievi per un valore di oltre 5 mld di euro. Sono aperti 14,5 milioni di conti di gioco, e dal 2011 sono circa 10 mln gli intestatari di conti di gioco.
Per i pvr, leggendo l’art. 13, la regola generale è che si deve consentire l’alimentazione del conto di gioco solo con modalità tracciate. Ma c’è, nell’art. 13, un’apertura al contante, solo per operazioni di ricarica, entro i 100€ settimanali. I pvr non sono tenuti agli adempimenti antiriciclaggio, non deve fare alcuna “adeguata verifica” (con analisi oggettiva e soggettiva) di chi si presenta a ricaricare col contante. In merito al rispetto della soglia dei 100€ settimanali spetta al concessionario (soggetto obbligato nella normativa antiriciclaggio) attuare una modalità che consenta di verificare la non elusione della soglia. La finalità è di garantire la massima trasparenza, con deroga alla normativa antiriciclaggio (attraverso il contante) venendo incontro alle esigenze dei numerosi pvr e della clientela. Resta ferma, in ogni caso, la necessità per il concessionario di organizzarsi per evitare che la soglia venga elusa (es. ricaricare lo stesso conto di gioco da più pvr). Si combina la necessità di non gravare i pvr di troppe limitazioni e quella di garantire le regole di trasparenza e di tracciabilità (inserito come principio generale).
Con l’art. 22, invece, si vuol contrastare l’offerta di gioco a distanza in difetto di concessione. Si prevede, tra le altre misure, la predisposizione dell’elenco dei siti di offerta legale e quello dei siti cui l’accesso risulta inibito. Il tutto con il riconoscimento normativo della collaborazione tra Adm e GdF, in scia del Protocollo già operativo.
Sul tema legalità, vedendo i requisiti che devono soddisfare i concessionari, coloro che avranno la concessione avranno dei numeri che potranno costituire ragionevolmente una buona barriera per l’illegalità. Il tema però si pone a valle, quando il concessionario stipula un contratto sul territorio. Premesso che il regime dà garanzie sul concessionario, bisogna poi vedere come il sistema verrà declinato nella strutturazione dei contratti (bisognerà, quindi, analizzare il format che sarà predisposto da Adm e la contrattualistica tra concessionari e pvr).
Non ci sono, invece, evidenze su una maggiore o minore illegalità per quel concerne le PMI o le grandi imprese.
Sulla mappatura territoriale delle giocate, allo stato attuale non c’è un simile sistema. C’è, però, una mappatura dei punti ove avvengono le giocate. L’applicativo Gara inoltre è molto utile perché individua le “medie”.
Le attività operative in certi casi e in certe zone hanno rilevato la presenza di soggetti criminali che vincono al lotto, con le organizzazioni criminali che cercano di entrare in possesso della vincita. Non è, però, un fenomeno particolarmente diffuso.
La somma di 7 mln per concessione, infine, può essere legata alla necessità di avere una buona strutturazione che garantisca una certa offerta di servizi.