Premessa. Il decreto legge n. 8 del 2017 (convertito nella legge n. 45 del 7 aprile 2017) prevede numerose misure a favore delle popolazioni colpite dai recenti eventi sismici e per accelerare la ricostruzione. In questa scheda vengono sintetizzati i soli interventi per opere di urbanizzazione primaria e secondaria effettuati in deroga alle disposizioni del codice degli appalti e per il rafforzamento della legalità e trasparenza per gli interventi di ricostruzione.
Opere di urbanizzazione per le strutture di emergenza (art. 2, commi 1 e 2) e interventi sulle scuole (art. 5). Le regioni ed enti locali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, in qualità di stazioni appaltanti, provvedono all’affidamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e a quelle volte a garantire lo svolgimento della normale attività scolastica tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, sulla base delle ragioni di estrema urgenza di cui all’articolo 63, comma 2, del Codice dei contratti pubblici. A tal fine si provvede al sorteggio, all’interno dell’Anagrafe antimafia di cui all’articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016 o degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo, di almeno cinque operatori economici, qualora esistenti, e alla successiva aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, nel rispetto delle Linee guida dell’ANAC n. 1097 del 2016.
Interventi di ricostruzione (art. 8). La disposizione in esame è volta a rafforzare l’azione di monitoraggio e controllo affidata alla Struttura di missione istituita dall’articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016 per il contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nei lavori di ricostruzione.
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