Il Decreto-Legge 10 Agosto 2023, n. 105, recante “Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione” contiene, tra le varie novità, anche nuove disposizioni in materia di intercettazioni.
L’art. 1, in particolare, prescrive che il regime di autorizzazione e disposizione delle intercettazioni di cui all’art. 13 del DL 152/1991 previsto per i delitti di criminalità organizzata si applichi anche ai procedimenti per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 452-quaterdecies (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) e 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione) del codice penale, ovvero commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.
L’introduzione di tale norma si era resa necessaria a seguito della pronuncia della Cassazione Penale, Sez. I, 34895/2022, che era intervenuta sul tema delle intercettazioni.
Sempre in tema di intercettazioni, l’art. 2 del Decreto-Legge, inoltre, si occupa dell’istituzione di infrastrutture digitali centralizzate per le intercettazioni, con l’obiettivo di assicurare i più elevati e uniformi livelli di sicurezza, aggiornamento tecnologico, efficienza, economicità e capacità di risparmio energetico dei sistemi informativi funzionali alle attività di intercettazione eseguite da ciascun ufficio del pubblico ministero.
Tra le altre novità del Decreto, si segnala l’art. 6 che innalza le pene per il reato di incendio boschivo (art. 423-bis codice penale).