Premessa. La Camera ha approvato in prima lettura il provvedimento il 12 marzo 2015 (AC4368), che è stato approvato con modifiche il 15 marzo 2017 anche dal Senato. Il provvedimento, nel nuovo testo,  è stato approvato definitivamente dalla Camera nella seduta del 14 giugno 2017  (legge n. 103 del 23 giugno 2017).

I contenuti del provvedimento: quadro generale. Il provvedimento (composto di 40 articoli) contiene una serie di importanti novità con riferimento al codice penale (in particolare estinzione del reato per condotte riparatorie e modifiche ai limiti di pena per i delitti di scambio elettorale politico mafioso, furto e rapina), al codice di procedura penale (in particolare sull’incapacità irreversibile dell’imputato di partecipare al processo, sulla disciplina delle indagini preliminari e del procedimento di archiviazione e dei riti speciali, e sulla semplificazione delle impugnazioni), all’ordinamento penitenziario (accesso alle misure alternative e ai benefici penitenziari, incremento delle opportunità di lavoro retribuito sia interno che esterno nonché di attività di volontariato) e all’organizzazione dell’ufficio del pubblico ministero.

I contenuti del provvedimento: il reato di scambio elettorale politico-mafioso.  L’art. 3 interviene nuovamente sulla legge n. 62 del 2014, che aveva ampliato la gamma dei fatti punibili (includendovi l’accettazione della promessa di voti in cambio della promessa o della erogazione di denaro o di altra utilità): ora viene inasprito il quadro sanzionatorio, sanzionando il reato di cui all’art. 416-ter con la pena della reclusione da 6 a 12 anni (anziché da 4 a 10 anni).

I contenuti del provvedimento: la prescrizione. Il Capo II (artt. 7-11) contiene misure volte a contrastare i casi di estinzione di processi per intervenuta prescrizione, con conseguente proscioglimento degli imputati prima di una pronuncia definitiva, che hanno riguardato anche gravi reati a danno dell’ambiente o della pubblica amministrazione.

Il provvedimento amplia alcuni casi di sospensione dei termini: inoltre, dopo la sentenza di condanna in primo grado il termine di prescrizione è sospeso fino al deposito della sentenza di appello, fino ad un massimo di un anno e sei mesi; dopo la sentenza di condanna in appello, il termine di prescrizione è sospeso fino alla sentenza definitiva, sempre fino ad un massimo di un anno e sei mesi.

Viene inoltre previsto l’aumento della metà dei termini di prescrizione solo per i reati di corruzione (di cui agli artt. da 318 a 322-bis e all’art. 640-bis: “corruzione per l’esercizio della funzione”, “corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio”, “corruzione in atti giudiziari”, “induzione indebita a dare o promettere utilità, “corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio”, “truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche”), in ragione dei tempi più lunghi richiesti di norma per fare emergere tali reati ed indagare su di essi. Si ricorda a tale riguardo che con la legge n. 69 del 2015 sono stati innalzate le pene edittali: ad esempio, per il reato di corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.) il massimo della pena edittale è attualmente di 6 anni.

La nuova disciplina è applicabile ai soli reati commessi dopo l’entrata in vigore del provvedimento.

Infine, per alcuni gravi reati commessi a danno di minori, il termine di prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della vittima, a meno che l’azione penale non sia stata esercitata in precedenza (in questo caso, la prescrizione decorre dall’acquisizione della notizia di reato).

I contenuti del provvedimento: la disciplina delle intercettazioni. Il provvedimento contiene anche una dettagliata delega al Governo per la revisione della materia delle intercettazioni. Tra i principi si segnalano In particolare:

  • le disposizioni per garantire la riservatezza delle comunicazioni e conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione
  • una nuova fattispecie penale per la diffusione del contenuto di riprese audiovisive o registrazioni di conversazioni telefoniche fraudolentemente captate, con la finalità di recare danno alla reputazione
  • una specifica disciplina restrittiva per le intercettazioni di comunicazioni o conversazioni mediante i cd. Trojan (cioè captatori informatici)

Una specifica decorrenza dei termini di prescrizione è stabilita per una serie di reati a danno dei minori: il termine decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona e non dalla data in cui il reato è commesso, salvo che l’azione penale sia stata esercitata precedentemente.

Notizie dell’iter: l’esame in prima lettura alla Camera. Il 12 marzo 2015 la Commissione Giustizia della Camera, dopo un lungo iter parlamentare (la discussione sulle proposte di iniziativa parlamentare è iniziata nel maggio del 2014), ha approvato il testo del provvedimento che prevede una riforma complessiva della disciplina vigente in materia di prescrizione (AC 2150-A). Per un più approfondito esame delle proposte di legge, la Commissione ha svolto anche numerose audizioni (vedi le sedute del 19.6.2014, 24.6.2014, 3.7.2014, 10.7.2014, 16.10.2014, 19.11.2014). Il 16 marzo 2015 è stato avviato l’esame del provvedimento da parte dell’Aula di Montecitorio, che ha approvato un nuovo testo il 24 marzo 2015.

Notizie dell’iter: l’esame al Senato. La Commissione Giustizia del Senato ha avviato l’esame del provvedimento (AS 1844) nelle sedute del 9 aprile 2015 e 15 aprile 2015. Nella seduta del 3 giugno 2015 è stato adottato come testo base l’AS 1844 e la discussione sugli emendamenti si è svolta il 23 giugno 2016. La Commissione ha deciso di riprendere l’esame del provvedimento nel mese di febbraio 2016.

Nella seduta del 29 aprile 2016 la Commissione ha quindi deliberato di procedere alla discussione congiunta anche della riforma del codice penale e del codice di procedura penale per migliorare l’efficienza del sistema giudiziario nonché all’ordinamento penitenziario, già approvata dalla Camera il 23 settembre 2015 (Atto Senato 2067 e abb), per il quale sono state svolte anche alcune audizioni, con particolare riferimento al tema delle intercettazioni (per i documenti acquisiti vedi il sito della Commissione Giustizia del Senato). Nella seduta del 4 maggio 2016 è stato adottato un nuovo testo base, che riproduce i contenuti degli AS 2067 e 1844. Il termine per gli emendamenti è stato successivamente fissato per il 30 maggio 2016. Successive sedute si sono svolte il 7 giugno 2016, l’8 giugno 2016, il 22 giugno 2016, il 29 giugno 2016, il 30 giugno 2016, il 5 luglio 2016, il 6 luglio 2016, 7 luglio 2016, 12 luglio 2016 , 19 luglio 2016 (clicca qui e qua), 20 luglio 2016, 21 luglio 2016 , !° agosto 2016 (clicca qui e qua) (per il parere della Ia Commissione clicca qui). L’esame in Assemblea è stato avviato il 3 agosto 2016, con prosecuzione alla ripresa dei lavori parlamentari a settembre: nella seduta del 15 settembre 2016, dopo una relazione integrativa dell’on. Casson, è mancato il numero legale; la discussione, dopo che è stata respinta una questione pregiudiziale, è ripresa il 20 settembre 2016, il 21 settembre 2016 ed il 22 settembre 2016. Il 27 settembre 2016 c’è stata la replica di uno dei due relatori, ma la discussione ha subito un nuovo rinvio (vedi seduta del 28 settembre 2016). La discussione da parte dell’Assemblea del Senato era stata poi programmata per il 28 febbraio 2017, ma l’inizio della discussione è ulteriormente slittato alla settimana successiva, con conseguente modifica del calendario dei lavori della Camera, che prevedeva la conclusione della discussione del testo per marzo 2017. Il 9 marzo 2017 c’è stata una nuova breve discussione su un nuovo emendamento presentato dal Governo, in previsione della votazione finale del provvedimento a partire dal 14 marzo 2017 (vedi anche le sedute della Commissione Giustizia del 9 marzo 2017 e del 14 marzo 2017 – clicca qui e qua). Nella seduta del 14 marzo 2017 il Governo ha posto la questione di fiducia su un emendamento interamente sostitutivo, che è stato approvato dall’Aula il 15 marzo 2015.

Notizie dell’iter: l’esame in seconda lettura alla Camera. La Commissione Giustizia della Camera ha avviato l’esame il 22 marzo 2017. Il termine per gli emendamenti è stato fissato per il 27 aprile 2017. Per la discussione vedi le sedute del 10 maggio 2017 e dell’11 maggio 2017. Il 17 maggio 2017 la Commissione ha licenziato il testo per l’Aula, che ha esaminato il provvedimento nelle sedute del 22 maggio 2017, 13 giugno 2017 e 14 giugno 2017, quando si è svolto il voto di fiducia.

 

Per ulteriori approfondimenti, vedi i dossier predisposti dal Servizio Studi del Senato (clicca qui e qui, il secondo dei quali fornisce elementi anche sugli altri progetti di legge all’esame della Commissione; per il testo approvato dalla commissione Giustizia del Senato clicca qui; sul testo approvato dal Senato vedi il dossier del Servizio Studi della Camera). Sui contenuti delle altre proposte di legge esaminate in prima lettura vedi questi  dossier del Servizio Studi della Camera. Sui costi delle intercettazioni e sull’emendamento proposto dal Governo al riguardo vedi quest’altro dossier del Servizio Studi del Senato