PREMESSA. La legge di delegazione europea, ai sensi dell’articolo 30 della legge n. 234 del 2012, contiene le disposizioni di deleghe legislative necessarie per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell’Unione Europea che devono essere recepiti nell’ordinamento italiano. Nella seguente scheda si dà sinteticamente conto delle prescrizioni concernenti la prevenzione ed il contrasto della criminalità organizzata e della corruzione contenute nella legge di delegazione europea 2018.

LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2018. Con la legge n. 117 del 2019, Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2018, tra i principi e criteri direttivi che il Governo è tenuto a seguire per l’attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale, si individua in primo luogo la modifica dell’«articolo 322-bis del codice penale nel senso di estendere la punizione dei fatti di corruzione passiva», come definita dalla suddetta direttiva, «anche ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio di Stati non appartenenti all’Unione europea, quando tali fatti siano posti in essere in modo che ledano o possano ledere gli interessi finanziari dell’Unione» (art. 3, co. 1, lett. d); secondariamente, si dispone che, «qualora un reato che lede gli interessi finanziari dell’Unione europea sia commesso nell’ambito di un’organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, ciò sia considerato una circostanza aggravante dello stesso reato» (art. 3, co. 1, lett. g).

La legge in oggetto delega inoltre il Governo ad adottare i decreti legislativi per l’attuazione, tra le altre, della direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE. Il Governo ha provveduto all’uopo con il decreto legislativo n. 125 del 2019.

Per approfondimenti sui contenuti del testo normativo si rimanda alla scheda di lettura realizzata dal Servizio Studi della Camera.

 

(a cura di Luca Fiordelmondo, Master APC dell’Università di Pisa)