Premessa. La legge n. 26 del 2019, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, contiene al suo interno alcune norme relative al gioco d’azzardo, oltreché delle limitazioni per i responsabili di crimini dalla matrice mafiosa, delle quali è di seguito fornita una breve sintesi.

Gioco d’azzardo. Con finalità preventive e di contrasto nei confronti dell’insorgenza dei disturbi da gioco d’azzardo (DGA), è in ogni caso fatto divieto di utilizzo del beneficio economico del Reddito di cittadinanza per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità (art. 5, co. 6).

Viene innalzata dall’8 all’11 per cento la ritenuta sulle vincite del gioco numerico denominato “10&lotto” e dei relativi giochi opzionali e complementari, con decorrenza dal 1° luglio 2019. Rimane invece stabile all’8 per cento la ritenuta applicata a tutti gli altri giochi numerici a quota fissa (art. 27, co. 1). È poi ulteriormente incrementato, rispetto alle previsioni dell’ultima legge di bilancio (approfondimento), il prelievo erariale unico (Preu) sugli apparecchi per il gioco lecito denominati AWP (co. 2). Per i produttori e i distributori dei medesimi apparecchi da intrattenimento, inoltre, il rilascio dei nulla osta di distribuzione «è subordinato al versamento di un corrispettivo una tantum di 100 euro per ogni singolo apparecchio»; mentre, per il solo 2019, il contributo una tantum per il rilascio delle concessioni per la gestione telematica del gioco lecito è innalzato da 100 a 200 euro per ogni singola macchinetta AWP (co. 3).

Si specifica che l’introduzione della tessera sanitaria per il funzionamento degli apparecchi da intrattenimento, prevista dal c.d. “decreto dignità” (legge n. 96 del 2018), «deve intendersi riferita agli apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto»: quindi, le macchinette AWPR ma non le AWP, di cui le prime prenderanno il posto nei prossimi anni (art. 27, co. 4).

Sono inasprite le sanzioni per chi si renda responsabile dell’esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa: per questa fattispecie si è ora puniti con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro, in luogo della precedente forbice edittale compresa tra sei mesi nel minimo e tre anni nel massimo (art. 27, co. 6, lett. a). All’Agenzia delle dogane e dei monopoli è quindi attribuito il compito di realizzare – in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia – un piano straordinario di controllo e contrasto all’esercizio abusivo delle suddette attività «con l’obiettivo di determinare l’emersione della raccolta di gioco illegale» (lett. c). Per «chiunque, sul territorio nazionale, produce, distribuisce o installa o comunque mette a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche» prescritte dalla legge, è da ultimo disposta la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio e la chiusura dell’esercizio da trenta a sessanta giorni (art. 27, co. 7).

Limitazioni in caso di condanna per mafia. In caso di condanna definitiva per i reati, tra gli altri, di associazione di tipo mafioso e di scambio elettorale politico-mafioso, nonché a seguito della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, il beneficio economico del Reddito di cittadinanza è immediatamente revocato di diritto con efficacia retroattiva e «il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito» (art. 7, co. 3). Nei confronti del beneficiario o del richiedente che sia condannato con sentenza non definitiva l’erogazione del beneficio è invece sospesa. La medesima sospensione si applica al soggetto che sia dichiarato latitante o che si sia sottratto volontariamente all’arresto (art. 7-ter, co. 1). Le risorse risparmiate con i provvedimenti di sospensione «sono versate annualmente dall’INPS all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani dei crimini domestici, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata» (art. 7-ter, co. 6).

Ai soggetti condannati a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per i reati di cui, tra gli altri, agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, così come «per ogni altro delitto per il quale sia stata irrogata, in via definitiva, una pena non inferiore a due anni di reclusione, che si siano volontariamente sottratti all’esecuzione della pena, è sospeso il pagamento dei trattamenti previdenziali di vecchiaia e anticipati erogati dagli enti di previdenza obbligatoria. La stessa sospensione si applica ai soggetti evasi o per i quali sia stato dichiarato lo stato di latitanza (art. 18-bis, co. 1). Le risorse derivanti da tali sospensioni «sono versate annualmente dagli enti interessati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di rotazione» di cui al precedente capoverso (co. 5).

 

(a cura di Luca Fiordelmondo, Master APC dell’Università di Pisa)