PREMESSA. La legge n. 39 del 2019, Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014, è stata approvata definitivamente dalle Camere l’11 aprile 2019, per entrare in vigore il successivo 17 maggio. Tale accordo internazionale è inteso a prevenire, individuare e combattere qualsiasi forma di manipolazione di eventi sportivi, sollecitando gli Stati all’adozione di provvedimenti atti ad evitare i conflitti di interesse tra gli operatori del settore scommesse e le organizzazioni sportive, e rivolgendosi anche alle autorità di regolamentazione di questo comparto dell’azzardo per l’intensificazione della lotta contro la frode e le scommesse illegali. Nel perseguimento di siffatti obiettivi, la Convenzione «associa» tutti i potenziali soggetti che operano nella lotta alle manipolazioni in oggetto, vale a dire autorità pubbliche, organizzazioni sportive e operatori di scommesse.

ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE. Il Governo italiano ha ritenuto l’ordinamento interno sufficientemente coerente con le prescrizioni della Convenzione, sì da non richiedere che limitati interventi di adeguamento alla stessa (cfr. Relazione illustrativa del disegno di legge di ratifica, AS 773).

Anzitutto, viene individuata nell’Agenzia delle dogane e dei monopoli l’autorità responsabile, ai sensi dell’articolo 9 della Convenzione, della regolamentazione delle scommesse sportive nonché dell’applicazione delle opportune misure volte a fronteggiare la manipolazione delle competizioni sportive (art. 3).

In attuazione dell’articolo 25 della Convenzione, è quindi prevista la confisca penale obbligatoria, se del caso per equivalente, dei beni utilizzati o destinati al compimento del reato, come pure dei beni che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, da comminarsi nei confronti di chi riporti una condanna (o abbia “patteggiato” una pena) per i delitti di frode in competizioni sportive o di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa (vedi articoli 1 e 4 della legge n. 401 del 1989) (art. 4).

È infine sancita la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per gli appena richiamati reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di giochi e scommesse, conformemente alla disciplina dettata dagli articoli 18 e 23 della Convenzione (art. 5). In particolare, si stabiliscono: la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote, per i delitti; la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote, per le contravvenzioni (co. 1). Nelle sole ipotesi di condanna conseguenti alla commissione di delitti, si fa inoltre applicazione, per una durata non inferiore a un anno, delle sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, della legge n. 231 del 2001 (interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni; divieto di contrattare con la P.A.; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi) (co. 2).

Per approfondimenti, anche relativi alla normativa italiana in materia, si rinvia alla nota breve curata dal Servizio Studi del Senato e al dossier curato dal Servizio Studi della Camera.

 

(a cura di Luca Fiordelmondo, Master APC dell’Università di Pisa)